35.2020.30
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore era legittimato a negare, ai sensi dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell’intervento chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no. Decisione confermata
22 settembre 2020Italiano18 min
infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.30
PC/sc
Lugano
22 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 marzo 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 maggio 2009 RI 1 è
caduto da un tavolo mentre stava sistemando un’impalcatura, procurandosi uno
stiramento al ginocchio destro, infortunio assunto dall’CO 1.
Per tenere conto delle ripercussioni economiche del danno alla salute
infortunistico, con decisione formale datata 17 giugno 2013, l’assicurato è
stato posto al beneficio di rendita d’invalidità del 18% a far tempo dal 1°
maggio 2013.
1.2. Nel marzo 2014, l’assicurato
è nuovamente caduto mentre stava caricando un camion e ha riportato una
frattura scomposta del radio distale sinistro. Anche per questo evento
l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
Alla chiusura del caso, l’CO
1 ha emanato una decisione formale, poi confermata in sede di opposizione,
mediante la quale ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita
d’invalidità combinata in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un
discapito economico dell’11% e ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10%.
Il successivo ricorso
dell’assicurato è stato respinto da questa Corte con sentenza 35.2017.41 del 25
settembre 2017, cresciuta in giudicato.
1.3. Nel mese di luglio 2017,
all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio del
maggio 2009, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio destro.
L’CO 1 ha ammesso il proprio
obbligo a prestazioni e ha corrisposto (amministrativamente) indennità
giornaliere per il periodo 10 luglio - 7 agosto 2017.
Con decisione formale del
3 ottobre 2017, confermata dopo l’opposizione interposta da RI 1,
l’assicuratore ha comunicato a quest’ultimo che, in assenza di un peggioramento
dello stato di salute infortunistico, “… non esiste nessun diritto a
prestazioni supplementari oltre alla rendita”.
Con pronunzia 35.2018.53
del 17 dicembre 2018 il TCA ha respinto l’impugnativa inoltrata nel frattempo
dall’assicurato.
Il successivo ricorso al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_92/2019 del
10 aprile 2019.
1.4. In data 22 marzo 2019, RI 1 è
stato sottoposto a un intervento d’impianto di protesi totale del ginocchio
destro (doc. 426), i cui costi sono stati finalmente presi a carico
dall’amministrazione a titolo di ricaduta dell’evento infortunistico occorso
nel 2009 (doc. 490).
Con decisione formale del
12 dicembre 2019, l’assicuratore ha negato il diritto all’indennità
giornaliera, e ciò in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. 504).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. C. Lepori per conto dell’assicurato (doc. 508), in data 11
marzo 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 519).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27
aprile 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli le prestazioni assicurative per il periodo 23 agosto 2018 - 26
settembre 2019, nonché a stabilire l’entità della rendita d’invalidità e della
menomazione dell’integrità a partire dal 27 settembre 2019.
Contestualmente, egli ha
chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1
(doc. I).
1.6. In data 12 maggio 2020, il
patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione volta a supportare la
domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.8. Il 18 giugno 2020, l’avv.
Lepori ha versato agli atti un rapporto del dott. __________ e ha chiesto al
TCA di decidere in merito alla domanda di assistenza giudiziaria (doc. IX +
allegato).
L’istituto resistente si è
espresso in proposito il 29 giugno 2020, producendo un apprezzamento del
proprio medico __________ (doc. XI + allegato).
Con scritto del 2 luglio
2020, il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente invitato questa Corte a
pronunciarsi sull’AG (doc. XIII).
1.9. Con decisione del 3 agosto
2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto l’istanza del 27
marzo 2020 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, in quanto:
" (…) Nel
caso di specie, precisato che l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione
di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare l’assegnazione
d’indennità giornaliere nel contesto della ricaduta determinata dall’intervento
di protesi del 22 marzo 2018, questo Tribunale ritiene che le censure sollevate
dal rappresentante dell’assicurato appaiano, perlomeno ad un primo esame, prive
di probabilità di esito favorevole.
È in effetti incontestabile che il noto intervento d’impianto di protesi del
ginocchio debba essere trattato quale (nuova) ricaduta del pregresso
infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre
2018, il TCA aveva accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute
infortunistiche a seguito della (prima) ricaduta del luglio 2017.
Ora, l’art. 21 cpv. 3 LAINF - applicabile ai beneficiari di una rendita
d’invalidità dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, qual è RI 1
-, subordina il diritto all’indennità giornaliera all’esistenza di una perdita
di guadagno durante il periodo in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie
rese necessarie dalla ricaduta o dai postumi tardivi (cfr. RAMI 2006 U 570 p.
76; a proposito del rapporto tra l’art. 21 cpv. 3 LAINF e l’art. 23 cpv. 8
OAINF, si veda la STF 8C_34/2008 del 7 novembre 2008 consid. 5.1). In concreto,
dalla documentazione agli atti non emerge che durante il periodo considerato l’insorgente
avrebbe subito una perdita di guadagno, al di là di quella già compensata
grazie alla rendita d’invalidità in vigore.
Sulla scorta di quanto precede, al rappresentante dell’assicurato doveva
pertanto apparire evidente che il rischio di perdere il processo è palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza
giudiziaria, la relativa richiesta va respinta, senza che si riveli necessario
esaminare la realizzazione delle restanti condizioni.” (doc. XIV)
1.10. Il 14 agosto 2020 l’avv. RA 1
ha ribadito, nel merito dell’oggetto litigioso, la pretesa del suo assistito al
riconoscimento di indennità giornaliere nel contesto della ricaduta, in quanto
beneficiario di indennità di disoccupazione interrotte a causa dell’inabilità
lavorativa dovuta alla ricaduta (doc. XVI). A suffragio delle proprie
argomentazioni il patrocinatore ha versato agli atti i conteggi della Cassa __________
dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7).
1.11. Il 20 agosto 2020 l’CO 1 ha
comunicato al TCA quanto segue:
" (…) A
mente dei conteggi prodotti il 14.8.2020 l’assicurato è stato messo a beneficio
della indennità giornaliere della cassa disoccupazione dall’1.2. al 31.8.2018.
L’intervento ha avuto luogo il 22.3.2019. L’CO 1 - visto l’esito positivo dello
stesso - ha assunto una ricaduta a partire dalla data dell’operazione. A tale
momento l’assicurato non solo era professionalmente inattivo ma con nessuna indennità
dalla cassa disoccupazione e di conseguenza non aveva nessuna incapacità di
guadagno oltre a quella già compensata con la rendita d’invalidità.
Giova precisare che l’Agenzia di __________ ha preso a carico una nuova
ricaduta con inabilità lavorativa dal 2.6.2020 (secondo il certificato del
dott. __________) e accettato di versare l’indennità giornaliere da tale data
in quanto l’assicurato, al momento in cui è stato nuovamente dichiarato inabile
al 100%, era a beneficio delle indennità giornaliere della cassa
disoccupazione. La cassa disoccupazione ha comunicato all’CO 1 che l’assicurato
ha avuto il diritto “per esonero” di 90 giorni prolungati a 120 giorni a causa
della pandemia sanitaria. (…)”. (doc. XVIII).
1.12. Il doc. XVIII è stato inviato,
per conoscenza, al patrocinatore dell’assicurato (doc. XIX).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare, ai sensi dell’art. 23
cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell’intervento
chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no.
Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata
delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con
riferimenti), esula dalla presente procedura la domanda ricorsuale, giusta la
quale “La CO 1 dovrà stabilire l’importo della rendita di invalidità dovuta
all’assicurato e le indennità per menomazione dell’integrità conseguente a
partire dal 27 settembre 2019” (cfr. doc. I, pag. 13), sulla quale
l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione
formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile. Parimenti
dicasi per le censure ricorsuali volte a contestare la STCA 35.2018.53 del 17
dicembre 2018 che, come riportato al consid. 1.3, è cresciuta in giudicato.
2.3
Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio
professionale, d’infortunio non professionale e di malattia professionale.
In virtù dell’art. 11
OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle
prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell’evento
assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
La ricaduta e le
conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe
imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti,
guarito.
Si è in presenza di una
ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.
Una conseguenza tardiva è
invece data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa,
trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono
uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137, consid. 3a e riferimenti
ivi menzionati).
2.4
Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio
o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5
A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che per
il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,
quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo
cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF
prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo
salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi
del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio posto
dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce
il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d'interesse, il
cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il
salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per
cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i
beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
2.6
Tornando al caso di specie,
il TCA osserva che - come peraltro già rilevato anche nella decisione del 3
agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, con cui questa Corte ha
respinto l’istanza del 27 marzo 2020 tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria, citata in narrativa al consid. 1.9) - è incontestabile che il noto
intervento d’impianto di protesi del ginocchio debba essere trattato quale
(nuova) ricaduta del pregresso infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con
sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, il TCA ha
accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a
seguito della (prima) ricaduta del luglio 2017 (cfr. consid. 1.3).
In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i
generici e stringati certificati rilasciati il 14 febbraio 2020 (giusta il
quale “il paziente a margine è stato inabile al lavoro nella misura del 100%
dal 25.10.2018 fino al 26.09.2019 per qualsiasi attività lavorativa.”) e il
27.
febbraio 2020 (giusta il quale “il sopracitato paziente è inabile al
lavoro nella misura del 100% dal 23.08.2018 al 25.10.2018 compreso. Motivo:
infortunio. Osservazioni: inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa.”)
del dr. med. __________, Medico Caposervizio dell’ambulatorio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 522 e 523).
L’entrata in ospedale dell’assicurato per l’intervento di protesi totale del
ginocchio destro per artrosi, del 22 marzo 2019 ha, quindi, determinato una
nuova ricaduta ex. art. 11 OAINF.
Questa ricaduta è stata assunta il 31 ottobre 2019 dall’CO 1, che ha
riconosciuto all’assicurato, le spese di cura e di riabilitazione ma non le
indennità giornaliere visto che, in quel momento, egli non solo era
professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO 1 (doc. 490,
504.
e 519).
L’assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8
OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che era beneficiario di indennità
di disoccupazione interrotte a causa dell’inabilità lavorativa dovuta alla ricaduta
(doc. XVI). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore ha
versato agli atti i conteggi della Cassa __________ dei mesi di febbraio-agosto
2018.
(doc. XVI/1-XVI/7).
Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che
il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF,
l’amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23
OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra
citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta del 22 marzo
2019.
Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16
aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch’esso annunciato una
ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai ruoli il ricorso
presentato dall’assicurato contro questo giudizio, dato che, prima della
decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato.
Questa giurisprudenza è
stata inoltre confermata anche nelle STCA 35.2017.70 del 12 ottobre 2017 e STCA
32.2017.96
del 4 dicembre 2017.
Sul tema cfr. anche la STF
8C_778/2016 del 1° settembre 2017, commentata in SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e
ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che - laddove l'incapacità lavorativa
insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio di ricaduta e nel frattempo
l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve essere considerato, ai fini
della determinazione del guadagno assicurato, il reddito percepito dopo
l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente favorevole all'assicurato
rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'annuncio di ricaduta.
Di conseguenza, nel caso
concreto, visto che immediatamente prima (come pure dopo) della ricaduta del 22
marzo 2019 l’assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma anche al
beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono prive di
fondamento. In effetti, l’inabilità attestata dal medico non ha alcuna
influenza sulla situazione finanziaria dell’assicurato, visto che egli continua
a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di
discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in
particolare dell’intervento.
In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i
conteggi della Cassa __________ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc.
XVI/1-XVI/7), che non sono immediatamente prima (o dopo) della ricaduta del 22
marzo 2019.
In conclusione quindi, l’amministrazione era legittimata a negare la
concessione d’indennità giornaliere a seguito della ricaduta del 22 marzo 2019.
In esito alle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto e la
decisione su opposizione dell’11 marzo 2020 confermata.
2.7
Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la
situazione sufficientemente chiarita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti