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Decisione

35.2020.64

L'assicuratore ha a torto posto termine alle prestazioni di corta durata, le quali devono di conseguenza venire ripristinate, visto che lo stato di salute non è stabilizzato

22 febbraio 2021Italiano36 min

cui non si volesse dar credito al parere del dr. __________ e dei medici di __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.64

cr

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 maggio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 1° febbraio 2015 RI 1,

nata nel 1967, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

cucitrice (sebbene a quel momento fosse in malattia, dopo un intervento di

rimozione di un carcinoma al seno nel 2013) - e, perciò, assicurata d’obbligo

contro gli infortuni e le malattie professionali presso la __________ – mentre

si trovava in __________ per sbrigare alcuni incombenti, è caduta nel momento

di salire in auto ed ha battuto a terra l’arto superiore destro (cfr. annuncio

di infortunio del 25 febbraio 2015, doc. 2).

A seguito dell’infortunio,

ella ha riportato, come refertato dai medici portoghesi, una frattura

dell’omero destro, operata al Centro Ospedaliero e Universitario di __________

in data 6 febbraio 2015 tramite posa di placca Philos (cfr. doc. 3).

L’assicuratore

LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In data 4 febbraio 2017, __________

ha informato l’assicurata di non poterle versare le prestazioni a titolo di

indennità giornaliere dal 4 aprile 2015 al 17 settembre 2015, in quanto in quel

periodo ella risultava già inabile al lavoro in misura completa per un caso di

malattia (doc. 112).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso - in particolare una visita presso il medico

fiduciario della Suva, incaricata di trattare gli infortuni per conto di __________

(doc. 118) - con comunicazione del 12 febbraio 2018 __________, ritenuto ormai

stabilizzato lo stato di salute infortunistico, ha posto termine alle

prestazioni di corta durata a partire dal 1° marzo 2018. L’assicuratore LANF ha

aggiunto che “secondo il nostro medico lei non è più idonea a svolgere

l’attività di cucitrice. Tuttavia, considerati adeguatamente i postumi lasciati

dall’infortunio, è ancora ritenuta esigibile un’attività lucrativa anche in

misura completa”, preannunciando l’esame del suo diritto ad eventuali ulteriori

prestazioni di lunga durata (doc. 130).

Dopo avere sottoposto

l’assicurata ad una ulteriore visita medico-fiduciaria, con comunicazione del

23 luglio 2018 indirizzata all’avv. RA 1, rappresentante legale dell’interessata,

l’assicuratore LAINF ha confermato che lo stato di salute è da considerare

stabilizzato, con conseguente sospensione delle prestazioni di corta durata a

decorrere dal 1° marzo 2018 (doc. 139).

Basandosi sulle risultanze dell’apprezzamento medico del dr. __________,

con scritti del 16 ottobre 2018 e del 4 dicembre 2018 l’avv. RA 1 ha chiesto

all’assicuratore LAINF di ripristinare il diritto alle indennità giornaliere e

alle spese di cura (doc. 157, 177 e 179).

Con decisione formale del 14 febbraio 2019, __________ ha

dichiarato estinto dal 1° marzo 2018 il diritto alle prestazioni di corta

durata a seguito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico; ha

negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che i

postumi infortunistici non influissero sull’incapacità di guadagno e, infine,

ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. B).

A

tale decisione è seguita l’opposizione interposta dall’avv. RA 1,

rappresentante dell’interessata, con la quale è stato evidenziato come

l’amministrazione abbia prematuramente considerato stabilizzato dal 28 febbraio

2018 lo stato di salute dell’interessata, malgrado le indicazioni poste dal dr.

__________ a proposito dei trattamenti ancora possibili, in particolare una

artroscopia, preavvisata favorevolmente dall’assicuratore LAINF, e la posa di

una protesi (cfr. doc. 187 e doc. O).

1.3. Dopo avere sollecitato più

volte (in data 6 agosto 2019, 10 ottobre 2019 e, ancora, il 19 febbraio 2020) l’emanazione

della decisione su opposizione, ottenendo solo, quale risposta, da parte di __________,

il riferimento ad un momentaneo sovraccarico di lavoro, l’avv. RA 1, in data 12

maggio 2020, ha presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, chiedendo

al TCA di accertare l’esistenza di una ritardata giustizia a carico della __________,

invitando quest’ultima a procedere al più presto alle proprie incombenze.

A

seguito dell’emanazione da parte di CO 1, pendente causa, della decisione su

opposizione del 29 maggio 2020, questo Tribunale ha provveduto a stralciare la

causa dai ruoli (cfr. decreto di stralcio 35.2020.36 del 24 giugno 2020).

1.4. Nella

decisione su opposizione del 29 maggio 2020, __________ ha integralmente confermato

la precedente decisione del 14 febbraio 2019, considerando che, “riservato un

nuovo intervento futuro o un peggioramento della situazione medica, il diritto

a prestazioni di cura e di indennità giornaliere va ritenuto estinto al 28

febbraio 2018, come correttamente deciso da __________ in presenza di una

situazione stabilizzata dal lato infortunistico” (doc. B).

L’assicuratore

LAINF, stante la stabilizzazione dello stato di salute valutata dal dr. __________

già a partire dal 28 febbraio 2018 e l’esigibilità lavorativa determinata dallo

stesso medico fiduciario, ha, poi, confermato il rifiuto del diritto ad una

rendita di invalidità, in difetto di una perdita lucrativa pensionabile.

Infine,

l’istituto assicuratore ha, pure, confermato la correttezza dell’IMI

attribuita, del 30%, in presenza di un blocco in adduzione di una spalla,

conformemente alla tabella 1.2 SUVA concernente le limitazioni degli arti

superiori (doc. B).

Fatti

1.5. Con tempestivo ricorso del 2

luglio 2020, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che

venga ripristinato il diritto alle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2015

al 18 settembre 2015 e, in via principale, che gli atti vengano retrocessi

all’assicuratore infortuni “perché proceda coordinando gli interventi medici

già prospettati per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata (protesi

alla spalla); segnatamente perché valuti dopo ulteriori esaustivi accertamenti

medici esterni ed oggettivi se sono dati i presupposti del diritto ad una

rendita di invalidità, ad un’IMI superiore al 30% e, non da ultimo, ad

ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF. Nel frattempo all’assicurata è pure

ripristinato il diritto alle prestazioni di breve durata (IG e cure mediche)

dallo scorso 1° marzo 2018” o, in via subordinata, che all’assicurata venga

riconosciuto “a far tempo dal 29 maggio 2020 il diritto ad una rendita di

invalidità (con grado del 17%), ad un’IMI nella misura del 50% (+30%) e, non da

ultimo, pure il diritto ad ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF. Dallo

scorso 1° marzo 2018 sino al 29 maggio 2020 all’assicurata è pure ripristinato

il diritto alle prestazioni di breve durata (IG e cure mediche).” (doc. I).

Sostanzialmente il legale

dell’assicurata ha contestato che lo stato di salute possa essere considerato

stabilizzato a far tempo dal 28 febbraio 2018, come invece stabilito

dall’amministrazione, ritenuto come diversi medici abbiano confermato che un

ulteriore intervento chirurgico (impianto di una protesi) potrebbe

considerevolmente migliorare la condizione di salute e lavorativa

dell’interessata.

Nella denegata ipotesi in

cui non si volesse dar credito al parere del dr. __________ e dei medici di __________,

il legale dell’interessata ha chiesto che l’assicuratore infortuni sia tenuto

ad accertare in maniera oggettiva e più approfondita la situazione della

spalla, così come del resto deciso dall’Ufficio AI, ritenendo indispensabile

sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare prima di esprimersi

riguardo al diritto a prestazioni.

Al di là degli aspetti

concernenti la stabilizzazione dello stato di salute, il patrocinatore

dell’assicurata ha contestato il raffronto dei redditi operato

dall’amministrazione, già solo per il fatto di avere utilizzato, nel calcolare

il reddito da invalido, i dati risultanti dalle DPL, ciò che non risulta più

legittimo.

Egli ha, quindi, chiesto che il reddito da invalido sia stabilito

partendo dai dati statistici, i quali vanno, innanzitutto, parallelizzati al

reddito percepito dall’assicurata, e, in seguito, ridotti applicando la

deduzione sociale massima del 25%.

Dal raffronto tra reddito da invalido così determinato e reddito

da valido stabilito dall’Ufficio AI, risulta un grado di invalidità del 17%.

Infine, a proposito dell’IMI, il rappresentante legale ha rilevato

come l’assicuratore LAINF abbia tenuto conto unicamente dei postumi

infortunistici alla spalla, ma non anche, come invece sarebbe stato corretto,

di quelli concernenti il gomito, pure in nesso causale con l’infortunio e che

danno diritto ad un’IMI aggiuntiva del 50% (doc. I).

1.6. In

data 8 luglio 2020 CO 1 ha comunicato al TCA di avere ripreso, dal 30 maggio

2020, il portafoglio di assicurazione LAINF della __________, con relativo

passaggio di tutti i diritti e obblighi (inclusa la legittimazione passiva), chiedendo

quindi di provvedere alla sostituzione di parte (cfr. doc. III).

1.7. Con

scritto del 10 agosto 2020, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al

TCA ulteriore documentazione medica specialistica (doc. IV + 1-2).

1.8. CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.9. In data 7 settembre 2020 il

patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato che l’amministrazione, in sede di

risposta di causa, ha riproposto acriticamente le conclusioni già presentate

nella decisione su opposizione, senza tener conto del fatto che il dr. __________

ha ancora ritenuto possibili dei miglioramenti, in particolare grazie ad un

ulteriore intervento chirurgico, ossia l’impianto di una protesi (doc. VIII).

1.10. Con osservazioni del 1° ottobre

2020, l’assicuratore infortuni ha confermato la validità della decisione su opposizione,

sottolineando che, come già valutato dal dr. __________ nel rapporto del 6

luglio 2018, l’intervento alla spalla non sia esigibile in quanto non

condurrebbe ad un miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurata (doc.

XII).

Queste considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIII), per

conoscenza.

in diritto

Considerandi

2.1

Litigiosa è la questione di

sapere se l’assicuratore LAINF resistente era

legittimato a ritenere stabilizzato, dal 28 febbraio 2018, lo stato di salute

infortunistico dell’assicurata e, quindi, a dichiarare estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), oppure no.

In caso di risposta positiva, questa Corte sarà, poi, chiamata a esaminare se

il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato,

così come pure ad esprimersi a proposito dell’entità dell’IMI

riconosciuta all’interessata.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la

sua precedente attività professionale:

"

(…) Genau besehen

erfordert aber auch das genannte Grundsatzurteil keine exklusive Beurteilung

nach Massgabe der Arbeitsfähigkeit ("... namentlich nach Massgabe der

zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit...", vgl. BGE a.a.O.),

was im Übrigen auch mit dem Gesetzeswortlaut von Art. 19

Abs. 1 UVG kaum in Einklang zu bringen wäre (vgl. Kaspar Gehring, in:

Kieser/Gehring/ Bollinger [Hrsg.], KVG UVG Kommentar, 2018, N. 30 zu Art. 10 UVG). Die Vorinstanz hat sich denn auch nicht davon leiten lassen,

sondern sich auf das Urteil 8C_354/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.2 bezogen.

Dieses betraf den Fall, in dem der Versicherte zufolge unfallbedingter

Fussverletzung - mit Ausnahme einer kurzen Abwesenheit vom Arbeitsplatz im

Anschluss an eine Operation - in seiner Arbeitstätigkeit als Anwalt nie

eingeschränkt gewesen war. Darum liess sich eine namhafte Besserung des

Gesundheitszustands von vornherein nicht anhand der zu erwartenden Steigerung

der Arbeitsfähigkeit bestimmen (vgl. Urteil 8C_354/2014). Im vorliegenden Fall

war die Arbeitsfähigkeit im streitbetroffenen Zeitpunkt ebenfalls nicht bzw.

nicht mehr eingeschränkt. Hingegen machte dem Beschwerdegegner der

"Schnellfinger" wieder zunehmend zu schaffen. Deswegen musste am 19.

September 2016 eine erneute Infiltration veranlasst werden, nachdem er auf eine

erste solche Massnahme im Mai 2016 gut angesprochen hatte. Der betreffende

Arztbericht des Dr. med. _________ vom gleichen Tag hielt dazu ausdrücklich

fest, dass sich der Versicherte bei hartnäckiger Beschwerdeprogredienz sowohl

im Bereich des Ulnarisnervs als auch in demjenigen des A1-Ringbandes zur

Planung der Operation wieder melden werde. Bereits zuvor, nämlich im Bericht

der Dr. med. ____________, Fachärztin Neurologie FMH, vom 13. September 2016

war die Option eines operativen Eingriffs erwähnt worden, dies mit Hinweis auf

vermehrte Dysästhesien nach Wiederaufnahme der Arbeit als Staplerfahrer. Eine

zunehmende Beschwerdesymptomatik, die sich auf die Funktionsfähigkeit von

Finger und Hand auszuwirken vermag, ergibt sich schliesslich auch aus dem

Bericht des Dr. med. ____________zur klinischen Verlaufskontrolle vom 9.

Januar 2017. Unter diesen Umständen lässt es sich aus bundesrechtlicher Sicht

nicht beanstanden, wenn das kantonale Gericht im Ergebnis die Voraussetzungen

für die Zulässigkeit des Fallabschlusses mangels eines

medizinisch-therapeutischen Endzustands (vgl. Urteil 8C_786/2016 vom 4. April

2017.

E. 2.2) verneint hat. Insbesondere wäre mit Blick auf die streitige

Operation hier die Annahme nicht zu halten, davon sei aus prospektiver Sicht

nur mehr eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats bzw. ein

geringfügiger therapeutischer Fortschritt zu erwarten gewesen.

Bezeichnenderweise war denn auch die Beschwerdeführerin trotz vollständiger

Wiederaufnahme der Arbeit im September 2016 auch nicht zu einem (förmlichen)

Fallabschluss geschritten. Diesen eröffnete sie - rückwirkend - erst mit

Schreiben vom 30. Januar bzw. mit Verfügung vom 20. Februar 2017, nachdem der

Versicherte in Zusammenhang mit dem operativen Eingriff um weitere Leistungen

nachgesucht hatte. Selbst wenn eine dergestalt rückwirkende Anpassung der

vorübergehenden unfallversicherungsrechtlichen Leistungen nach der

Rechtsprechung grundsätzlich angehen mag (vgl. BGE 133 V 57), setzt dies voraus,

dass der medizinisch-therapeutische Endzustand erreicht gewesen wäre, was hier

nicht zutrifft.”

2.3

Nella concreta

evenienza, va osservato che l’insorgente ha contestato innanzitutto che, dal

punto di vista medico, le sue condizioni di salute infortunistiche siano da

ritenere stabilizzate a partire dal momento in cui è stato posto fine alle

prestazioni di corta durata (28 febbraio 2018) (cfr. doc. I).

Nella

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha specificato che

lo stato di salute è stato reputato stabilizzato a partire dal 28 febbraio 2018,

conformemente a quanto valutato dal medico fiduciario, dr. __________, spec. in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Quest’ultimo,

nel referto del 6 aprile 2017 concernente la visita medico-__________ del 31

marzo 2017, si è così espresso sul tema della stabilizzazione:

" Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Non mi aspetto più netto miglioramento della situazione attuale per

quanto riguarda la spalla destra, ma propongo all’assicurata di valutare

proposta operatoria di protesi alla spalla destra del dott. med. __________: l’assicurata

si dice non pronta ad eseguire l’intervento ora a causa della necessità di

visite mediche per un problema oncologico che ha avuto nel recente passato, ma

di valutare questa proposta da qui ad un anno. Inoltre, propongo all’assicurata

di eseguire esercizi di mobilizzazione al gomito destro per non peggiorare

l’articolarità a questo distretto già compromesso parzialmente.

Aspetti medico-assicurativi

L’assicurata è portatrice di un danno permanente alla sua spalla

dominante destra; situazione stabilizzata. In merito alle cure suscettibili di

migliorare sensibilmente lo stato post-infortunistico della spalla destra, è

possibile prendere in valutazione solo la proposta di protesi avanzata dal

dott. med. __________, proposta che per il momento l’assicurata non intende

valutare a causa di altro problema medico ma che pensa di eseguire tra un anno.

In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate e della sintomatologia algica

riportata, l’ultima professione di cucitrice presso la __________ di __________

non è più esigibile dal 1.2.2015, motivo per cui viene definita una esigibilità

lavorativa in relazione allo stato dopo trauma contusivo alla spalla destra con

anchilosi secondaria da valutare nel mercato generale del lavoro, con una

capacità lavorativa nella misura massima possibile dal 31.03.2017. L’assicurata

riferisce di volere provare un tentativo lavorativo al 20% presso il precedente

datore di lavoro che, a detta dell’assicurata, potrebbe impiegarla in mansioni

assolutamente leggere. (…)” (Doc. 118)

Nel

successivo rapporto del 6 luglio 2018, concernente la visita

medico-circondariale di chiusura del 5 luglio 2018, il dr. __________ ha

rilevato:

" Aspetti

medico-assicurativi

l’assicurata è portatrice di un danno permanente alla sua spalla

dominante destra, che verrà valutato attraverso apprezzamento medico separato,

la situazione clinica è stabilizzata. In merito alla proposta di posa di

protesi alla spalla destra, avanzata a suo tempo dal dott. med. __________,

l’intervento chirurgico risulta sempre indicato, ma non esigibile in quanto non

assicura almeno con un grado di probabilità preponderante un miglioramento

della capacità di guadagno per l’assicurata. In virtù delle limitazioni

funzionali riscontrate e della sintomatologia algica riportata, l’ultima

professione di cucitrice presso __________ di __________ non è più esigibile

dal 1.2.2015, motivo per cui viene definita una nuova esigibilità lavorativa in

relazione allo stato dopo il trauma contusivo alla spalla destra con anchilosi

secondaria da valutare nel mercato generale del lavoro. L’esigibilità viene

valutata in presenza dell’assicurata.” (Doc. 154)

Il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le conclusioni del

dr. __________, producendo, a comprova delle possibilità di miglioramento dello

stato di salute dell’assicurata per quanto concerne l’arto superiore destro, un

referto del 15 ottobre 2018, indirizzato all’assicuratore infortuni, redatto

dal dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, del seguente

tenore:

" non

ritorno sull’anamnesi, con una paziente caduta in __________ nel 2015 nel mese

di febbraio con frattura prossimale dell’omero destro, operato “lege artis” dai

colleghi sul posto tramite una placca “Philos” con una perfetta riduzione della

frattura e un posizionamento perfetto dell’impianto.

In seguito la paziente è stata immobilizzata e al suo rientro in __________

è stata sottoposta dal suo medico curante in __________ a della fisioterapia

senza notevole miglioramento per quello che concerne la mobilità.

Sulla richiesta della __________ è stata inviata ad un Collega di __________

nel 2016 che ha posto un’indicazione ad una ripresa chirurgica (il rapporto

operatorio non è in mio possesso) con ablazione del materiale di osteosintesi,

probabile mobilizzazione sotto narcosi e artroscopia/debridement.

In seguito la paziente è stata mandata a __________ per circa un

mese senza nessun miglioramento.

È stata anche rivista dal Collega di __________ che attualmente

propone un riintervento con una protesi inversa.

Clinicamente ho davanti a me una paziente coerente e collaborante

molto preoccupata per il suo stato a livello della spalla destra.

Clinicamente la cicatrice è calma. La spalla è anche calma senza

segni infeziosi.

Si nota invece presenza di una pelle calda a livello esterno della

spalla ma anche a livello di tutto il gomito.

A livello del gomito si nota un’anchilosi notevole, con solo una

flessione/estensione di 135°/50°/0°, e quindi un difetto di estensione di 50°

che nessuno ha finora investigato.

Mi sono permesso di eseguire una radiografia nella misura

possibile che esclude una frattura a questo livello, ed in particolare a

livello della testa del radio.

Si tratta quindi di un’anchilosi post immobilizzazione e post

operatoria per la quale la paziente non ha mai beneficiato di un qualsiasi

trattamento.

A livello della spalla destra la situazione è disastrosa con una

anchilosi sub totale di tutta la spalla sia in antepulsione, retropulsione,

abduzione, adduzione e rotazione sia interna che esterna.

Di conseguenza siamo davanti ad una situazione disastrosa a

livello della spalla destra con un’anchilosi sub totale, con in più un deficit

di estensione del gomito di 50°.

È chiaro che la situazione non può essere lasciata così e la paziente

ha bisogno, oltre di investigazioni complementari, una cura aggressiva

antiinfiammatoria con cortisone (per os o sotto forma di infiltrazioni

ripetute) con calcio, vitamina D e Calcitonina per almeno 6 mesi, cura

preceduta almeno da un RM della spalla per vedere anche se la radiografia

dimostra la perfetta consolidazione della frattura, una eventuale lesione della

cuffia dei rotatori o un inizio di necrosi della testa omerale.

In seguito e solo in seguito, si potrebbe pensare eventualmente ad

una mobilizzazione molto prudente sotto narcosi sia a livello della spalla che

del gomito, tuttavia senza grande speranza conoscendo l’esito di una tale

problematica a livello del gomito.

Prego quindi la __________ di darmi il benestare per la cura e le

investigazioni proposte.

È chiaro che qualsiasi intervento attualmente, in particolare a

livello protettico, non porterà nessun miglioramento con, anzi, un rischio di

altre complicazioni in particolare, infeziosi.

Per quel che concerne l’inabilità lavorativa, è assolutamente

completa dal giorno dell’infortunio e probabilmente definitiva.

È ovvio che qualsiasi riconversione professionale con uno stato

attuale del braccio destro, e che è da considerare equivalente alla perdita

completa dell’utilizzo del braccio, dell’avambraccio e della mano che impedisce

qualsiasi altro lavoro, non entra in considerazione.

Rivedrò la paziente dopo la vostra risposta, che spero tempestiva,

per non portare altri danni psicologici a questa paziente visto il tempo finora

perso, e per tentare di rimediare a questa situazione catastrofica.” (Doc.158)

L’assicuratore LAINF ha sottoposto tale referto, così come le

obiezioni dell’avv. RA 1, all’attenzione del dr. __________, chiedendogli se tali

documenti fossero in grado di modificare la valutazione relativa all’avvenuta

stabilizzazione dello stato di salute dell’interessata (cfr. doc. 182/43).

Il dr. __________, con presa di posizione del 13 novembre 2018, ha

risposto:

" Non

concordo. Confermiamo l’indicazione per la protesi inversa, i trattamenti a suo

tempo eseguiti dal dott. __________, inclusa l’artrolisi chirurgica, hanno

determinato la stabilizzazione attuale, non suscettibile di significativi

miglioramenti con le terapie proposte dal dott. __________.

A titolo del tutto abbondanziale, siamo disposti ad assumerci la

terapia cortisonica, OS o sotto forma di infiltrazione con Calcio e aggiunta di

vitamina D e Calcitonina per almeno sei mesi, nel tentativo di alleviare i

dolori. Non ci si attende un miglioramento duraturo della situazione della

spalla.

Al momento non si ritiene indicata l’RM della spalla.

L’affezione al gomito non è di competenza Suva.” (Doc. 188)

Dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante queste

indicazioni del dr. __________, con scritto del 15 aprile 2019 indirizzato al

dr. __________, l’assicuratore LAINF si è così espresso:

" Ci

riferiamo alla sua sopra citata paziente e al suo rapporto medico del

15.10.2018

Dal punto di vista assicurativo legale, dobbiamo escludere

un’infezione Low-Grade, abbiamo quindi bisogno:

- una

Granulozystensszintigraphie

- e

una determinazione dei parametri di infezione nel sangue.

Se avete già eseguito queste procedure, vi chiediamo di inviarci i

vostri risultati. In caso contrario, vi chiediamo di effettuare questi

chiarimenti il più rapidamente possibile e di inviarceli.

Inoltre, la preghiamo di informarci sullo stato attuale della

sig.ra RI 1. Rimaniamo a disposizione per domande.” (Doc. 191)

Il dr. __________, con referto del 2 maggio 2019 all’attenzione

dell’assicuratore infortuni, ha osservato:

" ho rivisto

la paziente in data 30 aprile 2019. In seguito alla vostra richiesta, che non

condivido al 100% visto che secondo me si tratta di una anchilosi su

un’osteoalgodistrofia più eventualmente lesione della cuffia dei rotatori,

penso che una scintigrafia ossea trifasica non ci porterà nessuna delucidazione

che ci permetterà di andare avanti.

Ho provveduto invece ad organizzare una risonanza magnetica con

anche mezzo di contrasto di ultima generazione ed un esame del sangue anche se

non esistono segni per una infezione acuta o cronica.

Nel caso effettivamente il sangue dovesse evidenziare dei segni

infeziosi procederò con la scintigrafia ossea trifasica.” (Doc. 192)

Con referto del 16 maggio 2019, il dr. __________ ha fornito

all’assicuratore LAINF i seguenti aggiornamenti a proposito delle investigazioni

effettuate:

" (…) Per

quanto concerne gli esami di laboratorio eseguiti il 6.5.2019 (copia allegata)

non si nota alcun segno in favore di una infezione sia acuta che cronica, in

particolare con una sedimentazione a 15, leucociti 6100, PCR 6 e procalcitonina

inferiore a 0.05.

Per quello che concerne la RM, si nota uno stato dopo regresso

intervento.

Si conferma un notevole impingement a livello sottoacromiale, per

fortuna senza lesione evidente della cuffia dei rotatori con una tendinosi del

lungo capo del bicipite. Nessuna altra lesione sospetta anche con il prodotto

di contrasto (Gadolineo).

Di conseguenza, la paziente presenta un’anchilosi su probabile

conflitto subacromiale importante e stato dopo 2 accessi ortopedici delto

pettorale con sicuramente fibrosi del sottoscapolare. Nessun segno di lesione

della cuffia o di osteoalgodistrofia, motivo per il quale una scintigrafia

ossea trifasica mi sembra completamente inutile.

Dal punto di vista terapeutico, siamo adesso a tre anni dalla

situazione attuale senza notevole miglioramento.

Abbiamo due possibilità, lasciare la situazione come tale e

definire alla paziente una rendita di invalidità completa e definitiva o

l’alternativa è di ancora tentare con un accesso sottoacromiale artroscopico e

eseguire un’artrolisi sottoacromiale, liberazione della cuffia dei rotatori con

mobilizzazione prudente sotto narcosi, al fine di recuperare la mobilità

possibile e ridurre i dolori. È ovvio che visto l’esito degli interventi

precedenti, in particolare quelli eseguiti all’__________, la paziente non è

tanto propensa ad un nuovo intervento, ovviamente senza nessuna garanzia di

miglioramento.

Comunque, la situazione non può peggiorare visto che si tratta di

una perdita completa dell’utilità della spalla e penso che si potrebbe ancora

tentare questa soluzione.

Prego quindi la __________ di prendere posizione sulla mia

proposta ed in seguito sarà poi la paziente a prendere la decisione finale.”

(Doc. G)

In data 15 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF si è nuovamente rivolto

al dr. __________, comunicandogli quanto segue:

" Ci

riferiamo alla sua lettera del 16 maggio 2019 e le comunichiamo quanto segue.

Il nostro servizio medico è d’accordo che, invece di procedere

subito alla protesi della spalla destra, si esegua un’artroscopia come da lei

indicato. Nel caso decidesse la signora RI 1, di sottoporsi alla stessa,

bisognerà procedere pure alla biopsia, come pure all’esame batteriologico.

Accordiamo dunque il benestare per le misure terapeutiche sopra

menzionate. La preghiamo di discuterne con la signora RI 1 e di informarci

sulla vostra decisione.” (Doc. 199)

In data 25 maggio 2020, l’assicuratore infortuni ha interpellato

il dr. __________, chiedendo ragguagli in merito “alla decisione presa inerente

la terapia e il decorso fino ad oggi” (doc. 202).

Senza attendere una risposta da parte dello specialista, con

decisione su opposizione del 29 maggio 2020 – emessa, come ricordato nei fatti,

mentre era pendente presso il TCA un ricorso per ritardata/denegata giustizia,

poi stralciato dai ruoli (cfr. consid. 1.3.) – l’assicuratore infortuni ha

confermato la precedente decisione del 14 febbraio 2019, ritenendo lo stato di

salute dell’interessata stabilizzato dal 28 febbraio 2018, così come stabilito

dal dr. __________. Secondo l’amministrazione, l’assicurata non avrebbe

apportato alcuna prova atta a dimostrare il contrario, aggiungendo che

“l’assicurata stessa non è mai stata propensa a sottoporsi a ulteriore

intervento alla spalla e la sua dichiarazione del 3.12.2018 di volere ora

effettuare il trattamento sembra unicamente atta a procrastinare la chiusura

del caso ma non è corroborata da alcuna prova concreta, anzi, il rapporto del

5.6.2019

del dr. __________ ne è la prova. Quanto alle “cure preavvisate

favorevolmente da __________ dopo il rilascio della decisione impugnata”,

l’assicuratore LAINF ha indicato che “erano unicamente atte a mitigare

temporaneamente i dolori e a sostenere gli accertamenti volti ad escludere la

presenza di un infetto” (doc. B).

2.4

In sede ricorsuale, il legale

dell’assicurata ha contestato che lo stato di salute dell’interessata possa

essere considerato stabilizzato a partire dal 28 febbraio 2018, come invece

stabilito dall’amministrazione, producendo, a comprova delle proprie tesi,

oltre ai referti del dr. __________ già trasmessi in sede di opposizione, anche

un ulteriore referto del dr. __________, datato 4 giugno 2020, nel quale lo

specialista, rispondendo alla richiesta di aggiornamenti da parte

dell’assicuratore LAINF, ha comunicato che:

" in

risposta alla vostra lettera del 25 marzo 2020, confermo di avere visto in data

del 2 giugno 2020 la paziente a margine che presenta sempre i soliti problemi

anche aggravati con attualmente una completa anchilosi della spalla destra con

solo possibilità di una rotazione esterna di 15° ed un antepulsione retropulsione

di 15°.

Con l’accordo della paziente è stato quindi proposto come da me

richiesto all’epoca (circa un anno fa) di tentare una mobilizzazione sotto

narcosi, proposta che la paziente accetta.

Questo intervento avrà luogo il 16 giugno 2020.

È chiaro che siamo a 5 anni dalla frattura con un’anchilosi da

circa più di 3 anni e non mi aspetto nessun miracolo.

L’artroscopia e la mobilizzazione sotto narcosi permettono di

visualizzare eventuale retrazione capsulo tendinosa ed eventualmente migliorare

un po’ l’abduzione e l’antepulsione fino a 90°.

La paziente è stata orientata in questo senso.

Il rapporto operatorio seguirà.” (Doc. L)

In corso di causa, poi, il legale dell’assicurata ha trasmesso al

TCA un ulteriore referto del dr. __________, datato 22 giugno 2020, sempre indirizzato

all’attenzione dell’assicuratore infortuni, del seguente tenore:

" In allegato

una copia del rapporto operatorio e le fotografie della scopia alla paziente a

margine effettuata il 17.6.2020.

Come vedete, mi sono limitato ad un tentativo di mobilizzazione

sotto narcosi con una spalla completamente bloccata.

Come detto nel mio rapporto, dopo 5 anni non ci si poteva quasi

più aspettare qualsiasi recupero anche con una cuffia dei rotatori intatta alla

risonanza del 2019.

Penso che la problematica sia a livello del deltoideo, in

particolare con una via d’accesso delto pettorale all’inizio poi orizzontale

che poi passa probabilmente molto vicino al nervo ascellare e sottoscapolare.

Comunque già dopo il primo intervento la paziente presentava una

difficoltà nella mobilizzazione, difficoltà che si è rivelata completa dopo il

secondo intervento a __________.

Secondo me la situazione è irreversibile con una perdita completa

della funzionalità dell’arto superiore destro.

L’unico elemento che ci manca e che secondo la paziente non è

stato eseguito è un esame neurologico con elettromiografia che permetterebbe di

visualizzare la funzionalità residuale del deltoideo e quindi eventualmente di

proporre una protesi inversa in caso di buona funzionalità del nervo ascellare

e del muscolo.

Penso comunque che dopo 5 anni tutta la muscolatura sia

definitivamente atrofizzata e rischiamo di trovarci davanti ad una spalla non

più bloccata ma instabile.

Chiedo comunque il benestare per l’esame neurologico

elettromiografico precitato.

Mando una copia del mio scritto all’avv. RA 1.

Il prossimo controllo da me sarà per il 9 luglio 2020 dove darò

una copia del rapporto e dei documenti fotografici alla paziente.” (Doc. IV/1)

Il patrocinatore dell’assicurata ha pure trasmesso il referto del

20.

luglio 2020, con il quale il dr. __________ si è, così, rivolto al dr. __________,

spec. FMH in neurologia:

" ti prego

di convocare questa paziente per un esame clinico ed elettromiografico

dell’arto superiore destro.

Paziente operata 5 anni fa con una placca con in seguito difficoltà

di mobilità ma ancora possibile. Poi ablazione del materiale con in seguito

impossibilità nel muovere la spalla.

Ti allego il mio rapporto inviato alla CO 1 __________ del

22.6.2020

ed il benestare della stessa per l’esame precitato.” (Doc. IV/2)

Nella risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha confermato la

correttezza della propria decisione, sottolineando come i più recenti referti

del dr. __________ del 4 giugno 2020 e del 22 giugno 2020 provino “che lo stato

di salute si era effettivamente stabilizzato in data 28 febbraio 2018. Infatti

dai due referti si evince che in data 16 giugno 2020, a 5 anni dalla frattura

con un’anchilosi da circa più di 3 anni, è stata eseguita l’artroscopia e la

mobilizzazione sotto narcosi per permettere di visualizzare eventuale

retrazione capsulo tendinosa ed eventualmente di migliorare un po’ l’abduzione

e l’antepulsione. Il medico conferma che la situazione è irreversibile con una

perdita completa della funzionalità dell’arto superiore destro. Il dr. __________

pensa inoltre che dopo 5 anni tutta la muscolatura sia definitivamente

atrofizzata e che probabilmente la spalla rimarrà instabile” (doc. VI).

2.5

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamata ora a

pronunciarsi a proposito della stabilizzazione delle condizioni di salute

infortunistiche a contare dal 28 febbraio 2018, questa Corte non ritiene che il

parere espresso al riguardo dal medico fiduciario dell’amministrazione negli

apprezzamenti del 6 aprile 2017 e del 6 luglio 2018, su cui si basa la

decisione su opposizione impugnata, possa validamente servire da fondamento al

presente giudizio.

In questo ordine di idee, il TCA osserva in effetti che, malgrado

il dr. __________, con presa di posizione del 13 novembre 2018, abbia

confermato le proprie precedenti valutazioni del 2017 e del 2018 concernenti

l’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute dell’interessata a partire dal

28.

febbraio 2018 e “non suscettibile di significativi miglioramenti con le

terapie proposte dal dott. __________” (cfr. doc. 188), l’assicuratore LAINF

abbia poi, al contrario, accordato al dr. __________ il proprio benestare per

dare seguito alle misure di investigazione complementari ancora da egli

ritenute indicate nel caso dell’assicurata.

Come illustrato in precedenza, citando per esteso il tenore degli

scritti inviati dall’amministrazione al dr. __________ (cfr. consid. 2.4. - 2.5.),

dagli atti emerge, infatti, che l’assicuratore LAINF abbia chiesto al dr. __________,

in data 15 aprile 2019, al fine di poter dal profilo assicurativo legale

“escludere un’infezione Low-Grade”, di eseguire le procedure necessarie,

attraverso la determinazione dei parametri di infezione nel sangue e una

scintigrafia ossea trifasica (cfr. doc. 191).

In seguito, in data 15 ottobre 2019, l’assicuratore infortuni ha

aggiunto che “il nostro servizio medico è d’accordo che, invece di

procedere subito alla protesi della spalla destra, si esegua un’artroscopia

come da lei indicato”, accordando il benestare per tali misure terapeutiche (cfr.

doc. 199, il corsivo è della redattrice). Ora, pur non disponendo della

valutazione con la quale è stato fornito tale accordo da parte del servizio

medico (non presente agli atti), il semplice fatto che l’assicuratore LAINF

abbia, conformemente a quanto considerato dal medico fiduciario, concesso il

proprio benestare per un’ulteriore artroscopia, rende di fatto privo di

attualità e di valore l’apprezzamento con il quale il dr. __________ ha

ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell’interessata a partire dal 28

febbraio 2018.

Tale conclusione trova conferma, inoltre, nell’ulteriore benestare

accordato dall’assicuratore infortuni alla proposta del 22 giugno 2020 del dr. __________

di procedere ad un esame elettromiografico volto a verificare la funzionalità

residuale del deltoideo e quindi, in caso di buona funzionalità, eventualmente

proporre la posa di una protesi inversa (cfr. doc. IV/1). Come risulta dallo

scritto del 20 luglio 2020, infatti, il dr. __________ ha invitato il dr. __________

a convocare l’assicurata per un esame clinico ed elettromiografico dell’arto

superiore destro, aggiungendo che “ti allego il mio rapporto inviato alla CO 1 __________

del 22.6.2020 ed il benestare della stessa per l’esame precitato” (cfr.

doc. IV/2, corsivo della redattrice).

Ora, viste tutte queste misure terapeutiche ritenute ancora

necessarie dal dr. __________ e sulle quali lo stesso assicuratore LAINF si è

trovato d’accordo, oltretutto con il benestare del suo servizio medico (cfr.

doc. 199), appare evidente che il TCA non possa confermare la decisione su

opposizione con la quale l’amministrazione ha continuato a ribadire che lo

stato di salute dell’interessata fosse stabilizzato a partire dal 28 febbraio

2018, come stabilito nella precedente decisione del 14 febbraio 2019.

Tale soluzione, del

resto, si impone, alla luce di quanto stabilito dall’Alta Corte in una analoga

situazione, oggetto della sentenza STF 8C_279/2018 del 20 marzo 2019, nella

quale il Tribunale federale, annullando il giudizio con il quale i primi

giudici avevano confermato l’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute di

un assicurato decisa dall’assicuratore LAINF, hanno rinviato gli atti al TCA al

fine di ordinare una perizia in grado di chiarire la questione controversa.

In particolare, l’Alta

Corte ha evidenziato come l’assicuratore LAINF non fosse autorizzato a

dichiarare stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato, a fronte delle molteplici attestazioni con le quali il

medico curante aveva negato la stabilizzazione del caso, ritenendo necessario

procedere ad ulteriori investigazioni volte ad escludere la presenza di un

infetto dopo la posa di una protesi ad un ginocchio. A mente del TF, le diverse

attestazioni mediche del curante erano sufficienti a generare per lo meno lievi

dubbi riguardo al tema dell’avvenuta stabilizzazione, ed erano perciò atte ad

imporre un accertamento peritale.

Sulla base di quanto appena

esposto, il TCA non condivide, pertanto, la tesi sostenuta dall’amministrazione

nella decisione su opposizione impugnata, prima, e nella risposta di causa,

poi, in merito al fatto che “le misure preavvisate favorevolmente da __________

dopo il rilascio della decisione impugnata erano unicamente atte a mitigare

temporaneamente i dolori e a sostenere gli accertamenti volti ad escludere la

presenza di un infetto” (cfr. doc. B e doc. VI).

Stante ciò,

la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale le condizioni di

salute infortunistiche sono state ritenute stabilizzate dal 28 febbraio 2018,

deve essere annullata e l’assicuratore convenuto condannato a corrispondere le

prestazioni di corta durata anche dopo il 28 febbraio 2018. Spetterà alla

stessa CO 1 determinare quando lo stato di salute infortunistico potrà essere

considerato stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e, a quel momento,

valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ CO 1 è

condannata a corrispondere all’assicurata le prestazioni di corta durata anche

dopo il 28 febbraio 2018.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti