35.2020.47
Assicuratore ha correttamente posto termine alle prestazioni di corta durata, essendo lo stato di salute ormai stabilizzato. Corretto pure il rifiuto di una rendita, non essendo stato raggiunto un sufficiente grado di invalidità
1 febbraio 2021Italiano56 min
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.47
cr
Lugano
1° febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 2009 RI 1,
nata nel __________, impiegata a tempo parziale quale cameriera ai piani presso
l’__________ di __________ e, sempre a tempo parziale, quale ausiliaria di
pulizie alle dipendenze dello __________, è caduta mentre stava effettuando
delle pulizie, riportando un trauma al ginocchio sinistro.
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In
data 4 gennaio 2010 l’assicurata ha notificato all’assicuratore LAINF una
ricaduta, riferendo di essere caduta a seguito del cedimento del ginocchio
sinistro.
Nel
prosieguo, l’assicurata ha subito numerosi altri cedimenti del ginocchio
sinistro.
Le
indagini strumentali eseguite hanno messo in luce la rottura del legamento
crociato anteriore, nonché la rottura dell’angolo postero-esterno del corno
posteriore mediale.
Il
29 agosto 2011 l’assicurata è stata sottoposta ad artroscopia diagnostica del
ginocchio sinistro, associata ad una meniscectomia mediale parziale, eseguite
dal dr. __________.
Nonostante
tale intervento, avendo subito l’interessata nuovi cedimenti del ginocchio
sinistro (con ennesima caduta il 30 dicembre 2011), in data 27 aprile 2012 il
dr. __________ ha proceduto ad un’artroscopia diagnostica al ginocchio
sinistro, con plastica del legamento crociato anteriore con prelievo di
semi-tendinoso e gracile.
1.3. Eseguiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 12 luglio 2013, CO 1 ha stabilito
che, sulla base della valutazione del proprio medico di fiducia - il quale ha,
da una parte, considerato estinto il nesso causale, stante l’eccellente
ripristino funzionale e la stabilità del ginocchio sinistro e, d’altra parte,
ritenuto l’assicurata nuovamente abile al lavoro in misura completa a partire
dal 1° luglio 2013 – “viene a cadere il diritto al versamento delle indennità
giornaliere” a decorrere dal 1° luglio 2013, lasciando per contro “la presente
pratica d’infortunio aperta per quanto riguarda le spese di cura sino alla
prospettata valutazione degli eventuali postumi permanenti” (doc. Z136).
A
seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________, allora
rappresentante dell’interessata – con la quale è stato evidenziato come
l’amministrazione abbia prematuramente considerato stabilizzato lo stato di
salute dell’interessata, pur essendosi dichiarata disposta ad assumere le
ulteriori spese di cura necessarie in attesa di definire quali siano i postumi
permanenti (cfr. doc. Z141) – e dopo avere richiesto una valutazione
specialistica al dr. __________, in data 6 luglio 2016 CO 1 ha confermato la
precedente decisione, ritenendo raggiunto lo status quo sine al più tardi a
partire dal 27 ottobre 2012, motivo per il quale “un nesso causale non può più
essere ammesso. Di conseguenza a partire dal 28 ottobre 2012 CO 1 non è più tenuta
a versare prestazioni. Ne segue che la decisione che le prestazioni per
l’indennità giornaliera sono riconosciute fino al 30 giugno 2013 non è oggetto
di critica”.
Quanto
alle cure mediche, l’assicuratore LAINF ha ribadito che “con decisione del 12
luglio 2013 CO 1, con riferimento alle cure mediche, ha deciso che queste
ultime rimangono aperte fino alla prospettata valutazione degli eventuali
postumi permanenti e che quindi ad oggi non è ancora stato posto un termine a
tali prestazioni. Considerato quanto detto sopra, ne segue che le prestazioni
per le cure mediche sono riconosciute fino al 6 luglio 2016. Di conseguenza gli
atti saranno rinviati alla nostra sede regionale per il Ticino per emanare una
decisione a tal proposito” (doc. Z175).
Con STCA 35.2016.81 del 6
febbraio 2017, questo Tribunale, dopo avere riscontrato l’esistenza di carenze
e di contraddizioni nelle valutazioni del medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF, e ritenendo plausibile la tesi sostenuta dal dr. __________
– vale a dire il fatto che i disturbi dell’assicurata siano da ricondurre allo
sviluppo di un’artrosi post-traumatica – ha annullato la decisione impugnata,
considerando necessario rinviare gli atti all’assicuratore LAINF per la messa
in atto di una perizia esterna specialistica, in grado di stabilire la natura
post-traumatica o meno dei disturbi interessanti il ginocchio sinistro
dell’assicurata (doc. Z190).
1.4. Esperiti, conformemente a
quanto disposto nella STCA 35.2016.81 del 6 febbraio 2017, gli accertamenti
peritali del caso (segnatamente una perizia a cura del dr. __________), con
decisione del 25 giugno 2018, CO 1 ha stabilito che lo stato di salute
dell’assicurata è da considerare stabilizzato a decorrere dal 20 giugno 2013;
che le prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) vanno
riconosciute fino a quella data e che, infine, riguardo alle prestazioni di
lunga durata, l’interessata non ha diritto ad una rendita di invalidità, ma
solo ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. Z219).
A seguito dell’opposizione
interposta per conto dell’assicurata da parte dell’avv. RA 1 – con la quale il
legale ha contestato, in via principale, la stabilizzazione dello stato di
salute a decorrere dal mese di giugno 2013 e, in via subordinata, la mancata
attribuzione di una rendita di invalidità – in data 22 aprile 2020
l’assicuratore infortuni ha confermato la propria precedente decisione (doc.
A2).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 25 maggio 2020, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1
– eccezion fatta per l’IMI, incontestata - ha contestato le conclusioni alle
quali è giunto l’assicuratore LAINF, chiedendo l’annullamento della decisione
su opposizione impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle
prestazioni di breve durata almeno fino al 7 luglio 2016 e, successivamente, di
una rendita di invalidità del 62% o, in via subordinata, l’attribuzione di una
rendita di invalidità del 62% dal giugno 2013.
Il
patrocinatore della ricorrente ha criticato, innanzitutto, che lo stato di
salute dell’interessata possa essere considerato stabilizzato a decorrere dal
20 giugno 2013, rilevando come, successivamente, ella abbia continuato a
soffrire di importanti dolori al ginocchio, per i quali deve assumere antiinfiammatori
ed analgesici. Inoltre, seppur al momento il Prof. dr. __________ non abbia
ritenuto esservi delle situazioni chirurgiche adeguate, ella continua a
necessitare di fisioterapia e di infiltrazioni. A conferma di ciò, il legale ha
rilevato che basti pensare che al termine della visita del 9 ottobre 2019, il Prof.
dr. __________ ha previsto di rivedere l’assicurata per eseguire un trattamento
infiltrativo e di rinforzo muscolare.
Al
di là degli aspetti legati alla stabilizzazione dello stato di salute, l’avv. RA
1 ha, poi, contestato la valutazione della piena esigibilità lavorativa in
attività adeguate posta dal dr. __________, in contrasto con quanto attestato
dal Prof. dr. __________ e dal dr. __________, i quali hanno stabilito che per
l’interessata si prospetta una inabilità lavorativa presumibilmente duratura
del 50%.
Il legale ha, infine, censurato
anche il raffronto dei redditi operato dall’assicuratore infortuni, sia con
riferimento al reddito da valido, che per quanto concerne quello da invalido
(doc. I).
1.6. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.7. In data 15 settembre 2020 il
legale dell’assicurata ha ribadito le obiezioni già sollevate in sede di
ricorso, trasmettendo, a conferma di quanto preteso, un ulteriore referto del
dr. __________ e chiedendo, inoltre, l’applicazione del gap salariale e di un’adeguata
riduzione sociale del 10% (doc. XI + 1).
1.8. Con osservazioni del 6
ottobre 2020 l’Istituto assicuratore ha ribadito che, come stabilito dal dr__________
e confermato dal dr. Andreoli, l’assicurata va considerata totalmente abile al
lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, valutazione che, del resto, appare plausibile anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali esposti nella risposta di causa (doc. XV).
Queste considerazioni
dell’assicuratore LAINF sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XVI),
per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era
legittimato, oppure no, a porre termine alle indennità giornaliere e alle spese
di cura a favore dell’assicurata a decorrere dal 20 giugno 2013, rifiutando
parimenti di assegnarle una rendita di invalidità.
Non è,
invece, contestata – ed esula quindi dalla presente vertenza – l’entità
dell’IMI riconosciuta all’interessata.
2.2. Estinzione
del diritto alle prestazioni di corta durata dal 20 giugno 2013?
2.2.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,
con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2. Nella
concreta evenienza, va osservato che l’insorgente ha contestato innanzitutto
che, dal punto di vista medico, le sue condizioni di salute
infortunistiche siano da ritenere stabilizzate a partire dal momento in cui è
stato posto fine alle prestazioni di corta durata (giugno 2013) (cfr. doc. I).
Ella
ha fatto, inoltre, valere che l’assicuratore resistente avrebbe dovuto continuare
a riconoscerle le spese di cura “almeno fino al 6 luglio 2016”, così
come stabilito in occasione della precedente decisione su opposizione del 6
luglio 2016 (cfr. doc. I).
Chiamato
ora a pronunciarsi, in primo luogo, il TCA concorda con l’assicuratore
resistente nel ritenere che al 20 giugno 2013 lo stato infortunistico a livello
del ginocchio sinistro era ormai da considerare stabilizzato ai sensi della
giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.2.1. in fine).
In
questo senso, va rilevato che la decisione qui impugnata si basa sulla perizia
eseguita dall’amministrazione seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA,
conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella STCA di rinvio
35.2016.81 del 6 febbraio 2017, proprio al fine di verificare quali fossero i
postumi infortunistici da tenere in considerazione al fine di determinare il
diritto alle prestazioni dell’assicurata.
Nel
rapporto peritale dell’11 maggio 2018, il dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, poste le diagnosi che affliggono l’interessata di “1.
Gonalgia sinistra, condropatia tricompartimentale, più marcata femoro-tibiale
mediale. Stato dopo artroscopia e meniscectomia mediale parziale in presenza di
una lesione del corno posteriore il 29.8.2011, stato dopo artroscopia e
plastica del legamento crociato anteriore in presenza di una rottura con
residuale instabilità il 27.4.2012; 2. Sindrome lombovertebrale/spondilogena
lombare, disfunzione pluridirezionale, più marcata sul piano frontale in presenza
di alterazioni degenerative plurisegmentali, così come di un quadro clinico e
radiologico compatibile con una spondilartrite anchilosante; 3. Sindrome algica
anca sinistra potenzialmente inquadrabile nel contesto della sospetta
spondilartrite anchilosante. Clinicamente non esclusa un’eventuale lesione del
labbro acetabolare; 4. Fibromialgia”, ha considerato sussistere un “nesso di
causalità per lo meno probabile preponderante tra i pregiudizi alla salute
attuale ancora riscontrati al ginocchio sinistro della signora RI 1 e l’evento
infortunistico del 31.7.2009, aggiungendo che vi è “assenza di fattori estranei
con valenza probabile preponderante sull’evoluzione delle alterazioni
strutturali acquisite riscontrate al ginocchio sinistro. Presenza per contro di
indizi evocatori della presenza di un potenziale substrato reumatologico
suscettibile di correlare almeno parzialmente con il carattere dei disturbi
tuttora risentiti dalla signora RI 1” (doc. ZM67, p. 13 – il corsivo è della
redattrice). Rispondendo, quindi, espressamente alla domanda “6. Dalla
continuazione della cura medica, ci si può attendere un sostanziale
miglioramento dello stato di salute?”, il dr. __________ ha rilevato che:
" Per quanto
attiene agli aspetti strutturali somatici, al momento della visita la cura
medica era già stata conclusa da parte del dr. __________ in presenza di un
ginocchio stabile, liberamente mobile, senza evidente ipotrofia muscolare
focale di rilievo. Questo in assenza di misure terapeutiche ragionevolmente
esigibili suscettibili di incidere significativamente sulla natura e
sull’entità dei postumi somatici strutturali riconducibili all’evento del
31.7.2009.
A titolo di mantenimento possono per contro entrare in linea di
conto un trattamento medicamentoso condroprotettivo (Solfato di Condroitina),
così come la prosecuzione regolare autonoma del programma individualizzato di
misure attive rivolte al mantenimento del trofismo muscolare.
La gestione della componente algica, della rigidità, dei disturbi
alla messa in moto, … risulta essere ragionevolmente inquadrabile nell’insieme
della presa a carico reumatologica. Questo pure a titolo prevalentemente di
mantenimento.
La futura indicazione a delle misure terapeutiche fisiche,
medicamentose oppure eventualmente anche chirurgiche dovrà venire valutata, se
del caso, in funzione dell’evoluzione del quadro clinico, rispettivamente dei
reperti oggettivabili.” (Doc. ZM67, pag. 14)
Alla
domanda 6.2 “se no, a partire da quando la continuazione della cura medica non
migliorerà o non ha più migliorato in modo significativo lo stato di salute
(stato finale raggiunto)?”, il dr. __________ ha risposto “a partire
ragionevolmente dalla chiusura della cura medica da parte del dr. __________”
(doc. ZM67, pag. 14).
Chiamato
dall’assicuratore LAINF a meglio precisare la risposta al quesito 6.2., con
complemento peritale del 28 maggio 2018 il dr. __________ ha puntualizzato:
" Nel
rapporto del 20.06.2013 il dr. __________ fa chiaramente stato dell’assenza di
“misure chirurgiche suscettibili di ulteriormente migliorare la situazione”.
Esso consiglia la prosecuzione in maniera indipendente della riabilitazione,
attesta un’inabilità lavorativa del 50% dalla data della visita/del rapporto,
non prevedendo ulteriori controlli.
L’assenza di “ulteriori possibilità chirurgiche suscettibili di
ulteriormente migliorare la situazione” viene nuovamente confermata dal dr. __________
anche nel rapporto del 26.9.2013.
Il tenore della presa di posizione del 7.9.2016 all’intenzione del
rappresentante legale della paziente, così come del 30.6.2015 all’intenzione
della CO 1, non apportano nuovi elementi di giudizio, lasciando ragionevolmente
dedurre l’assenza di interventi terapeutici specifici mirati a un miglioramento
della situazione.
In considerazione di quanto precede, la chiusura della cura medica
da parte del dr. __________ risulta correlare con la visita effettuata/il
rapporto redatto in data 20.06.2013.” (Doc. ZM68)
2.2.3. Il
legale ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________,
producendo in sede ricorsuale, a comprova della, a sua avviso, costante
necessità di ulteriori cure dell’assicurata, un referto del 9 ottobre 2019 del Prof.
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, indirizzato
al precedente rappresentante legale dell’interessata, del seguente tenore:
" le
riferisco in merito alla sopraccitata paziente che rivedo in consultazione in
data odierna.
Anamnesi
Rivedo la signora RI 1 per peggioramento dei dolori a livello del
ginocchio sinistro. Fatica sempre più a fare le scale e a camminare a lungo. Il
perimetro di marcia è ridotto a circa 30 minuti.
Camminare su terreno irregolare oppure in discesa le risulta anche
difficile. Quando rimane in piedi a lungo presenta tumefazione e dolori al
ginocchio che in seguito persistono per vari giorni.
Esame clinico
All’esame clinico articolarità conservata e solo lieve tumefazione
del ginocchio. Nessuna instabilità frontale né in varo valgo.
Esami radiologici
Le radiografie del ginocchio eseguite in data odierna rivelano
un’incipiente artrosi femoro-tibiale interna con progressione rispetto
all’esame del 2017.
Diagnosi
Artrosi femorotibiale interna del ginocchio sinistro
Esiti di artroscopia con meniscectomia mediale parziale il
29.08.2011
Esiti di plastica di ricostruzione del legamento crociato
anteriore del ginocchio sinistro il 27.04.2012
Procedere
In conclusione ho dunque discusso con la paziente delle
possibilità terapeutiche spiegandole che per il momento sono piuttosto indicate
delle misure conservative quali il rinforzo muscolare o eventualmente
l’approccio infiltrativo. Un intervento di artroplastica avrebbe, a mio avviso,
poche probabilità di migliorare le sue capacità funzionali. Ho dunque previsto
di rivederla per eseguire tale trattamento ma nel frattempo segnalo all’Ufficio
AI, che mi legge in copia, il peggioramento della situazione.” (Doc. A3)
Su richiesta dell’assicuratore LAINF, il medico fiduciario dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, con presa di posizione dell’8 luglio 2020 – alla
quale l’Istituto assicuratore ha fatto espresso riferimento nella risposta di
causa (cfr. doc. VII) – chiamato ad esprimersi a proposito delle critiche
sollevate dal legale della ricorrente in sede ricorsuale, ha così risposto ai
quesiti aggiuntivi riguardanti la stabilizzazione dello stato di salute
dell’assicurata:
" (…)
1. Può gentilmente
prendere posizione all’affermazione dell’assicurata concernente la
stabilizzazione dello stato di salute ad 2 – ad 8 a pag. 5 ss.
Condivido pienamente quanto espresso dal dr. __________ nella sua
perizia.
Cito la visita del Prof. dr. __________ del 20.06.2013 nella quale
si era deciso per la conclusione del trattamento in presenza di un ginocchio
stabile, liberamente mobile, senza evidenza di ipotrofia muscolare focale di
rilievo.
… in assenza di misure terapeutiche ragionevolmente esigibili suscettibili
di incidere significativamente sulla natura e l’entità dei postumi somatici
strutturali riconducibile all’evento in causa ...
A partire quindi dalla chiusura della cura medica da parte
dell’ortopedico Prof. dr. __________ è ragionevole considerare la
stabilizzazione dello stato di salute ovvero dal 20.06.2013 e questo anche a
distanza di oltre 12 mesi dalla plastica ligamentare.
(…).
3. Lei conferma che
lo stato di salute dell’assicurata con verosimiglianza preponderante si è
stabilizzato a far tempo dal 20 giugno 2013?
Sì per quanto sopra riportato.
(…).
6. Altre osservazioni?
Ricordo che agli atti vi è un rapporto medico datato 9 ottobre
2019 della visita del Prof. dr. med. __________ che attesta una progressione
dell’artrosi femoro-tibiale interna rispetto al 2017 senza instabilità e
propone ancora per il momento trattamenti conservativi ed eventualmente
infiltrativi senza prevedere sul breve periodo eventuali artroplastiche. (…)”
(Doc. 16)
In
corso di causa, il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto un ulteriore
referto del Prof. dr. __________, datato 1° settembre 2020, nel quale lo
specialista, riferendosi alla visita effettuata nella medesima data, ha
rilevato quanto segue:
" Diagnosi
Artrosi femorotibiale interna del ginocchio sinistro
Esiti di plastica di ricostruzione del legamento crociato
anteriore del ginocchio sinistro il 27.04.2012
Esiti di artroscopia con meniscectomia mediale parziale il
29.08.2011
Procedere
In data odierna rivedo la paziente per nuova discussione della
situazione del ginocchio sinistro. Le ultime radiografie risalgono all’ottobre
2019 dove vi è evidenza di iniziale gonartrosi con segni radiologici di
osteofitosi, sclerosi sottocondrale e riduzione dello spazio articolare
mediale.
Ho nuovamente ribadito alla paziente che tale reperto è, con ogni
probabilità, la conseguenza dell’evento infortunistico.
Da un punto di vista pratico, attualmente, sono indicate piuttosto
misure conservative con sempre esercizi di rinforzo muscolare ed eventualmente
approccio infiltrativo. Un intervento di artroplastica non mi sembra per il
momento giustificato. (…).” (Doc. XI/1)
2.2.4. Secondo la giurisprudenza
federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della
stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, il 20 giugno 2013; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;
STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene condivisibile la valutazione del dr. __________
- poi confermata anche dal dr. __________ - posta a fondamento della decisione
impugnata.
Il
perito – il cui apprezzamento peritale, disposto secondo la procedura dell’art.
44 LPGA, gode di piena forza probatoria, a condizione che
non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati),
circostanza quest’ultima che, come verrà esposto qui di seguito, non si
verifica nel caso di specie - ha giudicato stabilizzato lo stato di
salute dell’interessata, con riferimento al ginocchio sinistro, dal 20 giugno
2013.
Il
dr. __________ ha spiegato, in maniera motivata, le ragioni della propria
valutazione, indicando che la data stabilita corrisponde al momento a partire
dal quale lo stesso Prof. dr. __________, con referto del 20 giugno 2013, aveva
posto termine alle cure, reputando la situazione del ginocchio stabile e
aggiungendo che non vi fossero “misure chirurgiche suscettibili di
ulteriormente migliorare la situazione” (cfr. doc. 13).
Ad
analoghe conclusioni era giunto il Prof. dr. __________ anche nel referto del
26 settembre 2013, nel quale lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
aveva ribadito che, a più di un anno dall’intervento di plastica del legamento,
non vi erano ulteriori possibilità chirurgiche suscettibili di migliorare la
situazione (doc. 14).
Il
TCA non ha elementi oggettivi per rimettere in discussione l’apprezzamento del
perito dr. __________, ritenuto come dalla documentazione medico-specialistica
prodotta dal legale della ricorrente in sede ricorsuale e in corso di causa
emerga, in maniera inequivocabile, il carattere conservativo dei
provvedimenti (misure di rinforzo muscolare ed eventualmente approccio
infiltrativo) suggeriti dal Prof. dr. __________.
È
lo stesso chirurgo ortopedico, difatti, a espressamente qualificare i
trattamenti ancora possibili come conservativi, indicando, nel referto
del 9 ottobre 2019, di avere “discusso con la paziente delle possibilità
terapeutiche spiegandole che per il momento sono piuttosto indicate delle misure
conservative quali il rinforzo muscolare o eventualmente l’approccio
infiltrativo” (cfr. doc. A3 - il corsivo è della redattrice), e, nel referto
del 1° settembre 2020, confermando che “da un punto di vista pratico,
attualmente, sono indicate piuttosto misure conservative con sempre
esercizi di rinforzo muscolare ed eventualmente approccio infiltrativo” (doc.
XI/1 - il corsivo è della redattrice).
Non
permette di giungere ad una diversa conclusione neppure il fatto che
l’assicurata potrebbe dovere, in futuro, essere sottoposta ad ulteriori
interventi chirurgici.
Così
come opportunamente indicato dal dr. __________ nell’apprezzamento peritale
dell’11 maggio 2018, “la futura indicazione a delle misure terapeutiche
fisiche, medicamentose o anche chirurgiche dovrà venire valutata, se del caso,
in funzione dell’evoluzione del quadro clinico, rispettivamente dei reperti oggettivabili”
(doc. ZM67 pag. 14).
Parimenti da respingere
l’obiezione sollevata dall’avv. RA 1 per ritenere non probante la perizia del
dr. __________, evidenziando come la stessa risalga ad ormai due anni prima
dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. I).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che le conclusioni peritali trovano puntuale conferma nelle
refertazioni specialistiche prodotte dal legale dell’assicurata in sede
ricorsuale, prima, e in corso di causa, poi.
Difatti, così come
osservato dal dr. __________ nella presa di posizione dell’8 luglio 2020 (cfr.
doc. 16), nonostante nel referto del 9 ottobre 2019 il Prof. dr. med. __________
abbia attestato una progressione dell’artrosi femoro-tibiale interna rispetto
al 2017, senza instabilità, lo stesso specialista ha comunque ancora proposto
la messa in atto di trattamenti conservativi ed eventualmente
infiltrativi, senza prevedere, sul breve periodo, eventuali
artroplastiche (cfr. doc. A3, corsivo della redattrice).
Queste considerazioni
assumono ancora maggiore valore, alla luce del più recente referto del 1°
settembre 2020 prodotto dal legale della ricorrente, nel quale il Prof. dr. __________,
dopo avere nuovamente visitato l’assicurata, ha ribadito che “un intervento di
artroplastica non mi sembra per il momento giustificato” (cfr. doc. XI/1,
corsivo della redattrice).
Evidentemente
ciò non esclude che, qualora dovesse emergere un peggioramento dello stato di
salute dell’interessata con riferimento al ginocchio sinistro, questo possa
essere oggetto di esame da parte dell’assicuratore LAINF nell’ambito di una
ricaduta.
Infine, questo Tribunale rileva che, nonostante le critiche
espresse al riguardo dal patrocinatore dell’assicurata, non è in discussione
l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi che l’assicurata lamenta al
ginocchio sinistro e l’infortunio, così come espressamente stabilito dal dr. __________
(cfr. doc. ZM67, pag. 13, risposta al quesito peritale 5.1., laddove ha
indicato “nesso di causalità per lo meno probabile preponderante tra i
pregiudizi alla salute attualmente ancora riscontrati al ginocchio sinistro
della signora RI 1 e l’evento infortunistico del 31.7.2009”).
Da
notare, al riguardo, che il dr. __________, rispondendo al quesito peritale
5.2.1. concernente la presenza di fattori estranei all’infortunio che possano
avere influito almeno con probabilità preponderante sui postumi infortunistici,
ne ha categoricamente escluso l’esistenza per quanto riguarda le alterazioni
strutturali riscontrate al ginocchio sinistro.
Il
dr. __________, per contro, ha messo in evidenza il fatto che sussistano
“indizi evocatori della presenza di un potenziale substrato
reumatologico suscettibile di correlare almeno parzialmente con il carattere
dei disturbi tuttora risentiti dalla signora RI 1” (cfr. doc. ZM67, pag. 13,
corsivo della redattrice), ciò che non è, tuttavia, sufficiente per considerare
data la necessaria causalità tra questi disturbi e l’infortunio.
Alla luce di quanto sopra
esposto, quindi, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 22
aprile 2020 con la quale l’assicuratore infortuni ha reputato stabilizzato lo
stato del ginocchio sinistro a partire dal 20 giugno 2013, ponendo di conseguenza
termine, dalla stessa data, alle prestazioni di corta durata.
Per inciso, va rilevato
che non può essere seguito il ragionamento con il quale il patrocinatore
dell’assicurata vorrebbe ottenere il riconoscimento delle spese di cura fino al
6 luglio 2016, come già stabilito nella decisione su opposizione del 6 luglio
2016, poi sfociata nella STCA 35.2016.81 del 6 febbraio 2017.
Al riguardo, il TCA
evidenzia che, a quel momento, l’assicuratore LAINF non aveva (ancora) posto
termine alle prestazioni relative alle cure mediche, sottolineando come le
stesse “rimangono aperte fino alla prospettata valutazione degli eventuali
postumi permanenti”, aggiungendo che “gli atti saranno rinviati alla nostra
sede regionale per il Ticino per emanare una decisione a tal proposito” (cfr.
doc. Z175 pag. 6).
Ora, è evidente che tale
argomentazione non è più d’attualità nella presente vertenza, alla luce della
valutazione peritale del dr. __________, con la quale sono stati chiariti quali
siano i postumi infortunistici permanenti in relazione causale con l’infortunio,
Fatti
i quali danno diritto ad un’IMI, incontestata, del 10%.
Accertata la
stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine
traumatica al ginocchio sinistro, il TCA deve ancora esaminare se l’assicurata
ha diritto ad una rendita di invalidità oppure no.
2.3. Diritto
alla rendita d’invalidità?
2.3.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18
marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313 consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.3.2
Nel
caso concreto, litigiosa è la valutazione dell’esigibilità lavorativa.
Secondo
l’Istituto assicuratore convenuto, in base all’apprezzamento peritale del dr. __________,
l’assicurata sarebbe da ritenere completamente abile al lavoro in attività
sostitutive adeguate.
Secondo
la ricorrente, invece, la sua abilità lavorativa risulterebbe limitata anche nello
svolgimento di attività leggere adeguate, e ciò facendo capo principalmente a
quanto attestato dal Prof. dr. __________ nelle sue certificazioni agli atti.
Il
TCA constata che la decisione su opposizione qui impugnata trova il proprio
fondamento, per quanto riguarda l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa,
nel rapporto peritale del dr. __________ dell’11 maggio 2018.
In
quell’occasione, il perito si è così espresso a proposito dell’esigibilità
lavorativa:
"
(…)
8.
Domande concernenti impedimenti rilevanti e
durevoli per un’invalidità nella professione:
quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurata
non potrà più eseguire in maniera durevole a causa dei postumi d’infortunio?
8.1.1
Nella sua attuale professione di ausiliaria di
pulizie/cameriera ai piani?
Presenza di limitazioni nello svolgimento di attività
lavorative che comportano delle sollecitazioni prolungate sotto carico del
ginocchio sinistro.
8.1.2
Qual è la percentuale di questi impedimenti in
rapporto ad un’attività al 100%?
Con riferimento agli aspetti di pertinenza ortopedica
riconducibili all’evento del 31.7.2009, nello svolgimento dell’attività di
ausiliaria di pulizie/cameriera ai piani, la signora RI 1 risulta essere
inabile al lavoro nella misura di 1/3.
8.2
In un’altra attività?
Capacità lavorativa completa nello svolgimento di
attività leggere con possibilità di cambiamento regolare della posizione senza
sollecitazioni prolungate sotto carico del ginocchio sinistro.” (Doc. ZM67 pag.
15)
Tale
valutazione è stata contestata dal legale dell’assicurata, il quale ha fondato
le proprie obiezioni ricorsuali sul referto medico del 9 ottobre 2019 relativo
alla visita medica eseguita il giorno stesso dal Prof. dr. __________.
Quest’ultimo, in anamnesi, ha indicato che l’assicurata “fatica sempre più a
fare le scale e a camminare a lungo. Il perimetro di marcia è ridotto a circa
30.
minuti. Camminare su terreno irregolare oppure in discesa le risulta anche
difficile. Quando rimane in piedi a lungo presenta tumefazione e dolori al
ginocchio che in seguito persistono per vari giorni” (doc. A3).
Chiamato
dall’assicuratore infortuni ad esprimersi riguardo alle critiche ricorsuali
avanzate dall’avv. RA 1, il medico fiduciario dell’amministrazione, dr. __________,
con presa di posizione dell’8 luglio 2020 – citata anche nella risposta di
causa, nella quale sono stati riportati per esteso alcuni stralci - ha
osservato:
" (…)
2.
Può gentilmente
prendere posizione all’affermazione dell’assicurata concernente l’esigibilità
lavorativa ad 9- ad 13 a pag. 7ss.
Considerando le lesioni post
infortunistiche il perito ortopedico dr. med. __________ attesta una
limitazione nello svolgimento dell’attività di ausiliaria di pulizia/cameriera
ai piani con inabilità di 1/3.
Alla luce dello status clinico al
momento della sua perizia reputo anch’io adeguata questa limitazione.
(…).
4.1
Quali
carichi corporali/attività/lavori l’assicurata non potrà più eseguire in
maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?
Attività
regolarmente in piedi senza potersi sedere al bisogno e con necessità di
regolari spostamenti su scale o terreni accidentati così come attività con
regolare necessità di inginocchiarsi appare limitato.
4.2
Qual è la
percentuale di questi impedimenti nella sua professione svolta prima
dell’infortunio (cameriera ai piani e ausiliaria delle pulizie)?
Come
cameriera ai piani e ausiliaria di pulizie una limitazione maggiore a quella
espressa dal dr. med. __________ appare però più giudiziosa e questo
nell’ordine del 50% sia per riduzione del tempo lavorativo, che adattamento del
mansionario.
4.3
Qual è la
percentuale di questi impedimenti in un’altra attività confacente (in rapporto
a un’attività del 100%)?
In attività
confacenti si giustifica la massima esigibilità lavorativa.
Si deve
trattare di attività adeguate ergonomicamente prevalentemente sedentarie e
leggere senza dover portare/spostare pesi > 5kg, senza dover camminare su
terreni accidentati o regolarmente su scale/scale a pioli e nelle quali si
possa cambiare posizione al bisogno.
(…).
6.
Altre osservazioni?
Ricordo
che agli atti vi è un rapporto medico datato 9 ottobre 2019 della visita del
Prof. dr. med. __________ che attesta una progressione dell’artrosi
femoro-tibiale interna rispetto al 2017 senza instabilità e propone ancora per
il momento trattamenti conservativi ed eventualmente infiltrativi senza
prevedere sul breve periodo eventuali artroplastiche.
Alla luce
del medesimo si può ragionevolmente convalidare la massimale esigibilità in
attività adeguate (come sopra riportato) fino a questa data di visita di
ottobre 2019.” (Doc. 16 pagg. 2-3)
Il legale dell’assicurata,
in corso di causa, ha nuovamente criticato che la propria assistita possa
essere considerata ancora pienamente abile nello svolgimento di attività
adeguate, trasmettendo, a comprova della propria posizione, il referto del 1°
settembre 2020, con il quale il Prof. dr. __________ si è così espresso a
proposito dell’esigibilità lavorativa:
" (…) Per
quel che concerne la capacità lavorativa residuale, ritengo che, anche in
un’attività leggera, la paziente necessita di pause frequenti, possibilità di
cambiare posizione e deve poter eseguire un’attività prevalentemente in
posizione seduta. Per questo motivo ritengo che anche in un’attività leggera la
capacità lavorativa residua non sia superiore al 70%.” (Doc. XI/1)
2.3.3
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità
(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile
2015.
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.4
Nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter
senz’altro confermare la decisione dell’amministrazione di considerare
l’assicurata, tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici al ginocchio
sinistro, in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, delle attività sostitutive adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, così come valutato nel referto peritale dell’11 maggio 2018 dal dr.
__________.
A
tale proposito, occorre sottolineare il valore probatorio che riveste tale
perizia, eseguita nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA, la
quale può, quindi, essere rimessa in discussione, come ricordato sopra (cfr.
consid. 2.3.3.), solo in presenza di indizi concreti che ne mettano in
dubbio l’affidabilità.
Evenienza
che non si realizza, tuttavia, a mente di questo Tribunale, nel caso di specie.
Il TCA rileva, infatti,
che la valutazione del Prof. dr. __________,
seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa
residua dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal
perito e va, quindi, intesa nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di
lavoro.
Al
contrario, va sottolineato come le limitazioni funzionali indicate dal Prof.
dr. __________ coincidono perfettamente con quelle poste dal dr. __________ e
confermate e condivise dal dr. __________.
Il
Prof. dr. __________, difatti, ha precisato che l’assicurata riscontra
difficoltà nel fare le scale e nel camminare a lungo, soprattutto su terreno
irregolare o in discesa, e non può rimanere in piedi a lungo (cfr. doc. A3).
Egli ha poi aggiunto che l’interessata possa svolgere delle attività leggere, con
pause frequenti, con possibilità di cambiare posizione e che siano
prevalentemente da svolgere in posizione seduta (cfr. doc. XI/1).
Analoghe
limitazioni sono state riconosciute dal perito dell’amministrazione, il quale
ha proprio indicato che le attività esigibili dall’interessata devono essere
leggere, con possibilità di cambiamento regolare della posizione, senza
sollecitazioni prolungate sotto carico del ginocchio sinistro.” (Doc. ZM67 pag.
15)
Altrettanto dicasi con
riferimento alla presa di posizione dell’8 luglio 2020, con la quale il dr. __________
ha confermato la correttezza dell’apprezzamento peritale del dr. __________,
precisando che “in attività confacenti si giustifica la massima esigibilità
lavorativa. Si deve trattare di attività adeguate ergonomicamente
prevalentemente sedentarie e leggere senza dover portare/spostare pesi >
5kg, senza dover camminare su terreni accidentati o regolarmente su scale/scale
a pioli e nelle quali si possa cambiare posizione al bisogno” (cfr. doc. 16).
Ora,
benché le critiche ricorsuali del legale dell’interessata a proposito del
referto peritale del dr. __________ avrebbero dovuto essere oggetto di disamina
da parte dello stesso perito incaricato dall’amministrazione e non, invece, di
una presa di posizione da parte di un medico interno (cfr. sul tema, STCA
35.2019.104
del 22 settembre 2020 consid. 2.9.; STCA
35.2019.90
del 27 aprile 2020 consid. 2.8.), il TCA non ha motivo per rimettere
in discussione il parere del dr. __________, stante la sostanziale uniformità
delle limitazioni funzionali espresse dal perito e dal medico fiduciario
dell’amministrazione, da un canto, e dal Prof. dr. __________, dall’altro.
Stante
la natura delle limitazioni espresse dal perito ortopedico, del tutto
sovrapponibili a quelle poste anche dal chirurgo ortopedico dell’assicurata, il
TCA non può che considerare la differente percentuale di capacità lavorativa
residua in attività adatte posta dal Prof. dr. __________ - senza particolari
motivazioni che possano giustificarla - unicamente come una diversa valutazione
delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno
sulla sua capacità di lavoro.
Non
va, inoltre, dimenticato che nel caso di specie occorre tenere conto unicamente
dei postumi oggettivi infortunistici presenti al ginocchio sinistro, ma non
delle altre diagnosi (sospetto di artrite anchilosante; fibromialgia), per le
quali il dr. __________ ha esplicitamente escluso l’esistenza di un nesso
causale secondo probabilità preponderante, esprimendosi a favore di un solo “potenziale
substrato reumatologico suscettibile di correlare almeno parzialmente con
il carattere dei disturbi tuttora risentiti dalla signora RI 1” (doc. ZM67, p. 13
– il corsivo è della redattrice).
L’esigibilità lavorativa posta dal perito, oltre a non
essere stata smentita tramite elementi oggettivi concreti, risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo
proposito, STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, riguardante un assicurato, nato
nel 1965, il quale, a seguito di una caduta, aveva riportato una distorsione del ginocchio destro, con rottura
del crociato anteriore e del menisco mediale, a seguito della quale si era
sottoposto il giorno stesso ad una plastica legamentare del crociato anteriore
e, successivamente, a due artroscopie, il quale è stato ritenuto pienamente
abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere e sedentarie; vedi anche STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid.
2.3.3, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno
2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.45 del
21.
febbraio 2019, consid. 2.9.4 e rinvii ivi citati, confermata con STF
8C_211/2019 del 14 agosto 2019).
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’assicurata, in un'attività adeguata
(ovvero rispettosa dei limiti indicati dal perito dr. __________), presenti una
capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).
Va, inoltre, rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,
già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale
non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno
2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici,
che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare
- senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro
l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa in attività professionali idonee.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.3, giusta l'art. 28
cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità".
2.3.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurata.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi
fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati del 2013, visto che la stabilizzazione dello stato
di salute dell’assicurata risale al 20 giugno 2013 (cfr. consid. 2.2.4.).
2.3.6
Per quanto concerne il reddito da valido, nella
decisione su opposizione impugnata l’assicuratore infortuni resistente, modificando
quanto precedentemente considerato nella decisione del 25 giugno 2018, ha
riconosciuto che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurata, nel
2013, presso i suoi due precedenti datori di lavoro, avrebbe realizzato,
secondo quanto indicato dai datori di lavoro stessi, un guadagno di fr.
22'002.50 (occupazione al 50%) presso l’__________ (cfr. doc. Z216.3) e fr.
9'492.60 (occupazione al 12%) presso il __________ (doc. 5). Di conseguenza,
l’assicuratore LAINF ha calcolato che il reddito da valida dell’assicurata
debba ammontare a fr. 50'798.50 (fr. 22'002.50 + 9'492.60 / 62% x 100%) (cfr.
doc. A2).
Con il ricorso, il legale
dell’assicurata ha contestato il calcolo eseguito dall’amministrazione,
rilevando come gli importi considerati dall’assicuratore LAINF non siano stati,
a torto, adeguati al rincaro. A suo avviso, il reddito da valido dovrebbe
essere pari a fr. 52'673.98 (doc. I).
In sede di risposta di
causa, l’assicuratore infortuni, accogliendo parzialmente l’obiezione del
patrocinatore dell’assicurata a proposito del mancato adeguamento al rincaro
del reddito che l’interessata avrebbe potuto percepire da sana presso l’__________
– a differenza di quello quale dipendente del __________, già riferito al 2013
- ha nuovamente calcolato il reddito da valido, stabilendolo in fr. 52'121.30
(fr. 22'822.60 + 9'492.60 / 62% x 100%) (cfr. doc. VII).
Il TCA ritiene corretto
tale ammontare.
2.3.7
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale
misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente
in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid.
3.3
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)
(…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella
DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo
l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014
consid. 7.2).
Con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’INSAI ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i
dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018
del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.3.8
Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in
fr.
51'797.52 il reddito da invalido, applicando la TA1 2012, media totale,
livello di qualifica 1, donne, riportato su 41.7 ore e aggiornato al 2013 (cfr.
doc. A1).
Il
legale dell’assicurata, nel ricorso, ha contestato il calcolo
dell’amministrazione, ritenendo non corretto il riferimento fatto ai dati
salariali statistici relativi a tutti i settori economici, anziché, come
sarebbe stato maggiormente opportuno alla luce delle sue limitazioni, al solo settore dei servizi.
Il
patrocinatore dell’assicurata ha quindi fissato in fr. 50'155 il reddito da
invalido afferente al solo settore dei servizi (doc. I).
Nella risposta di causa,
l’assicuratore LAINF ha, innanzitutto, ricordato che, secondo la
giurisprudenza, di principio, si utilizza il salario medio totale dell’intero
settore privato della RSS TA1 (cfr. DTF 144 I 102 consid. 5.2. pag. 110 con
riferimenti; 8C_534/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.2.; 8C_471/2017 consid.
4.2). Solo in casi eccezionali il Tribunale federale, nel caso di persone che
erano attive in un preciso settore da molto tempo prima dell’infortunio e per
le quali è difficilmente possibile lavorare in altri settori, ha fatto
riferimento al reddito medio statistico dei singoli settori e ciò solamente se
ritenuto necessario per tenere conto delle possibilità di sfruttamento della
capacità residua (cfr. DTF 133 V 545, 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid.
5.1., 8C_457/2017 dell’11 ottobre 2017 consid. 6.2.).
Sulla base di tali
considerazioni, l’assicuratore infortuni ha ritenuto non esservi motivo per non
utilizzare il salario medio totale dell’intero settore privato della tabella
RSS TA1, visto che “le limitazioni cui è soggetta la ricorrente suggerisce che
quest’ultima potrebbe sfruttare la sua capacità lavorativa residua in tutti i
rami del settore privato e non soltanto nel settore 3 servizi” (cfr. doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale condivide il modo di agire dell’amministrazione, non reputando
sussistere, nel caso di specie, delle circostanze eccezionali che permettano di
ritenere sfruttabile la capacità di lavoro residua dell’interessata solo in un
determinato settore e non, come di norma, facendo riferimento al salario medio totale
dell’intero settore privato della tabella RSS TA1.
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella RSS 2012 TA1, l’assicurata, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'112.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 4’286.76
mensili oppure a fr. 51’441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12). Tenuto
conto del rincaro, si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 51'797.52.
2.3.9
Il patrocinatore della
ricorrente ha contestato il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto,
come invece avrebbe dovuto (a suo modo di vedere), ad un parallelismo dei
redditi, applicando al reddito da invalido un gap salariale (doc. XI/1).
Nella decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. A2) e, poi, in sede di risposta di causa,
l’amministrazione ha spiegato le ragioni che ostano al riconoscimento di un
parallelismo dei redditi, rilevando che:
" 8e) Per quanto concerne il caso concreto si ricorda che l’assicurata,
secondo le dichiarazioni dei due ex datori di lavoro, nel 2013 se non fosse
stata vittima dell’infortunio in questione avrebbe potuto guadagnare presso l’__________
in qualità di cameriera ai piani CHF 22'002.50 (1'692.15 x 13, occupazione al
50%) e presso il __________ in qualità di ausiliaria di pulizie CHF 9'492.60
(occupazione al 12%).
8f) Come si vedrà di seguito, il reddito da valido dell’assicurata
in qualità di ausiliaria delle pulizie e di cameriera ai piani non si situa
sotto la media dei salari per un’attività equivalente. Infatti, secondo il
Contratto Collettivo di Imprese di Pulizia e Facility Services 2020, il salario
minimo annuale per il personale addetto alle pulizie risulta essere tra CHF 37'977.60
e CHF 41'068.80. Per quanto concerne il settore dell’industria alberghiera e
della ristorazione, per un/a collaboratore/-trice a tempo pieno senza
apprendistato professionale secondo il contratto collettivo 2017-2020, il
salario lordo annuale minimo è di CHF 44'421. L’importo di CHF 50'798.50 come reddito
ipotetico da valido non è quindi inferiore ai due salari minimi previsti dai
contratti collettivi per le attività svolte dall’assicurata.” (Doc. VII)
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016,
8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non
erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando
quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,
quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione
previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure
la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha
precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad
altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto
collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato
alcuna riduzione a titolo di gap salariale nella STCA
35.2017.121
del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i
dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un
proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei
salari minimi ivi previsti.
Nel
caso concreto, il TCA condivide le considerazioni espresse dall’amministrazione
a proposito del fatto che il reddito da valido fissato per l’assicurata non
risulti inferiore ai salari minimi previsti dai contratti collettivi nazionali
di categoria per le attività svolte dall’interessata, e ciò con riferimento
anche ai CCL in vigore nel 2013 (anno di riferimento nella fattispecie qui in
esame).
Il
legale dell’assicurata, del resto, non ha fornito elementi che possano
dimostrare il contrario.
2.3.10
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella
concreta evenienza, nella decisione su opposizione impugnata - scostandosi
dalla riduzione del 10% accordata con la decisione del 25 giugno 2018 “per le
limitazioni funzionali” (cfr. doc. Z219) - l’assicuratore convenuto ha operato
una decurtazione del 5% sul reddito statistico da invalido così giustificata:
" Ora,
considerando l’insieme delle circostanze nel caso concreto, ovvero che al
momento determinante l’assicurata aveva l’età di 49 anni, che è di nazionalità
bosniaca ma lavora in Svizzera da più di 27 anni, che il tasso di occupazione
esigibile è del 100% e che secondo il nostro medico di fiducia dopo la
stabilizzazione sono ancora possibili delle attività leggere con possibilità di
cambiamento regolare della posizione senza sollecitazioni prolungate sotto
carico del ginocchio sinistro, si ritiene giustificato, legata alla natura
delle limitazioni funzionali, una riduzione al massimo del 5% sul reddito
statistico (e non del 10% come deciso nella decisione del 25 giugno 2018).” (Doc.
A2)
Il
patrocinatore della ricorrente ha contestato l’ammontare di tale riduzione
percentuale, ritenendo che l’amministrazione non avesse motivo alcuno per
ritornare sulla deduzione del 10% già accordata con la decisione del 25 giugno
2018.
Inoltre, al di là di
questo aspetto, il legale ha chiesto che venga applicata una riduzione sociale
almeno del 20% (di cui il 15% per le limitazioni funzionali legate
all’infortunio, suddiviso in 5% per le limitazioni funzionali esistenti anche
in attività leggere e 10% per la capacità lavorativa limitata alle attività
leggere) (cfr. doc. I).
Nella risposta di causa,
l’Istituto assicuratore ha spiegato le ragioni che impediscono, nel caso di
specie, di accordare all’interessata una deduzione superiore rispetto a quella
del 5% stabilita nella decisione su opposizione impugnata, rilevando come nessuno
dei fattori entranti in linea di conto (e meglio età, limitata esperienza,
limitazioni addebitabili al danno alla salute, nazionalità) giustifichi la
maggiore deduzione sociale richiesta (cfr. doc. VII).
Considerato
il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 5%, l’assicuratore LAINF non abbia abusato del proprio potere
di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha
infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione
infortunistica.
Le circostanze evidenziate con il ricorso non appaiono atte, come ben spiegato
dall’amministrazione nella risposta di causa, a giustificare una più ampia
riduzione percentuale.
In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del
fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “…
auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive
Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend
auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI
1999.
S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und
8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del
30.
novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF
8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10
giugno 2009 consid. 5.2.1).
D’altra
parte, il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica
ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea
di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né
un’esperienza professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare
(cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49
consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in
taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2,
9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Infine,
in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha
stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un
lavoratore cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato
rispetto a un lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo
statuto di frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018,
consid. 2.7).
Tale
soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente giurisprudenza
federale (cfr. STF 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020;
A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75” in SZS/RSAS 1/2021, pag. 49).
Il "reddito da invalido" di fr. 51'797.52 (cfr.
consid. 2.3.8.), tenuto conto di una decurtazione sociale del 5%, ammonta
dunque a fr. 49'207.65.
2.3.11
Il
grado di invalidità della ricorrente (stabilito confrontando i fr. 49'207.65
annui al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il
danno alla salute infortunistico, e cioè fr.
fr. 52'121.30 annui) è del 6% ([52'121.30 – 49'207.65] x 100 : 52'121.30 =
5.59% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
A ragione, dunque, l’assicuratore infortuni non ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad una rendita, non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia
pensionabile del 10%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti