35.2020.29
Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato, vittima di una caduta dalla scale con contusioni in varie parti del corpo, costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio (applicazione della giurisprudenza sui traumi vertebrali)
23 novembre 2020Italiano19 min
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.29
mm
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 giugno 2018, RI 1, nato
nel 1950, responsabile della ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO
1), scendendo le scale è scivolato e, cadendo all’indietro, ha battuto contro i
gradini la testa, il bacino e il polso destro. Dal rapporto 13 giugno 2018 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, risulta che i sanitari
hanno formulato la diagnosi di esiti di contusione dell’arto superiore destro e
del cinto cervico-scapolare omolaterale con distrazione cervicale e del polso
destro (doc. 3.1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 dicembre 2019,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto dal 30 giugno 2019 il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del giugno 2018, in quanto i
disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati da
quella data in una relazione di causalità naturale con l'evento in questione
(doc. 2.65).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 2.67 e doc. 2.69), in data 31
marzo 2020, la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 17
aprile 2020, RI 1 ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli
indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% sino al
30 giugno 2020 e che “il caso d’infortunio no. 90.18.20750 resta aperto con
l’obbligo di continuare a versare l’indennità fino alla guarigione”,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Alla
data odierna RI 1 non è ancora guarito dalle sequele di infortunio patito e
pertanto dovrà proseguire con la cura già prescritta presso l’Ospedale __________
di __________ – Dr. med. __________ in data 11.01.2019:
- Lyrica 150 mg 1-0-1-0
- Sirdalud RM 6 mg 0-0-1-0
- Esomep 40 mg 1-0-1-0
- Arcoxia 60 mg 0-0-1-0
- Tranxillium 10 mg 1-0-1-0
con ricetta del 24.03.2020 ripetibile di 3
(tre) mesi e ciò fino al 24.06.2020.
(…).
A seguito di quanto sopra evidenziato il
sottoscritto RI 1, non essendo guarito chiede la continuazione dell’infortunio
fino al 30.06.2020, data alla quale verrà effettuata la valutazione complessiva
del caso.” (doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. In data 12 giugno 2020,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).
L’istituto assicuratore si
è pronunciato in proposito il 25 giugno 2020 (doc. XIV).
1.6. Il 22 luglio 2020 a questo
Tribunale sono pervenuti ulteriori documenti da parte del ricorrente (doc. XVI
+ allegati), che sono stati trasmessi per conoscenza all’amministrazione (doc.
XVII).
in diritto
2.1. Litigiosa è la questione di
sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 30 giugno 2019 il
proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del giugno
2018, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.
2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto
di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche
per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117
V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria
decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far
tempo dal 1° luglio 2019, sulle conclusioni contenute nei rapporti elaborati
dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina generale (cfr. doc. A
1, p. 10).
Dalle tavole processuali
emerge in effetti che, il 7 marzo 2019, l’insorgente è stato visitato personalmente
dallo specialista appena citato, per conto dell’amministrazione.
Dal relativo referto,
datato 11 marzo 2019, risulta che il dott. __________ ha refertato in
quell’occasione uno stato dopo caduta dalle scale il 5 giugno 2018 con
residuali dolori diffusi al tratto vertebrale, nonostante un miglioramento
soggettivo della sintomatologia ammessa dal paziente il quale prosegue
regolarmente la terapia fisiatrica e quella medicamentosa. Chiamato a prendere
posizione sull’eziologia dei disturbi ancora denunciati dal ricorrente, il
medico fiduciario si è espresso nei termini seguenti:
" (…) la
riferita caduta avvenuta il 5 giugno 2018 ha causato uno scompenso ed un
peggioramento transitorio senza provocare alcuna lesione post-traumatica
pratico effettiva evidenziabile a tutti gli esami radio strumentali eseguiti
sia a livello del rachide cervicale che di quello lombosacrale e, parzialmente
del cingolo omero-scapolare destro.
Come previsto dall’Accademia svizzera delle scienze e come prassi
della medicina infortunistica, un nesso di causalità tra la sintomatologia
lamentata e la durata (recte: l’infortunio, n.d.r.) può essere riconosciuto, in
presenza di alterazioni statico degenerative bene descritte in tutti gli esami
eseguiti, al massimo per la durata di un anno.
Alla luce di quanto finora riassunto, in base ai principi della
medicina assicurativa, tenuto conto il riconoscimento del nesso di causalità
per peggioramento transitorio dello stato e di un certo ritardo nel dare inizio
alle terapie, si giustifica il riconoscimento del nesso di causalità naturale
fino al 30 giugno 2019 dopodiché il caso sarà da considerare chiuso a fronte
dei soli postumi infortunistici ed il paziente da considerare abile al lavoro,
per le sole conseguenze infortunistiche, nell’ambito del suo pensum lavorativo
a partire dal 1 luglio 2019.” (doc. 3.13, p. 7)
Il dott. __________ si è
pronunciato sulla fattispecie, una seconda volta, con apprezzamento del 15
ottobre 2019, dopo che l’assicuratore gli aveva sottoposto la documentazione medica
nel frattempo acquisita. Queste le considerazioni da lui enunciate in quella
sede:
" (…) Tralascio
il responso della TAC, della risonanza magnetica e delle radiografie convenzionali
dove sono rappresentati artrosi, conflitti radicolari, protusioni discali, ecc.
ecc. rimarcando, tuttavia, come in nessuno di questi studi, sono stati rilevati
segni per componenti post-traumatiche.
Il rapporto del 30.8.2018 sottoscritto dal dott. __________
dell’Ospedale __________ indirizzato al medico curante dott. __________,
riferito alla visita del 27.8.2018, riassume le diagnosi di cervico-brachialgia
sinistra (il paziente avrebbe subito il trauma a destra) in cervico-discartrosi
e, per la prima volta, viene menzionata una lombosciatalgia destra in fase
irritativa.
In data 11.1.2019 è stata eseguita una elettroneuromiografia con
le seguenti conclusioni: “lo studio Eng-emg è normale; in particolare non segni
di sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare C5-C6, C7-C8
nonché L4-L5-S1 a destra.”
Il 7.3.2019 il sottoscritto perito ha visitato il paziente
riportando quanto sopra riassunto, prestando fede alla dichiarazione
dell’assicurato riguardante la fattispecie del 5.6.2018 e considerando di
conseguenza anche la contusione del bacino e della lombosacrale per altro mai
descritta prima dello scritto del 30.8.2018 del dott. Izzo rispettivamente mai
menzionata sui primi certificati medici e mai documentata dagli esami radiologici
eseguiti.
Dando quindi per buona la dichiarazione del paziente riguardante
la fattispecie e tenendo conto della prassi infortunistica, in presenza di
alterazioni statico degenerative e in completa assenza di qualsivoglia
dimostrazione agli esami radio strumentali (radiografie, TAC, risonanze
magnetiche dei distretti interessati), è stato riconosciuto un nesso di
causalità naturale fino al 30.6.2019.
Gli ultimi atti medici (rapporto dott. __________, capoclinica di
neurochirurgia, 7.8.2019) menzionano ora: “recente insorgenza di incontinenza
Considerandi
urinaria e ipoestesia in regione sellare”. Lo specialista ha ritenuto,
comprensibilmente, giusto approfondire la situazione mediante risonanza
magnetica lombare compreso il passaggio toracolombare.
Sfortunatamente non ho a disposizione ulteriori atti medici.
Orbene, questa recente insorgenza di incontinenza urinaria e
ipoestesia in regione sellare, si è manifestata a distanza di oltre un anno
dall’asserita fattispecie del 5.6.2018. E, nuovamente, in assenza di dimostrazioni
radio-strumentali chiare ed evidenti che documentino senza ombra di dubbio una
causalità naturale con la fattispecie del 5.6.2018, per altro con disturbi
insorti a distanza di oltre un anno dall’evento invocato, dal profilo medico
assicurativo un nesso di causalità non potrà essere ammesso.
In medicina assicurativa, tenuto conto che la legislazione
elvetica suddivide chiaramente la malattia e l’infortunio, il nesso di
causalità fra infortunio e sintomi deve essere dimostrato chiaramente con riscontri
strumentali inequivocabili. Inoltre, si rammenta come, secondo la
giurisprudenza, il semplicistico “post hoc ergo propter hoc” non abbia alcun
valore nell’ambito della medicina assicurativa.” (doc. 3.19)
Con la propria
impugnativa, l’assicurato si limita a far valere che il caso non avrebbe dovuto
essere chiuso in quanto egli necessita ancora di provvedimenti sanitari in
relazione con i postumi dell’infortunio del giugno 2018 (cfr. doc. I).
2.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.7
Nella concreta evenienza,
questa Corte ritiene che l’apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia e medico perito SIM, puntuale e ben motivato, soddisfi i criteri
giurisprudenziali ricordati in precedenza. Ad esso può dunque essere riconosciuta
piena forza probatoria, tanto da costituire da valida base al giudizio che il
TCA è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a
ulteriori atti istruttori.
D’altro canto, agli atti
non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi - neppure
lievi - a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico di
fiducia dell’amministrazione. Dalla documentazione medica emerge in effetti l’assenza
a livello delle parti del corpo interessate dal trauma di acquisite di natura
traumatica ma, d’altra parte, la presenza di rilevanti alterazioni degenerative
preesistenti all’infortuni (esse appaiono già sulle immagini relative agli
accertamenti radio-strumentali eseguiti nelle settimane immediatamente successive
all’infortunio, donde l’impossibilità che siano state causate da quest’ultimo
evento).
Anche la tempistica (oltre
un anno: 5 giugno 2018 - 30 giugno 2019) con la quale, secondo il dott. __________,
è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo del rachide subito dall’assicurato in occasione
della nota caduta dalle scale, appare conforme alla
dottrina medica dominante, in base alla quale dopo traumi quali contusioni o
distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di
regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente
6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni
degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si
veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates
nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.
Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).
Questa tesi dottrinale è
stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale
federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)
di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente
asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove
mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3;
8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
L’insorgente non può
infine essere seguito laddove sostiene che l’amministrazione non avrebbe potuto
porre fine alle proprie prestazioni, in quanto egli non sarebbe ancora guarito
(cfr. doc. I). In effetti, la circostanza secondo la quale RI 1 lamenti ancora
dei disturbi successivamente all’evento traumatico assicurato, non è decisiva
per stabilire l’ulteriore diritto a prestazioni. Decisivo è invece soltanto il
fatto che, a far tempo dal 1° luglio 2019, tali disturbi non sono più
riconducibili all’infortunio.
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale, che, dal 1° luglio 2019 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio
- i disturbi ancora accusati dal ricorrente non ne costituivano più una
conseguenza naturale.
Da quel momento,
l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di
ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.
La decisione su
opposizione impugnata deve quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti