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Decisione

35.2020.4

Discussa eziologia, traumatica o meno, di una cataratta all'occhio sx. Rinvio atti all'amm. per esecuzione perizia esterna in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza parere dei medici interpellati dall'assicuratore

25 maggio 2020Italiano28 min

i pareri del dott. __________, in particolare gli ultimi due, attesterebbero con

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.4

TF/MM

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, dipendente della __________

di __________, è assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1). L’11 settembre 2017, egli è

stato vittima di un infortunio mentre circolava in bicicletta e ha riportato,

tra l’altro, una contusione all’occhio sinistro e una ferita lacero-contusa

(FLC) allo zigomo sinistro (doc. A1 e doc. M1).

L’assicurato ha annunciato

l’infortunio all’assicuratore LAINF il 13 settembre 2017 (doc. A1). Il 10

ottobre 2017 egli ha poi notificato disturbi al collo e alla schiena, nonché un

lieve calo della vista. A quest’ultimo riguardo, è stata chiesta l’assunzione

di eventuali spese di accertamento medico (cfr. doc. A2).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 agosto 2019, la CO

1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oftalmologici

lamentati dall’assicurato, fatta eccezione per il costo della prima visita

presso l’oftalmologo dott. __________, assunta a titolo di accertamento

indispensabile per la valutazione del caso (cfr. doc. A 27).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato, in data 19 dicembre 2019, l’amministrazione ha

confermato il contenuto della sua prima decisione.

1.3. RI 1 ha interposto tempestivo

ricorso il 20 gennaio 2020, chiedendo l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e la condanna dell’istituto assicuratore ad assumere le

spese di cura medica, segnatamente quelle legate all’operazione di cataratta

(cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa,

l’assicurato fa essenzialmente valere che la decisione dell’assicuratore di negare

il diritto a prestazioni per assenza di un nesso di causalità naturale tra

l’infortunio e il danno alla salute, sarebbe basata unicamente sugli

apprezzamenti del proprio medico fiduciario specialista, il quale si è limitato

a un’unica visita di controllo. Tali pareri non sarebbero del resto fondati su

tutte le informazioni disponibili, sarebbero in contrasto con la letteratura

medica, a tratti contraddittori, e non escluderebbero totalmente la possibile origine

traumatica della cataratta. Al parere dello specialista interpellato

dall’amministrazione, egli contrappone quelli di due diversi medici, ai quali occorrerebbe

attribuire una forza probante maggiore, non fosse altro perché redatti da

medici indipendenti (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta.

L’assicuratore sostiene, in

sintesi, che RI 1 non ha dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio e la

cataratta all’occhio sinistro. Inoltre, secondo l’CO 1, non vi sarebbe motivo

di discostarsi da quanto affermato dai medici da essa interpellata - agli atti

vi sono peraltro tre pareri, non uno soltanto, tutti e tre concordanti -,

ritenuto che non vi è prova della loro parzialità, la quale andrebbe semmai

presunta a proposito dei medici curanti. Quanto ai pareri dei sanitari privatamente

consultati dall’assicurato, l’istituto ritiene che quelli del dott. __________

siano laconici e non attestino, con sufficiente attendibilità, la causalità

naturale tra l’infortunio e la cataratta. Anche la valutazione del dott. __________

non darebbe sufficienti garanzie circa l’esistenza di un nesso causale. Per contro,

Fatti

i pareri del dott. __________, in particolare gli ultimi due, attesterebbero con

certezza che la cataratta non è conseguenza naturale dell’infortunio (cfr. doc.

III).

1.5. Il 14 febbraio 2020, RI 1 ha

replicato, riconfermandosi essenzialmente nelle proprie allegazioni e conclusioni,

e allegando un parere, datato 7 febbraio 2020, del Prof. dott. __________,

spec. in oftalmologia a __________ (cfr. doc. V).

L’assicuratore resistente si è

pronunciato in merito il 28 febbraio 2020 (cfr. doc. VII).

Sui restanti fatti,

si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi interessanti l’occhio

sinistro (cataratta), oppure no.

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.

La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non

è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.4

Nella concreta evenienza, dalla

documentazione agli atti si evince che, con rapporto relativo alla

consultazione del 10 novembre 2017, il dott. __________, medico aggiunto

d’oftalmologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha diagnosticato, a

livello dell’occhio sinistro, un’incipiente cataratta, un distacco del corpo

vitreo e uno stato dopo trauma orbitale con contusione della regione

zigomatica, precisando che, a suo avviso, “la precocità e l’unilateralità della

cataratta legano la situazione osservata con il trauma subito” (cfr. doc. A 35a).

L’amministrazione ha sottoposto

il referto appena citato al dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il

quale, in data 22 gennaio 2018, si è così espresso:

" I disturbi

attuali non sono da ritenere in nesso di causalità assolutamente preponderante

(diagnosi Dr. __________, rispettivamente, Dr. __________) con l’evento dell’11.09.2017.”

(doc. M 4)

L’CO 1 ha quindi chiesto un

secondo parere al dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e in chirurgia

oftalmologica, il quale, il 6 febbraio, rispettivamente il 27 febbraio 2018, ha

rilevato quanto segue:

" Visto il

visus (cioè l’acutezza visiva misurata dal Dr. __________, n.d.r.) non ritengo

giustificate le riserve riguardo una cataratta post traumatica.

Il distacco di vitreo potrebbe invece essere stato causato dal

trauma zigomatico.

Non essendoci state al momento conseguenze vitreo retiniche è

improbabile che possano succedere nel futuro” (doc. M 9)

" Non sono

ben chiari i disturbi visivi o comunque oculari del paziente.

Rispondo senza dubbi sul distacco di vitreo che resta molto

probabile vista la contusione facciale, quindi a carico della assicurazione

infortuni. Come detto la cataratta resta improbabile.” (doc. M 10)

In data 22 marzo 2018,

l’assicurato è stato personalmente visitato dallo stesso dott. __________, per

conto dell’assicuratore resistente. Questo in particolare il tenore del referto

da lui elaborato in quell’occasione:

" 1.

Attualmente il paziente presenta un leggero opacamento sotto capsulare

anteriore e posteriore nell’occhio sinistro.

2.

Il paziente non lamenta alcun disturbo particolare. Egli dopo

qualche mese dopo l’infortunio subito ha notato una difficoltà nella lettura e

si è recato presso un medico oftalmologo per verificare questo.

3.

Attualmente il paziente non presenta alcun tipo di disturbo, se

non una difficoltà nella lettura direttamente relativa all’età.

4.

Dal punto di vista oftalmologico è presente solo una leggera

opacità del cristallino a sinistra che non impedisce una vista del 100%.

4.1

Il rilevamento di un leggero opacamento del cristallino non

sembra avere probabilità di casualità (recte: causalità, n.d.r.) con

l’infortunio subito. Non è presente una lussazione del cristallino né altre

anomalie. Per essere certi al 100% bisognerebbe comunque attendere almeno 6

mesi per valutare un incremento dell’opacità di tipo importante che potrebbe

ricondurre all’infortunio subito.

4.2

Non vi sono disturbi in relazione di causalità naturale con

l’infortunio in questione.

(…).

8.

Per puro scrupolo propongo un accertamento fra 6 mesi per

certificare l’estraneità dell’opacamento del cristallino rispetto

all’infortunio subito.” (cfr. all. 4 al doc. A 35b)

Facendo capo agli esiti di

questo consulto, il 30 maggio 2018, l’amministrazione ha informato l’assicurato

che essa avrebbe preso a carico il costo della visita oftalmologica effettuata

dal dott. __________, visita da considerare alla stregua di un accertamento

indispensabile per la valutazione del caso ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA.

Successivamente, in data 23

luglio 2019, essa ha comunicato che non avrebbe per contro assunto i costi

relativi all’intervento di cataratta, nel frattempo pianificato (cfr. all. 5 al

doc. A 35a).

Il 30 luglio 2019, RI 1 si è

sottoposto a un’ulteriore visita presso il dott. __________, il quale ha attestato,

segnatamente, quanto segue:

" (…).

Distacco bilaterale del corpo vitreo

Stato dopo trauma orbitale con contusione della regione zigomatica

Cataratta traumatica osx (?)

(…).

La presenza di una cataratta monolaterale in una persona di 47

anni, l’aspetto dell’opacità lasciano sospettare fortemente che si tratti del

risultato di un post evento traumatico.

La presenza di una opacità sulla capsula posteriore già

immediatamente dopo il primo evento del 2017, era già stata descritta da me in

occasione della prima visita effettuata.” (cfr. all. 5 al doc. A 35a)

Il parere del dott. __________

è stato sottoposto per presa di posizione al dott. __________, il quale ha

formulato le considerazioni seguenti:

" La vista

dell’occhio sinistro ha subito un peggioramento da 1.25 a 0.32 per evoluzione

fisiologica di una cataratta sottocapsulare posteriore.

Rimaneva il dubbio del distacco di vitreo possibile

postinfortunistico ma la descrizione dello specialista (distacco bilaterale)

fuga ogni perplessità.

La cataratta posteriore è tipica dei pazienti di età dai 60 anni.

Non vi è alcuna possibilità di una cataratta postraumatica.” (cfr.

doc. M 14)

Sempre il dott. __________, in

un secondo e immediatamente successivo apprezzamento, ha inoltre precisato che:

" 1)

Dichiaro che in data 22.03.2018 avevo visitato l’assicurato a margine con

reperto iniziale di opacità sottocapsulare posteriore occhio sinistro con visus

1.2

In quell’occasione non era stata reperita alcuna obbiettività di

tipo post traumatico (lussazione del cristallino o lesioni iridee).

Un distacco di vitreo potrebbe essere un reperto postraumatico ma

nel caso del paziente è riscontrabile anche nell’occhio controlaterale, non

giustificando quindi alcun tipo di trauma.

2) Attualmente l’opacità sotto capsulare è fisiologicamente

aumentata e giustamente si può parlare di cataratta da operare.

Una cataratta sottocapsulare posteriore in paziente giovane

rientra nella normalità dei reperti obbiettivabili comunemente.

In seguito a quanto detto sopra posso dichiarare con certezza che

si tratta di una cataratta come evento naturale e non postraumatico.

3) Una ulteriore visita non mi sembra giustificata in quanto

potrei soltanto certificare il peggioramento dell’opacamento e quindi

l’indicazione all’intervento, escludendo ancora un fatto postraumatico.” (cfr.

doc. M 15)

In base a ciò, in data 29

agosto 2019, l’CO 1 ha emanato una decisione formale, mediante la quale ha

negato il diritto dell’assicurato alle prestazioni, data l’assenza di un legame

di causalità naturale.

Il 12 settembre 2019, il

ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in

oftalmologia, il quale si è espresso in particolare come segue:

" (…) L’insorgenza

di cataratta postraumatica è un’osservazione ben documentata e condivisa nella

letteratura scientifica (1,2). Tuttavia non esiste una classificazione

morfologica standardizzata (3). In assenza di esiti di trauma perforante o di

altra sequela anatomica (lussazione del cristallino, dialisi iridea, distacco

di retina, ...) non è dunque possibile dimostrare una causalità diretta tra

trauma e insorgenza di cataratta. Ciononostante, la causa più frequente di

cataratta monolaterale acquisita nei giovani maschi adulti è di natura

traumatica (4,5). Questo aspetto, anche in considerazione dell’assoluta

trasparenza della lente dell’occhio adelfo, lascia legittimamente sospettare

una natura traumatica della cataratta in OS. Il tempo di insorgenza di una opacità

monolaterale del cristallino a seguito di un trauma oculare diretto o indiretto

è molto variabile: da meno di un mese a oltre dodici mesi (6). L’evoluzione

peraltro è generalmente molto più precoce rispetto alla cataratta senile. La

rapida evoluzione delle opacità corticali del cristallino in occhio sinistro

(cfr. documentazione riportata), con repentino deterioramento dell’acuità

visiva del Paziente, lascia presagire quindi una causalità esterna. I valori

della pressione intraoculare (IOP) con un differenziale significativo tra

occhio destro ed occhio sinistro, associati invero ad aumento dell’escavazione

papillare bilaterale, necessitano certamente di ulteriori approfondimenti

clinici e diagnostici.” (doc. A 33)

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione, l’assicuratore ha ancora

interpellato il dott. __________, il quale ha dichiarato quanto segue:

" Nonostante

un’ammirevole ricerca della letteratura ugualmente non mi sembra che vi siano

delle nuove motivazioni per giustificare l’accadimento di una cataratta

posteriore giovanile che, pur essendo senz’altro possibile come conseguenza di

un trauma non direttamente oculare, resta ugualmente una possibilità naturale

come senz’altro sarà successo a ogni oculista dedito alla chirurgia della

cataratta.

La cataratta, dal momento della mia visita, ha avuto una

evoluzione naturale procurando un abbassamento del visus che giustifica un

intervento di cataratta con sostituzione del cristallino con IOL.

Non vi sono ugualmente gli estremi per giustificare un fatto

postraumatico visibile (ad esempio traumi del segmento anteriori visibili,

lussazione del cristallino, problemi retinici).

Un distacco posteriore di vitreo inoltre è una situazione che

potrebbe essere completamente estranea anche ad un fatto traumatico.

Devo quindi perseverare in quanto resta assolutamente

indimostrabile il fatto come cataratta postraumatica.

(…).

Attualmente il visus del paziente è sceso a 0.1 non ulteriormente

migliorabile con lenti ed è giustificato un intervento di cataratta per

ripristinare il visus migliore possibile anche se tutto questo non ha nulla a

che vedere con un fatto traumatico.” (doc. M 16)

In corso di causa, l’assicurato

ha infine versato agli atti un referto del Prof. dott. __________ del seguente

tenore:

" Il

sottoscritto Dott. __________, dichiaro di aver sottoposto a controllo medico

visivo il dott. __________ nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2014.

Il dott. __________, in qualità di dirigente alle dipendenze del __________,

secondo la policy del datore di lavoro, doveva sottoporsi a controllo

oftalmologico ogni anno.

Posso certificare che non ha mai sofferto di alcun disturbo o

patologia dell’apparato visivo, ed ha sempre avuto un visus perfetto.

In data 20 marzo 2017, ho sottoposto a visita oculistica il dott. __________

al fine del rilascio di un certificato medico necessario per il rinnovo di un

patentino professionale.

In tale occasione non ho rilevato nessun disturbo visivo né

tantomeno alcun sintomo di cataratta incipiente.

In data odierna, il dott. __________ mi richiede un parere

specialistico sulla base della conoscenza del suo stato di salute e del

controllo specialistico dell’occhio adelfo a quello operato in data 23 settembre

2019.

Ho visitato il dott. __________ ed ho visionato la documentazione

relativa all’incidente ed ai conseguenti problemi che hanno interessato l’occhio

sinistro a partire da settembre del 2017.

L’assenza di un trauma perforante impedisce di diagnosticare in

maniera “tecnica” l’insorgenza di una cataratta traumatica, ma non certamente

di fare alcune considerazioni di carattere conclusivo.

Il dott. __________ ha sempre goduto di ottime caratteristiche

oculo-visive, non è mai stato affetto da alcun disturbo o patologia ad entrambi

gli occhi. A livello professionale non ho conoscenza statistica di casi il cui

principio di cataratta monoculare ad un’età di 46 anni non derivi da cause

esterne.

Concordo pertanto con quanto scritto dal Dott. Med. __________ in

merito al fatto che anche a livello statistico una cataratta monolaterale in un

giovane maschio adulto sia dovuta principalmente a cause traumatiche.

Nella fattispecie i risultati della visita oculistica eseguita in

data odierna, dimostrano che l’occhio destro presenta tutt’ora un cristallino

perfettamente chiaro e trasparente.

Qualora la patologia in forma precoce diagnosticata all’occhio

sinistro nel 2017 fosse dovuta ad un naturale invecchiamento dell’organo

visivo, ritengo molto improbabile che passati 3 anni, l’occhio adelfo non abbia

subito alcuna sintomatologia.

Posso ragionevolmente sostenere che una cataratta con decorso

naturale in un soggetto compreso tra i 60 e 65 anni, porterebbe ad avere un

forte calo della vista non prima di 5-6 anni dai primi sintomi.

Certifico che il rapido peggioramento descritto nel caso in

oggetto, tanto più in forma monoculare, conferma pienamente la tesi del Dott.

Med. __________ che si tratti di cataratta dovuta ad un evento traumatico.” (all.

B al doc. V)

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la STF

8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a

servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art.

44.

LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamata a pronunciarsi nel

caso di specie, questa Corte constata innanzitutto che dalle tavole processuali

emerge che i dottori Heitmann e Rossi sono stati incaricati direttamente

dall’assicuratore, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA. Essi

vanno dunque trattati alla stregua di consulenti medici interni

all’amministrazione e i loro rapporti non possono dunque essere qualificati

quali perizie elaborate da un esperto indipendente. Stante ciò, può trovare

applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 (cfr. supra,

consid. 2.5.), secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di

un rapporto medico bastano per potersene discostare.

Ora, attentamente vagliata

la documentazione presente all'inserto, il TCA non ritiene di poter fondare il

proprio giudizio sui pareri espressi dai sanitari interpellati

dall'amministrazione, secondo i quali i disturbi interessanti l'occhio sinistro

dell'assicurato (specificatamente la cataratta) sarebbero imputabili, solo ed

esclusivamente, a malattia (e non, in tutto o in parte, all’infortunio occorso nel

settembre 2017).

In effetti, secondo questo

Tribunale, le considerazioni espresse dagli specialisti privatamente consultati

dal ricorrente sono atte a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la

fondatezza della valutazione enunciata dai consulenti medici dell’CO 1 (in

primo luogo, quella del dott. __________, che non è specializzato in oftalmologia,

ma anche quella del dott. __________) (cfr. DTF 135 V 465 succitata).

I referti specialistici

elaborati dai dottori __________, __________ e __________ contengono in effetti

elementi di valutazione (assenza di preesistenze a livello oftalmologico,

unilateralità della cataratta, giovane età del paziente e rapido peggioramento

del visus) ai quali non può essere negata a priori ogni rilevanza

scientifica.

Il TCA non è quindi in grado di

dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della

documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone l’esecuzione di un

approfondimento peritale.

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011

e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione

impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo,

si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.5., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi interessanti

l’occhio sinistro del ricorrente costituiscono, oppure no, una conseguenza

naturale dell’evento infortunistico accaduto nel mese di settembre 2017. Sulla

scorta delle relative risultanze, l’CO 1 emetterà una nuova decisione formale

circa il diritto alle prestazioni assicurative.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti