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Decisione

35.2020.3

Negata esistenza nesso causalità naturale tra infortunio ed i disturbi oggetto di annuncio di ricaduta di un infortunio accaduto 3 anni prima (assenza di adeguata sintomatologia a ponte). Negata pure l'esistenza di una lesione parificata

28 settembre 2020Italiano36 min

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.3

CL/gm

Lugano

28 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 novembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 marzo 2016 RI 1, nato

nel 1942, dipendente della __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato investito da

tergo da un’automobile mentre circolava in sella alla propria bicicletta. Egli

è, così, caduto a terra, dopodiché la ruota posteriore dell’autoveicolo gli è “salita

sulla spalla sinistra”.

In conseguenza del

sinistro - annunciato dalla datrice di lavoro il 31 marzo 2016 -, RI 1 ha

riportato una contusione della spalla sinistra e dell’anca, pure dal lato

sinistro (doc. 1 e 10).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge sino al

24 aprile 2016, allorquando l’assicurato è tornato ad essere abile al lavoro

nella misura del 100% (doc. 9).

1.2. Il 14 gennaio 2019,

all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato, con

inabilità lavorativa al 100% dal 7 gennaio 2019 (doc. 11).

L’esame di RMN della

spalla sinistra, effettuato il 18 gennaio 2019, ha evidenziato una lesione

estesa del sovraspinato con retrazione e atrofia muscolare, oltre ad una

lesione parziale dell’infraspinato e del sottoscapolare, nonché una probabile

rottura del capo lungo del bicipite (doc. 29, pag. 3/3).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 6 maggio 2019,

l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra

l’evento del marzo 2016 ed i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del

gennaio 2019 (doc. 37).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (doc. 45 e doc. 47), patrocinato dall’avv. RA 1, in

data 26 novembre 2019 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 52).

1.4. Con tempestivo ricorso del 13

gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione del 26 novembre 2019 ed il

ripristino delle prestazioni LAINF di breve, rispettivamente, di lunga durata.

Il legale ha, in

particolare, chiesto in via principale che venga accertato il nesso di

causalità tra l’evento infortunistico del marzo 2016 ed il danno alla salute

presentato dall’assicurato e, in via subordinata, che trovi applicazione

l’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Sostanzialmente, il legale,

fondandosi sulle valutazioni - per le quali meglio si dirà nel prosieguo - del

medico curante del proprio assistito, dr. med. __________ - FMH in medicina

interna generale - ed in parte su quanto osservato dal dr. med. __________ -

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia -, ha contestato le

conclusioni del medico fiduciario, secondo il cui parere i disturbi alla spalla

sinistra di cui all’annuncio di ricaduta del 14 gennaio 2019 non sono in nesso

causale con l’infortunio del 26 marzo 2019. Ha, poi, ritenuto che dal 26 marzo

2016 RI 1 avrebbe continuato ad accusare dolore alla spalla lesionata, peraltro

oggetto di un nuovo infortunio, occorso il 7 gennaio 2019.

Da ultimo, l’avv. RA 1 ha

protestato spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato, doc. I).

1.5. Nella risposta del 3 febbraio

2020, l’CO 1 ha precisato che l’importante sintomatologia dolorosa dichiarata

dall’assicurato in sede di ricorso non trova alcuna conferma agli atti.

A mente dell’istituto

assicuratore, RI 1 non ha inoltre reso verosimile di essere stato vittima di un

nuovo infortunio il 7 gennaio 2019.

Le conclusioni cui è

giunto il medico ___________, dr. med. __________ - specialista FMH in

ortopedia e traumatologia -, che ha evidenziato la natura degenerativa delle affezioni

di cui l’assicurato soffre, meritano, quindi, a detta dell’CO 1, conferma (doc.

III).

1.6. Con

scritto del 20 febbraio 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente

contestato che le lesioni alla spalla siano dovute all’usura, ritenuto, in

particolare, che RI 1, dopo l’infortunio del 2016 - seppur abile al lavoro

nella misura del 100% -, a causa del persistere di dolori all’articolazione, non

ha più svolto le precedenti mansioni (comprensive di lavori pesanti,

all’esterno), occupandosi, poi, solamente d’attività d’ufficio. Ha, poi,

precisato che prima del marzo 2016 la spalla lesa non aveva mai presentato

problemi e che il criterio dell’età ritenuto dal dr. med. __________ non

assume, nel caso di specie, alcuna rilevanza.

Da

ultimo, ha posto in evidenza il fatto che il proprio assistito, con scritto 6

maggio 2019, non figurante nell’incarto CO 1, aveva già comunicato all’istituto

assicuratore l’evento del 7 gennaio precedente, e meglio come dimostra la

ricevuta 6 maggio 2019 contestualmente prodotta (invio raccomandato n.

98.00.581400.03002690; doc. VII ed allegati).

1.7. Con

osservazioni del 4 marzo 2020, l’CO 1 ha rilevato che in data 25 settembre 2019

l’assicurato aveva dichiarato che fino alla fine di dicembre 2018 lavorava

occupandosi al 50% di lavori d’ufficio e al 50% di lavori, anche pesanti,

all’esterno. Ne discende che, secondo l’amministrazione, erroneamente il legale

di RI 1 ha concluso che dal 24 aprile 2016 il proprio assistito era attivo solo

per lavori amministrativi.

Ritenendo irrilevante il fatto

che prima dell’infortunio l’assicurato non aveva mai lamentato disturbi alla

spalla sinistra, l’istituto assicuratore ha ribadito che l’età, in materia di

lesioni alla cuffia dei rotatori, è un elemento fondamentale e va, come tale,

tenuta in considerazione.

Sulla lettera 6 maggio

2019 indirizzata all’CO 1 dall’assicurato ed inerente - più che l’asserito

infortunio del 7 gennaio 2019 - un precetto esecutivo inviato alla ditta per il

mancato pagamento dei premi, l’amministrazione ha rilevato che detta

comunicazione non è stata trasmessa a tempo debito, segnatamente in tempi non

sospetti. RI 1, in quel momento, era, infatti, già stato informato

dall’assicuratore - con decisione informale - che le condizioni per il

ripristino delle prestazioni non erano date. L’amministrazione ha rilevato che RI

1 non aveva, inoltre, informato né il proprio assicuratore infortuni, né i

medici sull’episodio del 7 gennaio 2019. Egli aveva, per contro, menzionato una

riacutizzazione dei disturbi già nel dicembre 2018; ben prima, quindi,

dell’eventuale infortunio del 7 gennaio 2019 (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 20

aprile 2020, l’assicurato, per il tramite del proprio legale, ha ribadito non

aver mai svolto attività pesanti all’esterno successivamente al sinistro del 26

marzo 2016, dopo il quale ha lavorato in ufficio durante la mattina e seguito i

cantieri durante le ore pomeridiane, senza che ciò implicasse alcuna attività

fisica. Prova ne sarebbe che, per compensare la riduzione della propria

attività manuale, RI 1 ha dovuto ricorrere alle prestazioni di ditte esterne.

Il legale del ricorrente, che ha chiesto l’audizione del proprio assistito,

nonché di __________ (segretaria), __________ (tecnico frigorista responsabile)

e __________ (tecnico elettrodomestici) - tutti in grado di confermare il

ricorso ad aziende esterne per compensare la ridotta attività pesante

all’esterno da parte del titolare - si è, per il resto, riconfermato nelle

proprie precedenti allegazioni e conclusioni (doc. XV). Il 30 aprile 2020,

l’avv. RA 1 ha prodotto, a complemento delle proprie osservazioni, i documenti contabili

attestanti l’assunzione di personale esterno (doc. XVII + 1/10).

1.9. Con osservazioni del 7 maggio

2020, l’CO 1, rinviando per il rimanente allo scritto 4 marzo 2020, ha rilevato

che determinante ai fini della presente decisione deve essere quanto dichiarato

dall’assicurato - una cui nuova audizione, a mente, dell’amministrazione, non

si impone - il 25 settembre 2019 e non le considerazioni espresse dal legale di

quest’ultimo in sede ricorsuale (doc. XIX).

1.10. Con scritto dell’11 maggio

2020 - trasmesso all’amministrazione il giorno seguente (doc. XXII) -, il

legale dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. XXI).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana, figlia

del Giudice Ivano Ranzanici, se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era

legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi

alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 14 gennaio 2019,

oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF

134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;

DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA

U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3,

pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p.

250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V

32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e

406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. STF 8C_12/2019 del 4

marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U

142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri

71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è

tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di

ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato,

e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni

non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio

obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi lamentati dall’assicurato alla

spalla sinistra ed oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo al parere

del medico fiduciario.

Da

parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti del

proprio medico curante, che i disturbi della spalla sinistra sarebbero

conseguenti all’evento del 26 marzo 2016. Ciò anche in ragione del fatto che

prima non ne aveva mai sofferto.

A

proposito di quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Dagli atti emerge poi che già

con nota del 18 marzo 2019, il dr. med. __________, preso atto dell’esito della

RMN del 18 gennaio precedente, ha sostenuto che i disturbi alla spalla sinistra

non erano imputabili alla contusione diretta riportata dall’assicurato tre anni

prima, segnatamente in quanto una lesione al sovraspinato di origine

infortunistica avrebbe portato, da subito, all’impossibilità di alzare il

braccio con persistenza del problema. Ciò che per RI 1 non è stato il caso. Lo

specialista ha, quindi, concluso che quella riguardante la spalla del

ricorrente è una “situazione degenerativa normale per l’età” (doc. 20).

Dal

rapporto 22 marzo 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna

generale e medico curante del ricorrente, risulta che il paziente aveva chiesto

di essere visitato “il 10 gennaio per il riacutizzarsi di un forte dolore a

livello della spalla sinistra con estrema difficoltà nei movimenti di

elevazione e della spalla stessa”. Preso atto dei reperti risultanti dalla

RMN del 18 gennaio 2019, il curante ha indirizzato l’assicurato al dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore (doc. 29). Quest’ultimo, e meglio come risulta dal suo

rapporto del 19 febbraio 2019, ha precisato di aver visitato RI 1 il 6 febbraio

2019 e, oltre a prendere atto degli esiti della RMN del 18 gennaio 2019, ha raccolto,

per quanto qui di interesse, la seguente anamnesi:

" Si tratta

di un paziente che in seguito a caduta in bicicletta avvenuta nel marzo 2016,

si è procurato una contusione alla spalla di sinistra e all’anca. Il decorso

inizialmente è stato favorevole con una riduzione praticamente completa dei

dolori ed un buon recupero della mobilità articolare. A partire da dicembre e

gennaio ha lamentato uno scompenso sia dal punto di vista della mobilità, come

pure della sintomatologia dolorosa.” (doc. 19)

Nella

nota del 29 aprile 2019, preso atto del rapporto del medico curante, il dr.

med. __________ ha rilevato che se le attuali lesioni della spalla fossero insorte

in occasione dell’infortunio del 26 marzo 2016, l’assicurato non avrebbe potuto

riprendere un’attività lavorativa totale, dal momento che simili lesioni, se causate

da un trauma, provocano un’immediata “impossibilità di muovere l’estremità

in abduzione con ridotta estens. e rotazione”. Il medico ____________ ha

quindi escluso con certezza che il danno refertato grazie alla RMN del 18

gennaio 2019, fosse già presente, con analoga entità, a seguito dell’evento del

23 marzo 2016 (doc. 30).

Chiamato

ad esprimersi, con rapporto del 7 novembre 2019, il dr. med. __________ ha dichiarato

che, a seguito dell’infortunio del marzo 2016, il ricorrente era stato inabile

al lavoro per 28 giorni, dopodiché aveva ripreso la sua attività di tecnico

frigorista, occupandosi, per il 50% dell’amministrazione e per l’altro 50%

lavorando all’esterno ed aiutando i dipendenti (in quello che lo stesso assicurato

ha peraltro definito essere un lavoro pesante dal punto di vista fisico, e

meglio come risulta dalle sue dichiarazioni del 25 settembre 2019 - doc. 49,

pag. 1).

Lo

specialista ha, poi, osservato che i reperti risultanti dalla RMN del 18

gennaio 2019:

" (…) sono

in modo sicuro non patologie di recente data, ma indiscutibilmente di vecchia

data. Questi processi degenerativa di origine morbosa sono conseguenza di

lesioni della cuffia e quindi normali in questi casi.

Per quanto concerne la domanda se l’infortunio del 26.03.2016,

quindi più di tre anni e mezzo fa, ha provocato una lesione della cuffia

rotatoria non è possibile con probabilità preponderante perché, come già

descritto nella prima valutazione, una lesione parziale o in più totale provoca

subito una incapacità ad alzare il braccio verso ed oltre l’orizzonte ciò che

non è il caso. (…) Con probabilità preponderante si tratta di una degenerazione

preesistente che è peggiorata nel corso degli ultimi anni in modo normale nella

vita di una persona di 77 anni (…). non entra nemmeno in considerazione

l’articolo 6.2 in quanto si tratta interamente di un problema morboso di

origine degenerativa.”

(doc. 51 pag. 2-3)

2.8. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nel

caso concreto, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica,

questo Tribunale non vede alcun

valido motivo per scostarsi dal parere espresso dal dr. med. __________,

specialista - diversamente dal dr. med. __________, medico generalista -

proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale i reperti evidenziati

dalla RMN del 18 gennaio 2019, che correlano con i disturbi denunciati

dall’assicurato a livello della spalla sinistra, non costituiscono una conseguenza

naturale dell’evento occorso il 26 marzo 2016.

In

particolare, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene

che vada attribuito un significato decisivo alle affermazioni secondo le quali,

d’un lato, “non è possibile con probabilità preponderante” che

l’infortunio del 26 marzo 2016 abbia provocato una lesione della cuffia

rotatoria, poiché, se così fosse, vi sarebbe stata un’immediata incapacità ad

alzare il braccio verso e oltre l’orizzonte, ciò che per l’assicurato non era,

invece, stato il caso e, d’altro lato, “con probabilità preponderante si

tratta di una degenerazione preesistente che è peggiorata nel corso degli

ultimi anni in modo normale nella vita di una persona di 77 anni (…)” (doc.

51, pag. 2-3).

Questa

Corte non ignora che, a detta del medico curante, le alterazioni oggettivate

sarebbero, invece, state causate dal sinistro del 26 marzo 2016. Tuttavia, il

suo parere - a maggior ragione non essendo stato espresso da uno specialista e ricordato

che l’Alta Corte ha ripetutamente precisato che le certificazioni del medico

curante hanno un valore di prova ridotto in ragione del rapporto di fiducia che

lo lega al suo paziente (cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

Considerandi

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4;

DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.) -, non appare

suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della

valutazione enunciata dal medico ____________.

Non

lo è nemmeno quanto osservato dal dr. med. __________. A differenza di quanto

preteso dal rappresentante del ricorrente (doc. I, pag. 4), quest’ultimo non ha

infatti mai sostenuto che quanto refertato il 6 febbraio 2019, sarebbe

conseguenza naturale dell’infortunio del 26 marzo 2016. Il medico curante

specialista si è invero limitato a prendere atto delle condizioni in cui

versava, a quel momento, l’articolazione in questione.

Va peraltro considerato

che, per costante giurisprudenza federale, più

il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo

e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno

2013.

consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009

consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid.

1).

In questo

senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta

Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di

un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003.

In quella fattispecie, il TFA ha giudicato che il lungo tempo di latenza

trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un

importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio.

Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un

qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure

abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale

federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6

gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla

spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi

dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der

asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung

der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer

raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht

werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen,

wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________

festgestellt worden.“).

Nel caso di specie, disturbi alla spalla sinistra sono stati di nuovo refertati,

per la prima volta, nel gennaio 2019, quindi a distanza di quasi tre anni

dall’evento infortunistico assicurato.

L’assicurato fa invece

valere, a giustificazione del fatto che i dolori alla spalla, contrariamente a

quanto emerge dall’anamnesi riportata dal dr. med. __________, non sarebbero

mai completamente scomparsi, di essere una persona che sopporta il dolore e

incline a superare le difficoltà.

Dalle

carte processuali non risulta che, durante il periodo aprile 2016 - gennaio 2019, la spalla sinistra sia stata oggetto di cure

specifiche, né che abbia provocato incapacità lavorativa (dall’annuncio di ricaduta

si evince infatti che il lavoro è stato interrotto soltanto dal 7 gennaio

2019.

– cfr. doc. 11).

Non trova quindi riscontro

negli atti quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che egli ha costantemente

lamentato dei dolori alla spalla sinistra con limitazioni anche nello

svolgimento delle sue mansioni professionali. Anzi, quanto sostenuto in sede

ricorsuale, e meglio che dal 24 aprile 2016 RI 1, abile al 100% al lavoro, non

avrebbe più esercitato alcuna attività pesante, appare in aperta contraddizione

con quanto dichiarato dal medesimo a margine del colloquio del 25 settembre

2019, allorquando, riferendosi al periodo successivo all’infortunio del 26

marzo 2016, aveva riferito che:

" Fino alla fine

di dicembre del 2018 lavoravo all’incirca al 50% in ufficio al disbrigo di

pratiche burocratiche, all’allestimento dei preventivi e di offerte,

allestimento di progetti, ecc.

Il rimanente 50% del tempo lavorativo lo passavo direttamente

all’esterno ed aiutavo i dipendenti nell’esecuzione di lavori, ossia posa e

messa in funzione di impianti di refrigerazione e condizionamento. Il lavoro

all’esterno è relativamente pesante dal lato fisico in quanto sovente comporta

il dover movimentare pesi e pure spesso devo lavorare con le braccia oltre

l’orizzonte.” (doc. 49, pag. 1)

Si noti, peraltro, che

dalla notifica d’infortunio del 31 marzo 2016 emerge che l’assicurato, già

prima del sinistro, era attivo sia in ufficio che all’esterno (doc. 1).

Del

resto, non può neppure essere ignorato che i disturbi che l’hanno indotto a

consultare il proprio medico curante nel gennaio 2019, sono stati annunciati

all’amministrazione a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

Nel

caso di specie, per i motivi che sono già stati diffusamente esposti, non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della

giurisprudenza appena citata.

Infine, secondo

l’insorgente, la natura stessa della lesione da lui presentata - una rottura

della cuffia rotatoria - basterebbe per riconoscerne l’origine infortunistica,

in particolare alla luce del fatto che l’arto controlaterale non verserebbe

nelle medesime condizioni, ciò che escluderebbe una degenerazione

dell’articolazione dovuta all’età (cfr. doc. I, p. 5-6).

Al riguardo,

questa Corte rileva che, in una sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002,

essa ha affrontato il tema della rottura della cuffia dei rotatori. In quella

procedura, il TCA aveva ordinato una perizia medico-giudiziaria, affidandone il

mandato alla Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore

dell'Ospedale universitario di Ginevra. I periti giudiziari avevano

sottolineato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un

processo degenerativo, sviluppando le seguenti considerazioni a proposito della

genesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:

"(…) La question si

une rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule directement liée

à un événement accidentel ou si celui-ci a été aggravé à une condition

dégénérative déjà préexistante est une des plus difficiles dans le domaine des

expertises orthopédiques. II est évident que pour le patient, comme dans le cas

de Monsieur A., la causalité entre la rupture avec apparition de douleurs

immédiates et le traumatisme est clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle

forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes

intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au

vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du

phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le

vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est

néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe

s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et

leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute

déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35

à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50

ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même

chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des

cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.

Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais

s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.

Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une

atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut

être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses

(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de

type III). (…).”

(STCA 35.2001.1 succitata - il corsivo è della redattrice)

Quanto

precede dimostra che la tesi dell’assicurato (nato nel 1942), è

scientificamente infondata.

2.10

Come pertinentemente osservato

dall’amministrazione (doc. III, pag. 3), l’art. 6 cpv. 2 LAINF non trova

applicazione nel caso di specie, considerato che l’assicurato è rimasto vittima

di un infortunio ex art. 4 LPGA (in questo senso, cfr. DTF 146 V 51 consid. 9.2

e STF 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.2)

2.11

Si tratta ora di stabilire se

il 7 gennaio 2019 è accaduto un nuovo evento che ha peggiorato lo stato

preesistente della spalla sinistra.

In proposito, il TCA constata

che il preteso sinistro non è mai stato annunciato all’assicuratore resistente.

La sua (pretesa) esistenza - al di là di una lettera riguardante una

problematica inerente all’incasso di premi in arretrato, la quale sarebbe comunque

stata inviata dal ricorrente dopo che egli era venuto a conoscenza del rifiuto

di corrispondere le prestazioni – è stata evocata, per la prima volta, durante

il colloquio tenutosi il 25 settembre 2019, allorquando RI 1 ha dichiarato che:

" Nel corso

del mese di dicembre 2018, in maniera del tutto spontanea e senza il concorso

di un nuovo trauma, avevo iniziato a notare una recrudescenza dei dolori ed una

progressiva limitazione funzionale.

In data 7.1.19, alle ore 07.00, sono poi incorso in un nuovo

infortunio interessante la spalla sinistra.

Stavo scendendo la rampa in asfalto per recarmi in garage.

Improvvisamente ero scivolato ed ero caduto sul lato sinistro.

Istintivamente per proteggermi dalla caduta avevo allargato

leggermente il braccio sinistro.

Nel momento che avevo caricato il peso del corpo sul braccio

sinistro e di riflesso sulla spalla sinistra, che mi era stata spinta verso

l’alto, internamente avevo risentito una fitta parecchio violenta, simile ad un

pugnale che mi penetrava all’interno della spalla.

Dopo questo nuovo trauma il dolore che mi era insorto alla spalla

mi impediva di muoverla completamente.

Mi viene chiesto il motivo per il quale in precedenza non è mai

stato menzionato il nuovo infortunio del 7.1.19.

Devo dire che avendo la spalla già lesionata e non avendo dato

troppa importanza al nuovo fatto, non avevo reputato importante menzionare ai

medici quanto successomi. (…) Devo però ammettere che dopo il nuovo infortunio

del 7.1.19 per due mesi non era più stato assolutamente in grado di muovere la

spalla.

Quando avevo fatto l’annuncio di ricaduta del 14.1.19 non avevo

menzionato il nuovo infortunio in quanto il dott. __________ mi aveva riferito

che in ogni modo quanto lamentavo alla spalla sinistra era conseguenza

dell’infortunio del 26.3.16 e che il nuovo trauma subito il 7.1.19 aveva solo

accentuato i disturbi e le lesioni che già lamentavo dopo l’infortunio del

26.3.16.” (doc. 3, pag. 3)

Quanto riferito in

proposito dall’insorgente non è scevro da contraddizioni.

Innanzitutto, va rilevato che,

così come dichiarato dallo stesso assicurato, i disturbi alla spalla sinistra

si erano ripresentati nel corso del mese di dicembre 2018 e, pertanto, non nel

gennaio 2019, a seguito di un nuovo evento infortunistico.

D’altro canto, in un primo

tempo egli ha affermato di non avere fatto menzione “ai medici” (i quali non

possono essere altri se non i dottori __________ e __________) di quanto gli

sarebbe accaduto quel 7 gennaio 2019. In un secondo tempo, l’assicurato ha per

contro sostenuto che il dr. med. __________ - reso edotto di quanto

asseritamente avvenuto -, lo avrebbe dissuaso dall’annunciare all’amministrazione

il nuovo evento, nella misura in cui quest’ultimo avrebbe soltanto accentuato i

disturbi insorti a seguito del sinistro del marzo 2016.

Secondo il TCA, tutto ciò concorre

a rendere inverosimile l’insorgenza di un preteso nuovo infortunio il 7 gennaio

2019.

2.12

In

esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato,

perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico

del settore della sicurezza sociale, che i disturbi alla spalla sinistra oggetto

dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019, costituissero ancora una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 26 marzo 2016.

In

queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare al riguardo il

proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

2.13

Da

ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Il

TCA, ritenendo sufficientemente chiarite le circostanze rilevanti, rinuncia

quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all'audizione

testimoniale dei testi richiesta dal patrocinatore dell’insorgente, così come

all’audizione del ricorrente medesimo - cfr. doc. I).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti