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Decisione

35.2020.62

Discussa questione di sapere se l'assicurata, che ha lamentato uno stiramento muscolare alla schiena, è rimasto vittima di un infortunio nel mobilizzare una paziente allettata per eseguire igiene intima. Rinvio degli atti per chiarire meglio la dinamica dei fatti

1 febbraio 2021Italiano13 min

1.5. Il 24 agosto e il 9 settembre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.62

mm

Lugano

1 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 dicembre 2019, il

Servizio __________ ha comunicato all’CO 1 che, il 22 dicembre 2019, la propria

dipendente RI 1 aveva riportato degli stiramenti alla schiena e alle spalle “…

durante la mobilizzazione/transfer con parente …” (doc. 1).

Consultati il giorno

stesso del sinistro, i sanitari del Servizio di PS della Clinica __________

hanno diagnosticato una dorso-lombalgia da sforzo con interessamento della

muscolatura paravertebrale lombare sinistra e destra, come pure del muscolo

quadrato dei lombi bilateralmente (doc. 3).

Da parte sua, il

neurochirurgo dott. __________ ha posto la diagnosi di verosimile stiramento

muscolare dorso-lombare (doc. 5).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 marzo 2020,

l’amministrazione si è rifiutata di assumere l’evento accaduto nel dicembre

2019, sostenendo, da un lato, che i

disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero nemmeno una lesione

parificata ai postumi di un infortunio (doc. 15).

A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto di

RI 1 (cfr. doc. 18), in data 4 giugno 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 19).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30

giugno 2020, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che, annullata

la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle pretese

ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurata fa valere innanzitutto che

l’evento occorso il 22 dicembre 2019 presenterebbe tutti gli elementi

costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente quello della

straordinarietà del fattore esterno. A tal proposito, ella osserva come

l’insorgente, nel compiere la mobilizzazione, “… era l’unica operatrice

presente in quel momento al domicilio e come la paziente fosse molto agitata e

si dimenasse in tutti i modi possibili, tanto da essere totalmente

imprevedibile e tanto da richiedere l’intervento del nipote. La paziente non

aveva infatti alcuna intenzione di farsi cambiare la protezione per

l’incontinenza urinaria ed è entrata in uno stato di opposività ed agitazione,

ingaggiando una lotta con il nipote (totalmente inesperto in questo settore

coinvolto suo malgrado in una situazione per nulla normale rispetto alla sua

usuale attività) e con la signora RI 1, che volevano calmarla ed immobilizzarla

(e meglio come descritto nel rapporto del Dr. med. __________ dell’11.03.2020,

doc. C). Ovviamente il movimento è stato brusco ed aggravato dal fatto che la

paziente, con i suoi movimenti agitati ed imprevisti, ha imposto un movimento

repentino della schiena della ricorrente, che ha avuto come conseguenze

l’intenso dolore a livello della muscolatura paravertebrale lombare.” (doc. I,

p. 4).

D’altro canto, per il caso

in cui questo Tribunale non dovesse ammettere l’intervento di un infortunio ai

sensi di legge, la patrocinatrice chiede, a fronte della diagnosi di stiramento

muscolare formulata dal dott. __________, che si consideri l’assunzione del

caso da parte dell’assicuratore perlomeno a titolo di lesione parificata ex

art. 6 cpv. 2 LAINF e, al riguardo, chiede che gli atti vengano rinviati

all’amministrazione affinché compia “… i necessari complementi medici del caso,

atti ad avvalorare la propria posizione secondo cui non esiste alcun

“stiramento muscolare”, rientrante nell’ambito della nozione d’infortunio.”

(doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.5. Il 24 agosto e il 9 settembre

2020, la rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione

medica (doc. VII e doc. IX + i rispettivi allegati).

L’istituto assicuratore

convenuto si è pronunciato in merito in data 18 settembre 2020 (doc. XI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni

relativamente all’evento occorso all’assicurata nel mese di dicembre 2019,

oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4

Vi è infortunio unicamente se

un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

L’art. 6 cpv. 2 LAINF

stabilisce che l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni

corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a

una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già

auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),

una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare

prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile

prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF

2014.

6846-6847)

Sul tema, si veda

pure M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme

bei der Umsetzung, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p.

32-36).

2.6

In una sentenza U 166/04 del 18

aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TFA ha ammesso il

carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57

kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata

un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,

che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98

dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che

nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava

asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra

gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo

violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena

(esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5), andava

riconosciuta la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un

infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78

del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,

di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio

2006.

mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso

l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di

buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale

in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del

peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella

carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma

da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e

concernente il caso di una stagista fisioterapista (57

kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un

paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno

sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze

giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994

no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di

un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata. (...)."

2.7

Nella concreta evenienza,

secondo questa Corte, un’assunzione del caso da parte dell’CO 1 a titolo di

lesione parificata ad infortunio è da escludere a priori, anche qualora si

ritenesse accertata la presenza di uno stiramento muscolare a livello

dorso-lombare, così come preteso dal dott. __________. In effetti, così come

pertinentemente osservato dal consulente medico dell’assicuratore (cfr. doc.

14), gli stiramenti muscolari localizzati alla schiena sono stati

esclusi dall’elenco delle lesioni corporali parificate ad infortunio, ciò che è

stato giudicato conforme alla legge e alla Costituzione (cfr. Rumo-Jungo/Holzer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, 4a edizione, p. 84 con riferimento alla DTF 116 V

145.

consid. 5c e 6c; si veda pure la sentenza UV.2016.00054 del 12 settembre

2016.

del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, consid. 6).

2.8

Vista la conclusione alla

quale il TCA è pervenuto al considerando precedente, il sinistro in discussione

potrebbe essere posto a carico dell’assicuratore LAINF, soltanto qualora

fossero adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA.

Ora, la documentazione

presente all’inserto non permette di appurare quale è stata l’esatta dinamica

dell’evento del dicembre 2019 e, quindi, nemmeno di stabilire se la ricorrente

abbia o meno compiuto un movimento scombinato del corpo oppure uno sforzo eccessivo.

In particolare, nelle descrizioni a disposizione non è chiaro se la paziente,

quando ha iniziato a dimenarsi violentemente, era ancora distesa sul letto,

come lascerebbero supporre le risposte che l’assicurata ha fornito di proprio

pugno il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 11, risposta ai quesiti 5: “In piedi, paziente

al letto” e 6: “Igiene intima a letto.” – il corsivo è del

redattore) oppure se ciò è avvenuto allorquando ella era già stata sollevata

dal letto per essere trasferita dalla ricorrente con l’aiuto di un nipote, come

sembrerebbe emergere dal rapporto relativo all’audizione del 28 gennaio 2020

(cfr. doc. 13, p. 1: “…, mentre alzava la paziente con l’aiuto di una

parente, nel tentativo di sollevarla ha sentito un dolore nella zona

lombare in quanto la signora era agitata e si muoveva continuamente, ha dovuto

fare uno sforzo straordinario per non farla cadere.” – il corsivo è del

redattore).

D’altro canto, sempre

nell’ottica di valutare la possibile esistenza di uno sforzo eccessivo, negli

atti di causa mancano informazioni circa la costituzione fisica

dell’insorgente (altezza e peso).

Alla luce di quanto

precede, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

e il rinvio degli atti all’istituto resistente affinché proceda a una (nuova) audizione

personale dell’assicurata, la quale dovrà essere confrontata con le diverse

descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito, sulla

base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. ll ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.8. in fine.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un assicuratore di protezione giuridica,

l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti