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Decisione

35.2020.35

Discussa la questione di sapere se quanto occaduto all'assicurato, il quale è inciampato camminando a ritroso subendo una distorsione del ginocchio, è costitutivo di un infortunio. Infortunio ammesso e rinvio atti per esame nesso di causalità

19 ottobre 2020Italiano16 min

1.4. CO 1, in risposta, ha

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Incarto

n.

35.2020.35

mm

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro 19 ottobre 2020

la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 aprile 2019, RI 1,

dipendente della __________ di Cadempino in qualità di venditore e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO

1 (di seguito: CO 1) ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro nello

scaricare dei contenitori colmi d’immondizia dalla propria autovettura. L’esame

di risonanza magnetica effettuato successivamente ha evidenziato la rottura del

menisco mediale.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 luglio 2019,

l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere l’evento dell’aprile 2019, tanto

a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA che a titolo di lesione parificata ai

postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 20).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 23 e doc. 31), in data

2 aprile 2020, CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 47).

1.3. Con tempestivo ricorso

dell’11 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in

via principale, che la decisione impugnata venga riformata nel senso che

gli vengano riconosciute le indennità giornaliere dal 5 aprile 2019 al 12

gennaio 2020 e coperte le spese di cura sino a completa guarigione e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese, la patrocinatrice dell’assicurato fa innanzitutto valere che sarebbero

adempiuti tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente

quello del carattere straordinario del fattore esterno in presenza di un

movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza, precisato che

determinante è la versione dell’accaduto fornita in sede di opposizione e non

quella descritta nel questionario compilato il 6 giugno 2020 (doc. I, p. 4: “La

dinamica esposta nel questionario corrisponde al vero, ma purtroppo, il signor RI

1 – lo si ribadisce anche in questa sede – ha descritto in maniera

semplicistica e non completa i fatti, ritenendo (anche a causa di una

difficoltà linguistica) di non doversi dilungare in una descrizione troppo

dettagliata. Inoltre, dal giorno dell’evento (5.4.2019) alla data di

compilazione del questionario, sono passati due mesi, e non gli è nemmeno più

venuto in mente di menzionare il dislivello del pavimento (di cui meglio si

dirà qui di seguito), ritenendo che con l’affermazione “evitando una caduta”

fosse chiaro che qualcosa (un fattore esterno) gli avesse fatto perdere

l’equilibrio. (…). Infatti, come il signor RI 1 ha poi precisato in sede di

opposizione, con tanto di documentazione fotografica (doc. C), mentre stava

scaricando i box, ha fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle

scarpe eleganti con tacco e suola in cuoio), segnatamente con il tacco della

scarpa, ha urtato la lastra in acciaio del pavimento dello stabile (che, come

si vede benissimo dalla fotografia, è leggermente rialzata, doc. D), perdendo

l’equilibrio. Per evitare di cadere rovinosamente a terra con in mano il

pesante box pieno di vetro, ha piegato in maniera distorsiva la gamba e il

ginocchio sinistro, frenando, appunto la caduta a pochi centimetri da terra,

provocando la lesione del menisco mediale e lo stiramento del ventre mediale

del gastrocnemio.”).

D’altro canto, per il caso

in cui non venisse ammessa l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, la

rappresentante dell’insorgente contesta che al parere dei medici fiduciari

dell’amministrazione, per i quali la diagnosticata lesione meniscale sarebbe

imputabile prevalentemente a usura (di modo che non sarebbe data la

responsabilità dell’assicuratore, nemmeno a titolo di lesione parificata ad

infortunio), possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce

delle certificazioni agli atti del suo medico curante specialista (doc. I, p. 5

s.).

Fatti

1.4. CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

Considerandi

2.1

Litigiosa è la questione di

sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito

dell’evento occorso all’assicurato il 5 aprile 2019, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è

influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno. In

caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere

ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente

esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione

dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono

ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di

scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.

422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe

insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve

apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze

particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una

lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che

il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.

5.2).

2.5

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto il 5 aprile 2019, l’assicurazione effettua

le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile

sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),

con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al

criterio del fattore esterno.

In una sentenza di

principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha

innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e

l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,

l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base

all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio

ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale

giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima

disposizione (consid. 9.1).

In presenza di una lesione

corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio

rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di

tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.6

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116 V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p.

50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung

1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza, la

dinamica dell’evento del 5 aprile 2019 è stata descritta dall’assicurato, una

prima volta, nel questionario sottopostogli dall’amministrazione in data 24 aprile

2019.

In quella sede, egli ha in particolare dichiarato di essere stato “…

incaricato di portare immondizie della cucina in discarica. Scaricando dei box

pesanti e pieni di vetro, mi sono girato la gamba sinistra evitando una caduta.

Ho sentito un dolore al ginocchio”, di aver sollevato dei box di plastica di

50x50cm e del peso di circa 20 kg senza l’aiuto di altre persone, che non si è

trattato di un’attività abituale, che essa si è svolta in condizioni esterne

normali e che in quell’occasione è accaduto qualcosa di particolare,

d’imprevisto nel senso che egli stava per cadere nel girarsi con il peso in

mano (doc. 12).

Ricevuto lo scritto del 18

giugno 2019, mediante il quale l’assicuratore aveva negato l’assunzione del

caso, il ricorrente ha osservato che “durante il lavoro svolto quale avevo

anche descritto, ci è stato un impatto forte sulla articolazione del mio

ginocchio per evitare una caduta brusca, quale ha provocato la lesione del mio

menisco.” (doc. 16).

In sede di opposizione, RI

1.

ha ulteriormente precisato lo svolgimento dei fatti, affermando, per il

tramite della sua rappresentante, che “… mentre stava scaricando i box, ha

fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle scarpe eleganti con

tacco e suole in cuoio), segnatamente con il tacco della scarpa, ha urtato la

lastra in acciaio del pavimento all’entrata dello stabile (che, come si vede

dalla fotografia, è leggermente rialzata), perdendo l’equilibrio. Per evitare

di cadere rovinosamente a terra con in mano il pesante box pieno di vetro, ha

piegato in maniera distorsiva la gamba ed il ginocchio sinistro, frenando,

appunto la caduta a pochi centimetri da terra, provocando la lesione menisco

mediale e lo stiramento ventre mediale del gastrocnemio.” (doc. 31, p. 2).

Al riguardo, va constatato

che l’istituto assicuratore convenuto non contesta che la versione dei fatti

fornita con l’opposizione non contraddice - ma completa - quella descritta in

precedenza. Esso ha in effetti negato l’esistenza di un fattore esterno

straordinario e, pertanto, di un infortunio ai sensi di legge, fondandosi

proprio sulla dinamica dei fatti descritta in quella sede (cfr. doc. 47, p. 5

s.). Questo Tribunale condivide la scelta dell’amministrazione di ritenere di

fatto inapplicabile al caso di specie il principio della “dichiarazione della

prima ora” (DTF 121 V 45 consid. 2a). Infatti, già nelle prime descrizioni

figurava la nozione di “caduta” (evitata) (cfr. doc. 12 e 16), nozione che è poi

stata precisata in sede di opposizione con l’indicazione che, camminando a

ritroso, il ricorrente aveva perso l’equilibrio dopo aver inciampato nella

rampetta di accesso ai locali della discarica, ciò che l’ha costretto a

compiere un movimento di torsione con la gamba sinistra per evitare di cadere (doc.

31). In questo contesto, occorre pure tener conto del fatto che, di tutta

evidenza, l’assicurato fatica ad esprimersi in lingua italiana (egli è di madre

lingua tedesca).

Ora, alla luce della

descrizione dell’evento e, in particolare, della circostanza che l’assicurato è

inciampato, questo Tribunale deve concludere per l’esistenza di un fattore

esterno straordinario (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p. 422), suscettibile

di causare la lesione diagnosticata al ginocchio sinistro.

Per un caso analogo, si

veda la STF 8C_412/2018 del 26 febbraio 2019 consid. 5.2.2 - riguardante

un’assicurata che era inciampata, senza però cadere, in una pila di dossier posta

per terra nel passaggio della porta dell’ufficio -, nella quale la Corte

federale ha riconosciuto il carattere straordinario del fattore esterno (“En

l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le fait de trébucher a entraîné un

mouvement non coordonné, soit un empêchement non programmé et lié à

l'environnement extérieur, entravant le déroulement naturel d'un mouvement

corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur extraordinaire

doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la modification entre

le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur

extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 322/02 du 7 octobre 2003 consid. 4.1, in RAMA 2004 n° U 502 p. 183). Il n'y a

dès lors pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon

lequel l'événement du 22 août 2005 constitue un accident au sens de l'art. 4

LPGA.”).

Il fatto che l’assicurato

indossasse delle scarpe con la suola in cuoio, che CO 1 definisce come

“inabituali per un ecocentro”, nulla muta a quanto precede. Il movimento

scombinato del corpo è da ricondurre all’essere inciampato nella rampetta

d’accesso e alla relativa perdita d’equilibrio, e questa situazione prescinde dal

tipo di calzatura indossata.

Per il resto, anche gli

altri elementi costitutivi di un infortunio appaiono manifestamente adempiuti:

il ricorrente ha riportato un danno alla salute, che è stato provocato

involontariamente.

In esito a tutto quanto

precede, l’evento occorso in data 5 aprile 2019 deve essere qualificato quale

infortunio ex art. 4 LPGA. La

decisione su opposizione 2 aprile 2020 di CO 1 deve di conseguenza essere annullata.

Data l’esistenza di un

infortunio ai sensi di legge, alla luce della recente giurisprudenza federale, la

fattispecie non avrebbe dovuto essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF, sebbene il danno riportato (almeno la rottura del menisco) figuri

nell’elenco delle lesioni parificate ai postumi di un infortunio (cfr. DTF 146

V 51 consid. 9.1).

Per ammettere l’obbligo a

prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto è però ancora necessario che tra

il danno alla salute e l’infortunio esista un nesso di causalità naturale (e

adeguato).

Gli

atti sono pertanto rinviati all’amministrazione affinché stabilisca se esiste,

oppure no, un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

denunciati dall’assicurato (rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro

e stiramento del ventre mediale del muscolo gastrocnemio).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ L’evento del 5

aprile 2019 costituisce un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA.

§§§ Gli

atti sono rinviati ad CO 1 affinché

esamini gli altri presupposti del diritto alle prestazioni, in particolare il

nesso di causalità.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti