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Decisione

35.2020.42

Negata l'adeguatezza del nesso causale per dei disturbi, denunciati da assicurato vittima d'elettrocuzione, per i quali non è stato possibile trovare un correlato organico oggettivabile. In presenza di un infortunio di grado medio in senso stretto, ammesso adempimento di un solo fattore di rilievo

30 novembre 2020Italiano28 min

la conclusione che emerge pure dal rapporto di uscita della Clinica di reumatologia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.42

mm

Lugano

30 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 aprile 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 dicembre 2018, RI 1,

a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò,

assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito un’elettrocuzione

nello schiacciare il pulsante per l’erogazione dell’acqua presso la toilette

dell’area di sosta autostradale di __________. Egli è poi caduto all’indietro e

ha battuto la testa, perdendo conoscenza (doc. 20, p. 1). I sanitari del

Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, presso il quale

l’assicurato è rimasto degente sino all’8 dicembre 2018, hanno diagnosticato un

trauma cranico commotivo (doc. 16).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 13 dicembre 2019, l’amministrazione ha dichiarato estinto

il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 26 agosto 2019, ritenuto che i

disturbi ancora lamentati dall’assicurato, sprovvisti di sufficiente sostrato

organico, non si sarebbero più trovati in una relazione causale adeguata con

l’evento traumatico del dicembre 2018 (doc. 103).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 110), in data 17

aprile 2020, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 123).

1.3. Con tempestivo ricorso del 19

maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…) Tutto

il contrario invece. Dagli allegati e dai certificati prodotti dall’assicurato

emerge invece la rivendicazione dell’assicurato circa il nesso di causalità fra

l’incidente e i problemi di salute ad oggi, egli ha sempre lamentato i disturbi

a seguito dell’infortunio.

Va precisato che a seguito dell’infortunio l’assicurato è a

tutt’oggi in cura presso diversi medici. Ad oggi assume regolarmente dei

medicamenti, effettua regolarmente le visite mediche (onde evitare di

peggiorare la propria situazione di salute).

Considerato quindi che

- l’elettrocuzione e la conseguente caduta dell’assicurato è

stata senz’altro spettacolare,

- la durata delle cure è stata sicuramente lunga (tutt’oggi in

corso),

- i disturbi sono persistenti e causano una prolungata

incapacità lavorativa e

- sono intervenute complicazioni, tant’è che i medici curanti

hanno previsto un ricovero dell’assicurato durante il mese di giugno 2020.

Si può ritenere che nel caso in esame sono dati almeno quattro

criteri giurisprudenzialmente ammessi, che portano a determinare il nesso di

causalità adeguata. Del resto non pare plausibile ritenere l’infortunio

dell’assicurato una leggera commozione cerebrale (pag. 6 pto. 5 decisione CO 1).

(…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 14 luglio 2020, il

patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione

medica (doc. VII + allegati).

L’assicuratore resistente

ha preso posizione al riguardo il 21 luglio 2020 (doc. IX).

1.6. Nel corso del mese di

settembre 2020, al TCA sono pervenuti i referti relativi agli accertamenti a

cui l’assicurato è stato nel frattempo sottoposto presso l’Ospedale

universitario di Zurigo (doc. XI + allegati).

L’CO 1 si è pronunciato in

proposito in data 24 settembre 2020, producendo un apprezzamento elaborato dai

suoi medici fiduciari (doc. XIII + allegato).

Il 13 ottobre 2020, il

rappresentante dell’insorgente ha ancora formulato alcune sue considerazioni

(doc. XV), in merito alle quali l’assicurato si è espresso il 16 ottobre 2020

(doc. XVII).

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella

sua composizione ordinaria (pubblicata

sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in

una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è

stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati

prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua

italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.4. Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in

merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9

p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità

quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli

eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite

di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono

cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo

stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.7. Nel corso del mese di dicembre

2018, RI 1 è dunque rimasto vittima di un’elettrocuzione a cui ha fatto seguito

una caduta all’indietro con trauma cranico commotivo.

Dalle carte processuali

emerge che, nel decorso, l’insorgente ha denunciato una complessa

sintomatologia caratterizzata segnatamente da annebbiamenti della vista,

vertigini, ricorrenti parestesie all’emisoma destro, cefalee e disturbi

psichici, sintomatologia che è stata oggetto di numerosi approfondimenti

specialistici, destinati soprattutto a capirne l’eziologia.

Nel quadro dell’iniziale

degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (sorveglianza neurologica), l’assicurato

è stato sottoposto a TAC cerebrale e cervicale, accertamenti che hanno

consentito di escludere “sanguinamenti endocranici acuti” e “fratture a carico

della teca cranica e del rachide cervicale” (doc. 13).

Il 24 gennaio 2019, ha

avuto luogo un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in ORL, volto a

indagare l’instabilità e l’insicurezza alla marcia denunciata dal ricorrente. Lo

specialista ha dichiarato di non aver refertato “… patologie vestibolari

particolarmente attive, si può ipotizzare che il trauma cranico abbia

effettivamente causato una contusione del labirinto con ora lieve riduzione

della funzione vestibolare ai movimenti rapidi.” (doc. 17).

La RMN cerebrale del 25

gennaio 2019 ha evidenziato dei reperti “… nei limiti della norma, in

particolare senza evidenti lesioni post-traumatiche con ematomi o lesioni

ischemiche. Non evidenti patologie di sospetta origine neoplasica macroscopica

a livello della fossa cranica posteriore. Non evidenti emorragie epidurali o

dilatazioni aneurismatiche dei vasi arteriosi intra-cranici.” (doc. 30).

Il 12 marzo 2019, RI 1 ha

consultato i sanitari del Servizio di neurologia del __________, i quali hanno

diagnosticato una sindrome post-concussiva con/su trauma cranico e perdita di

conoscenza su folgorazione e caduta al suolo e possibile vestibolopatia a

sinistra. Essi hanno indicato che “l’esame neurologico è normale, fatta

eccezione per possibili segni di vestibolopatia sx” e hanno suggerito

d’introdurre un antidepressivo per combattere cefalea, insonnia e stato

ansioso, assunzione che avrebbe però dovuto essere concordata con lo psichiatra

curante (doc. 33).

La RMN lombare del 9 aprile

2019 non ha mostrato conflitti radicolari ma soltanto un’iniziale discopatia,

in particolare a livello di L4-L5, e una faccettopatia a livello di L4-L5 con

lieve edema osseo del processo articolare inferiore di L4 a sinistra (doc. 62).

A margine della

valutazione ambulatoriale presso la __________ di __________ (14 aprile 2019),

il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha riferito che

l’assicurato denunciava, a quel momento, cefalee, sensazioni di vertigini e

disequilibrio, offuscamento della vista, nonché intorpidimento sul lato destro

della testa, della cervicale, della spalla e del braccio destro. All’esame

clinico, il dott. __________ ha quindi refertato l’esistenza di tensioni

muscolari e rigidità articolari a tutto il rachide (doc. 50, p. 3).

In occasione della degenza

8-11 aprile 2019 presso il Reparto di medicina interna dell’Ospedale __________

di __________, è stata formulata la diagnosi di sindrome post-concussiva (DD

disturbo posttraumatico da stress) con/su attualmente sindrome somatoforme,

trauma cranico e perdita di conoscenza su folgorazione e caduta, normale RM

cerebrale del 25 gennaio 2019 (inclusi i tagli fini a livello dell’orecchio

interno). I sanitari hanno quindi precisato che “non riscontrando attualmente

alterazioni a livello organico tali da giustificare la sintomatologia riferita

dal paziente, interpretiamo il quadro come una sindrome somatoforme

nell’ambito della sindrome post-concussione cerebrale.” (doc. 63 – il corsivo è

del redattore).

Dalla certificazione 6

giugno 2019 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si

apprende che l’assicurato soffriva di una sindrome post-traumatica da stress e

che, nonostante la terapia psicofarmacologica instaurata, non si era assistito

ad un miglioramento del quadro clinico (doc. 60).

Con il proprio referto del

27 giugno 2019, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di

neurologia del __________, ha sottolineato come l’esame neurologico e quelli di

neuroimmagine siano risultati senza particolarità. A proposito della cefalea, a

carattere tensivo, egli ha raccomandato moderazione nell’assunzione di

analgesici per ridurre i rischi di cefalea da abuso (doc. 64).

Nel corso dei mesi di

luglio e settembre 2019, il ricorrente è stato visitato dai medici del Centro

della salute __________ di __________, i dottori __________, specialista in

medicina del lavoro e __________, reumatologo. Dal relativo referto si evince

che l’assicurato soffre di un disturbo somatoforme, l’unico reperto specifico

essendo un deficit di forza nel protendere il V. dito a destra, compatibile con

l’indicazione di un disturbo della sensibilità interessante l’avambraccio. A

loro avviso, in assenza di una nuova valutazione neurologica (inclusa una RMN

di decorso), non era possibile pronunciarsi circa l’esistenza di un deficit radicolare

o sensomotorio periferico (doc. 99).

Con certificazione del 16

dicembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha

riferito che il suo paziente ha sviluppato “… una sindrome post concussiva

(ICD-10 F07.81) con disturbi di concentrazione, vertigini intermittenti,

insonnia, stato ansioso severo, cefalea occipito-parietale destra e cervicalgia

prevalentemente a destra, disturbi di concentrazione e memoria, vista

offuscata, fatica e irritabilità, disturbi imputabili anche a disturbo da

stress posttraumatico per cui beneficia di una presa a carico psichiatrica.”

(doc. 109).

Con apprezzamento del 16

aprile 2020, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato che,

dal punto di vista neurologico, se si ammette che vi sia stata una perdita di

coscienza o, perlomeno, un suo offuscamento, RI 1 ha riportato, con verosimiglianza

preponderante, una lesione cerebrale traumatica lieve (senza lesione cerebrale

strutturale), altrimenti si tratterebbe di una semplice contusione cranica.

D’altro canto, in merito all’elettrocuzione, non è stata documentata alcuna

bruciatura della mano destra, ciò che consente di escludere che si sia trattato

di una rilevante folgorazione. Da sottolineare pure il fatto che disturbi

all’arto superiore destro sono stati refertati soltanto a distanza di sette

mesi dall’evento infortunistico. Nel complesso, sempre secondo il neurologo di

fiducia dell’CO 1, in assenza di prove a favore di una sostanziale lesione

cerebrale, non può essere ammesso con il grado della verosimiglianza

preponderante che sintomi aspecifici, quali le cefalee, le difficoltà cognitive,

le vertigini, la sensibilità alla luce e ai rumori, ecc., correlino con un

sostrato organico di origine infortunistica. Di regola, tali disturbi

scompaiono, al più tardi, entro le sei settimane dopo l’insorgenza di una

lesione cerebrale traumatica lieve (doc. 122, p. 7).

Agli atti figura ulteriore

documentazione medica che è stata prodotta dall’assicurato in corso di causa.

Dal 12 al 26 agosto 2020,

il ricorrente è stato degente presso la Clinica di reumatologia dell’Ospedale __________

di __________. In quel contesto, i disturbi da lui denunciati sono stati

indagati anche dal profilo psichiatrico e presso il Centro interdisciplinare

per le vertigini e i disturbi visivi neurologici.

Dal rapporto di uscita del

27 agosto 2020 risultano, per quanto qui d’interesse, le diagnosi di disturbo

algico cronico con fattori somatici e psichici, di emicrania vestibolare e di

episodio depressivo di grado medio.

Gli specialisti hanno

rilevato di aver refertato - quali reperti somatici - una posizione viziata in

caso di elevazione della spalla, una posizione di risparmio del capo con

limitata rotazione verso destra, chiari reperti miofasciali e miogelosi

cervicale, come pure un’evidente iperalgesia a quel medesimo livello. Accertamenti

esaustivi, mediante RMN cervicale e del neurocranio, sono già stati eseguiti e

sono risultati senza particolarità. Dalle valutazioni neurologica e ORL non

sono emersi reperti di rilievo e, perciò, dolori e vertigini rimangono senza

spiegazione.

Essi hanno inoltre

osservato che per l’assicurato il problema principale è costituito dalle

vertigini, le quali rappresentano per lui una situazione fortemente stressante.

A margine dei relativi approfondimenti compiuti durante la degenza, è stato formulato

il sospetto di un’emicrania vestibolare posttraumatica, in assenza di reperti

vestibolari periferici agli esami strumentali. Per quanto concerne invece i

dolori, i sanitari zurighesi hanno concluso all’esistenza di un disturbo algico

con componenti somatiche e psichiche, relativamente al quale l’evento del

dicembre 2018, con contusio capitis e possibile distorsione cervicale, sarebbe

da interpretare quale fattore scatenante primario. A complemento, sono presenti

dei fattori psichici e psicosociali che contribuiscono al mantenimento dei

dolori, dove, accanto all’episodio depressivo di media gravità, possono essere

menzionati la mancanza di strutturazione della giornata a seguito della perdita

del posto di lavoro, l’assenza di prospettive professionali, le insufficienti

strategie di coping, nonché l’isolamento sociale a fronte di una

comprensione della malattia subottimale da parte della cerchia dei familiari e degli

amici (doc. XI 2, p. 2).

La valutazione enunciata

al termine della degenza presso la Clinica di reumatologia dell’Ospedale __________

di __________, è stata criticamente commentata dai dottori __________ e __________,

quest’ultima spec. FMH in ORL e medicina del lavoro. Con apprezzamento del 23

settembre 2020, essi hanno infatti confermato la diagnosi di lesione cerebrale

traumatica lieve, formulata con il rapporto del 16 aprile 2020. In sintesi, secondo

Fatti

i medici fiduciari dell’CO 1, senza deficit neurologici o vestibolari

periferici oggettivabili e in assenza di lesioni cerebrali strutturali o di un

qualsiasi altro postumo organico oggettivabile, non può essere ammessa, con il

grado della verosimiglianza preponderante, l’eziologia infortunistica di un

pronunciato quadro depressivo-somatoforme documentato con una notevole latenza,

aspecifico e che si è aggravato con il trascorrere del tempo (doc. XIII 1, p.

5).

2.8. Alla luce della

documentazione riassunta al precedente considerando, questo Tribunale considera

accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che RI 1 presenta

delle turbe psichiche, rispettivamente dei disturbi per i quali, nonostante i

numerosi accertamenti compiuti, non è stata sufficientemente dimostrata la

correlazione con un danno alla salute oggettivabile. A quest’ultimo proposito,

va in particolare rilevato che gli esami TAC cerebrale e cervicale e di RMN

cerebrale, come pure le indagini strumentali, non hanno evidenziato alcun

reperto patologico, men che meno di natura infortunistica. Del resto, questa è

la conclusione che emerge pure dal rapporto di uscita della Clinica di reumatologia

dell’Ospedale __________ di __________, i cui specialisti sono stati

privatamente consultati dall’insorgente (cfr. doc. XI 2, p. 2: “Als somatische

Befunde bestehen ungünstige Haltung bei Schulterhochstand rechts, Schonhaltung

des Kopfes mit eingeschränkter Rotation nach rechts, deutliche myofasziale

Befunde und Myogelosen cervical sowie auffällige Hyperalgesie ebendort.

Unfassende Abklärungen mittels MRI des Halses und des Neurokraniums wurden im

Vorfeld bereits duchgeführt, wobei sich keine Auffälligkeiten zeigten. Eine

neurologische und ORL-Beurteilung erfolgte ebenfalls ambulant im Vorfeld, ohne

relevante Befunde und somit ohne Erklärung der Schmerzen oder des Schwindels.

(…). Dabei stellte sich der Verdacht auf eine am ehestens

posttraumatische vestibuläre Migräne, bei unauffälligen

peripher-vestibulären apparativen Befunden.” – il corsivo è del redattore).

In merito

alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente correlato

organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti

d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione

dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e

dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti

scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29

gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

2.9. Trattandosi della problematica

psichica e dei disturbi risultati privi di sufficiente sostrato organico

oggettivabile, la relativa responsabilità dell’assicuratore LAINF

dipende (anche) dal risultato di un esame specifico dell’adeguatezza (cfr. supra,

consid. 2.5. e 2.6.).

Innanzitutto,

si pone la questione di sapere se tale esame debba avvenire in base alla

prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi

cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133).

Questa

Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione

dell’evento infortunistico del dicembre 2018, l’assicurato ha riportato, tutt’al

più, una lesione cerebrale traumatica lieve (cfr., in proposito, doc.

122, p. 8: “leichte traumatische Hirnverletzung”; nei rapporti agli atti

del Servizio di neurologia del __________ si fa accenno a un trauma cranico

commotivo, in quello della Clinica di reumatologia dell’__________ addirittura

a una semplice contusio capitis). Non

risulta quindi che egli abbia lamentato una contusio cerebri, di modo che, già per questa ragione, la valutazione

del nesso di causalità adeguata deve avvenire secondo le regole inerenti

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115

V 133 (cfr. STF 8C_44/2017 del 19 aprile 2017

consid. 4.3; 8C_75/2016 del 18 aprile

2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016

dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).

Ora, nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento del 6 dicembre 2018,

bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al

ricorrente.

Per quanto riguarda la

dinamica, dal verbale di audizione del 25 febbraio 2019 - sottoscritto dal

ricorrente in segno di accettazione – risulta la descrizione seguente:

" (…) In

data 6.12.2018 verso le ore 14.00 mi trovavo presso una toilette nell’area di

sosta autostradale di __________ direzione sud.

Mi stato accingendo a schiacciare il pulsante per l’erogazione

dell’acqua. L’erogatore si è spento quasi subito e poi avendo le mani bagnate

l’ho pigiato nuovamente e in quel momento ho preso una scossa elettrica. Non

sono in grado di dire se per lo spavento o per la scossa sono caduto

Considerandi

all’indietro picchiando violentemente la testa. Ho perso subito conoscenza. Sul

posto era presente un mio amico e degli operai che non vedendomi ritornare

all’auto è venuto nella toilette e mi ha trovato a terra svenuto.

Io ricordo solo di essermi ripreso quando mi hanno caricato sulla

barella dei soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza.

In seguito sono stato trasportato al PS dell’Ospedale __________

di __________ dove sono stati fatti gli accertamenti radiologici (TAC cerebrale

e cervicale), mi hanno ricoverato fino al 18.12.18 in osservazione.” (doc. 20,

p. 1)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il

sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni

di grado medio in senso stretto, così come lo sostiene correttamente

l’amministrazione (doc. III, p. 3).

Del resto, in una sentenza

8C_442/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 2.1.2, riguardante un assicurato che

aveva riportato un’elettrocuzione alla regione del gomito sinistro con

bruciature di I. grado, dopo aver toccato un cavo esposto, il Tribunale

federale ha proceduto alla medesima classificazione (in questo stesso senso, si

veda pure la STF 8C_362/2011 del 30 giugno 2011 consid. 3.2, concernente un

assicurato, vittima di un’elettrocuzione nello smontare un forno, che era stato

scaraventato all’indietro e aveva visto nero davanti agli occhi. Egli aveva perso

brevemente conoscenza ed era finalmente caduto a terra. Non aveva presentato

segni d’ingresso o di uscita della corrente elettrica).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Secondo il rappresentante

del ricorrente, sarebbero cinque i criteri realizzati in concreto: la

spettacolarità dell’infortunio, la lunga durata della cura medica, i disturbi

persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, nonché il decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (cfr. doc. I,

p. 14).

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010

del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari. Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza,

il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle

sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla

persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa

spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).

Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno

alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del resto, la

realizzazione del criterio in questione è stata negata, ad esempio, in una

sentenza 8C_89/2012 del 10 maggio 2012 consid. 6.2.2, riguardante una

fattispecie in cui un assicurato aveva subito un’elettrocuzione nel revisionare

un elettrofiltro, lamentando ustioni di 3. grado all’alluce del piede destro

(punto d’ingresso della scarica elettrica) e al mignolo del piede sinistro

(punto di uscita). In quella pronunzia, il TF ha ricordato di aver ammesso una

particolare spettacolarità nel caso di un autista di camion il cui mezzo,

entrato in contatto con la linea aerea di alimentazione delle FFS, si era

trovato sotto tensione elettrica. L’assicurato non aveva di per sé subito

alcuna elettrocuzione, siccome il camion aveva funto, secondo le regole della

fisica, da “gabbia di Faraday”. Il mezzo era stato notevolmente danneggiato a

causa dell’onda d’urto e i vetri dell’immobile delle FFS erano esplosi.

Nel caso di specie, non è

certamente ravvisabile una simile spettacolarità.

D’altro canto, l’Alta

Corte federale ha riconosciuto in più occasioni che infortuni con l’elettricità

sono atti, secondo l’esperienza, a causare disturbi psichici, ragione per la

quale in tali casi va considerato adempiuto il criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr. STF 8C_89/2012

succitata consid. 6.2.3).

Inoltre, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente citati, tenuto conto che

la componente psichica non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133 e che la restante

sintomatologia, segnatamente le vertigini,

è risultata priva di

sufficiente sostrato organico oggettivabile (e, perciò, non se ne può parimenti

tener conto), nel caso di specie non possono essere ritenuti soddisfatti i

criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi

somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Alla luce di quanto

precede - essendo soddisfatto soltanto uno dei criteri di rilievo

(peraltro non con una particolare intensità) -, si deve concludere che le turbe

psichiche denunciate da RI 1 (e, con esse, tutti quei disturbi risultati privi

di sufficiente sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una

conseguenza adeguata dell’evento traumatico che lo ha visto vittima il 6

dicembre 2018. Stante ciò, può restare aperta la questione di sapere se le

problematiche presentate dall’insorgente si trovano, oppure no, in una

relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato.

In conclusione, l’istituto

assicuratore resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto dall’agosto

2019.

il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio assicurato. La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti