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Decisione

35.2020.39

Discussa questione di sapere se quanto accaduto all'assicurata - frenata brusca per evitare di tamponare il veicolo che la precedeva - è costitutivo è un infortunio. Infortunio negato. Negata pure lesione parificata, assente una diagnosi rientrante nell'elenco di cui all'art. 6 cpv. 2 LAINF

19 ottobre 2020Italiano16 min

1.5. In data 15 giugno 2020, il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.39

mm

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 marzo 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 maggio 2019, RI 1,

dipendente dell’Osteria __________ di __________ in qualità di cameriera e,

perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso la CO 1 (di seguito: CO 1), si trovava alla guida della propria

autovettura quando è stata costretta a frenare bruscamente per evitare di tamponare

il veicolo che la precedeva (doc. A 8). A causa di questo evento, ella ha

riportato, secondo il certificato 13 luglio 2019 del dott. __________, un colpo

di frusta con cervicalgia e brachialgia bilaterale (doc. M 3).

1.2. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 10 ottobre 2019, la CO 1 ha rifiutato di

assumere l’evento del maggio 2019, tanto a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA

che a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2

LAINF (doc. A 17).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 (cfr. doc. A 19), in data 23 marzo 2020, l’assicuratore

LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 14

maggio 2020, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che la CO 1

venga condannata ad assumere l’evento in discussione quale infortunio ai sensi

di legge e, quindi, a riconoscere le prestazioni assicurative.

A sostegno delle proprie

pretese, il patrocinatore dell’assicurato fa innanzitutto valere che sarebbero

adempiuti tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA,

segnatamente quello del carattere straordinario del fattore esterno in presenza

di uno sforzo eccessivo ai sensi della giurisprudenza, precisato che

“contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore, una frenata d’emergenza

non è certo un fattore “normale” nel traffico, anche se è naturalmente

possibile, come d’altronde lo è una collisione, ma assume il carattere

repentino, involontario e straordinario richiesto dalla LAINF, e questo anche

in considerazione del principio dell’affidabilità (risultante dall’art. 27 cpv.

1 della LCS) secondo la quale ogni utente del traffico che si comporta

correttamente può ritenere che anche gli altri si comportino secondo le norme

stabilite. Perciò, in generale, nessun utente della strada deve aspettarsi che

gli altri conducenti possano trasgredire alle norme di circolazione (nel

presente caso la brusca frenata della vettura che precedeva la ricorrente).

Ora, il fatto di non aver urtato da nessuna parte, non può essere considerato

quale motivo per giudicare se sussiste un’azione repentina, involontaria e

straordinaria, ma è semplicemente dovuto alla protezione garantita dalle

cinture di sicurezza, che hanno impedito l’urto ma, trattenendo il corpo, hanno

permesso la proiezione violenta della testa in avanti, con la conseguente

lesione al rachide cervicale. Inoltre, dal profilo medico, la repentina

apparizione dei dolori al collo ed al braccio destro e sinistro parlano, con

probabilità preponderante, per una lesione traumatica conseguente ad

infortunio.” (doc. I, p. 5 s.).

D’altro canto, egli

contesta il fatto che tra i disturbi denunciati dalla ricorrente e l’evento del

maggio 2019 non esisterebbe una relazione di causalità né naturale né adeguata,

così come lo sostiene l’assicuratore convenuto a titolo di “ipotesi di lavoro”

(cfr. doc. I, p. 6).

1.4. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.5. In data 15 giugno 2020, il

rappresentante della ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

mezzi di prova da produrre (doc. V).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a

proposito dell’evento occorso all’assicurata il 19 maggio 2019, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.4

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è

influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno.

In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere

ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente

esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione

dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono

ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di

scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.

422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe

insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve

apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze

particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una

lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che

il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.

5.2).

2.6

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto il 19 maggio 2019, l’assicurazione effettua

le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile

sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),

con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio

del fattore esterno.

In una sentenza di

principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha

innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e

l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,

l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base

all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio

ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale

giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di

quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

In presenza di una lesione

corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio

rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di

tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.7

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116 V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p.

50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8

Nella concreta evenienza, la

dinamica dell’evento del 19 maggio 2019 è stata descritta dall’assicurata,

rispondendo alle domande contenute nel questionario sottopostole

dall’amministrazione (cfr. doc. A 8):

" (…) Ero in

guida di mia vettura in direzione di __________, a altezza di __________ su

autostrada, ho fatto una frenata brusca per un veicolo davanti a me in avaria,

per evitare incidente.”

Alla questione di sapere

quale era stata la causa dell’accaduto, RI 1 ha risposto: “La brusca frenata

per evitare la collisione”. Ella ha infine precisato che non vi è stata alcuna

collisione.

Da notare che la versione

dei fatti fornita dall’assicurata stessa in data 29 luglio 2019 (doc. A 8),

corrisponde esattamente a quella dichiarata nell’annuncio d’infortunio del 17

luglio 2019 (doc. A 6).

In queste condizioni, non

possono essere ritenute rilevanti le indicazioni contenute nel “Modulo di

documentazione per la prima consultazione dopo un trauma da accelerazione

cranio-cervicale” compilato dal medico curante dell’insorgente (cfr. doc. M 4,

in cui è stato riferito in particolare che l’assicurata avrebbe subito una

collisione posteriore e che avrebbe urtato il capo contro il poggiatesta).

Chiamata a pronunciarsi

circa l’intervento, o meno, di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte osserva

che l’Alta Corte federale ha già avuto modo di decidere dei casi del tutto

analoghi a quello sub judice.

Ad esempio, in una

sentenza U 349/99 del 3 agosto 2000, riguardante una fattispecie in cui

un’assicurata aveva riportato un trauma in iperflessione del rachide cervicale

dopo aver frenato bruscamente (senza collisione), il TFA, dopo aver ammesso

l’intervento di un fattore esterno nella forma di forze deceleranti, ne ha

negato il carattere straordinario, anche nel caso in cui si sia trattato di una

frenata d’emergenza, precisando che i conducenti devono contare in ogni momento

con l’apparizione di persone o di ostacoli imprevisti (“Autofahrende

jederzeit mit dem plötzlichen Auftauchen von Personen oder unvorhergesehenen

Hindernissen zu rechnen haben”).

Questa giurisprudenza è

stata in seguito più volte confermata (cfr., ad esempio, la STF K 136/06 del 18

gennaio 2008 consid. 4.3.2.1 e i riferimenti ivi menzionati, come pure la STF 8C_325/2008

del 17 dicembre 2008 consid. 2.2, in cui l’Alta Corte ha precisato che non si è

in presenza di un infortunio nemmeno nel caso in cui la testa, dopo essere

stata proiettata in avanti, batte contro il poggiatesta: “Dem Vorfall vom 27.

Juni 1999 könnte somit nur dann Unfallcharakter zukommen, wenn der Anprall an die

Kopfstütze, welchen die Beschwerdeführerin behauptet, während ihn das kantonale

Gericht als nicht erwiesen ansieht, ein derartiges Zusatzgeschehen darstellen

würde. Dies ist jedoch zu verneinen, denn im Anschluss an eine Vollbremsung

kommt es keineswegs selten vor, dass die betroffene Person zunächst nach vorne

und anschliessend nach hinten geworfen wird. Der Zweck der Kopfstütze besteht

gerade darin, eine weitere Schleuderbewegung der Halswirbelsäule zu verhindern.

Der Aufprall als solcher ist deshalb nicht ungewöhnlich. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat denn auch in einem vergleichbaren Fall ein

Unfallereignis verneint (Urteil U 117/02 vom 9. Mai 2003 E. 2). Überdies ist zu

berücksichtigen, dass aus der Bewegung der HWS resultierende Verletzungen nicht

die Folge des Aufpralls auf der Kopfstütze, sondern bereits der vorangehenden

Bewegung bilden würden.”, la STF 8C_436/2009 del 22 ottobre 2009 consid. 7.3.3

e la STF 8C_225/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.4).

Alla luce di questi chiari

principi giurisprudenziali, il TCA non può fare altro che negare nel caso di

specie l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e, in tale misura,

confermare la decisione su opposizione impugnata.

Non resta che da esaminare

se il sinistro del maggio 2019 possa essere posto a carico dell’assicuratore

resistente a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art.

6.

cpv. 2 LAINF, ciò che il rappresentante della ricorrente neppure pretende

(cfr. doc. I).

In questo contesto, si

constata che, con rapporto del 13 luglio 2019, il dott. __________, spec. in

ematologia e medicina generale, ha diagnosticato un colpo di frusta

accompagnato da cervicalgie e brachialgie bilaterali (doc. M 3). Nel modulo di

cui al doc. M 4, egli ha confermato la diagnosi di distorsione del rachide

cervicale, con mancanza di lordosi cervicale.

La ricorrente ha dunque

indubbiamente riportato un trauma alla colonna cervicale, l’insorgenza di una

lesione vertebrale, ai tendini, all’apparato legamentoso, ecc. non è tuttavia

provata. Ora, il chiaro tenore letterale dell’art. 6 cpv. 2 LAINF vieta

d’includere delle lesioni corporali la cui esistenza è soltanto presunta ma non

dimostrata.

In esito a quanto precede,

assente una diagnosi rientrante dell’elenco esaustivo di cui all’art. 6 cpv. 2

LAINF, la responsabilità della CO 1 non può essere ritenuta impegnata neppure a

titolo di lesione parificata ad infortunio.

Il ricorso interposto da RI

1.

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti