35.2020.64
L'assicuratore ha a torto posto termine alle prestazioni di corta durata, le quali devono di conseguenza venire ripristinate, visto che lo stato di salute non è stabilizzato
22 febbraio 2021Italiano36 min
cui non si volesse dar credito al parere del dr. __________ e dei medici di __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.64
cr
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° febbraio 2015 RI 1,
nata nel 1967, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
cucitrice (sebbene a quel momento fosse in malattia, dopo un intervento di
rimozione di un carcinoma al seno nel 2013) - e, perciò, assicurata d’obbligo
contro gli infortuni e le malattie professionali presso la __________ – mentre
si trovava in __________ per sbrigare alcuni incombenti, è caduta nel momento
di salire in auto ed ha battuto a terra l’arto superiore destro (cfr. annuncio
di infortunio del 25 febbraio 2015, doc. 2).
A seguito dell’infortunio,
ella ha riportato, come refertato dai medici portoghesi, una frattura
dell’omero destro, operata al Centro Ospedaliero e Universitario di __________
in data 6 febbraio 2015 tramite posa di placca Philos (cfr. doc. 3).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 4 febbraio 2017, __________
ha informato l’assicurata di non poterle versare le prestazioni a titolo di
indennità giornaliere dal 4 aprile 2015 al 17 settembre 2015, in quanto in quel
periodo ella risultava già inabile al lavoro in misura completa per un caso di
malattia (doc. 112).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare una visita presso il medico
fiduciario della Suva, incaricata di trattare gli infortuni per conto di __________
(doc. 118) - con comunicazione del 12 febbraio 2018 __________, ritenuto ormai
stabilizzato lo stato di salute infortunistico, ha posto termine alle
prestazioni di corta durata a partire dal 1° marzo 2018. L’assicuratore LANF ha
aggiunto che “secondo il nostro medico lei non è più idonea a svolgere
l’attività di cucitrice. Tuttavia, considerati adeguatamente i postumi lasciati
dall’infortunio, è ancora ritenuta esigibile un’attività lucrativa anche in
misura completa”, preannunciando l’esame del suo diritto ad eventuali ulteriori
prestazioni di lunga durata (doc. 130).
Dopo avere sottoposto
l’assicurata ad una ulteriore visita medico-fiduciaria, con comunicazione del
23 luglio 2018 indirizzata all’avv. RA 1, rappresentante legale dell’interessata,
l’assicuratore LAINF ha confermato che lo stato di salute è da considerare
stabilizzato, con conseguente sospensione delle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 1° marzo 2018 (doc. 139).
Basandosi sulle risultanze dell’apprezzamento medico del dr. __________,
con scritti del 16 ottobre 2018 e del 4 dicembre 2018 l’avv. RA 1 ha chiesto
all’assicuratore LAINF di ripristinare il diritto alle indennità giornaliere e
alle spese di cura (doc. 157, 177 e 179).
Con decisione formale del 14 febbraio 2019, __________ ha
dichiarato estinto dal 1° marzo 2018 il diritto alle prestazioni di corta
durata a seguito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico; ha
negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che i
postumi infortunistici non influissero sull’incapacità di guadagno e, infine,
ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. B).
A
tale decisione è seguita l’opposizione interposta dall’avv. RA 1,
rappresentante dell’interessata, con la quale è stato evidenziato come
l’amministrazione abbia prematuramente considerato stabilizzato dal 28 febbraio
2018 lo stato di salute dell’interessata, malgrado le indicazioni poste dal dr.
__________ a proposito dei trattamenti ancora possibili, in particolare una
artroscopia, preavvisata favorevolmente dall’assicuratore LAINF, e la posa di
una protesi (cfr. doc. 187 e doc. O).
1.3. Dopo avere sollecitato più
volte (in data 6 agosto 2019, 10 ottobre 2019 e, ancora, il 19 febbraio 2020) l’emanazione
della decisione su opposizione, ottenendo solo, quale risposta, da parte di __________,
il riferimento ad un momentaneo sovraccarico di lavoro, l’avv. RA 1, in data 12
maggio 2020, ha presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, chiedendo
al TCA di accertare l’esistenza di una ritardata giustizia a carico della __________,
invitando quest’ultima a procedere al più presto alle proprie incombenze.
A
seguito dell’emanazione da parte di CO 1, pendente causa, della decisione su
opposizione del 29 maggio 2020, questo Tribunale ha provveduto a stralciare la
causa dai ruoli (cfr. decreto di stralcio 35.2020.36 del 24 giugno 2020).
1.4. Nella
decisione su opposizione del 29 maggio 2020, __________ ha integralmente confermato
la precedente decisione del 14 febbraio 2019, considerando che, “riservato un
nuovo intervento futuro o un peggioramento della situazione medica, il diritto
a prestazioni di cura e di indennità giornaliere va ritenuto estinto al 28
febbraio 2018, come correttamente deciso da __________ in presenza di una
situazione stabilizzata dal lato infortunistico” (doc. B).
L’assicuratore
LAINF, stante la stabilizzazione dello stato di salute valutata dal dr. __________
già a partire dal 28 febbraio 2018 e l’esigibilità lavorativa determinata dallo
stesso medico fiduciario, ha, poi, confermato il rifiuto del diritto ad una
rendita di invalidità, in difetto di una perdita lucrativa pensionabile.
Infine,
l’istituto assicuratore ha, pure, confermato la correttezza dell’IMI
attribuita, del 30%, in presenza di un blocco in adduzione di una spalla,
conformemente alla tabella 1.2 SUVA concernente le limitazioni degli arti
superiori (doc. B).
Fatti
1.5. Con tempestivo ricorso del 2
luglio 2020, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che
venga ripristinato il diritto alle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2015
al 18 settembre 2015 e, in via principale, che gli atti vengano retrocessi
all’assicuratore infortuni “perché proceda coordinando gli interventi medici
già prospettati per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata (protesi
alla spalla); segnatamente perché valuti dopo ulteriori esaustivi accertamenti
medici esterni ed oggettivi se sono dati i presupposti del diritto ad una
rendita di invalidità, ad un’IMI superiore al 30% e, non da ultimo, ad
ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF. Nel frattempo all’assicurata è pure
ripristinato il diritto alle prestazioni di breve durata (IG e cure mediche)
dallo scorso 1° marzo 2018” o, in via subordinata, che all’assicurata venga
riconosciuto “a far tempo dal 29 maggio 2020 il diritto ad una rendita di
invalidità (con grado del 17%), ad un’IMI nella misura del 50% (+30%) e, non da
ultimo, pure il diritto ad ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF. Dallo
scorso 1° marzo 2018 sino al 29 maggio 2020 all’assicurata è pure ripristinato
il diritto alle prestazioni di breve durata (IG e cure mediche).” (doc. I).
Sostanzialmente il legale
dell’assicurata ha contestato che lo stato di salute possa essere considerato
stabilizzato a far tempo dal 28 febbraio 2018, come invece stabilito
dall’amministrazione, ritenuto come diversi medici abbiano confermato che un
ulteriore intervento chirurgico (impianto di una protesi) potrebbe
considerevolmente migliorare la condizione di salute e lavorativa
dell’interessata.
Nella denegata ipotesi in
cui non si volesse dar credito al parere del dr. __________ e dei medici di __________,
il legale dell’interessata ha chiesto che l’assicuratore infortuni sia tenuto
ad accertare in maniera oggettiva e più approfondita la situazione della
spalla, così come del resto deciso dall’Ufficio AI, ritenendo indispensabile
sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare prima di esprimersi
riguardo al diritto a prestazioni.
Al di là degli aspetti
concernenti la stabilizzazione dello stato di salute, il patrocinatore
dell’assicurata ha contestato il raffronto dei redditi operato
dall’amministrazione, già solo per il fatto di avere utilizzato, nel calcolare
il reddito da invalido, i dati risultanti dalle DPL, ciò che non risulta più
legittimo.
Egli ha, quindi, chiesto che il reddito da invalido sia stabilito
partendo dai dati statistici, i quali vanno, innanzitutto, parallelizzati al
reddito percepito dall’assicurata, e, in seguito, ridotti applicando la
deduzione sociale massima del 25%.
Dal raffronto tra reddito da invalido così determinato e reddito
da valido stabilito dall’Ufficio AI, risulta un grado di invalidità del 17%.
Infine, a proposito dell’IMI, il rappresentante legale ha rilevato
come l’assicuratore LAINF abbia tenuto conto unicamente dei postumi
infortunistici alla spalla, ma non anche, come invece sarebbe stato corretto,
di quelli concernenti il gomito, pure in nesso causale con l’infortunio e che
danno diritto ad un’IMI aggiuntiva del 50% (doc. I).
1.6. In
data 8 luglio 2020 CO 1 ha comunicato al TCA di avere ripreso, dal 30 maggio
2020, il portafoglio di assicurazione LAINF della __________, con relativo
passaggio di tutti i diritti e obblighi (inclusa la legittimazione passiva), chiedendo
quindi di provvedere alla sostituzione di parte (cfr. doc. III).
1.7. Con
scritto del 10 agosto 2020, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al
TCA ulteriore documentazione medica specialistica (doc. IV + 1-2).
1.8. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.9. In data 7 settembre 2020 il
patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato che l’amministrazione, in sede di
risposta di causa, ha riproposto acriticamente le conclusioni già presentate
nella decisione su opposizione, senza tener conto del fatto che il dr. __________
ha ancora ritenuto possibili dei miglioramenti, in particolare grazie ad un
ulteriore intervento chirurgico, ossia l’impianto di una protesi (doc. VIII).
1.10. Con osservazioni del 1° ottobre
2020, l’assicuratore infortuni ha confermato la validità della decisione su opposizione,
sottolineando che, come già valutato dal dr. __________ nel rapporto del 6
luglio 2018, l’intervento alla spalla non sia esigibile in quanto non
condurrebbe ad un miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurata (doc.
XII).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIII), per
conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Litigiosa è la questione di
sapere se l’assicuratore LAINF resistente era
legittimato a ritenere stabilizzato, dal 28 febbraio 2018, lo stato di salute
infortunistico dell’assicurata e, quindi, a dichiarare estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), oppure no.
In caso di risposta positiva, questa Corte sarà, poi, chiamata a esaminare se
il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato,
così come pure ad esprimersi a proposito dell’entità dell’IMI
riconosciuta all’interessata.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19.
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
In una sentenza
8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la
giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il
dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la
sua precedente attività professionale:
"
(…) Genau besehen
erfordert aber auch das genannte Grundsatzurteil keine exklusive Beurteilung
nach Massgabe der Arbeitsfähigkeit ("... namentlich nach Massgabe der
zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit...", vgl. BGE a.a.O.),
was im Übrigen auch mit dem Gesetzeswortlaut von Art. 19
Abs. 1 UVG kaum in Einklang zu bringen wäre (vgl. Kaspar Gehring, in:
Kieser/Gehring/ Bollinger [Hrsg.], KVG UVG Kommentar, 2018, N. 30 zu Art. 10 UVG). Die Vorinstanz hat sich denn auch nicht davon leiten lassen,
sondern sich auf das Urteil 8C_354/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.2 bezogen.
Dieses betraf den Fall, in dem der Versicherte zufolge unfallbedingter
Fussverletzung - mit Ausnahme einer kurzen Abwesenheit vom Arbeitsplatz im
Anschluss an eine Operation - in seiner Arbeitstätigkeit als Anwalt nie
eingeschränkt gewesen war. Darum liess sich eine namhafte Besserung des
Gesundheitszustands von vornherein nicht anhand der zu erwartenden Steigerung
der Arbeitsfähigkeit bestimmen (vgl. Urteil 8C_354/2014). Im vorliegenden Fall
war die Arbeitsfähigkeit im streitbetroffenen Zeitpunkt ebenfalls nicht bzw.
nicht mehr eingeschränkt. Hingegen machte dem Beschwerdegegner der
"Schnellfinger" wieder zunehmend zu schaffen. Deswegen musste am 19.
September 2016 eine erneute Infiltration veranlasst werden, nachdem er auf eine
erste solche Massnahme im Mai 2016 gut angesprochen hatte. Der betreffende
Arztbericht des Dr. med. _________ vom gleichen Tag hielt dazu ausdrücklich
fest, dass sich der Versicherte bei hartnäckiger Beschwerdeprogredienz sowohl
im Bereich des Ulnarisnervs als auch in demjenigen des A1-Ringbandes zur
Planung der Operation wieder melden werde. Bereits zuvor, nämlich im Bericht
der Dr. med. ____________, Fachärztin Neurologie FMH, vom 13. September 2016
war die Option eines operativen Eingriffs erwähnt worden, dies mit Hinweis auf
vermehrte Dysästhesien nach Wiederaufnahme der Arbeit als Staplerfahrer. Eine
zunehmende Beschwerdesymptomatik, die sich auf die Funktionsfähigkeit von
Finger und Hand auszuwirken vermag, ergibt sich schliesslich auch aus dem
Bericht des Dr. med. ____________zur klinischen Verlaufskontrolle vom 9.
Januar 2017. Unter diesen Umständen lässt es sich aus bundesrechtlicher Sicht
nicht beanstanden, wenn das kantonale Gericht im Ergebnis die Voraussetzungen
für die Zulässigkeit des Fallabschlusses mangels eines
medizinisch-therapeutischen Endzustands (vgl. Urteil 8C_786/2016 vom 4. April
2017.
E. 2.2) verneint hat. Insbesondere wäre mit Blick auf die streitige
Operation hier die Annahme nicht zu halten, davon sei aus prospektiver Sicht
nur mehr eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats bzw. ein
geringfügiger therapeutischer Fortschritt zu erwarten gewesen.
Bezeichnenderweise war denn auch die Beschwerdeführerin trotz vollständiger
Wiederaufnahme der Arbeit im September 2016 auch nicht zu einem (förmlichen)
Fallabschluss geschritten. Diesen eröffnete sie - rückwirkend - erst mit
Schreiben vom 30. Januar bzw. mit Verfügung vom 20. Februar 2017, nachdem der
Versicherte in Zusammenhang mit dem operativen Eingriff um weitere Leistungen
nachgesucht hatte. Selbst wenn eine dergestalt rückwirkende Anpassung der
vorübergehenden unfallversicherungsrechtlichen Leistungen nach der
Rechtsprechung grundsätzlich angehen mag (vgl. BGE 133 V 57), setzt dies voraus,
dass der medizinisch-therapeutische Endzustand erreicht gewesen wäre, was hier
nicht zutrifft.”
2.3
Nella concreta
evenienza, va osservato che l’insorgente ha contestato innanzitutto che, dal
punto di vista medico, le sue condizioni di salute infortunistiche siano da
ritenere stabilizzate a partire dal momento in cui è stato posto fine alle
prestazioni di corta durata (28 febbraio 2018) (cfr. doc. I).
Nella
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha specificato che
lo stato di salute è stato reputato stabilizzato a partire dal 28 febbraio 2018,
conformemente a quanto valutato dal medico fiduciario, dr. __________, spec. in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo,
nel referto del 6 aprile 2017 concernente la visita medico-__________ del 31
marzo 2017, si è così espresso sul tema della stabilizzazione:
" Proposte
diagnostiche e terapeutiche
Non mi aspetto più netto miglioramento della situazione attuale per
quanto riguarda la spalla destra, ma propongo all’assicurata di valutare
proposta operatoria di protesi alla spalla destra del dott. med. __________: l’assicurata
si dice non pronta ad eseguire l’intervento ora a causa della necessità di
visite mediche per un problema oncologico che ha avuto nel recente passato, ma
di valutare questa proposta da qui ad un anno. Inoltre, propongo all’assicurata
di eseguire esercizi di mobilizzazione al gomito destro per non peggiorare
l’articolarità a questo distretto già compromesso parzialmente.
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurata è portatrice di un danno permanente alla sua spalla
dominante destra; situazione stabilizzata. In merito alle cure suscettibili di
migliorare sensibilmente lo stato post-infortunistico della spalla destra, è
possibile prendere in valutazione solo la proposta di protesi avanzata dal
dott. med. __________, proposta che per il momento l’assicurata non intende
valutare a causa di altro problema medico ma che pensa di eseguire tra un anno.
In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate e della sintomatologia algica
riportata, l’ultima professione di cucitrice presso la __________ di __________
non è più esigibile dal 1.2.2015, motivo per cui viene definita una esigibilità
lavorativa in relazione allo stato dopo trauma contusivo alla spalla destra con
anchilosi secondaria da valutare nel mercato generale del lavoro, con una
capacità lavorativa nella misura massima possibile dal 31.03.2017. L’assicurata
riferisce di volere provare un tentativo lavorativo al 20% presso il precedente
datore di lavoro che, a detta dell’assicurata, potrebbe impiegarla in mansioni
assolutamente leggere. (…)” (Doc. 118)
Nel
successivo rapporto del 6 luglio 2018, concernente la visita
medico-circondariale di chiusura del 5 luglio 2018, il dr. __________ ha
rilevato:
" Aspetti
medico-assicurativi
l’assicurata è portatrice di un danno permanente alla sua spalla
dominante destra, che verrà valutato attraverso apprezzamento medico separato,
la situazione clinica è stabilizzata. In merito alla proposta di posa di
protesi alla spalla destra, avanzata a suo tempo dal dott. med. __________,
l’intervento chirurgico risulta sempre indicato, ma non esigibile in quanto non
assicura almeno con un grado di probabilità preponderante un miglioramento
della capacità di guadagno per l’assicurata. In virtù delle limitazioni
funzionali riscontrate e della sintomatologia algica riportata, l’ultima
professione di cucitrice presso __________ di __________ non è più esigibile
dal 1.2.2015, motivo per cui viene definita una nuova esigibilità lavorativa in
relazione allo stato dopo il trauma contusivo alla spalla destra con anchilosi
secondaria da valutare nel mercato generale del lavoro. L’esigibilità viene
valutata in presenza dell’assicurata.” (Doc. 154)
Il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le conclusioni del
dr. __________, producendo, a comprova delle possibilità di miglioramento dello
stato di salute dell’assicurata per quanto concerne l’arto superiore destro, un
referto del 15 ottobre 2018, indirizzato all’assicuratore infortuni, redatto
dal dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, del seguente
tenore:
" non
ritorno sull’anamnesi, con una paziente caduta in __________ nel 2015 nel mese
di febbraio con frattura prossimale dell’omero destro, operato “lege artis” dai
colleghi sul posto tramite una placca “Philos” con una perfetta riduzione della
frattura e un posizionamento perfetto dell’impianto.
In seguito la paziente è stata immobilizzata e al suo rientro in __________
è stata sottoposta dal suo medico curante in __________ a della fisioterapia
senza notevole miglioramento per quello che concerne la mobilità.
Sulla richiesta della __________ è stata inviata ad un Collega di __________
nel 2016 che ha posto un’indicazione ad una ripresa chirurgica (il rapporto
operatorio non è in mio possesso) con ablazione del materiale di osteosintesi,
probabile mobilizzazione sotto narcosi e artroscopia/debridement.
In seguito la paziente è stata mandata a __________ per circa un
mese senza nessun miglioramento.
È stata anche rivista dal Collega di __________ che attualmente
propone un riintervento con una protesi inversa.
Clinicamente ho davanti a me una paziente coerente e collaborante
molto preoccupata per il suo stato a livello della spalla destra.
Clinicamente la cicatrice è calma. La spalla è anche calma senza
segni infeziosi.
Si nota invece presenza di una pelle calda a livello esterno della
spalla ma anche a livello di tutto il gomito.
A livello del gomito si nota un’anchilosi notevole, con solo una
flessione/estensione di 135°/50°/0°, e quindi un difetto di estensione di 50°
che nessuno ha finora investigato.
Mi sono permesso di eseguire una radiografia nella misura
possibile che esclude una frattura a questo livello, ed in particolare a
livello della testa del radio.
Si tratta quindi di un’anchilosi post immobilizzazione e post
operatoria per la quale la paziente non ha mai beneficiato di un qualsiasi
trattamento.
A livello della spalla destra la situazione è disastrosa con una
anchilosi sub totale di tutta la spalla sia in antepulsione, retropulsione,
abduzione, adduzione e rotazione sia interna che esterna.
Di conseguenza siamo davanti ad una situazione disastrosa a
livello della spalla destra con un’anchilosi sub totale, con in più un deficit
di estensione del gomito di 50°.
È chiaro che la situazione non può essere lasciata così e la paziente
ha bisogno, oltre di investigazioni complementari, una cura aggressiva
antiinfiammatoria con cortisone (per os o sotto forma di infiltrazioni
ripetute) con calcio, vitamina D e Calcitonina per almeno 6 mesi, cura
preceduta almeno da un RM della spalla per vedere anche se la radiografia
dimostra la perfetta consolidazione della frattura, una eventuale lesione della
cuffia dei rotatori o un inizio di necrosi della testa omerale.
In seguito e solo in seguito, si potrebbe pensare eventualmente ad
una mobilizzazione molto prudente sotto narcosi sia a livello della spalla che
del gomito, tuttavia senza grande speranza conoscendo l’esito di una tale
problematica a livello del gomito.
Prego quindi la __________ di darmi il benestare per la cura e le
investigazioni proposte.
È chiaro che qualsiasi intervento attualmente, in particolare a
livello protettico, non porterà nessun miglioramento con, anzi, un rischio di
altre complicazioni in particolare, infeziosi.
Per quel che concerne l’inabilità lavorativa, è assolutamente
completa dal giorno dell’infortunio e probabilmente definitiva.
È ovvio che qualsiasi riconversione professionale con uno stato
attuale del braccio destro, e che è da considerare equivalente alla perdita
completa dell’utilizzo del braccio, dell’avambraccio e della mano che impedisce
qualsiasi altro lavoro, non entra in considerazione.
Rivedrò la paziente dopo la vostra risposta, che spero tempestiva,
per non portare altri danni psicologici a questa paziente visto il tempo finora
perso, e per tentare di rimediare a questa situazione catastrofica.” (Doc.158)
L’assicuratore LAINF ha sottoposto tale referto, così come le
obiezioni dell’avv. RA 1, all’attenzione del dr. __________, chiedendogli se tali
documenti fossero in grado di modificare la valutazione relativa all’avvenuta
stabilizzazione dello stato di salute dell’interessata (cfr. doc. 182/43).
Il dr. __________, con presa di posizione del 13 novembre 2018, ha
risposto:
" Non
concordo. Confermiamo l’indicazione per la protesi inversa, i trattamenti a suo
tempo eseguiti dal dott. __________, inclusa l’artrolisi chirurgica, hanno
determinato la stabilizzazione attuale, non suscettibile di significativi
miglioramenti con le terapie proposte dal dott. __________.
A titolo del tutto abbondanziale, siamo disposti ad assumerci la
terapia cortisonica, OS o sotto forma di infiltrazione con Calcio e aggiunta di
vitamina D e Calcitonina per almeno sei mesi, nel tentativo di alleviare i
dolori. Non ci si attende un miglioramento duraturo della situazione della
spalla.
Al momento non si ritiene indicata l’RM della spalla.
L’affezione al gomito non è di competenza Suva.” (Doc. 188)
Dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante queste
indicazioni del dr. __________, con scritto del 15 aprile 2019 indirizzato al
dr. __________, l’assicuratore LAINF si è così espresso:
" Ci
riferiamo alla sua sopra citata paziente e al suo rapporto medico del
15.10.2018
Dal punto di vista assicurativo legale, dobbiamo escludere
un’infezione Low-Grade, abbiamo quindi bisogno:
- una
Granulozystensszintigraphie
- e
una determinazione dei parametri di infezione nel sangue.
Se avete già eseguito queste procedure, vi chiediamo di inviarci i
vostri risultati. In caso contrario, vi chiediamo di effettuare questi
chiarimenti il più rapidamente possibile e di inviarceli.
Inoltre, la preghiamo di informarci sullo stato attuale della
sig.ra RI 1. Rimaniamo a disposizione per domande.” (Doc. 191)
Il dr. __________, con referto del 2 maggio 2019 all’attenzione
dell’assicuratore infortuni, ha osservato:
" ho rivisto
la paziente in data 30 aprile 2019. In seguito alla vostra richiesta, che non
condivido al 100% visto che secondo me si tratta di una anchilosi su
un’osteoalgodistrofia più eventualmente lesione della cuffia dei rotatori,
penso che una scintigrafia ossea trifasica non ci porterà nessuna delucidazione
che ci permetterà di andare avanti.
Ho provveduto invece ad organizzare una risonanza magnetica con
anche mezzo di contrasto di ultima generazione ed un esame del sangue anche se
non esistono segni per una infezione acuta o cronica.
Nel caso effettivamente il sangue dovesse evidenziare dei segni
infeziosi procederò con la scintigrafia ossea trifasica.” (Doc. 192)
Con referto del 16 maggio 2019, il dr. __________ ha fornito
all’assicuratore LAINF i seguenti aggiornamenti a proposito delle investigazioni
effettuate:
" (…) Per
quanto concerne gli esami di laboratorio eseguiti il 6.5.2019 (copia allegata)
non si nota alcun segno in favore di una infezione sia acuta che cronica, in
particolare con una sedimentazione a 15, leucociti 6100, PCR 6 e procalcitonina
inferiore a 0.05.
Per quello che concerne la RM, si nota uno stato dopo regresso
intervento.
Si conferma un notevole impingement a livello sottoacromiale, per
fortuna senza lesione evidente della cuffia dei rotatori con una tendinosi del
lungo capo del bicipite. Nessuna altra lesione sospetta anche con il prodotto
di contrasto (Gadolineo).
Di conseguenza, la paziente presenta un’anchilosi su probabile
conflitto subacromiale importante e stato dopo 2 accessi ortopedici delto
pettorale con sicuramente fibrosi del sottoscapolare. Nessun segno di lesione
della cuffia o di osteoalgodistrofia, motivo per il quale una scintigrafia
ossea trifasica mi sembra completamente inutile.
Dal punto di vista terapeutico, siamo adesso a tre anni dalla
situazione attuale senza notevole miglioramento.
Abbiamo due possibilità, lasciare la situazione come tale e
definire alla paziente una rendita di invalidità completa e definitiva o
l’alternativa è di ancora tentare con un accesso sottoacromiale artroscopico e
eseguire un’artrolisi sottoacromiale, liberazione della cuffia dei rotatori con
mobilizzazione prudente sotto narcosi, al fine di recuperare la mobilità
possibile e ridurre i dolori. È ovvio che visto l’esito degli interventi
precedenti, in particolare quelli eseguiti all’__________, la paziente non è
tanto propensa ad un nuovo intervento, ovviamente senza nessuna garanzia di
miglioramento.
Comunque, la situazione non può peggiorare visto che si tratta di
una perdita completa dell’utilità della spalla e penso che si potrebbe ancora
tentare questa soluzione.
Prego quindi la __________ di prendere posizione sulla mia
proposta ed in seguito sarà poi la paziente a prendere la decisione finale.”
(Doc. G)
In data 15 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF si è nuovamente rivolto
al dr. __________, comunicandogli quanto segue:
" Ci
riferiamo alla sua lettera del 16 maggio 2019 e le comunichiamo quanto segue.
Il nostro servizio medico è d’accordo che, invece di procedere
subito alla protesi della spalla destra, si esegua un’artroscopia come da lei
indicato. Nel caso decidesse la signora RI 1, di sottoporsi alla stessa,
bisognerà procedere pure alla biopsia, come pure all’esame batteriologico.
Accordiamo dunque il benestare per le misure terapeutiche sopra
menzionate. La preghiamo di discuterne con la signora RI 1 e di informarci
sulla vostra decisione.” (Doc. 199)
In data 25 maggio 2020, l’assicuratore infortuni ha interpellato
il dr. __________, chiedendo ragguagli in merito “alla decisione presa inerente
la terapia e il decorso fino ad oggi” (doc. 202).
Senza attendere una risposta da parte dello specialista, con
decisione su opposizione del 29 maggio 2020 – emessa, come ricordato nei fatti,
mentre era pendente presso il TCA un ricorso per ritardata/denegata giustizia,
poi stralciato dai ruoli (cfr. consid. 1.3.) – l’assicuratore infortuni ha
confermato la precedente decisione del 14 febbraio 2019, ritenendo lo stato di
salute dell’interessata stabilizzato dal 28 febbraio 2018, così come stabilito
dal dr. __________. Secondo l’amministrazione, l’assicurata non avrebbe
apportato alcuna prova atta a dimostrare il contrario, aggiungendo che
“l’assicurata stessa non è mai stata propensa a sottoporsi a ulteriore
intervento alla spalla e la sua dichiarazione del 3.12.2018 di volere ora
effettuare il trattamento sembra unicamente atta a procrastinare la chiusura
del caso ma non è corroborata da alcuna prova concreta, anzi, il rapporto del
5.6.2019
del dr. __________ ne è la prova. Quanto alle “cure preavvisate
favorevolmente da __________ dopo il rilascio della decisione impugnata”,
l’assicuratore LAINF ha indicato che “erano unicamente atte a mitigare
temporaneamente i dolori e a sostenere gli accertamenti volti ad escludere la
presenza di un infetto” (doc. B).
2.4
In sede ricorsuale, il legale
dell’assicurata ha contestato che lo stato di salute dell’interessata possa
essere considerato stabilizzato a partire dal 28 febbraio 2018, come invece
stabilito dall’amministrazione, producendo, a comprova delle proprie tesi,
oltre ai referti del dr. __________ già trasmessi in sede di opposizione, anche
un ulteriore referto del dr. __________, datato 4 giugno 2020, nel quale lo
specialista, rispondendo alla richiesta di aggiornamenti da parte
dell’assicuratore LAINF, ha comunicato che:
" in
risposta alla vostra lettera del 25 marzo 2020, confermo di avere visto in data
del 2 giugno 2020 la paziente a margine che presenta sempre i soliti problemi
anche aggravati con attualmente una completa anchilosi della spalla destra con
solo possibilità di una rotazione esterna di 15° ed un antepulsione retropulsione
di 15°.
Con l’accordo della paziente è stato quindi proposto come da me
richiesto all’epoca (circa un anno fa) di tentare una mobilizzazione sotto
narcosi, proposta che la paziente accetta.
Questo intervento avrà luogo il 16 giugno 2020.
È chiaro che siamo a 5 anni dalla frattura con un’anchilosi da
circa più di 3 anni e non mi aspetto nessun miracolo.
L’artroscopia e la mobilizzazione sotto narcosi permettono di
visualizzare eventuale retrazione capsulo tendinosa ed eventualmente migliorare
un po’ l’abduzione e l’antepulsione fino a 90°.
La paziente è stata orientata in questo senso.
Il rapporto operatorio seguirà.” (Doc. L)
In corso di causa, poi, il legale dell’assicurata ha trasmesso al
TCA un ulteriore referto del dr. __________, datato 22 giugno 2020, sempre indirizzato
all’attenzione dell’assicuratore infortuni, del seguente tenore:
" In allegato
una copia del rapporto operatorio e le fotografie della scopia alla paziente a
margine effettuata il 17.6.2020.
Come vedete, mi sono limitato ad un tentativo di mobilizzazione
sotto narcosi con una spalla completamente bloccata.
Come detto nel mio rapporto, dopo 5 anni non ci si poteva quasi
più aspettare qualsiasi recupero anche con una cuffia dei rotatori intatta alla
risonanza del 2019.
Penso che la problematica sia a livello del deltoideo, in
particolare con una via d’accesso delto pettorale all’inizio poi orizzontale
che poi passa probabilmente molto vicino al nervo ascellare e sottoscapolare.
Comunque già dopo il primo intervento la paziente presentava una
difficoltà nella mobilizzazione, difficoltà che si è rivelata completa dopo il
secondo intervento a __________.
Secondo me la situazione è irreversibile con una perdita completa
della funzionalità dell’arto superiore destro.
L’unico elemento che ci manca e che secondo la paziente non è
stato eseguito è un esame neurologico con elettromiografia che permetterebbe di
visualizzare la funzionalità residuale del deltoideo e quindi eventualmente di
proporre una protesi inversa in caso di buona funzionalità del nervo ascellare
e del muscolo.
Penso comunque che dopo 5 anni tutta la muscolatura sia
definitivamente atrofizzata e rischiamo di trovarci davanti ad una spalla non
più bloccata ma instabile.
Chiedo comunque il benestare per l’esame neurologico
elettromiografico precitato.
Mando una copia del mio scritto all’avv. RA 1.
Il prossimo controllo da me sarà per il 9 luglio 2020 dove darò
una copia del rapporto e dei documenti fotografici alla paziente.” (Doc. IV/1)
Il patrocinatore dell’assicurata ha pure trasmesso il referto del
20.
luglio 2020, con il quale il dr. __________ si è, così, rivolto al dr. __________,
spec. FMH in neurologia:
" ti prego
di convocare questa paziente per un esame clinico ed elettromiografico
dell’arto superiore destro.
Paziente operata 5 anni fa con una placca con in seguito difficoltà
di mobilità ma ancora possibile. Poi ablazione del materiale con in seguito
impossibilità nel muovere la spalla.
Ti allego il mio rapporto inviato alla CO 1 __________ del
22.6.2020
ed il benestare della stessa per l’esame precitato.” (Doc. IV/2)
Nella risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha confermato la
correttezza della propria decisione, sottolineando come i più recenti referti
del dr. __________ del 4 giugno 2020 e del 22 giugno 2020 provino “che lo stato
di salute si era effettivamente stabilizzato in data 28 febbraio 2018. Infatti
dai due referti si evince che in data 16 giugno 2020, a 5 anni dalla frattura
con un’anchilosi da circa più di 3 anni, è stata eseguita l’artroscopia e la
mobilizzazione sotto narcosi per permettere di visualizzare eventuale
retrazione capsulo tendinosa ed eventualmente di migliorare un po’ l’abduzione
e l’antepulsione. Il medico conferma che la situazione è irreversibile con una
perdita completa della funzionalità dell’arto superiore destro. Il dr. __________
pensa inoltre che dopo 5 anni tutta la muscolatura sia definitivamente
atrofizzata e che probabilmente la spalla rimarrà instabile” (doc. VI).
2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Chiamata ora a
pronunciarsi a proposito della stabilizzazione delle condizioni di salute
infortunistiche a contare dal 28 febbraio 2018, questa Corte non ritiene che il
parere espresso al riguardo dal medico fiduciario dell’amministrazione negli
apprezzamenti del 6 aprile 2017 e del 6 luglio 2018, su cui si basa la
decisione su opposizione impugnata, possa validamente servire da fondamento al
presente giudizio.
In questo ordine di idee, il TCA osserva in effetti che, malgrado
il dr. __________, con presa di posizione del 13 novembre 2018, abbia
confermato le proprie precedenti valutazioni del 2017 e del 2018 concernenti
l’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute dell’interessata a partire dal
28.
febbraio 2018 e “non suscettibile di significativi miglioramenti con le
terapie proposte dal dott. __________” (cfr. doc. 188), l’assicuratore LAINF
abbia poi, al contrario, accordato al dr. __________ il proprio benestare per
dare seguito alle misure di investigazione complementari ancora da egli
ritenute indicate nel caso dell’assicurata.
Come illustrato in precedenza, citando per esteso il tenore degli
scritti inviati dall’amministrazione al dr. __________ (cfr. consid. 2.4. - 2.5.),
dagli atti emerge, infatti, che l’assicuratore LAINF abbia chiesto al dr. __________,
in data 15 aprile 2019, al fine di poter dal profilo assicurativo legale
“escludere un’infezione Low-Grade”, di eseguire le procedure necessarie,
attraverso la determinazione dei parametri di infezione nel sangue e una
scintigrafia ossea trifasica (cfr. doc. 191).
In seguito, in data 15 ottobre 2019, l’assicuratore infortuni ha
aggiunto che “il nostro servizio medico è d’accordo che, invece di
procedere subito alla protesi della spalla destra, si esegua un’artroscopia
come da lei indicato”, accordando il benestare per tali misure terapeutiche (cfr.
doc. 199, il corsivo è della redattrice). Ora, pur non disponendo della
valutazione con la quale è stato fornito tale accordo da parte del servizio
medico (non presente agli atti), il semplice fatto che l’assicuratore LAINF
abbia, conformemente a quanto considerato dal medico fiduciario, concesso il
proprio benestare per un’ulteriore artroscopia, rende di fatto privo di
attualità e di valore l’apprezzamento con il quale il dr. __________ ha
ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell’interessata a partire dal 28
febbraio 2018.
Tale conclusione trova conferma, inoltre, nell’ulteriore benestare
accordato dall’assicuratore infortuni alla proposta del 22 giugno 2020 del dr. __________
di procedere ad un esame elettromiografico volto a verificare la funzionalità
residuale del deltoideo e quindi, in caso di buona funzionalità, eventualmente
proporre la posa di una protesi inversa (cfr. doc. IV/1). Come risulta dallo
scritto del 20 luglio 2020, infatti, il dr. __________ ha invitato il dr. __________
a convocare l’assicurata per un esame clinico ed elettromiografico dell’arto
superiore destro, aggiungendo che “ti allego il mio rapporto inviato alla CO 1 __________
del 22.6.2020 ed il benestare della stessa per l’esame precitato” (cfr.
doc. IV/2, corsivo della redattrice).
Ora, viste tutte queste misure terapeutiche ritenute ancora
necessarie dal dr. __________ e sulle quali lo stesso assicuratore LAINF si è
trovato d’accordo, oltretutto con il benestare del suo servizio medico (cfr.
doc. 199), appare evidente che il TCA non possa confermare la decisione su
opposizione con la quale l’amministrazione ha continuato a ribadire che lo
stato di salute dell’interessata fosse stabilizzato a partire dal 28 febbraio
2018, come stabilito nella precedente decisione del 14 febbraio 2019.
Tale soluzione, del
resto, si impone, alla luce di quanto stabilito dall’Alta Corte in una analoga
situazione, oggetto della sentenza STF 8C_279/2018 del 20 marzo 2019, nella
quale il Tribunale federale, annullando il giudizio con il quale i primi
giudici avevano confermato l’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute di
un assicurato decisa dall’assicuratore LAINF, hanno rinviato gli atti al TCA al
fine di ordinare una perizia in grado di chiarire la questione controversa.
In particolare, l’Alta
Corte ha evidenziato come l’assicuratore LAINF non fosse autorizzato a
dichiarare stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato, a fronte delle molteplici attestazioni con le quali il
medico curante aveva negato la stabilizzazione del caso, ritenendo necessario
procedere ad ulteriori investigazioni volte ad escludere la presenza di un
infetto dopo la posa di una protesi ad un ginocchio. A mente del TF, le diverse
attestazioni mediche del curante erano sufficienti a generare per lo meno lievi
dubbi riguardo al tema dell’avvenuta stabilizzazione, ed erano perciò atte ad
imporre un accertamento peritale.
Sulla base di quanto appena
esposto, il TCA non condivide, pertanto, la tesi sostenuta dall’amministrazione
nella decisione su opposizione impugnata, prima, e nella risposta di causa,
poi, in merito al fatto che “le misure preavvisate favorevolmente da __________
dopo il rilascio della decisione impugnata erano unicamente atte a mitigare
temporaneamente i dolori e a sostenere gli accertamenti volti ad escludere la
presenza di un infetto” (cfr. doc. B e doc. VI).
Stante ciò,
la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale le condizioni di
salute infortunistiche sono state ritenute stabilizzate dal 28 febbraio 2018,
deve essere annullata e l’assicuratore convenuto condannato a corrispondere le
prestazioni di corta durata anche dopo il 28 febbraio 2018. Spetterà alla
stessa CO 1 determinare quando lo stato di salute infortunistico potrà essere
considerato stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e, a quel momento,
valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ CO 1 è
condannata a corrispondere all’assicurata le prestazioni di corta durata anche
dopo il 28 febbraio 2018.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurata fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti