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Decisione

35.2020.33

Discussa la capacità lavorativa di un assicurato che aveva nel frattempo modificato la propria attività per ragioni estranee all'infortunio, svolgendo essenzialmente mansioni dirigenziali

8 febbraio 2021Italiano26 min

dal 10 dicembre 2018 il diritto all’indennità giornaliera e quello alle prestazioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.33

mm

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 marzo 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 aprile 2018, RI 1,

nato nel 1971, dipendente (e amministratore unico) della ditta __________ e,

perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, ha subito uno strappo al braccio destro allorquando si è aggrappato al

corrimano di una scala per evitare di cadere.

L’ortopedico dott. __________,

da lui consultato nel giugno 2018, ha posto la diagnosi di sospetta

epicondilite al gomito destro (doc. 15). La RMN del gomito destro del 14 giugno

2018 ha poi evidenziato la presenza di una tendinosi del tendine comune degli

estensori con minima rottura parziale in sede inserzionale (doc. 23).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che l’assicurazione

per l’invalidità aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1°

gennaio al 30 giugno 2015 e di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 43%

determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi) dal

1° luglio 2015 (doc. 27).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 ottobre 2019,

tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, l’amministrazione ha

dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro nell’attività di dirigente

aziendale da lui svolta al momento dell’evento traumatico e non più bisognoso di

ulteriori cure, ponendo pertanto termine alle indennità giornaliere e alle

prestazioni sanitarie a contare dal 10 dicembre 2018 (doc. 117).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 128), in data 6 marzo 2020,

l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

156).

1.3. Con tempestivo ricorso del 2

maggio 2020, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a

partire dal 10 dicembre 2018, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Questo

infortunio ha aggravato la mia situazione di salute, e la mia attività abituale

di pittore. Prima dell’infortunio l’attività di pittore era ancora possibile in

misura del 40%, dopo l’infortunio non l’ho mai più potuta svolgere (cfr.

decisione AI del 3 luglio 2018 – doc. 27). Questa possibilità mi è stata

preclusa a causa dell’infortunio e la mia attività lavorativa è limitata solo

ad una minima percentuale di gestione. Questo fatto è stato dimenticato nel mio

incarto CO 1. Nemmeno la CO 1 mette in dubbio che non possa più fare il

pittore, ma non mi vuole comunque riconoscere almeno il 40% di discapito

economico.

L’aggravamento del mio stato di salute precedente a seguito

dell’infortunio, le ripercussioni sul lavoro abituale, non sono state valutate.

Ancora in sede di opposizione la CO 1 ricade nell’errore. Al doc.

154 si basano solo sull’attività dirigenziale, chiedendo al medico di

analizzare se vi è IL quale dirigente aziendale.

Ma cade poi anche nell’errore analizzando l’attività limitata di

gestione che svolgo, dimenticando che anche in attività dirigenziali sono

inabile in misura del 20%. Basterebbe leggere il documento 114 agli atti (“Dal

lato reumatologico abile al 40% quale imbianchino, abile all’80% in attività

dirigenziale, attività strettamente sedentaria esigibile al 100%”). Si noti che

l’attività di pittore è stata rilevata come la mia attività abituale nel

contesto AI.

Si rimane dunque sorpresi di fronte al fatto che la CO 1, sapendo

che non è più possibile alcuna attività di pittore a seguito dell’infortunio,

vuole ritenere che io sia dirigente al 100%, oltretutto a tempo pieno di

un’azienda di due operai e un apprendista, coadiuvato da una collaboratrice

amministrativa. Equivale a creare una attività esigibile fittizia di dirigente

al 100%, quando invece si dovrebbe riconoscere il manifesto aggravamento della

mia abilità lavorativa nella professione abituale di pittore (da 40% a 0). In

più si dimentica che anche l’attività di dirigente da me svolta ad una

percentuale del 10/max. 15% non può più essere svolta a tempo pieno per ragioni

di salute.

Devo dunque concludere che la CO 1 non vuole chinarsi

sull’aggravamento che comporta questo infortunio.” (doc.

I, p. 4)

D’altro canto, a proposito

delle considerazioni contenute nel rapporto relativo alla visita __________ di

controllo del 3 marzo 2020 (e nell’apprezzamento del 15 gennaio 2020),

l’insorgente ha segnatamente sollevato le seguenti obiezioni:

" (…) Questi

(il dott. __________, n.d.r.) scavalca ancora una volta ogni diversa opinione,

contestando addirittura il risultato della valutazione operata su mandato della

CO 1 presso l’Istituto __________ in data 11 dicembre 2019. Infatti il Dr. __________

nel suo esame del 20 gennaio 2020 banalizza gli esami dell’11 dicembre 2019,

dicendo che l’infortunio non ha portato ad una lesione strutturale

oggettivabile, contrariamente alle conclusioni della RM del dicembre 2019 che

indica che “l’esame viene posto a confronto con il precedente del 14 giugno

2018. Rispetto al precedente, la nota rottura parziale all’inserzione del

tendine comune degli estensori, appare oggi maggiormente evidente con

estensione AP di 7 mm” (doc. 140). Con un tendine “che mostra una larghezza di

quasi 16 mm” (rapporto Dr. __________ 20 gennaio 2020) non posso condividere

che questa lesione sia da banalizzare, tanto da ritenerla non oggettivabile,

dunque inesistente, come dice lo stesso Dr. __________.

Quasi offensivo quando il Dr. __________ poi indica che “questa

valutazione non esclude una futura riacutizzazione di un’epicondilite che è

sempre dipendente dall’attività lavorativa, come ben descritto anche nella

letteratura.” E più sopra: “un problema cronico dell’assicurato che è legato

alla sua attività lavorativa” (doc. 145, pag. 4 e 5).

Sostanzialmente il dolore sarebbe causa dell’attività lavorativa

da pittore, che però ritengono che io non svolga? Qui la CO 1 stessa entra in

conflitto con le proprie indicazioni. Mi ritengono un imprenditore che gestisce

conti e telefonate tutto il giorno, ma il dolore sarebbe causa della mia

attività da pittore. È comunque positivo affermare che anche in questa sede la CO

1 riconosce che non posso esercitare la professione di pittore.” (doc. I, p. 4

s.)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 4 giugno (cfr. doc. V

+ allegato) e 1° luglio 2020 (cfr. doc. IX), rispettivamente 17 giugno 2020

(doc. VII), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni.

1.6. In corso di causa, questa

Corte ha richiamato l’incarto AI dell’insorgente (allegato al doc. XII).

Le parti hanno formulato

le loro osservazioni in merito il 24 luglio (cfr. doc. XIV), rispettivamente il

14 agosto 2020 (cfr. doc. XVII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di

sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine dal 10 dicembre 2018 al proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso all’assicurato il 18

aprile 2018, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TF ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico,

bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta

dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare

in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e

2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la

loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha dichiarato estinto

dal 10 dicembre 2018 il diritto all’indennità giornaliera e quello alle prestazioni

sanitarie, sostenendo che, da quella data, l’assicurato avrebbe ritrovato una

piena abilità lavorativa nell’attività esercitata al momento dell’infortunio in

discussione, rispettivamente non avrebbe più avuto bisogno di ulteriori cure.

Per quanto riguarda la

tipologia di lavoro esercitato dall’insorgente prima di rimanere vittima del

sinistro dell’aprile 2018, l’assicuratore resistente ha fatto capo alle

dichiarazioni rese dall’assicurato stesso nel quadro della procedura

amministrativa, rispettivamente dinanzi agli organi dell’assicurazione per

l’invalidità. D’altro canto, la decisione di ritenerlo in grado di riprendere a

svolgere queste medesime mansioni nonostante il danno alla salute riportato in

quell’occasione, risulta invece essenzialmente fondata sul parere del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 156, p. 7: “Tutto

ben considerato la CO 1 ritiene di potere fare capo al parere del medico __________

e ammettere che l’assicurato – tenuto conto del lavoro da lui svolto – era

abile al lavoro in misura completa dal 10.12.2018. Il rapporto del dott. __________

prodotto a sostegno dell’opposizione non è di alcun soccorso per l’assicurato

in quanto tale medico parte dal principio che l’assicurato doveva svolgere dei

lavori pesanti. La CO 1, per quanto riguarda la tipologia del lavoro, non può

considerare quanto addotto con l’opposizione. In data 17.6.2019, a conferma di

quanto dichiarato il 30.8.2018, l’assicurato ha ribadito che, prima dell’evento

del 18.4.2018, svolgeva unicamente lavori di direzione aziendale (preventivi,

consulenza, ecc.) in quanto risultava inabile nell’attività di pittore per

problematiche di malattia. Avendo la ditta solo quattro pittori dipendenti

risulta difficile svolgere unicamente delle attività dirigenziali. Se non fosse

stato inabile per questioni morbose avrebbe continuato a svolgere il lavoro di

pittore al 100%. In precedenza svolgeva i lavori amministrativi e di consulenza

fuori dagli orari abituali di lavoro. Anche dall’inchiesta esperita dall’AI

risulta che l’assicurato si limita quasi del tutto ad attività di carattere

amministrativo: gestisce i rapporti con i clienti, effettua le misurazioni

laddove necessario, organizza il lavoro degli operai, nega di potere anche solo

“preparare un locale per la pittura”, poiché ciò gli imporrebbe di restare a

terra e questo non si rivela possibile.”).

Trattandosi del genere di

lavoro svolto al momento dell’infortunio dell’aprile 2018, con la propria

impugnativa, il ricorrente fa valere che l’attività lavorativa abituale a cui

riferirsi per valutare un ulteriore diritto all’indennità giornaliera, sarebbe in

realtà quella di pittore, per la quale l’assicurazione per l’invalidità lo

aveva dichiarato abile al 40% e che a causa del danno alla salute dipendente dal

sinistro in discussione, egli non è più in grado di esercitare, nemmeno in

quella misura. L’attività dirigenziale lo occupa nella misura massima del

10/15% e anche per quest’attività è peraltro stata medicalmente accertata

un’incapacità lavorativa del 20% (cfr., ad esempio, il doc. V, p. 2: “Se non vi

fosse stato l’infortunio, avrei certamente ripreso al 40% la mia attività di

pittore. Avrei anche continuato a dirigere l’azienda per il 10/15%

dell’attività. Questa è l’attività abituale esigibile, nessun’altra. (…). La CO

1 inoltre dimentica quanto indicato al documento 114 ai vostri atti (“Dal lato

reumatologico abile al 40% quale imbianchino, abile al 80% in attività

dirigenziale, attività strettamente sedentaria esigibile al 100%.”). Non solo

si fa finta di non vedere che la mia attività abituale è quella di pittore e

che non è più possibile espletarla; ma si ritiene che io sia dirigente a tempo

pieno, quando invece già prima dell’infortunio potevo espletare anche questa

attività solo all’80%. Vorrei precisare che a differenza di quanto sostiene la CO

1, non ho cambiato mestiere “grazie” all’infortunio, e nemmeno l’infortunio mi

ha guarito dalle limitazioni che avevo in precedenza quale dirigente.”).

Chiamato a pronunciarsi su

questo primo aspetto della vertenza, il TCA condivide la posizione dell’CO

1 laddove sostiene che il diritto a ulteriori indennità giornaliere vada

valutato in funzione dell’attività lavorativa che l’insorgente svolgeva al

momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio dell’aprile 2018. Ora, questa

Corte non ignora che l’assicurato è di formazione pittore (imbianchino),

tuttavia dalle tavole processuali emergono elementi che dimostrano che, per

ragioni estranee all’infortunio oggetto della presente procedura, egli

aveva nel frattempo modificato la propria attività in seno all’impresa di

Considerandi

pittura di cui è titolare, svolgendo in sostanza soltanto mansioni di tipo

dirigenziale.

Tale circostanza risulta

corroborata dal rapporto relativo all’audizione del 30 agosto 2018 –

sottoscritto dall’assicurato in segno di approvazione -, a margine della quale

egli ha dichiarato segnatamente che “… le mie sono attività prevalentemente

di responsabile aziendale, eseguo sopralluoghi sui cantieri, eseguo rilievi,

stendo preventivi e consuntivi. Per i rilievi capita di dover salire su

scale, per le ispezioni e la direzione di lavori in atto devo salire e scendere

scale o ponteggi. Capita, di rado, di dover ancora svolgere lavori da pittore o

si stendere intonaco plastico su isolazioni esterne. La parte amministrativa è

svolta da mia sorella __________.” (il corsivo è del redattore),

rispettivamente in quello elaborato in occasione dell’incontro del 17 giugno

2019, anch’esso sottoscritto in segno di accettazione (doc. 105, p. 2: “Il

sig. RI 1 prima del nuovo evento del 18.4.2018 svolgeva unicamente lavori di

direzione aziendale (preventivi, consulenza, ecc.) in quanto risultava inabile

nell’attività di pittore per problematiche di malattia. La ditta ha 4

dipendenti pittori, quindi risulta difficile e finanziariamente insostenibile

poter svolgere unicamente l’attività di dirigente aziendale senza lavorare sui

cantieri come pittore. Se non fosse stato inabile al lavoro per questioni di

malattia, avrebbe continuato a svolgere l’attività di pittore al 100%, già in

precedenza i lavori amministrativi e di consulenza venivano svolti fuori dagli

orari di lavoro (alla sera o durante il fine settimana). I lavori leggeri si

potevano quantificare ca. tra il 5% e il 10%.” – il corsivo è del redattore).

Chiare conferme in tal

senso risultano del resto anche dall’incarto AI che questo Tribunale ha

richiamato pendente causa, in particolare dal rapporto finale del 2 febbraio

2018.

del Consulente IP, documento che è finalmente servito da base per la

decisione di rendita (doc. 177, p. 1 s.: “L’inchiesta indipendenti condotta lo

scorso 18.10.2017 dalla collega (sig.ra __________) approfondisce la questione

legata al mansionario dell’A. Secondo le indicazioni raccolte dalla collega,

l’A. si occupa attualmente di lavori amministrativi e di direzione:

allestimento offerte, preventivi, posta, programmazione della giornata degli

operai, del coordinamento dei preventivi, dei contatti con i clienti,

organizzazione del lavoro (squadre) e talvolta dei sopralluoghi sui cantieri

per controllare i lavori. Le mansioni svolte dall’A. sono considerate attività

amministrative; per essere più precisi si tratta di attività più pratiche,

organizzative e di direzione che prevedono anche una componente amministrativa.

Si fa presente che l’A. non dispone di una formazione di tipo amministrativo,

parte dei lavori (contabilità) son delegati alla sorella, per le questioni più

complesse si avvalgono dei servizi di una fiduciaria. Lo stesso A. ha

dichiarato alla collega che ha condotto l’inchiesta indipendenti di non

sentirsi portato per i lavori amministrativi. Secondo quanto riferito in sede

di inchiesta, da sempre l’A. si sarebbe occupato delle misurazioni e dei

contatti con la clientela, oltre al lavoro manuale. Quando il padre ha cessato

l’attività, l’azienda è stata portata avanti dall’A. e dal socio (attualmente

in pensione). La ditta è attiva dal 1979, era gestita dal padre dell’A. e dal

socio, in un secondo tempo è subentrato l’A. e il figlio del socio (in misura

parziale). L’azienda conta 3 collaboratori fissi, due operai e un apprendista,

che svolgono esclusivamente l’attività d’imbianchino, oltre all’attività svolta

dalla sorella secondo le necessità. Al bisogno l’A. ricorre a degli operai a

prestito. Dopo l’insorgenza del problema di salute, certi tipi di attività sono

stati delegati ad aziende esterne e questo, secondo quanto valutato

nell’inchiesta, avrebbe permesso di ridurre i costi. Dall’inchiesta si

rileva che il danno alla salute ha portato a un adeguamento del mansionario,

l’A. infatti non può più occuparsi di attività pratiche-manuali e ciò determina

una perdita economica che varia a seconda degli anni. La collega che ha

condotto l’inchiesta evidenzia come il grado AI risulti inferiore a quello

definito limitandosi unicamente alla valutazione medica.” – il corsivo è del

redattore).

Dal rapporto d’inchiesta

per l’attività professionale indipendente del 30 ottobre 2017 a cui si fa

accenno nel rapporto del Consulente IP appena citato, si apprende che in

effetti il ricorrente si limitava “… quasi del tutto ad attività di

carattere amministrativo: gestisce i rapporti con i clienti, effettua le

misurazioni laddove necessario, organizza il lavoro degli operai; nega di poter

anche solo “preparare un locale per la pittura”, perché ciò gli imporrebbe di

restare a terra e questo non si rivela possibile.” (doc. 172, p. 5 s. – il

corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che prima di rimanere vittima dell’infortunio

del 18 aprile 2018 e, quindi, per ragioni che gli sono estranee, l’insorgente

svolgeva essenzialmente delle mansioni di tipo dirigenziale. È di conseguenza

in funzione di quest’attività che deve essere valutato l’ulteriore diritto a

indennità giornaliere.

Questa Corte non può

seguire RI 1 allorquando afferma che, senza l’evento traumatico dell’aprile

2018, egli avrebbe ragionevolmente ripreso a esercitare l’attività di pittore

nella misura del 40%, accanto a quella amministrativa del 10/15%. Decisiva è

infatti l’attività lavorativa svolta al momento dell’infortunio in questione e,

come dimostrato in precedenza, a quel momento essa consisteva per l’essenziale

in mansioni direttive. L’assicurato non può essere seguito nemmeno laddove

sostiene che quella di limitarsi a svolgere mansioni dirigenziali era in realtà

una soluzione transitoria, adottata nell’attesa di conoscere gli esiti

dell’inchiesta professionale disposta dall’UAI ed il tenore della successiva decisione

di rendita (cfr. doc. V, p. 2). Dalle tavole processuali, in particolare dal

rapporto del Consulente IP, si evince che si trattava piuttosto di una modifica

dell’organizzazione aziendale ormai consolidata, imposta dalle limitazioni legate

al danno alla salute insorto negli anni 2012 e 2014.

Trattandosi della seconda

questione alla quale è chiamato a rispondere il TCA, ovvero quella di

sapere se il ricorrente potesse essere ritenuto totalmente abile a svolgere

l’attività lavorativa di riferimento a far tempo dal dicembre 2018, va rilevato

come egli pretenda di presentare un’incapacità del 20% nell’esercizio delle

mansioni che essa comporta.

Al riguardo, occorre

osservare che l’inabilità lavorativa fatta valere dall’assicurato, accertata

grazie alla perizia pluridisciplinare __________ del 24 maggio 2017 (cfr. doc.

158, p. 23: “Raggiunge una capacità lavorativa dell’80%in attività

amministrative (contatti con clienti, visite a cantieri, misurazioni. altri

lavori simili).”), non è stata provocata dall’infortunio del 18 aprile 2018 e,

pertanto, non può avere rilevanza nel quadro della presente procedura

giudiziaria.

Tutto ben considerato, questo

Tribunale può dunque fare propria la valutazione espressa dal medico __________

dell’CO 1, per il quale “i postumi del presente infortunio non

modificano/peggiorano l’esigibilità espressa dal servizio medico regionale

dell’ufficio AI” (parere del 16 ottobre 2019 – doc. 115, p. 2). Non può

giustificare una diversa soluzione la certificazione 11 novembre 2019 del

chirurgo ortopedico dott. Lagrotteria, in quanto il parere ivi espresso risulta

di tutta evidenza riferito a un’attività lavorativa di tipo fisico, anziché a

mansioni di natura dirigenziale (cfr. doc. 129: “Attualmente ciò che lo

inabilita e gli impedisce di svolgere una reale attività completa e a pieno

delle sue capacità è proprio la perdita di forza e talvolta dei dolori

riesacerbati con i carichi di lavoro.”).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha pure dichiarato estinto il diritto

a ulteriori prestazioni sanitarie. Secondo il TCA, il provvedimento appare

corretto anche da questo punto di vista, ritenuto che, così come attestato dal

medico __________ (cfr. doc. 53, p. 1), ulteriori provvedimenti sanitari non

erano più suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute

infortunistico, in un assicurato che aveva recuperato nel frattempo una completa

abilità nell’attività lavorativa di riferimento (cfr. supra, consid. 2.3.).

Considerato l’esito della

vertenza, questo Tribunale può esimersi dal pronunciarsi in merito alla

questione di sapere se, come lo sostiene il dott. __________ nel suo

apprezzamento del 15 gennaio 2020 (doc. 145, p. 4 s.) e, ancora, nel referto

relativo alla visita __________ di controllo del 3 marzo 2020 (doc. 155, p. 6),

il nesso di causalità naturale tra l’infortunio dell’aprile 2018 e i disturbi

al gomito destro si sarebbe nel frattempo estinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti