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Decisione

35.2020.29

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato, vittima di una caduta dalla scale con contusioni in varie parti del corpo, costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio (applicazione della giurisprudenza sui traumi vertebrali)

23 novembre 2020Italiano19 min

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.29

mm

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 marzo 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 giugno 2018, RI 1, nato

nel 1950, responsabile della ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO

1), scendendo le scale è scivolato e, cadendo all’indietro, ha battuto contro i

gradini la testa, il bacino e il polso destro. Dal rapporto 13 giugno 2018 del

Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, risulta che i sanitari

hanno formulato la diagnosi di esiti di contusione dell’arto superiore destro e

del cinto cervico-scapolare omolaterale con distrazione cervicale e del polso

destro (doc. 3.1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 dicembre 2019,

l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto dal 30 giugno 2019 il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del giugno 2018, in quanto i

disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati da

quella data in una relazione di causalità naturale con l'evento in questione

(doc. 2.65).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 2.67 e doc. 2.69), in data 31

marzo 2020, la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. A 1).

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

aprile 2020, RI 1 ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli

indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% sino al

30 giugno 2020 e che “il caso d’infortunio no. 90.18.20750 resta aperto con

l’obbligo di continuare a versare l’indennità fino alla guarigione”,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Alla

data odierna RI 1 non è ancora guarito dalle sequele di infortunio patito e

pertanto dovrà proseguire con la cura già prescritta presso l’Ospedale __________

di __________ – Dr. med. __________ in data 11.01.2019:

- Lyrica 150 mg 1-0-1-0

- Sirdalud RM 6 mg 0-0-1-0

- Esomep 40 mg 1-0-1-0

- Arcoxia 60 mg 0-0-1-0

- Tranxillium 10 mg 1-0-1-0

con ricetta del 24.03.2020 ripetibile di 3

(tre) mesi e ciò fino al 24.06.2020.

(…).

A seguito di quanto sopra evidenziato il

sottoscritto RI 1, non essendo guarito chiede la continuazione dell’infortunio

fino al 30.06.2020, data alla quale verrà effettuata la valutazione complessiva

del caso.” (doc. I)

1.4. L’assicuratore convenuto, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.5. In data 12 giugno 2020,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).

L’istituto assicuratore si

è pronunciato in proposito il 25 giugno 2020 (doc. XIV).

1.6. Il 22 luglio 2020 a questo

Tribunale sono pervenuti ulteriori documenti da parte del ricorrente (doc. XVI

+ allegati), che sono stati trasmessi per conoscenza all’amministrazione (doc.

XVII).

in diritto

2.1. Litigiosa è la questione di

sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 30 giugno 2019 il

proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del giugno

2018, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.

2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto

di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici

consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche

per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117

V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria

decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far

tempo dal 1° luglio 2019, sulle conclusioni contenute nei rapporti elaborati

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina generale (cfr. doc. A

1, p. 10).

Dalle tavole processuali

emerge in effetti che, il 7 marzo 2019, l’insorgente è stato visitato personalmente

dallo specialista appena citato, per conto dell’amministrazione.

Dal relativo referto,

datato 11 marzo 2019, risulta che il dott. __________ ha refertato in

quell’occasione uno stato dopo caduta dalle scale il 5 giugno 2018 con

residuali dolori diffusi al tratto vertebrale, nonostante un miglioramento

soggettivo della sintomatologia ammessa dal paziente il quale prosegue

regolarmente la terapia fisiatrica e quella medicamentosa. Chiamato a prendere

posizione sull’eziologia dei disturbi ancora denunciati dal ricorrente, il

medico fiduciario si è espresso nei termini seguenti:

" (…) la

riferita caduta avvenuta il 5 giugno 2018 ha causato uno scompenso ed un

peggioramento transitorio senza provocare alcuna lesione post-traumatica

pratico effettiva evidenziabile a tutti gli esami radio strumentali eseguiti

sia a livello del rachide cervicale che di quello lombosacrale e, parzialmente

del cingolo omero-scapolare destro.

Come previsto dall’Accademia svizzera delle scienze e come prassi

della medicina infortunistica, un nesso di causalità tra la sintomatologia

lamentata e la durata (recte: l’infortunio, n.d.r.) può essere riconosciuto, in

presenza di alterazioni statico degenerative bene descritte in tutti gli esami

eseguiti, al massimo per la durata di un anno.

Alla luce di quanto finora riassunto, in base ai principi della

medicina assicurativa, tenuto conto il riconoscimento del nesso di causalità

per peggioramento transitorio dello stato e di un certo ritardo nel dare inizio

alle terapie, si giustifica il riconoscimento del nesso di causalità naturale

fino al 30 giugno 2019 dopodiché il caso sarà da considerare chiuso a fronte

dei soli postumi infortunistici ed il paziente da considerare abile al lavoro,

per le sole conseguenze infortunistiche, nell’ambito del suo pensum lavorativo

a partire dal 1 luglio 2019.” (doc. 3.13, p. 7)

Il dott. __________ si è

pronunciato sulla fattispecie, una seconda volta, con apprezzamento del 15

ottobre 2019, dopo che l’assicuratore gli aveva sottoposto la documentazione medica

nel frattempo acquisita. Queste le considerazioni da lui enunciate in quella

sede:

" (…) Tralascio

il responso della TAC, della risonanza magnetica e delle radiografie convenzionali

dove sono rappresentati artrosi, conflitti radicolari, protusioni discali, ecc.

ecc. rimarcando, tuttavia, come in nessuno di questi studi, sono stati rilevati

segni per componenti post-traumatiche.

Il rapporto del 30.8.2018 sottoscritto dal dott. __________

dell’Ospedale __________ indirizzato al medico curante dott. __________,

riferito alla visita del 27.8.2018, riassume le diagnosi di cervico-brachialgia

sinistra (il paziente avrebbe subito il trauma a destra) in cervico-discartrosi

e, per la prima volta, viene menzionata una lombosciatalgia destra in fase

irritativa.

In data 11.1.2019 è stata eseguita una elettroneuromiografia con

le seguenti conclusioni: “lo studio Eng-emg è normale; in particolare non segni

di sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare C5-C6, C7-C8

nonché L4-L5-S1 a destra.”

Il 7.3.2019 il sottoscritto perito ha visitato il paziente

riportando quanto sopra riassunto, prestando fede alla dichiarazione

dell’assicurato riguardante la fattispecie del 5.6.2018 e considerando di

conseguenza anche la contusione del bacino e della lombosacrale per altro mai

descritta prima dello scritto del 30.8.2018 del dott. Izzo rispettivamente mai

menzionata sui primi certificati medici e mai documentata dagli esami radiologici

eseguiti.

Dando quindi per buona la dichiarazione del paziente riguardante

la fattispecie e tenendo conto della prassi infortunistica, in presenza di

alterazioni statico degenerative e in completa assenza di qualsivoglia

dimostrazione agli esami radio strumentali (radiografie, TAC, risonanze

magnetiche dei distretti interessati), è stato riconosciuto un nesso di

causalità naturale fino al 30.6.2019.

Gli ultimi atti medici (rapporto dott. __________, capoclinica di

neurochirurgia, 7.8.2019) menzionano ora: “recente insorgenza di incontinenza

Considerandi

urinaria e ipoestesia in regione sellare”. Lo specialista ha ritenuto,

comprensibilmente, giusto approfondire la situazione mediante risonanza

magnetica lombare compreso il passaggio toracolombare.

Sfortunatamente non ho a disposizione ulteriori atti medici.

Orbene, questa recente insorgenza di incontinenza urinaria e

ipoestesia in regione sellare, si è manifestata a distanza di oltre un anno

dall’asserita fattispecie del 5.6.2018. E, nuovamente, in assenza di dimostrazioni

radio-strumentali chiare ed evidenti che documentino senza ombra di dubbio una

causalità naturale con la fattispecie del 5.6.2018, per altro con disturbi

insorti a distanza di oltre un anno dall’evento invocato, dal profilo medico

assicurativo un nesso di causalità non potrà essere ammesso.

In medicina assicurativa, tenuto conto che la legislazione

elvetica suddivide chiaramente la malattia e l’infortunio, il nesso di

causalità fra infortunio e sintomi deve essere dimostrato chiaramente con riscontri

strumentali inequivocabili. Inoltre, si rammenta come, secondo la

giurisprudenza, il semplicistico “post hoc ergo propter hoc” non abbia alcun

valore nell’ambito della medicina assicurativa.” (doc. 3.19)

Con la propria

impugnativa, l’assicurato si limita a far valere che il caso non avrebbe dovuto

essere chiuso in quanto egli necessita ancora di provvedimenti sanitari in

relazione con i postumi dell’infortunio del giugno 2018 (cfr. doc. I).

2.6

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza,

questa Corte ritiene che l’apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia e medico perito SIM, puntuale e ben motivato, soddisfi i criteri

giurisprudenziali ricordati in precedenza. Ad esso può dunque essere riconosciuta

piena forza probatoria, tanto da costituire da valida base al giudizio che il

TCA è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

D’altro canto, agli atti

non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi - neppure

lievi - a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico di

fiducia dell’amministrazione. Dalla documentazione medica emerge in effetti l’assenza

a livello delle parti del corpo interessate dal trauma di acquisite di natura

traumatica ma, d’altra parte, la presenza di rilevanti alterazioni degenerative

preesistenti all’infortuni (esse appaiono già sulle immagini relative agli

accertamenti radio-strumentali eseguiti nelle settimane immediatamente successive

all’infortunio, donde l’impossibilità che siano state causate da quest’ultimo

evento).

Anche la tempistica (oltre

un anno: 5 giugno 2018 - 30 giugno 2019) con la quale, secondo il dott. __________,

è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo del rachide subito dall’assicurato in occasione

della nota caduta dalle scale, appare conforme alla

dottrina medica dominante, in base alla quale dopo traumi quali contusioni o

distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente

6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni

degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.

Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale

federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)

di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3;

8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

L’insorgente non può

infine essere seguito laddove sostiene che l’amministrazione non avrebbe potuto

porre fine alle proprie prestazioni, in quanto egli non sarebbe ancora guarito

(cfr. doc. I). In effetti, la circostanza secondo la quale RI 1 lamenti ancora

dei disturbi successivamente all’evento traumatico assicurato, non è decisiva

per stabilire l’ulteriore diritto a prestazioni. Decisivo è invece soltanto il

fatto che, a far tempo dal 1° luglio 2019, tali disturbi non sono più

riconducibili all’infortunio.

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale, che, dal 1° luglio 2019 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio

- i disturbi ancora accusati dal ricorrente non ne costituivano più una

conseguenza naturale.

Da quel momento,

l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di

ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.

La decisione su

opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti