35.2020.67
Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto a una rendita d'invalidità
8 marzo 2021Italiano44 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.67
mm
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: __________
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 febbraio 2013, RI
1, nato nel 1957, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
collaboratore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali, è scivolato su una lastra di ghiaccio,
cadendo all’indietro.
L’esame di RMN del gomito
e della spalla sinistra del 28 marzo 2013
ha evidenziato, al gomito, una tenosinovite del tendine del bicipite in
sede pre-inserzionale, una tendinite del brachiale in sede pre-inserzionale,
nonché un versamento endoarticolare e, alla spalla, una tendinopatia
inserzionale del sovraspinato, una tenosinovite del capolungo del bicipite, un
minimo versamento endoarticolare, come pure una lieve distensione della borsa
sottoscapolare (doc. 14).
L’artro-RMN della spalla
sinistra dell’8 maggio 2013 ha invece mostrato degli importanti segni di
conflitto subacromiale, una lesione parziale del sovraspinato, una tendinopatia
del sottoscapolare, nonché una peritendinite del capolungo del bicipite (doc.
38).
Il caso è stato assunto
dall’istituto assicuratore.
Da notare che, nell’agosto
2011, RI 1 era già stato vittima di un infortunio che aveva interessato l’arto
superiore sinistro, con rottura parziale del tendine bicipitale
distale (caso 10.23193.11.2).
1.2. Con decisione formale del 28
ottobre 2013, poi confermata in sede di opposizione (doc. 118), l’assicuratore
LAINF ha dichiarato estinto dal 29 ottobre 2013 il proprio obbligo a
prestazioni dipendente dall’infortunio del febbraio 2013, ritenuto che da
quella data i disturbi interessanti il gomito e la spalla sinistra non
sarebbero più stati provocati dall’evento in questione (doc. 96).
Con sentenza 35.2014.30
del 20 agosto 2014, questa Corte ha accolto il ricorso interposto nel frattempo
dall’assicurato e, annullata la decisione su opposizione impugnata, ha
accertato un obbligo a prestazioni dell’CO 1 anche dopo il 28 ottobre 2013. Gli
atti sono quindi stati retrocessi all’amministrazione affinché definisse il
diritto a prestazioni a contare dal 29 ottobre 2013, in relazione ai disturbi alla
spalla sinistra (doc. 131).
La pronunzia cantonale è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_703/2014 del 27 aprile
2015.
1.3. Nel mese di febbraio 2014, RI
1 è stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione del tendine
del muscolo sovraspinato della spalla sinistra con acromioplastica (doc. 124).
Il 6 aprile 2016 ha avuto luogo un’operazione di bursectomia, adesiolisi dello
spazio subacromiale e prelievi per esame batteriologico e colturale (doc. 184).
In data 15 febbraio 2019, è stata effettuata una nuova artroscopia con
débridement e prelievi bioptici (doc. 374).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 febbraio 2020 - precisato
che i postumi dell’infortunio dell’agosto 2011 erano nel frattempo
completamente guariti alla luce degli esiti dell’esame di RMN eseguito su
ordine del TCA - l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura
medica + indennità giornaliera) dal 1° ottobre 2019, negato il diritto a una
rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 15% (doc. 433).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 441, 446 e
452), in data 10 giugno 2020, l’istituto assicuratore ha confermato in sostanza
il contenuto della sua prima decisione (doc. 455).
1.5. Con tempestivo ricorso del 13
luglio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente
venga condannato a riconoscergli la copertura delle spese mediche, le indennità
giornaliere residue, nonché una rendita d’invalidità del 100%.
A sostegno delle proprie
pretese, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’amministrazione di
aver valutato l’esigibilità lavorativa senza tener conto delle sequele
residuali del sinistro dell’agosto 2011. D’altro canto, a suo avviso, agli atti
figura documentazione medica specialistica che dimostrerebbe che, diversamente
da quanto stabilito dal medico ___________, il ricorrente è in realtà da
considerare completamente inabile in qualsiasi attività lavorativa.
Inoltre, secondo l’avv. __________,
l’età avanzata dell’assicurato, il fatto di poter praticamente utilizzare un
solo braccio, i dolori e la ridotta resistenza agli sforzi, renderebbero
irrealistica la possibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua
sul mercato generale del lavoro, cosicché si dovrebbe concludere a una totale
incapacità lucrativa (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegato).
1.7. Il 10 settembre 2020, il
rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni, sottolineando in particolare che, nel caso in cui
non si volesse ammettere l’assenza di una residua capacità reddituale, sul
reddito statistico da invalido occorrerebbe applicare la riduzione sociale
massima (25%) o, perlomeno, “quella usuale (15%)” (doc. VII).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 21 settembre 2020 (doc. IX).
1.8. Il 12 febbraio 2021, l’avv. __________
ha informato il TCA di non più rappresentare il ricorrente e che la pratica
sarebbe stata ripresa __________ (doc. XI).
In data 5 marzo 2021, la __________
ha trasmesso la procura (doc. XIII+1).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile
2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato
dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° ottobre 2019 e, nell’affermativa,
a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Stato di salute
infortunistico stabilizzato da ottobre 2019?
2.3.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
2.3.2. Con la decisione su
opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1
ha dichiarato che, a contare dall’ottobre 2019, non vi erano più provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche (a livello del gomito e della spalla sinistra) dell’insorgente
e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 455,
p. 6).
Dalle carte processuali si
evince in particolare che a margine della consultazione del 30 aprile 2019 - a
fronte di una cuffia dei rotatori della spalla sinistra interessata
dall’infortunio del febbraio 2013, risultata intatta tanto all’esame di RMN
quanto intraoperativamente (intervento artroscopico del 15 febbraio 2019) con
prelievi bioptici negativi -, gli specialisti della Clinica di chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’Ospedale universitario di __________ hanno
espresso grandi riserve a proposito di un ulteriore procedere operatorio (doc.
380, p. 2).
Per quanto concerne il
gomito sinistro, la RMN dell’11 luglio 2019, disposta dall’assicuratore LAINF
in esecuzione della sentenza di rinvio 35.2018.71 del 30 gennaio 2019, ha
evidenziato un quadro “nei limiti della norma” (doc. 393).
In occasione della visita
di chiusura del 28 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha
ritenuto improbabile che, dal punto di vista chirurgico, “… si possa tentare
qualche altro intervento con il rischio di peggiorare ulteriormente la
situazione, invece appare evidente la necessità di cicli di fisioterapia
due-tre volte l’anno di tipo sia fisico, in pratica chinesiterapia, con anche
ausilio strumentale, esempio tecar-terapia, sono necessarie almeno per due o
tre anni. Oltre a questo va anche detto che la somministrazione di farmaci
analgesici è quanto meno indicata.” (doc. 409, p. 10 s.).
In questo contesto, occorre
rilevare che, a proposito della spalla sinistra, è oggetto di discussione la
questione di sapere se siano, o meno, ancora presenti delle lesioni residuali a
livello della cuffia dei rotatori. Tali lesioni sono in effetti state refertate
ecograficamente/sonograficamente (cfr. doc. 406 e doc. 426), mentre non lo sono
state né intraoperativamente (in occasione dell’intervento artroscopico del 15
febbraio 2019) né mediante gli esami di (artro-) risonanza magnetica (cfr. doc.
380, p. 2 e doc. 407).
Al riguardo, la dott.ssa __________,
autrice degli esami ecografici, ha rilevato che “… tale risultato è frequente
in quanto la RMN è un esame statico mentre l’ecografia dinamica può mettere in
evidenza delle lesioni non visibili con arto fermo. (doc. 405).
Da parte sua, a margine
della visita di chiusura 28 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, ha invece spiegato che “… ovunque nell’ambiente ortopedico viene
considerata maggiormente una risonanza magnetica particolarmente se 3D,
piuttosto che un’ecografia in quanto se è vero che un’ecografia può essere
effettuata in un arto in movimento, è pur vero che la capacità di risoluzione
della risonanza magnetica è ampiamente superiore e questo è anche accettato
dalle varie società europee di medicina legale. D’altronde, nell’ultimo evento
operatorio del febbraio 2019, vi è la lesione (recte: visione) diretta
di tutte le strutture della spalla che è superiore non solo all’ecografia ma
anche alla risonanza magnetica stessa ed è ineccepibile da un punto di vista
medico-legale. Peraltro, la coordinazione tra la visione diretta del tendine
della spalla e la risonanza magnetica appare probatoria per una normalità delle
strutture.” (doc. 409, p. 10 – il corsivo è del redattore). Con
apprezzamento del 9 giugno 2020, lo stesso medico fiduciario ha poi precisato
che “la documentazione radiografica successiva all’artroscopia sopraccitata,
cioè l’ecografia della dr.ssa __________, in realtà è perfettamente
sovrapponibile a quella effettuata nel marzo 2019 e collima perfettamente con
la sonografia funzionale del dr. med. __________ (dal suo referto relativo alla
sonografia funzionale del 15 novembre 2019 risulta che è presente una minima
rottura parziale del tendine sovraspinato - cfr. doc. 426, n.d.r.). Quindi,
non esclude una rilesione a livello del sovraspinato e del sottoscapolare
nonché del tendine del bicipite, …” (doc. 454, p. 3 – il corsivo è del
redattore).
Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre questo
aspetto, poiché anche qualora si volesse considerare accertata l’esistenza di
un danno residuale interessante la cuffia dei rotatori a sinistra, tale
circostanza non consentirebbe comunque di mettere in discussione la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dall’ottobre
2019.
In questo senso, si
osserva come il dott. __________, spec. in medicina legale e delle
assicurazioni interpellato privatamente dal ricorrente, non abbia formulato
alcuna proposta terapeutica, osservando segnatamente che “i postumi,
considerato il tempo trascorso dall’evento lesivo e le terapie praticate
(farmacoterapia, plurimi interventi chirurgici, terapie fisiche e
riabilitative), debbono giudicarsi in via di stabilizzazione (seppur il
soggetto risulti tuttora, come da indicazione medica, in inabilità lavorativa
assoluta) …” (doc. 451, p. 4). D’altro canto, il medico ____________ ha
sottolineato che è proprio la possibile presenza di una rilesione della cuffia
a sconsigliare “… l’esecuzione di un nuovo intervento chirurgico che da
un punto di vista funzionale potrebbe non comportare un miglioramento, bensì un
possibile ulteriore peggioramento.” (doc. 454, p. 3).
Attentamente vagliato quanto
emerge dalla documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene dunque dimostrato,
con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al
momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta
durata, non vi erano più misure terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente
le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente. L’ulteriore procedere
terapeutico definito dal dott. __________ a margine della visita medica di
chiusura, era evidentemente volto a conservare lo stato di salute
acquisito (in questo senso, si veda il doc. 409, p. 8: “Si parla a lungo con
l’assicurato per quanto riguarda la situazione attuale e si conviene con lo
stesso che ulteriori trattamenti chirurgici non comporterebbero altro che
ulteriori peggioramenti, soprattutto per gli esiti cicatriziali e per il
progressivo indebolimento dell’apparato tendineo. Si concorda quindi di
effettuare soltanto una terapia di mantenimento a base di fisioterapia.” –
il corsivo è del redattore). Stante ciò, esso non può che confermare la decisione
su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui sancisce che il 1°
ottobre 2019, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in
particolare alla rendita d’invalidità.
2.4. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Nel
caso di specie, va osservato che è contestata l’esigibilità lavorativa alla
base della decisione dell’amministrazione di negare il diritto a una rendita
d’invalidità, come pure la possibilità di mettere a frutto sul mercato del
lavoro la residua capacità lavorativa (cfr. doc. I).
Per quanto concerne
l’esigibilità lavorativa, il TCA constata che essa è stata definita dal medico ____________
in occasione della visita di chiusura del 28 agosto 2019, alla luce dell’articolarità
riscontrata a livello del gomito e della spalla sinistra.
Al riguardo, egli si è così
espresso:
" (…).
Dal punto di vista medico-assicurativo al momento attuale l’assicurato
viene dichiarato abile al 100% secondo la seguente esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
Talvolta può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi, mai può portare pesi superiori a 5 kg, mai può
sollevare oltre l’altezza del petto qualunque tipo di peso.
Per quanto riguarda il lavoro leggero e di precisione molto spesso
può essere compiuto, talvolta lavoro medio, mai lavoro pesante e molto pesante.
La rotazione della mano è possibile senza limitazione, mai può effettuare
lavori sopra la testa, nessun problema per la rotazione del tronco, la
posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti,
posizione inginocchiata che comporti flessione delle ginocchia. Nessun problema
nella posizione seduta, in piedi e di libera scelta e nessun problema per
quanto riguarda il cammino su ogni tipo di terreno, nessun problema per salire
le scale, di rado può salire su scale a pioli.
L’uso delle due mani è consentito senza problemi, così come lo
stare in equilibrio.” (doc. 409, p. 11)
Con “relazione di parere
valutativo medico-legale” del 14 maggio 2020, il dott. __________ ha invece
sostenuto che l’assicurato presenterebbe una totale incapacità in qualunque
attività lavorativa (cfr. doc. 451, p. 4: “Dal punto di vista dell’esigibilità
del lavoro, appare di tutta evidenza che il severo quadro algo-disfunzionale e
stenico artuale superiore sinistro, con innegabili ripercussioni cenestesiche e
dinamico-posturali anche a carico del rachide e del tronco, rende gravose ed
implicanti maggiore usura delle residue energie psico-fisiche anche tutte
quelle attività professionali residuali della sfera attitudinale di
appartenenza, in particolar modo la movimentazione di pesi, invero leggeri ed
anche fino all’altezza dei fianchi, con funzionalità, rendimento e resistenza
innegabilmente ridotti. Il danno alla salute infortunistico non permette
pertanto lo svolgimento della precedente attività lavorativa ed impedisce anche
un’attività adeguata che, con le limitazioni subite, non è esigibile e non è
reperibile nel mondo del lavoro.” – il corsivo è del redattore).
Le considerazioni espresse
dallo specialista interpellato dal ricorrente sono state criticamente
commentate dal dott. __________ nei seguenti termini:
" (…). Ritengo
opportuno distinguere quella che è la capacità lavorativa nell’attività alla
quale il signor RI 1 era addetto e che il collega, abituato probabilmente ad un
altro sistema tabellare, definisce specificità lavorativa.
Su questo siamo tutti d’accordo che la capacità lavorativa
relativa all’attività assicurata viene a essere diversa e soprattutto non potrà
più eseguire le stesse gestualità che usava prima dell’infortunio.
L’esigibilità del lavoro redatta dal dott. med. __________ dice
che (…).
Innanzitutto si parte dalla considerazione elementare, forse anche
abbastanza logica, che gli arti superiori e inferiori sono in numero di 2 e
quindi molte funzioni possono essere compensate dall’arto controlaterale, il
che non significa che l’assicurato possa essere adoperato nel lavoro che
svolgeva prima, ma bensì che ha sicuramente delle capacità di compenso adeguate
per svolgere un’attività che abbia comunque caratteristiche compatibili con la
capacità lavorativa residua e quindi sia adeguata per l’esigibilità espressa.
Inoltre, a carico dell’arto affetto vi è comunque un’articolarità paragonabile
a moltissimi esiti di interventi alla spalla effettuati su altre persone che
consentono comunque una capacità lavorativa seppur ridotta in movimenti che non
hanno una implicazione funzionale sulla natura stessa della patologia. Per
cui se l’assicurato non può essere più impiegato nella attività precedente,
appare evidente che la natura delle affezioni lo rendono comunque abile ad un
proficuo lavoro sul mercato generale del lavoro, purché sia rispettoso delle
patologie di cui si tratta.
Per fare un esempio molto semplice, l’assicurato può essere
perfettamente impiegato come usciere, come sorvegliante per esempio di immobili
o di impianti, come cassiere, o in altre attività che non comportino un uso
dispendioso dell’arto superiore.
Queste mansioni esemplificative non abbisognano di particolare cognizione
tecnica per essere svolte, così come ogni lavoro che sia di semplice esecuzione
ed adatto all’esigibilità espressa nei confronti dell’assicurato. (…).” (doc.
454, p. 5 s. – il corsivo è del redattore)
2.4.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.4.5
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di
poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa, a margine della visita di chiusura (doc. 409, p. 11), senza
che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Del resto, così come è
stato pertinentemente osservato dal dott. __________ (doc. 454), gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in
particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente
importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del
23.
novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con
pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico di fiducia dell’CO 1, risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________, in
base al quale l’insorgente sarebbe da considerare totalmente inabile in
qualunque attività, anche in quelle sostitutive adeguate, non sia atto a minare il valore probatorio
attribuito all’apprezzamento enunciato dal fiduciario
dell’amministrazione. Esso appare
infatti in contrasto con i numerosi precedenti giurisprudenziali appena
elencati.
In merito alla (possibile)
presenza di lesioni della cuffia rotatoria sinistra, riscontrata agli esami
ecografici/sonografici (ma non a quelli di risonanza magnetica, né
intraoperativamente – al riguardo, cfr. supra, consid. 2.3.2.), il dott.
__________, con apprezzamento del 27 luglio 2020, ha segnatamente rilevato che
“…, anche volendo prendere atto di questa nuova ecografia, la stessa non
comporta praticamente nessun tipo di alterazione nella funzionalità residua
della spalla, in quanto per avere un peggioramento rilevante ai fini
funzionali, bisognerebbe avere delle rotture a tutto spessore, oppure un
peggioramento tale con retrazione del capi tendinei e, a quel punto, la
possibilità di movimento della spalla sarebbe certamente più ridotta, almeno in
linea teorica. Tale ecografia quindi non sposta nulla ai fini
dell’esigibilità lavorativa che, come già detto, è particolarmente rispettosa
della situazione del signor RI 1 ed estremamente restrittiva, per cui non si
può fare altro che confermarla.” (doc. III 1 – il corsivo è del redattore).
A ciò si aggiunga il fatto
che la giurisprudenza ha già avuto modo di ammettere una totale capacità
lavorativa in attività sostitutive, nel caso, ad esempio, di un assicurato che
aveva perso l’avambraccio destro a seguito d’infortunio (cfr. STCA 35.2013.74,
summenzionata), situazione ben più grave, anche dal profilo funzionale, rispetto
a quella in cui si trova il ricorrente.
D’altro canto, va osservato che il concetto d’invalidità è
riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e
astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di
manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,
nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività
di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non
qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC
1991.
p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza
8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
" Wie die
Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,
welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch
leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa giurisprudenza è
stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016
consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha
ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità
d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute
funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire
soltanto dei lavori leggeri.
È peraltro utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già
ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,
composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Con l’impugnativa viene
pure fatto valere che l’età già piuttosto avanzata dell’assicurato – 63 anni al
momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata – sarebbe
d’ostacolo al reperimento di un’attività confacente sul mercato del lavoro. In
proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per
l’invalidità, alla quale si riferisce appunto la sentenza citata a pagina 6 del
ricorso), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce
all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in
attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i
redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media
si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418
consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi
postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare
astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da
invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2;
consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve concludere che
l'assicurato, da una parte, é definitivamente impedito nell’esercizio della sua
originaria professione di collaboratore di produzione, ma che, d’altra parte,
egli è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo dell’arto superiore
sinistro al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del
lavoro.
2.4.6
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente,
occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la
valutazione del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in
cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,
i redditi del 2019).
Per quanto
concerne il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sulle
indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 424, p. 2), ha
stabilito che nel 2019 il salario annuo lordo sarebbe ammontato a fr. 65'780
(fr. 28.75 orari x 176 ore x 13 mesi – cfr. doc. 437, p. 1).
Questo importo
– non oggetto di contestazione - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.4.7
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui
criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V
472.
seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti
in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al
caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento
concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su
quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_535/2014 del 31 ottobre 2019; STF 8C_190/2019 del 12 febbraio
2020).
In una
sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per
la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare
p. 326-327) (…)”.
Con sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione
è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra
Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da notare
che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale
federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal
1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso
degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre
più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è del
redattore).
2.4.8
Nella presente
fattispecie, l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in fr. 64’356
il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, totale,
livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2019 e applicando una deduzione
sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 437, p. 1).
Questa Corte
constata che il valore del reddito da invalido stabilito dall’amministrazione,
è contestato soltanto per quanto attiene all’entità della riduzione sociale che
è stata applicata (cfr. doc. VII, p. 3). Il TCA limiterà pertanto il proprio
esame a questo aspetto.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento
dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con
riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.
3.3).
A detta del
patrocinatore dell’assicurato, in concreto, il reddito da invalido andrebbe
decurtato del 25% o, almeno, del 15%, per tener conto degli impedimenti
dipendenti dal danno alla salute infortunistico, delle scarse competenze e
dell’età avanzata di RI 1 (cfr. doc. 441, p. 2).
Trattandosi
dell’invocata decurtazione dettata dagli impedimenti fisici, secondo
la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica
soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,
un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano
orizzontale (cfr. supra, consid. 2.4.5.).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019
consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto
superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA
35.2019.73
del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,
vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto
ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare
pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Ora, riconoscendo una riduzione
del 5% per tener conto proprio delle limitazioni funzionali (cfr. doc. IX, p.
1), l’CO 1 è dunque andato oltre a quanto sarebbe stato tenuto a fare in virtù
della giurisprudenza federale (da notare che, in base a quanto risulta dagli
atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un
individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische
Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,
avrebbe giustificato una riduzione sociale – cfr., ad esempio, la STF
8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente
disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già
avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di
attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di
mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro
presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una
riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020
del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.
4.3.2
e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).
Per quanto concerne infine
il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a
tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò
tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si veda
pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3), ciò non basterebbe
comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%.
In effetti, confrontando i fr. 60’968.70
(fr. 67'743 – 10%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza
l’infortunio, e cioè fr. 65'780, risulta una perdita di guadagno del 7.31%,
arrotondato al 7%, un grado d’invalidità insufficiente per fondare il
diritto a una rendita.
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale è stato negato il diritto a una rendita di
invalidità, deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti