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Decisione

35.2020.41

Ricorso contro decisione incidentale. Diritto dell'assicurato di esigere che al perito amministrativo vengano sottoposti dei quesiti complementari a quelli dell'assicuratore. Discussa questione del pregiudizio irreparabile

2 settembre 2020Italiano15 min

2) nella sua integralità alla luce dei disturbi organici e psichici in relazione

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Incarto

n.

35.2020.41

mm

Lugano

2 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 24 marzo 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nei mesi di giugno 1997,

agosto 2011 e dicembre 2016, RI 1, assicurato contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di tre distinti eventi

traumatici, le cui conseguenze sono state assunte dall’amministrazione.

1.2. Con decisione formale del 13

giugno 2018 - poi confermata in sede di opposizione (doc. 367) -,

all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 22% dal 1° giugno

2016 per tenere conto dei postumi degli infortuni del 1997 e 2011,

rispettivamente del 24% dal 1° gennaio 2018 (data di chiusura del sinistro del

dicembre 2016) per tenere conto delle sequele di tutti e tre gli infortuni

(doc. 347).

1.3. Con sentenza 35.2018.102 del

21 agosto 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa

inoltrata nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, annullata la decisione

su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore LAINF

affinché disponesse un approfondimento peritale volto a definire

l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico

(doc. 377).

1.4. Nel mese di dicembre 2019,

l’amministrazione ha comunicato all’avv. RA 1 la propria intenzione di

conferire un incarico peritale pluridisciplinare al __________ di __________, e

meglio ai dottori __________ (ortopedico), __________ (psichiatra), __________ (neurologa)

e __________ (reumatologo) (cfr. doc. 180 – fasc. 4).

A seguito delle obiezioni

sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato, aventi per oggetto tanto il

servizio peritale designato quanto il catalogo dei quesiti, in data 24 marzo

2020, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha

confermato l’incarico peritale al __________, chiamato a rispondere alle

seguenti domande:

" (…).

1. Quali fra i disturbi lamentati dall’assicurato sono da

ricondurre secondo il criterio della probabilità preponderante almeno agli

infortuni presi a carico dalla CO 1 risp. alle loro conseguenze? In particolare

Fatti

i disturbi al rachide sono da ricondurre secondo il criterio

della probabilità alle lesioni riportate dall’assicurato all’arto inferiore

sinistro e/o sono stati aggravati dai postumi dell’infortunio all’arto

inferiore destro?

2. Vogliate valutare l’esigibilità – tenuto conto dapprima delle problematiche

alla salute in relazione di causalità almeno probabile con gli infortuni del

18.6.1997 e del 30.8.2011 – e successivamente alla

luce delle problematiche alla salute in relazione

di causalità almeno probabile con gli infortuni del 18.6.1997,

del 30.8.2011 e del 31.12.2016, e meglio:

a) definire le limitazioni presentate dall’assicurato: quali

posizioni e funzioni non sono più esigibili?

b) indicare se in un’attività adeguata – della quale vi

pregiamo di fornire una descrizione (posizioni, porto e

sollevamento di pesi, maneggio di attrezzi, ecc.) – l’assicurato è o

meno in grado di lavorare al 100% (tempo di lavoro e

rendimento durante le ore di presenza)? In caso di risposta

negativa vogliate specificare per quali motivi e in

che termini la capacità di lavoro dell’assicurato

è ridotta (definendo il tempo e il rendimento).

3. L’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione di

causalità naturale con gli infortuni?

4. In caso di risposta positiva: vogliate rispondere alla domanda

2) nella sua integralità alla luce dei disturbi organici e psichici in relazione

almeno probabile con gli infortuni.” (doc. 188, p. 3 – fasc. 4)

A proposito delle censure

inerenti il catalogo dei quesiti, l’istituto assicuratore ha osservato che “il

fatto di sapere in che per cento la parte di inabilità lavorativa è dovuta a

ogni singolo infortunio è irrilevante essendo fra l’altro la nozione di

invalidità un quesito giuridico e non medico visto che incombe ai medici

pronunciarsi sull’esigibilità e all’amministrazione risp. al giudice in caso di

ricorso quantificare la percentuale dell’incapacità lavorativa. La CO 1 non

intende nemmeno chiedere ai medici di pronunciarsi sull’evoluzione futura

dell’esigibilità potendo l’assicurato – fino al raggiungimento dell’età del

pensionamento – introdurre una domanda di revisione così come previsto

dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.” (doc. 188, p. 4 – fasc. 4).

1.5. Con tempestivo ricorso del 18

maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

decisione incidentale venga riformata nel senso d’includere nel catalogo dei

quesiti da sottoporre al servizio peritale le domande complementari da lui

proposte.

Dopo aver precisato di rinunciare

a contestare “… ulteriormente l’incarico peritale effettuato dall’Ente

resistente”, la patrocinatrice dell’assicurato si è espressa nei seguenti

termini in merito alle domande peritali che desidera vengano sottoposte agli

esperti amministrativi:

" (…).

a) Dicano i periti se, dal profilo neurologico, reumatologico ed ortopedico,

i dolori dorsali, insorti dopo il 2007, sono verosimilmente la

conseguenza delle gravi lesioni riportate dal signor

RI 1 in occasione dell’infortunio del 1997, in particolare quelle

concernenti l’arto inferiore sinistro.

b) Dicano i periti in che misura i dolori lombari, lamentati dall’assicurato,

sono stati aggravati dalla lesione al ginocchio destro, subita nel

2011, che ne ha ulteriormente compromesso la deambulazione,

tenendo conto della “sindrome del tunnel tarsale a sin.”,

diagnosticata neurologicamente il 15.5.2017. (…).

c) Dicano i periti se le conseguenze delle gravi menomazioni lamentate

dal signor RI 1, in particolare i dolori dovuti al progressivo

aggravarsi dell’artrosi del ginocchio sinistro, nonché il dolore

risentito al braccio e al polso sinistro, peggioreranno con il passare

degli anni. In caso di risposta affermativa i periti dovranno indicare

se tale peggioramento avrà ulteriori conseguenze sulla futura

capacità lavorativa in attività adeguate, specificandone il presumibile,

relativo grado.

d) Identica valutazione veniva richiesta ai periti per quanto

riguarda le conseguenze, sulla futura capacità lavorativa dell’insorgente,

del più che probabile impianto di una protesi totale al ginocchio destro, e

sull’influenza di un tale intervento sulla patologia lombare. (…).

e) All’esperto in psichiatria il ricorrente chiedeva di

pronunciarsi sulle patologie diagnosticategli dal Dr. med. __________, suo

medico curante, quantificando poi la riduzione della sua capacità lavorativa dovuta

alle sole affezioni psichiche. Il signor RI 1 chiedeva inoltre al

perito di chiarire se la “sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10;F45.4)”, diagnosticata dal Dr. med. __________ nel suo referto

evolutivo del 7.11.2019, fosse da ricondurre alle sofferenze

conseguenti ai postumi degli infortuni subiti nel 1997 e 2011 e

nell’affermativa se tale “sindrome” adempisse o meno il catalogo

degli indicatori, di cui al cambiamento di giurisprudenza sancito

in DTF 141 V 281 (…).

f) Quale ulteriore quesito complementare, l’insorgente chiedeva poi

che tutti i periti, nell’ambito di una discussione collegiale, valutassero

la riduzione complessiva della capacità lavorativa dell’assicurato

in attività esigibili, stabilendo (con adeguata motivazione)

se l’inabilità lavorativa dovuta esclusivamente alle patologie

di natura psichiatrica fosse integrabile (e in che misura) nella

riduzione della capacità lavorativa dovuta alle patologie di origine

neurologica, ortopedica e reumatologica. (…).

g) Infine il ricorrente chiedeva che i nominandi esperti

“indicassero (in per cento) la parte di inabilità lavorativa (in

attività adeguate), dovuta ai postumi dell’infortunio del 1997, la quota

riconducibile all’infortunio del 2011, nonché quella conseguente

all’infortunio del 2016”. (…).” (doc. I, p. 4 ss.)

1.6. Con la risposta di causa,

l’assicuratore resistente ha postulato che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In

particolare, esso ha rilevato che la patrocinatrice dell’assicurato “… è già

stata invitata a trasmettere all’CO 1 qualora lo ritenesse necessario delle

domande aggiuntive e pertinenti ai fini della presente procedura in buona e

dovuta forma. (…). Quanto indicato ai punti da a) a g) del ricorso non sono

delle domande che possono essere sottoposte ai periti in quanto corredate da

diverse osservazioni. Non incombe all’CO 1 – soprattutto in presenza di una

patrocinatrice altamente qualificata – formulare i quesiti per la controparte.”

(doc. III).

1.7. Con la replica, l’avv. RA 1

si è confermata nelle proprie domande, precisando che “… le “osservazioni” cui

si riferisce l’Ente resistente, altro non sono che le motivazioni esposte nel

gravame per comprovare la pertinenza dei quesiti, congruità che la Collega __________

(certo più qualificata della sottoscritta) ha contestato apertamente,

ammettendo – solo in minima parte – le domande complementari sottopostele.

Confermando in tal modo di aver compreso il significato dei quesiti, tanto da

ritenerli superflui o non pertinenti.” (doc. V).

L’istituto assicuratore si

è pronunciato in proposito in data 13 luglio 2020, sottolineando che la

rappresentante dell’assicurato “… è stata invitata più volte a presentare delle

domande aggiuntive da sottoporre ai periti qualora lo avesse ritenuto

necessario.” (doc. VII).

in diritto

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8

settembre 2015).

2.2

In merito alla questione di

sapere se l’CO 1 è legittimato a rifiutarsi di sottoporre agli specialisti del __________

di __________ i quesiti complementari proposti dal ricorrente, è utile

segnalare che, nella DTF 141 V 330, il Tribunale federale ha stabilito che gli

uffici AI sono tenuti a pronunciarsi mediante decisione sull’ammissione, la

modifica o il completamento dei quesiti supplementari proposti dal peritando. La

corrispondente decisione può essere impugnata mediante ricorso soltanto se vi è

il rischio che causi un pregiudizio irreparabile (consid. 4.2). A tal

proposito, occorre considerare che l’amministrazione formula i quesiti

essenziali, che servono a chiarire lo stato di salute e, in particolare, la

capacità lavorativa, già nel suo catalogo di domande (consid. 6.1). Per i

quesiti rifiutati dall’amministrazione (si tratterà in particolare di domande a

carattere giuridico oppure estranee al contesto della perizia; trattandosi

invece di quelle volte a precisare o a completare il tema oggetto della

perizia, l’assicuratore le trasmetterà senz’altro al servizio peritale – cfr.

consid. 6.3), va esaminato come il loro rifiuto incida sulla posizione

giuridica della persona assicurata. Il rifiuto di ammettere una domanda ha in

primo luogo per conseguenza che la perizia non vi fornirà una esplicita

risposta. Ciò non esclude tuttavia che il perito tratti comunque la tematica,

cosicché dopo la perizia anche per la persona assicurata non vi sono più

questioni aperte (consid. 6.4). Il rifiuto di domande estranee al contesto

della perizia e/o inammissibili dovrebbe rappresentare l’eccezione. Qualora un

quesito venga rifiutato, all’assicurato rimane aperta la possibilità di

riproporlo dopo la presentazione della perizia. Non è evidente che ciò influenzi

l’esito peritale nel suo insieme. Nel caso in cui anche l’amministrazione

dovesse ritenere necessarie tali domande per chiarire la fattispecie

giuridicamente rilevante, non vi è alcuna ragione per non sottoporle

successivamente al perito (consid. 8.1). Da ciò se ne deduce che occorre

attenersi al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art.

46.

cpv. 1 lett. a PA, trattandosi di un ricorso contro una decisione

riguardante i quesiti complementari. La persona richiedente deve dimostrare tale

pregiudizio, il quale va esaminato dal tribunale quale presupposto di entrata

in materia (consid. 8.2; sul tema, si veda pure A. Böhme, Der medizinische

Sachverständigenbeweis in der obligatorischen Unfallversicherung. Fairness

durch das Verfahren, den Sachverständigen und das Sachverständigengutachten,

LBR, fascicolo n. 125, 2018, n. 636 p. 318 E. Slavik, Gerichtliche

Qualitätssicherung medizinischer Gutachten, JaSo 2018, p. 168).

Nulla di diverso è da

prevedere per la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni,

dato che tanto nella procedura di accertamento dell’assicurazione per

l’invalidità quanto in quella dell’assicurazione contro gli infortuni valgono

di principio le medesime disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in

relazione con gli artt. 43-49 LPGA).

Nel caso di specie, questa

Corte non vede quale pregiudizio irreparabile possa causare all’assicurato la

decisione dell’CO 1 di non sottoporre ai periti amministrativi le domande a),

b), c), d), f) e g) proposte dall’avv. RA 1.

In effetti, i quesiti a)

e b) costituiscono in sostanza un doppione della domanda n. 1 formulata

dall’assicuratore convenuto e, in questo senso, la loro mancata trasmissione

agli esperti non può essere di alcun pregiudizio all’insorgente.

Trattandosi dei quesiti c)

e d), va osservato che, nel caso in cui in futuro dovesse effettivamente

insorgere un peggioramento delle condizioni di salute in relazione causale con

gli eventi infortunistici assicurati, RI 1 avrebbe sempre la possibilità di

annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF e, in tale contesto, si valuterà

l’adempimento dei presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore

(cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA). Al momento è quindi prematuro, e privo d’interesse,

interrogare i periti amministrativi circa l’evoluzione futura del danno alla

salute infortunistico. Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, in caso

di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali valuterà la legalità della

decisione impugnata in base allo stato di fatto esistente al momento in cui è

stata emanata la decisione contestata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V

362.

consid. 1b e riferimenti ivi menzionati).

Per quanto concerne la domanda

f), va da sé che, in caso di perizia pluridisciplinare, le conclusioni riguardanti la

capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, sono il frutto di una ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (nel cui contesto

sarà valutata la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono

sommare e, se del caso, in quale misura), ragione per la quale non si vede la

necessità di precisare oltre tale aspetto.

Per quanto riguarda infine

il quesito g), questo Tribunale ritiene che il fatto di ripartire

percentualmente l’incapacità lavorativa accertata sui diversi infortuni subiti

dal ricorrente, rappresenti un esercizio sostanzialmente inutile, posto che

l’assicurato ha finalmente diritto a un’unica rendita d’invalidità (rendita

abbinata) che considera le ripercussioni economiche dell’insieme del danno alla

salute infortunistico.

Con la domanda e)

viene in particolare chiesto che, per quanto attiene alla sindrome somatoforme

da dolore persistente diagnosticata dallo psichiatra curante, i periti

amministrativi accertino la relativa reale capacità lavorativa e di rendimento in base a indicatori standard, e ciò

conformemente alla giurisprudenza federale in vigore. Questa Corte ritiene che

si tratta di una precisazione (cfr. DTF 141 V 330 consid. 6.3) senza dubbio

pertinente, ricordato comunque che nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti (cfr. DTF 145 V 361), deve trovare applicazione per tutte

le malattie psichiche (circa l’applicazione per analogia della procedura

probatoria strutturata in ambito LAINF, si inoltre veda la DTF 141 V 574

consid. 5.2).

Sempre in questo contesto,

è utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, la procedura

probatoria strutturata non è stata concepita per fornire la prova

dell’esistenza di un legame causale naturale. L’esame dell’adeguatezza fondato

su criteri persegue pertanto un obiettivo diverso - limitare la responsabilità

- da quello perseguito dalla valutazione della reale capacità lavorativa e di

rendimento nell’ambito della procedura probatoria strutturata. Nel caso in cui,

negata la causalità naturale e adeguata, venga già a mancare uno dei

presupposti essenziali del diritto alle prestazioni, non vi è più la necessità

di seguire una procedura probatoria strutturata (cfr. STF 8C_261/2019 dell’8

luglio 2019 consid. 4.3.1 e i riferimenti ivi citati).

All’CO

1.

è quindi ordinato di completare il (suo) quesito n. 4 nel senso poc’anzi

indicato.

Alla luce di tutto quanto

precede, per quanto ricevibile, il ricorso presentato da RI 1 deve dunque

essere parzialmente accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è parzialmente accolto.

§ L’CO 1 completerà il suo

quesito n. 4 nel senso indicato ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti