35.2020.33
Discussa la capacità lavorativa di un assicurato che aveva nel frattempo modificato la propria attività per ragioni estranee all'infortunio, svolgendo essenzialmente mansioni dirigenziali
8 febbraio 2021Italiano26 min
dal 10 dicembre 2018 il diritto all’indennità giornaliera e quello alle prestazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.33
mm
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 aprile 2018, RI 1,
nato nel 1971, dipendente (e amministratore unico) della ditta __________ e,
perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, ha subito uno strappo al braccio destro allorquando si è aggrappato al
corrimano di una scala per evitare di cadere.
L’ortopedico dott. __________,
da lui consultato nel giugno 2018, ha posto la diagnosi di sospetta
epicondilite al gomito destro (doc. 15). La RMN del gomito destro del 14 giugno
2018 ha poi evidenziato la presenza di una tendinosi del tendine comune degli
estensori con minima rottura parziale in sede inserzionale (doc. 23).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che l’assicurazione
per l’invalidità aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1°
gennaio al 30 giugno 2015 e di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 43%
determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi) dal
1° luglio 2015 (doc. 27).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 ottobre 2019,
tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, l’amministrazione ha
dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro nell’attività di dirigente
aziendale da lui svolta al momento dell’evento traumatico e non più bisognoso di
ulteriori cure, ponendo pertanto termine alle indennità giornaliere e alle
prestazioni sanitarie a contare dal 10 dicembre 2018 (doc. 117).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 128), in data 6 marzo 2020,
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
156).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2
maggio 2020, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a
partire dal 10 dicembre 2018, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Questo
infortunio ha aggravato la mia situazione di salute, e la mia attività abituale
di pittore. Prima dell’infortunio l’attività di pittore era ancora possibile in
misura del 40%, dopo l’infortunio non l’ho mai più potuta svolgere (cfr.
decisione AI del 3 luglio 2018 – doc. 27). Questa possibilità mi è stata
preclusa a causa dell’infortunio e la mia attività lavorativa è limitata solo
ad una minima percentuale di gestione. Questo fatto è stato dimenticato nel mio
incarto CO 1. Nemmeno la CO 1 mette in dubbio che non possa più fare il
pittore, ma non mi vuole comunque riconoscere almeno il 40% di discapito
economico.
L’aggravamento del mio stato di salute precedente a seguito
dell’infortunio, le ripercussioni sul lavoro abituale, non sono state valutate.
Ancora in sede di opposizione la CO 1 ricade nell’errore. Al doc.
154 si basano solo sull’attività dirigenziale, chiedendo al medico di
analizzare se vi è IL quale dirigente aziendale.
Ma cade poi anche nell’errore analizzando l’attività limitata di
gestione che svolgo, dimenticando che anche in attività dirigenziali sono
inabile in misura del 20%. Basterebbe leggere il documento 114 agli atti (“Dal
lato reumatologico abile al 40% quale imbianchino, abile all’80% in attività
dirigenziale, attività strettamente sedentaria esigibile al 100%”). Si noti che
l’attività di pittore è stata rilevata come la mia attività abituale nel
contesto AI.
Si rimane dunque sorpresi di fronte al fatto che la CO 1, sapendo
che non è più possibile alcuna attività di pittore a seguito dell’infortunio,
vuole ritenere che io sia dirigente al 100%, oltretutto a tempo pieno di
un’azienda di due operai e un apprendista, coadiuvato da una collaboratrice
amministrativa. Equivale a creare una attività esigibile fittizia di dirigente
al 100%, quando invece si dovrebbe riconoscere il manifesto aggravamento della
mia abilità lavorativa nella professione abituale di pittore (da 40% a 0). In
più si dimentica che anche l’attività di dirigente da me svolta ad una
percentuale del 10/max. 15% non può più essere svolta a tempo pieno per ragioni
di salute.
Devo dunque concludere che la CO 1 non vuole chinarsi
sull’aggravamento che comporta questo infortunio.” (doc.
I, p. 4)
D’altro canto, a proposito
delle considerazioni contenute nel rapporto relativo alla visita __________ di
controllo del 3 marzo 2020 (e nell’apprezzamento del 15 gennaio 2020),
l’insorgente ha segnatamente sollevato le seguenti obiezioni:
" (…) Questi
(il dott. __________, n.d.r.) scavalca ancora una volta ogni diversa opinione,
contestando addirittura il risultato della valutazione operata su mandato della
CO 1 presso l’Istituto __________ in data 11 dicembre 2019. Infatti il Dr. __________
nel suo esame del 20 gennaio 2020 banalizza gli esami dell’11 dicembre 2019,
dicendo che l’infortunio non ha portato ad una lesione strutturale
oggettivabile, contrariamente alle conclusioni della RM del dicembre 2019 che
indica che “l’esame viene posto a confronto con il precedente del 14 giugno
2018. Rispetto al precedente, la nota rottura parziale all’inserzione del
tendine comune degli estensori, appare oggi maggiormente evidente con
estensione AP di 7 mm” (doc. 140). Con un tendine “che mostra una larghezza di
quasi 16 mm” (rapporto Dr. __________ 20 gennaio 2020) non posso condividere
che questa lesione sia da banalizzare, tanto da ritenerla non oggettivabile,
dunque inesistente, come dice lo stesso Dr. __________.
Quasi offensivo quando il Dr. __________ poi indica che “questa
valutazione non esclude una futura riacutizzazione di un’epicondilite che è
sempre dipendente dall’attività lavorativa, come ben descritto anche nella
letteratura.” E più sopra: “un problema cronico dell’assicurato che è legato
alla sua attività lavorativa” (doc. 145, pag. 4 e 5).
Sostanzialmente il dolore sarebbe causa dell’attività lavorativa
da pittore, che però ritengono che io non svolga? Qui la CO 1 stessa entra in
conflitto con le proprie indicazioni. Mi ritengono un imprenditore che gestisce
conti e telefonate tutto il giorno, ma il dolore sarebbe causa della mia
attività da pittore. È comunque positivo affermare che anche in questa sede la CO
1 riconosce che non posso esercitare la professione di pittore.” (doc. I, p. 4
s.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 4 giugno (cfr. doc. V
+ allegato) e 1° luglio 2020 (cfr. doc. IX), rispettivamente 17 giugno 2020
(doc. VII), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni.
1.6. In corso di causa, questa
Corte ha richiamato l’incarto AI dell’insorgente (allegato al doc. XII).
Le parti hanno formulato
le loro osservazioni in merito il 24 luglio (cfr. doc. XIV), rispettivamente il
14 agosto 2020 (cfr. doc. XVII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine dal 10 dicembre 2018 al proprio
obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso all’assicurato il 18
aprile 2018, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TF ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico,
bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta
dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare
in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e
2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha dichiarato estinto
dal 10 dicembre 2018 il diritto all’indennità giornaliera e quello alle prestazioni
sanitarie, sostenendo che, da quella data, l’assicurato avrebbe ritrovato una
piena abilità lavorativa nell’attività esercitata al momento dell’infortunio in
discussione, rispettivamente non avrebbe più avuto bisogno di ulteriori cure.
Per quanto riguarda la
tipologia di lavoro esercitato dall’insorgente prima di rimanere vittima del
sinistro dell’aprile 2018, l’assicuratore resistente ha fatto capo alle
dichiarazioni rese dall’assicurato stesso nel quadro della procedura
amministrativa, rispettivamente dinanzi agli organi dell’assicurazione per
l’invalidità. D’altro canto, la decisione di ritenerlo in grado di riprendere a
svolgere queste medesime mansioni nonostante il danno alla salute riportato in
quell’occasione, risulta invece essenzialmente fondata sul parere del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 156, p. 7: “Tutto
ben considerato la CO 1 ritiene di potere fare capo al parere del medico __________
e ammettere che l’assicurato – tenuto conto del lavoro da lui svolto – era
abile al lavoro in misura completa dal 10.12.2018. Il rapporto del dott. __________
prodotto a sostegno dell’opposizione non è di alcun soccorso per l’assicurato
in quanto tale medico parte dal principio che l’assicurato doveva svolgere dei
lavori pesanti. La CO 1, per quanto riguarda la tipologia del lavoro, non può
considerare quanto addotto con l’opposizione. In data 17.6.2019, a conferma di
quanto dichiarato il 30.8.2018, l’assicurato ha ribadito che, prima dell’evento
del 18.4.2018, svolgeva unicamente lavori di direzione aziendale (preventivi,
consulenza, ecc.) in quanto risultava inabile nell’attività di pittore per
problematiche di malattia. Avendo la ditta solo quattro pittori dipendenti
risulta difficile svolgere unicamente delle attività dirigenziali. Se non fosse
stato inabile per questioni morbose avrebbe continuato a svolgere il lavoro di
pittore al 100%. In precedenza svolgeva i lavori amministrativi e di consulenza
fuori dagli orari abituali di lavoro. Anche dall’inchiesta esperita dall’AI
risulta che l’assicurato si limita quasi del tutto ad attività di carattere
amministrativo: gestisce i rapporti con i clienti, effettua le misurazioni
laddove necessario, organizza il lavoro degli operai, nega di potere anche solo
“preparare un locale per la pittura”, poiché ciò gli imporrebbe di restare a
terra e questo non si rivela possibile.”).
Trattandosi del genere di
lavoro svolto al momento dell’infortunio dell’aprile 2018, con la propria
impugnativa, il ricorrente fa valere che l’attività lavorativa abituale a cui
riferirsi per valutare un ulteriore diritto all’indennità giornaliera, sarebbe in
realtà quella di pittore, per la quale l’assicurazione per l’invalidità lo
aveva dichiarato abile al 40% e che a causa del danno alla salute dipendente dal
sinistro in discussione, egli non è più in grado di esercitare, nemmeno in
quella misura. L’attività dirigenziale lo occupa nella misura massima del
10/15% e anche per quest’attività è peraltro stata medicalmente accertata
un’incapacità lavorativa del 20% (cfr., ad esempio, il doc. V, p. 2: “Se non vi
fosse stato l’infortunio, avrei certamente ripreso al 40% la mia attività di
pittore. Avrei anche continuato a dirigere l’azienda per il 10/15%
dell’attività. Questa è l’attività abituale esigibile, nessun’altra. (…). La CO
1 inoltre dimentica quanto indicato al documento 114 ai vostri atti (“Dal lato
reumatologico abile al 40% quale imbianchino, abile al 80% in attività
dirigenziale, attività strettamente sedentaria esigibile al 100%.”). Non solo
si fa finta di non vedere che la mia attività abituale è quella di pittore e
che non è più possibile espletarla; ma si ritiene che io sia dirigente a tempo
pieno, quando invece già prima dell’infortunio potevo espletare anche questa
attività solo all’80%. Vorrei precisare che a differenza di quanto sostiene la CO
1, non ho cambiato mestiere “grazie” all’infortunio, e nemmeno l’infortunio mi
ha guarito dalle limitazioni che avevo in precedenza quale dirigente.”).
Chiamato a pronunciarsi su
questo primo aspetto della vertenza, il TCA condivide la posizione dell’CO
1 laddove sostiene che il diritto a ulteriori indennità giornaliere vada
valutato in funzione dell’attività lavorativa che l’insorgente svolgeva al
momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio dell’aprile 2018. Ora, questa
Corte non ignora che l’assicurato è di formazione pittore (imbianchino),
tuttavia dalle tavole processuali emergono elementi che dimostrano che, per
ragioni estranee all’infortunio oggetto della presente procedura, egli
aveva nel frattempo modificato la propria attività in seno all’impresa di
Considerandi
pittura di cui è titolare, svolgendo in sostanza soltanto mansioni di tipo
dirigenziale.
Tale circostanza risulta
corroborata dal rapporto relativo all’audizione del 30 agosto 2018 –
sottoscritto dall’assicurato in segno di approvazione -, a margine della quale
egli ha dichiarato segnatamente che “… le mie sono attività prevalentemente
di responsabile aziendale, eseguo sopralluoghi sui cantieri, eseguo rilievi,
stendo preventivi e consuntivi. Per i rilievi capita di dover salire su
scale, per le ispezioni e la direzione di lavori in atto devo salire e scendere
scale o ponteggi. Capita, di rado, di dover ancora svolgere lavori da pittore o
si stendere intonaco plastico su isolazioni esterne. La parte amministrativa è
svolta da mia sorella __________.” (il corsivo è del redattore),
rispettivamente in quello elaborato in occasione dell’incontro del 17 giugno
2019, anch’esso sottoscritto in segno di accettazione (doc. 105, p. 2: “Il
sig. RI 1 prima del nuovo evento del 18.4.2018 svolgeva unicamente lavori di
direzione aziendale (preventivi, consulenza, ecc.) in quanto risultava inabile
nell’attività di pittore per problematiche di malattia. La ditta ha 4
dipendenti pittori, quindi risulta difficile e finanziariamente insostenibile
poter svolgere unicamente l’attività di dirigente aziendale senza lavorare sui
cantieri come pittore. Se non fosse stato inabile al lavoro per questioni di
malattia, avrebbe continuato a svolgere l’attività di pittore al 100%, già in
precedenza i lavori amministrativi e di consulenza venivano svolti fuori dagli
orari di lavoro (alla sera o durante il fine settimana). I lavori leggeri si
potevano quantificare ca. tra il 5% e il 10%.” – il corsivo è del redattore).
Chiare conferme in tal
senso risultano del resto anche dall’incarto AI che questo Tribunale ha
richiamato pendente causa, in particolare dal rapporto finale del 2 febbraio
2018.
del Consulente IP, documento che è finalmente servito da base per la
decisione di rendita (doc. 177, p. 1 s.: “L’inchiesta indipendenti condotta lo
scorso 18.10.2017 dalla collega (sig.ra __________) approfondisce la questione
legata al mansionario dell’A. Secondo le indicazioni raccolte dalla collega,
l’A. si occupa attualmente di lavori amministrativi e di direzione:
allestimento offerte, preventivi, posta, programmazione della giornata degli
operai, del coordinamento dei preventivi, dei contatti con i clienti,
organizzazione del lavoro (squadre) e talvolta dei sopralluoghi sui cantieri
per controllare i lavori. Le mansioni svolte dall’A. sono considerate attività
amministrative; per essere più precisi si tratta di attività più pratiche,
organizzative e di direzione che prevedono anche una componente amministrativa.
Si fa presente che l’A. non dispone di una formazione di tipo amministrativo,
parte dei lavori (contabilità) son delegati alla sorella, per le questioni più
complesse si avvalgono dei servizi di una fiduciaria. Lo stesso A. ha
dichiarato alla collega che ha condotto l’inchiesta indipendenti di non
sentirsi portato per i lavori amministrativi. Secondo quanto riferito in sede
di inchiesta, da sempre l’A. si sarebbe occupato delle misurazioni e dei
contatti con la clientela, oltre al lavoro manuale. Quando il padre ha cessato
l’attività, l’azienda è stata portata avanti dall’A. e dal socio (attualmente
in pensione). La ditta è attiva dal 1979, era gestita dal padre dell’A. e dal
socio, in un secondo tempo è subentrato l’A. e il figlio del socio (in misura
parziale). L’azienda conta 3 collaboratori fissi, due operai e un apprendista,
che svolgono esclusivamente l’attività d’imbianchino, oltre all’attività svolta
dalla sorella secondo le necessità. Al bisogno l’A. ricorre a degli operai a
prestito. Dopo l’insorgenza del problema di salute, certi tipi di attività sono
stati delegati ad aziende esterne e questo, secondo quanto valutato
nell’inchiesta, avrebbe permesso di ridurre i costi. Dall’inchiesta si
rileva che il danno alla salute ha portato a un adeguamento del mansionario,
l’A. infatti non può più occuparsi di attività pratiche-manuali e ciò determina
una perdita economica che varia a seconda degli anni. La collega che ha
condotto l’inchiesta evidenzia come il grado AI risulti inferiore a quello
definito limitandosi unicamente alla valutazione medica.” – il corsivo è del
redattore).
Dal rapporto d’inchiesta
per l’attività professionale indipendente del 30 ottobre 2017 a cui si fa
accenno nel rapporto del Consulente IP appena citato, si apprende che in
effetti il ricorrente si limitava “… quasi del tutto ad attività di
carattere amministrativo: gestisce i rapporti con i clienti, effettua le
misurazioni laddove necessario, organizza il lavoro degli operai; nega di poter
anche solo “preparare un locale per la pittura”, perché ciò gli imporrebbe di
restare a terra e questo non si rivela possibile.” (doc. 172, p. 5 s. – il
corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto
precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale, che prima di rimanere vittima dell’infortunio
del 18 aprile 2018 e, quindi, per ragioni che gli sono estranee, l’insorgente
svolgeva essenzialmente delle mansioni di tipo dirigenziale. È di conseguenza
in funzione di quest’attività che deve essere valutato l’ulteriore diritto a
indennità giornaliere.
Questa Corte non può
seguire RI 1 allorquando afferma che, senza l’evento traumatico dell’aprile
2018, egli avrebbe ragionevolmente ripreso a esercitare l’attività di pittore
nella misura del 40%, accanto a quella amministrativa del 10/15%. Decisiva è
infatti l’attività lavorativa svolta al momento dell’infortunio in questione e,
come dimostrato in precedenza, a quel momento essa consisteva per l’essenziale
in mansioni direttive. L’assicurato non può essere seguito nemmeno laddove
sostiene che quella di limitarsi a svolgere mansioni dirigenziali era in realtà
una soluzione transitoria, adottata nell’attesa di conoscere gli esiti
dell’inchiesta professionale disposta dall’UAI ed il tenore della successiva decisione
di rendita (cfr. doc. V, p. 2). Dalle tavole processuali, in particolare dal
rapporto del Consulente IP, si evince che si trattava piuttosto di una modifica
dell’organizzazione aziendale ormai consolidata, imposta dalle limitazioni legate
al danno alla salute insorto negli anni 2012 e 2014.
Trattandosi della seconda
questione alla quale è chiamato a rispondere il TCA, ovvero quella di
sapere se il ricorrente potesse essere ritenuto totalmente abile a svolgere
l’attività lavorativa di riferimento a far tempo dal dicembre 2018, va rilevato
come egli pretenda di presentare un’incapacità del 20% nell’esercizio delle
mansioni che essa comporta.
Al riguardo, occorre
osservare che l’inabilità lavorativa fatta valere dall’assicurato, accertata
grazie alla perizia pluridisciplinare __________ del 24 maggio 2017 (cfr. doc.
158, p. 23: “Raggiunge una capacità lavorativa dell’80%in attività
amministrative (contatti con clienti, visite a cantieri, misurazioni. altri
lavori simili).”), non è stata provocata dall’infortunio del 18 aprile 2018 e,
pertanto, non può avere rilevanza nel quadro della presente procedura
giudiziaria.
Tutto ben considerato, questo
Tribunale può dunque fare propria la valutazione espressa dal medico __________
dell’CO 1, per il quale “i postumi del presente infortunio non
modificano/peggiorano l’esigibilità espressa dal servizio medico regionale
dell’ufficio AI” (parere del 16 ottobre 2019 – doc. 115, p. 2). Non può
giustificare una diversa soluzione la certificazione 11 novembre 2019 del
chirurgo ortopedico dott. Lagrotteria, in quanto il parere ivi espresso risulta
di tutta evidenza riferito a un’attività lavorativa di tipo fisico, anziché a
mansioni di natura dirigenziale (cfr. doc. 129: “Attualmente ciò che lo
inabilita e gli impedisce di svolgere una reale attività completa e a pieno
delle sue capacità è proprio la perdita di forza e talvolta dei dolori
riesacerbati con i carichi di lavoro.”).
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha pure dichiarato estinto il diritto
a ulteriori prestazioni sanitarie. Secondo il TCA, il provvedimento appare
corretto anche da questo punto di vista, ritenuto che, così come attestato dal
medico __________ (cfr. doc. 53, p. 1), ulteriori provvedimenti sanitari non
erano più suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute
infortunistico, in un assicurato che aveva recuperato nel frattempo una completa
abilità nell’attività lavorativa di riferimento (cfr. supra, consid. 2.3.).
Considerato l’esito della
vertenza, questo Tribunale può esimersi dal pronunciarsi in merito alla
questione di sapere se, come lo sostiene il dott. __________ nel suo
apprezzamento del 15 gennaio 2020 (doc. 145, p. 4 s.) e, ancora, nel referto
relativo alla visita __________ di controllo del 3 marzo 2020 (doc. 155, p. 6),
il nesso di causalità naturale tra l’infortunio dell’aprile 2018 e i disturbi
al gomito destro si sarebbe nel frattempo estinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti