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Decisione

35.2020.34

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato - ernia discale cervicale - costituiscono ancora una conseguenza naturale dell'infortunio. Attribuita piena forza probatoria al parere del medico fiduciario dell'assicuratore, professore universitario

29 ottobre 2020Italiano22 min

i disturbi di cui soffre l’assicurato siano indubbiamente da ricondurre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.34

mm

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 ottobre 2018, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore di

sanitari e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, mentre era fermo in colonna al volante della

propria autovettura, è stato tamponato da un veicolo che lo seguiva e ha riportato,

secondo il rapporto 23 ottobre 2018 del dott. __________, una distorsione

cervicale e una contusione alla regione cranio-occipitale provocata da un pezzo

di carrozzeria (doc. 13).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 dicembre 2019, l’CO

1 ha dichiarato estinto dal 1° gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni,

ritenuto che, data l’assenza di un sufficiente sostrato organico, i disturbi

denunciati dall’assicurato non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento

occorso nel mese di ottobre 2018 (doc. 137).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 149), in data 3 marzo 2020,

l’amministrazione ha confermato, nel risultato, la sua prima decisione. Essa ha

in effetti sostenuto che i disturbi residuali sarebbero imputabili a un danno

alla salute di natura degenerativa, cosicché è il nesso di causalità naturale

a difettare (doc. 166).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

maggio 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra

l’evento infortunistico e il danno alla salute e che l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli una rendita d’invalidità del 26% almeno e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 30% almeno e, in subordine,

l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’assicuratore

per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato contesta in sostanza che

al parere espresso dai medici interpellati dall’amministrazione, sul quale è

stata fondata la decisione su opposizione impugnata, possa essere attribuito

pieno valore probatorio, e ciò poiché si troverebbe in contrasto con la

restante documentazione medica agli atti (doc. I, p. 7 s.: “Con il presente

allegato, si contesta la fondatezza delle conclusioni a cui è giunta l’odierna

parte convenuta, in quanto, da una visione globale degli atti medici contenuti

nell’incarto dell’assicurazione medesima, emerge che la decisione oggi

impugnata, origina da una valutazione parziaria e, in ogni caso, non corretta

dei referti medici a cui si è sottoposto l’assicurato. (…). Alla luce della

documentazione medica sopra esposta appare pacifico come, nel caso in discorso,

Fatti

i disturbi di cui soffre l’assicurato siano indubbiamente da ricondurre

all’evento infortunistico e non, come a torto sostenuto da parte convenuta, da

ricondurre a problematiche di natura degenerativa.”).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. In data 2 giugno 2020, la

rappresentante dell’insorgente ha trasmesso al TCA la dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria

(doc. VII + allegato).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto dal 1°

gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio

occorso in data 3 ottobre 2018, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4

Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.5

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.6

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.7

Nella presente fattispecie,

con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente

sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 correlano con un danno alla salute di

natura morbosa, di modo che farebbe difetto l’esistenza di un nesso di

causalità naturale con l’infortunio dell’ottobre 2018 (cfr. doc. 166).

Dalle carte processuali

emerge che la decisione dell’amministrazione si fonda essenzialmente sul parere

della PD dott.ssa __________, spec. FMH in neurochirurgia.

Con apprezzamento del 17

settembre 2019, il medico __________ appena citato ha osservato che l’esame di

RMN cervicale del 3 dicembre 2018 ha evidenziato un’ernia discale C4/5 destra,

una stenosi foraminale soprattutto a livello C4/5 a sinistra, come pure un

edema nella regione della lamina in particolare a livello di C3 di genesi

sconosciuta (DD: angioma), reperti che già il dott. __________ aveva ritenuto

essere di natura degenerativa. L’ernia discale destra non è suscettibile di

spiegare la cervico-brachialgia a sinistra. La RMN del 5 febbraio 2019 ha posto

in luce una chiara regressione dell’ernia discale destra. Se in un primo tempo

(febbraio 2019) i potenziali evocati hanno mostrato una latenza di conduzione allungata

– peraltro priva di sostrato organico oggettivabile, secondo la dott.ssa __________

- successivamente (maggio 2019) i reperti si sono normalizzati. Trattandosi

dell’ernia discale C4/5, una genesi post-contusionale è possibile, tuttavia,

alla luce del quadro clinico documentato e dell’assenza di deficit neurologici,

non dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante.

A suo avviso, quindi,

tenuto conto dell’esito normale degli esami elettrofisiologici del 27 maggio

2019.

e di RMN di decorso prive d’indizi a favore di una rilevante ernia C4/5,

si deve concludere a una completa guarigione dei disturbi infortunistici. Non

sussistono danni strutturali imputabili all’evento iniziale. I disturbi

denunciati dall’insorgente sono con verosimiglianza preponderante di origine

degenerativa (doc. 109, p. 4 s.).

La RMN cerebrale del 18

novembre 2019, disposta dall’CO 1 su indicazione del medico __________, ha

posto in luce delle piccole focalità gliotiche aspecifiche in corrispondenza

della sostanza bianca sovratentoriale biemisferica ma non, in particolare, dei

depositi emosiderinici (doc. 127).

Nuovamente interpellata

dall’amministrazione, la PD __________ ha dichiarato che RI 1 è portatore di

preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale con

discopatia C3/C4, ernia discale paramediana destra C4/5, nonché discopatie C5/6

e C6/7. D’altro canto, ella ha precisato che, in base alla documentazione e

alle immagini a disposizione, non è riscontrabile alcuna lesione strutturale

imputabile all’evento dell’ottobre 2018. Alla domanda a partire da quando i

postumi dell’infortunio assicurato non hanno più avuto un influsso sullo stato

di salute dell’insorgente, il medico __________ ha risposto che, tenuto conto

del normale reperto elettrofisiologico del 27 maggio 2019 e degli esiti delle

risonanze magnetiche cervicali del 5 febbraio e 7 agosto 2019, a partire da

quest’ultima data è subentrata una completa guarigione dei postumi

infortunistici. I disturbi denunciati successivamente hanno, con

verosimiglianza preponderante, un’eziologia degenerativa. In merito alla

compressione midollare in coincidenza con l’ernia discale C4/5, la dott.ssa __________

ha affermato che si è assistito a una sua normalizzazione, anche dal profilo

elettrofisiologico (doc. 135).

Nel quadro della procedura

di opposizione, è stata prodotta la certificazione 7 gennaio 2020 del dott. __________,

specialista in neurochirurgia, secondo il quale l’assicurato soffre di una

sofferenza midollare e un’ernia discale C4-C5 post-traumatica. A suo avviso,

non sono invece di origine traumatica le sofferenze gliotiche periventricolari

(doc. 151).

Da parte sua, con

relazione di visita medico-legale del 28 ottobre 2019, il dott. __________,

specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha fatto valere che

l’infortunio assicurato ha causato un edema della spongiosa ossea dei peduncoli

di C3 e C5 e delle limitanti somatiche C5/C6 e un’ernia discale C4/C5 con

associato danno midollare. A suo avviso, le sequele infortunistiche impediscono

al ricorrente di riprendere a svolgere la sua abituale professione e

determinano un danno biologico del 30% (doc. 152).

Con apprezzamento del 27

febbraio 2020, la dott.ssa __________ si è in sostanza riconfermata nelle

proprie conclusioni (cfr. doc. 163).

2.8

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda

le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.9

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dalla PD dott.ssa __________, specialista

di livello universitario proprio nella materia che qui interessa (dal suo curriculum

vitae si apprende che ella è Professoressa di neurochirurgia presso la

Facoltà di medicina dell’Università di __________ e PD presso quella

dell’Università di __________), secondo la quale, a partire dall’agosto 2019, i

disturbi ancora lamentati dal ricorrente non erano più imputabili alle sequele

dell’infortunio assicurato, ormai guarite, ma a preesistenti alterazioni

degenerative, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori (ad esempio, alla richiesta perizia giudiziaria).

Il TCA osserva innanzitutto

che la preesistenza di alterazioni degenerative plurisegmentali a livello del

rachide cervicale, è stata ammessa, in primo luogo, dal dott. __________, spec.

FMH in fisiatria, medico presso il quale l’assicurato è entrato in cura (su

indicazione dell’assicuratore resistente) a partire dall’ottobre 2018.

A margine della visita del

5.

dicembre 2018, egli ha in effetti rilevato a proposito delle risultanze della

RMN cervicale del 3 dicembre 2018 che l’accertamento in questione mostrava “…

la presenza di un edema della spongiosa ossea del peduncolo destro di C5, come

possibile espressione di contusione trabecolare in esiti traumatici. Tuttavia,

tale lesione non è preponderante rispetto alle alterazioni di natura

degenerativa che sono significative e interessano i segmenti dal C3 a C7. In

particolare, il paziente accusava una brachialgia sinistra, presumibilmente

associata a una protusione disco-osteofitosica marginale posteriore

C3-C4-intraforaminale sinistra.” (doc. 25).

In occasione del consulto

del 13 febbraio 2019, che ha avuto luogo dopo che RI 1 era stato sottoposto a

una RMN di decorso (5 febbraio 2019), lo stesso dott. Moos ha spiegato che le

relative immagini confermavano “… la preponderanza di alterazioni di natura

degenerativa, un edema della spongiosa del peduncolo destro di C5 a livello

dell’interapofisaria C4-C5 di significato flogistico-degenerativo e una

regressione dell’edema del peduncolo sinistro di C3 con attuale dimostrazione

di un piccolo angioma in tale sede.” (doc. 48).

Questa Corte constata

inoltre che gli esami elettrofisiologici, ripetuti nel mese di maggio 2019

presso il __________, hanno in effetti mostrato una situazione che si era nel

frattempo normalizzata (doc. 80, p. 1: “…; i potenziali evocati motori sono

nella norma ai 4 arti, come pure i potenziali somato-sensoriali.”).

Va altresì ricordato che, secondo

la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa

degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF

8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009

consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non

pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di

una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Corte federale ha

esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo

all’eziologia delle ernie discali cervicali. Quest'ultima subordina il riconoscimento

della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi

dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio),

ai seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da

un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione

del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un

tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve aver

già presentato tale sintomatologia; il frammento interessato deve apparire

intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie

cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte

Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

I criteri appena esposti

valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012

consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi

siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare

ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure

sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA

U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione. Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata

della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco

(rachide lombare/toracale oppure cervicale - cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005.

consid. 6.1: “Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall

lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer

kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).”). In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un

ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume soltanto la sindrome

dolorosa legata all'evento traumatico. In genere, in

caso di contusione, distorsione o stiramento della colonna vertebrale, il

peggioramento transitorio va ritenuto estinto dopo 6 – 9 mesi oppure, in

presenza di un preesistente stato degenerativo, al più tardi dopo un anno (cfr.

STF 8C_319/2020, 8C_346/2020

del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di specie, almeno

una delle condizioni necessarie per ammettere l’origine traumatica dell’ernia

discale C4/5 (rispettivamente per ammettere l’intervento di un peggioramento

direzionale dello stato patologico

preesistente), non è adempiuta. In effetti, non risulta dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente

dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare). Dal

verbale di pronto soccorso 3 ottobre 2018 dell’Ospedale di __________ si evince

che l’assicurato non presentava evidenti deficit neurologici (doc. 3, p. 4).

Ancora a margine della visita del 22 ottobre 2018 presso il dott. __________ – quindi

a distanza di una ventina di giorni dal trauma – egli lamentava dolore,

contratture muscolari e una diminuita mobilità in particolare nella regione

cervicale, ma non “… deficit neurologici periferici agli arti superiori” (doc.

13).

In

esito a quanto precede, appare dunque fondato il parere della PD __________,

per la quale non è dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l’origine post-contusionale della nota ernia del disco (cfr. doc. 109, p. 5:

“Eine postkontusionelle Genese bei rechtsbetont medialem Bandscheibenvorfall

HWK 4/5 ist möglich, in Anbetracht des dokumentierten Beschwerdebildes und

fehlenden neurologischen Ausfällen nicht überwiegend wahrscheinlich.”).

Contrariamente a quanto

preteso con il ricorso, secondo questo Tribunale, la restante documentazione

medica agli atti non è atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la

correttezza dell’apprezzamento enunciato dalla specialista interpellata

dall’amministrazione.

In effetti, il

neurochirurgo dott. __________ (doc. 53 e 151) e il dott. __________ (doc.

152), hanno sì affermato che i disturbi denunciati dall’assicurato avrebbero

un’origine traumatica, non fornendo però alcuna motivazione medico-scientifica al

riguardo.

D’altro canto, è vero che

i sanitari del Servizio di neurochirurgia del __________ (doc. 74 e 80) hanno

diagnosticato uno “stato dopo incidente stradale il 03.10.2018”, ma ciò non

significa ancora che essi sostengano che il danno alla salute oggettivato sarebbe

imputabile all’evento infortunistico dell’ottobre 2018. In proposito, è utile segnalare che sovente i medici

utilizzano l’aggettivo “post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per

definire l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che

quest'ultimo, da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento

traumatico (cfr. la STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die

medizinische Verwendung des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus

rechtlicher Sicht keine Rückschlüsse zu auf einen allfälligen

natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts mit dem Unfall vom 16. September

2018.”). Ora, il semplice fatto

di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato

disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio secondo l’adagio

“post hoc, ergo propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb con

riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota

96.

e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel "post

hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung entspricht den

Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").

Il TCA non ignora inoltre che,

il 13 marzo 2019, il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha risposto positivamente alla domanda se esistevano ancora dei

disturbi oggettivabili giustificanti l’inabilità lavorativa da considerare in

nesso causale con l’infortunio (doc. 56). Va tuttavia osservato come, in

quell’occasione, il medico __________ si sia limitato a prendere per buona

l’opinione del dott. __________ (quella contenuta nella certificazione del 9

marzo 2019 – cfr. doc. 53), senza procedere ad alcun approfondimento

(approfondimento demandato a uno specialista in neurochirurgia, finalmente

eseguito dalla dott.ssa __________). Del resto, e a prescindere da quanto

precede, occorre ricordare che l’CO 1 ha ammesso l’esistenza di sequele

infortunistiche (e, con ciò, pure corrisposto le corrispondenti prestazioni

assicurate) sino al 31 dicembre 2019, di modo che quanto affermato dal

dott. __________ nel marzo 2019 non appare in contrasto con la decisione

impugnata.

Infine, non può

evidentemente essere attribuito valore probatorio a quanto avrebbe dichiarato il

fisioterapista __________ a margine del colloquio telefonico del giugno 2019

(cfr. doc. 85), il riconoscimento dell’eziologia traumatica di un disturbo presupponendo

una approfondita valutazione medico-specialistica.

In esito a

tutto quanto precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale, che, al più tardi dal 1° gennaio 2020 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio occorso il 3 ottobre 2018 - i disturbi ancora lamentati da RI 1 non ne costituivano più

una conseguenza naturale.

Da quel momento,

l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di

ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.

2.10

Con l’impugnativa, l’avv. RA 1 ha chiesto che il suo

assistito fosse posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio (doc. I, p. 14 s.).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente

fattispecie, va rilevato che, per i motivi riportati in sentenza, le obiezioni

sollevate dall’avv. RA 1 in merito alla decisa estinzione del nesso di

causalità naturale tra l’infortunio assicurato e i disturbi denunciati dopo il

31.

dicembre 2019, erano di tutta evidenza da respingere. In siffatte

circostanze, alla rappresentante del ricorrente doveva apparire chiaro che il

rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo

realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti