35.2020.61
Assicuratore LAINF ha correttamente posto termine alle indennità giornaliere e negato il diritto ad una rendita di invalidità, rifiutando la propria responsabilità per i disturbi psichici lamentati
25 gennaio 2021Italiano31 min
dalla ricorrente non contenesse elementi tali da rimettere in discussione la valutazione
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2020.61
cr
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2017, RI 1,
nata nel 1967, di professione impiegata-ricezionista a tempo parziale, è stata
coinvolta, quale passeggera di un autoveicolo, in un incidente della
circolazione stradale (tamponamento a catena) e ha riportato un trauma cranico
minore, come pure diverse lesioni ortopediche (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto l’infortunio appena citato e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. In
data 26 giugno 2019, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessata che, in
base agli esiti della visita __________ del 24 giugno 2019, la stessa viene
considerata abile al lavoro nella sua professione di impiegata ricezionista al
50% (del suo tempo di lavoro al 50%) a partire dal 25 giugno 2019 e in misura
completa dal 10 luglio 2019, riconoscendole il diritto al versamento delle
indennità giornaliere fino al 9 luglio 2019 (doc. 259).
Con
decisione formale del 31 luglio 2019, l’Istituto assicuratore, tenuto conto dei
soli postumi organici, ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 15%. L’assicuratore infortuni ha inoltre ribadito che l’assicurata ha
ritrovato una completa capacità lavorativa nella propria professione a far
tempo dal 10 luglio 2019, negando che i disturbi psichici che la affliggono
siano in nesso di causalità adeguata con l’infortunio (doc. 277).
Con ricorso del 16
settembre 2019, RI 1, patrocinata dallo Studio dell’avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, che la decisione impugnata venga annullata nella misura in
cui sono state soppresse le “rendite giornaliere” e, in via subordinata,
che venga ordinato un “confronto valutativo con la personalità pretraumatica
della ricorrente”.
Tale ricorso è stato
dichiarato irricevibile con STCA 35.2019.111 dell’11 novembre 2019, non essendo
stata emanata da parte dell’assicuratore infortuni una decisione su opposizione
impugnabile davanti al TCA.
1.3. Con decisione su opposizione
del 28 maggio 2020, l’CO 1 ha nuovamente negato l’eziologia traumatica dei
disturbi psichici che continuano ad affliggere l’interessata, rilevando come, in
ogni caso, al di là dell’esistenza o meno del nesso causale naturale, vada
comunque negata l’adeguatezza (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2020, RI 1, sempre patrocinata dallo Studio dell’avv. RA 1, ha chiesto,
in via principale, che la decisione su opposizione impugnata venga annullata
per quanto riguarda la soppressione delle “rendite giornaliere”, ma mantenuta
con riferimento all’indennità per menomazione dell’integrità e, in via
subordinata, che venga ordinato un “confronto valutativo con la personalità
pretraumatica della ricorrente”.
Sostanzialmente, la rappresentante legale dell’assicurata ha
contestato il rifiuto del carattere adeguato del nesso causale tra i disturbi
psichici dell’interessata e l’infortunio, rilevando come, nel caso di specie,
vadano considerati adempiuti i criteri della gravità dell’infortunio; della durata
e sofferenza fisica della cura medica; della diminuzione della capacità
lavorativa sino al licenziamento; dell’elaborazione dell’infortunio.
A parere della patrocinatrice, la decisione su opposizione
impugnata viola l’obbligo di motivazione, essendo basata su una valutazione
medica incompleta, che ha tenuto conto unicamente degli aspetti somatici (dr. __________),
ma non di quelli psichici, omettendo di approfondire gli aspetti relativi alla
personalità pretraumatica dell’interessata.
In mancanza, quindi, di una valutazione psichiatrica, non può
essere a priori negata l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’incidente
e lo stato di salute dell’interessata (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. In data 7 agosto 2020 la
rappresentante legale dell’interessata ha trasmesso al TCA della documentazione
medica a titolo di ulteriori mezzi di prova (doc. V + A16-28).
1.7. In data 4 settembre 2020, la
patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
(doc. VII + A28/1-2).
1.8. Con osservazioni del 25
settembre 2020, l’assicuratore infortuni, basandosi sulla presa di posizione
della dr.ssa __________, ha ritenuto che la documentazione medica prodotta
dalla ricorrente non contenesse elementi tali da rimettere in discussione la valutazione
degli aspetti psichiatrici e, di conseguenza, la decisione impugnata (doc. XI +
1).
1.9. In data 12 ottobre 2020, la
rappresentante legale dell’assicurata ha rilevato come la dr.ssa __________
abbia confermato l’esistenza del nesso causale naturale tra i disturbi psichici
dell’interessata e l’infortunio (doc. XIV).
Tali considerazioni della patrocinatrice della ricorrente sono
state trasmesse all’assicuratore infortuni, con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte (doc. XV).
L’CO 1 non ha presentato ulteriori osservazioni.
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è sapere se l’assicuratore LAINF (incontestati gli aspetti
somatici) ha legittimamente, oppure no, posto termine alle
indennità giornaliere e negato il diritto ad una rendita, rifiutando la propria
responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati
dall’assicurata.
Non è,
invece, contestata – ed esula quindi dalla presente vertenza – l’entità
dell’IMI riconosciuta all’interessata.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste
un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o
un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con
il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984.
p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102.
consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei
disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6
Nel caso
di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1, per i
soli postumi infortunistici, ha posto termine alle prestazioni a far tempo dal 10
luglio 2019, momento a partire dal quale l’assicurata ha ritrovato una piena
capacità lavorativa nella propria precedente professione.
Esprimendosi a proposito delle
turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, l’assicuratore infortuni ha
rifiutato la propria responsabilità, ritenendo che queste ultime non si trovino
in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento infortunistico
dell’agosto 2017.
A proposito della causalità naturale, nella decisione
su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “al termine
della visita del 12 giugno 2019 la dr.ssa __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, è giunta alla conclusione che il nesso causale
naturale fra l’infortunio e i disturbi psichici è solo possibile. A mente della
dr.ssa __________ la sintomatologia lamentata dall’assicurata corrisponde ad un
quadro clinico inquadrabile con una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva che
si è sviluppata sulla base di un disturbo dell’adattamento. Il fattore
scatenante del disturbo psichico è senza dubbio l’infortunio. La sua
persistenza, visto che le terapie sono giunte al termine ed essa è stata
dichiarata abile al lavoro nella professione svolta al momento dell’infortunio,
è imputabile a fattori extra-infortunistici” (doc. A2).
L’assicuratore LAINF ha aggiunto che, in ogni caso,
al di là degli aspetti inerenti la causalità naturale, va comunque negata
l’adeguatezza del nesso causale, non risultando adempiuti i criteri previsti
dalla giurisprudenza a tale riguardo (doc. A2).
In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurata
ha contestato questa valutazione dell’amministrazione, ritenendo assodata
l’esistenza del nesso causale tra i disturbi psichici sviluppatisi a seguito
dell’evento infortunistico accaduto e delle successive tribolazioni psichiche
che ne sono derivate, come del resto riconosciuto dalla stessa dr.ssa __________.
Secondo la rappresentante legale dell’interessata,
inoltre, anche l’adeguatezza del nesso causale non può che venire riconosciuta,
visto che l’assicurata lamenta quotidianamente dolori diffusi; nel corso degli
ultimi tre anni ha dovuto subire 5 infiltrazioni e circa 80 sedute di
fisioterapia, tecar terapia, ozonoterapia, ergoterapia, ecc.; continua ad
essere totalmente inabile al lavoro, in quanto ricoverata alla Clinica __________
dal 23 giugno 2020; è toccata profondamente dall’infortunio, non riuscendo più
ad essere moglie e madre.
A parere della rappresentante legale, la decisione
dell’amministrazione deve essere annullata, in quanto manca una valutazione
della personalità pretraumatica dell’interessata, imprescindibile per stabilire
la sua capacità lavorativa (doc. I).
Nella risposta di causa l’assicuratore LAINF ha ribadito
la propria posizione, ritenendo che nel caso di specie, in cui l’infortunio
occorso all’interessata deve essere classificato nella categoria intermedia
propriamente detta, non risultino adempiuti almeno tre criteri o uno in maniera
particolarmente incisiva (doc. III).
In corso di causa, la patrocinatrice dell’assicurata ha prodotto
dei referti medici della dr.ssa __________ e del Servizio __________ di __________,
attestanti genericamente una totale inabilità lavorativa al 100% causa malattia
dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (doc. A19-26), oltre al rapporto d’uscita
dalla Clinica __________ di __________ del 29 luglio 2020 (doc. A27).
Chiamata dall’Istituto assicuratore ad esprimersi in merito, la
dr.ssa __________, con apprezzamento del 24 settembre 2020, ha osservato:
" (…) I
certificati medici della dr.ssa __________ e dei medici del Servizio __________
di __________ attestano unicamente una totale inabilità lavorativa per il
periodo che va dal 09.03.2020 al 30.09.2020 senza ulteriori specificazioni.
Il rapporto d’uscita della Clinica __________ riguarda la degenza
dell’assicurata resasi necessaria a causa di una recrudescenza della
sintomatologia depressiva. In esso viene riferito che ella dopo in discreto
compenso dello stato psichico è stata dimessa.
Dal lato fisico non ci sono stati ulteriori sviluppi.
La documentazione a disposizione descrive quindi uno stato
psichico compromesso di cui soffre l’assicurata ed un’inabilità lavorativa, ma
non contiene elementi che attestino che essi siano legati alle conseguenze
dell’infortunio in questione. Unicamente nel rapporto di degenza della Clinica __________
viene menzionato che l’assicurata fa risalire il suo disagio all’infortunio del
24.08.2017
All’occasione della visita in Agenzia da parte della sottoscritta
era stato valutato che sussisteva un nesso causale naturale parziale del
disagio psichico con l’infortunio fino alla conclusione delle terapie e degli
accertamenti dovuti alle lesioni fisiche.
La nuova documentazione non apporta nuovi elementi che potrebbero
mettere in discussione la valutazione effettuata.” (Doc. XI/1)
Secondo la rappresentante legale, la dr.ssa __________ avrebbe
quindi confermato l’esistenza del nesso causale naturale tra il disagio
psichico dell’assicurata e l’infortunio (cfr. osservazioni del 12 ottobre 2020,
doc. XIV).
2.7
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale condivide l’operato dell’assicuratore infortuni.
Nonostante le critiche
sollevate in sede ricorsuale a proposito della presunta mancanza di una
valutazione psichiatrica da parte dell’amministrazione al fine di accertare la
sussistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi psichici
dell’interessata e l’infortunio, dagli atti risulta, al contrario, che
l’Istituto assicuratore ha basato la propria decisione, per quanto concerne
l’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale, sugli esiti dell’esame
psichiatrico del 12 giugno 2019 eseguito dalla dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Nel rapporto del 16 ottobre 2019, la dr.ssa __________, dopo avere
esposto il decorso secondo gli atti, l’esplorazione anamnestica, il decorso, i
disturbi attuali, l’anamnesi sociale, l’anamnesi medica, i reperti e la
diagnosi, ha fornito il proprio apprezzamento, ritenendo in particolare che:
" (…) La
sintomatologia riferita e constatata all’occasione del colloquio corrisponde ad
un quadro clinico inquadrabile con una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva,
che si è sviluppata sulla base di un disturbo dell’adattamento.
Il fattore scatenante del disturbo psichico presente è stato senza
dubbio l’infortunio del 24.08.2017. La sua persistenza a tutt’ora, che le
terapie sono giunte al termine e che l’assicurata è stata dichiarata totalmente
abile al lavoro nella professione da lei svolta al momento dell’infortunio,
significa che esso viene mantenuto da fattori extra-infortunistici.
Un nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico e
l’infortunio in questione almeno parziale può essere ammesso teoricamente fino
alla conclusione degli accertamenti dovuti alle lesioni fisiche.
Di conseguenza attualmente tra il disturbo psichico e l’infortunio
del 24.08.2017 sussiste un nesso di causalità naturale unicamente parziale in
piccola percentuale e solo possibile.
Esaminando gli atti si ha l’impressione che l’assicurata possa
presentare una sindrome da dolore persistente, ma sull’origine dei dolori da
lei lamentati non sussiste un consenso. Da più parti è stato valutato che i
disturbi presentati dall’assicurata non potevano essere ascritti all’infortunio.
Dal lato neurologico nel suo rapporto del 13.09.2018 la dr.ssa med. __________,
neurologa alla Clinica di __________, ha riferito che il dolore presentato
dall’assicurata alla gamba destra è di origine multifattoriale e che il
peggioramento globale della sintomatologia non si spiega con gli esiti del
trauma del 24.08.2017, mentre il dr. __________, caposervizio presso il __________,
all’occasione della visita del 19.09.2018 ha valutato che i dolori sono del
tutto spiegabili con una neuropatia del nervo sciatico di origine
post-traumatica. È quindi molto difficile esprimersi sulla sussistenza di una
tale diagnosi. A favore di questa diagnosi parlano il fatto che qualsiasi
terapia effettuata non ha portato a nessun miglioramento ed il peggioramento
riferito alla ripresa di un lavoro fisicamente molto leggero in un ambiente
benevolo e nella misura di poche ore al giorno, che non è sicuramente
spiegabile dal lato organico. Anche ammettendo la presenza di questa patologia,
essa dipende essenzialmente dalla struttura di personalità dell’assicurata e
non può quindi essere considerata una causa naturale dell’infortunio.
L’assicurata, che lavorava come ricezionista, era totalmente
inabile al lavoro dall’infortunio. Nel gennaio 2018 e maggio 2018 ha fatto due
tentativi di ripresa non andati a buon fine a causa di un repentino
peggioramento dei dolori e dello stato psichico. Allora sussisteva ancora un
nesso di causalità parziale del disturbo psichico con l’infortunio (mia valutazione
del 18.07.2018).
Attualmente il nesso di causalità naturale tra l’infortunio ed il
disturbo psichico è – come scritto sopra – solo possibile, per cui per le
conseguenze psichiche dell’infortunio non sussiste incapacità lavorativa.
C’è comunque da osservare che un ritorno alla quotidianità, anche
lavorativa, non potrebbe che giovare e contribuirebbe a stabilizzare lo stato
psichico dell’assicurata.” (Doc. 291)
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate,
espresse dalla specialista in psichiatria e psicoterapia – e poi ribadite
nell’apprezzamento del 24 settembre 2020 sopra riportato al consid. 2.6.
(cfr.doc. XI/1) - con le quali la dr.ssa __________ ha reputato attualmente
esistente solo in modo possibile e in minima percentuale un nesso
causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio. Ciò
non è, tuttavia, sufficiente per considerare data la causalità naturale.
Questo Tribunale evidenzia che, in ogni caso, anche qualora si
volesse lasciare aperta la questione di sapere se i disturbi psichici che
affliggono l’assicurata costituiscano
o meno una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di agosto
2017, dovrebbe comunque essere negata la causalità adeguata, così come
deciso dall’amministrazione.
Al riguardo, va infatti rilevato che, per prassi invalsa,
l’accertamento della causalità naturale può rimanere aperta se dall’esame del
carattere adeguato della causalità si deve concludere che non ci sia alcuna
causalità tra l’infortunio e i disturbi psichici (DTF 135 V 465 consid. 5.1
pag. 472).
Visto l’esito, non occorre, quindi, dilungarsi oltre su questo
punto (cfr. STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.1).
In ogni caso, va rilevato che appare comunque ininfluente sugli
esiti della vertenza l’obiezione sollevata a più riprese dalla rappresentante
legale dell’assicurata per sostenere il presunto carattere arbitrario della
decisione impugnata, ossia il fatto che mancherebbe un confronto valutativo con
la personalità pretraumatica dell’interessata, considerato che la
giurisprudenza federale ha già chiarito che il fatto che prima dell’infortunio
la persona assicurata non abbia mai avuto problemi di natura psichiatrica
concerne unicamente il nesso causale naturale, ma non ha alcuna ripercussione
sulla valutazione con la quale l’amministrazione ha rifiutato l’adeguatezza del
nesso causale stesso (cfr. STF 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020 consid.
4.3.).
2.8
Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso alla ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica, dal
rapporto di polizia emerge che il veicolo sul quale viaggiava l’assicurata,
come passeggera, è stato urtato da una vettura, la cui conducente, per una
distrazione, non si era accorta della colonna ferma sulla corsia di marcia in
territorio di __________, dopo l’uscita dell’autostrada. A seguito
dell’impatto, l’automobile sulla quale si trovava l’interessata si è girata di
90.
gradi, andando ad urtare a sua volta contro un altro veicolo (doc. A4/1).
Ora,
tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo
contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),
secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente deve essere
classificato nella categoria intermedia propriamente detta.
Si
osserva che l’Alta Corte, in una sentenza STF 8C_948/2012 del 7 marzo 2013 ha
qualificato come infortunio di grado medio un infortunio occorso
sull’autostrada, nel quale un’automobile che viaggiava a circa 100 km/h è stata
tamponata e, dopo essersi girata a tre riprese, è entrata in collisione con
altri veicoli.
Medesima
classificazione è stata stabilita in una sentenza STF 8C_354/2011 del
3.
febbraio 2012, concernente il caso di un’assicurata la quale era stata urtata
da un veicolo che viaggiava sulla corsia opposta, di notte, ad una velocità di
circa 80 km/h, il quale dopo avere invaso l’altra corsia era andato a collidere
dapprima con l’automobile del marito dell’assicurata (che viaggiava davanti a
lei) e, dopo aver girato su se stesso, con la sua.
Anche in una STF
8C_560/2015 del 29 aprile 2016, il TF ha qualificato come infortunio di grado medio propriamente detto quello occorso
ad un assicurato, il quale, dopo essersi addormentato al volante della propria
automobile, è andato ad urtare contro la barriera delimitante la parte destra
della carreggiata, rigirandosi più volte su se stesso prima di uscire di
strada.
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010.
UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa
essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A
titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza
del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una
relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.
RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre
in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici,
ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo
organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Secondo
il TCA, il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al
riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione è da valutare oggettivamente e non in base alle
sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla
persona assicurata (DTF 140 V 356 consid. 5.6.1.). In ogni infortunio di media
gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora
sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato
della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto
tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del
successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012
consid. 7.3.1).
Del
resto, l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione nei casi, citati in
precedenza, di assicurati vittime di incidenti della circolazione analoghi a
quello qui in discussione (cfr. STF 8C_948/2012
del 7 marzo 2013; 8C_354/2011 del 3 febbraio 2012; 8C_560/2015 del
29.
aprile 2016).
Nell’infortunio del
24.
agosto 2017, l’assicurata ha riportato un trauma cranico minore con ferita
lacero-contusa occipitale, una ferita lacero-contusa al gomito destro, la
frattura della componente ileale dell’acetabolo destro, la frattura della
branca ileopubica destra e un distacco posteriore vitreo traumatico. Ella ha,
inoltre, sviluppato una reazione acuta da stress post-traumatico. In un secondo
tempo, visto il perdurare della sintomatologia dolorosa, l’assicurata è stata
sottoposta a diversi accertamenti clinici e radiologici (i quali non hanno
messo in luce patologie munite di sostrato organico oggettivabile) e ha
sviluppato una sintomatologia depressiva.
A
proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che
le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare
professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione
implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce
una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2). L’incidente deve mettere in pericolo la vita del
paziente (sentenze 8C_9/2010 dell’11 giugno 2010 consid. 3.7 e 8C_806/2009 del
15.
gennaio 2010 consid. 4.1.3 con riferimenti).
Alla luce di quanto
precede, secondo questa Corte, l’assicurata ha certo riportato dei danni alla
salute di una certa rilevanza, ma questi ultimi non costituiscono ancora delle
lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione
psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del
resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante
un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea
frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi
dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione
fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, la STF 8C_197/2009 del 19
novembre 2009 consid. 3.6 relativa a un politrauma definito dai medici come
grave con trauma toracico e addominale nonché fratture aperte del cranio, la
STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della
vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V
e X a destra e di un pneumotorace, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008
consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STF U 73/07 del 5
settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del
bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello
della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e
342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1,
nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura
da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della
clavicola).
Non può, quindi, essere ammesso il criterio qui in
discussione.
Dalle
carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una
cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico.
Questo
Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica
dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per
ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente
sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità
del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e
riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente
a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di
principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010.
consid. 5.3.4).
Nel
caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata è stata
sottoposta ad un intervento chirurgico (revisione della ferita del gomito con
asportazione di un corpo estraneo e bursectomia nonché revisione e sutura della
ferita occipitale) e poi a delle cure conservative. Come correttamente indicato
dall’amministrazione, “dall’infortunio sono trascorsi tre anni unicamente
perché, considerato che l’assicurata lamentava dei dolori persistenti, ella è
stata esaminata da diversi specialisti, che non hanno rilevato nulla di
particolare” (cfr. doc. III).
Da ricordare che la
lunghezza degli accertamenti per stabilire la natura del disturbo non è
rilevante (STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3.).
Non può quindi essere
considerato adempiuto il criterio qui in discussione.
È
d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte ha negato l’adempimento di questo
criterio, trattandosi di un assicurato che nel luglio 2007, a seguito della
caduta da una terrazza, aveva riportato fratture a livello dei calcagni e del
corpo vertebrale di L3, e che perciò era stato sottoposto a quattro interventi
operatori tra il 2007 e il 2011 (cfr. STF 8C_933/2014 del 22 aprile 2015
consid. 3.2.2.2) oppure trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente
stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che
era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata
ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per
oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia
farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF
8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3; in questo senso, si veda pure la STF
8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.4),
Il Tribunale federale ne
ha per contro riconosciuto la realizzazione, trattandosi di un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione stradale con commotio
cerebri, frattura al gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio
sinistro e frattura del plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in
particolare) sette interventi chirurgici, l’ultimo dei quali
eseguito più di sette anni dopo l’evento infortunistico (cfr. STF 8C_137/2014
del 5 giugno 2014 consid. 7.3). Da parte sua, il TCA ne ha ammesso
l’adempimento in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12,
riguardante un assicurato, anch’egli vittima di un incidente stradale, le cui
conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni
chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa
dall’infortunio.
Anche il criterio del
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, non è
adempiuto.
In merito, è utile sottolineare
che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso
sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle
circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di
molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere
questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009
del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale
federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un
decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012
consid. 5.4).
Nella presente fattispecie, l’assicurata non è
stata sottoposta a trattamenti particolari, se non a delle cure conservative.
Dagli atti non emerge alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che
il decorso della cura sia sfavorevole e che siano intervenute complicazioni, ribadito che non possono essere presi in
considerazione gli ulteriori trattamenti medici in ambito psichiatrico di cui
necessita l’assicurata, posto che, come ricordato in precedenza, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità
in materia di turbe psichiche i disturbi
psichici vanno esclusi.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono
soddisfatti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e
durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché anche se
ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in
senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque
giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p.
276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che le turbe psichiche di cui soffre la ricorrente,
non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole
il 24 agosto 2017. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.
Di conseguenza, questi
disturbi non possono essere presi in considerazione nell’ambito della
valutazione del diritto a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti