35.2020.49
Discussa l'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurato. Reddito da valida da determinare in applicazione del CNM (lavori in sotterraneo), anziché in base a dati statistici riferiti al settore delle costruzioni. Rinvio atti all'amministrazione per relativa concretizzazione
25 gennaio 2021Italiano22 min
caso (DTF 142 V 178 E. 2.5.7 con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza). Ciò
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.49
mm
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 aprile 2005, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di minatore
macchinista sul __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito all’arto inferiore
sinistro dalla pala di un escavatore, riportando la frattura-lussazione del
femore sinistro distale, la lesione dell’arteria poplitea sinistra, la lesione
del nervo ischiadico a livello popliteale, una sindrome della loggia e una
rabdomiolisi. All’assicurato è quindi stata amputata la gamba sinistra a
livello sopra-genicolare, sostituita con una protesi C-Leg.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso.
1.2. Con decisione formale del 25
giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 45% a decorrere dal 1°
ottobre 2012 (doc. 144).
1.3. Nell’aprile 2018, l’allora
patrocinatore di RI 1 ha chiesto all’CO 1 di riesaminare il grado d’invalidità
riconosciuto con la decisione formale del 25 giugno 2013, e ciò alla luce del
contenuto della perizia bi-disciplinare ordinata dall’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero (UAIE) e della conseguente decisione di rendita (diritto a
una rendita intera a contare dal 1° aprile 2006; cfr. doc. 212).
In data 15 maggio 2018,
l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione formale – poi confermata in sede
di opposizione (cfr. doc. 228) - mediante la quale ha negato che fossero
adempiuti i presupposti per sottoporre la decisione del 25 giugno 2013 a
revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA oppure a riconsiderazione ex art.
53 cpv. 2 LPGA (doc. 213).
1.4. Con sentenza 35.2018.119 del
27 maggio 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato.
In quella pronunzia, il
TCA ha in primo luogo ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 53 cpv.
2 LPGA – manifesta erroneità della decisione e notevole importanza di una sua
rettifica – per procedere a una riconsiderazione della decisione di rendita del
25 giugno 2013.
D’altro canto, fondandosi
sulle risultanze della perizia bi-disciplinare esperita dalla __________ e
dalla Clinica universitaria __________, esso ha giudicato accertato che, tenuto
conto degli aspetti ortopedici legati all’amputazione sopra-genicolare della
gamba sinistra e della presenza di dolori fantasma interessanti il medesimo
arto, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva
adeguata soltanto nella misura del 50%.
Per quanto concerne infine
degli aspetti economici, dopo aver precisato che determinanti sono i dati
salariali del 2017, questo Tribunale ha ritenuto di non disporre degli
elementi necessari per determinare quanto l’insorgente avrebbe presumibilmente
guadagno in quell’anno, qualora non fosse rimasto vittima dell’evento
traumatico dell’aprile 2005. Gli atti sono quindi stati rinviati
all’amministrazione affinché stabilisse il reddito da valido e da invalido e
decidesse nuovamente in merito all’entità della rendita d’invalidità spettante
a RI 1 (doc. 245).
Il giudizio cantonale è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.5. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 26 novembre 2019, l’istituto
assicuratore ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 51% a
decorrere dal 1° agosto 2017 (doc. 255).
In data 30 aprile 2020, l’CO
1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato, nel senso
che il grado dell’invalidità è stato aumentato dal 51 al 57% (doc. 262).
1.6. Con tempestivo ricorso del 28
maggio 2020 (doc. I), successivamente tradotto in lingua italiana (doc. III 1),
RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, il grado d’invalidità venga ridefinito in
base alle considerazioni ivi sviluppate, in subordine che gli atti vengano
rinviati all’amministrazione per nuova valutazione in base alle medesime
considerazioni.
Contestata è l’entità dei
redditi, da valido e da invalido.
Per quanto riguarda il reddito
da valido, quantificato dall’CO 1 in fr. 73'456.10, il patrocinatore del
ricorrente fa valere che esso non avrebbe dovuto essere determinato applicando
Fatti
i dati salariali statistici relativi al ramo economico “costruzioni”, rilevando
segnatamente che “nel frattempo il datore di lavoro __________ non è fallito,
né l’assicurato era disoccupato prima dell’infortunio o da allora è andato in
pensione. L’assicurato avrebbe preferito continuare a lavorare senza infortuni
nella costruzione di gallerie. (…). …, la CO 1 aveva consultato la società
fiduciaria non competente, la __________ a __________, con scritto del
23.08.2019, che ha poi confermato che la __________ era stata liquidata a
giugno 2019 e che quindi non era in grado di fornire le informazioni richieste.
Le decisioni del Consiglio (recte: Tribunale, n.d.r.) federale
8C_90/2010 e 8C_793/2011, citate dalla CO 1, non possono essere utilizzate per
giustificare tale procedura. Nel caso di specie, l’indirizzo della casa madre
si trova nello scritto della __________ alla CO 1 del 20.11.2006, così come il
nome della persona responsabile. Una richiesta di informazione sui salari dalla
società madre sarebbe stata possibile e ragionevole. Si sarebbe anche potuto
fare una richiesta di informazioni sui salari a una società attiva nella
costruzione di tunnel. (…). L’uso della statistica salariale (RSS) nel contesto
della valutazione dell’invalidità ai sensi dell’articolo 16 LPGA era ed è
l’ultima ratio secondo la giurisprudenza consolidata. L’uso della statistica
salariale è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tale statistica avverrà
solo se non è possibile determinare il reddito senza invalidità e/o da
invalidità sulla base e in conformità con le circostanze specifiche del singolo
caso (DTF 142 V 178 E. 2.5.7 con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza). Ciò
significa che nel presente caso non si tratta di una situazione eccezionale
(DTF 122 V 222) in cui il reddito senza invalidità dovrebbe essere determinato
per l’intero settore delle costruzioni ricorrendo ai salari della tabella RSS.
(…). Nella decisione su opposizione (p. 7), la CO 1 sostiene che il riferimento
comparativo all’accordo aggiuntivo al contratto nazionale mantello (CNM)
rilevante per i lavoratori delle gallerie, porta persino a un reddito inferiore
rispetto ai salari delle tabelle RSS. Questo non è il caso. Non tiene conto del
fatto che, oltre al salario minimo menzionato, sono concesse indennità e
supplementi sostanziali, che non sono inclusi nei salari di base della RSS come
componente salariale aggiuntiva. I dettagli sono disponibili nel conteggio
salariale dettagliato della __________ per il mese di maggio 2005. L’assicurato
riceveva uno stipendio mensile lordo di CHF 9'226.65, di cui CHF 5'369 come
stipendio base con una retribuzione oraria di CHF 29,50.”.
Trattandosi invece del reddito
da invalido, l’avv. RA 1 censura in sostanza il fatto che l’istituto
resistente lo abbia calcolato applicando i dati salariali statistici risultanti
dalle tabelle RSS, anziché mediante il metodo delle DPL, come era stato invece
il caso nel quadro della decisione di rendita del 25 giugno 2013
(“Nell’ordinanza del 25.06.2013, il salario d’invalidità è stato determinato
correttamente e senza contestazioni sulla base delle informazioni sul salario
DAP menzionate. Pertanto, non è a discrezione della CO 1 utilizzare le tabelle
RSS come secondo metodo per il ricalcolo necessario. Ci può portare al sospetto
che essa si basi esclusivamente sul risultato desiderato nelle tabelle RSS e
non sui profili DAP.”) (doc. III 1).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Litigiosa è l’entità della
rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.3
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1.
LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza
U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità
continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della
LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione
della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini
psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale
o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono
causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate
nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati
affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, dopo aver interpellato
la fiduciaria dell’ex datore di lavoro ed aver così appreso che la ditta __________
non ha più impiegato dipendenti dal 2016 e che è stata liquidata nel 2019
(donde l’impossibilità di ottenere il valore richiesto – cfr. doc. 251), l’CO 1
ha determinato il reddito da valido facendo capo ai dati salariali
statistici pubblicati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica. Esso
ha quindi applicato la tabella RSS TA 1 2016, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),
livello di competenze 2, uomini, ottenendo, compiuto l’adeguamento all’indice
dei salari nominali (dal 2016 al 2017), l’importo di fr. 73'456.10.
L’assicuratore resistente ha peraltro precisato che l’esito non sarebbe diverso
nemmeno qualora si volesse applicare la Convenzione addizionale al Contratto
nazionale mantello (CNM) per l’edilizia principale relativa ai lavori in
sotterraneo. In effetti, in quel caso, il reddito da valido per il 2017
ammonterebbe a fr. 73'213.75 (fr. 32 x 2'112 ore/anno + 8.33% di tredicesima
mensilità) (doc. 262, p. 7 s.).
Da parte sua, il
rappresentante dell’assicurato contesta il procedere seguito dall’istituto
assicuratore per determinare il reddito senza invalidità. A suo avviso, anziché
applicare i dati salariali statistici relativi al settore delle costruzioni,
l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare la società madre in __________
della __________ oppure interpellare delle società attive in Svizzera nella
costruzione di tunnel. D’altro canto, egli contesta che i salari previsti dal CNM
sarebbero inferiori a quelli medi risultanti dalla RSS, posto che “… oltre al
salario minimo menzionato (da intendere quello previsto dal CNM, n.d.r.), sono
concesse indennità e supplementi sostanziali, che non sono inclusi nei salari
di base della RSS come componente salariale aggiuntiva.” (doc. III 1).
Conformemente alla giurisprudenza, per fissare il reddito da
valido, occorre stabilire quello che l’assicurato avrebbe – con il grado della
verosimiglianza preponderante – potuto realmente realizzare al momento
determinante, qualora non fosse invalido. Il reddito senza invalidità deve
essere valutato nella maniera più concreta possibile, ragione per la quale esso viene desunto
di principio dall’ultimo salario conseguito dalla persona assicurata prima
dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari,
siccome dall’esperienza empirica risulta che la precedente attività lavorativa
sarebbe continuata senza il danno alla salute; eccezioni devono essere
accertate con la verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2).
Allorché un salario concreto non può essere accertato – ad esempio la persona
assicurata era disoccupata al momento dell’infortunio oppure avrebbe perso il
suo precedente posto di lavoro anche senza l’infortunio - possono essere
utilizzati i dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)
editi dall’Ufficio federale di statistica (cfr. STF 8C_720/2017 del 12 marzo
2018.
consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato; si veda pure L. Grisanti, Nuove
regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316).
In una
sentenza STF 8C_778/2017 del 25 aprile 2018, il Tribunale federale ha precisato
che nella misura in cui tengono meglio conto delle differenti categorie di
attività rispetto ai dati statistici salariali di cui alle RSS, i salari fissati
secondo il CNM per l’edilizia principale rispettano maggiormente il principio
secondo il quale il reddito senza invalidità deve essere calcolato nella
maniera più concreta possibile. L’Alta Corte ha, infatti, rilevato che:
" (…)
4.4
Le recourant reproche en outre à la cour
cantonale d'avoir retenu, sur la base de la convention collective de travail de
la construction, un revenu sans invalidité de 73'786 fr., soit un montant
inférieur à celui de 78'866 fr. 95 (recte: 76'766 fr. 95) pris en compte par
l'office AI en fonction des statistiques salariales. Il invoque une violation
du principe de coordination de l'évaluation de l'invalidité dans
l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents, et soutient que le montant
statistique plus élevé doit en l'occurrence être retenu.
Ce point de vue ne saurait être partagé. En
effet, dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories
d'activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la
convention collective de travail de la construction sont mieux à même de
respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué
de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril
2017.
consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du
14.
avril 2014 consid. 3.2).”
In
concreto, l’amministrazione ha innanzitutto accertato che, terminati i lavori
per la costruzione della __________ (nel 2016), la __________ non ha più
impiegato dipendenti sino ad essere stata liquidata nel 2019 (doc. 251). Ciò
significa che, anche qualora non avesse subito l’infortunio assicurato, nel
2017.
RI 1 non si sarebbe più trovato alle dipendenze di quel datore di lavoro. In
queste condizioni, il TCA non può seguire il rappresentante del ricorrente allorquando
sostiene che l’assicuratore avrebbe dovuto, in prima battuta, cercare di
ottenere il dato salariale determinante dalla società madre in __________ della
__________.
Come già indicato in
precedenza, il reddito da valido è stato determinato applicando il salario
statistico medio relativo al settore delle costruzioni. Ora, posto come non sia
contestato il fatto che, nel caso in cui non si fosse infortunato, l’assicurato
avrebbe verosimilmente continuato a lavorare nel campo della costruzione di gallerie
(in questo senso, non è un caso se, con la decisione formale del 25 giugno
2013, l’CO 1 aveva fissato il reddito da valido in base ai dati salariali
forniti dall’ex datore di lavoro [cfr. doc. 137]; si veda pure la decisione su
opposizione impugnata in cui si fa esplicito accenno alla lunga esperienza
professionale dell’insorgente quale macchinista nella costruzione di gallerie
[doc. 262, p. 7]), questo Tribunale non ritiene che facendo capo ai dati
statistici riferiti al settore delle costruzioni, l’assicuratore abbia
determinato il reddito da valido in conformità alla giurisprudenza federale,
ovvero nella maniera più concreta possibile. In effetti, così come lo ha
sottolineato anche il patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. III 1, p. 7), i
salari statistici non appaiono sufficientemente rappresentativi di quelle che
sono le peculiarità retributive proprie allo specifico settore dei lavori in
sotterraneo. In questo ordine di idee, basti sottolineare che, nell’anno
precedente l’infortunio, lavorando alle dipendenze della __________, RI 1 aveva
realizzato un reddito di fr. 94'293.16/anno (cfr. doc. 134, p. 1), un
reddito già a quel momento decisamente più elevato rispetto a quello ritenuto
dall’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata (fr. 73'456.10).
Alla luce di quanto
precede e in ossequio ai principi giurisprudenziali citati in precedenza, secondo
il TCA, il reddito senza invalidità deve quindi essere fissato in applicazione
del CNM e meglio delle norme previste dalla Convenzione addizionale al CNM per
i lavori in sotterraneo (Appendice 12).
Con riferimento al calcolo
effettuato dall’amministrazione a pagina 7 della decisione impugnata, essa ha
correttamente stabilito il salario base, tenendo conto che, a norma dell’art.
20.
della Convenzione addizionale, determinanti sono i salari base della zona
rossa ai sensi dell’art. 41 CNM e che, in virtù dell’art. 21 della
Convenzione addizionale, il ricorrente ricade nella classe salariale Q
(“Lavoratori diplomati”, cfr. art. 42 CNM).
L’assicuratore resistente
non può invece essere seguito laddove ha completamente omesso di tenere in
considerazione quei supplementi salariali previsti dalla Convenzione
addizionale al CNM (cfr. art. 11 e segg.), necessariamente legati allo
svolgimento di lavori in sotterraneo.
In queste condizioni,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengono rinviati all’CO
1.
affinché determini nuovamente il reddito da valido conformemente a quanto è
appena stato indicato.
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, nel caso concreto, l’istituto resistente lo ha quantificato in fr.
31'858.55, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale,
livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2017, applicando dapprima una
riduzione del 50% in ragione della limitata capacità lavorativa anche in
attività sostitutive residue e in seguito una decurtazione del 5% a titolo di
deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 262, p. 8 s.).
Con l’impugnativa,
l’entità del reddito da invalido viene contestata unicamente nella misura in
cui l’CO 1 l’ha determinata applicando i dati salariali statistici, anziché il
metodo delle DPL (come era stato invece il caso con la decisione formale del 25
giugno 2013) (cfr. doc. III 1, p. 7 s.).
A titolo abbondanziale,
questa Corte osserva che, con la sua pronunzia 35.2018.119 del 27 maggio 2019,
la decisione formale del 25 giugno 2013 è stata giudicata manifestamente errata
e, perciò, annullata (revocata) per la via della riconsiderazione ex
art. 53 cpv. 2 LPGA. Il ricorrente è pertanto malvenuto a sostenere che l’amministrazione
sarebbe stata in qualche modo vincolata all’utilizzo delle DPL, in quanto la
sua domanda di riconsiderazione della decisione di rendita verteva
esclusivamente sull’aspetto dell’entità della capacità lavorativa residua.
D’altro canto, sempre secondo
il TCA, l’CO 1 non ha violato il diritto federale determinando il reddito da
invalido applicando i dati salariali statistici. Al riguardo va innanzitutto
sottolineato che l’assicuratore in questione ha definitivamente cessato di
utilizzare il metodo delle DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 (in proposito,
si veda la STF 8C_517/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.1). D’altra parte, l’utilizzo
dei dati statistici (tabella RSS TA 1 a valenza nazionale) si giustifica anche alla
luce del fatto che il reddito da valido va fissato facendo capo a dei dati salariali
nazionali (per i lavori in sotterraneo, la Convenzione addizionale al
CNM prescrive in effetti di applicare a tutti i cantieri i salari base
della zona rossa – cfr. supra, consid. 2.5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 affinché stabilisca il reddito da valido e, quindi, determini di
nuovo il grado d’invalidità del ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'300 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti