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Decisione

35.2020.51

Cuoco. Disoccupato. Investito da un’automobile. Diniego rendita confermato dal TCA.

8 febbraio 2021Italiano40 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.51

PC/DC/sc

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 dicembre 2015, RI

1, nato il __________ 1959, di professione cuoco (senza AFC), disoccupato dal

1° dicembre 2015 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO

1, verso le ore 17.30, è stato investito da un’auto a __________ (__________),

riportando un trauma contusivo lieve, delle escoriazione al capo, delle

policontusioni alla colonna lombare con fratture vertebrali, una distorsione al

ginocchio sinistro con rottura del menisco, la rottura di un dente incisivo e

la scheggiatura dei denti molari. A causa dell’infortunio l’assicurato è stato

operato al ginocchio sinistro il 14 novembre 2017 (artroscopia con

meniscectomia mediale selettiva) e l’8 maggio 2019 (protesi totale; doc. 1, 8,

21, 50 e 380 incarto LAINF).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere acquisito agli

atti il rapporto del 15 novembre 2019 relativa alla visita __________ di

chiusura del 5 novembre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (giusta il quale l’assicurato presentava una

capacità lavorativa residua in attività adeguate ridotta del 10% a causa della necessità

di pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti per dolore continuo a livello

del ginocchio sinistro ed a livello lombare sia a riposo sia sotto carico: doc.

380 incarto LAINF), in data 22 novembre 2019, l’amministrazione ha sospeso il

versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° gennaio 2020,

puntualizzando, per quanto concerneva le cure mediche, quanto segue: “continueremo

ad assumere la fisioterapia fino alla fine del 31.12.2019 e per l’intero anno

2020 assumeremo al massimo 4 cicli di fisioterapia (36 sedute).” (doc. 383

incarto LAINF).

Il 31 gennaio 2020 l’CO 1 ha informato l’assicurato che avrebbe preso a carico 4

cicli di fisioterapia per il 2020 e altri 4 per il 2021 (doc. 406 incarto

LAINF).

1.3. Dopo avere acquisito agli

atti anche gli apprezzamenti medici (valutazione del danno all’integrità) del

10 dicembre 2018 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia (doc. 291 incarto LAINF) e del 5 novembre 2019 del medico __________,

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc.

381 incarto LAINF), con decisione del 29 novembre 2019, l’amministrazione ha

assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

15%.

Con opposizione del 15 gennaio 2020 (doc. 401 incarto LAINF), completata il 31

gennaio 2020 (doc. 409 incarto LAINF), l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto il riconoscimento di un’IMI più elevata. A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti la valutazione medica del 22 gennaio 2020

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 410

incarto LAINF).

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, con apprezzamento medico (valutazione

del danno all’integrità) dell’11 marzo 2020, il medico __________, dr. med. __________,

ha indicato che riteneva giustificato riconoscere all’assicurato un ulteriore

5% di IMI (doc. 438 incarto LAINF).

1.4. Esperiti anche gli

accertamenti amministrativi del caso, con decisione del 12 febbraio 2020, l’CO

1 ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità in quanto,

dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico nullo (doc. 412

incarto LAINF).

L’CO 1 ha considerato un reddito “da valido” di fr. 50'855.30, determinato in

base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”, livello di

qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, visto che al momento dell’infortunio

l’assicurato era disoccupato ed un reddito da “invalido” di fr. 61'274.-,

calcolato in base alla TA1 2016 “attività semplici e ripetitive”,

livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 90% (riduzione di rendimento del 10%) in attività

adeguate. L’CO 1 ha puntualizzato quanto segue: “Una deduzione sociale (DTF

126 V 75) non viene applicata in quanto è già stato tenuto conto di una

riduzione del rendimento del 10%. (…). L’indennità per menomazione

dell’integrità fisica è già stata accordata (decisione del 29 novembre 2019) e

attualmente in procedura di opposizione”.

Con opposizione del 16 marzo 2020 (doc. 434 incarto LAINF), completata il 20

aprile 2020 (doc. 440 incarto LAINF), l’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha contestato il raffronto dei redditi operato

dall’amministrazione, chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità

del 15% in favore del suo assistito.

1.5. Nel frattempo in ambito AI,

l’amministrazione, con progetto di decisione del 9 gennaio 2019 (doc. 304

incarto LAINF), ha preavvisato all’assicurato il riconoscimento di una rendita

intera di invalidità dal 1° dicembre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex

art. 28 LAI) limitatamente al 31 marzo 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 10 dicembre 2018 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo.

L’UAI ha considerato, nel 2016, un reddito “da valido” di fr. 54'638.-,

determinato in base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”,

livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomo ed un

reddito da “invalido” di fr. 57'076.-, calcolato in base alla TA1 2016 “attività

semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, tenuto conto di una

capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100% e una deduzione

sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione (doc. 304

incarto LAINF).

Con decisione del 28 maggio 2020 (doc. 450 e 451 incarto LAINF), l’UAI ha riconosciuto

all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2016 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 29 febbraio 2020

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 5 novembre 2019 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo

successivo, un grado di invalidità del 7%.

L’UAI ha considerato, nel 2018, un reddito “da valido” di fr. 55'269.-,

determinato in base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”,

livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomo,

aggiornato 2018, ed un reddito da “invalido” di fr. 51'556.-, calcolato in base

alla TA1 2016 “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1,

uomo, aggiornato al 2018, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del

90% (riduzione di rendimento del 10%) in attività adeguate e una deduzione

sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, stabilendo,

per il periodo successivo, un grado di invalidità del 7% (doc. 450 incarto

LAINF).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.6. Esperiti anche gli

accertamenti amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 5 maggio

2020 l’assicuratore LAINF ha statuito quanto segue:

" (…).

Prima di cadere in disoccupazione l'assicurato era attivo come cuoco. Tenuto

conto dei postumi infortunistici a livello del rachide e del ginocchio sinistro

l'assicurato non è più in grado di riprendere a svolgere tale attività. Egli

per contro, a mente del medico di __________, può esercitare un lavoro più

leggero nei limiti seguenti: (…).

Tenuto conto della sintomatologia dolorosa l'assicurato, sempre a mente del

medico __________, necessita di pause aggiuntive di 10 minuti ogni ora. (…).

A giusta ragione nessuno contesta l'esigibilità espressa dal medico __________.

In discussione è invece il raffronto operato dall'amministrazione. La CO 1 ha

quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo ai dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei

salari (RSS) - non ancora a disposizione al momento in cui stata rilasciata

l'impugnata decisione - risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori

semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2018

(TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un

salario complessivo di fr. 67’766.67 (fr. 5’417.- : 40 ore x 41.7 ore x 12

mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2020 ad un

ammontare di fr. 68'446.03. Su tale cifra la CO 1 è tenuta - come rilevato a

giusta ragione con l'opposizione - a effettuare una riduzione del 17 % per

motivi medici e cioè per tenere conto della diminuzione di rendimento indicata

dal medico __________. Si giunge pertanto a un salario esigibile di fr. 56’810.20.

(…). Ora, in concreto, non entra in considerazione nessun fattore di riduzione

ai sensi della giurisprudenza di cui in DTF 126 V 75. I Tribunali hanno a

innumerevoli riprese confermato che l'età - in ogni caso per i lavoratori non

qualificati - non è un fattore di riduzione (…). Inoltre, a mente della

giurisprudenza, quando un assicurato, come in concreto, è in grado di lavorare

in misura completa ma con una diminuzione di rendimento, non entra in

considerazione una riduzione supplementare a causa delle limitazioni funzionali

(…).

Dato che al momento dell'infortunio l'assicurato era a beneficio delle

indennità della cassa disoccupazione a giusta ragione, conformemente alla

giurisprudenza (…), la CO 1 ha pure fissato il guadagno senza l'infortunio su

basi teoriche, sempre facendo capo ai dati pubblicati dell'Ufficio federale di

statistica TA1, profilo 1, non avendo egli nessuna qualifica in Svizzera, ramo

55-56, tenuto conto del suo percorso professionale. Viste le nuove tabelle a

disposizione il guadagno presumibile deve essere fissato per l'anno corrente in

fr. 52'944.62.

Riassumendo dal raffronto dei redditi (fr. 56’810.20 : fr.

52944.62) non risulta alcuna perdita.

(…).

Essendo la situazione stabilizzata al più tardi con l'1.1.2020 non

vi è più spazio alcuno per la presa a carico di ulteriori cure in quanto l'art.

21 cpv. 1 LAINF concerne unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita

d'invalidità (…). A titolo puramente accondiscendente la CO 1 ha accordato

all'assicurato delle sedute di fisioterapia per l'anno 2020.

E ora in merito al danno all'integrità.

(…).

Dagli atti risulta che, per quanto riguarda il rachide, in data

10.12.2018 il dott. __________, allora medico __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato loco-motore, richiamata la

tabella 7 della Pubblicazioni della Divisione medicina assicurative, ha fissato

nella misura del 10 % il danno all'integrità in uno stato dopo frattura senza

deviazione dell'asse superiore a 10° e con dolori continui che si accentuano al

sovraccarico ma presenti anche a riposo. Per quanto riguarda il ginocchio -

tenuto conto che a mente della giurisprudenza deve essere considerata la

situazione che esisteva prima della posa della protesi (RAMI 2003 p. 403 e

sentenza del TFA U 56/05 del 18.7.2005) - il 5.11.2019 il dott. __________,

medico __________, pure specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, ha quantificato al 5 % il danno all'integrità e

applicato, tenuto conto delle immagini radiologiche, il valore inferiore in

caso di un'artrosi femoro-tibiale di grado mediale.

(…).

A sostegno dell'opposizione l'assicurato ha prodotto un rapporto

del dott. __________, specialista in chirurgia, il quale ha evidenziato che

concorda, per quanto riguarda le fratture Th2 e Th3, con la quantificazione -

generosa - del dott. __________. Egli ha invece rimproverato al dott. __________

di non essersi espresso - per quanto riguarda in ginocchio - in base ad uno

studio radiologico completo.

Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________,

preso atto anche delle immagini dell'ortoradiogramma del 2.5.2019, ha ritenuto

congruo riconoscere all'assicurato un tasso globale del 10%, valore che

corrisponde alla metà di quanto corrisposto per un'artrosi femorotibiale grave

dato che l'assicurato presenta a livello mediale una patologia degenerativa.

(…).

Per quanto riguarda il rachide lombare, in risposta a quanto

indicato dal dott. __________, il dott. __________ ha evidenziato che nel tasso

del 10 % sono da includere anche i disturbi localizzati nel distretto

toraco-lombare dove peraltro i sintomi riferiti sono da collegare in modo

preponderante alla patologia degenerativa in assenza di chiari e considerevoli

esiti post-infortunistici.

(…).

Riassumendo ne consegue che la decisione della CO 1 deve essere

parzialmente modificata. Per contro la decisione della Divisione prestazioni

assicurative deve essere integralmente confermata.

Decisione.

1. L'opposizione è avverso la decisione del 29.11.2019 della CO 1 è

parzialmente accolta ai sensi dei considerandi. L'opposizione avverso la

decisione del 12.2.2020 della Divisione prestazioni assicurative è respinta. La

CO 1 è incaricata di versare all'assicurato fr. 6’300.--. (…)”

1.7. Con tempestivo ricorso del 3

giugno 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

decisione su opposizione dell’amministrazione venga “annullata ed è pertanto

riconosciuta a favore di RI 1, __________1959, una rendita del 17% a far tempo

dal 1.1.2020” (doc. I, pag. 3).

Sostanzialmente il

patrocinatore dell’assicurato contesta la valutazione economica operata

dall’amministrazione, in particolare, rilevando quanto segue:

" (…) si

contesta avantutto che quale reddito da valido sia stato utilizzato il reddito

statistico. RI 1 era in disoccupazione da pochi giorni, la propria esperienza

professionale lo aveva condotto a dei salari di tutto rispetto, per il che pare

del tutto corretto ammettere quale salario da valido quello da ultimo percepito

in ordine di

fr. 58'400.-, che risulta essere assolutamente alla sua portata

alla luce del proprio curriculum professionale.

(…).

Come abbiamo detto la CO 1 non riconosce alcuna riduzione sociale,

accreditando l'idea, ancora una volta, che la riduzione già operata per motivi

medici, sia in realtà di carattere sociale. Ovviamente ciò non è non fosse per

il motivo che è stata decisa da un medico in contesto medico. Lascia di contro

alcune perplessità non solo il fatto che non si sia ritenuto che RI 1 possa

ormai soltanto svolgere un'attività leggera, ma anche il fatto che gravemente

compromessa la sua posizione sul mercato del lavoro dovendo richiedere al

proprio datore di lavoro una sospensione della propria attività in ragione di

10 minuti ogni 60. Non vi saranno statistiche al riguardo, ma non v'è chi non

veda come simile condizione sia decisamente una grave preclusione sul mercato

del lavoro, ma soprattutto foriera di importanti riduzioni salariali.

Per entrambi questi motivi si giustifica a non averne dubbio una

riduzione sociale di almeno il 15%. Per il che a fronte di un salario

statistico da valido di fr. 68'446.- ritenuto dalla CO 1, si deve operare una riduzione

del 17%, per motivi medici, ed una ulteriore riduzione del 15% per motivi

sociali, per il che il guadagno da valido risulta essere di fr. 48'289.-.

Quello da invalido ammonta a fr. 58'400.-, per il che il discapito

ammonta al 17,3%, da cui una rendita del 17%.”

Da ultimo, il

patrocinatore del ricorrente ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Per

quanto ne è degli altri oggetti di contestazione in sede di opposizione,

segnatamente per quanto attiene l'indennità per menomazione all'integrità, vi

si rinuncia, per il che viene richiesta solamente il riconoscimento di una

rendita del 17%. (…)”

1.8. Nella risposta del 24 giugno

2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In data 25 giugno 2020 il TCA

ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (doc. IV).

1.10. Il 10 luglio 2020 il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA una proroga del termine di

ulteriori 10 giorni “non avendo ancora avuto modo di completare

l’istruttoria richiesta.” (doc. V).

1.11. Il 13 luglio 2020 il TCA ha

comunicato al patrocinatore dell’assicurato che il termine veniva prorogato di

10 giorni (doc. VI).

1.12. Al TCA non è pervenuta

ulteriore documentazione.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato

dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in

concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. L'oggetto della lite è

circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato.

Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente

vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1°

gennaio 2020, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità

lavorativa residua dell’83% - a causa di una riduzione del rendimento del 17%,

dovuta alla necessità di svolgere pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti

fissata dal medico __________ - in attività adeguate) e l’IMI assegnata.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione

della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della

sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o

se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre

2020, consid. 2.6).

2.6

Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________

del 5 novembre 2019 (doc. 380 incarto LAINF) il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è così espresso in

merito all’esigibilità lavorativa:

" Molto

spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all'altezza dei

fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei

fianchi, mai più può sollevare pesi medi, pesi pesanti e pesi molto pesanti

fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del

petto pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi

superiori ai 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione,

talvolta lavori medi, mai più lavori pesanti e molto pesanti; molto spesso può

effettuare lavori che comportano la rotazione della mano e lavori sopra la

testa. Di rado può effettuare lavori che comportano la rotazione del busto,

talvolta pub mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e di rado la

posizione in piedi/inclinata in avanti. Mai più la posizione inginocchiata e la

flessione delle ginocchia. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e

talvolta la posizione in piedi e molto spesso la posizione a libera scelta di

lunga durata. Molto spesso può spostarsi per tragitti fino a 50 m, talvolta può

camminare per tragitti superiori a 50 m, di rado comminare per lunghi tratti,

mai più camminare su terreno accidentato, di rado può salire e scendere le

scale, mai più salire e scendere scale a pioli. L'uso delle mani è possibile e

non vi sono problemi di equilibrio.”

Il medico __________ ha

poi concluso per una capacità lavorativa residua in attività adeguate ridotta

del 10% a causa della necessità di pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti

per dolore continuo a livello del ginocchio sinistro ed a livello lombare sia a

riposo sia sotto carico.

L’amministrazione ha

considerato che la necessità di svolgere pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60

minuti fissata dal medico __________ comportava una riduzione del rendimento

del 17% ed ha, quindi, ritenuto una capacità lavorativa residua in attività

adeguate dell’83%.

La valutazione medica operata dall’amministrazione sulla base di quanto stabilito

al termine della visita __________ di chiusura del 5 novembre 2019 del dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia, non contestata dal patrocinatore del

ricorrente (cfr. consid. 2.2), può essere fatta propria da questa Corte.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche - contestate dal patrocinatore del ricorrente - del

danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza della rendita: 1°

gennaio 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata: cfr.

consid. 2.2.).

2.8

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo di fr. 52'944.62, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'ISS, considerato che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato

era disoccupato, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_502/2013

del 28.11.2013 e 8C_89/2018 del 18.09.2018: doc. 444 e 445).

Questo importo è stato

segnatamente desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56 "servizi di

alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4

ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta tale dato, in quanto troppo esiguo e penalizzante per il

suo cliente. Il suo assistito era in disoccupazione da pochi giorni e la sua

esperienza professionale lo aveva condotto a dei salari di tutto rispetto.

L’amministrazione avrebbe, quindi, dovuto considerare, quale salario da valido,

quello da ultimo percepito in ordine di fr. 58'400.-, che era assolutamente

alla sua portata alla luce del proprio curriculum professionale.

In sede di risposta (doc. III) l’CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto

segue: “Fra l’altro mal si comprende per quali motivi in sede di opposizione

l'assicurato ha preteso che presso l'ultimo datore di lavoro percepiva un salario

di fr. 54’600.-- (dato che trova conferma alla luce del calcolo dell'indennità

giornaliera effettuato dalla cassa disoccupazione), aggiornato a fr. 56'570.80

mentre con il ricorso viene vantato un guadagno di fr. 56'810.-- aggiornato a

fr. 58'400.--.”

Il TCA rileva che, dalle tavole processuali (cfr. buste paga del 2015 agli

atti: cfr. doc. 303 incarto LAINF) emerge che, presso la __________ di __________

(ultimo datore di lavoro), l’assicurato percepiva un salario mensile lordo di

fr. 4'500.- + fr. 375.- (tredicesima pro-rata secondo CCL) per complessivi fr.

4'875.- pari a fr. 58'500.- annui lordi.

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio

della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio,

il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera

della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10

settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA

32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre

2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA

32.2018.211

del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020,

consid. 2.6.1).

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in

SVR 12/2020 IV n.71.

Dalle tavole processuali

emerge che l’assicurato era in disoccupazione dal 1° dicembre 2015 e, pertanto,

al momento dell’infortunio (28 dicembre 2015) non era attivo professionalmente

(cfr. consid. 1.1).

Alla luce della

giurisprudenza citata, la circostanza che fosse disoccupato da pochi giorni,

sollevata dal patrocinatore dell’assicurato, è irrilevante ai fini del

giudizio.

A ragione, pertanto,

l’amministrazione ha stabilito il suo reddito da valido in base ai dati

statistici risultati dalla RSS.

Parimenti a ragione

l’amministrazione ha utilizzato la TA 1 2018, avendo il TF stabilito che vanno

utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio

della decisione (in casu, 5 maggio 2020: doc. 445 incarto LAINF) e

quindi, nel caso di specie, quelli del 2018 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7;

STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25

maggio 2020, consid. 2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1).

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 pubblicata in

SVR 12/2020 IV n.70.

In caso di assicurati che

hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione

il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata,

rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base

all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile

in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre

2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio

2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019,

consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Dalle tavole processuali,

in particolare dal rapporto dell’8 giugno 2016 relativo al colloquio di

medesima data avvenuto presso l’ufficio della CO 1 di __________ (doc. 50

incarto LAINF), emerge quanto segue:

" Di

professione sono cuoco. Attività che ho appreso in Italia, ottenendo a suo

tempo il diploma.

Dal 1.6.77 lavoro in Svizzera.

Mi ero impiegato presso il ristorante __________ di __________, poi per il

ristorante __________ di __________.

Nella stagione invernale dal 1981 al 1982 mi ero impiegato presso un ristorante

ad __________.

Avevo poi lavorato presso diversi altri ristoranti in Ticino, nel canton __________

e nei __________.

Poi per circa tredici anni avevo lavorato come cuoco presso il ristorante __________

di __________.

Dal 2012 alla fine di novembre del 2015 avevo lavorato presso il Ristorante __________

di __________, sempre come cuoco.

Ho sempre lavorato come cuoco o come capo cuoco in tutti i ristoranti.

L’attività di cuoco è abbastanza pesante dal alto fisico. Spesso si devono

movimentare casse di verdura, pentole piene di acqua, pezzi di carne, ecc.

Si lavora sempre in piedi.

Spesso ci si deve accovacciare o inginocchiare per prendere pentole o attrezzi

che si trovano nei piani ribassi.

Quando arrivano i camion con la frutta e la verdura o con le carni, mi dovevo

occupare di scaricare le casse, controllare la qualità della merce e poi

stoccarla in magazzino oppure nelle celle frigorifere.”

Tenuto conto

dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso degli anni sia

in Italia sia in Svizzera in qualità di cuoco e del fatto che non ha alcun AFC

(doc. 50 incarto LAINF), il TCA ritiene che si debba utilizzare, nel caso

concreto, la tabella TA 1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e

ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e

aggiornato al 2020, così come deciso dall’amministrazione.

In simili circostanze, le

censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato

dell’amministrazione per non avere determinato il “reddito da valido” del suo

assistito in fr. 58'400.- (ultimo salario che avrebbe conseguito annualizzato

nel 2015) devono essere respinte.

Stante quanto precede,

l’importo di fr. 52'944.62, desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56

"servizi di alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini,

riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF) può

essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da

valido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 52'944.62.

A titolo abbondanziale il TCA osserva che, qualora si prendesse in

considerazione (per pura ipotesi di lavoro) il “reddito da valido” di fr.

55'269.-, determinato in base al livello di qualifica 2 (conoscenze

professionali e specializzate) del ramo 55-56 "servizi di alloggio e

ristorazione”, dall’UAI nella decisione del 28 maggio 2020 (con la quale,

giova qui ricordare, ha stabilito un grado di invalidità del 7%, per il periodo

successivo a quello in cui ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di

invalidità limitata: doc. 450 e 451 incarto LAINF; che è cresciuta incontestata

in giudicato: cfr. consid. 1.5), il ricorrente non ne trarrebbe alcun

giovamento, come si vedrà al consid. 2.10.

Il TCA osserva infine che, anche qualora si prendesse in considerazione (per

pura ipotesi di lavoro) il “reddito da valido” di fr. 58'500.- (ultimo salario

conseguito dall’assicurato nel 2015, come richiesto dal suo patrocinatore), il

ricorrente non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà al consid. 2.10.

2.9

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo di fr. 56’810.20, calcolato sulla base dei dati statistici

risultanti dall'ISS.

L’importo di fr. 56’810.20 è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività

semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore

e aggiornato al 2020 e applicando una deduzione del 17% per riduzione del

rendimento (10/60min.x100; doc. 444 incarto LAINF).

Il patrocinatore dell’assicurato non contesta il reddito da invalido di fr.

56'810.20, determinato dall’amministrazione.

In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive,

livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020

(fr. 68'446.03), tenuto conto di una deduzione del 17% per riduzione del

rendimento (10/60min.x100; fr. 68'446.03 - fr. 11'635.83 = fr. 56.810.20: doc.

444.

incarto LAINF) tale importo - a ragione, rimasto incontestato dal

patrocinatore dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.

Il rappresentante

dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere applicato alcuna

deduzione sociale al precitato importo. Egli ritiene infatti che nel caso di

specie l’assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto riconoscere una

riduzione sociale di almeno 15%. Innanzitutto perché il suo cliente può svolgere

soltanto un'attività leggera e, secondariamente, in quanto la sua posizione sul

mercato del lavoro è pure gravemente compromessa, dovendo richiedere al proprio

datore di lavoro una sospensione della propria attività in ragione di 10 minuti

ogni 60. A suo avviso, una simile condizione costituisce decisamente una grave

preclusione sul mercato del lavoro, ma soprattutto foriera di importanti

riduzioni salariali.

In sede di risposta (doc. III) l’CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto

segue: “L’CO 1, conformemente alla giurisprudenza, non ha operato alcuna

riduzione per le limitazioni funzionali avendo l’Istituto effettuato una

riduzione del 17% “per motivi medici” dato che il medico __________ ha

ritenuto che l’assicurato deve effettuare delle pause aggiuntive di 10 minuti

ogni ora a causa dei dolori (sentenze del TF 9C_359/2014 del 5.9.2014 e

8C_122/2019 del 10.9.2019)”.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nella sentenza 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che

allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del

rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della

capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per

la stessa ragione:

" (…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire

statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de

travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est

prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a

pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3

juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les

références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4)

L’Alta Corte si è

confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre

2016.

consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche nella STF 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019 pubblicata in DTF

146.

V 16, consid. 4.1 e nelle STF 8C_151/2020 del 15 luglio 2020, consid. 5.1,

STF 8C_390/2020 del 25 luglio 2020, consid. 4.5.2 e STF 8C_393/2020 del 21 settembre

2020, consid. 3.1.

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame

della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella

disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del

medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

La più recente giurisprudenza

federale ha peraltro stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni.

In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020

del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi,

8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Per quanto concerne la deduzione sociale del 15% per attività leggere e per

altri fattori di riduzione operata in ambito AI (doc. 450 incarto LAINF; cfr.

consid. 1.5), giova qui ricordare che l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.5).

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 56.810.20

(cfr. consid. 2.9).

2.10

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr. 56'810.20 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr. 52'944.62 annui - o, per pura ipotesi di lavoro, i

fr. 55'269.-: cfr. consid. 2.8 -) è nullo.

Il grado di invalidità del ricorrente, stabilito sempre per pura ipotesi di

lavoro confrontando i fr. 56'810.20 annui con il reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico

(e cioè fr. 58'500.- annui: cfr. consid. 2.8 -) sarebbe invece del 3% ([58'500.

- 56'810.20] x 100 : 58'500 = 2.88% arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121).

Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF

ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di

fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in

particolare al consid. 4.2 - quanto segue:

" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein

Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der

SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer

Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die

Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur

Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was

die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach

dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich

verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,

da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).

Dispositivo

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der

allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der

Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend

wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,

das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"

(cfr., per dei casi

analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido

di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido

di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.

2.4.6).

In conclusione la

decisione su opposizione contestata deve essere confermata.

2.11. A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti