35.2020.34
Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato - ernia discale cervicale - costituiscono ancora una conseguenza naturale dell'infortunio. Attribuita piena forza probatoria al parere del medico fiduciario dell'assicuratore, professore universitario
29 ottobre 2020Italiano22 min
i disturbi di cui soffre l’assicurato siano indubbiamente da ricondurre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.34
mm
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 ottobre 2018, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore di
sanitari e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, mentre era fermo in colonna al volante della
propria autovettura, è stato tamponato da un veicolo che lo seguiva e ha riportato,
secondo il rapporto 23 ottobre 2018 del dott. __________, una distorsione
cervicale e una contusione alla regione cranio-occipitale provocata da un pezzo
di carrozzeria (doc. 13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 dicembre 2019, l’CO
1 ha dichiarato estinto dal 1° gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni,
ritenuto che, data l’assenza di un sufficiente sostrato organico, i disturbi
denunciati dall’assicurato non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento
occorso nel mese di ottobre 2018 (doc. 137).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 149), in data 3 marzo 2020,
l’amministrazione ha confermato, nel risultato, la sua prima decisione. Essa ha
in effetti sostenuto che i disturbi residuali sarebbero imputabili a un danno
alla salute di natura degenerativa, cosicché è il nesso di causalità naturale
a difettare (doc. 166).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
maggio 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra
l’evento infortunistico e il danno alla salute e che l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità del 26% almeno e un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 30% almeno e, in subordine,
l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’assicuratore
per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato contesta in sostanza che
al parere espresso dai medici interpellati dall’amministrazione, sul quale è
stata fondata la decisione su opposizione impugnata, possa essere attribuito
pieno valore probatorio, e ciò poiché si troverebbe in contrasto con la
restante documentazione medica agli atti (doc. I, p. 7 s.: “Con il presente
allegato, si contesta la fondatezza delle conclusioni a cui è giunta l’odierna
parte convenuta, in quanto, da una visione globale degli atti medici contenuti
nell’incarto dell’assicurazione medesima, emerge che la decisione oggi
impugnata, origina da una valutazione parziaria e, in ogni caso, non corretta
dei referti medici a cui si è sottoposto l’assicurato. (…). Alla luce della
documentazione medica sopra esposta appare pacifico come, nel caso in discorso,
Fatti
i disturbi di cui soffre l’assicurato siano indubbiamente da ricondurre
all’evento infortunistico e non, come a torto sostenuto da parte convenuta, da
ricondurre a problematiche di natura degenerativa.”).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 2 giugno 2020, la
rappresentante dell’insorgente ha trasmesso al TCA la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria
(doc. VII + allegato).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2
Litigiosa è la questione di
sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto dal 1°
gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio
occorso in data 3 ottobre 2018, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4
Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.5
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109.
consid. 9 p. 122s.).
2.6
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.7
Nella presente fattispecie,
con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente
sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 correlano con un danno alla salute di
natura morbosa, di modo che farebbe difetto l’esistenza di un nesso di
causalità naturale con l’infortunio dell’ottobre 2018 (cfr. doc. 166).
Dalle carte processuali
emerge che la decisione dell’amministrazione si fonda essenzialmente sul parere
della PD dott.ssa __________, spec. FMH in neurochirurgia.
Con apprezzamento del 17
settembre 2019, il medico __________ appena citato ha osservato che l’esame di
RMN cervicale del 3 dicembre 2018 ha evidenziato un’ernia discale C4/5 destra,
una stenosi foraminale soprattutto a livello C4/5 a sinistra, come pure un
edema nella regione della lamina in particolare a livello di C3 di genesi
sconosciuta (DD: angioma), reperti che già il dott. __________ aveva ritenuto
essere di natura degenerativa. L’ernia discale destra non è suscettibile di
spiegare la cervico-brachialgia a sinistra. La RMN del 5 febbraio 2019 ha posto
in luce una chiara regressione dell’ernia discale destra. Se in un primo tempo
(febbraio 2019) i potenziali evocati hanno mostrato una latenza di conduzione allungata
– peraltro priva di sostrato organico oggettivabile, secondo la dott.ssa __________
- successivamente (maggio 2019) i reperti si sono normalizzati. Trattandosi
dell’ernia discale C4/5, una genesi post-contusionale è possibile, tuttavia,
alla luce del quadro clinico documentato e dell’assenza di deficit neurologici,
non dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante.
A suo avviso, quindi,
tenuto conto dell’esito normale degli esami elettrofisiologici del 27 maggio
2019.
e di RMN di decorso prive d’indizi a favore di una rilevante ernia C4/5,
si deve concludere a una completa guarigione dei disturbi infortunistici. Non
sussistono danni strutturali imputabili all’evento iniziale. I disturbi
denunciati dall’insorgente sono con verosimiglianza preponderante di origine
degenerativa (doc. 109, p. 4 s.).
La RMN cerebrale del 18
novembre 2019, disposta dall’CO 1 su indicazione del medico __________, ha
posto in luce delle piccole focalità gliotiche aspecifiche in corrispondenza
della sostanza bianca sovratentoriale biemisferica ma non, in particolare, dei
depositi emosiderinici (doc. 127).
Nuovamente interpellata
dall’amministrazione, la PD __________ ha dichiarato che RI 1 è portatore di
preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale con
discopatia C3/C4, ernia discale paramediana destra C4/5, nonché discopatie C5/6
e C6/7. D’altro canto, ella ha precisato che, in base alla documentazione e
alle immagini a disposizione, non è riscontrabile alcuna lesione strutturale
imputabile all’evento dell’ottobre 2018. Alla domanda a partire da quando i
postumi dell’infortunio assicurato non hanno più avuto un influsso sullo stato
di salute dell’insorgente, il medico __________ ha risposto che, tenuto conto
del normale reperto elettrofisiologico del 27 maggio 2019 e degli esiti delle
risonanze magnetiche cervicali del 5 febbraio e 7 agosto 2019, a partire da
quest’ultima data è subentrata una completa guarigione dei postumi
infortunistici. I disturbi denunciati successivamente hanno, con
verosimiglianza preponderante, un’eziologia degenerativa. In merito alla
compressione midollare in coincidenza con l’ernia discale C4/5, la dott.ssa __________
ha affermato che si è assistito a una sua normalizzazione, anche dal profilo
elettrofisiologico (doc. 135).
Nel quadro della procedura
di opposizione, è stata prodotta la certificazione 7 gennaio 2020 del dott. __________,
specialista in neurochirurgia, secondo il quale l’assicurato soffre di una
sofferenza midollare e un’ernia discale C4-C5 post-traumatica. A suo avviso,
non sono invece di origine traumatica le sofferenze gliotiche periventricolari
(doc. 151).
Da parte sua, con
relazione di visita medico-legale del 28 ottobre 2019, il dott. __________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha fatto valere che
l’infortunio assicurato ha causato un edema della spongiosa ossea dei peduncoli
di C3 e C5 e delle limitanti somatiche C5/C6 e un’ernia discale C4/C5 con
associato danno midollare. A suo avviso, le sequele infortunistiche impediscono
al ricorrente di riprendere a svolgere la sua abituale professione e
determinano un danno biologico del 30% (doc. 152).
Con apprezzamento del 27
febbraio 2020, la dott.ssa __________ si è in sostanza riconfermata nelle
proprie conclusioni (cfr. doc. 163).
2.8
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda
le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.9
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che la valutazione espressa dalla PD dott.ssa __________, specialista
di livello universitario proprio nella materia che qui interessa (dal suo curriculum
vitae si apprende che ella è Professoressa di neurochirurgia presso la
Facoltà di medicina dell’Università di __________ e PD presso quella
dell’Università di __________), secondo la quale, a partire dall’agosto 2019, i
disturbi ancora lamentati dal ricorrente non erano più imputabili alle sequele
dell’infortunio assicurato, ormai guarite, ma a preesistenti alterazioni
degenerative, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori (ad esempio, alla richiesta perizia giudiziaria).
Il TCA osserva innanzitutto
che la preesistenza di alterazioni degenerative plurisegmentali a livello del
rachide cervicale, è stata ammessa, in primo luogo, dal dott. __________, spec.
FMH in fisiatria, medico presso il quale l’assicurato è entrato in cura (su
indicazione dell’assicuratore resistente) a partire dall’ottobre 2018.
A margine della visita del
5.
dicembre 2018, egli ha in effetti rilevato a proposito delle risultanze della
RMN cervicale del 3 dicembre 2018 che l’accertamento in questione mostrava “…
la presenza di un edema della spongiosa ossea del peduncolo destro di C5, come
possibile espressione di contusione trabecolare in esiti traumatici. Tuttavia,
tale lesione non è preponderante rispetto alle alterazioni di natura
degenerativa che sono significative e interessano i segmenti dal C3 a C7. In
particolare, il paziente accusava una brachialgia sinistra, presumibilmente
associata a una protusione disco-osteofitosica marginale posteriore
C3-C4-intraforaminale sinistra.” (doc. 25).
In occasione del consulto
del 13 febbraio 2019, che ha avuto luogo dopo che RI 1 era stato sottoposto a
una RMN di decorso (5 febbraio 2019), lo stesso dott. Moos ha spiegato che le
relative immagini confermavano “… la preponderanza di alterazioni di natura
degenerativa, un edema della spongiosa del peduncolo destro di C5 a livello
dell’interapofisaria C4-C5 di significato flogistico-degenerativo e una
regressione dell’edema del peduncolo sinistro di C3 con attuale dimostrazione
di un piccolo angioma in tale sede.” (doc. 48).
Questa Corte constata
inoltre che gli esami elettrofisiologici, ripetuti nel mese di maggio 2019
presso il __________, hanno in effetti mostrato una situazione che si era nel
frattempo normalizzata (doc. 80, p. 1: “…; i potenziali evocati motori sono
nella norma ai 4 arti, come pure i potenziali somato-sensoriali.”).
Va altresì ricordato che, secondo
la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa
degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF
8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009
consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non
pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di
una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Corte federale ha
esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo
all’eziologia delle ernie discali cervicali. Quest'ultima subordina il riconoscimento
della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi
dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio),
ai seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da
un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione
del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un
tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve aver
già presentato tale sintomatologia; il frammento interessato deve apparire
intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie
cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte
Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti
valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)
di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012
consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi
siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare
ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure
sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA
U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione. Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata
della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco
(rachide lombare/toracale oppure cervicale - cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo
2005.
consid. 6.1: “Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall
lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer
kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,
a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).”). In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un
ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume soltanto la sindrome
dolorosa legata all'evento traumatico. In genere, in
caso di contusione, distorsione o stiramento della colonna vertebrale, il
peggioramento transitorio va ritenuto estinto dopo 6 – 9 mesi oppure, in
presenza di un preesistente stato degenerativo, al più tardi dopo un anno (cfr.
STF 8C_319/2020, 8C_346/2020
del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie, almeno
una delle condizioni necessarie per ammettere l’origine traumatica dell’ernia
discale C4/5 (rispettivamente per ammettere l’intervento di un peggioramento
direzionale dello stato patologico
preesistente), non è adempiuta. In effetti, non risulta dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente
dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare). Dal
verbale di pronto soccorso 3 ottobre 2018 dell’Ospedale di __________ si evince
che l’assicurato non presentava evidenti deficit neurologici (doc. 3, p. 4).
Ancora a margine della visita del 22 ottobre 2018 presso il dott. __________ – quindi
a distanza di una ventina di giorni dal trauma – egli lamentava dolore,
contratture muscolari e una diminuita mobilità in particolare nella regione
cervicale, ma non “… deficit neurologici periferici agli arti superiori” (doc.
13).
In
esito a quanto precede, appare dunque fondato il parere della PD __________,
per la quale non è dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l’origine post-contusionale della nota ernia del disco (cfr. doc. 109, p. 5:
“Eine postkontusionelle Genese bei rechtsbetont medialem Bandscheibenvorfall
HWK 4/5 ist möglich, in Anbetracht des dokumentierten Beschwerdebildes und
fehlenden neurologischen Ausfällen nicht überwiegend wahrscheinlich.”).
Contrariamente a quanto
preteso con il ricorso, secondo questo Tribunale, la restante documentazione
medica agli atti non è atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la
correttezza dell’apprezzamento enunciato dalla specialista interpellata
dall’amministrazione.
In effetti, il
neurochirurgo dott. __________ (doc. 53 e 151) e il dott. __________ (doc.
152), hanno sì affermato che i disturbi denunciati dall’assicurato avrebbero
un’origine traumatica, non fornendo però alcuna motivazione medico-scientifica al
riguardo.
D’altro canto, è vero che
i sanitari del Servizio di neurochirurgia del __________ (doc. 74 e 80) hanno
diagnosticato uno “stato dopo incidente stradale il 03.10.2018”, ma ciò non
significa ancora che essi sostengano che il danno alla salute oggettivato sarebbe
imputabile all’evento infortunistico dell’ottobre 2018. In proposito, è utile segnalare che sovente i medici
utilizzano l’aggettivo “post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per
definire l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che
quest'ultimo, da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento
traumatico (cfr. la STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die
medizinische Verwendung des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus
rechtlicher Sicht keine Rückschlüsse zu auf einen allfälligen
natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts mit dem Unfall vom 16. September
2018.”). Ora, il semplice fatto
di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato
disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio secondo l’adagio
“post hoc, ergo propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb con
riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota
96.
e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel "post
hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung entspricht den
Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").
Il TCA non ignora inoltre che,
il 13 marzo 2019, il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha risposto positivamente alla domanda se esistevano ancora dei
disturbi oggettivabili giustificanti l’inabilità lavorativa da considerare in
nesso causale con l’infortunio (doc. 56). Va tuttavia osservato come, in
quell’occasione, il medico __________ si sia limitato a prendere per buona
l’opinione del dott. __________ (quella contenuta nella certificazione del 9
marzo 2019 – cfr. doc. 53), senza procedere ad alcun approfondimento
(approfondimento demandato a uno specialista in neurochirurgia, finalmente
eseguito dalla dott.ssa __________). Del resto, e a prescindere da quanto
precede, occorre ricordare che l’CO 1 ha ammesso l’esistenza di sequele
infortunistiche (e, con ciò, pure corrisposto le corrispondenti prestazioni
assicurate) sino al 31 dicembre 2019, di modo che quanto affermato dal
dott. __________ nel marzo 2019 non appare in contrasto con la decisione
impugnata.
Infine, non può
evidentemente essere attribuito valore probatorio a quanto avrebbe dichiarato il
fisioterapista __________ a margine del colloquio telefonico del giugno 2019
(cfr. doc. 85), il riconoscimento dell’eziologia traumatica di un disturbo presupponendo
una approfondita valutazione medico-specialistica.
In esito a
tutto quanto precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale, che, al più tardi dal 1° gennaio 2020 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio occorso il 3 ottobre 2018 - i disturbi ancora lamentati da RI 1 non ne costituivano più
una conseguenza naturale.
Da quel momento,
l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di
ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.
2.10
Con l’impugnativa, l’avv. RA 1 ha chiesto che il suo
assistito fosse posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio (doc. I, p. 14 s.).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della
Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente
fattispecie, va rilevato che, per i motivi riportati in sentenza, le obiezioni
sollevate dall’avv. RA 1 in merito alla decisa estinzione del nesso di
causalità naturale tra l’infortunio assicurato e i disturbi denunciati dopo il
31.
dicembre 2019, erano di tutta evidenza da respingere. In siffatte
circostanze, alla rappresentante del ricorrente doveva apparire chiaro che il
rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle
prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità
di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo
realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti