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Decisione

35.2020.61

Assicuratore LAINF ha correttamente posto termine alle indennità giornaliere e negato il diritto ad una rendita di invalidità, rifiutando la propria responsabilità per i disturbi psichici lamentati

25 gennaio 2021Italiano31 min

dalla ricorrente non contenesse elementi tali da rimettere in discussione la valutazione

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.61

cr

Lugano

25 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 maggio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 agosto 2017, RI 1,

nata nel 1967, di professione impiegata-ricezionista a tempo parziale, è stata

coinvolta, quale passeggera di un autoveicolo, in un incidente della

circolazione stradale (tamponamento a catena) e ha riportato un trauma cranico

minore, come pure diverse lesioni ortopediche (doc. 1).

L’Istituto

assicuratore ha assunto l’infortunio appena citato e ha corrisposto regolarmente

le prestazioni di legge.

1.2. In

data 26 giugno 2019, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessata che, in

base agli esiti della visita __________ del 24 giugno 2019, la stessa viene

considerata abile al lavoro nella sua professione di impiegata ricezionista al

50% (del suo tempo di lavoro al 50%) a partire dal 25 giugno 2019 e in misura

completa dal 10 luglio 2019, riconoscendole il diritto al versamento delle

indennità giornaliere fino al 9 luglio 2019 (doc. 259).

Con

decisione formale del 31 luglio 2019, l’Istituto assicuratore, tenuto conto dei

soli postumi organici, ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 15%. L’assicuratore infortuni ha inoltre ribadito che l’assicurata ha

ritrovato una completa capacità lavorativa nella propria professione a far

tempo dal 10 luglio 2019, negando che i disturbi psichici che la affliggono

siano in nesso di causalità adeguata con l’infortunio (doc. 277).

Con ricorso del 16

settembre 2019, RI 1, patrocinata dallo Studio dell’avv. RA 1, ha chiesto, in

via principale, che la decisione impugnata venga annullata nella misura in

cui sono state soppresse le “rendite giornaliere” e, in via subordinata,

che venga ordinato un “confronto valutativo con la personalità pretraumatica

della ricorrente”.

Tale ricorso è stato

dichiarato irricevibile con STCA 35.2019.111 dell’11 novembre 2019, non essendo

stata emanata da parte dell’assicuratore infortuni una decisione su opposizione

impugnabile davanti al TCA.

1.3. Con decisione su opposizione

del 28 maggio 2020, l’CO 1 ha nuovamente negato l’eziologia traumatica dei

disturbi psichici che continuano ad affliggere l’interessata, rilevando come, in

ogni caso, al di là dell’esistenza o meno del nesso causale naturale, vada

comunque negata l’adeguatezza (doc. A).

1.4. Con tempestivo ricorso del 30

giugno 2020, RI 1, sempre patrocinata dallo Studio dell’avv. RA 1, ha chiesto,

in via principale, che la decisione su opposizione impugnata venga annullata

per quanto riguarda la soppressione delle “rendite giornaliere”, ma mantenuta

con riferimento all’indennità per menomazione dell’integrità e, in via

subordinata, che venga ordinato un “confronto valutativo con la personalità

pretraumatica della ricorrente”.

Sostanzialmente, la rappresentante legale dell’assicurata ha

contestato il rifiuto del carattere adeguato del nesso causale tra i disturbi

psichici dell’interessata e l’infortunio, rilevando come, nel caso di specie,

vadano considerati adempiuti i criteri della gravità dell’infortunio; della durata

e sofferenza fisica della cura medica; della diminuzione della capacità

lavorativa sino al licenziamento; dell’elaborazione dell’infortunio.

A parere della patrocinatrice, la decisione su opposizione

impugnata viola l’obbligo di motivazione, essendo basata su una valutazione

medica incompleta, che ha tenuto conto unicamente degli aspetti somatici (dr. __________),

ma non di quelli psichici, omettendo di approfondire gli aspetti relativi alla

personalità pretraumatica dell’interessata.

In mancanza, quindi, di una valutazione psichiatrica, non può

essere a priori negata l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’incidente

e lo stato di salute dell’interessata (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.6. In data 7 agosto 2020 la

rappresentante legale dell’interessata ha trasmesso al TCA della documentazione

medica a titolo di ulteriori mezzi di prova (doc. V + A16-28).

1.7. In data 4 settembre 2020, la

patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

(doc. VII + A28/1-2).

1.8. Con osservazioni del 25

settembre 2020, l’assicuratore infortuni, basandosi sulla presa di posizione

della dr.ssa __________, ha ritenuto che la documentazione medica prodotta

dalla ricorrente non contenesse elementi tali da rimettere in discussione la valutazione

degli aspetti psichiatrici e, di conseguenza, la decisione impugnata (doc. XI +

1).

1.9. In data 12 ottobre 2020, la

rappresentante legale dell’assicurata ha rilevato come la dr.ssa __________

abbia confermato l’esistenza del nesso causale naturale tra i disturbi psichici

dell’interessata e l’infortunio (doc. XIV).

Tali considerazioni della patrocinatrice della ricorrente sono

state trasmesse all’assicuratore infortuni, con la facoltà di presentare

eventuali osservazioni scritte (doc. XV).

L’CO 1 non ha presentato ulteriori osservazioni.

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è sapere se l’assicuratore LAINF (incontestati gli aspetti

somatici) ha legittimamente, oppure no, posto termine alle

indennità giornaliere e negato il diritto ad una rendita, rifiutando la propria

responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati

dall’assicurata.

Non è,

invece, contestata – ed esula quindi dalla presente vertenza – l’entità

dell’IMI riconosciuta all’interessata.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se,

al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste

un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o

un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con

il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984.

p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei

disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6

Nel caso

di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1, per i

soli postumi infortunistici, ha posto termine alle prestazioni a far tempo dal 10

luglio 2019, momento a partire dal quale l’assicurata ha ritrovato una piena

capacità lavorativa nella propria precedente professione.

Esprimendosi a proposito delle

turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, l’assicuratore infortuni ha

rifiutato la propria responsabilità, ritenendo che queste ultime non si trovino

in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento infortunistico

dell’agosto 2017.

A proposito della causalità naturale, nella decisione

su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “al termine

della visita del 12 giugno 2019 la dr.ssa __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, è giunta alla conclusione che il nesso causale

naturale fra l’infortunio e i disturbi psichici è solo possibile. A mente della

dr.ssa __________ la sintomatologia lamentata dall’assicurata corrisponde ad un

quadro clinico inquadrabile con una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva che

si è sviluppata sulla base di un disturbo dell’adattamento. Il fattore

scatenante del disturbo psichico è senza dubbio l’infortunio. La sua

persistenza, visto che le terapie sono giunte al termine ed essa è stata

dichiarata abile al lavoro nella professione svolta al momento dell’infortunio,

è imputabile a fattori extra-infortunistici” (doc. A2).

L’assicuratore LAINF ha aggiunto che, in ogni caso,

al di là degli aspetti inerenti la causalità naturale, va comunque negata

l’adeguatezza del nesso causale, non risultando adempiuti i criteri previsti

dalla giurisprudenza a tale riguardo (doc. A2).

In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurata

ha contestato questa valutazione dell’amministrazione, ritenendo assodata

l’esistenza del nesso causale tra i disturbi psichici sviluppatisi a seguito

dell’evento infortunistico accaduto e delle successive tribolazioni psichiche

che ne sono derivate, come del resto riconosciuto dalla stessa dr.ssa __________.

Secondo la rappresentante legale dell’interessata,

inoltre, anche l’adeguatezza del nesso causale non può che venire riconosciuta,

visto che l’assicurata lamenta quotidianamente dolori diffusi; nel corso degli

ultimi tre anni ha dovuto subire 5 infiltrazioni e circa 80 sedute di

fisioterapia, tecar terapia, ozonoterapia, ergoterapia, ecc.; continua ad

essere totalmente inabile al lavoro, in quanto ricoverata alla Clinica __________

dal 23 giugno 2020; è toccata profondamente dall’infortunio, non riuscendo più

ad essere moglie e madre.

A parere della rappresentante legale, la decisione

dell’amministrazione deve essere annullata, in quanto manca una valutazione

della personalità pretraumatica dell’interessata, imprescindibile per stabilire

la sua capacità lavorativa (doc. I).

Nella risposta di causa l’assicuratore LAINF ha ribadito

la propria posizione, ritenendo che nel caso di specie, in cui l’infortunio

occorso all’interessata deve essere classificato nella categoria intermedia

propriamente detta, non risultino adempiuti almeno tre criteri o uno in maniera

particolarmente incisiva (doc. III).

In corso di causa, la patrocinatrice dell’assicurata ha prodotto

dei referti medici della dr.ssa __________ e del Servizio __________ di __________,

attestanti genericamente una totale inabilità lavorativa al 100% causa malattia

dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (doc. A19-26), oltre al rapporto d’uscita

dalla Clinica __________ di __________ del 29 luglio 2020 (doc. A27).

Chiamata dall’Istituto assicuratore ad esprimersi in merito, la

dr.ssa __________, con apprezzamento del 24 settembre 2020, ha osservato:

" (…) I

certificati medici della dr.ssa __________ e dei medici del Servizio __________

di __________ attestano unicamente una totale inabilità lavorativa per il

periodo che va dal 09.03.2020 al 30.09.2020 senza ulteriori specificazioni.

Il rapporto d’uscita della Clinica __________ riguarda la degenza

dell’assicurata resasi necessaria a causa di una recrudescenza della

sintomatologia depressiva. In esso viene riferito che ella dopo in discreto

compenso dello stato psichico è stata dimessa.

Dal lato fisico non ci sono stati ulteriori sviluppi.

La documentazione a disposizione descrive quindi uno stato

psichico compromesso di cui soffre l’assicurata ed un’inabilità lavorativa, ma

non contiene elementi che attestino che essi siano legati alle conseguenze

dell’infortunio in questione. Unicamente nel rapporto di degenza della Clinica __________

viene menzionato che l’assicurata fa risalire il suo disagio all’infortunio del

24.08.2017

All’occasione della visita in Agenzia da parte della sottoscritta

era stato valutato che sussisteva un nesso causale naturale parziale del

disagio psichico con l’infortunio fino alla conclusione delle terapie e degli

accertamenti dovuti alle lesioni fisiche.

La nuova documentazione non apporta nuovi elementi che potrebbero

mettere in discussione la valutazione effettuata.” (Doc. XI/1)

Secondo la rappresentante legale, la dr.ssa __________ avrebbe

quindi confermato l’esistenza del nesso causale naturale tra il disagio

psichico dell’assicurata e l’infortunio (cfr. osservazioni del 12 ottobre 2020,

doc. XIV).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale condivide l’operato dell’assicuratore infortuni.

Nonostante le critiche

sollevate in sede ricorsuale a proposito della presunta mancanza di una

valutazione psichiatrica da parte dell’amministrazione al fine di accertare la

sussistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi psichici

dell’interessata e l’infortunio, dagli atti risulta, al contrario, che

l’Istituto assicuratore ha basato la propria decisione, per quanto concerne

l’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale, sugli esiti dell’esame

psichiatrico del 12 giugno 2019 eseguito dalla dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Nel rapporto del 16 ottobre 2019, la dr.ssa __________, dopo avere

esposto il decorso secondo gli atti, l’esplorazione anamnestica, il decorso, i

disturbi attuali, l’anamnesi sociale, l’anamnesi medica, i reperti e la

diagnosi, ha fornito il proprio apprezzamento, ritenendo in particolare che:

" (…) La

sintomatologia riferita e constatata all’occasione del colloquio corrisponde ad

un quadro clinico inquadrabile con una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva,

che si è sviluppata sulla base di un disturbo dell’adattamento.

Il fattore scatenante del disturbo psichico presente è stato senza

dubbio l’infortunio del 24.08.2017. La sua persistenza a tutt’ora, che le

terapie sono giunte al termine e che l’assicurata è stata dichiarata totalmente

abile al lavoro nella professione da lei svolta al momento dell’infortunio,

significa che esso viene mantenuto da fattori extra-infortunistici.

Un nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico e

l’infortunio in questione almeno parziale può essere ammesso teoricamente fino

alla conclusione degli accertamenti dovuti alle lesioni fisiche.

Di conseguenza attualmente tra il disturbo psichico e l’infortunio

del 24.08.2017 sussiste un nesso di causalità naturale unicamente parziale in

piccola percentuale e solo possibile.

Esaminando gli atti si ha l’impressione che l’assicurata possa

presentare una sindrome da dolore persistente, ma sull’origine dei dolori da

lei lamentati non sussiste un consenso. Da più parti è stato valutato che i

disturbi presentati dall’assicurata non potevano essere ascritti all’infortunio.

Dal lato neurologico nel suo rapporto del 13.09.2018 la dr.ssa med. __________,

neurologa alla Clinica di __________, ha riferito che il dolore presentato

dall’assicurata alla gamba destra è di origine multifattoriale e che il

peggioramento globale della sintomatologia non si spiega con gli esiti del

trauma del 24.08.2017, mentre il dr. __________, caposervizio presso il __________,

all’occasione della visita del 19.09.2018 ha valutato che i dolori sono del

tutto spiegabili con una neuropatia del nervo sciatico di origine

post-traumatica. È quindi molto difficile esprimersi sulla sussistenza di una

tale diagnosi. A favore di questa diagnosi parlano il fatto che qualsiasi

terapia effettuata non ha portato a nessun miglioramento ed il peggioramento

riferito alla ripresa di un lavoro fisicamente molto leggero in un ambiente

benevolo e nella misura di poche ore al giorno, che non è sicuramente

spiegabile dal lato organico. Anche ammettendo la presenza di questa patologia,

essa dipende essenzialmente dalla struttura di personalità dell’assicurata e

non può quindi essere considerata una causa naturale dell’infortunio.

L’assicurata, che lavorava come ricezionista, era totalmente

inabile al lavoro dall’infortunio. Nel gennaio 2018 e maggio 2018 ha fatto due

tentativi di ripresa non andati a buon fine a causa di un repentino

peggioramento dei dolori e dello stato psichico. Allora sussisteva ancora un

nesso di causalità parziale del disturbo psichico con l’infortunio (mia valutazione

del 18.07.2018).

Attualmente il nesso di causalità naturale tra l’infortunio ed il

disturbo psichico è – come scritto sopra – solo possibile, per cui per le

conseguenze psichiche dell’infortunio non sussiste incapacità lavorativa.

C’è comunque da osservare che un ritorno alla quotidianità, anche

lavorativa, non potrebbe che giovare e contribuirebbe a stabilizzare lo stato

psichico dell’assicurata.” (Doc. 291)

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate,

espresse dalla specialista in psichiatria e psicoterapia – e poi ribadite

nell’apprezzamento del 24 settembre 2020 sopra riportato al consid. 2.6.

(cfr.doc. XI/1) - con le quali la dr.ssa __________ ha reputato attualmente

esistente solo in modo possibile e in minima percentuale un nesso

causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio. Ciò

non è, tuttavia, sufficiente per considerare data la causalità naturale.

Questo Tribunale evidenzia che, in ogni caso, anche qualora si

volesse lasciare aperta la questione di sapere se i disturbi psichici che

affliggono l’assicurata costituiscano

o meno una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di agosto

2017, dovrebbe comunque essere negata la causalità adeguata, così come

deciso dall’amministrazione.

Al riguardo, va infatti rilevato che, per prassi invalsa,

l’accertamento della causalità naturale può rimanere aperta se dall’esame del

carattere adeguato della causalità si deve concludere che non ci sia alcuna

causalità tra l’infortunio e i disturbi psichici (DTF 135 V 465 consid. 5.1

pag. 472).

Visto l’esito, non occorre, quindi, dilungarsi oltre su questo

punto (cfr. STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.1).

In ogni caso, va rilevato che appare comunque ininfluente sugli

esiti della vertenza l’obiezione sollevata a più riprese dalla rappresentante

legale dell’assicurata per sostenere il presunto carattere arbitrario della

decisione impugnata, ossia il fatto che mancherebbe un confronto valutativo con

la personalità pretraumatica dell’interessata, considerato che la

giurisprudenza federale ha già chiarito che il fatto che prima dell’infortunio

la persona assicurata non abbia mai avuto problemi di natura psichiatrica

concerne unicamente il nesso causale naturale, ma non ha alcuna ripercussione

sulla valutazione con la quale l’amministrazione ha rifiutato l’adeguatezza del

nesso causale stesso (cfr. STF 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020 consid.

4.3.).

2.8

Nell'esaminare l'adeguatezza

del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso alla ricorrente.

Per quanto riguarda la dinamica, dal

rapporto di polizia emerge che il veicolo sul quale viaggiava l’assicurata,

come passeggera, è stato urtato da una vettura, la cui conducente, per una

distrazione, non si era accorta della colonna ferma sulla corsia di marcia in

territorio di __________, dopo l’uscita dell’autostrada. A seguito

dell’impatto, l’automobile sulla quale si trovava l’interessata si è girata di

90.

gradi, andando ad urtare a sua volta contro un altro veicolo (doc. A4/1).

Ora,

tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo

contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente deve essere

classificato nella categoria intermedia propriamente detta.

Si

osserva che l’Alta Corte, in una sentenza STF 8C_948/2012 del 7 marzo 2013 ha

qualificato come infortunio di grado medio un infortunio occorso

sull’autostrada, nel quale un’automobile che viaggiava a circa 100 km/h è stata

tamponata e, dopo essersi girata a tre riprese, è entrata in collisione con

altri veicoli.

Medesima

classificazione è stata stabilita in una sentenza STF 8C_354/2011 del

3.

febbraio 2012, concernente il caso di un’assicurata la quale era stata urtata

da un veicolo che viaggiava sulla corsia opposta, di notte, ad una velocità di

circa 80 km/h, il quale dopo avere invaso l’altra corsia era andato a collidere

dapprima con l’automobile del marito dell’assicurata (che viaggiava davanti a

lei) e, dopo aver girato su se stesso, con la sua.

Anche in una STF

8C_560/2015 del 29 aprile 2016, il TF ha qualificato come infortunio di grado medio propriamente detto quello occorso

ad un assicurato, il quale, dopo essersi addormentato al volante della propria

automobile, è andato ad urtare contro la barriera delimitante la parte destra

della carreggiata, rigirandosi più volte su se stesso prima di uscire di

strada.

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa

essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A

titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre

in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici,

ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo

organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Secondo

il TCA, il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

Al

riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in

questione è da valutare oggettivamente e non in base alle

sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla

persona assicurata (DTF 140 V 356 consid. 5.6.1.). In ogni infortunio di media

gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora

sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato

della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto

tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del

successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1).

Del

resto, l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione nei casi, citati in

precedenza, di assicurati vittime di incidenti della circolazione analoghi a

quello qui in discussione (cfr. STF 8C_948/2012

del 7 marzo 2013; 8C_354/2011 del 3 febbraio 2012; 8C_560/2015 del

29.

aprile 2016).

Nell’infortunio del

24.

agosto 2017, l’assicurata ha riportato un trauma cranico minore con ferita

lacero-contusa occipitale, una ferita lacero-contusa al gomito destro, la

frattura della componente ileale dell’acetabolo destro, la frattura della

branca ileopubica destra e un distacco posteriore vitreo traumatico. Ella ha,

inoltre, sviluppato una reazione acuta da stress post-traumatico. In un secondo

tempo, visto il perdurare della sintomatologia dolorosa, l’assicurata è stata

sottoposta a diversi accertamenti clinici e radiologici (i quali non hanno

messo in luce patologie munite di sostrato organico oggettivabile) e ha

sviluppato una sintomatologia depressiva.

A

proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che

le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare

professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce

una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio

oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2). L’incidente deve mettere in pericolo la vita del

paziente (sentenze 8C_9/2010 dell’11 giugno 2010 consid. 3.7 e 8C_806/2009 del

15.

gennaio 2010 consid. 4.1.3 con riferimenti).

Alla luce di quanto

precede, secondo questa Corte, l’assicurata ha certo riportato dei danni alla

salute di una certa rilevanza, ma questi ultimi non costituiscono ancora delle

lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del

resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante

un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea

frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, la STF 8C_197/2009 del 19

novembre 2009 consid. 3.6 relativa a un politrauma definito dai medici come

grave con trauma toracico e addominale nonché fratture aperte del cranio, la

STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della

vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V

e X a destra e di un pneumotorace, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008

consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una

contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune

ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STF U 73/07 del 5

settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del

bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello

della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e

342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1,

nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura

da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della

clavicola).

Non può, quindi, essere ammesso il criterio qui in

discussione.

Dalle

carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una

cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico.

Questo

Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica

dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per

ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente

sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità

del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e

riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente

a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di

principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010.

consid. 5.3.4).

Nel

caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata è stata

sottoposta ad un intervento chirurgico (revisione della ferita del gomito con

asportazione di un corpo estraneo e bursectomia nonché revisione e sutura della

ferita occipitale) e poi a delle cure conservative. Come correttamente indicato

dall’amministrazione, “dall’infortunio sono trascorsi tre anni unicamente

perché, considerato che l’assicurata lamentava dei dolori persistenti, ella è

stata esaminata da diversi specialisti, che non hanno rilevato nulla di

particolare” (cfr. doc. III).

Da ricordare che la

lunghezza degli accertamenti per stabilire la natura del disturbo non è

rilevante (STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3.).

Non può quindi essere

considerato adempiuto il criterio qui in discussione.

È

d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte ha negato l’adempimento di questo

criterio, trattandosi di un assicurato che nel luglio 2007, a seguito della

caduta da una terrazza, aveva riportato fratture a livello dei calcagni e del

corpo vertebrale di L3, e che perciò era stato sottoposto a quattro interventi

operatori tra il 2007 e il 2011 (cfr. STF 8C_933/2014 del 22 aprile 2015

consid. 3.2.2.2) oppure trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente

stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che

era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata

ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per

oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia

farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF

8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3; in questo senso, si veda pure la STF

8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.4),

Il Tribunale federale ne

ha per contro riconosciuto la realizzazione, trattandosi di un assicurato,

vittima di un incidente della circolazione stradale con commotio

cerebri, frattura al gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio

sinistro e frattura del plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in

particolare) sette interventi chirurgici, l’ultimo dei quali

eseguito più di sette anni dopo l’evento infortunistico (cfr. STF 8C_137/2014

del 5 giugno 2014 consid. 7.3). Da parte sua, il TCA ne ha ammesso

l’adempimento in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12,

riguardante un assicurato, anch’egli vittima di un incidente stradale, le cui

conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni

chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa

dall’infortunio.

Anche il criterio del

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, non è

adempiuto.

In merito, è utile sottolineare

che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso

sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle

circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di

molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere

questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009

del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale

federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un

decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012

consid. 5.4).

Nella presente fattispecie, l’assicurata non è

stata sottoposta a trattamenti particolari, se non a delle cure conservative.

Dagli atti non emerge alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che

il decorso della cura sia sfavorevole e che siano intervenute complicazioni, ribadito che non possono essere presi in

considerazione gli ulteriori trattamenti medici in ambito psichiatrico di cui

necessita l’assicurata, posto che, come ricordato in precedenza, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità

in materia di turbe psichiche i disturbi

psichici vanno esclusi.

In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono

soddisfatti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e

durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché anche se

ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in

senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque

giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p.

276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che le turbe psichiche di cui soffre la ricorrente,

non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole

il 24 agosto 2017. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era

legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.

Di conseguenza, questi

disturbi non possono essere presi in considerazione nell’ambito della

valutazione del diritto a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti