35.2020.63
Discussa la stabilizzazione dello stato di salute e il diritto a una rendita d'invalidità
5 luglio 2021Italiano38 min
ottobre 2020, l’assicurata è stata visitata presso il Centro di paraplegia della
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2020.63
mm
Lugano
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 agosto 2015, RI 1,
di professione aiuto infermiera ma, a quel momento, al beneficio delle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e, perciò, assicurata
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta dalla bicicletta e ha
contuso in particolare la spalla sinistra.
Nel decorso, l’assicurata
è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici, in ragione della
persistenza di disturbi all’arto superiore sinistro (22 giugno 2016 [doc. 86],
25 settembre 2017 [doc. 164], 16 ottobre 2018 [doc. 246] e 16 aprile 2019 [doc.
286]).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 17 aprile 2020, l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° marzo 2020, assegnato una
rendita d’invalidità del 10% e un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 15% (doc. 349).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 355), in data 28
maggio 2020, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso
che il grado dell’invalidità è stato portato dal 10 al 15% (doc. 357).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, venga ripristinato il diritto
all’indennità giornaliera e gli atti rinviati per nuova valutazione,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Malgrado
la ricorrente abbia riferito di non volersi subito sottoporre a un intervento
di protesi inversa, ultima proposta curativa del chirurgo, in particolare visto
lo scritto 2 giugno 2020, la situazione medica della ricorrente non può
sicuramente essere considerata stabilizzata in quanto suscettibile di un
sensibile miglioramento nei mesi a venir, rispettivamente della proposta di
terapie atte a questo scopo.
… Giova ricordare che il 27 aprile 2018 il dr. med. __________
aveva già ritenuto la ricorrente completamente abile al lavoro, allorquando
nell’agosto 2018 il dr. med. __________ riscontrata la persistenza di una
limitazione dei movimenti almeno del 30 – 40%, valutazione oggettiva
evidentemente incompatibile con un’abilità completa.
… Ad oggi la ricorrente, constatate le effettive limitazioni
funzionali, potrebbe forse essere ritenuta abile nella misura del 50%.
… Per quanto concerne la valutazione del grado di incapacità
lucrativa si osserva come lo stesso sia basato su una capacità lavorativa del
100%. Pertanto, malgrado le limitazioni funzionali oggettive e constatate malgrado
l’assenza di una riqualifica professionale, il medico __________ ritiene la
ricorrente abile al lavoro nella misura del 100%, ciò che influisce sulla
capacità di guadagno solo nella misura del 15% ritenuto a norma dell’art. 18
LAINF.
… Detto in altre parole la CO 1 ritiene la ricorrente abile al
lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, circostanza che poi ha un
impatto diretto sul calcolo del grado di invalidità dell’AI.
La CO 1 riconosce tuttavia che le limitazioni funzionali patite
dalla ricorrente ne diminuiscono in modo permanente la capacità di guadagno del
15% con la precisazione che è esclusa la ripresa dell’attività precedentemente
svolta.
Orbene, malgrado le richieste inoltrate dalla ricorrente al fine
di una riqualifica professionale che le permetterebbe di riprendere l’attività
lucrativa in modo adeguato, e meglio richiesta per la formazione della durata
di un anno del corso Validation per la cura dei pazienti malati di Alzheimer,
l’AI sembrerebbe escludere un tale percorso.
… Ne consegue che alla ricorrente non viene offerto alcun supporto
per una ripresa dell’attività lucrativa che potrebbe potenzialmente svolgere
allorquando venisse confermata una capacità lavorativa residua apparentemente
non superiore a 50%. In caso di riqualifica e quindi di cambiamento di mansione
la stessa, in presenza di una capacità residua potrebbe allora forse esercitare
attività lucrativa con una percentuale superiore al 50%.
(…).
… Da poco più di un mese la ricorrente è stata assunta a ore
presso le __________. Sebbene fisicamente meno impegnativa della professione di
aiuto cure in una struttura, l’attività richiede comunque uno sforzo fisico che
la ricorrente non può svolgere e per il quale deve essere sostituita dai
colleghi. Quale che sia l’attività richiesta la ricorrente deve inoltre
effettuare molte più pause dei colleghi e una giornata lavorativa intera è
purtroppo esclusa.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 31 agosto (doc. V +
allegato), 26 ottobre (doc. XIV + allegati), 4 e 11 novembre (doc. XVI e doc.
XX + i rispettivi allegati), 15 e 23 dicembre 2020 (doc. XXIV e doc. XXVIII + i
rispettivi allegati), nonché 7 gennaio 2021 (doc. XXXI + allegato), la
rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo il 9 settembre (doc. VII + allegati), il 13 ottobre
(doc. XII + allegati), il 5 novembre (doc. XVIII + allegato), rispettivamente
il 21 dicembre 2020 (doc. XXVI).
In data 18 novembre 2020, RI
1 ha trasmesso al TCA copia di alcune sue osservazioni inoltrate
all’assicuratore, nonché copia del referto 29 ottobre 2020 della Clinica __________
di __________ (peraltro nel frattempo già prodotto dalla sua patrocinatrice)
(doc. XXII + allegati).
1.6. Tra dicembre 2020 e aprile
2021, l’avv. RA 1 ha prodotto delle certificazioni del Prof. __________,
rispettivamente della Clinica __________, attestanti la completa inabilità
lavorativa della sua patrocinata (cfr. doc. XXIV, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXV,
XXXVIII e XXXIX + allegati).
1.7. Il 29 aprile 2021, l’CO 1 ha
versato agli atti il referto relativo all’artro-RMN della spalla sinistra del
16 marzo 2021, precisando che tale documento dimostrerebbe in particolare che
“… la situazione era stabilizzata al momento in cui sono state sospese le
prestazioni di breve durata.” (doc. XL + allegati).
1.8. In data 10 maggio 2021, la
rappresentante della ricorrente ha versato agli atti il referto 3 maggio 2021
del dott. __________, Capoclinica di ortopedia presso la Clinica __________
(doc. XLII + allegato).
L’assicuratore resistente
ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 maggio 2021, producendo
un apprezzamento, datato 20 maggio 2021, del medico ___________ (doc. XLVI +
allegato).
1.9. Il 2 giugno 2021, al TCA è
pervenuta una e-mail dell’assicurata contenente alcune sue considerazioni
riguardanti le osservazioni 25 maggio 2021 dell’istituto assicuratore (doc. L +
allegati).
Sempre il 2 giugno 2021
l’avv. RA 1 ha trasmesso una nuova attestazione d’incapacità lavorativa
riguardante il periodo 1°-30 giugno 2021 (doc. LI + allegato).
1.10. In data 9 giugno 2021, la
patrocinatrice di RI 1 ha versato agli atti un ulteriore referto del dott. __________
(doc. LII + allegato).
L’CO 1 ha preso posizione
in merito il 15 giugno 2021 (doc. LIV + allegato).
Il 18 giugno 2021, l’avv. RA
1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.
LVI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto
alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° marzo 2020, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA
sarà inoltre chiamato a valutare l'entità della rendita d'invalidità spettante
alla ricorrente a decorrere dal 1° marzo 2020.
2.3. Stato di salute
infortunistico stabilizzato dal mese di marzo 2020?
2.3.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,
con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,
l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel
senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,
non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della
cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento
chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un
sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona
assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività
professionale.
2.3.2. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha ritenuto
ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurata a far tempo dal 1°
marzo 2020, fondandosi sull’univoco parere espresso in proposito dal medico
curante specialista e dal proprio medico ___________ (cfr. doc. 357, p. 3).
Questa Corte constata in
effetti che, a margine della consultazione del 10 ottobre 2019, il Prof. dott. __________,
Viceprimario di chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________,
preso atto dell’esito negativo dell’approfondimento neurologico eseguito dalla
Clinica di neurologia del __________ (cfr. doc. 311, da cui si evinceva che,
all’esame elettrofisiologico, il reperto riguardante il nervo ascellare
sinistro era risultato “ancora nei limiti di norma”, ciò che aveva
indotto lo specialista a escludere che i dolori denunciati avessero
un’origine neuropatica e dunque la necessità di un intervento di ricostruzione
del nervo stesso), ha dichiarato di non sapere “… quali ulteriori proposte
diagnostiche e terapeutiche proporre alla paziente.” (doc. 315, p. 2).
Da parte sua, in occasione
della visita medica di chiusura del 22 novembre 2019, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha quindi confermato la stabilizzazione
della situazione a livello della spalla sinistra, rilevando che “non sono
previsti ulteriori trattamenti chirurgici di carattere artroscopico. In corso
di valutazione la possibilità di eseguire un intervento di protesizzazione
della spalla. A questo proposito ritengo che tale indicazione sia da valutare
con estrema attenzione sia per la giovane età dell’assicurata sia per i
numerosi interventi eseguiti in precedenza. Al momento non abbiamo ricevuto
alcuna proposta in tal senso.” (doc. 322, p. 5).
Successivamente, con il
proprio ricorso, la rappresentante dell’insorgente ha prodotto una
comunicazione mail del Prof. __________ (2 giugno 2020), il quale ha rilevato
che l’assicurata continuava a “… lamentare dolori persistenti, al momento non vi
sono chiare spiegazioni per questi disturbi. In parte sono verosimilmente
dovuti alla neuropatia del nervo ascellare. Al momento attuale la paziente con
Fatti
i disturbi che lamenta non può più lavorare al 100%, potrebbe però svolgere un
lavoro forse al 100% con delle restrizioni importanti, quali ad esempio il
divieto di sollevare pesi. Sto pensando per esempio ad un lavoro
amministrativo. Condivido in ogni caso con lei che un lavoro come assistente di
cura attualmente non è più possibile e credo nemmeno in misura ridotta. Penso
che possiamo ritenere la situazione stabilizzata solo due anni dall’intervento,
per cui vi è ancora un certo margine di miglioramento nei prossimi mesi.” (doc.
367, p. 2).
Con rapporto del 21 luglio
2020, il dott. __________ ha espresso il parere secondo il quale “… i disturbi
residui sono tutti da ricondurre ad una lesione, almeno in modo clinico, del
nervo ascellare visto che vi è un’atrofia impressionante del deltoide con una
iposensibilità nella stessa zona. Questa lesione è avvenuta sicuramente durante
l’infortunio, pertanto il caso deve essere riaperto, anche perché vorrei
inviare la paziente dal Prof. __________ al Balgrist dopo un ultimo consulto
presso il Dr. __________, nostro neurologo in casa. Questo consulto ci sarà
utile per valutare un trapianto di nervo ascellare, che potrebbe essere la
soluzione non solo per quanto concerne l’atrofia, ma soprattutto per il dolore
neuropatico.” (doc. D, p. 2).
Il consulto neurologico
presso il __________ ha avuto luogo il 7 agosto 2020. Dal relativo rapporto si
apprende che, alla luce delle risultanze dell’esame clinico e di quello
elettrofisiologico, i sanitari, una volta ancora, non hanno potuto
confermare la “diagnosi di neuropatia del n. ascellare (pur formalmente non
potendo escludere a priori un danno parziale pregresso ora risoltosi) né
elettrofisiologicamente né clinicamente (ipoestesia estesa a tutto il braccio e
non in territorio del n. ascellare; dolore profondo non a carattere neuropatico
evocato alla mobilizzazione della spalla). Con queste premesse non riteniamo
indicato un intervento di trasposizione nervosa.” (doc. VII 2 – il corsivo
è del redattore).
Nel corso del mese di
ottobre 2020, l’assicurata è stata visitata presso il Centro di paraplegia della
Clinica universitaria __________ di __________, dove è stata sottoposta ad
accertamenti neurofisiologici. Secondo gli specialisti, dal punto di vista
clinico, la ricorrente presenta dei deficit di sensibilità, in particolare
nella regione dei nervi ascellare e cutaneo antibrachiale laterale sinistro, in
assenza di rilevanti paresi. L’esame elettromiografico non ha per contro
mostrato alcun segno a favore di una rilevante denervazione, acuta o cronica,
dei nervi ascellare e sovrascapolare o del muscolo cutaneo sinistro. Essi hanno
precisato che, a distanza di cinque anni dalla prima apparizione dei sintomi,
non sono certamente presenti segni di una denervazione acuta, un lieve danno
neurogeno non può invece essere escluso. In ogni caso, non vi è alcun indizio a
favore di una rilevante axonotmesi dei nervi in questione, ragione per la quale
non è data l’indicazione per una ricostruzione nervosa (doc. XII 2, p.
3).
Con rapporto del 24
ottobre 2020, relativo a una consultazione avvenuta il 7 ottobre 2020, il dott.
__________, Capoclinica di ortopedia presso la __________, ha rilevato che l’insorgente
presenta, tanto clinicamente che radiologicamente, segni diretti e indiretti di
una neuropatia del nervo ascellare, in remissione alla luce degli esiti degli
accertamenti elettrofisiologici. Egli ha chiaramente sconsigliato (“klar
abraten”) di procedere a ulteriori provvedimenti operatori. Egli ha quindi
disposto una terapia medicamentosa con Lyrica (doc. XIV 2).
Con referto del 27 ottobre
2020, il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia della mano presso la
Clinica __________, alla luce degli esiti degli esami elettrofisiologici
compiuti nel frattempo, ha negato che vi fossero elementi a favore di una
lesione strutturale del nervo ascellare, negando anch’egli l’indicazione a
un’esplorazione e ricostruzione del nervo stesso (doc. XVIII 1, p. 2).
Agli atti figura un
ulteriore referto, datato 29 ottobre 2020, del dott. __________, successivo a
una conversazione telefonica intercorsa con l’assicurata che era volta ad
ottenere una sua opinione riguardo all’origine della neuropatia (intervento
Latarjet dell’aprile 2019?). Secondo lo specialista, se una lesione neurogena rappresenta
una frequente e possibile complicazione di un’operazione Latarjet, in concreto non
Considerandi
è chiaro se essa sia effettivamente insorta in quell’occasione. A suo avviso,
una RMN della spalla potrebbe aiutare a chiarire questo aspetto. In caso di
conferma, si tratterebbe di riflettere se procedere a una decompressione
nervosa, intervento che entrerebbe però in linea di conto soltanto in assenza
di miglioramento del muscolo atrofizzato entro i due anni dall’operazione (doc.
XVI 1).
L’accertamento auspicato
dal dott. __________ (artro-RMN della spalla sinistra) è stato eseguito il 16
marzo 2021. Esso ha mostrato una regolare rappresentazione della cuffia e degli
esiti da Latarjet e Bankart ma, in ogni caso, alcun danno a livello neurologico
(doc. XL 2).
Con rapporto del 3 maggio
2021, il dott. __________, Capoclinica di ortopedia presso la Clinica __________,
ha indicato che, in base ai reperti clinici e radiologici, è presente
un’atrofia da inattività del muscolo deltoide, verosimilmente provocata da una
spalla congelata (“frozen shoulder”) di vecchia data e resistente alle
terapie. Egli ha quindi ritenuto indicato sottoporre l’assicurata a
un’infiltrazione glenomerale di corticosteroidi, seguita dalla somministrazione
dei farmaci Celebrex e Redoxon per 6 settimane, rispettivamente 6 mesi. Il
dott. __________ ha infine affermato che a livello della spalla sinistra non è
ancora stato raggiunto lo stato finale e che può ancora essere ottenuto un
miglioramento (doc. XLII 1).
L’istituto assicuratore ha
chiesto al dott. __________ di prendere posizione in merito al contenuto del
nuovo referto della __________. Il medico ___________ ha in particolare
formulato le seguenti considerazioni:
" (…) Riguardo
le domande poste dall’amministrazione si può affermare che l’esame MR
recentemente eseguito non mostra elementi di nota. Esso appare del tutto
compatibile con il quadro già evidente al momento della visita medico-___________
e del successivo apprezzamento. In particolare, mostra un quadro di esito noto
di intervento secondo Laterjet, una cuffia dei rotatori conservata e un’assenza
di segni morfologici di denervazione attiva del muscolo deltoide.
Per quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________, egli si
limita a proporre una terapia antinfiammatoria e la prosecuzione di
fisioterapia, ritenendo di poter migliorare almeno parzialmente la situazione
dell’assicurata. Devo però rilevare che a distanza di più di due anni
dall’ultimo intervento chirurgico non abbiamo elementi concreti che possono
indurre a ritenere che tale terapia possa modificare in modo sostanziale la
situazione dell’assicurata. Peraltro, nel corso della cura una terapia
antinfiammatoria e una fisioterapia sono già state a lungo e più volte
eseguite.
Gli specialisti che si sono succeduti nella cura dell’assicurata,
tra cui il dr. med. __________, il prof. dr. med. __________, il prof. dr. med.
__________ ed il PD dr. med. __________, hanno più volte dichiarato che non
prevedevano ulteriori possibilità di miglioramento. Lo stesso dr. med. __________
si limita a esprimere un auspicio di miglioramento ma non riferisce alcun
elemento concreto atto a farci ritenere, con un’apprezzabile probabilità, che
questo ennesimo tentativo di terapia farmacologica e fisioterapia possa aver
miglior sorte rispetto ai precedenti.” (doc. XLVI 1)
Un ulteriore rapporto del
dott. __________ è stato prodotto nel corso del mese di giugno 2021.
Il medico curante
specialista ha innanzitutto discusso l’eziologia dei disturbi interessanti la
spalla sinistra, giungendo alla conclusione che si tratta di una problematica
infortunistica, che si tenta di curare in modo conservativo (“…, den wir
aktuell konservativ versuchen zu behandeln.”). D’altro canto, egli ha
riconosciuto che la nota RMN non ha evidenziato alcuna chiara patologia e che
la diagnosi di spalla congelata è stata posta soltanto clinicamente. La terapia
proposta consiste in una medicazione antinfiammatoria, compresa un’infiltrazione
con corticosteroidi. Anche la fisio rappresenta un importante tassello della
terapia. A suo avviso, se la spalla congelata viene correttamente trattata, la
situazione della paziente può migliorare. La durata media della cura è di 18
mesi e potrebbe durare anche più a lungo. Successivamente, in caso d’insuccesso
della terapia conservativa, si potrebbe discutere l’esecuzione di un intervento
artroscopico di artrolisi (doc. LII 1).
Con apprezzamento del 15
giugno 2021, il dott. __________ ha osservato che quella proposta dalla __________
è una “… terapia anti-infiammatoria a lungo termine. Essa non ha di per sé alcun
effetto strutturale. Essa è già stata eseguita in passato senza ulteriori
benefici. Lo stesso dr. med. __________ non ci pone una previsione di durata
del trattamento, né di una sua probabile efficacia. Su quanto da lui proposto
rimando al mio precedente apprezzamento che ha già considerato tale terapia.”
(doc. LIV 1).
2.3.3
Dalla documentazione medica
esposta in precedenza risulta dunque che, sostanzialmente in ragione della
mancata oggettivazione di una lesione strutturale del nervo ascellare la cui
presenza era stata sospettata a fronte dell’atrofia del muscolo deltoide, gli
specialisti intervenuti, segnatamente quelli del Centro di paraplegia della
Clinica __________ di __________ (cfr. doc. XII 2: “Aus
Dispositivo
unserer Sicht besteht demnach keine Indikation für eine Nervenrekonstruktion.”),
il dott. __________ (cfr. doc. XIV 2: “Wir würden von einem weiteren
operativen Vorgehen in der aktuellen Situation klar abraten.”) e il Prof.
dott. __________ (cfr. doc. XVIII 1, p. 2: “Una esplorazione e
ricostruzione nervosa non è indicata.”), hanno negato l’indicazione
a sottoporre l’insorgente a un ulteriore intervento operatorio,
specificatamente a una ricostruzione nervosa.
Nonostante ciò, nell’ottobre
2020, il già menzionato dott. __________ ha comunque disposto l’allestimento di
un’ulteriore RMN della spalla sinistra, ritenendo che tale accertamento avrebbe
potuto contribuire a chiarire la questione di sapere se la (sospettata)
neuropatia potesse essere addebitata all’intervento Latarjet del 2019 e, in caso
di risposta positiva, riflettere se procedere a un intervento di decompressione
nervosa (doc. XXII 2: “Sollte sich dies bestätigen, so
würden wir mit unseren Handchirurgen Prof. __________ und Prof. __________
uns überlegen, ob eine Nervendekompression zielführend wäre.”).
L’esame strumentale per
immagini in questione è stato effettuato il 16 marzo 2021 e non ha evidenziato alcuna
patologia, confermando quindi, una volta ancora, la mancata oggettivazione, in
particolare, di una lesione nervosa (cfr. doc. LII 1: “Es
ist korrekt, dass das durchgeführte MRI keine eindeutigen Pathologie aufweist.”).
A
margine della consultazione del 23 aprile 2021, il dott. Camenzind ha quindi
sostenuto che l’atrofia del deltoide sarebbe verosimilmente da imputare, non
già a una neuropatia, ma a una sindrome della spalla congelata, da tempo
presente e resistente alle terapie. Il curante specialista ha pertanto
instaurato una terapia medicamentosa antinfiammatoria (cfr. doc. XLII 1: “Wir
besprechen mit der Patientin das weitere Prozedere und möchten dabei inizial
mit einer glenohumerale Infiltration mittels Triamcort beginnen. Desweiteren
erhält die Patientin ein Rezept für Celebrex und Redoxon, zur fixen Einnahme
für die nächsten 6 Wochen bzw. 6 Monate.”).
Con rapporto dell’8 giugno
2021(doc. LII 1), il dott. __________ ha poi precisato che la diagnosi di
sindrome della spalla congelata è stata posta soltanto clinicamente e che essa,
se correttamente curata con farmaci antiflogistici e fisioterapia, può migliorare
nel lungo periodo (durata media del trattamento di 18 mesi) (“Wird die
Frozen shoulder korrekt behandelt, kann sich die Situation der Patient
verbessern. Die durchschnittliche Dauer beträgt 18
Monate und kann durchaus länger dauern.”). Un
intervento di artrolisi potrebbe entrare in linea di conto qualora la terapia
conservativa si rivelasse inefficace (“Ein operatives Vorgehen mittels einer
arthroskopischen Arthrolyse kann ebenfalls diskutiert werden, verbessert sich
die Situation mit der eingeleiteten konservativen Therapie nicht.”).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA constata che anche l’ultimo accertamento diagnostico,
l’artro-RMN del 16 marzo 2021, ha confermato l’impossibilità di oggettivare la
presenza di una lesione nervosa (o di altra natura) a livello della spalla
sinistra. Stante ciò, viene meno l’indicazione di attendere due anni
dall’ultimo intervento chirurgico, affinché il processo d’innervazione del
muscolo si compia spontaneamente, così come quella di sottoporre l’assicurata a
un intervento di decompressione/ricostruzione (che del resto era già stato
chiaramente sconsigliato da molti altri specialisti).
Per quanto riguarda la
diagnosi di spalla congelata formulata dal dott. __________, essa è stata posta
soltanto clinicamente, senza alcun riscontro all’esame di artro-RMN del marzo
2021. Al riguardo, è utile segnalare che la periartropatia omeroscapolare, di
cui fa parte anche la spalla congelata, comporta una limitazione dolorosa della
mobilità della spalla. Le cause sono soprattutto meccanico-traumatiche ma pure
metaboliche, circolatorie, infettive, tossiche e psichiche. Di regola, la
diagnosi viene posta in base all’anamnesi e all’esame clinico, come pure a un
esame radiologico convenzionale. Ulteriori accertamenti sono però necessari a
fronte di situazioni non chiare e inconsuete, laddove si prospetta una
possibile terapia chirurgica e in presenza di dolori non chiariti, da lungo
tempo resistenti alle terapie (ciò che è di tutta evidenza il caso nella
presente fattispecie). Per quanto concerne i mezzi diagnostici strumentali,
entrano in linea di conto la radiografia, la sonografia, la RMN, la TAC,
l’artroscopia e l’artrografia. La spalla congelata costituisce di principio un
danno alla salute organico oggettivamente dimostrabile (cfr. la STF 8C_372/2010
dell’8 settembre 2010 consid. 6.2 e i riferimenti ivi menzionati).
D’altro canto, trattandosi
della relativa terapia che è stata impostata (somministrazione prolungata di
farmaci antinfiammatori, accompagnata da misure fisioterapiche), il dott. __________
stesso l’ha qualificata come conservativa (“konservativen Therapie”)
e dunque, per definizione, non atta a migliorare notevolmente lo stato
di salute dell’assicurata. Inoltre, così come è stato sottolineato dal medico ___________
(“Essa [la cura proposta dal dott. __________, n.d.r.] non ha di per sé alcun
effetto strutturale. Essa è già stata eseguita in passato senza ulteriori benefici.”),
dalla pregressa documentazione medica si evince che, già in passato (dal settembre
2016), RI 1 è stata curata per una spalla congelata (altrimenti detta “capsulite
retrattile”) e sottoposta a una terapia del tutto analoga a quella che propone
ora lo specialista della __________ (assunzione prolungata di un farmaco
antinfiammatorio e fisiokinesiterapia attiva assistita – cfr., in particolare,
i doc. 121, 123, 140 e 146). Nel settembre 2017, è stato addirittura eseguito un
intervento artroscopico di artrolisi da parte del Prof. dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 164), il medesimo
prospettato dal dott. __________ in caso di fallimento della terapia
conservativa. Nonostante le cure prestate, la spalla sinistra dell’assicurata non
è affatto migliorata, persistendo un’importante sintomatologia algica, tanto da
indurre il Prof. __________ a consigliarle di accettare la situazione così come
si presentava (cfr. doc. 201).
In queste condizioni,
secondo il TCA, non risulta dimostrato che dopo il mese di febbraio 2020 esistessero
ancora delle misure terapeutiche atte, con verosimiglianza
preponderante, a migliorare notevolmente le
condizioni di salute infortunistiche della ricorrente. Le censure ricorsuali
volte a criticare l’operato dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 29
febbraio 2020, vanno quindi respinte.
La decisione su opposizione
impugnata deve dunque essere confermata, perlomeno nella misura in cui sancisce
che al 1° marzo 2020 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente era legittimato a
porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità
giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata,
specificatamente quello a una rendita d’invalidità.
2.4. Entità del grado
dell’invalidità.
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3. Nel caso di specie, va rilevato
che alla base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata
una rendita d’invalidità del 15%, vi è essenzialmente l’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal medico ___________ (cfr. doc. 357, p.
5).
Nel rapporto relativo alla
visita di chiusura del 22 novembre 2019, dopo aver escluso che la ricorrente potesse
riprendere la sua abituale professione di aiuto infermiera, il chirurgo
ortopedico dott. __________ ha così valutato l’esigibilità lavorativa:
" (…) Sollevare
e portare: l’assicurata è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg
fino all’altezza dei fianchi con due braccia senza limitazioni, pesi leggeri da
5 a 10 kg talvolta, pesi medi e superiori mai. Sollevare oltre l’altezza del
petto pesi fino a 5 kg spesso utilizzando soprattutto l’arto superiore destro,
pesi superiori ai 5 kg mai. Maneggio di attrezzi: l’assicurata è in grado di
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso. Attrezzi medi
talvolta, pesanti e molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile
talvolta. Posizione e mobilità: l’assicurata non è più in grado di eseguire i
lavori sopra la testa, non vi è limitazione per la posizione seduta, per la
rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in
piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Posizione
di lunga durata: l’assicurata è in grado di mantenere la posizione seduta e la
posizione in piedi così come la posizione a libera scelta. Spostamento:
l’assicurata è in grado di camminare anche per lunghi tratti su terreno
accidentato molto spesso, salire le scale molto spesso, non è più in grado di
salire scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio
e stare in equilibrio possibile. L’assicurata in un lavoro che rispetti
l’esigibilità espressa è da considerarsi abile in misura completa con
rendimento completo senza pause supplementari.” (doc. 322, p. 5 – il
corsivo è del redattore)
Con l’impugnativa, l’avv. RA
1 fa valere in sostanza che l’assicurata non sarebbe in grado di svolgere in
maniera completa neppure un’attività sostitutiva adeguata. Ella rileva inoltre
che, nel corso del mese di maggio 2020, la ricorrente ha intrapreso un’attività
nel campo delle cure a domicilio che, sebbene più leggera rispetto a quella
precedente, non riesce a svolgere in misura superiore al 50% (cfr. doc. I).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio
nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura,
senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in
particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente
importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del
23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con
pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico di fiducia dell’CO 1, risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi
movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio
oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto
per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Questa Corte non può
nemmeno ignorare che, con comunicazione mail del 2 giugno 2020, il Prof. dott. __________
non ha escluso che l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa
confacente a tempo pieno (cfr. doc. 367, p. 2: “Potrebbe però svolgere per
contro un lavoro forse al 100% con delle restrizioni importanti, quali per
esempio il divieto di sollevare pesi. Sto pensando per esempio ad un lavoro
amministrativo.”).
D’altro canto, la
circostanza che RI 1 non riesca a svolgere in misura completa l’attività a
domicilio intrapresa a far tempo dal mese di maggio 2020 non deve sorprendere,
visto che essa non rispetta verosimilmente le (importanti) limitazioni
funzionali poste dal medico ___________ (in questo senso, si veda quanto
dichiarato dalla medesima rappresentante – doc. I, p. 7: “Sebbene fisicamente
meno impegnativa della professione di aiuto cure in una struttura, l’attività
richiede comunque uno sforzo fisico che la ricorrente non può svolgere e per il
quale deve essere sostituita dai colleghi.” – il corsivo è del redattore).
Infine, la circostanza che
l’assicurazione per l’invalidità si sia rifiutata di riformare l’assicurata
nella cura dei malati di Alzheimer, nulla muta all’esito del presente giudizio.
La ricorrente è in effetti in grado di mettere a frutto la sua restante
capacità lavorativa in ambiti professionali diversi da quello strettamente
sanitario.
In esito alle
considerazioni che precedono, si deve concludere che l'assicurata, da una parte,
è definitivamente impedita nell’esercizio della sua originaria professione ma
che, d’altra parte, ella sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di
pesi e della manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo dell’arto superiore
sinistro al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del
lavoro.
Va constatato che la
rappresentante della ricorrente non ha sollevato obiezioni di sorta a
proposito dei redditi ipotetici (reddito da valido [fr. 65’168/anno] e da
invalido [fr. 55'142.20/anno tenuto conto di una riduzione percentuale del 10%],
entrambi stabiliti in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati periodicamente
dall’UFS - cfr. doc. 341 e doc. 357, p. 5 s.) ritenuti dall’istituto
assicuratore per determinare il grado dell’invalidità (cfr. doc. I).
Questa Corte non ha
pertanto validi motivi per discostarsene.
Ora raffrontando il
reddito da valido di fr. 65'168 con quello da invalido di fr. 55'142.20, si ottiene un grado d’invalidità del 15.38%, arrotondato al 15%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
La decisione
su opposizione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui
all’assicurata è stata assegnata una rendita d’invalidità del 15%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti