35.2020.6
Discussa eziologia di un'ipoacusia percettiva a dx (esistenza o meno di un peggioramento direzionale causato dall'infortunio). Rinvio atti all'amm. per esec. perizia esterna in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del parere del medico fiduciario
17 luglio 2020Italiano23 min
uditiva del 62.3% a destra e del 12% a sinistra. Ella ha quindi sostenuto che la
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2020.6
mm
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 luglio 2019, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di capo muratore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale
(tamponamento laterale) al volante della propria autovettura e ha riportato,
secondo il rapporto 13 luglio 2019 del Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________, una distorsione del rachide cervicale e una contusione al gomito
destro (doc. 9).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2019, l’assicurato ha consultato il dott. __________,
otorinolaringoiatra, il quale ha diagnosticato una contusione labirintica su
trauma cranico del 12 luglio 2019 con ipoacusia percettiva a destra (doc. 24).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 novembre 2019,
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai
disturbi uditivi denunciati dall’assicurato, ritenuti non trovarsi in nesso
causale naturale con il sinistro del luglio 2019 (doc. 42).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 49), in data 27
dicembre 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 54).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di
legge, e meglio l’assunzione del costo degli apparecchi acustici e
l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta in sostanza che agli apprezzamenti elaborati
dalla dott.ssa __________, sui quali l’CO 1 ha finalmente fondato la decisione
impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, ritenuto che le
conclusioni alle quali è pervenuta risultano contraddette dal medico curante
specialista (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 14 luglio 2020, il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che il TCA si pronunci a proposito
della richiesta ricorsuale d.secuzione di una perizia giudiziaria (doc. V).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito
dei disturbi uditivi denunciati dall’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi all’orecchio destro,
considerandoli estranei all’infortunio del luglio 2019. Risulta pure che tale
decisione è stata presa in base al parere espresso in merito dalla propria
consulente in otorinolaringoiatria (cfr. doc. 54, p. 5).
Con apprezzamento dell’8
ottobre 2019, la dott.ssa __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e in
medicina del lavoro, attiva presso il __________, ha innanzitutto rilevato che,
nell’ottobre 2011, nel quadro della profilassi relativa ai danni dell’udito, RI
1 era stato sottoposto ad audiometria, la quale aveva evidenziato una perdita
uditiva del 62.3% a destra e del 12% a sinistra. Ella ha quindi sostenuto che la
perdita uditiva a destra è preesistente dall’infortunio. Per quanto riguarda i
suoni acuti, non vi è alcuna differenza rispetto a quanto refertato nel 2011.
Trattandosi invece delle frequenze intermedie, è subentrato un abbassamento
della soglia uditiva, imputabile al processo d’invecchiamento. A suo avviso,
l’evento assicurato non ha comportato nemmeno un peggioramento della
preesistente ipoacusia a destra, siccome anche a sinistra la soglia uditiva è
più che raddoppiata negli ultimi 8 anni (quindi a partire dall’audiometria del
2011), circostanza che non è spiegabile con l’infortunio (doc. 29).
L’istituto assicuratore ha
ancora interpellato la dott.ssa __________ nel quadro della procedura di
opposizione, la quale è stata invitata ad esprimersi a proposito delle
obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato (doc. 35).
Con apprezzamento del 29
ottobre 2019, la specialista ha in particolare osservato che, contrariamente a
quanto sostenuto dall’avv. RA 1, non risulta documentato che l’insorgente avrebbe
riportato un trauma cranico, di modo che non può neppure essere insorta una
contusione dell’orecchio interno destro a cui imputare il disturbo uditivo
asimmetrico da lui denunciato. Secondo la dott.ssa __________, la forma di tale
disturbo non correla nemmeno con una contusione del rachide cervicale, la quale
in genere non provoca una diminuzione dell’udito. Per concludere, ella ha
ribadito che la perdita uditiva bilaterale di cui soffre il ricorrente deve
essere interpretata quale progressiva sordità dell’orecchio interno di eziologia
non chiara e che tra questa patologia e l’infortunio del luglio 2019 non
esiste, con verosimiglianza preponderante, alcun legame causale (doc. 41).
Unitamente alla propria
impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 16 gennaio 2020, del
dott. __________, specialista in otorinolaringoiatria, il quale ha posto la
diagnosi di ipoacusia di tipo percettivo pantonale di grado profondo a destra
in esiti di contusione labirintica su trauma cranico del 12 luglio 2019. Per
quanto qui d’interesse, egli ha inoltre precisato che “l’esame audiometrico
tonale conferma una ipoacusia di tipo percettivo pantonale destra di grado
profondo tra 90 e 115 dB. Perdita uditiva da ricondurre cronologicamente ad un
trauma labirintico conseguente ad un trauma cranico occorso in data 12.07.2019.
Controlli precedenti eseguiti dall’ufficio CO 1 per monitorare l’aspetto
uditivo in ambienti lavorativi particolarmente esposti al rumore, avevano
evidenziato un quadro di incipiente presbiacusia bilaterale, ma niente da
ricondurre alla perdita funzionale monolaterale odierna. La perdita funzionale
ha procurato una difficoltà comunicativa non indifferente, con marcata
affaticabilità conseguente alla necessità di concentrarsi nella comunicazione, ma
soprattutto per la maggiore attenzione che il paziente deve prestare
all’ambiente circostante. Situazione che inoltre ha procurato il manifestarsi
di una sindrome ansioso depressiva con alterazione dell’umore. (…).”. (doc. F).
La dott.ssa __________ ha
preso posizione sulle considerazioni enunciate dal medico curante specialista
con apprezzamento del 3 febbraio 2020. In quella sede, ella ha dichiarato che
dal referto del dott. __________ non emergono nuovi aspetti riguardanti la
causalità. La consulente dell’amministrazione rimprovera al curante di aver
ammesso l’insorgenza di un trauma cranico, senza che un simile danno risulti
documentato. In effetti, in occasione della prima consultazione presso
l’Ospedale __________ di __________, non è stata disposta alcuna diagnostica
per immagini del cranio, né sono state refertate lesioni a quello stesso
livello, cosicché un disturbo uditivo legato all’infortunio non sarebbe
dimostrato. Ella si è quindi chiesta se al dott. __________ fosse stata messa a
disposizione la sua valutazione del 29 ottobre 2019, visto che egli non si è
confrontato con il tema della preesistenza del disturbo. A suo avviso, la
preesistente ipoacusia a destra non può essere stata aggravata dall’evento
infortunistico del luglio 2019, in assenza di un trauma cranico oggettivato
(doc. III 1).
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465,
l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità
delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6
cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
Considerandi
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore
resistente, in base al quale non sarebbe dimostrato, con un sufficiente grado
di verosimiglianza, che l’infortunio assicurato abbia provocato un
peggioramento direzionale del preesistente stato morboso a livello
dell’orecchio destro (cfr. supra, consid. 2.6.).
Questo Tribunale osserva
innanzitutto che effettivamente RI 1 soffre di problemi uditivi, soprattutto
all’orecchio destro, già antecedentemente al noto evento traumatico. Agli atti
figura infatti il referto relativo all’esame audiometrico effettuato nel corso
del 2001 che dimostra tale circostanza (cfr. doc. 37, p. 2).
D’altra parte, però, la
valutazione della fattispecie enunciata dalla dott.ssa __________ non appare
pienamente convincente laddove ella nega che l’insorgente abbia potuto
riportare un trauma cranico con contusione labirintica a destra (ciò che le ha finalmente
consentito di escludere l’insorgenza di un peggioramento legato all’infortunio).
Al riguardo, va in effetti constatato come l’esistenza di una contusione
cranica fosse già stata in realtà segnalata nell’annuncio d’infortunio del 15
luglio 2019 (cfr. doc. 1). L’assicurato ha riferito di avere riportato un
trauma cranico, senza perdita di conoscenza, anche in occasione della
consultazione del 13 luglio 2019 presso il Pronto soccorso dell’Ospedale __________
di __________ (cfr. doc. 9, p. 1: “Riferito trauma cranico senza perdita di
conoscenza” e p. 2: “- consegnato foglio trauma cranico” – il corsivo è
del redattore), come pure a margine della sua audizione del 7 agosto 2019 da
parte di un funzionario dell’amministrazione (cfr. doc. 10, p. 1: “La vettura
era oscillata e mi ero spostato sulla corsia di contromano e fortunatamente ero
riuscito a evitare altre collisioni. Nella fattispecie avevo sbattuto la
testa ma non avevo capito se l’avevo urtata contro mia moglie o contro il
poggiatesta.”, p. 2: “gonfiore alla parte destra del capo, con ematoma dietro
orecchio destro.” e p. 3: “Rientrato dall’ospedale avevo notato una sostanza
marrone che fuoriusciva dall’orecchio destro e avevo poi notato che non sentivo
più dall’orecchio destro. Successivamente mi ero presentato dal mio medico
curante, dott.ssa __________ di __________, che aveva prolungato l’inabilità
lavorativa.” – il corsivo è del redattore).
In queste condizioni, secondo
il TCA, l’insorgenza di un trauma nella regione dell’orecchio destro non può
essere esclusa per il solo fatto che i sanitari dell’Ospedale di __________ hanno
omesso di sottoporre il cranio del ricorrente a diagnostica per immagini, così
come lo sostiene la dott.ssa __________.
Alla luce di quanto
precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la
correttezza della valutazione enunciata dalla consulente in
otorinolaringoiatria interpellata dall’CO 1, questa Corte ritiene, per maggiore
tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento
peritale della fattispecie.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata
sul solo parere di un suo medico interno (per un caso analogo, si veda la STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un
approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia
otorinolaringoiatrica, volta finalmente a determinare se l’ipoacusia
interessante l’orecchio destro è stata causata, o meno, dall’infortunio del 12
luglio 2019. In base alle relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà poi
di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti