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Decisione

35.2020.53

La decisione su opposizione avversata, mediante la quale è stato dichiarato estinto dal 1° gennaio 2019 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio del 7 giugno 2018, è confermata.

1 marzo 2021Italiano65 min

I referti sono contradditori; s'impone un chiarimento peritale;

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.53

PC/sc

Lugano

1° marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 11 maggio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 giugno 2018, RI 1,

nato il __________ 1974, di professione cameriere (non qualificato),

disoccupato dal 1° novembre 2017 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni presso l'CO 1, verso le 17:00, è rimasto vittima di un incidente

stradale alla guida del proprio furgone __________, avvenuto in località di __________,

allorquando, per prendere il telefono cellulare, ha invaso alla velocità di ca.

30-40 km/h la corsia di contromano, dove stava sopraggiungendo un __________

della __________ di __________, con il quale si è scontrato frontalmente (doc.

1, 16, 19, 20, 37 e 63 incarto LAINF).

A causa di questo evento, egli si è recato l’8 giugno 2018 dal proprio medico

di famiglia (dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna), che

lo ho dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 giugno 2018 (cfr. doc. 3

incarto LAINF). Il 9 giugno 2018 è poi andato al Pronto Soccorso di Chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________ ove, nel rapporto d’uscita, è stata

posta la diagnosi di "colpo di frusta" (doc. 12 incarto

LAINF).

Successivamente, a causa di cefalee e cervicalgie persistenti, l'assicurato si

è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite

mediche specialistiche. RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di

fisioterapia ed è stato preso anche a carico del Centro __________ dell’Ospedale

__________ di __________.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. L’assicurato è stato

nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2018 (cfr.

certificato del 31 agosto 2018 medico curante: doc. 36 incarto LAINF).

1.3. Con decisione del 12 ottobre

2018, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha ridotto del 10%

l’indennità giornaliera per due anni ex art. 37 cpv.2 LPGA, in quanto

l’infortunio era stato provocato da una negligenza grave (doc. 38 incarto

LAINF).

1.4. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso, in data 16 gennaio 2019 l’CO 1 ha comunicato

all’assicurato quanto segue: “(…) Secondo la documentazione in nostro

possesso e dopo aver sentito il parere del nostro servizio medico, non sussiste

un nesso causale certo o probabile tra l’evento del 8 giugno 2018 e i disturbi

notificati alla colonna cervicale. Le cure successive il 1.09.2018 dovranno

essere notificate all’assicuratore malattia competente, a tale scopo, le

alleghiamo copia della presente. (…).” (doc. 52 LAINF).

1.5. L’assicurato è stato

nuovamente dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 23 maggio 2019 (cfr.

certificato del 23 maggio 2019 medico curante: doc. 81 incarto LAINF). A

partire da detta data è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio in

questione (doc. 84 LAINF).

1.6. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso, (in particolare, dopo avere raccolto l’apprezzamento

medico del 14 agosto 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia: doc. 98 incarto LAINF), con decisione formale del 4

settembre 2019 ha confermato il tenore dello scritto del 16 gennaio 2019 (doc.

201 incarto LAINF).

1.7. Nel frattempo l’assicurato si

è sottoposto il 27 agosto 2019 ad un intervento di termocoaugulazione dei rami

articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra presso il Centro __________

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 108 incarto LAINF).

1.8. A seguito dell’opposizione

del 17 settembre 2019, inoltrata personalmente dall’assicurato (doc. 113

incarto LAINF) e dopo avere esperito gli accertamenti amministrativi e medici

del caso, (in particolare, dopo avere raccolto l’apprezzamento medico del 2 dicembre

2019 del dr. med. __________: doc. 119 incarto LAINF), in data 24 dicembre 2019

l’CO 1 ha ritirato la propria decisione del 4 settembre 2019 (doc. 125 LAINF).

1.9. Con decisione formale del 27

dicembre 2019 (doc. 120 incarto LAINF), confermata su opposizione l’11 maggio

2020 (doc. 146 incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato l’estinzione del

proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenuto che da

quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di sostrato

organico, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del

7 giugno 2018.

1.10. Con tempestivo ricorso del 10 giugno

2020 (doc. I), RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di voler

giudicare, quanto segue:

" 1. Il

ricorso contro la decisione 11 maggio 2020 della CO 1 è accolto.

2. E' accolta l'opposizione del Sig. RI 1 alla decisione 27 dicembre 2019 della

CO 1.

3. E' ordinato un accertamento peritale relativo alla causalità dei disturbi

attuali in relazione all'evento dell'8 giugno 2018.” (doc. I, pag. 6)

Il patrocinatore

dell’assicurato ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" Uno degli

oggetti della contesa è la decisione del 12 ottobre 2018, mediante la quale la CO

1 ha dedotto del 10% l'indennità giornaliera per due anni per un massimo di ex

art. 37 cpv. 2 LAINF, considerando che l'infortunio è da ricondurre ad una

negligenza grave dell'assicurato. (…). Contro questa decisione l'assicurato non

interpose opposizione.” (cfr. doc. I, pag. 2)

Il legale dell’insorgente

puntualizza quanto segue:

" Il

presente ricorso contesta la decisione su opposizione della CO 1 in quanto

l'assicurato ritiene che:

- Vi è una relazione tra l'evento del 8 giugno 2018 e le attuali

patologie;

- L'assicurato ha il diritto di far accertare questa relazione;

- L'accertamento della CO 1 è stato carente;

- La decisione non tiene conto della particolare situazione

dell'assicurato. (…).” (cfr. doc. I, pag. 3)

Il rappresentante dell’assicurato

sottolinea pure quanto segue:

" Il fatto

stesso che l'assicurato prima dell'evento non avesse mai sofferto di tali

patologie rende evidente come vi sia senza ombra di dubbio una chiara causalità

che la CO 1 vuole negare solo per tattica procedurale ed economica.

Come si vedrà in seguito la Dr.ssa __________ nel suo referto del

29 gennaio 2020 (v. Doc. M) esplicitamente afferma che una tale causalità non

può essere esclusa.

E' quindi evidente che l'assicurato abbia il diritto di richiedere

questo accertamento da una perizia che CO 1 deve ordinare.

(…).

Le considerazioni di cui sopra calzano a pennello nel nostro caso; ma senza un

referto peritale e un riesame del caso non si potrà determinare con certezza se

non sia data questa causalità che comunque sulla base degli attuali atti è

comunque altamente presunta non fosse che per l'assenza di sintomi prima

dell'evento infortunistico del 8.6.2018. (…)”. (cfr. doc. I, pag. 4)

Il patrocinatore

dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1, in quanto “Nella decisione non

vengono indicati chiaramente i motivi che hanno portato alla decisione ma solo

dei generici rinvii a casi simili e sentenze e varie pubblicazioni. Già solo

per questo motivo si impone un ulteriore accertamento.” (cfr. doc. I, pag.

4), la specialista in traumatologia e terapia del dolore che ha in cura il suo

assistito ha evidenziato “come non sia da escludere la connessione fra

l’incidente occorso in data 8 giugno 2018 e i disturbi che attualmente

perdurano e che sono di estrema intensità. (…).” (cfr. doc. I, pag. 4).

Il rappresentante del ricorrente ha sottolineato inoltre quanto segue:

" D’altronde

un fatto è certo; prima dell’evento il sig. RI 1 non soffriva di questa

patologia. (…). Sorprende come l’analisi da parte della CO 1 sia assolutamente

di natura generica e senza una vera e propria relazione concreta al caso

specifico. (…). In particolare, non si intravvede nella decisione contro la

quale si presenta il ricorso un’analisi tecnica e medica veramente

approfondita” (…).” (cfr. doc. I, pag. 5)

Il patrocinatore

dell’assicurato ha, quindi, rilevando quanto segue:

" In

sostanza e semplificando il quesito fondamentale nel caso che ci occupa, questo

tribunale deve annullare la decisione su opposizione per questi motivi:

L'evento del 8 giugno 2018 è la causa delle patologie di cui

soffre l'assicurato; Prima di allora il signor RI 1 non soffriva di alcun

dolore cervicale;

Fatti

I referti sono contradditori; s'impone un chiarimento peritale;

La decisione della CO 1 oggetto del presente è troppo generica e

non riferita al caso

specifico;

La decisione è dettata unicamente da criteri economici e di

opportunità”. (cfr. doc. I, pag. 6; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice)

1.11. Nella risposta del 2 luglio

2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.12. In data 6 luglio 2020 il TCA

ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

2.2

Il TCA rileva inoltre che la

generica censura sollevata dal patrocinatore del ricorrente, volta a contestare

la decisione del 12 ottobre 2018, con cui l’CO 1 ha ridotto del 10% l’indennità

giornaliera per due anni ex art. 37 cpv.2 LPGA (cfr. doc. 38 incarto LAINF;

consid. 1.3), cresciuta incontestata in giudicato, è irricevibile.

2.3

Il patrocinatore

dell'assicurato lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere

sentito della sua assistito, in quanto l’CO 1 non avrebbe motivato la decisione

impugnata e non avrebbe assunto un accertamento peritale relativo alla

causalità tra i disturbi lamentati dal suo cliente, insorti dopo l’incidente

del 7 giugno 2018, e quest’ultimo.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127.

V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid.

2.1).

Secondo il TCA, la

decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente

comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente

indicato i motivi per cui ha ritenuto che i disturbi di cui soffre l’assicurato

non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 7 giugno 2018

successivamente al 1° gennaio 2019, la piena valenza probatoria

dell’apprezzamento medico agli atti del dr. med. __________, senza che si

imponesse una visita, il fatto che il principio “post hoc, ergo propter hoc”

non ha valenza scien-tifica, e l’assenza di un nesso di causalità adeguata, a

fronte di disturbi che non presentato un sufficiente correlato dal lato

organico.

Nella risposta di causa del 2 luglio 2020 (doc. III) l'Istituto resistente ha

nuovamente spiegato i motivi per cui i disturbi di cui soffre l’assicurato non

sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 7 giugno 2018

successivamente al 1° gennaio 2019 e l’assenza di un nesso di causalità

adeguata, a fronte di disturbi che non presentato un sufficiente correlato dal

lato organico (cfr., in particolare, pag. 3 doc. III).

Del resto l’assicurato ha

dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi

per cui l'amministrazione ha ritenuto che i disturbi di cui soffre l’assicurato

non fossero da mettere in relazione causale con l’infortunio successivamente al

1° gennaio 2019, con il ricorso in disamina. Inoltre, invitato dal TCA a

presentare delle osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione

(doc. IV), è rimasto silente. Ne consegue che, per questo aspetto, non è

ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura

sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.

Parimenti dicasi per la

censura relativa alla mancata assunzione di una nuova perizia. Va difatti

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata;

STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio

2020, consid. 2.1). La violazione del diritto di essere sentito nel senso

invocato dall’assicurato é difatti una questione che non ha una portata propria

per rapporto alla censura inerente a un errato apprezzamento delle prove (cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1). Il diritto di essere sentito non impedisce

all’autorità di porre fine all’istruttoria se le prove raccolte le consentono

di raggiungere un convincimento e se, in virtù di un apprezzamento anticipato

delle prove, le é chiaro che gli ulteriori mezzi di prova offerti non

potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3,

134.

I 140 consid. 5.3; STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2025, consid. 2.1). La

censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa, anche

per questo aspetto.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre fine al proprio

obbligo a prestazioni dal 1° gennaio 2019.

2.5

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.6

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la

sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire

un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento

“post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.;

RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne

l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità

con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di

frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma

cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile,

l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità

lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un

quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di

testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.7

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria

degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al

limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono

cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002.

U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.8

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.9

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai

casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo

breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del

diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro

cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola

dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia

pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e,

eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

- la

specifica cura medica protratta e gravosa;

- i

notevoli disturbi;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- la

rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi

compiuti.

Nonostante ciò che

precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5 (DTF 115 V 133 e 403) si

applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.10

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo

principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26

gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un

assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha

esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della

“psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome

l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere

alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012

dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a

proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato

all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore

neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né

neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

In una sentenza

8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure, applicato

questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da stress

post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione subita

da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020 dell’8

settembre 2020, consid. 3).

Nella DTF 138 V 248, il

Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in

presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il

nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver

fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri

quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.11

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione

o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui

all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b;

STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.9).

2.12

Nella presente fattispecie,

l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il diritto

dell’assicurato alle prestazioni assicurative a decorrere del 1° gennaio 2019

ritenuto, in primo luogo, che la sintomatologia (cefalee e cervicalgie) riferita

dall’assicurato non è oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla

giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del

nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data.

Con la propria impugnativa, il

patrocinatore contesta le conclusioni dell’istituto assicuratore. A suo avviso

le problematiche invalidanti di cui soffre il suo assistito sono da porre in

nesso di causalità con l’evento assicurato. Innanzitutto, perché prima

dell’infortunio, il suo cliente godeva di buona salute. Secondariamente, perché

la specialista che lo ha in cura non esclude a priori che possa sussistere un

nesso di causalità tra i disturbi lamentati dal suo assistito e l’infortunio in

questione. In ogni caso, a fronte di certificati medici contraddittori,

andrebbe ordinato all’amministrazione di eseguire una perizia volta a

determinare la causalità tra i disturbi sorti successivamente all’incidente e

quest’ultimo.

A proposito di quest'ultima affermazione

giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6).

Dalle carte processuali emerge

che il 7 giugno 2018, RI 1 è rimasto vittima di un incidente stradale (cfr.

consid. 1.1.).

Il giorno seguente si è recato dal proprio medico di famiglia (dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina generale) che ha attestato una inabilità lavorativa

del 100% dall’8 giugno 2018 (doc. 3 incarto LAINF). Il 9 giugno 2018 è andato

al Pronto Soccorso di Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ove,

nel rapporto d’uscita, è stata posta la diagnosi di "colpo di frusta"

(doc. 12 incarto LAINF). È stato sottoposto ad una RX della colonna cervicale,

giusta la quale “Non fratture recenti. Allinemento regolare. Esame visibile fino

a C-7.” (doc. 11 LAINF). Il 6 luglio 2018 si è sottoposto ad una RM del

ginocchio destro, giusta la quale “RM ginocchio destro nei limiti della

norma” (doc. 27 incarto LAINF).

Successivamente, a causa di cefalee e cervicalgie persistenti, l'assicurato si

è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite

mediche specialistiche. RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di

fisioterapia ed è stato preso anche a carico del Centro __________

dell’Ospedale __________ di __________.

In particolare, a causa del persistere di dolori cervicali irradianti a livello

dorsale e talvolta occipitale, il 25 luglio 2018, l’assicurato è stato visitato

presso l’Ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________

di __________, dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che ha

diagnosticato una cervicalgia post-traumatica con riscontro di importante

tensione muscolare ed anamnestico beneficio da terapia con impacchi caldi. Lo

specialista ha ritenuto che la sintomatologia fosse verosimilmente dovuta a

contratture muscolari post-traumatiche con quadro di distorsione cervicale di

basso grado senza segni evidenti segni di lesione organiche o deficit

neurologici di rilievo allo status (doc. 34 incarto LAINF).

L’assicurato è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1°

settembre 2018 (cfr. certificato del 31 agosto 2018 medico curante: doc. 36

incarto LAINF; cfr. consid. 1.2).

Il 13 ottobre 2018 si è

sottoposto ad una RM della colonna cervicale, giusta la quale - a fronte delle

indicazioni “dolori cervicali post possibile contusione. Lesioni midollari

cervicali? Post-traumatiche?” - “Non crolli vertebrali. Metameri normo-allineati

in clinostatismo, non significative protrusioni o ernie discali, con solo lieve

appuntinamento osteofitosico a C7-Th1 in sede posteriore mediana. Normale

l'ampiezza del canale rachideo centrale. Piccole cisti radicolari

bilateralmente in sede cervico-dorsale. Non alterazioni dei tessuti molli

paravertebrali. Non evidenti alterazioni di segnale del midollo del tratto

esplorato. Conclusioni: non reperti di rilievo in relazione al quesito

clinico.” (doc. 49 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice).

Il 22 ottobre 2018 è stato visitato presso l’Ambulatorio di neurologia e

neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, dal PD dr. med.

__________, FMH neurologia, giusta il quale “Il paziente presenta una

persistenza della cervicalgia post-traumatica nonostante la terapia antalgica e

dei cicli di fisioterapia. La RM cervicale e l’esame obbiettivo sono negativi

per mielopatia. Si evocano dei dolori alla palpazione muscolare del m.

trapezio, bicipite e brachioradiale sx. Alla luce dei dati preghiamo i colleghi

del centro del dolore di convocare il paziente per una presa a carico

specialistica. Dal canto nostro non prevediamo ulteriori controlli e rimaniamo

a disposizione al bisogno” (doc. 44 incarto LAINF).

L’assicurato è stato, quindi, preso a carico dalla dr.ssa med. __________ del

Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________, ove è stato

sottoposto il 23 novembre 2018 ad un primo test sui rami articolari mediali

C5/C6/C7 sinistra con Bupivacaina ed in data 30 novembre 2018 ad un secondo

cross-test sui medesimi rami con il medesimo farmaco. Secondo il medico in

questione la sintomatologia rientrava in diagnosi differenziale con una

sindrome faccettaria posteriore. Questo poneva l'indicazione ad un test

mediante istillazione di anestetico locale sui rami articolari sensitivi

mediali e responsabili delle innervazioni delle zigaposifi posteriori. Il

risultato del primo test aveva comportato una diminuzione del dolore sulla

scala NRS da 9 - 0 a 1-10 ed il risultato del secondo test aveva portato ad una

diminuzione del dolore da 7-10 a 1-10 durante l'effetto dell'anestetico locale.

Il risultato del secondo test permetteva, quindi, di confermare il risultato

del primo test e poneva l'indicazione ad un trattamento di termocoagulazione

tramite radiofrequenza dei rami articolari mediali testati. La probabilità di

mantenere il risultato ottenuto durante i due test (positivi) si aggirava

attorno al 75% (doc. 48 incarto LAINF).

In seguito, l’assicurato ha avvertito pure un “abbassamento della vista

(quando abbasso il capo, al momento in cui lo rialzo vedo tutto scuro)”

(doc. 63 incarto LAINF). Per questo motivo il 15 gennaio 2019 è stato visitato

dal dr. med. __________, il quale ha prescritto la correzione da lontano,

puntualizzando quanto segue: “Non trovo alcun motivo per infortunio.”

(doc. 67 incarto LAINF).

Il 12 febbraio 2019 il medico di famiglia dell’assicurato ha informato

l’amministrazione in merito alle cefalee e cervicalgie persistenti che il suo

paziente non aveva in passato (doc. 59 incarto LAINF).

Il 5 aprile 2019 l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, la

quale - dopo avere spiegato al paziente che l’intervento di termocoaugulazione

tramite radiofrequenza dei rami articolari mediali C5-C6C-7 a sinistra era

ancora indicato - a fronte di una sintomatologia cambiata, ha chiesto dal Prof.

Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, di rivalutare il paziente,

specialmente per quanto concerneva il dolore caldo-bruciante che riferiva alla

faccia (doc. 93 incarto LAINF).

Il 7 maggio 2019 l’assicurato si è sottoposto ad una RM cerebrale, giusta la

quale - a fronte delle indicazioni “Dolore rachide su infortunio del

07/06/2018 con sintomi extrapiramidali. Valutare se presenza di lesioni post-traumatiche”

- “Non alterazioni in diffusione. Non patologici depositi emosiderinici. Non

lesioni edemigene. Non segni di massa. Non raccolte extra-assiali. Nella norma

le dimensioni del sistema ventricolare e la rappresentazione degli spazi

liquorali periencefalici. (…). Conclusioni: non reperti di rilievo in

relazione al quesito clinico.” (doc. 77 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto

non è della redattrice).

Il 20 maggio 2019, l’assicurato è stato visitato presso l’Ambulatorio di

neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, dalla

dr.ssa med. __________, la quale ha riferito il 3 giugno 2019 alla dr.ssa med. __________

quanto segue: “Il paziente presenta una sintomatologia dolorosa cronica

dell'incidente di giugno 2018 per la quale sta eseguendo cicli di fisioterapia

e blanda terapia medicamentosa. È presente una dubbia componente nevralgica.

Sarà rivisto presso di voi a breve per una nuova discussione in merito al

trattamento termocoagulante tramite radiofrequenza e dei rami articolari

mediali C5-C6-C7 a sinistra già proposto. In base allo status attuale non

proponiamo ulteriori imaging. Per provare a trattare la componente nevralgica

del dolore introduciamo Pregabalin a dosaggio crescente (schema consegnato al

paziente). Lasciamo valutare a Lei l’efficacia di tale terapia restando a

disposizione al bisogno.” (doc. 94 Incarto LAINF).

L’assicurato è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 23

maggio 2019 (cfr. certificato del 23 maggio 2019 medico curante: doc. 81

incarto LAINF; cfr. consid. 1.5).

Visto che durante la visita del 5 aprile 2019 presso il Centro __________

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 93 incarto LAINF), l’assicurato

aveva lamentato un abbassamento della vista, il 5 giugno 2019 è stato visitato

dal dr. med. __________, capoclinica e responsabile dell’Ambulatorio di

Audiovestibologia e Otologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale -

a fronte di un paziente che si presentava libero da franca sintomatologia

vertiginosa, neurovegetativa o cocleare - non ha osservato segni di

vestibolopatia periferica in atto o in esiti (doc. 88 incarto LAINF).

Il 29 luglio 2019 l’assicurato si è recato al Pronto Soccorso di Medicina dell’Ospedale

__________ di __________, a causa della persistenza di dolore, ove è stato

dimesso, visto il beneficio dato dalla terapia antidolorifica con Dafalgan (max

4.

pastiglie da 1 gr. al giorno), con invito al medico curante di sollecitare la

convocazione prevista presso il Centro __________ (doc. 95 incarto LAINF).

Il 2 agosto 2019 l’assicurato è stato informato dal segretariato del Centro __________

che l’intervento di termo-coagulazione dei rami articolari mediali cervicali

C5, C6, C7 sinistra avrebbe avuto luogo il 27 agosto 2019 (doc. 97 incarto

LAINF).

Interpellato in merito alla precitata documentazione medica dall’CO 1, il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

nell’apprezzamento medico del 14 agosto 2019 (doc. 98 incarto LAINF) ha

rilevato quanto segue:

" (…). Concludendo

essendo avvenuto il 07.06.2018 un trauma a livello del rachide cervicale di

basso grado, senza perdita di coscienza, che non richiese nessuna

ospedalizzazione, che non necessitò di un trasporto in ambulanza, senza

platealità, che non sollecitò un'immediata presa a carico in pronto soccorso

con prima valutazione in ospedale dopo solo 2 giorni la data del trauma senza

ricovero ma formulando una prognosi di soli 8 giorni; senza l'esigenza di procedere

ad accertamenti radiologici immediati, che richiese una valutazione presso il

medico di famiglia, dr.ssa med. __________, il giorno successivo la data del

trauma solo per la prescrizione del certificato medico di inabilità lavorativa

di soli 8 giorni, avendo le immagini della MRI della colonna cervicale del

13.10.2018, della MRI del ginocchio destro del 06.07.2018 e della MRI cerebrale

del 07.05.2019 mostrato l'assenza di chiare lesioni post-infortunistiche,

essendo stato l'assicurato valutato dal punto di vista neurologico,

otorinolaringoiatrico, oftalmologico senza individuazione di chiare lesioni

post traumatiche, essendo stata instaurata un'adeguata terapia farmacologica e

fisioterapica con un congruo periodo di riposo, essendo stato l'assicurato dichiarato

abile in misura completa a partire dal 01.09.2018, avendo eseguito il signor RI

1.

investigazioni al Centro __________ che non mostrarono chiare patologie

post-traumatiche ma che accertarono una sindrome faccettaria cervicale di

natura non post-traumatica raccomandando un trattamento di termoablazione con

radiofrequenze che il signor RI 1 di propria volontà rifiutò, si ritenne a

distanza di 6 mesi dalla data del trauma del 07.06.2018 la sintomatologia

residuale ancora lamentata non più riportabile agli esiti traumatici

dell'evento del 08.06.2018, ma bensì alla problematica faccettaria ben nota e

valevole ancora di trattamento di termocoagulazione così come indicato dal

rapporto medico del Centro __________ del 05.04.2019 e nel rapporto medico del

Servizio di Neurologia __________ del 20.05.2019 e programmata nell'esecuzione

in data 27.08.2019. (…).” (doc. 98, pag. 3 incarto LAINF)

Il 27 agosto 2019

l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di termocoaugulazione dei rami

articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra presso il Centro __________,

che si è svolto senza complicazioni ed il paziente è stato dimesso in assenza

di dolori e con uno stato neurologico inalterato (doc. 108 incarto LAINF).

Il 12 febbraio 2019 il medico di famiglia dell’assicurato ha precisato all’CO 1

che il suo paziente “soffre attualmente di importanti cevicalgie che non

erano presenti prima dell’incidente avvenuto il 7.6.2018. In acuto non ho

eseguito chiarimenti radiologici della colonna cervicale ma ho comunque compilato

il modulo specifico per traumi da accelerazione cranio-cervicale, vista la

possibilità che uno scontro frontale a 40 km/h contro un’_____________ potesse

provocare un trauma a livello della colonna con manifestazione tardiva, come

spesso succede e si è verificato nel caso specifico del mio paziente.” (doc.

112.

incarto LAINF).

Il 30 settembre 2019 l’assicurato è stato visitato presso il Servizio di

Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dal Prof. Dr. med. __________,

specialista FMH neurologia, giusta il quale negli “esami eseguiti dopo

l'incidente, a livello cervicale, non si evidenziavano dei diretti segni

post-traumatici, tuttavia i dolori cervicali riferiti dal paziente sono

conseguenti temporalmente correlati all'evento traumatico.

Dal punto di vista chirurgico non vi sono trattamenti da intraprendere. (…).”

(doc. 116 incarto AI).

Il 22 ottobre 2019 l’assicurato è stato nuovamente visitato presso il Servizio

di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dal Prof. Dr. med. __________,

specialista FMH neurologia, giusta il quale “(…) Alla nuova risonanza

magnetica cervicale eseguita in data 07.10.2019 non si evidenziano nuovi

reperti a confronto dell’esame dell’anno scorso. Non vi sono quindi né esisti

traumatici né ernie discali o compressioni dei nervi come anche del canale

cervicale. Il paziente riferisce sempre questi dolori cervicali che non

sembrano essere migliorati ed è ancora sotto trattamento con Dafalgan, Brufen e

Lyrica. (…). Dal punto di vista neurochirurgico non vediamo indicazione di

eseguire interventi. Tuttavia riteniamo indicato continuare la terapia presso

il Centro __________ per valutare eventuali altri trattamenti per questo dolori

cervicali. Discuteremo anche il caso al nostro Spine Board. (…).” (doc. 118

incarto LAINF).

Il 29 ottobre 2019 l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, giusta

la quale il paziente “riferisce un beneficio dell’intervento di

termocoaugulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra

eseguita in data 27.08.2019. L’intensità del dolore è diminuita da 8 a 4 sulla

NRS. Il paziente è contento, ma comunque il dolore non è scomparso. Assume Lyrica

50.

mg 1/die e Dafalgan al bisogno. Non ha sopportato Zaldiar. (…). Ho proposto

per il momento di continuare con la terapia analgesica rivedrò il signor RI 1 a

controllo il 21.01.2020.” (doc. 133 LAINF).

Interpellato in merito

alla precitata documentazione medica dall’CO 1, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nell’apprezzamento

medico del 2 dicembre 2019 (doc. 119 incarto LAINF) ha rilevato quanto segue:

" (…). La

nuova documentazione medica agli atti non apporta valore aggiunto atto a

modificare nel merito quanto espresso all'interno dell'apprezzamento medico del

14.08.2019: il fatto che l'assicurato prima del trauma del 08.06.2018 non

lamentasse alcuna problematica a livello cervicale non rappresenta un fattore

atto a modificare l'assenza di chiare lesioni post-traumatiche che

giustifichino l'attuale sintomatologia ancora lamenta; entrambe i rapporti

medici del __________ del 27.08.2019 e del 30.09.2019 riferiscono dell'assenza

di chiare lesioni post-traumatiche in connessione con il trauma del 08.06.2018

mentre nel rapporto medico del Servizio di Neurochirurgia del __________ del

22.10.2019

venivano analizzate le immagini della nuova risonanza magnetica

cervicale eseguita in data 07.10.2019 in rapporto all'esame precedente e veniva

riferito: "non si evidenziano nuovi reperti a confronto dell'esame

dell'anno scorso. Non vi sono quindi né esiti traumatici né ernie discali o

compressione di nervi come anche del canale cervicale".

Dispositivo

Per questi motivi, ed anche considerando che in data 27.08.2019

l'assicurato si è sottoposto al trattamento di termocoagulazione per la

risoluzione della problematica faccettaria cervicale senza trarre un

significativo miglioramento, si constata che dalla lettura della nuova

documentazione medica agli atti non sono state rinvenute chiare lesioni di

natura post-traumatiche a livello dei segmenti scheletrici interessati da

connettere all'infortunio del 08.06.2018 e neppure patologie in grado di

spiegare la sintomatologia ancora lamentata dall'assicurato, lasciando una

connessione con l'infortunio del 08.06.2018 solo possibile.

Per questi motivi si ritiene che la documentazione medica

successiva il 06.08.2019 non apporta valore aggiunto atto a modificare la

precedente valutazione. (…)

Il 29 gennaio 2020 la

dr.ssa med. __________ ha inviato al patrocinatore dell’assicurato un messaggio

di posta elettronica del seguente tenore:

" (…). A mio

avviso non si può escludere una relazione tra l'evento del 8 giugno 2018 e la

cervicalgia per cui il Signor RI 1 è in trattamento presso il nostro Centro.

In allegato le trasmetto il mio ultimo referto (n.d.r.:

quello relativo alla visita del 29 ottobre 2019: doc. 133 LAINF) dove troverà

diagnosi e trattamenti finora eseguiti da parte mia.

Mi permetto inoltre di allegarle della documentazione dove viene

ben descritta la relazione tra whiplash e facet joint pain (articolo di eerd et

al, c'è però sicuramente molto più letterature in merito).”

2.13. Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 11, 27, 49, 77, 93 e 118, oltre a quella riassunta al

consid. 2.12), questo Tribunale considera accertato con il grado della

verosimiglianza preponderante che RI 1 presenta dei disturbi (cefalee e

cervicalgie) per i quali, nonostante i numerosi accertamenti compiuti, non è

stata sufficientemente dimostrata la correlazione con un danno alla salute oggettivabile.

A quest’ultimo proposito, va

in particolare rilevato che gli esami RM cervicale del 13 ottobre 2018 del 7

ottobre 2019 e la RM cerebrale del 7 maggio 2019, come pure le indagini

strumentali (RX), non hanno evidenziato alcun reperto patologico, men che meno

di natura infortunistica. Del resto, questa è la conclusione che emerge pure da

quanto attestato dal Prof. Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, al

termine della visita del 22 ottobre 2019 (“(…) Alla nuova risonanza

magnetica cervicale eseguita in data 07.10.2019 non si evidenziano nuovi

reperti a confronto dell’esame dell’anno scorso. Non vi sono quindi né esisti

traumatici né ernie discali o compressioni dei nervi come anche del canale

cervicale. (…).”: doc. 118 incarto LAINF).

Stante quanto precede, questo Tribunale ritiene che al parere espresso dal dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (e,

quindi, della materia che qui ci occupa) e medico ____________ (che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica), in

particolare negli apprezzamenti medici del 14 agosto 2019 (doc. 98 incarto

LAINF) e del 2 dicembre 2019 (doc. 119 incarto LAINF; dettagliati e approfonditi,

che rispecchiano, quindi, i parametri giurisprudenziali sopra ricordati al

consid. 2.11) vada attribuita piena forza probante.

Con espresso riferimento alla circostanza che il medico ____________ ha

formulato le proprie considerazioni basandosi solo sulla lettura degli atti

senza avere personalmente visitato l'assicurato, giova qui ricordare che, di

norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e

rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid.

2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,

consid. 2.2.2).

In merito alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente

correlato organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli

esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione

dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e

dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e

riferimenti).

In questo senso, in una

sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che

reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure

limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé

essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure

la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un

danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).

2.14. Trattandosi di disturbi

risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile, la relativa

responsabilità dell’assicuratore LAINF dipende (anche) dal risultato di un

esame specifico dell’adeguatezza (cfr. supra, consid. 2.7, 2.9. e 2.10).

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale

può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni,

in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con

interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando

dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi

sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è

determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere

a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi

al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu,

il 31 dicembre 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15

dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,

8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre

2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

Dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore

ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, all’assicurato

non erano state prescritte ulteriori cure, suscettibili di migliorare in

maniera notevole il suo stato di salute. Del resto, il suo medico di famiglia

lo aveva dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2018 (doc. 36

incarto LAINF) e i medici specialisti - che erano stati consultati privatamente

dall'assicurato - non ritenevano indicate ulteriori terapie, suscettibili di

migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. L’assicurato non si è,

difatti, voluto sottoporre all’intervento di termocoaugulazione dei rami

articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra propostogli nel mese di

dicembre 2018 dalla dr.ssa med. __________ che lo aveva preso a carico presso

il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 93 incarto

LAINF) e che ha poi avuto luogo il 27 agosto 2019 (doc. 108 incarto LAINF).

Assodato dunque che

all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza

deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss.

relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure

secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i

criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio, in quanto le cause organiche non sono sufficienti a

spiegare i disturbi lamentati dall’assicurato. Dopo avere indicato che l’assicurato

era stato vittima di un infortunio che poteva essere classato nella categoria

intermedia al limite di quella inferiore, l’CO 1 ha rilevato quanto segue:

“Dato che nessuno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e adempiuto la

causalità adeguata è pertanto la responsabilità della CO 1 per i disturbi che

presenti e che non trovano un sufficiente correlato dal lato organico deve

essere negata” (cfr. doc. 146, pag. 8).

L’assicurato, da parte sua, non si è pronunciato al riguardo in sede ricorsuale

(cfr. doc. I).

In sede di risposta (cfr. doc. III, pag. 3) l’CO 1 ha puntualizzato quanto

segue:

" 8.

L'assicurato, mentre stava circolando alla guida del proprio furgone, ha invaso

la corsa di contromano - poiché voleva prendere il cellulare - ed è entrato in

collisione con un'__________ che circolava regolarmente.

9. Si è trattato, alla luce del rapporto di Polizia corredato

dalla documentazione fotografica, di un avvenimento che - dal lato oggettivo e

quindi facendo astrazione dal vissuto dell'assicurato - può essere classato

nella categoria intermedia ma al limite di quelle inferiore. In occasione della

valutazione ambulatoriale del 25.7.2018 i medici dell'__________ hanno rilevato

che si è trattato di un quadro di distorsione cervicale di basso grado.

L'assicurato circolava a suo dire a una velocità di ca 30 km/h. L'urto è

avvenuto fra la parte frontale del veicolo dell'assicurato e la parte anteriore

sinistra dell'___________. L'infortunio non è stato particolarmente

spettacolare. Non pub essere annoverata nessuna circostanza particolarmente

drammatica. Un colpo di frusta non è una lesione grave. Dal lato oggettivo il

decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Per

ammettere tale criterio devono essere adempiute delle circo-stanze particolari

e atte a influenzare negativamente la guarigione. Le terapie effettuate e i

medicamenti prescritti non bastano. Così come non basta la persistenza di disturbi.

La cura medica non è stata eccezionalmente lunga tenuto conto peraltro che

l'aspetto temporale non è decisivo. Bisogna invece considerare la natura e

l'intensità della cura (sentenza del TF 8C_605/2010 9.11.2010) tanto che, delle

blande cure conservative così come in concreto, non sono sufficienti per

ammettere tale criterio (sentenza del TF 8C_566/2013 del 18.8.2014). Nessuna

cura errata. La durata dell'incapacità lavorativa non è stata rilevante.

L'assicurato non presenta dei disturbi importanti su base organica”

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale osserva preliminarmente che, dalla documentazione medica agli

atti (cfr., in particolare, doc. 12), risulta che l’interessato ha riportato un

trauma distorsivo del rachide cervicale.

Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi

elaborati dall’Alta Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti, secondo il TF, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna

applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei

disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.

4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e

della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità

affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

In una sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad

esempio ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un

assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con

conseguente trauma d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il

termine di latenza massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con

irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro

e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

" Auch das

Vorliegen der Folgen eines (allfälligen) Traumas der Halswirbelsäule ist zu

verneinen: Das erstbehandelnde Spital X.________ hat am Unfalltag anamnestisch

"etwas Kopfschmerz" erhoben und der Hausarzt berichtete im Bericht

vom 9. Juni 2000 davon, dass der Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel

noch stark verspannt" sei und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur

spärlich vorhanden" seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische

Poliklinik des Spitals Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese

angab, der Versicherte leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen

mit Ausstrahlung in Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li

Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische

Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und

Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen,

Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw.

4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24

bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten,

sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem

Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche

Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS

typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und

Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in

fine, 117 V 360 Erw. 4b).”

In questo stesso senso,

cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3,

riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata, che nei

trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei dolori alla

nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05,

in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello della nuca o

alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive

all’infortunio.

Con sentenza U 350/04 del

12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TF ha ancora negato l’applicabilità

della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del rachide cervicale,

siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente, aveva sì lamentato

dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni degli altri

sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica - quindi non in modo

frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (STF U 22/01 del 29

ottobre 2002, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3

anni dopo l’incidente.” (STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid.

2.12).

Nel caso di specie, dalle

tavole processuali emerge che l’assicurato si è recato l’8 giugno 2018 dal

proprio medico di famiglia, per “dei dolori diffusi soprattutto occipitali e

cervicali” ed il 9 giugno 2018 al Pronto Soccorso di Chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________, “per persistenza dei dolori con

irradiazione alla spalla sinistra” (doc. 12 LAINF; in proposito, si veda la

sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5, con cui il TF ha chiarito che

la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne soltanto i disturbi

a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi

rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”; STCA 35.2020.38 del 9

novembre 2020, consid. 2.12). Dal rapporto d’uscita del PS risulta che

l’assicurato: “Non ha perso conoscenza. Non amnesia. Non dolori in altre

zone. Inizialmente leggera nausea. Non vomito.” (doc. 12 incarto LAINF).

In seguito l’assicurato ha presentato cefalee e cervicalgie persistenti.

D’altro canto, però, non può essere ammesso che egli abbia lamentato anche gli

altri disturbi rientranti nel quadro tipico “in modo frequente e persistente”

(cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3).

In questo contesto, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza

deve essere attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che

segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della

sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2; STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013

consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014; STCA

35.2016.104 del 20 settembre 2017).

Dalla documentazione

medica agli atti non emerge che l’interessato abbia presentato vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, labilità affettiva, cambiamento della personalità, ecc.

In seguito, l’assicurato ha avvertito pure un “abbassamento della vista (quando

abbasso il capo, al momento in cui lo rialzo vedo tutto scuro)” (doc. 63 e

93 incarto LAINF). Per questo motivo il 15 gennaio 2019 è stato visitato dal

dr. med. __________, il quale ha prescritto la correzione da lontano,

puntualizzando quanto segue: “Non trovo alcun motivo per infortunio.”

(doc. 67 incarto LAINF) ed il 5 giugno 2019 dal dr. med. __________,

capoclinica e responsabile dell’Ambulatorio di Audiovestibologia e Otologia

dell’Ospedale __________ di __________, il quale - a fronte di un paziente che

si presentava libero da franca sintomatologia vertiginosa, neurovegetativa o

cocleare - non ha osservato segni di vestibolopatia periferica in atto o in

esiti (doc. 88 incarto LAINF).

Ora, non risultando che l’interessato abbia presentato in maniera frequente e

persistente il quadro tipico dei disturbi, il TCA ritiene inapplicabile la

giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 ,

ragione per la quale l’adeguatezza va valutata in base alla cosiddetta

“psico-prassi” (DTF 115 V 133).

2.15. Nel valutare l'adeguatezza del

nesso causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente e così descritto dal medesima in

occasione dell’interrogatorio di polizia del 13 giugno 2018 (doc. 20 incarto

LAINF):

" (…). Stavo

circolando con il mio autofurgone su __________ in località di __________,

scendendo da __________ in direzione di __________. Ero regolarmente allacciato

e le luci anabbaglianti erano accese. Circolavo ad una velocità di circa 30-40

km/h dove il limite è 80 km/h. Il tempo era soleggiato e la carreggiata

asciutta. A bordo ero solo. Dopo avere effettuato una curva piegante per me

verso destra, prendevo il mio telefono cellulare distogliendo lo sguardo dal

campo stradale. Facendo ciò non mi accorgevo che in direzione opposta stava

sopraggiungendo un __________ regolarmente sulla sua corsia. L’urto avveniva

tra la parte frontale del mio furgone con la parte anteriore sinistra dell’__________.

Non riportavo ferite di rilievo se non qualche dolore i giorni seguenti, penso

a causa del colpo. Il mio veicolo riportava ingenti danni, compreso

l’azionamento dell’airbag e per il quale si è reso necessario il trasporto con

il carroattrezzi. (…)”.

L’assicuratore LAINF ha

ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio

di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

A questo proposito il TCA

rileva che, per prassi invalsa, i tamponamenti rientrano nella categoria degli

incidenti di grado medio al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. STF

8C_298/2017 del 13 agosto 2018, consid. 5.3 e rinvii ivi citati e, tra le

tante, STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015, consid. 2.12 e rinvii ivi citati;

STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12 e rinvii ivi citati).

Tenuto conto della

dinamica oggettiva dell’evento (in particolare, scontro frontale tra un’auto ed

un’__________ alla velocità di ca. 30-40 km/h) e precisato che, in questo

contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012

del 18 luglio 2013 consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un

incidente della circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada

innevata si è scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso

inverso ed è stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il

TF ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente

occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al

limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale -

l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati e STF U_262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1,

ove il TF ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali dovuti a

scontri, parzialmente o totalmente, frontali.

Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere

ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità,

naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.

409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.

4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend

erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133

nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.6).”).

Sebbene in ogni infortunio

di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia

ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non

pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;

8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari. L'infortunio in questione non è comparabile ad

altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio

(cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il

coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il

ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002:

assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del

ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale

non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

D’altro canto, il TCA non ritiene che quella riportata dal ricorrente - una

semplice distorsione del rachide cervicale, cui si è affiancato un trauma

contusivo al ginocchio destro (cfr. doc. 1 e 27 incarto LAINF) -, costituisca

una lesione grave o particolarmente caratteristica.

Secondo la giurisprudenza,

per l’adempimento di tale criterio, la diagnosi di distorsione cervicale

(oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame

dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessario che i disturbi rientranti

nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta siano

particolarmente gravi oppure che vi siano delle circostanze particolari che

possano influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una

particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite

(SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche

le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto

al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma

cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid.

10.2.2 e riferimenti ivi citati), ma in concreto il trauma contusivo al

ginocchio destro riveste poca rilevanza (il 6 luglio 2018 l’assicurato si è,

infatti, sottoposto ad una RM del ginocchio destro, giusta la quale “RM

ginocchio destro nei limiti della norma”: doc. 27 incarto LAINF).

Nella presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è

stato fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurato al momento

dell’evento traumatico fosse particolare. D’altra parte, la lesione del 7

giugno 2018 non può comunque essere qualificata come particolarmente

caratteristica, poiché perciò sarebbe necessario che, a causa di uno stato

preesistente, l’assicurato fosse stata immediatamente prima dell’infortunio

almeno parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF

8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012

consid. 5.4).

Tutto ciò non consente di

ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa.

Precisato che determinante

è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al 31 dicembre 2018 -

cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla

documentazione agli atti risulta che la cura è essenzialmente consistita nell’assunzione

di medicamenti, in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, in due

infiltrazioni di anestetico locale, nonché in visite mediche di controllo

(specialistiche e non).

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo

cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia.

L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20

novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e

l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

La medesima conclusione s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole

della cura o delle complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la

realizzazione dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti, né sono state d’altronde sostanziate dal ricorrente.

In questo contesto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e (sebbene, nella concreta

evenienza, ciò non sia il caso) presenti ancora un’inabilità lavorativa non

basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011

consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In

questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011

del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Ora, considerato che per la contusione al ginocchio l’assicurato è

completamente guarito (cfr. il 6 luglio 2018 l’assicurato si è, infatti,

sottoposto ad una RM del ginocchio destro, giusta la quale “RM ginocchio

destro nei limiti della norma”: doc. 27 incarto LAINF) e tenuto conto che i

disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, le cefalee e

le cervicalgie), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza

secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali

che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), nella concreta

evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i criteri della

durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici

persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti

intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Si deve quindi concludere che la sintomatologia (cefalee e cervicalgie)

riferita dall’assicurato dopo il 1° gennaio 2019, non costituivano più una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 7 giugno 2018.

Facendo difetto l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il

danno alla salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30

ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del

28 maggio 2007 consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale

adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto, a

far tempo dal 1° gennaio 2019.

2.16. Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza

ivi citata).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, alla richiesta di ordinare “un accertamento peritale

relativo alla causalità dei disturbi attuali in relazione all’evento dell’8

giugno 2018”, avanzata dal patrocinatore della ricorrente: cfr. doc. I,

pag. 6 in fine).

2.17. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata, mediante la quale l’CO 1 ha dichiarato

estinto dal 1° gennaio 2019 il diritto alle prestazioni dipendente

dall’infortunio del 7 giugno 2018, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti