35.2020.27
Perizia amm. bidisciplinare eseguita presso un centro peritale della Svizzera Interna. Necessità di complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico, che va svolto presso il medesimo servizio peritale (e non presso singoli specialisti esercitanti in Ticino). Rinvio atti all'assicuratore
14 settembre 2020Italiano20 min
constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico gli
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.27
mm
Lugano
14 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 10 marzo 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 maggio 2013, RI 1, di
professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1, si è procurata un’ustione di III. grado
nella regione volare del III. distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio
bollente.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19
febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015
in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli
infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata
avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività
adeguata.
Il 5 settembre 2016,
l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa
confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il
diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo
l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.
Con sentenze 35.2016.118 e
35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurata, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione
affinché procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a
cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale universitario di __________)
e, sulla base delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle
prestazioni.
Le pronunzie appena citate sono
cresciute incontestate in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di febbraio
2017, l’istituto ha quindi conferito un mandato peritale al Prof. dott. __________,
Direttore della succitata Clinica di dermatologia (cfr. doc. 310). Il relativo
rapporto, elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è
stato consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 351).
1.4. Facendo propria l’indicazione formulata
dai sanitari della Clinica di dermatologia, con decisione incidentale del 2 febbraio
2018, la CO 1 ha comunicato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi anche a una
perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del Prof. dott. __________
(cfr. doc. 372).
Con sentenza 35.2018.15 del 20
aprile 2018, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta nel frattempo
dall’avv. RA 1.
1.5. Il rapporto peritale allestito dal
Prof. __________ è pervenuto all’assicuratore LAINF nel corso del mese di
maggio 2019 (doc. 470).
1.6. Il 17 maggio 2019, la CO 1 ha
invitato i professori __________ e __________ a procedere a una discussione di
consenso dei loro rispettivi referti (doc. 475).
La loro valutazione di sintesi è
contenuta nel rapporto del 21 novembre 2019, agli atti sub doc. 490.
1.7. Con scritto dell’8 gennaio 2020,
l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentante dell’assicurata
l’intenzione di disporre l’esecuzione di una perizia bidisciplinare - neurologica
e psichiatrica - volta a “… verificare le diagnosi ipotizzate, rispettivamente
la loro eziologia, le misure terapeutiche ancora esigibili e, di riflesso,
l’incapacità lavorativa, la menomazione dell’integrità fisica ed un’eventuale
rendita d’invalidità LAI/LAINF”, con la discussione di sintesi affidata al
chirurgo dott. __________. In effetti, a suo avviso, la discussione di consenso
alla quale hanno proceduto i dottori __________ e __________ non avrebbe
permesso di spiegare le divergenze esistenti tra i loro due rapporti peritali
né, pertanto, di giungere a “… concrete ed inequivocabili conclusioni che
eliminassero ogni dubbio.” (doc. 500).
L’avvocato RA 1 si è opposto a
questo ulteriore provvedimento istruttorio, rilevando in particolare che “…
dalla lettura di quanto hanno potuto redigere congiuntamente i due medici nel
rapporto che è stato allegato al vostro scritto succitato, concretamente non
riesco a trovare i dubbi da voi sollevati. La situazione ci risulta ora
definitivamente chiarita e ciò soprattutto con riferimento a quanto concerne il
passato.” (doc. 508).
1.8. In data 10 marzo 2020, la CO 1 ha
quindi emanato una decisione incidentale mediante la quale ha ordinato
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e
ortopedica) a cura - a scelta dell’assicurata - del dott. __________ o del
dott. __________ (per la neurologia), del dott. __________ oppure della
dott.ssa __________ (per la psichiatria) e del dott. __________ (per
l’ortopedia, dott. __________ al quale è stato affidato anche il compito di
fare la sintesi delle diverse perizie parziali). In quella sede, l’istituto
assicuratore ha inoltre negato, “fino ad ulteriore avviso”, il diritto al
gratuito patrocinio, in quanto RI 1 non avrebbe “esibito il resoconto delle
entrate/uscite finanziarie” (doc. 511).
1.9. Con tempestivo ricorso del 10
aprile 2020, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, dopo esecuzione
di un’udienza di discussione, l’annullamento della decisione incidentale
impugnata e, in subordine, che il provvedimento contestato venga
riformato nel senso che “… per gli ulteriori accertamenti medici
pluridisciplinari in ambito reumatologico, ortopedico e psichiatrico sono
incaricati medici specialisti all’Universitätsspital __________ che nella loro
discussione finale pure coinvolgeranno i periti già intervenuti nel frattempo
per le questioni dermatologica e di chirurgia plastica ricostruttiva.”. Ella ha
inoltre domandato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura
amministrativa e dell’assistenza giudiziaria per quella dinanzi a questo
Tribunale.
A sostegno delle proprie
richieste, il rappresentante della ricorrente fa segnatamente valere che “… i
periti amministrativi incaricati dalle assicurazioni già hanno sufficientemente
esposto un loro giudizio concludente, che tratta esaustivamente ed
approfonditamente tutti i punti critici che riguardano lo stato di salute
dell’assicurata, con piena conoscenza dell’incarto. Le conclusioni risultano
ben motivate e ciò a maggior ragione considerato che le stesse fanno
addirittura seguito ad un’esplicita domanda da parte degli assicuratori. A
contrario di quanto si pretende nella contestata decisione, all’accertamento
medico eseguito occorre conseguentemente fare pieno affidamento (cfr. in proposito
anche DTF 125 V 352 consid. 3; cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c). A contrario di
quanto sostenuto nella decisione contestata, le conclusioni non presentano
contraddizioni rilevanti. Tutto quanto precede deve valere a maggior ragione se
si considera che la perizia bi-disciplinare in discussione non risulta
contestata da medici specialisti; segnatamente, se anche vi fossero
effettivamente delle incongruenze queste vanno dissipate sottoponendo ai periti
delle domande di delucidazione o di complemento. Nel caso concreto,
l’assicurazione non ha posto domande supplementari, non ha chiesto
delucidazioni e a ben vedere, seppur la perizia bidisciplinare tratta delle
questioni dermatologiche e di chirurgia plastica ricostruttiva, per ovviare al
“problema” propone un ulteriore accertamento ma in ambito ortopedico,
neurologico e psichiatrico. Nella stessa decisione non è spiegato in alcun modo
per quale motivo quest’ultime tre specializzazioni dovrebbero essere in grado
di risolvere i “problemi” riscontrati in ambito dermatologico e di chirurgia
plastica ricostruttiva. (…). Già solamente in considerazione di quanto precede,
in concreto appare legittimo sostenere che con quest’atteggiamento
defatigatorio l’assicurazione tenda piuttosto a ottenere un’illecita seconda
opinione per il tramite di altri medici specializzati e che sono stati scelti
dalla stessa assicurazione.” (doc. I, p. 6 s.).
Per il caso in cui si dovesse
ammettere il diritto dell’amministrazione di procedere all’atto istruttorio in
discussione, l’avv. RA 1 rileva che “… nel caso concreto non può essere
disatteso come l'assicurata è già stata peritata per ben due volte presso
medici dell’Ospedale universitario del Cantone __________, scelto a suo tempo
dalla stessa RA 1 con il consenso dell’Ufficio AI. A queste condizioni,
l’ulteriore accertamento medico domandata è legittimamente da intendere quale
“perizia di decorso”. Se a queste condizioni si potrebbe conseguentemente
prescindere dall’assegnazione aleatoria del mandato peritale, l’ulteriore
approfondimento va comunque assegnato allo stesso centro peritale che già in
passato si è occupato di valutare lo stato di salute dell’assicurata. (…). Se,
nonostante tutto quanto precede, in concreto si giustificasse comunque
l’espletamento di ulteriori accertamenti medici, la decisione della CO 1 va
comunque riformata conformemente a quanto rilevato sopra e meglio gli ulteriori
accertamenti medici (in ambito neurologico, ortopedico e psichiatrico) vanno
semmai affidati allo stesso Ospedale universitario del Cantone __________ che
in conclusione per la discussione finale nuovamente coinvolgerà i periti già
intervenuti per l’ambito dermatologico e di chirurgia plastica. (…).” (doc. I,
p. 8 s.).
1.10. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta nel merito con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. Per quanto riguarda invece il
gratuito patrocinio, l’assicuratore ne ha ammesso il relativo diritto (cfr.
doc. VIII).
1.11. Il 6 luglio 2020, il rappresentante
dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, chiedendo che la domanda volta al riconoscimento del gratuito patrocinio
per la procedura amministrativa venga stralciata (doc. X).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Nel caso concreto, l’oggetto impugnato
è costituito dalla decisione del 10 marzo 2020, mediante la quale la CO 1 ha
disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, neurologica,
psichiatrica e ortopedica, affidando il relativo mandato - la scelta è stata
lasciata all’assicurata - al dott. __________ o al dott. __________ (per la
neurologia), al dott. __________ o alla dott.ssa __________ (per la
psichiatria) e al dott. __________ (per l’ortopedia) (doc. 511).
Si tratta qui di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli
5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio
irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art. 43 cpv. 2 LPGA recita che,
se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per
la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o
altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano
in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può
di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di
conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata,
si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del
pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può
essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una
fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque
soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non è
tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata
sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali
della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una
“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante
perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.
Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a
un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la
sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V
156 consid. 3.3).
2.5. Nella concreta evenienza, con la
decisione incidentale impugnata, l’amministrazione ha rilevato segnatamente che
“…, in presenza di chiare contraddizioni tra la perizia dermatologica del prof.
__________ e quella del prof. __________, avevamo nutrito la speranza che la
sintesi finale permettesse di spiegare le divergenze e di approdare a concrete
ed inequivocabili conclusioni che eliminassero ogni dubbio. In tal modo ci
sarebbe stato consentito assumere una decisione con piena cognizione di causa
ma, purtroppo, ciò non è il caso. (…). Nulla esclude che lo stato di salute
dell’assicurata sia evoluto nel lasso di tempo tra aprile 2017 e settembre 2018
ma, per citare un esempio, non si spiega come la diagnosi di CRPS di stadio II
ipotizzata dal prof. __________ non sia mai stata accertata, né ventilata dai
precedenti specialisti, fra cui il prof. __________ stesso. D’un lato, il prof.
__________ conferma questa diagnosi ma, d’altro lato, sostiene occorra dapprima
verificare se esiste una lesione del nervo ulnare (di competenza di un
neurologo) e che, nell’affermativa, si potrà ammettere l’esistenza della CRPS
II. È una delle contraddizioni più evidenti dalla sua perizia autonoma e dal
rapporto di sintesi. Alla domanda inerente al sensibile miglioramento atteso da
eventuali misure terapeutiche non è fornita una risposta esaustiva, che varia
da un sì ad un no. Oltretutto, egli stima una menomazione d’integrità del 50%,
poggiandola su una diagnosi neurologica ancora da accertare, aggiuntiva di una
componente psichiatrica che non è di sua competenza ed è anch’essa da accertare
a livello specialistico. Anche la capacità lavorativa fa oggetto di
contraddizioni, in quanto il prof. __________ si esprime esclusivamente sulla
sintomatologia dolorosa soggettiva, che attribuisce contemporaneamente a
disturbi psichici e ad una CRPS, nonostante questi due aspetti siano ancora da
verificare nelle due discipline non di sua competenza. Aggiunge che,
nell’ambito dell’economia domestica, l’assicurata è abile al 100% seppure con
un certo rallentamento ma esclude ogni attività lavorativa in ambito di
attività adeguate per persona destrimane con danno all’arto non dominante.”
(doc. 511, p. 2).
Da parte sua, con l’impugnativa, RI
1 contesta in sostanza la necessità di essere sottoposta a ulteriori
accertamenti peritali, i quali costituirebbero una “seconda opinione”, considerato
che alla perizia dermatologica e di chirurgia plastica/delle ustioni già agli
atti andrebbe attribuito un pieno valore probatorio. D’altro canto, qualora si
volesse riconoscere l’indicazione a disporre ulteriori approfondimenti peritali
in ambito neurologico, psichiatrico e ortopedico, l’assicurata sostiene che il
relativo incarico andrebbe assegnato ai rispettivi specialisti dell’Ospedale
universitario di __________, con coinvolgimento, nella discussione di consenso,
dei Professori __________ e __________ (cfr. doc. I). __________
Sulla scorta di quanto precede,
il TCA è dunque chiamato a stabilire se la perizia pluridisciplinare che l’assicuratore
LAINF (in collaborazione con l’Ufficio AI) intende ordinare rappresenta una –
inammissibile – “seconda opinione”, oppure no.
2.6. Dalle carte processuali emerge che,
ottenuto l’avallo da parte di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2018.15 del 20
aprile 2018), la CO 1 ha ordinato un complemento peritale in materia di
chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del Prof. dott. __________, Primario
della Clinica di chirurgia plastica e della mano dell’Ospedale universitario di
__________.
Dal relativo rapporto del 2
maggio 2019 (cfr. doc. 470) risulta in particolare la diagnosi di cicatrice
instabile con ulcerazione in presenza di una CRPS di tipo II su lesione neurologica
in stato dopo ustione di grado IIb-III e lesione del nervo ulnare a livello
dell’avambraccio sinistro. Secondo lo specialista, l’esistenza di una lesione
del nervo ulnare è giustificata dal decorso protratto nel tempo e dai disturbi
denunciati. Una conferma potrebbe tuttavia giungere dall’esecuzione di un’ENMG,
con la precisazione che la valutabilità sarebbe comunque fortemente limitata
dalla sindrome da dolore neuropatico.
D’altro canto, il dott. __________
ha dichiarato che il quadro clinico va ritenuto conseguenza naturale
dell’infortunio occorso nel maggio 2013 (“Der klinische Befund heute ist auch
rein ursächlich durch den Unfall zu erklären.”), senza possibilità di
ritrovare un giorno lo status quo ante. In questo contesto, egli ha
precisato che il sospetto che il decorso cronico sia imputabile ad
autolesionismo, rimane ipotetico (“Es kann heute nicht festgestellt werden,
ob die Patientin selbst manipultiv zur Verzögerung beigetragen hat. Dieser
Verdacht bleibt heute hypothetisch und geht nur aus den Verlaufsunterlagen und
den von anderen ärzten und der
Versicherung zur Verfügung gestellten medizinischen Unterlagen hervor”).
Dal profilo terapeutico,
l’esperto amministrativo ha ritenuto indicato procedere dapprima a un
accertamento neurologico a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia
presso l’__________, volto all’oggettivazione della lesione neurologica, seguito
da una neurografia intraoperatoria. Egli ha inoltre suggerito un intervento
chirurgico di neurolisi, ricostruzione delle parti molli e dei nervi, e ciò
allo scopo di stabilizzare le ferite e migliorare in tal modo la situazione.
Sempre a suo avviso, per mantenere l’attuale stato di salute, la ricorrente
necessiterebbe invece di una cura delle ferite, di una cronica terapia
antalgica e della continuazione di un accompagnamento psicologico/psichiatrico
in presenza di un quadro doloroso cronico.
Il Prof. __________ ha dichiarato
l’assicurata totalmente inabile dalla data dell’infortunio in poi, nella
professione di cuoca, così come in ogni altra attività lavorativa, e ciò tenuto
conto del solo quadro doloroso neuropatico. La caricabilità psichica dovrebbe
essere valutata in separata sede, anche se l’insorgente è stata giudicata in
grado di concentrarsi e attenta.
Infine, secondo il perito
amministrativo, in applicazione delle tabelle edite dall’INSAI, la ricorrente è
portatrice di una menomazione dell’integrità del 50%, percentuale data dalla
somma di un danno cutaneo cronico (10%), di una paresi ulnare con limitazione
della mano (10%) e di un danno psichico post-traumatico di media gravità almeno
(30%).
Così invitati dall’istituto
assicuratore resistente, in data 21 novembre 2019, i Professori __________ e __________
hanno elaborato un rapporto fondato su una discussione di consenso (cfr. doc.
490).
Da questo documento si evince
che, dal punto di vista della chirurgia plastica/delle ustioni, è data la
diagnosi di CRPS di tipo II quale causa della sintomatologia, sulla base di una
cicatrice instabile da bruciatura con ulcerazione in stato dopo ustione di
grado IIb-III con lesione neurologica. In proposito, gli esperti hanno rilevato
che nella perizia dermatologica è stato refertato un deficit sensitivo, la cui
causa, secondo la perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, è da
ricercare nella diagnosi di paresi ulnare con CRPS di tipo II quale sindrome
dolorosa neuropatica cronica. I dottori __________ e __________ hanno quindi
proposto l’esecuzione di un test epicutaneo per escludere la presenza di
un’allergia di tipo IV (allergia da contatto) e di una verifica neurologica
della CRPS di tipo II e della paresi ulnare.
Essi hanno dichiarato di
condividere l’opinione secondo cui l’infortunio assicurato è la causa esclusiva
del danno alla salute e secondo cui quest’ultimo può essere migliorato mediante
un approccio chirurgico, così come era già stato indicato nella perizia di
chirurgia plastica/delle ustioni. Per mantenere l’attuale stato di salute, sono
invece necessarie una regolare sostituzione delle bende, la cura delle ferite,
una terapia antalgica cronica e la prosecuzione dell’accompagnamento
psicologico/psichiatrico.
Fatti
I Professori __________ e __________
sono pure concordi nel ritenere che l’insorgente non sia più in grado di
svolgere l’attività di cuoca, così come ogni altra professione, e ciò tenuto
conto della sola diagnosi di sindrome dolorosa neuropatica. La caricabilità
psichica dovrebbe essere oggetto di una specifica valutazione.
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico gli
accertamenti già effettuati, risulta chiaramente dalla perizia dermatologica e
di chirurgia plastica/delle bruciature elaborata dai Professori __________ e __________.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti neurologici, un approfondimento
peritale viene ritenuto necessario per confermare la diagnosi di CRPS di tipo
Considerandi
II e di paresi ulnare, ritenute responsabili della sintomatologia denunciata
dall’assicurata.
Il TCA non può che condividere questa
indicazione e, in tale misura, gli accertamenti in discussione non configurano
una, inammissibile, “seconda opinione”. Esso non ritiene invece necessaria
l’esecuzione di un complemento peritale in ambito ortopedico, tenuto conto
della natura del danno alla salute di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________,
si tratta infatti di verificare la presenza di una CRPS di tipo II,
ossia di una patologia - chiamata anche causalgia - legata a una lesione
neurologica periferica), complemento peritale che non è del resto stato auspicato
nemmeno dai dottori __________ e __________.
Questa Corte non può tuttavia seguire
l’amministrazione laddove intende conferire il mandato peritale ai dottori __________
o __________ per la neurologia, rispettivamente ai dottori __________ o __________
per la psichiatria. Al proposito, va rilevato che si tratta qui semplicemente di
completare, dal profilo neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa
in ambito dermatologico e di chirurgia plastica/delle ustioni. In questo senso,
appare decisamente più corretto che il mandato peritale venga affidato a degli
specialisti attivi all’interno dello stesso Ospedale universitario di __________,
già per il fatto che la discussione di consenso dovrà necessariamente
coinvolgere anche i dottori __________ e __________. Ideale sarebbe che la
designazione dei periti neurologo e psichiatra avvenisse in collaborazione con
questi ultimi. D’altro canto, qualora l’assicuratore dovesse persistere nel
ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite dai periti,
avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad esempio formulando
dei quesiti complementari.
A prescindere da quanto precede,
il TCA osserva che, in caso di perizia pluridisciplinare, la discussione globale
deve coinvolgere tutti gli specialisti intervenuti. Non ha pertanto
alcun senso la soluzione prospettata dalla CO 1 di affidare la sintesi delle
conclusioni contenute nelle perizie parziali al solo dott. __________, il quale
è oltre tutto specializzato in chirurgia.
In conclusione, la decisione
incidentale impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati
all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga un complemento peritale in
ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti
esercitanti presso l’Ospedale universitario di __________.
Questo Tribunale rinuncia a
citare le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 9 e doc.
X), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da essa non emergerebbe alcun
nuovo elemento di valutazione rilevante per la risoluzione della presente
vertenza.
2.8
L’assicurata ha chiesto di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del
ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da
parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
incidentale è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché ordini un complemento peritale in ambito
neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi presso l’Ospedale
universitario di __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato,
l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti