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Decisione

35.2020.6

Discussa eziologia di un'ipoacusia percettiva a dx (esistenza o meno di un peggioramento direzionale causato dall'infortunio). Rinvio atti all'amm. per esec. perizia esterna in presenza di dubbi, perl

17 luglio 2020Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi all’orecchio destro,

considerandoli estranei all’infortunio del luglio 2019. Risulta pure che tale

decisione è stata presa in base al parere espresso in merito dalla propria

consulente in otorinolaringoiatria (cfr. doc. 54, p. 5).

Con apprezzamento dell’8

ottobre 2019, la dott.ssa __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e in

medicina del lavoro, attiva presso il __________, ha innanzitutto rilevato che,

nell’ottobre 2011, nel quadro della profilassi relativa ai danni dell’udito, RI

1 era stato sottoposto ad audiometria, la quale aveva evidenziato una perdita

uditiva del 62.3% a destra e del 12% a sinistra. Ella ha quindi sostenuto che la

perdita uditiva a destra è preesistente dall’infortunio. Per quanto riguarda i

suoni acuti, non vi è alcuna differenza rispetto a quanto refertato nel 2011.

Trattandosi invece delle frequenze intermedie, è subentrato un abbassamento

della soglia uditiva, imputabile al processo d’invecchiamento. A suo avviso,

l’evento assicurato non ha comportato nemmeno un peggioramento della

preesistente ipoacusia a destra, siccome anche a sinistra la soglia uditiva è

più che raddoppiata negli ultimi 8 anni (quindi a partire dall’audiometria del

2011), circostanza che non è spiegabile con l’infortunio (doc. 29).

L’istituto assicuratore ha

ancora interpellato la dott.ssa __________ nel quadro della procedura di

opposizione, la quale è stata invitata ad esprimersi a proposito delle

obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato (doc. 35).

Con apprezzamento del 29

ottobre 2019, la specialista ha in particolare osservato che, contrariamente a

quanto sostenuto dall’avv. RA 1, non risulta documentato che l’insorgente avrebbe

riportato un trauma cranico, di modo che non può neppure essere insorta una

contusione dell’orecchio interno destro a cui imputare il disturbo uditivo

asimmetrico da lui denunciato. Secondo la dott.ssa __________, la forma di tale

disturbo non correla nemmeno con una contusione del rachide cervicale, la quale

in genere non provoca una diminuzione dell’udito. Per concludere, ella ha

ribadito che la perdita uditiva bilaterale di cui soffre il ricorrente deve

essere interpretata quale progressiva sordità dell’orecchio interno di eziologia

non chiara e che tra questa patologia e l’infortunio del luglio 2019 non

esiste, con verosimiglianza preponderante, alcun legame causale (doc. 41).

Unitamente alla propria

impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 16 gennaio 2020, del

dott. __________, specialista in otorinolaringoiatria, il quale ha posto la

diagnosi di ipoacusia di tipo percettivo pantonale di grado profondo a destra

in esiti di contusione labirintica su trauma cranico del 12 luglio 2019. Per

quanto qui d’interesse, egli ha inoltre precisato che “l’esame audiometrico

tonale conferma una ipoacusia di tipo percettivo pantonale destra di grado

profondo tra 90 e 115 dB. Perdita uditiva da ricondurre cronologicamente ad un

trauma labirintico conseguente ad un trauma cranico occorso in data 12.07.2019.

Controlli precedenti eseguiti dall’ufficio CO 1 per monitorare l’aspetto

uditivo in ambienti lavorativi particolarmente esposti al rumore, avevano

evidenziato un quadro di incipiente presbiacusia bilaterale, ma niente da

ricondurre alla perdita funzionale monolaterale odierna. La perdita funzionale

ha procurato una difficoltà comunicativa non indifferente, con marcata

affaticabilità conseguente alla necessità di concentrarsi nella comunicazione, ma

soprattutto per la maggiore attenzione che il paziente deve prestare

all’ambiente circostante. Situazione che inoltre ha procurato il manifestarsi

di una sindrome ansioso depressiva con alterazione dell’umore. (…).”. (doc. F).

La dott.ssa __________ ha

preso posizione sulle considerazioni enunciate dal medico curante specialista

con apprezzamento del 3 febbraio 2020. In quella sede, ella ha dichiarato che

dal referto del dott. __________ non emergono nuovi aspetti riguardanti la

causalità. La consulente dell’amministrazione rimprovera al curante di aver

ammesso l’insorgenza di un trauma cranico, senza che un simile danno risulti

documentato. In effetti, in occasione della prima consultazione presso

l’Ospedale __________ di __________, non è stata disposta alcuna diagnostica

per immagini del cranio, né sono state refertate lesioni a quello stesso

livello, cosicché un disturbo uditivo legato all’infortunio non sarebbe

dimostrato. Ella si è quindi chiesta se al dott. __________ fosse stata messa a

disposizione la sua valutazione del 29 ottobre 2019, visto che egli non si è

confrontato con il tema della preesistenza del disturbo. A suo avviso, la

preesistente ipoacusia a destra non può essere stata aggravata dall’evento

infortunistico del luglio 2019, in assenza di un trauma cranico oggettivato

(doc. III 1).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità

delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6

cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

Considerandi

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore

resistente, in base al quale non sarebbe dimostrato, con un sufficiente grado

di verosimiglianza, che l’infortunio assicurato abbia provocato un

peggioramento direzionale del preesistente stato morboso a livello

dell’orecchio destro (cfr. supra, consid. 2.6.).

Questo Tribunale osserva

innanzitutto che effettivamente RI 1 soffre di problemi uditivi, soprattutto

all’orecchio destro, già antecedentemente al noto evento traumatico. Agli atti

figura infatti il referto relativo all’esame audiometrico effettuato nel corso

del 2001 che dimostra tale circostanza (cfr. doc. 37, p. 2).

D’altra parte, però, la

valutazione della fattispecie enunciata dalla dott.ssa __________ non appare

pienamente convincente laddove ella nega che l’insorgente abbia potuto

riportare un trauma cranico con contusione labirintica a destra (ciò che le ha finalmente

consentito di escludere l’insorgenza di un peggioramento legato all’infortunio).

Al riguardo, va in effetti constatato come l’esistenza di una contusione

cranica fosse già stata in realtà segnalata nell’annuncio d’infortunio del 15

luglio 2019 (cfr. doc. 1). L’assicurato ha riferito di avere riportato un

trauma cranico, senza perdita di conoscenza, anche in occasione della

consultazione del 13 luglio 2019 presso il Pronto soccorso dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. doc. 9, p. 1: “Riferito trauma cranico senza perdita di

conoscenza” e p. 2: “- consegnato foglio trauma cranico” – il corsivo è

del redattore), come pure a margine della sua audizione del 7 agosto 2019 da

parte di un funzionario dell’amministrazione (cfr. doc. 10, p. 1: “La vettura

era oscillata e mi ero spostato sulla corsia di contromano e fortunatamente ero

riuscito a evitare altre collisioni. Nella fattispecie avevo sbattuto la

testa ma non avevo capito se l’avevo urtata contro mia moglie o contro il

poggiatesta.”, p. 2: “gonfiore alla parte destra del capo, con ematoma dietro

orecchio destro.” e p. 3: “Rientrato dall’ospedale avevo notato una sostanza

marrone che fuoriusciva dall’orecchio destro e avevo poi notato che non sentivo

più dall’orecchio destro. Successivamente mi ero presentato dal mio medico

curante, dott.ssa __________ di __________, che aveva prolungato l’inabilità

lavorativa.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, secondo

il TCA, l’insorgenza di un trauma nella regione dell’orecchio destro non può

essere esclusa per il solo fatto che i sanitari dell’Ospedale di __________ hanno

omesso di sottoporre il cranio del ricorrente a diagnostica per immagini, così

come lo sostiene la dott.ssa __________.

Alla luce di quanto

precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la

correttezza della valutazione enunciata dalla consulente in

otorinolaringoiatria interpellata dall’CO 1, questa Corte ritiene, per maggiore

tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento

peritale della fattispecie.

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011

e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata

sul solo parere di un suo medico interno (per un caso analogo, si veda la STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un

approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia

otorinolaringoiatrica, volta finalmente a determinare se l’ipoacusia

interessante l’orecchio destro è stata causata, o meno, dall’infortunio del 12

luglio 2019. In base alle relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà poi

di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti