35.2020.62
Discussa questione di sapere se l'assicurata, che ha lamentato uno stiramento muscolare alla schiena, è rimasto vittima di un infortunio nel mobilizzare una paziente allettata per eseguire igiene intima. Rinvio degli atti per chiarire meglio la dinamica dei fatti
1 febbraio 2021Italiano13 min
1.5. Il 24 agosto e il 9 settembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.62
mm
Lugano
1 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 dicembre 2019, il
Servizio __________ ha comunicato all’CO 1 che, il 22 dicembre 2019, la propria
dipendente RI 1 aveva riportato degli stiramenti alla schiena e alle spalle “…
durante la mobilizzazione/transfer con parente …” (doc. 1).
Consultati il giorno
stesso del sinistro, i sanitari del Servizio di PS della Clinica __________
hanno diagnosticato una dorso-lombalgia da sforzo con interessamento della
muscolatura paravertebrale lombare sinistra e destra, come pure del muscolo
quadrato dei lombi bilateralmente (doc. 3).
Da parte sua, il
neurochirurgo dott. __________ ha posto la diagnosi di verosimile stiramento
muscolare dorso-lombare (doc. 5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 marzo 2020,
l’amministrazione si è rifiutata di assumere l’evento accaduto nel dicembre
2019, sostenendo, da un lato, che i
disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero nemmeno una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (doc. 15).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto di
RI 1 (cfr. doc. 18), in data 4 giugno 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 19).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2020, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle pretese
ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurata fa valere innanzitutto che
l’evento occorso il 22 dicembre 2019 presenterebbe tutti gli elementi
costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente quello della
straordinarietà del fattore esterno. A tal proposito, ella osserva come
l’insorgente, nel compiere la mobilizzazione, “… era l’unica operatrice
presente in quel momento al domicilio e come la paziente fosse molto agitata e
si dimenasse in tutti i modi possibili, tanto da essere totalmente
imprevedibile e tanto da richiedere l’intervento del nipote. La paziente non
aveva infatti alcuna intenzione di farsi cambiare la protezione per
l’incontinenza urinaria ed è entrata in uno stato di opposività ed agitazione,
ingaggiando una lotta con il nipote (totalmente inesperto in questo settore
coinvolto suo malgrado in una situazione per nulla normale rispetto alla sua
usuale attività) e con la signora RI 1, che volevano calmarla ed immobilizzarla
(e meglio come descritto nel rapporto del Dr. med. __________ dell’11.03.2020,
doc. C). Ovviamente il movimento è stato brusco ed aggravato dal fatto che la
paziente, con i suoi movimenti agitati ed imprevisti, ha imposto un movimento
repentino della schiena della ricorrente, che ha avuto come conseguenze
l’intenso dolore a livello della muscolatura paravertebrale lombare.” (doc. I,
p. 4).
D’altro canto, per il caso
in cui questo Tribunale non dovesse ammettere l’intervento di un infortunio ai
sensi di legge, la patrocinatrice chiede, a fronte della diagnosi di stiramento
muscolare formulata dal dott. __________, che si consideri l’assunzione del
caso da parte dell’assicuratore perlomeno a titolo di lesione parificata ex
art. 6 cpv. 2 LAINF e, al riguardo, chiede che gli atti vengano rinviati
all’amministrazione affinché compia “… i necessari complementi medici del caso,
atti ad avvalorare la propria posizione secondo cui non esiste alcun
“stiramento muscolare”, rientrante nell’ambito della nozione d’infortunio.”
(doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Il 24 agosto e il 9 settembre
2020, la rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
medica (doc. VII e doc. IX + i rispettivi allegati).
L’istituto assicuratore
convenuto si è pronunciato in merito in data 18 settembre 2020 (doc. XI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Litigiosa è la questione di
sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni
relativamente all’evento occorso all’assicurata nel mese di dicembre 2019,
oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4
Vi è infortunio unicamente se
un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5
L’art. 6 cpv. 2 LAINF
stabilisce che l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni
corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a
una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Nel Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al
riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già
auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),
una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni
corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore
infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare
prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile
prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF
2014.
6846-6847)
Sul tema, si veda
pure M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme
bei der Umsetzung, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p.
32-36).
2.6
In una sentenza U 166/04 del 18
aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TFA ha ammesso il
carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57
kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata
un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,
che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98
dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che
nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava
asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra
gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo
violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena
(esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5), andava
riconosciuta la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un
infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78
del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010
del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…) Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella
carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma
da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e
concernente il caso di una stagista fisioterapista (57
kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un
paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno
sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze
giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994
no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di
un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di
tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento
di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,
può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata. (...)."
2.7
Nella concreta evenienza,
secondo questa Corte, un’assunzione del caso da parte dell’CO 1 a titolo di
lesione parificata ad infortunio è da escludere a priori, anche qualora si
ritenesse accertata la presenza di uno stiramento muscolare a livello
dorso-lombare, così come preteso dal dott. __________. In effetti, così come
pertinentemente osservato dal consulente medico dell’assicuratore (cfr. doc.
14), gli stiramenti muscolari localizzati alla schiena sono stati
esclusi dall’elenco delle lesioni corporali parificate ad infortunio, ciò che è
stato giudicato conforme alla legge e alla Costituzione (cfr. Rumo-Jungo/Holzer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 4a edizione, p. 84 con riferimento alla DTF 116 V
145.
consid. 5c e 6c; si veda pure la sentenza UV.2016.00054 del 12 settembre
2016.
del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, consid. 6).
2.8
Vista la conclusione alla
quale il TCA è pervenuto al considerando precedente, il sinistro in discussione
potrebbe essere posto a carico dell’assicuratore LAINF, soltanto qualora
fossero adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA.
Ora, la documentazione
presente all’inserto non permette di appurare quale è stata l’esatta dinamica
dell’evento del dicembre 2019 e, quindi, nemmeno di stabilire se la ricorrente
abbia o meno compiuto un movimento scombinato del corpo oppure uno sforzo eccessivo.
In particolare, nelle descrizioni a disposizione non è chiaro se la paziente,
quando ha iniziato a dimenarsi violentemente, era ancora distesa sul letto,
come lascerebbero supporre le risposte che l’assicurata ha fornito di proprio
pugno il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 11, risposta ai quesiti 5: “In piedi, paziente
al letto” e 6: “Igiene intima a letto.” – il corsivo è del
redattore) oppure se ciò è avvenuto allorquando ella era già stata sollevata
dal letto per essere trasferita dalla ricorrente con l’aiuto di un nipote, come
sembrerebbe emergere dal rapporto relativo all’audizione del 28 gennaio 2020
(cfr. doc. 13, p. 1: “…, mentre alzava la paziente con l’aiuto di una
parente, nel tentativo di sollevarla ha sentito un dolore nella zona
lombare in quanto la signora era agitata e si muoveva continuamente, ha dovuto
fare uno sforzo straordinario per non farla cadere.” – il corsivo è del
redattore).
D’altro canto, sempre
nell’ottica di valutare la possibile esistenza di uno sforzo eccessivo, negli
atti di causa mancano informazioni circa la costituzione fisica
dell’insorgente (altezza e peso).
Alla luce di quanto
precede, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata
e il rinvio degli atti all’istituto resistente affinché proceda a una (nuova) audizione
personale dell’assicurata, la quale dovrà essere confrontata con le diverse
descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito, sulla
base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. ll ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.8. in fine.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurata, patrocinata da un assicuratore di protezione giuridica,
l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti