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Decisione

35.2020.63

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute e il diritto a una rendita d'invalidità

5 luglio 2021Italiano38 min

ottobre 2020, l’assicurata è stata visitata presso il Centro di paraplegia della

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.63

mm

Lugano

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 maggio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 22 agosto 2015, RI 1,

di professione aiuto infermiera ma, a quel momento, al beneficio delle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e, perciò, assicurata

d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta dalla bicicletta e ha

contuso in particolare la spalla sinistra.

Nel decorso, l’assicurata

è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici, in ragione della

persistenza di disturbi all’arto superiore sinistro (22 giugno 2016 [doc. 86],

25 settembre 2017 [doc. 164], 16 ottobre 2018 [doc. 246] e 16 aprile 2019 [doc.

286]).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 17 aprile 2020, l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° marzo 2020, assegnato una

rendita d’invalidità del 10% e un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 15% (doc. 349).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 355), in data 28

maggio 2020, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso

che il grado dell’invalidità è stato portato dal 10 al 15% (doc. 357).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30

giugno 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, venga ripristinato il diritto

all’indennità giornaliera e gli atti rinviati per nuova valutazione,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Malgrado

la ricorrente abbia riferito di non volersi subito sottoporre a un intervento

di protesi inversa, ultima proposta curativa del chirurgo, in particolare visto

lo scritto 2 giugno 2020, la situazione medica della ricorrente non può

sicuramente essere considerata stabilizzata in quanto suscettibile di un

sensibile miglioramento nei mesi a venir, rispettivamente della proposta di

terapie atte a questo scopo.

… Giova ricordare che il 27 aprile 2018 il dr. med. __________

aveva già ritenuto la ricorrente completamente abile al lavoro, allorquando

nell’agosto 2018 il dr. med. __________ riscontrata la persistenza di una

limitazione dei movimenti almeno del 30 – 40%, valutazione oggettiva

evidentemente incompatibile con un’abilità completa.

… Ad oggi la ricorrente, constatate le effettive limitazioni

funzionali, potrebbe forse essere ritenuta abile nella misura del 50%.

… Per quanto concerne la valutazione del grado di incapacità

lucrativa si osserva come lo stesso sia basato su una capacità lavorativa del

100%. Pertanto, malgrado le limitazioni funzionali oggettive e constatate malgrado

l’assenza di una riqualifica professionale, il medico __________ ritiene la

ricorrente abile al lavoro nella misura del 100%, ciò che influisce sulla

capacità di guadagno solo nella misura del 15% ritenuto a norma dell’art. 18

LAINF.

… Detto in altre parole la CO 1 ritiene la ricorrente abile al

lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, circostanza che poi ha un

impatto diretto sul calcolo del grado di invalidità dell’AI.

La CO 1 riconosce tuttavia che le limitazioni funzionali patite

dalla ricorrente ne diminuiscono in modo permanente la capacità di guadagno del

15% con la precisazione che è esclusa la ripresa dell’attività precedentemente

svolta.

Orbene, malgrado le richieste inoltrate dalla ricorrente al fine

di una riqualifica professionale che le permetterebbe di riprendere l’attività

lucrativa in modo adeguato, e meglio richiesta per la formazione della durata

di un anno del corso Validation per la cura dei pazienti malati di Alzheimer,

l’AI sembrerebbe escludere un tale percorso.

… Ne consegue che alla ricorrente non viene offerto alcun supporto

per una ripresa dell’attività lucrativa che potrebbe potenzialmente svolgere

allorquando venisse confermata una capacità lavorativa residua apparentemente

non superiore a 50%. In caso di riqualifica e quindi di cambiamento di mansione

la stessa, in presenza di una capacità residua potrebbe allora forse esercitare

attività lucrativa con una percentuale superiore al 50%.

(…).

… Da poco più di un mese la ricorrente è stata assunta a ore

presso le __________. Sebbene fisicamente meno impegnativa della professione di

aiuto cure in una struttura, l’attività richiede comunque uno sforzo fisico che

la ricorrente non può svolgere e per il quale deve essere sostituita dai

colleghi. Quale che sia l’attività richiesta la ricorrente deve inoltre

effettuare molte più pause dei colleghi e una giornata lavorativa intera è

purtroppo esclusa.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 31 agosto (doc. V +

allegato), 26 ottobre (doc. XIV + allegati), 4 e 11 novembre (doc. XVI e doc.

XX + i rispettivi allegati), 15 e 23 dicembre 2020 (doc. XXIV e doc. XXVIII + i

rispettivi allegati), nonché 7 gennaio 2021 (doc. XXXI + allegato), la

rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica.

L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo il 9 settembre (doc. VII + allegati), il 13 ottobre

(doc. XII + allegati), il 5 novembre (doc. XVIII + allegato), rispettivamente

il 21 dicembre 2020 (doc. XXVI).

In data 18 novembre 2020, RI

1 ha trasmesso al TCA copia di alcune sue osservazioni inoltrate

all’assicuratore, nonché copia del referto 29 ottobre 2020 della Clinica __________

di __________ (peraltro nel frattempo già prodotto dalla sua patrocinatrice)

(doc. XXII + allegati).

1.6. Tra dicembre 2020 e aprile

2021, l’avv. RA 1 ha prodotto delle certificazioni del Prof. __________,

rispettivamente della Clinica __________, attestanti la completa inabilità

lavorativa della sua patrocinata (cfr. doc. XXIV, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXV,

XXXVIII e XXXIX + allegati).

1.7. Il 29 aprile 2021, l’CO 1 ha

versato agli atti il referto relativo all’artro-RMN della spalla sinistra del

16 marzo 2021, precisando che tale documento dimostrerebbe in particolare che

“… la situazione era stabilizzata al momento in cui sono state sospese le

prestazioni di breve durata.” (doc. XL + allegati).

1.8. In data 10 maggio 2021, la

rappresentante della ricorrente ha versato agli atti il referto 3 maggio 2021

del dott. __________, Capoclinica di ortopedia presso la Clinica __________

(doc. XLII + allegato).

L’assicuratore resistente

ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 maggio 2021, producendo

un apprezzamento, datato 20 maggio 2021, del medico ___________ (doc. XLVI +

allegato).

1.9. Il 2 giugno 2021, al TCA è

pervenuta una e-mail dell’assicurata contenente alcune sue considerazioni

riguardanti le osservazioni 25 maggio 2021 dell’istituto assicuratore (doc. L +

allegati).

Sempre il 2 giugno 2021

l’avv. RA 1 ha trasmesso una nuova attestazione d’incapacità lavorativa

riguardante il periodo 1°-30 giugno 2021 (doc. LI + allegato).

1.10. In data 9 giugno 2021, la

patrocinatrice di RI 1 ha versato agli atti un ulteriore referto del dott. __________

(doc. LII + allegato).

L’CO 1 ha preso posizione

in merito il 15 giugno 2021 (doc. LIV + allegato).

Il 18 giugno 2021, l’avv. RA

1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.

LVI).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° marzo 2020, oppure no.

Nell’affermativa, il TCA

sarà inoltre chiamato a valutare l'entità della rendita d'invalidità spettante

alla ricorrente a decorrere dal 1° marzo 2020.

2.3. Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal mese di marzo 2020?

2.3.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,

l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel

senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,

non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della

cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento

chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un

sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona

assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività

professionale.

2.3.2. Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha ritenuto

ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurata a far tempo dal 1°

marzo 2020, fondandosi sull’univoco parere espresso in proposito dal medico

curante specialista e dal proprio medico ___________ (cfr. doc. 357, p. 3).

Questa Corte constata in

effetti che, a margine della consultazione del 10 ottobre 2019, il Prof. dott. __________,

Viceprimario di chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________,

preso atto dell’esito negativo dell’approfondimento neurologico eseguito dalla

Clinica di neurologia del __________ (cfr. doc. 311, da cui si evinceva che,

all’esame elettrofisiologico, il reperto riguardante il nervo ascellare

sinistro era risultato “ancora nei limiti di norma”, ciò che aveva

indotto lo specialista a escludere che i dolori denunciati avessero

un’origine neuropatica e dunque la necessità di un intervento di ricostruzione

del nervo stesso), ha dichiarato di non sapere “… quali ulteriori proposte

diagnostiche e terapeutiche proporre alla paziente.” (doc. 315, p. 2).

Da parte sua, in occasione

della visita medica di chiusura del 22 novembre 2019, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha quindi confermato la stabilizzazione

della situazione a livello della spalla sinistra, rilevando che “non sono

previsti ulteriori trattamenti chirurgici di carattere artroscopico. In corso

di valutazione la possibilità di eseguire un intervento di protesizzazione

della spalla. A questo proposito ritengo che tale indicazione sia da valutare

con estrema attenzione sia per la giovane età dell’assicurata sia per i

numerosi interventi eseguiti in precedenza. Al momento non abbiamo ricevuto

alcuna proposta in tal senso.” (doc. 322, p. 5).

Successivamente, con il

proprio ricorso, la rappresentante dell’insorgente ha prodotto una

comunicazione mail del Prof. __________ (2 giugno 2020), il quale ha rilevato

che l’assicurata continuava a “… lamentare dolori persistenti, al momento non vi

sono chiare spiegazioni per questi disturbi. In parte sono verosimilmente

dovuti alla neuropatia del nervo ascellare. Al momento attuale la paziente con

Fatti

i disturbi che lamenta non può più lavorare al 100%, potrebbe però svolgere un

lavoro forse al 100% con delle restrizioni importanti, quali ad esempio il

divieto di sollevare pesi. Sto pensando per esempio ad un lavoro

amministrativo. Condivido in ogni caso con lei che un lavoro come assistente di

cura attualmente non è più possibile e credo nemmeno in misura ridotta. Penso

che possiamo ritenere la situazione stabilizzata solo due anni dall’intervento,

per cui vi è ancora un certo margine di miglioramento nei prossimi mesi.” (doc.

367, p. 2).

Con rapporto del 21 luglio

2020, il dott. __________ ha espresso il parere secondo il quale “… i disturbi

residui sono tutti da ricondurre ad una lesione, almeno in modo clinico, del

nervo ascellare visto che vi è un’atrofia impressionante del deltoide con una

iposensibilità nella stessa zona. Questa lesione è avvenuta sicuramente durante

l’infortunio, pertanto il caso deve essere riaperto, anche perché vorrei

inviare la paziente dal Prof. __________ al Balgrist dopo un ultimo consulto

presso il Dr. __________, nostro neurologo in casa. Questo consulto ci sarà

utile per valutare un trapianto di nervo ascellare, che potrebbe essere la

soluzione non solo per quanto concerne l’atrofia, ma soprattutto per il dolore

neuropatico.” (doc. D, p. 2).

Il consulto neurologico

presso il __________ ha avuto luogo il 7 agosto 2020. Dal relativo rapporto si

apprende che, alla luce delle risultanze dell’esame clinico e di quello

elettrofisiologico, i sanitari, una volta ancora, non hanno potuto

confermare la “diagnosi di neuropatia del n. ascellare (pur formalmente non

potendo escludere a priori un danno parziale pregresso ora risoltosi) né

elettrofisiologicamente né clinicamente (ipoestesia estesa a tutto il braccio e

non in territorio del n. ascellare; dolore profondo non a carattere neuropatico

evocato alla mobilizzazione della spalla). Con queste premesse non riteniamo

indicato un intervento di trasposizione nervosa.” (doc. VII 2 – il corsivo

è del redattore).

Nel corso del mese di

ottobre 2020, l’assicurata è stata visitata presso il Centro di paraplegia della

Clinica universitaria __________ di __________, dove è stata sottoposta ad

accertamenti neurofisiologici. Secondo gli specialisti, dal punto di vista

clinico, la ricorrente presenta dei deficit di sensibilità, in particolare

nella regione dei nervi ascellare e cutaneo antibrachiale laterale sinistro, in

assenza di rilevanti paresi. L’esame elettromiografico non ha per contro

mostrato alcun segno a favore di una rilevante denervazione, acuta o cronica,

dei nervi ascellare e sovrascapolare o del muscolo cutaneo sinistro. Essi hanno

precisato che, a distanza di cinque anni dalla prima apparizione dei sintomi,

non sono certamente presenti segni di una denervazione acuta, un lieve danno

neurogeno non può invece essere escluso. In ogni caso, non vi è alcun indizio a

favore di una rilevante axonotmesi dei nervi in questione, ragione per la quale

non è data l’indicazione per una ricostruzione nervosa (doc. XII 2, p.

3).

Con rapporto del 24

ottobre 2020, relativo a una consultazione avvenuta il 7 ottobre 2020, il dott.

__________, Capoclinica di ortopedia presso la __________, ha rilevato che l’insorgente

presenta, tanto clinicamente che radiologicamente, segni diretti e indiretti di

una neuropatia del nervo ascellare, in remissione alla luce degli esiti degli

accertamenti elettrofisiologici. Egli ha chiaramente sconsigliato (“klar

abraten”) di procedere a ulteriori provvedimenti operatori. Egli ha quindi

disposto una terapia medicamentosa con Lyrica (doc. XIV 2).

Con referto del 27 ottobre

2020, il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia della mano presso la

Clinica __________, alla luce degli esiti degli esami elettrofisiologici

compiuti nel frattempo, ha negato che vi fossero elementi a favore di una

lesione strutturale del nervo ascellare, negando anch’egli l’indicazione a

un’esplorazione e ricostruzione del nervo stesso (doc. XVIII 1, p. 2).

Agli atti figura un

ulteriore referto, datato 29 ottobre 2020, del dott. __________, successivo a

una conversazione telefonica intercorsa con l’assicurata che era volta ad

ottenere una sua opinione riguardo all’origine della neuropatia (intervento

Latarjet dell’aprile 2019?). Secondo lo specialista, se una lesione neurogena rappresenta

una frequente e possibile complicazione di un’operazione Latarjet, in concreto non

Considerandi

è chiaro se essa sia effettivamente insorta in quell’occasione. A suo avviso,

una RMN della spalla potrebbe aiutare a chiarire questo aspetto. In caso di

conferma, si tratterebbe di riflettere se procedere a una decompressione

nervosa, intervento che entrerebbe però in linea di conto soltanto in assenza

di miglioramento del muscolo atrofizzato entro i due anni dall’operazione (doc.

XVI 1).

L’accertamento auspicato

dal dott. __________ (artro-RMN della spalla sinistra) è stato eseguito il 16

marzo 2021. Esso ha mostrato una regolare rappresentazione della cuffia e degli

esiti da Latarjet e Bankart ma, in ogni caso, alcun danno a livello neurologico

(doc. XL 2).

Con rapporto del 3 maggio

2021, il dott. __________, Capoclinica di ortopedia presso la Clinica __________,

ha indicato che, in base ai reperti clinici e radiologici, è presente

un’atrofia da inattività del muscolo deltoide, verosimilmente provocata da una

spalla congelata (“frozen shoulder”) di vecchia data e resistente alle

terapie. Egli ha quindi ritenuto indicato sottoporre l’assicurata a

un’infiltrazione glenomerale di corticosteroidi, seguita dalla somministrazione

dei farmaci Celebrex e Redoxon per 6 settimane, rispettivamente 6 mesi. Il

dott. __________ ha infine affermato che a livello della spalla sinistra non è

ancora stato raggiunto lo stato finale e che può ancora essere ottenuto un

miglioramento (doc. XLII 1).

L’istituto assicuratore ha

chiesto al dott. __________ di prendere posizione in merito al contenuto del

nuovo referto della __________. Il medico ___________ ha in particolare

formulato le seguenti considerazioni:

" (…) Riguardo

le domande poste dall’amministrazione si può affermare che l’esame MR

recentemente eseguito non mostra elementi di nota. Esso appare del tutto

compatibile con il quadro già evidente al momento della visita medico-___________

e del successivo apprezzamento. In particolare, mostra un quadro di esito noto

di intervento secondo Laterjet, una cuffia dei rotatori conservata e un’assenza

di segni morfologici di denervazione attiva del muscolo deltoide.

Per quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________, egli si

limita a proporre una terapia antinfiammatoria e la prosecuzione di

fisioterapia, ritenendo di poter migliorare almeno parzialmente la situazione

dell’assicurata. Devo però rilevare che a distanza di più di due anni

dall’ultimo intervento chirurgico non abbiamo elementi concreti che possono

indurre a ritenere che tale terapia possa modificare in modo sostanziale la

situazione dell’assicurata. Peraltro, nel corso della cura una terapia

antinfiammatoria e una fisioterapia sono già state a lungo e più volte

eseguite.

Gli specialisti che si sono succeduti nella cura dell’assicurata,

tra cui il dr. med. __________, il prof. dr. med. __________, il prof. dr. med.

__________ ed il PD dr. med. __________, hanno più volte dichiarato che non

prevedevano ulteriori possibilità di miglioramento. Lo stesso dr. med. __________

si limita a esprimere un auspicio di miglioramento ma non riferisce alcun

elemento concreto atto a farci ritenere, con un’apprezzabile probabilità, che

questo ennesimo tentativo di terapia farmacologica e fisioterapia possa aver

miglior sorte rispetto ai precedenti.” (doc. XLVI 1)

Un ulteriore rapporto del

dott. __________ è stato prodotto nel corso del mese di giugno 2021.

Il medico curante

specialista ha innanzitutto discusso l’eziologia dei disturbi interessanti la

spalla sinistra, giungendo alla conclusione che si tratta di una problematica

infortunistica, che si tenta di curare in modo conservativo (“…, den wir

aktuell konservativ versuchen zu behandeln.”). D’altro canto, egli ha

riconosciuto che la nota RMN non ha evidenziato alcuna chiara patologia e che

la diagnosi di spalla congelata è stata posta soltanto clinicamente. La terapia

proposta consiste in una medicazione antinfiammatoria, compresa un’infiltrazione

con corticosteroidi. Anche la fisio rappresenta un importante tassello della

terapia. A suo avviso, se la spalla congelata viene correttamente trattata, la

situazione della paziente può migliorare. La durata media della cura è di 18

mesi e potrebbe durare anche più a lungo. Successivamente, in caso d’insuccesso

della terapia conservativa, si potrebbe discutere l’esecuzione di un intervento

artroscopico di artrolisi (doc. LII 1).

Con apprezzamento del 15

giugno 2021, il dott. __________ ha osservato che quella proposta dalla __________

è una “… terapia anti-infiammatoria a lungo termine. Essa non ha di per sé alcun

effetto strutturale. Essa è già stata eseguita in passato senza ulteriori

benefici. Lo stesso dr. med. __________ non ci pone una previsione di durata

del trattamento, né di una sua probabile efficacia. Su quanto da lui proposto

rimando al mio precedente apprezzamento che ha già considerato tale terapia.”

(doc. LIV 1).

2.3.3

Dalla documentazione medica

esposta in precedenza risulta dunque che, sostanzialmente in ragione della

mancata oggettivazione di una lesione strutturale del nervo ascellare la cui

presenza era stata sospettata a fronte dell’atrofia del muscolo deltoide, gli

specialisti intervenuti, segnatamente quelli del Centro di paraplegia della

Clinica __________ di __________ (cfr. doc. XII 2: “Aus

Dispositivo

unserer Sicht besteht demnach keine Indikation für eine Nervenrekonstruktion.”),

il dott. __________ (cfr. doc. XIV 2: “Wir würden von einem weiteren

operativen Vorgehen in der aktuellen Situation klar abraten.”) e il Prof.

dott. __________ (cfr. doc. XVIII 1, p. 2: “Una esplorazione e

ricostruzione nervosa non è indicata.”), hanno negato l’indicazione

a sottoporre l’insorgente a un ulteriore intervento operatorio,

specificatamente a una ricostruzione nervosa.

Nonostante ciò, nell’ottobre

2020, il già menzionato dott. __________ ha comunque disposto l’allestimento di

un’ulteriore RMN della spalla sinistra, ritenendo che tale accertamento avrebbe

potuto contribuire a chiarire la questione di sapere se la (sospettata)

neuropatia potesse essere addebitata all’intervento Latarjet del 2019 e, in caso

di risposta positiva, riflettere se procedere a un intervento di decompressione

nervosa (doc. XXII 2: “Sollte sich dies bestätigen, so

würden wir mit unseren Handchirurgen Prof. __________ und Prof. __________

uns überlegen, ob eine Nervendekompression zielführend wäre.”).

L’esame strumentale per

immagini in questione è stato effettuato il 16 marzo 2021 e non ha evidenziato alcuna

patologia, confermando quindi, una volta ancora, la mancata oggettivazione, in

particolare, di una lesione nervosa (cfr. doc. LII 1: “Es

ist korrekt, dass das durchgeführte MRI keine eindeutigen Pathologie aufweist.”).

A

margine della consultazione del 23 aprile 2021, il dott. Camenzind ha quindi

sostenuto che l’atrofia del deltoide sarebbe verosimilmente da imputare, non

già a una neuropatia, ma a una sindrome della spalla congelata, da tempo

presente e resistente alle terapie. Il curante specialista ha pertanto

instaurato una terapia medicamentosa antinfiammatoria (cfr. doc. XLII 1: “Wir

besprechen mit der Patientin das weitere Prozedere und möchten dabei inizial

mit einer glenohumerale Infiltration mittels Triamcort beginnen. Desweiteren

erhält die Patientin ein Rezept für Celebrex und Redoxon, zur fixen Einnahme

für die nächsten 6 Wochen bzw. 6 Monate.”).

Con rapporto dell’8 giugno

2021(doc. LII 1), il dott. __________ ha poi precisato che la diagnosi di

sindrome della spalla congelata è stata posta soltanto clinicamente e che essa,

se correttamente curata con farmaci antiflogistici e fisioterapia, può migliorare

nel lungo periodo (durata media del trattamento di 18 mesi) (“Wird die

Frozen shoulder korrekt behandelt, kann sich die Situation der Patient

verbessern. Die durchschnittliche Dauer beträgt 18

Monate und kann durchaus länger dauern.”). Un

intervento di artrolisi potrebbe entrare in linea di conto qualora la terapia

conservativa si rivelasse inefficace (“Ein operatives Vorgehen mittels einer

arthroskopischen Arthrolyse kann ebenfalls diskutiert werden, verbessert sich

die Situation mit der eingeleiteten konservativen Therapie nicht.”).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA constata che anche l’ultimo accertamento diagnostico,

l’artro-RMN del 16 marzo 2021, ha confermato l’impossibilità di oggettivare la

presenza di una lesione nervosa (o di altra natura) a livello della spalla

sinistra. Stante ciò, viene meno l’indicazione di attendere due anni

dall’ultimo intervento chirurgico, affinché il processo d’innervazione del

muscolo si compia spontaneamente, così come quella di sottoporre l’assicurata a

un intervento di decompressione/ricostruzione (che del resto era già stato

chiaramente sconsigliato da molti altri specialisti).

Per quanto riguarda la

diagnosi di spalla congelata formulata dal dott. __________, essa è stata posta

soltanto clinicamente, senza alcun riscontro all’esame di artro-RMN del marzo

2021. Al riguardo, è utile segnalare che la periartropatia omeroscapolare, di

cui fa parte anche la spalla congelata, comporta una limitazione dolorosa della

mobilità della spalla. Le cause sono soprattutto meccanico-traumatiche ma pure

metaboliche, circolatorie, infettive, tossiche e psichiche. Di regola, la

diagnosi viene posta in base all’anamnesi e all’esame clinico, come pure a un

esame radiologico convenzionale. Ulteriori accertamenti sono però necessari a

fronte di situazioni non chiare e inconsuete, laddove si prospetta una

possibile terapia chirurgica e in presenza di dolori non chiariti, da lungo

tempo resistenti alle terapie (ciò che è di tutta evidenza il caso nella

presente fattispecie). Per quanto concerne i mezzi diagnostici strumentali,

entrano in linea di conto la radiografia, la sonografia, la RMN, la TAC,

l’artroscopia e l’artrografia. La spalla congelata costituisce di principio un

danno alla salute organico oggettivamente dimostrabile (cfr. la STF 8C_372/2010

dell’8 settembre 2010 consid. 6.2 e i riferimenti ivi menzionati).

D’altro canto, trattandosi

della relativa terapia che è stata impostata (somministrazione prolungata di

farmaci antinfiammatori, accompagnata da misure fisioterapiche), il dott. __________

stesso l’ha qualificata come conservativa (“konservativen Therapie”)

e dunque, per definizione, non atta a migliorare notevolmente lo stato

di salute dell’assicurata. Inoltre, così come è stato sottolineato dal medico ___________

(“Essa [la cura proposta dal dott. __________, n.d.r.] non ha di per sé alcun

effetto strutturale. Essa è già stata eseguita in passato senza ulteriori benefici.”),

dalla pregressa documentazione medica si evince che, già in passato (dal settembre

2016), RI 1 è stata curata per una spalla congelata (altrimenti detta “capsulite

retrattile”) e sottoposta a una terapia del tutto analoga a quella che propone

ora lo specialista della __________ (assunzione prolungata di un farmaco

antinfiammatorio e fisiokinesiterapia attiva assistita – cfr., in particolare,

i doc. 121, 123, 140 e 146). Nel settembre 2017, è stato addirittura eseguito un

intervento artroscopico di artrolisi da parte del Prof. dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 164), il medesimo

prospettato dal dott. __________ in caso di fallimento della terapia

conservativa. Nonostante le cure prestate, la spalla sinistra dell’assicurata non

è affatto migliorata, persistendo un’importante sintomatologia algica, tanto da

indurre il Prof. __________ a consigliarle di accettare la situazione così come

si presentava (cfr. doc. 201).

In queste condizioni,

secondo il TCA, non risulta dimostrato che dopo il mese di febbraio 2020 esistessero

ancora delle misure terapeutiche atte, con verosimiglianza

preponderante, a migliorare notevolmente le

condizioni di salute infortunistiche della ricorrente. Le censure ricorsuali

volte a criticare l’operato dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 29

febbraio 2020, vanno quindi respinte.

La decisione su opposizione

impugnata deve dunque essere confermata, perlomeno nella misura in cui sancisce

che al 1° marzo 2020 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente era legittimato a

porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità

giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata,

specificatamente quello a una rendita d’invalidità.

2.4. Entità del grado

dell’invalidità.

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3. Nel caso di specie, va rilevato

che alla base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata

una rendita d’invalidità del 15%, vi è essenzialmente l’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal medico ___________ (cfr. doc. 357, p.

5).

Nel rapporto relativo alla

visita di chiusura del 22 novembre 2019, dopo aver escluso che la ricorrente potesse

riprendere la sua abituale professione di aiuto infermiera, il chirurgo

ortopedico dott. __________ ha così valutato l’esigibilità lavorativa:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurata è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg

fino all’altezza dei fianchi con due braccia senza limitazioni, pesi leggeri da

5 a 10 kg talvolta, pesi medi e superiori mai. Sollevare oltre l’altezza del

petto pesi fino a 5 kg spesso utilizzando soprattutto l’arto superiore destro,

pesi superiori ai 5 kg mai. Maneggio di attrezzi: l’assicurata è in grado di

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso. Attrezzi medi

talvolta, pesanti e molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile

talvolta. Posizione e mobilità: l’assicurata non è più in grado di eseguire i

lavori sopra la testa, non vi è limitazione per la posizione seduta, per la

rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in

piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Posizione

di lunga durata: l’assicurata è in grado di mantenere la posizione seduta e la

posizione in piedi così come la posizione a libera scelta. Spostamento:

l’assicurata è in grado di camminare anche per lunghi tratti su terreno

accidentato molto spesso, salire le scale molto spesso, non è più in grado di

salire scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio

e stare in equilibrio possibile. L’assicurata in un lavoro che rispetti

l’esigibilità espressa è da considerarsi abile in misura completa con

rendimento completo senza pause supplementari.” (doc. 322, p. 5 – il

corsivo è del redattore)

Con l’impugnativa, l’avv. RA

1 fa valere in sostanza che l’assicurata non sarebbe in grado di svolgere in

maniera completa neppure un’attività sostitutiva adeguata. Ella rileva inoltre

che, nel corso del mese di maggio 2020, la ricorrente ha intrapreso un’attività

nel campo delle cure a domicilio che, sebbene più leggera rispetto a quella

precedente, non riesce a svolgere in misura superiore al 50% (cfr. doc. I).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio

nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura,

senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico di fiducia dell’CO 1, risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi

movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio

oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto

per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Questa Corte non può

nemmeno ignorare che, con comunicazione mail del 2 giugno 2020, il Prof. dott. __________

non ha escluso che l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa

confacente a tempo pieno (cfr. doc. 367, p. 2: “Potrebbe però svolgere per

contro un lavoro forse al 100% con delle restrizioni importanti, quali per

esempio il divieto di sollevare pesi. Sto pensando per esempio ad un lavoro

amministrativo.”).

D’altro canto, la

circostanza che RI 1 non riesca a svolgere in misura completa l’attività a

domicilio intrapresa a far tempo dal mese di maggio 2020 non deve sorprendere,

visto che essa non rispetta verosimilmente le (importanti) limitazioni

funzionali poste dal medico ___________ (in questo senso, si veda quanto

dichiarato dalla medesima rappresentante – doc. I, p. 7: “Sebbene fisicamente

meno impegnativa della professione di aiuto cure in una struttura, l’attività

richiede comunque uno sforzo fisico che la ricorrente non può svolgere e per il

quale deve essere sostituita dai colleghi.” – il corsivo è del redattore).

Infine, la circostanza che

l’assicurazione per l’invalidità si sia rifiutata di riformare l’assicurata

nella cura dei malati di Alzheimer, nulla muta all’esito del presente giudizio.

La ricorrente è in effetti in grado di mettere a frutto la sua restante

capacità lavorativa in ambiti professionali diversi da quello strettamente

sanitario.

In esito alle

considerazioni che precedono, si deve concludere che l'assicurata, da una parte,

è definitivamente impedita nell’esercizio della sua originaria professione ma

che, d’altra parte, ella sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di

pesi e della manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo dell’arto superiore

sinistro al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del

lavoro.

Va constatato che la

rappresentante della ricorrente non ha sollevato obiezioni di sorta a

proposito dei redditi ipotetici (reddito da valido [fr. 65’168/anno] e da

invalido [fr. 55'142.20/anno tenuto conto di una riduzione percentuale del 10%],

entrambi stabiliti in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati periodicamente

dall’UFS - cfr. doc. 341 e doc. 357, p. 5 s.) ritenuti dall’istituto

assicuratore per determinare il grado dell’invalidità (cfr. doc. I).

Questa Corte non ha

pertanto validi motivi per discostarsene.

Ora raffrontando il

reddito da valido di fr. 65'168 con quello da invalido di fr. 55'142.20, si ottiene un grado d’invalidità del 15.38%, arrotondato al 15%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

La decisione

su opposizione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui

all’assicurata è stata assegnata una rendita d’invalidità del 15%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti