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Decisione

35.2020.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 marzo 2021Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati delle due RM del 28.5.2019 e del 10.9.2019” e con “rimando alle

raccomandazioni della commissione ad hoc danni LAINF/OLAA”, aggiungendo che, quanto

alle lesioni meniscali, “secondo i risultati delle due RM del 28.5.2019 e del

10.9.2019 si tratta in maniera preponderante di lesioni degenerative” (cfr.

doc. 39).

Ora,

un rinvio generico ai risultati delle RM, così come pure alle raccomandazioni

della commissione ad hoc danni LAINF, senza ulteriori precisazioni in grado di

motivare le laconiche conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, non

appare, a mente del TCA, idoneo a conferire pieno valore probatorio

all’apprezzamento del medico fiduciario, posto a fondamento della decisione su

opposizione qui impugnata.

Il

dr. __________ non ha minimamente spiegato per quali ragioni egli abbia

ritenuto che la malattia o l’usura costituiscano la ragione preponderante

(almeno il 51%) delle lesioni presentate dall’assicurato al ginocchio destro.

La

semplice lettura delle conclusioni riportate nei referti delle RM citati dal

medico fiduciario non è sufficiente per fare chiarezza su questo punto

fondamentale, posto che non risulta che le lesioni meniscali siano prettamente

degenerative, né che la rottura della legamentoplastica sia stata

preponderantemente cronica e non traumatica.

Dal

referto della MRI del 28 maggio 2019, infatti, risulta che:

" Conclusioni

1. In esiti di PLCA

vi è una lesione parziale piuttosto cronica del neo legamento su usura

cronica con fascicolo elongato del neo legamento che risulta ancora

maggiormente integro.

Considerandi

2.

Dopo recente

trauma distorsivo focolaio di edema osseo post-contusivo allo spigolo

posteriore dell’emi piatto tibiale laterale e stiramento capsulare postero

laterale e stiramento del legamento collaterale laterale grado I.

3.

Vi è inoltre una

fessura radiale del corno posteriore del menisco laterale e un discreto

versamento articolare. Non condropatia.” (Doc. 9, corsivo della redattrice)

Il referto del 16

settembre 2019 concernente la MRI del ginocchio destro del 10 settembre 2019

riporta le seguenti conclusioni:

" 1)

rispetto alla precedente analisi è attualmente riconoscibile la fissurazione

del menisco mediale con lesione della radice meniscale associata a distrazione

menisco-capsulare.

2) rispetto al precedente controllo si dimostra attuale lesione

della parte profonda del legamento collaterale-mediale, nel legamento

femoro-meniscale.

3) rispetto al precedente controllo è attualmente riconoscibile

rottura sostanzialmente completa del neo-legamento crociato anteriore.

4) sostanzialmente risolto l’edema della spongiosa ossea del

piatto tibiale laterale, in esiti di lesione da impatto, con attuale

dimostrazione di edema contusivo del piatto tibiale mediale.” (Doc. 19)

Inoltre, il medico

fiduciario non ha espresso alcun tipo di valutazione comparativa atta ad

illustrare, in maniera motivata, in che misura le lesioni oggetto di disamina

siano imputabili a malattia e/o usura, e in quale misura, invece, a cause

traumatiche (a tal proposito, cfr. referto dell’8 luglio 2020 del

dr. __________, doc. A14).

L’apprezzamento del dr. __________

omette completamente di confrontarsi con le possibili opzioni all’origine dei

disturbi dell’interessato, stabilendo, poi, quale sia quella preponderante nel

caso di specie (per un caso analogo, nel quale il medico fiduciario aveva

omesso di procedere in tal senso e il TF ha ritenuto necessario rinviare gli

atti all’assicuratore infortuni affinché accertasse tutte le possibilità alla

base dei disturbi e stabilisse, poi, quali fossero preponderanti nello sviluppo

degli stessi, cfr. STF 8C_382/2020 del 3 dicembre 2020).

In mancanza, dunque, di una

articolata, dettagliata e motivata spiegazione medica da parte del dr. __________,

in grado di dimostrare che l’usura o la malattia - e non una causa traumatica,

come invece inizialmente ritenuto, riconoscendo che gli eventi occorsi

all’interessato abbiano addirittura causato un peggioramento direzionale (cfr.

doc. A8) - abbiano provocato, in maniera preponderante, le lesioni al ginocchio

destro dell’interessato, il TCA non può, quindi, considerare pienamente

probante il parere espresso dal medico fiduciario e, di conseguenza, confermare

il rifiuto delle prestazioni che su di esso si è basato (per un caso in cui

l’Alta Corte ha parimenti considerato non probante l’apprezzamento del medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni e rinviato gli atti all’amministrazione

per procedere ad un accertamento peritale esterno chiarificatore, cfr. STF 8C_507/2020

del 15 dicembre 2020).

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che occorre ordinare una perizia ad opera di un

medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una

perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in

questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, consid.

3.2

).

2.14

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

Nella presente fattispecie,

l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione su opposizione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria –

come preteso, a torto, dal patrocinatore dell’assicurato - rinvia gli atti

all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44

LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2.,

STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25

febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del

10.

novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes

des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 –

2014.

pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per

le ragioni esposte al considerando 2.12., si giustifica, pertanto, l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata. L’Istituto assicuratore resistente, a

cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi interessanti il ginocchio

destro sono dovuti prevalentemente all’usura o alla malattia, oppure no.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alle prestazioni dell’assicurato, sia dal punto di vista materiale, che

temporale.

2.15

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.-

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurato fr.

2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti