35.2020.35
Discussa la questione di sapere se quanto occaduto all'assicurato, il quale è inciampato camminando a ritroso subendo una distorsione del ginocchio, è costitutivo di un infortunio. Infortunio ammesso e rinvio atti per esame nesso di causalità
19 ottobre 2020Italiano16 min
1.4. CO 1, in risposta, ha
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.35
mm
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro 19 ottobre 2020
la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 aprile 2019, RI 1,
dipendente della __________ di Cadempino in qualità di venditore e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO
1 (di seguito: CO 1) ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro nello
scaricare dei contenitori colmi d’immondizia dalla propria autovettura. L’esame
di risonanza magnetica effettuato successivamente ha evidenziato la rottura del
menisco mediale.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 luglio 2019,
l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere l’evento dell’aprile 2019, tanto
a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA che a titolo di lesione parificata ai
postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 20).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 23 e doc. 31), in data
2 aprile 2020, CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 47).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in
via principale, che la decisione impugnata venga riformata nel senso che
gli vengano riconosciute le indennità giornaliere dal 5 aprile 2019 al 12
gennaio 2020 e coperte le spese di cura sino a completa guarigione e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese, la patrocinatrice dell’assicurato fa innanzitutto valere che sarebbero
adempiuti tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente
quello del carattere straordinario del fattore esterno in presenza di un
movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza, precisato che
determinante è la versione dell’accaduto fornita in sede di opposizione e non
quella descritta nel questionario compilato il 6 giugno 2020 (doc. I, p. 4: “La
dinamica esposta nel questionario corrisponde al vero, ma purtroppo, il signor RI
1 – lo si ribadisce anche in questa sede – ha descritto in maniera
semplicistica e non completa i fatti, ritenendo (anche a causa di una
difficoltà linguistica) di non doversi dilungare in una descrizione troppo
dettagliata. Inoltre, dal giorno dell’evento (5.4.2019) alla data di
compilazione del questionario, sono passati due mesi, e non gli è nemmeno più
venuto in mente di menzionare il dislivello del pavimento (di cui meglio si
dirà qui di seguito), ritenendo che con l’affermazione “evitando una caduta”
fosse chiaro che qualcosa (un fattore esterno) gli avesse fatto perdere
l’equilibrio. (…). Infatti, come il signor RI 1 ha poi precisato in sede di
opposizione, con tanto di documentazione fotografica (doc. C), mentre stava
scaricando i box, ha fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle
scarpe eleganti con tacco e suola in cuoio), segnatamente con il tacco della
scarpa, ha urtato la lastra in acciaio del pavimento dello stabile (che, come
si vede benissimo dalla fotografia, è leggermente rialzata, doc. D), perdendo
l’equilibrio. Per evitare di cadere rovinosamente a terra con in mano il
pesante box pieno di vetro, ha piegato in maniera distorsiva la gamba e il
ginocchio sinistro, frenando, appunto la caduta a pochi centimetri da terra,
provocando la lesione del menisco mediale e lo stiramento del ventre mediale
del gastrocnemio.”).
D’altro canto, per il caso
in cui non venisse ammessa l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, la
rappresentante dell’insorgente contesta che al parere dei medici fiduciari
dell’amministrazione, per i quali la diagnosticata lesione meniscale sarebbe
imputabile prevalentemente a usura (di modo che non sarebbe data la
responsabilità dell’assicuratore, nemmeno a titolo di lesione parificata ad
infortunio), possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce
delle certificazioni agli atti del suo medico curante specialista (doc. I, p. 5
s.).
Fatti
1.4. CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
Considerandi
2.1
Litigiosa è la questione di
sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito
dell’evento occorso all’assicurato il 5 aprile 2019, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.3
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38
consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è
influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno. In
caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere
ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente
esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione
dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono
ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di
scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.
422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe
insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve
apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze
particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una
lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che
il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.
5.2).
2.5
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto il 5 aprile 2019, l’assicurazione effettua
le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile
sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),
con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al
criterio del fattore esterno.
In una sentenza di
principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale
federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha
innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e
l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,
l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base
all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio
ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale
giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima
disposizione (consid. 9.1).
In presenza di una lesione
corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio
rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di
tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi
che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta
all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha
avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad
essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo
dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore
contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito
esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,
ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
2.6
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116 V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p.
50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nella concreta evenienza, la
dinamica dell’evento del 5 aprile 2019 è stata descritta dall’assicurato, una
prima volta, nel questionario sottopostogli dall’amministrazione in data 24 aprile
2019.
In quella sede, egli ha in particolare dichiarato di essere stato “…
incaricato di portare immondizie della cucina in discarica. Scaricando dei box
pesanti e pieni di vetro, mi sono girato la gamba sinistra evitando una caduta.
Ho sentito un dolore al ginocchio”, di aver sollevato dei box di plastica di
50x50cm e del peso di circa 20 kg senza l’aiuto di altre persone, che non si è
trattato di un’attività abituale, che essa si è svolta in condizioni esterne
normali e che in quell’occasione è accaduto qualcosa di particolare,
d’imprevisto nel senso che egli stava per cadere nel girarsi con il peso in
mano (doc. 12).
Ricevuto lo scritto del 18
giugno 2019, mediante il quale l’assicuratore aveva negato l’assunzione del
caso, il ricorrente ha osservato che “durante il lavoro svolto quale avevo
anche descritto, ci è stato un impatto forte sulla articolazione del mio
ginocchio per evitare una caduta brusca, quale ha provocato la lesione del mio
menisco.” (doc. 16).
In sede di opposizione, RI
1.
ha ulteriormente precisato lo svolgimento dei fatti, affermando, per il
tramite della sua rappresentante, che “… mentre stava scaricando i box, ha
fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle scarpe eleganti con
tacco e suole in cuoio), segnatamente con il tacco della scarpa, ha urtato la
lastra in acciaio del pavimento all’entrata dello stabile (che, come si vede
dalla fotografia, è leggermente rialzata), perdendo l’equilibrio. Per evitare
di cadere rovinosamente a terra con in mano il pesante box pieno di vetro, ha
piegato in maniera distorsiva la gamba ed il ginocchio sinistro, frenando,
appunto la caduta a pochi centimetri da terra, provocando la lesione menisco
mediale e lo stiramento ventre mediale del gastrocnemio.” (doc. 31, p. 2).
Al riguardo, va constatato
che l’istituto assicuratore convenuto non contesta che la versione dei fatti
fornita con l’opposizione non contraddice - ma completa - quella descritta in
precedenza. Esso ha in effetti negato l’esistenza di un fattore esterno
straordinario e, pertanto, di un infortunio ai sensi di legge, fondandosi
proprio sulla dinamica dei fatti descritta in quella sede (cfr. doc. 47, p. 5
s.). Questo Tribunale condivide la scelta dell’amministrazione di ritenere di
fatto inapplicabile al caso di specie il principio della “dichiarazione della
prima ora” (DTF 121 V 45 consid. 2a). Infatti, già nelle prime descrizioni
figurava la nozione di “caduta” (evitata) (cfr. doc. 12 e 16), nozione che è poi
stata precisata in sede di opposizione con l’indicazione che, camminando a
ritroso, il ricorrente aveva perso l’equilibrio dopo aver inciampato nella
rampetta di accesso ai locali della discarica, ciò che l’ha costretto a
compiere un movimento di torsione con la gamba sinistra per evitare di cadere (doc.
31). In questo contesto, occorre pure tener conto del fatto che, di tutta
evidenza, l’assicurato fatica ad esprimersi in lingua italiana (egli è di madre
lingua tedesca).
Ora, alla luce della
descrizione dell’evento e, in particolare, della circostanza che l’assicurato è
inciampato, questo Tribunale deve concludere per l’esistenza di un fattore
esterno straordinario (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p. 422), suscettibile
di causare la lesione diagnosticata al ginocchio sinistro.
Per un caso analogo, si
veda la STF 8C_412/2018 del 26 febbraio 2019 consid. 5.2.2 - riguardante
un’assicurata che era inciampata, senza però cadere, in una pila di dossier posta
per terra nel passaggio della porta dell’ufficio -, nella quale la Corte
federale ha riconosciuto il carattere straordinario del fattore esterno (“En
l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le fait de trébucher a entraîné un
mouvement non coordonné, soit un empêchement non programmé et lié à
l'environnement extérieur, entravant le déroulement naturel d'un mouvement
corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur extraordinaire
doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la modification entre
le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur
extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 322/02 du 7 octobre 2003 consid. 4.1, in RAMA 2004 n° U 502 p. 183). Il n'y a
dès lors pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon
lequel l'événement du 22 août 2005 constitue un accident au sens de l'art. 4
LPGA.”).
Il fatto che l’assicurato
indossasse delle scarpe con la suola in cuoio, che CO 1 definisce come
“inabituali per un ecocentro”, nulla muta a quanto precede. Il movimento
scombinato del corpo è da ricondurre all’essere inciampato nella rampetta
d’accesso e alla relativa perdita d’equilibrio, e questa situazione prescinde dal
tipo di calzatura indossata.
Per il resto, anche gli
altri elementi costitutivi di un infortunio appaiono manifestamente adempiuti:
il ricorrente ha riportato un danno alla salute, che è stato provocato
involontariamente.
In esito a tutto quanto
precede, l’evento occorso in data 5 aprile 2019 deve essere qualificato quale
infortunio ex art. 4 LPGA. La
decisione su opposizione 2 aprile 2020 di CO 1 deve di conseguenza essere annullata.
Data l’esistenza di un
infortunio ai sensi di legge, alla luce della recente giurisprudenza federale, la
fattispecie non avrebbe dovuto essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF, sebbene il danno riportato (almeno la rottura del menisco) figuri
nell’elenco delle lesioni parificate ai postumi di un infortunio (cfr. DTF 146
V 51 consid. 9.1).
Per ammettere l’obbligo a
prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto è però ancora necessario che tra
il danno alla salute e l’infortunio esista un nesso di causalità naturale (e
adeguato).
Gli
atti sono pertanto rinviati all’amministrazione affinché stabilisca se esiste,
oppure no, un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
denunciati dall’assicurato (rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro
e stiramento del ventre mediale del muscolo gastrocnemio).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ L’evento del 5
aprile 2019 costituisce un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA.
§§§ Gli
atti sono rinviati ad CO 1 affinché
esamini gli altri presupposti del diritto alle prestazioni, in particolare il
nesso di causalità.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti