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Decisione

35.2020.43

Soppressione di una rendita d'invalidità in vigore. Rinvio degli atti all'amministrazione per esecuzione perizia esterna. In particolare, non sufficientemente chiaro se lo stato di salute infortunistico è nel frattempo effettivamente migliorato o si tratta di una diversa valutazione

22 febbraio 2021Italiano42 min

LAINF e definire conseguentemente il suo ulteriore diritto alle prestazioni dell’assicurazione-infortuni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.43

mm

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 gennaio 2002, RI 1,

a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di cameriera e,

perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO

1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento)

al volante della propria autovettura, riportando una distorsione al rachide

cervicale.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. I

tentativi di riprendere l’abituale attività lavorativa non sono stati coronati

da successo.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 aprile 2005,

l’amministrazione ha posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 40% (doc. 122).

In data 23 maggio 2005, la

CO 1 ha emanato una seconda decisione formale con la quale ha assegnato a RI 1

una rendita d’invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa a far

tempo dal 1° agosto 2004. Fondandosi sulle risultanze della perizia

psichiatrica elaborata dal dott. __________ (doc. 85) e su quelle della perizia

pluridisciplinare allestita dalla Clinica di riabilitazione di __________ (doc.

109), l’assicurata non è stata infatti ritenuta in grado di svolgere alcuna

attività lavorativa, a prescindere dalla sua natura (cfr. doc. 124: “…,

ritenuto come non sia esigibile un reinserimento nel mondo del lavoro, si

giustifica parimenti la sospensione dell’indennità giornaliera a favore della

rendita d’invalidità; ciò a decorrere sin dal 01 agosto 2004.”).

Mediante decisione formale

del 4 ottobre 2005, la rendita d’invalidità è finalmente stata calcolata quale

rendita complementare (doc. 146).

Fatti

I provvedimenti appena

menzionati sono cresciuti incontestati in giudicato.

1.3. Facendo capo alle risultanze

di una perizia __________ del luglio 2010, con decisione formale del 20 gennaio

2011, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita d’invalidità da intera a un quarto a

contare dal 1° marzo 2011.

Il provvedimento appena

citato è stato confermato da questa Corte con sentenza 32.2011.54 del 31 agosto

2011, cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel corso del mese di

febbraio 2019, l’assicuratore ha disposto l’esecuzione di accertamenti

pluridisciplinari (in materia di psichiatria, neurologia e traumatologia),

volti a stabilire se fossero adempiuti i presupposti per procedere a una

revisione della rendita d’invalidità in vigore (doc. 208: “per poter valutare

appropriatamente se siano dati i requisiti per una revisione della rendita

LAINF e definire conseguentemente il suo ulteriore diritto alle prestazioni dell’assicurazione-infortuni

…”).

I referti peritali,

allestiti dai dottori __________, __________ e __________, sono stati

consegnati, rispettivamente, il 27 febbraio (doc. 209), il 10 aprile (doc. 213)

e 25 maggio 2019 (doc. 214).

1.5. Con decisione formale del 30

luglio 2019, l’amministrazione ha comunicato all’assicurata la soppressione del

diritto alla rendita d’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2019 in virtù

dell’art. 17 LPGA. Essa ha ritenuto dimostrato che nel frattempo sarebbe

intervenuta una “notevole modificazione dello stato di salute”, posto che “- il

nesso causale naturale tra i disturbi attuali (soggettivi) e l’evento del 14

gennaio 2002 non è più dato né dal punto di vista psichiatrico, né da quello

neurologico, né tantomeno da quello traumatologico, - ulteriori cure mediche

non sono più necessarie, l'abilità lavorativa come cameriera e in altre

attività è del 100%.” (doc. 220).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 227), in data 14

aprile 2020, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 242).

1.6. Con tempestivo ricorso del 19

maggio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, venga mantenuta la rendita

d’invalidità in vigore, argomentando in sostanza che, rispetto al momento in

cui è stata costituita la rendita d’invalidità in vigore, non sarebbe in realtà

intervenuto alcun miglioramento effettivo dello stato di salute dell’assicurata,

le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti interpellati dalla CO 1

costituendo soltanto una diversa valutazione di fatti rimasti invariati. A suo

avviso, non sarebbe dunque realizzati “… i presupposti per una soppressione

della rendita d’invalidità Lainf che ad ogni modo corrisponde già a meno del

50% della rendita piena, in conformità all’inabilità al lavoro ritenuta in

occasione della revisione AI del 2010/2011. Potrebbe tutt’al più giustificarsi

un adeguamento in tal senso, che però non avrebbe verosimilmente conseguenze

sulla rendita, trattandosi di rendita complementare.” (doc. I).

1.7. L’amministrazione, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. In data 24 giugno e 10

dicembre 2020, la rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore

documentazione medica (doc. V e doc. IX + allegati).

L’istituto assicuratore ha

preso posizione in merito il 6 luglio 2020, rispettivamente l’11 gennaio 2021

(doc. VII e doc. XI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Nel caso di

specie, litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

sopprimere dal 1° settembre 2019 la rendita d’invalidità in vigore per la via

della revisione ex art. 17 LPGA, oppure no.

2.3

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Presupposto per una

revisione della rendita è che il grado dell’invalidità del beneficiario si sia

modificato in modo rilevante per il diritto (DTF 133 V 108; 130 V 343 consid.

3.5). A motivare una revisione della rendita è qualunque modifica rilevante

delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado dell’invalidità e,

quindi, il diritto alla rendita. La rendita d’invalidità è sottoposta a

revisione non soltanto in caso di modifica rilevante delle condizioni di salute

ma pure laddove le conseguenze economiche di un danno alla salute rimasto

invariato si siano modificate notevolmente (DTF 130 V 343 consid. 3.5). La

questione della notevole modifica delle circostanze di fatto viene valutata

confrontando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione

cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita

con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un

raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca

in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 e

133.

V 108).

In questo contesto, è

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non è sufficiente a

fondare una revisione della rendita d’invalidità, il fatto che una nuova

perizia valuti diversamente (e, quindi, giunga ad altre conclusioni) la

fattispecie alla base dell’originaria decisione di rendita, rispetto ai medici

che si erano pronunciati nella procedura sfociata nella precedente assegnazione

di rendita. Sono invece necessari nuovi elementi di natura fattuale, insorti

dopo l’originaria decisione di rendita, che si sono aggiunti alla fattispecie

in essere a quel momento o che l’hanno modificata. Una nuova valutazione basata

su migliori conoscenze non basta (cfr. STF 8C_475/2012 del 25 ottobre 2012

consid. 3; consid. 3.2 non pubblicato della DTF 136 V 216, pubblicata in SVR IV

n. 1 p. 1 consid. 3.2 [8C_972/2009]).

2.4

Le norme sulla revisione

previste dall’art. 17 LPGA hanno la precedenza sul principio secondo il quale

l’amministrazione può in ogni tempo

ritornare su una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario materiale, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un'importanza rilevante. Dati questi presupposti,

l’amministrazione può modificare una decisione di rendita, laddove le

condizioni di una revisione poste dall’art. 17 LPGA non sono soddisfatte. Nel

caso in cui la manifesta erroneità dell’originaria decisione di rendita venga

accertata soltanto dinanzi al tribunale, quest’ultimo può tutelare la decisione

di revisione fondata sull’art. 17 LPGA mediante sostituzione di motivi (DTF 125

V 368 consid. 2 e riferimenti; STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1

non pubblicato in DTF 135 I 1).

Il presupposto della

manifesta erroneità è di regola adempiuto se l’indebita prestazione è stata

assegnata sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate oppure se disposizioni fondamentali non

sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DTF 103 V 126

consid. a). Diverso è il discorso allorquando il motivo di riconsiderazione

risiede nell’ambito dei presupposti materiali del diritto, la cui valutazione,

per taluni aspetti (ad esempio, determinazione dell’invalidità, valutazione

dell’inabilità lavorativa, apprezzamento delle prove, questioni concernenti

l’esigibilità), implica necessariamente un margine di discrezionalità. Qualora

la valutazione di tali presupposti del diritto (compresi gli aspetti parziali,

quali ad esempio la valutazione della capacità lavorativa) appaia sostenibile

alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento

dell’assegnazione della prestazione cresciuta in giudicato, non può essere

ammessa la manifesta erroneità (STF I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1;

9C_215/2007 del 2 luglio 2007 consid. 3.2).

2.5

Nella concreta evenienza, con

la decisione su opposizione impugnata la CO 1 ha soppresso la rendita

d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° settembre 2019 fondandosi sull’art.17

cpv. 1 LPGA, adducendo che la perizia pluridisciplinare da essa ordinata

avrebbe dimostrato che l’assicurata sarebbe ora in grado di svolgere l’attività

di cameriera o un’altra attività in misura completa (doc. 242, p. 6).

Dal canto suo, la

patrocinatrice dell’insorgente fa invece valere che la perizia disposta

dall’amministrazione non avrebbe in realtà dimostrato che, rispetto al momento

in cui è stata emanata l’originaria decisione di rendita, le condizioni di

salute infortunistiche sarebbero migliorate a tal punto da giustificare la

soppressione della rendita. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato

(cfr. doc. I).

In ossequio ai principi giurisprudenzali

esposti in precedenza, questa Corte è dunque chiamata, in primo luogo, a

valutare se sono adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della

rendita d’invalidità, specificatamente a stabilire se tra il momento in cui è

stata emanata la decisione del 23 maggio 2005 e quello in cui è stata rilasciata

la decisione su opposizione impugnata, è intervenuta una notevole modifica

delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado dell’invalidità.

La decisione formale

mediante la quale all’assicurata è stata assegnata una rendita d’invalidità

corrispondente a una completa incapacità lucrativa, risulta fondata

essenzialmente sulle risultanze della perizia 6 dicembre 2004 del Centro di

riabilitazione di __________ (dove la ricorrente ha soggiornato dal 14 aprile

al 4 maggio 2004 – cfr. doc. 124).

In quell’ambito,

l’insorgente è stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari a cura del

dott. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, del dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, della dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia

e della neuropsicologa __________. Per quanto riguarda gli aspetti psichici, è

stato fatto riferimento alla perizia 16 ottobre 2003 del dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, anch’essa disposta dall’assicuratore

LAINF (doc. 109, p. 25 e doc. 85).

Per quanto qui

d’interesse, dal relativo rapporto si apprende che la ricorrente soffriva di

uno stato dopo distorsione per meccanismo d’accelerazione cervicale con/su

sindrome cervico-cefalica (cefalea recidivante occipitale con irradiazione

temporo-frontale fino alla regione periorbitale, vertigini e capogiri, disturbi

della vista e disturbi neuropsicologici), sindrome cervicale alta,

cervico-brachiale e miofasciale con punti trigger (cervicalgie e dolori

irradianti nella regione cervico-scapolo-dorsale, bilateralmente con prevalenza

a sinistra, limitazione dei movimenti e disturbi segmentali del rachide

cervicale superiore, trigger points dolenti: trapezio, pettorale e grande dorsale),

tendenza alla cronicizzazione con componente fibromialgica, sindrome

psicovegetativa con componente neurastenica (affaticamento inusuale e forte

stanchezza soggettiva, disturbi del sonno, facile irritabilità verso stimoli

esterni, fotofobia e nausea), nonché sindrome somatoforme indifferenziata (doc.

109, p. 21).

D’altro canto, gli esperti

hanno affermato che l’evento del gennaio 2002 costituiva la causa unica

dei disturbi alla salute denunciati dall’assicurata, in assenza di fattori

morbosi preesistenti, somatici e psichici, atti a influenzare negativamente il

decorso di guarigione (doc. 109, p. 26: “L’evidenza clinica globale (anamnesi,

reperti, decorso, ecc.) è di tale entità che appare di per sé come causa lesiva

sufficiente. La distorsione cervicale è stata a suo tempo significativa e tutti

i disturbi della paziente sono clinicamente credibili e parzialmente anche

oggettivabili. Fino all’incidente in questione, la signora __________ ha sempre

lavorato senza lunghe interruzioni e le sue condizioni di salute non

influenzavano negativamente la sua vita privata e professionale. Il decorso e

il quadro clinico sembrano tipici per un incidente con distorsione cervicale ed

una sindrome da aggravamento appare molto improbabile. Il forte impatto nella vita

quotidiana e lavorativa della paziente si è manifestato solo dopo l’incidente

del 14.01.2002.”).

Infine, facendo capo agli

esiti della valutazione EFL effettuata durante la degenza, RI 1 è stata

dichiarata non più in grado di svolgere la sua abitale professione di cameriera

(doc. 109, p. 28: “In merito a questa domanda dobbiamo ritornare sulle

considerazioni espresse nel test EFL, dove si evidenzia chiaramente che la

paziente non sarebbe in grado di sopportare il carico funzionale necessario

legato alla professione di cameriera. In particolare ribadiamo che la paziente

non era assolutamente in grado di sollevare pesi, mantenere a lungo la stessa

posizione e lavorare sotto stress o velocemente, come si richiede in un

ristorante.”), né qualsiasi altra attività lavorativa sostitutiva (doc. 109, p.

29: “Anche in questo caso facciamo riferimento ai risultati del test EFL

(pagine 7 e 8) e vogliamo sottolineare che al momento della degenza a __________

non erano evidenziabili delle funzioni o attività che la paziente avrebbe

Dispositivo

potuto eseguire senza disturbi. Per questi motivi alla paziente non era

possibile esercitare un’attività lavorativa di valore economico e soprattutto

non sarebbe stata concorrenziale in un libero mercato del lavoro. Non è

necessario rimarcare che non sarebbe quindi conseguentemente possibile un

rendimento lavorativo rispettivamente commerciale.”).

Nel corso del mese di

luglio 2018, l’istituto assicuratore resistente ha avviato d’ufficio una

procedura di revisione della rendita d’invalidità in vigore (doc. 193: “…,

nell’ambito della sua pratica e richiamata la nostra decisione formale del 4

ottobre 2005, la informiamo che è maturato il tempo per procedere a una

verifica dei postumi residuali dell’infortunio del 14 gennaio 2002, in vista di

un’eventuale revisione della rendita LAINF ai sensi dell’art. 17 LPGA.”).

Esso ha quindi disposto

l’esecuzione di accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici, neurologici e

traumatologici), affidandone l’incarico ai dottori __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, __________, spec. FMH in neurologia e __________, spec. FMH in

chirurgia (doc. 208).

Lo psichiatra dott. __________

ha esaminato l’assicurata il 26 febbraio 2019.

Dal suo referto, datato 27

febbraio 2019, si evince che, a suo avviso, la ricorrente non lamentava “…

segni o sintomi che possono giustificare un disturbo psichiatrico maggiore”, in

presenza di “aspetti extra medici di tipo sociale già evocati dal dr. __________

nel 2002-2003 …”.

Riferendosi alle

risultanze della perizia psichiatrica elaborata nel 2010 dal dott. __________

per conto dell’UAI, il dott. __________ non ha confermato la diagnosi di

disturbo somatoforme, precisando che essa non sarebbe più sostenibile in base

ai “… criteri di coerenza e plausibilità stabiliti dall’attuale giurisprudenza

del tribunale federale, …” (doc. 209, p. 4). In questo senso, egli ha osservato

che l’assicurata aveva “… portato il discorso odierno sull’assenza di qualunque

funzionalità nella vita di tutti i giorni. Ha tuttavia affermato di condurre

regolarmente l’automobile anche solo su percorsi a lei noti, di cucinare in

casa, di andare a fare la spesa alla __________ di __________ anche se la spesa

maggiore sarebbe fatta dal marito in Italia, afferma di vedersi qualche volta

con i parenti, di avere sempre avuto difficoltà nello stabilire relazioni con i

vicini. Non è presente un ritiro sociale assoluto né altri segni o sintomi che

possono essere inquadrati in una patologia psichiatrica maggiore. L’assicurata

appare vivere da più di 16 anni in una situazione che rappresenta per lei

sicuramente un vantaggio nei termini probabilmente di accudimento all’interno

della famiglia. È da tenere anche presente che l’assicurata al momento

dell’incidente risultava essere coniugata con un uomo di origine italiana e

successivamente nonostante i disturbi lamentati ha divorziato ed ha trovato un

nuovo marito della sua stessa origine bosniaca. Apparentemente l’avrebbe

sposato dopo due incontri personali ed il marito sarebbe già stato a conoscenza

del suo stato di salute e per questo motivo lei lo definisce molto buono.

Inoltre, nonostante ora dichiari perdita della libido malgrado abbia rapporti

sessuali con il marito per sua stessa ammissione, è riuscita comunque a

rimanere volontariamente incinta e ad avere un figlio adesso di 10 anni.

Pertanto, se posso tornare indietro alla valutazione peritale del dr. __________

del 2010, potrei affermare che già allora non erano soddisfatti i cosiddetti

principi di Förster come viene affermato nelle conclusioni generali della

perizia pluridisciplinare. Infatti, lo status descritto dal perito psichiatra

non presenta segni o sintomi significativi se non un contenuto del pensiero

incentrato sui dolori. È escluso il ritiro sociale, dunque i principi di

Förster non erano solo per questo completamente soddisfatti. Ricordo che tali

principi, attualmente non più riconosciuti dalla giurisprudenza, ma

riconosciuti nel 2010, presupponevano in ogni caso la presenza di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

costante e intensa di altri fattori, quali ad esempio la perdita d’integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita o uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico. Dopo attenta lettura della

valutazione del Dr. __________ restituita il 23 marzo 2010 non riscontro in

realtà nessuno di questi principi.” (doc. 209, p. 4 s.).

Lo psichiatra interpellato

dalla CO 1, rifacendosi a quanto era stato a suo tempo accertato dai dottori __________

(2002 – doc. 47) e __________ (2003 – doc. 167, p. 63 ss.), ha quindi negato

l’esistenza di un legame causale naturale tra i (vaghi) disturbi denunciati e

l’infortunio del gennaio 2002 (doc. 209, p. 6).

A suo avviso, da un punto

di vista psichiatrico, l’insorgente non presenta alcuna limitazione

all’esercizio di un’attività lavorativa (doc. 209, p. 7).

Invitato a pronunciarsi

circa l’intervento di cambiamenti nello stato di salute per rapporto a quanto

era stato riscontrato nel 2005 (momento in cui è stata costituita la rendita

d’invalidità), il dott. __________ ha rilevato che “… nel 2005 si era posta

molta attenzione allo stato di dolore somatoforme rispettivamente

all’eventualità poi negata di sindrome post traumatica da stress. La stessa

situazione si rileva anche nella valutazione __________ espletata per conto

dell’AI nel 2010. Allora, il perito psichiatra Dr. __________ descriveva uno

status in miglioramento e giustificava una IL del 50%. Dal mio punto di vista,

alla luce anche di quello che è accaduto dopo, per esempio il secondo

matrimonio e la nascita del figlio, posso valutare verosimile che già allora le

condizioni fossero migliori di quelle emerse e che in ogni caso dal momento

attuale non vi sono limitazioni psichiatriche.” (doc. 209, p. 7).

Le condizioni di salute

neurologiche sono state indagate dal dott. __________, il quale ha formulato la

diagnosi di cefalee miste croniche in parte tensive, in parte di tipo

emicranico, senza aura, favorite dal consumo cronico di AINS (doc. 213, p. 6).

D’altro canto, lo

specialista in neurologia ha rilevato di non aver refertato né un’evidente

sindrome cervico-vertebrale, né una sindrome lombo-vertebrale, né segni

radicolari irritativi sia ai membri superiori che a quelli inferiori, né ancora

dei deficit neuropsicologici, soprattutto per quel che concerne la memoria di

fissazione e di evocazione (doc. 213, p. 6).

Alla domanda se i disturbi

fossero da imputare unicamente all’infortunio del 2002, egli ha risposto

negativamente, osservando che “… a livello lombare presenza di alterazioni

degenerative di natura non post-traumatica, le cefalee a carattere emicranico

sono subentrate mesi dopo l’infortunio, è possibile che l’infortunio, con la

distorsione cervicale sia una concausa, la presenza di fattori psichiatrici ha

favorito sicuramente la cronicizzazione dei dolori a tutti i livelli e inoltre

l’uso cronico di antalgici e antinfiammatori favorisce la cronicizzazione dei

dolori stessi, soprattutto a livello cerebrale” (doc. 213, p. 7). A suo avviso,

al noto evento infortunistico va attribuita una “… responsabilità del 20% come

concausa (la distorsione cervicale non ha provocato danni anatomici, la

sintomatologia è apparsa progressivamente nel corso dei mesi successivi

all’incidente).” (doc. 213, p. 8).

Secondo il dott. __________,

in ragione dell’esistenza di cefalee dal carattere emicranico, RI 1 presenta

un’incapacità del 25% nell’esercizio della professione di cameriera, da

integrare e non sommare a quella accertata in ambito reumatologico e psichiatrico,

rimettendosi peraltro alla valutazione del reumatologo per quanto riguarda le

cervicalgie e le lombalgie (doc. 213, p. 8 s.).

Egli ha infine evidenziato

che “dal punto di vista strettamente neurologico, la situazione è rimasta

invariata, rispetto a quanto descritto dai neurologi che hanno esaminato

l’assicurata in precedenza, sia dal dottor __________ che dal dott. __________.

Lo stato neurologico è rimasto normale, il disturbo maggiore sono le cefalee a

carattere emicranico associate a una componente tensiva dominante, difficile da

valutare come intensità, durata e frequenza, con una limitazione tuttavia

dell’attività professionale non superiore al 25%.” (doc. 213, p. 9 – il corsivo

è del redattore).

Dal profilo

traumatologico, l’assicurata è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH

in chirurgia, il quale è stato pure chiamato a fare la sintesi delle diverse

perizie parziali.

Nel suo referto peritale,

datato 25 maggio 2019, figura la diagnosi di cervicalgia cronica e disturbi

funzionali delle spalle in stato dopo incidente della circolazione stradale con

tamponamento della macchina da tergo, con colpo di frusta cervicale I° secondo

la qualificazione Quebec e stato dopo sviluppo di cefalee miste croniche in parte

tensive, in parte di tipo emicranico (doc. 214, p. 22 s.).

Queste le conclusioni ivi

contenute:

" (…) I tre

periti non trovano nei termini della verosimiglianza preponderante una

causalità tra la sintomatologia soggettiva, rispettivamente i reperti oggettivabili,

con l’infortunio del 14.1.2002.

Il neurologo parla di una concausa della sintomatologia

oggettivabile con emicrania e dolore tensivo per quel che concerne l’evento del

14.1.2002. Vede una concausa del 20% e trova una causalità possibile con

l’infortunio del 14.1.2002.

Per la capacità lavorativa il neurologo vede un’attività del 75%

come cameriera e una capacità del 75% come casalinga.

Lo psichiatra afferma, con verosimiglianza preponderante, che

l’assicurata, pure in assenza di una motivazione adeguata, ha delle

funzionalità presenti che esercita nella vita di tutti i giorni che potrebbero

essere esercitate anche al 100% in un’attività semplice ripetitiva.

Per il puro aspetto traumatologico, il dott. __________ vede

un’attività come cameriera al 100% come pure un’attività di casalinga al 100%.

Non può condividere l’opinione del neurologo, che la paziente è

solo in grado di lavorare in misura del 75% e come casalinga pure al 75% a

causa delle cefalee di tipo emicranico, rispettivamente le cefalee tensive.

Il dottor __________ e il dottor __________ non possono

condividere l’opinione del neurologo che la paziente è solo in grado di

lavorare in misura del 75% e che come casalinga esiste un’incapacità del 25% a

causa delle cefalee di tipo emicranico, rispettivamente le cefalee tensive.”

(doc. 214, p. 28)

Il dott. __________ ha

risposto nei seguenti termini alla questione di sapere se, rispetto a quanto

era stato refertato al momento in cui è stata costituita la rendita

d’invalidità (2005), fossero nel frattempo intervenuti dei cambiamenti inerenti

alle condizioni di salute dell’assicurata e, nell’affermativa, se questi

cambiamenti avessero avuto degli effetti sulla causalità, sulla necessità di

ulteriori cure mediche e sulla capacità lavorativa:

" (…) Per

quel che concerne la parte neurologica è menzionato l’esame neuropsicologico

del 30.04.2004 della Dott.ssa __________, neuropsicologa, che parlava di dolori

e cefalee importanti e una difficoltà di attenzione divisa.

Il dottor __________ parla anche lui di cefalee miste croniche, in

parte tensive, in parte di tipo emicranico, ma non menziona nessuna difficoltà

di attenzione divisa.

La dott.ssa __________ è dell’avviso che la difficoltà nella vita

quotidiana può essere messa in relazione diretta con le conseguenze

dell’infortunio del 14.1.2002.

Il dottor __________ da parte sua scrive che i disturbi attuali

non sono verosimilmente da attribuire unicamente all’infortunio del 14.1.2002.

Per quel che concerne la causalità con l’infortunio del 14.1.2002 vede

unicamente un grado del 20% come concausa.

Per quel che concerne la parte psichiatrica, nel 2004 (Clinica __________

di __________), il dottor __________ parla di una sindrome da somatizzazione

indifferenziata (F 45.1). Questa diagnosi non viene più confermata dal dottor __________

che esclude in maniera assoluta un nesso di causalità tra i disturbi vaghi

presentati oggi e l’incidente del 2002. Afferma con verosimiglianza

preponderante che l’assicurata, pure in assenza di una motivazione adeguata, ha

delle funzionalità presenti che esercita nella vita di tutti i giorni, che

potrebbe esercitare anche al 100% in un’attività semplice e ripetitiva. Afferma

che non c’è una patologia psichiatrica.

Dal punto di vista reumatologico (vicino all’esame traumatologico)

il dott. __________, membro responsabile dell’EFL, parla di disturbi evocati

dall’assicurata e i reperti oggettivabili che non trovano un’irrefutabile

conferma nei reperti radiologici e clinici, i quali non rispecchiano in modo

evidente la grave sintomatologia accusata dalla paziente.

Il traumatologo dottor __________ conferma questo giudizio e parla

di una discrepanza tra la soggettività e i reperti oggettivabili e parla di

un’estensione incosciente dei sintomi e inconsistenza.

Il dott. __________ è dell’avviso che non si può di principio

escludere un nesso di causalità tra l’incidente del 14.1.2002 e i disturbi

evocati. Invece il traumatologo dottor __________ è dell’avviso che i reperti

oggettivabili non sono più ai termini della verosimiglianza preponderante in

una causalità con l’infortunio del 14.1.2002. Contesta in modo formale il

giudizio dei reumatologi (dott. __________ e dottor __________) e lo psichiatra

Dottor __________ che la paziente è inabile in misura del 100%.

I due periti, Dottor __________ e Dottor __________, sono

dell’avviso che la paziente in un’attività semplice, ripetitiva e consona, è in

grado di lavorare in misura del 100% perché i segni soggettivi e i reperti

oggettivabili non sono più in un nesso causale con l’infortunio del 14.1.2002.

Ambedue i periti sono dell’avviso che la paziente per la parte

psichiatrica, rispettivamente per la parte traumatologica/reumatologica non ha

più bisogno di terapie.

Invece il perito Dottor __________, FHM di neurologia, propone un

eventuale trattamento con Inderal o Valproato di sodio per le cefalee a

carattere emicranico.

Il giudizio neurologico del Dottor __________ quadra con quello

del Dottor __________ del 2004, rispettivamente con la Dott.ssa __________

neuropsicologa, salvo la difficoltà di attenzione divisa.

Il Dottor __________ non vede più una causalità preponderante tra

i sintomi e i reperti oggettivabili con l’infortunio del 14.1.2002 e parla di

una concausa del 20%.

Il Dottor __________ non conferma la diagnosi di sindrome di

somatizzazione indifferenziata (F 45.1) e non trova oggi più una diagnosi psichiatrica.

Per questa ragione conferma una capacità lavorativa per un lavoro consono,

rispettivamente come cameriera e anche come casalinga, al 100%. Non vede più

una relazione causale tra la sintomatologia soggettiva e i reperti

oggettivabili con l’infortunio del 14.1.2002.

Il traumatologo non conferma oggi la valutazione dei reumatologi

che già nel 2004 (2005) parlavano di una difficoltà di spiegare in maniera

soddisfacente l’origine e il decorso dei disturbi polimorfici. Non volevano

però ancora escludere di principio un nesso causale tra l’incidente del

14.1.2002 e i disturbi evocati.

Il perito traumatologo non vede più un nesso causale tra questi

disturbi cervicali e i disturbi alle spalle con l’infortunio del 14.1.2002 e

conferma la capacità lavorativa del 100% in un lavoro consono, rispettivamente

come cameriera e casalinga.

Lo psichiatra Dottor __________ non propone più nessuna terapia

perché non necessaria.” (doc. 214, p. 32 s.)

Nel quadro della procedura

di opposizione, la patrocinatrice dell’assicurata ha prodotto ulteriore

documentazione medica.

Con rapporto del 23 agosto

2019, il medico curante della ricorrente, dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha segnatamente osservato che “… dopo un periodo

particolarmente negativo nei primi anni dopo l’incidente del 2002, verso il

2008 è subentrato un parziale miglioramento, grazie anche ad una nuova

relazione affettiva e ad una gravidanza. Questo aspetto è stato rilevato in

occasione della perizia __________ del 14.07.10. Basandosi sulle mie

constatazioni, ritengo che lo stato di salute della paziente sia rimasto

sostanzialmente invariato dopo il 2010.” (doc. 227, p. 9 s.).

Dal canto suo, lo

psichiatra curante (dal novembre 2004), dott. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha sostenuto che “per quanto riguarda la mia lunga

osservazione posso ritenere che sostanzialmente le condizioni della paziente

siano stabili e stazionarie, ma assolutamente invariate da molti anni

nonostante la paziente segua regolarmente un percorso psichiatrico,

psicofarmacologico e psicoterapeutico regolare.”. Egli ha inoltre dichiarato di

considerare “… incongruente la valutazione del Dr. med. __________ che

semplicemente preferisce estrapolare dall’incarto le posizioni più utili per

sostenere la propria tesi, cioè che la paziente non soffra e non abbia mai

sofferto di alcuna patologia, Opinione secondo il mio parere assolutamente non sostenibile.”

(doc. 227, p. 11 s.).

Invitato a prendere

posizione sulla documentazione acquisita nel frattempo, il dott. __________ ha sottolineato

che, a suo avviso, “… il dottor __________ e il dottor __________ non portano

nuovi fattori soggettivi, rispettivamente reperti oggettivabili che possono

cambiare le conclusioni della nostra perizia del 25.05.2019. D’aggiungere che

la lettera del dottor __________ è piuttosto polemica per quel che concerne il

suo collega, il dottor __________, ed estraneo ai criteri dell’evidence based

medicine.” (doc. 240).

Con rapporto del 18 maggio

2020, lo psichiatra dottor __________ ha confermato di “… sostenere che non vi

è stato nessun miglioramento effettivo delle condizioni cliniche

dell’interessata, ma che le attuali conclusioni della CO 1 siano solo una

diversa valutazione di fatti rimasti invariati, ciò che a mio avviso non può

portare ad una soppressione della rendita.” (doc. 244, p. 40).

Dal rapporto 9 ottobre

2020, relativo alla degenza 2 – 26 settembre 2020 presso la Clinica di

riabilitazione di __________, emerge che la ricorrente soffre di una sindrome

del dolore plurifocale multifattoriale su/con cefalea tensiva ed emicranica

senza aura, cervicalgia miotensiva, lombalgia cronica con irradiazione S1 a

sinistra fino al tallone e a destra nel dermatomero L4, nonché di una sindrome

ansioso-depressiva ricorrente con ansia episodica parossistica, sindrome

somatoforme da dolore persistente e esaurimento psicoemotivo (doc. H 2).

2.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, questo

Tribunale constata innanzitutto che i dottori __________, __________ e __________

sono stati incaricati direttamente dall’assicuratore resistente, senza seguire

la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. doc. 208, dal quale risulta che

all’assicurata non è stato accordato il diritto di ricusare gli esperti

designati: “Per motivi d’efficienza, trattandosi di un coordinamento complesso,

la invitiamo a rispettare le singole date e gli orari pattuiti. Soli in caso

d’imprevisti gravi che non le consentissero di rispettarli, vorrà informare

tempestivamente gli ambulatori medici (e lo scrivente ufficio), giustificare

l’impedimento e fissare un nuovo appuntamento.”).

Essi vanno dunque trattati

alla stregua di consulenti medici interni all’amministrazione.

Se ne deduce pertanto che può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465 (cfr. supra, consid. 2.6.), secondo la quale

dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per

potersene discostare.

Ora, tutto ben considerato, il TCA non ritiene

che i referti elaborati dai sanitari incaricati dall’amministrazione, possano

validamente servire da fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere,

concretamente per valutare se le circostanze di fatto alla base dell’originaria

decisione di assegnare una rendita d’invalidità del 100%, si siano nel

frattempo modificate a tal punto da giustificare la soppressione della

prestazione a contare dal settembre 2019, oppure no.

Dal rapporto di sintesi

elaborato dal dott. __________ sembrerebbe emergere che l’assicurata abbia nel

frattempo recuperato una totale capacità lavorativa, in quanto i disturbi alla

salute diagnosticati non costituirebbero una conseguenza naturale dell’evento

infortunistico del gennaio 2002 (cfr. doc. 214, p. 28: “I due periti, Dottor __________

e Dottor __________, sono dell’avviso che la paziente in un’attività semplice,

ripetitiva e consona, è in grado di lavorare in misura del 100% perché i

segni soggettivi e i reperti oggettivabili non sono più in un nesso causale con

l’infortunio del 14.1.2002.”).

Secondo questa Corte, non

è tuttavia chiaro se, secondo i medici interpellati dalla CO 1, la pretesa

estinzione del nesso causale naturale si era prodotta già al momento in cui è

stata emanata l’originaria decisione di rendita (la quale, è utile ricordarlo,

si fondava sulle risultanze della perizia pluridisciplinare elaborata dai

sanitari del Centro di riabilitazione di __________, per i quali l’infortunio

costituiva [ancora] la causa unica dei disturbi denunciati dall’insorgente – cfr.

supra, consid. 2.5.), nel qual caso il loro parere costituirebbe

soltanto una diversa valutazione che di per sé non legittimerebbe la

revisione della rendita (cfr. supra, consid. 2.3.), oppure se la

causalità naturale si è estinta nel frattempo, ciò che rappresenterebbe una

modifica della fattispecie in essere al momento in cui è stata costituita la

rendita in vigore.

Per quanto riguarda

specificatamente la perizia del dott. __________, riferendosi a pregressa

documentazione specialistica (i rapporti 19 dicembre 2002 e 17 marzo 2003 del

dott. __________ [cfr. doc. 47 e 63] e quello 14 marzo 2003 della dott.ssa __________

[doc. 167, p. 63 ss.], in cui era stato escluso che la sintomatologia potesse

essere conseguenza dell’infortunio assicurato, rispettivamente negato che si

fosse in presenza di una patologia psichiatrica), egli parrebbe piuttosto

mettere in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________

nel 2003, conclusioni che erano poi state fatte proprie dai periti della

Clinica di __________ (lo psichiatra in questione aveva diagnosticato una

sindrome di somatizzazione, in relazione causale naturale con l’incidente

stradale), rispettivamente di quelle formulate dal dott. __________ nel quadro

della perizia pluridisciplinare __________ del 2010 (questo psichiatra aveva

posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, riconosciuta

come invalidante tenuto conto della realizzazione dei criteri di Förster – cfr.

doc. 167, p. 50 ss.).

Del resto, sempre a proposito

delle considerazioni espresse dal dott. __________, è utile ricordare come i

criteri di Förster formulati nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 352, così come quelli

previsti dalla nuova giurisprudenza, inaugurata con la DTF 141 V 281, servono alla valutazione delle ripercussioni

funzionali del danno alla salute e non hanno finalità diagnostiche.

Lo psichiatra interpellato dalla CO 1 non può pertanto essere seguito laddove

pretende escludere la diagnosi di disturbo somatoforme formulata dal dott. __________

(e dal dott. __________) per il motivo che non sarebbero stati adempiuti i

criteri di Förster, rispettivamente gli indicatori standard richiesti dalla

giurisprudenza federale più attuale (cfr. doc. 209, p. 4: “… è stata posta la

diagnosi di disturbo somatoforme nella perizia __________ presente nell’incarto

AI, questa è stata posta dal dr. __________ nel 2010 basandosi allora sui

criteri di Förster in base alle conclusioni generali della perizia

pluridisciplinare. Attualmente basandomi su criteri di coerenza e plausibilità

stabiliti dall’attuale giurisprudenza del tribunale federale, tale diagnosi

non è confermata.” e p. 5: “Pertanto, se posso tornare indietro alla

valutazione peritale del dr. Jaime del 2010, potrei affermare che già allora

non erano soddisfatti i cosiddetti principi di Förster, come viene

affermato nelle conclusioni generali della perizia pluridisciplinare.”).

In questo contesto, giova comunque

segnalare che, nelle DTF 135 V 201 e 135 V 215, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata nella DTF 130 V 352, secondo la quale un disturbo da

dolore somatoforme persistente non è di regola atto a provocare una limitazione

di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di causare

un’invalidità, non costituisce un motivo per ridurre o sopprimere una rendita

corrente a titolo di adeguamento alla mutata prassi giudiziaria. Parimenti,

nella DTF 142 V 585 consid. 5, la Corte federale ha precisato che la nuova

giurisprudenza in materia di dolori somatoformi persistenti non è di per sé

motivo per giustificare la revisione di una rendita d’invalidità assegnata con

decisione cresciuta in giudicato.

Trattandosi del referto

del dott. __________, non ci si può esimere dall’evidenziare la poca chiarezza

di alcune sue risposte. In effetti, dopo aver diagnosticato la presenza di

cefalee miste croniche in parte tensive, in parte di tipo emicranico,

responsabili di una parziale inabilità lavorativa (25%), egli ha affermato di

ritenere possibile (e, dunque, non probabile) che la distorsione del

rachide cervicale riportata nel 2002 ne costituisca ancora una concausa,

quantificata in un 20% (cfr. doc. 213, p. 7 s.). D’altra parte, rispondendo a

una precisa domanda, il neurologo ha però precisato di non poter affermare

quando sarà raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento

traumatico del gennaio 2002 (doc. 213, p. 8), lasciando così sottintendere che

un legame causale naturale, perlomeno parziale, con quel sinistro persisteva

ancora al momento del consulto peritale.

Ora, considerando che, per

le ragioni appena esposte, i referti peritali elaborati dai dottori __________,

__________ e __________, non rappresentano una base sufficientemente solida su

cui fondare il proprio giudizio, questa Corte ritiene che non si possa

prescindere dal procedere a un (nuovo) approfondimento peritale

pluridisciplinare.

2.8. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione

impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga l’esecuzione

di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) ai

sensi dell’art. 44 LPGA, volta a

stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione ex art. 17

cpv. 1 LPGA (in proposito, si vedano i principi giurisprudenziali menzionati al

consid. 2.3.) della rendita d’invalidità in vigore. In seguito, facendo capo

alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione definirà di nuovo

il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° settembre 2019.

In questo contesto,

l’assicuratore terrà conto del fatto che, prescindendo da questioni inerenti

alla causalità dei disturbi (irrilevanti in quell’ambito), l’assicurazione per

l’invalidità ha ridotto la rendita d’invalidità da intera a un quarto a far tempo

dal 1° marzo 2011, ammettendo che nel frattempo le condizioni di salute della

ricorrente erano migliorate (miglioramento accertato grazie a una perizia __________

del luglio 2010), e che la relativa decisione è stata confermata dal TCA con

sentenza 32.2011.54 del 31 agosto 2011, cresciuta in giudicato.

2.9. Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e

nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti