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Decisione

35.2020.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2020Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i medici fiduciari dell’CO 1, senza deficit neurologici o vestibolari

periferici oggettivabili e in assenza di lesioni cerebrali strutturali o di un

qualsiasi altro postumo organico oggettivabile, non può essere ammessa, con il

grado della verosimiglianza preponderante, l’eziologia infortunistica di un

pronunciato quadro depressivo-somatoforme documentato con una notevole latenza,

aspecifico e che si è aggravato con il trascorrere del tempo (doc. XIII 1, p.

5).

2.8. Alla luce della

documentazione riassunta al precedente considerando, questo Tribunale considera

accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che RI 1 presenta

delle turbe psichiche, rispettivamente dei disturbi per i quali, nonostante i

numerosi accertamenti compiuti, non è stata sufficientemente dimostrata la

correlazione con un danno alla salute oggettivabile. A quest’ultimo proposito,

va in particolare rilevato che gli esami TAC cerebrale e cervicale e di RMN

cerebrale, come pure le indagini strumentali, non hanno evidenziato alcun

reperto patologico, men che meno di natura infortunistica. Del resto, questa è

la conclusione che emerge pure dal rapporto di uscita della Clinica di reumatologia

dell’Ospedale __________ di __________, i cui specialisti sono stati

privatamente consultati dall’insorgente (cfr. doc. XI 2, p. 2: “Als somatische

Befunde bestehen ungünstige Haltung bei Schulterhochstand rechts, Schonhaltung

des Kopfes mit eingeschränkter Rotation nach rechts, deutliche myofasziale

Befunde und Myogelosen cervical sowie auffällige Hyperalgesie ebendort.

Unfassende Abklärungen mittels MRI des Halses und des Neurokraniums wurden im

Vorfeld bereits duchgeführt, wobei sich keine Auffälligkeiten zeigten. Eine

neurologische und ORL-Beurteilung erfolgte ebenfalls ambulant im Vorfeld, ohne

relevante Befunde und somit ohne Erklärung der Schmerzen oder des Schwindels.

(…). Dabei stellte sich der Verdacht auf eine am ehestens

posttraumatische vestibuläre Migräne, bei unauffälligen

peripher-vestibulären apparativen Befunden.” – il corsivo è del redattore).

In merito

alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente correlato

organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti

d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione

dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e

dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti

scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29

gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

2.9. Trattandosi della problematica

psichica e dei disturbi risultati privi di sufficiente sostrato organico

oggettivabile, la relativa responsabilità dell’assicuratore LAINF

dipende (anche) dal risultato di un esame specifico dell’adeguatezza (cfr. supra,

consid. 2.5. e 2.6.).

Innanzitutto,

si pone la questione di sapere se tale esame debba avvenire in base alla

prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi

cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133).

Questa

Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione

dell’evento infortunistico del dicembre 2018, l’assicurato ha riportato, tutt’al

più, una lesione cerebrale traumatica lieve (cfr., in proposito, doc.

122, p. 8: “leichte traumatische Hirnverletzung”; nei rapporti agli atti

del Servizio di neurologia del __________ si fa accenno a un trauma cranico

commotivo, in quello della Clinica di reumatologia dell’__________ addirittura

a una semplice contusio capitis). Non

risulta quindi che egli abbia lamentato una contusio cerebri, di modo che, già per questa ragione, la valutazione

del nesso di causalità adeguata deve avvenire secondo le regole inerenti

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115

V 133 (cfr. STF 8C_44/2017 del 19 aprile 2017

consid. 4.3;8C_75/2016 del 18 aprile

2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016

dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).

Ora, nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento del 6 dicembre 2018,

bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al

ricorrente.

Per quanto riguarda la

dinamica, dal verbale di audizione del 25 febbraio 2019 - sottoscritto dal

ricorrente in segno di accettazione – risulta la descrizione seguente:

" (…) In

data 6.12.2018 verso le ore 14.00 mi trovavo presso una toilette nell’area di

sosta autostradale di __________ direzione sud.

Mi stato accingendo a schiacciare il pulsante per l’erogazione

dell’acqua. L’erogatore si è spento quasi subito e poi avendo le mani bagnate

l’ho pigiato nuovamente e in quel momento ho preso una scossa elettrica. Non

sono in grado di dire se per lo spavento o per la scossa sono caduto

Considerandi

all’indietro picchiando violentemente la testa. Ho perso subito conoscenza. Sul

posto era presente un mio amico e degli operai che non vedendomi ritornare

all’auto è venuto nella toilette e mi ha trovato a terra svenuto.

Io ricordo solo di essermi ripreso quando mi hanno caricato sulla

barella dei soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza.

In seguito sono stato trasportato al PS dell’Ospedale __________

di __________ dove sono stati fatti gli accertamenti radiologici (TAC cerebrale

e cervicale), mi hanno ricoverato fino al 18.12.18 in osservazione.” (doc. 20,

p. 1)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il

sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni

di grado medio in senso stretto, così come lo sostiene correttamente

l’amministrazione (doc. III, p. 3).

Del resto, in una sentenza

8C_442/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 2.1.2, riguardante un assicurato che

aveva riportato un’elettrocuzione alla regione del gomito sinistro con

bruciature di I. grado, dopo aver toccato un cavo esposto, il Tribunale

federale ha proceduto alla medesima classificazione (in questo stesso senso, si

veda pure la STF 8C_362/2011 del 30 giugno 2011 consid. 3.2, concernente un

assicurato, vittima di un’elettrocuzione nello smontare un forno, che era stato

scaraventato all’indietro e aveva visto nero davanti agli occhi. Egli aveva perso

brevemente conoscenza ed era finalmente caduto a terra. Non aveva presentato

segni d’ingresso o di uscita della corrente elettrica).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Secondo il rappresentante

del ricorrente, sarebbero cinque i criteri realizzati in concreto: la

spettacolarità dell’infortunio, la lunga durata della cura medica, i disturbi

persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, nonché il decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (cfr. doc. I,

p. 14).

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010

del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari. Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza,

il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle

sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla

persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa

spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).

Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno

alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del resto, la

realizzazione del criterio in questione è stata negata, ad esempio, in una

sentenza 8C_89/2012 del 10 maggio 2012 consid. 6.2.2, riguardante una

fattispecie in cui un assicurato aveva subito un’elettrocuzione nel revisionare

un elettrofiltro, lamentando ustioni di 3. grado all’alluce del piede destro

(punto d’ingresso della scarica elettrica) e al mignolo del piede sinistro

(punto di uscita). In quella pronunzia, il TF ha ricordato di aver ammesso una

particolare spettacolarità nel caso di un autista di camion il cui mezzo,

entrato in contatto con la linea aerea di alimentazione delle FFS, si era

trovato sotto tensione elettrica. L’assicurato non aveva di per sé subito

alcuna elettrocuzione, siccome il camion aveva funto, secondo le regole della

fisica, da “gabbia di Faraday”. Il mezzo era stato notevolmente danneggiato a

causa dell’onda d’urto e i vetri dell’immobile delle FFS erano esplosi.

Nel caso di specie, non è

certamente ravvisabile una simile spettacolarità.

D’altro canto, l’Alta

Corte federale ha riconosciuto in più occasioni che infortuni con l’elettricità

sono atti, secondo l’esperienza, a causare disturbi psichici, ragione per la

quale in tali casi va considerato adempiuto il criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr. STF 8C_89/2012

succitata consid. 6.2.3).

Inoltre, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente citati, tenuto conto che

la componente psichica non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133 e che la restante

sintomatologia, segnatamente le vertigini, è risultata priva di

sufficiente sostrato organico oggettivabile (e, perciò, non se ne può parimenti

tener conto), nel caso di specie non possono essere ritenuti soddisfatti i

criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi

somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Alla luce di quanto

precede - essendo soddisfatto soltanto uno dei criteri di rilievo

(peraltro non con una particolare intensità) -, si deve concludere che le turbe

psichiche denunciate da RI 1 (e, con esse, tutti quei disturbi risultati privi

di sufficiente sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una

conseguenza adeguata dell’evento traumatico che lo ha visto vittima il 6

dicembre 2018. Stante ciò, può restare aperta la questione di sapere se le

problematiche presentate dall’insorgente si trovano, oppure no, in una

relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato.

In conclusione, l’istituto

assicuratore resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto dall’agosto

2019.

il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio assicurato. La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti