35.2020.41
Ricorso contro decisione incidentale. Diritto dell'assicurato di esigere che al perito amministrativo vengano sottoposti dei quesiti complementari a quelli dell'assicuratore. Discussa questione del pregiudizio irreparabile
2 settembre 2020Italiano15 min
2) nella sua integralità alla luce dei disturbi organici e psichici in relazione
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.41
mm
Lugano
2 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 24 marzo 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nei mesi di giugno 1997,
agosto 2011 e dicembre 2016, RI 1, assicurato contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di tre distinti eventi
traumatici, le cui conseguenze sono state assunte dall’amministrazione.
1.2. Con decisione formale del 13
giugno 2018 - poi confermata in sede di opposizione (doc. 367) -,
all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 22% dal 1° giugno
2016 per tenere conto dei postumi degli infortuni del 1997 e 2011,
rispettivamente del 24% dal 1° gennaio 2018 (data di chiusura del sinistro del
dicembre 2016) per tenere conto delle sequele di tutti e tre gli infortuni
(doc. 347).
1.3. Con sentenza 35.2018.102 del
21 agosto 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa
inoltrata nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, annullata la decisione
su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore LAINF
affinché disponesse un approfondimento peritale volto a definire
l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico
(doc. 377).
1.4. Nel mese di dicembre 2019,
l’amministrazione ha comunicato all’avv. RA 1 la propria intenzione di
conferire un incarico peritale pluridisciplinare al __________ di __________, e
meglio ai dottori __________ (ortopedico), __________ (psichiatra), __________ (neurologa)
e __________ (reumatologo) (cfr. doc. 180 – fasc. 4).
A seguito delle obiezioni
sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato, aventi per oggetto tanto il
servizio peritale designato quanto il catalogo dei quesiti, in data 24 marzo
2020, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha
confermato l’incarico peritale al __________, chiamato a rispondere alle
seguenti domande:
" (…).
1. Quali fra i disturbi lamentati dall’assicurato sono da
ricondurre secondo il criterio della probabilità preponderante almeno agli
infortuni presi a carico dalla CO 1 risp. alle loro conseguenze? In particolare
Fatti
i disturbi al rachide sono da ricondurre secondo il criterio
della probabilità alle lesioni riportate dall’assicurato all’arto inferiore
sinistro e/o sono stati aggravati dai postumi dell’infortunio all’arto
inferiore destro?
2. Vogliate valutare l’esigibilità – tenuto conto dapprima delle problematiche
alla salute in relazione di causalità almeno probabile con gli infortuni del
18.6.1997 e del 30.8.2011 – e successivamente alla
luce delle problematiche alla salute in relazione
di causalità almeno probabile con gli infortuni del 18.6.1997,
del 30.8.2011 e del 31.12.2016, e meglio:
a) definire le limitazioni presentate dall’assicurato: quali
posizioni e funzioni non sono più esigibili?
b) indicare se in un’attività adeguata – della quale vi
pregiamo di fornire una descrizione (posizioni, porto e
sollevamento di pesi, maneggio di attrezzi, ecc.) – l’assicurato è o
meno in grado di lavorare al 100% (tempo di lavoro e
rendimento durante le ore di presenza)? In caso di risposta
negativa vogliate specificare per quali motivi e in
che termini la capacità di lavoro dell’assicurato
è ridotta (definendo il tempo e il rendimento).
3. L’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione di
causalità naturale con gli infortuni?
4. In caso di risposta positiva: vogliate rispondere alla domanda
2) nella sua integralità alla luce dei disturbi organici e psichici in relazione
almeno probabile con gli infortuni.” (doc. 188, p. 3 – fasc. 4)
A proposito delle censure
inerenti il catalogo dei quesiti, l’istituto assicuratore ha osservato che “il
fatto di sapere in che per cento la parte di inabilità lavorativa è dovuta a
ogni singolo infortunio è irrilevante essendo fra l’altro la nozione di
invalidità un quesito giuridico e non medico visto che incombe ai medici
pronunciarsi sull’esigibilità e all’amministrazione risp. al giudice in caso di
ricorso quantificare la percentuale dell’incapacità lavorativa. La CO 1 non
intende nemmeno chiedere ai medici di pronunciarsi sull’evoluzione futura
dell’esigibilità potendo l’assicurato – fino al raggiungimento dell’età del
pensionamento – introdurre una domanda di revisione così come previsto
dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.” (doc. 188, p. 4 – fasc. 4).
1.5. Con tempestivo ricorso del 18
maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
decisione incidentale venga riformata nel senso d’includere nel catalogo dei
quesiti da sottoporre al servizio peritale le domande complementari da lui
proposte.
Dopo aver precisato di rinunciare
a contestare “… ulteriormente l’incarico peritale effettuato dall’Ente
resistente”, la patrocinatrice dell’assicurato si è espressa nei seguenti
termini in merito alle domande peritali che desidera vengano sottoposte agli
esperti amministrativi:
" (…).
a) Dicano i periti se, dal profilo neurologico, reumatologico ed ortopedico,
i dolori dorsali, insorti dopo il 2007, sono verosimilmente la
conseguenza delle gravi lesioni riportate dal signor
RI 1 in occasione dell’infortunio del 1997, in particolare quelle
concernenti l’arto inferiore sinistro.
b) Dicano i periti in che misura i dolori lombari, lamentati dall’assicurato,
sono stati aggravati dalla lesione al ginocchio destro, subita nel
2011, che ne ha ulteriormente compromesso la deambulazione,
tenendo conto della “sindrome del tunnel tarsale a sin.”,
diagnosticata neurologicamente il 15.5.2017. (…).
c) Dicano i periti se le conseguenze delle gravi menomazioni lamentate
dal signor RI 1, in particolare i dolori dovuti al progressivo
aggravarsi dell’artrosi del ginocchio sinistro, nonché il dolore
risentito al braccio e al polso sinistro, peggioreranno con il passare
degli anni. In caso di risposta affermativa i periti dovranno indicare
se tale peggioramento avrà ulteriori conseguenze sulla futura
capacità lavorativa in attività adeguate, specificandone il presumibile,
relativo grado.
d) Identica valutazione veniva richiesta ai periti per quanto
riguarda le conseguenze, sulla futura capacità lavorativa dell’insorgente,
del più che probabile impianto di una protesi totale al ginocchio destro, e
sull’influenza di un tale intervento sulla patologia lombare. (…).
e) All’esperto in psichiatria il ricorrente chiedeva di
pronunciarsi sulle patologie diagnosticategli dal Dr. med. __________, suo
medico curante, quantificando poi la riduzione della sua capacità lavorativa dovuta
alle sole affezioni psichiche. Il signor RI 1 chiedeva inoltre al
perito di chiarire se la “sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10;F45.4)”, diagnosticata dal Dr. med. __________ nel suo referto
evolutivo del 7.11.2019, fosse da ricondurre alle sofferenze
conseguenti ai postumi degli infortuni subiti nel 1997 e 2011 e
nell’affermativa se tale “sindrome” adempisse o meno il catalogo
degli indicatori, di cui al cambiamento di giurisprudenza sancito
in DTF 141 V 281 (…).
f) Quale ulteriore quesito complementare, l’insorgente chiedeva poi
che tutti i periti, nell’ambito di una discussione collegiale, valutassero
la riduzione complessiva della capacità lavorativa dell’assicurato
in attività esigibili, stabilendo (con adeguata motivazione)
se l’inabilità lavorativa dovuta esclusivamente alle patologie
di natura psichiatrica fosse integrabile (e in che misura) nella
riduzione della capacità lavorativa dovuta alle patologie di origine
neurologica, ortopedica e reumatologica. (…).
g) Infine il ricorrente chiedeva che i nominandi esperti
“indicassero (in per cento) la parte di inabilità lavorativa (in
attività adeguate), dovuta ai postumi dell’infortunio del 1997, la quota
riconducibile all’infortunio del 2011, nonché quella conseguente
all’infortunio del 2016”. (…).” (doc. I, p. 4 ss.)
1.6. Con la risposta di causa,
l’assicuratore resistente ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In
particolare, esso ha rilevato che la patrocinatrice dell’assicurato “… è già
stata invitata a trasmettere all’CO 1 qualora lo ritenesse necessario delle
domande aggiuntive e pertinenti ai fini della presente procedura in buona e
dovuta forma. (…). Quanto indicato ai punti da a) a g) del ricorso non sono
delle domande che possono essere sottoposte ai periti in quanto corredate da
diverse osservazioni. Non incombe all’CO 1 – soprattutto in presenza di una
patrocinatrice altamente qualificata – formulare i quesiti per la controparte.”
(doc. III).
1.7. Con la replica, l’avv. RA 1
si è confermata nelle proprie domande, precisando che “… le “osservazioni” cui
si riferisce l’Ente resistente, altro non sono che le motivazioni esposte nel
gravame per comprovare la pertinenza dei quesiti, congruità che la Collega __________
(certo più qualificata della sottoscritta) ha contestato apertamente,
ammettendo – solo in minima parte – le domande complementari sottopostele.
Confermando in tal modo di aver compreso il significato dei quesiti, tanto da
ritenerli superflui o non pertinenti.” (doc. V).
L’istituto assicuratore si
è pronunciato in proposito in data 13 luglio 2020, sottolineando che la
rappresentante dell’assicurato “… è stata invitata più volte a presentare delle
domande aggiuntive da sottoporre ai periti qualora lo avesse ritenuto
necessario.” (doc. VII).
in diritto
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8
settembre 2015).
2.2
In merito alla questione di
sapere se l’CO 1 è legittimato a rifiutarsi di sottoporre agli specialisti del __________
di __________ i quesiti complementari proposti dal ricorrente, è utile
segnalare che, nella DTF 141 V 330, il Tribunale federale ha stabilito che gli
uffici AI sono tenuti a pronunciarsi mediante decisione sull’ammissione, la
modifica o il completamento dei quesiti supplementari proposti dal peritando. La
corrispondente decisione può essere impugnata mediante ricorso soltanto se vi è
il rischio che causi un pregiudizio irreparabile (consid. 4.2). A tal
proposito, occorre considerare che l’amministrazione formula i quesiti
essenziali, che servono a chiarire lo stato di salute e, in particolare, la
capacità lavorativa, già nel suo catalogo di domande (consid. 6.1). Per i
quesiti rifiutati dall’amministrazione (si tratterà in particolare di domande a
carattere giuridico oppure estranee al contesto della perizia; trattandosi
invece di quelle volte a precisare o a completare il tema oggetto della
perizia, l’assicuratore le trasmetterà senz’altro al servizio peritale – cfr.
consid. 6.3), va esaminato come il loro rifiuto incida sulla posizione
giuridica della persona assicurata. Il rifiuto di ammettere una domanda ha in
primo luogo per conseguenza che la perizia non vi fornirà una esplicita
risposta. Ciò non esclude tuttavia che il perito tratti comunque la tematica,
cosicché dopo la perizia anche per la persona assicurata non vi sono più
questioni aperte (consid. 6.4). Il rifiuto di domande estranee al contesto
della perizia e/o inammissibili dovrebbe rappresentare l’eccezione. Qualora un
quesito venga rifiutato, all’assicurato rimane aperta la possibilità di
riproporlo dopo la presentazione della perizia. Non è evidente che ciò influenzi
l’esito peritale nel suo insieme. Nel caso in cui anche l’amministrazione
dovesse ritenere necessarie tali domande per chiarire la fattispecie
giuridicamente rilevante, non vi è alcuna ragione per non sottoporle
successivamente al perito (consid. 8.1). Da ciò se ne deduce che occorre
attenersi al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art.
46.
cpv. 1 lett. a PA, trattandosi di un ricorso contro una decisione
riguardante i quesiti complementari. La persona richiedente deve dimostrare tale
pregiudizio, il quale va esaminato dal tribunale quale presupposto di entrata
in materia (consid. 8.2; sul tema, si veda pure A. Böhme, Der medizinische
Sachverständigenbeweis in der obligatorischen Unfallversicherung. Fairness
durch das Verfahren, den Sachverständigen und das Sachverständigengutachten,
LBR, fascicolo n. 125, 2018, n. 636 p. 318 E. Slavik, Gerichtliche
Qualitätssicherung medizinischer Gutachten, JaSo 2018, p. 168).
Nulla di diverso è da
prevedere per la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni,
dato che tanto nella procedura di accertamento dell’assicurazione per
l’invalidità quanto in quella dell’assicurazione contro gli infortuni valgono
di principio le medesime disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in
relazione con gli artt. 43-49 LPGA).
Nel caso di specie, questa
Corte non vede quale pregiudizio irreparabile possa causare all’assicurato la
decisione dell’CO 1 di non sottoporre ai periti amministrativi le domande a),
b), c), d), f) e g) proposte dall’avv. RA 1.
In effetti, i quesiti a)
e b) costituiscono in sostanza un doppione della domanda n. 1 formulata
dall’assicuratore convenuto e, in questo senso, la loro mancata trasmissione
agli esperti non può essere di alcun pregiudizio all’insorgente.
Trattandosi dei quesiti c)
e d), va osservato che, nel caso in cui in futuro dovesse effettivamente
insorgere un peggioramento delle condizioni di salute in relazione causale con
gli eventi infortunistici assicurati, RI 1 avrebbe sempre la possibilità di
annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF e, in tale contesto, si valuterà
l’adempimento dei presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore
(cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA). Al momento è quindi prematuro, e privo d’interesse,
interrogare i periti amministrativi circa l’evoluzione futura del danno alla
salute infortunistico. Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, in caso
di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali valuterà la legalità della
decisione impugnata in base allo stato di fatto esistente al momento in cui è
stata emanata la decisione contestata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V
362.
consid. 1b e riferimenti ivi menzionati).
Per quanto concerne la domanda
f), va da sé che, in caso di perizia pluridisciplinare, le conclusioni riguardanti la
capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, sono il frutto di una ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (nel cui contesto
sarà valutata la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono
sommare e, se del caso, in quale misura), ragione per la quale non si vede la
necessità di precisare oltre tale aspetto.
Per quanto riguarda infine
il quesito g), questo Tribunale ritiene che il fatto di ripartire
percentualmente l’incapacità lavorativa accertata sui diversi infortuni subiti
dal ricorrente, rappresenti un esercizio sostanzialmente inutile, posto che
l’assicurato ha finalmente diritto a un’unica rendita d’invalidità (rendita
abbinata) che considera le ripercussioni economiche dell’insieme del danno alla
salute infortunistico.
Con la domanda e)
viene in particolare chiesto che, per quanto attiene alla sindrome somatoforme
da dolore persistente diagnosticata dallo psichiatra curante, i periti
amministrativi accertino la relativa reale capacità lavorativa e di rendimento in base a indicatori standard, e ciò
conformemente alla giurisprudenza federale in vigore. Questa Corte ritiene che
si tratta di una precisazione (cfr. DTF 141 V 330 consid. 6.3) senza dubbio
pertinente, ricordato comunque che nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti (cfr. DTF 145 V 361), deve trovare applicazione per tutte
le malattie psichiche (circa l’applicazione per analogia della procedura
probatoria strutturata in ambito LAINF, si inoltre veda la DTF 141 V 574
consid. 5.2).
Sempre in questo contesto,
è utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, la procedura
probatoria strutturata non è stata concepita per fornire la prova
dell’esistenza di un legame causale naturale. L’esame dell’adeguatezza fondato
su criteri persegue pertanto un obiettivo diverso - limitare la responsabilità
- da quello perseguito dalla valutazione della reale capacità lavorativa e di
rendimento nell’ambito della procedura probatoria strutturata. Nel caso in cui,
negata la causalità naturale e adeguata, venga già a mancare uno dei
presupposti essenziali del diritto alle prestazioni, non vi è più la necessità
di seguire una procedura probatoria strutturata (cfr. STF 8C_261/2019 dell’8
luglio 2019 consid. 4.3.1 e i riferimenti ivi citati).
All’CO
1.
è quindi ordinato di completare il (suo) quesito n. 4 nel senso poc’anzi
indicato.
Alla luce di tutto quanto
precede, per quanto ricevibile, il ricorso presentato da RI 1 deve dunque
essere parzialmente accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è parzialmente accolto.
§ L’CO 1 completerà il suo
quesito n. 4 nel senso indicato ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti