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Decisione

35.2020.67

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto a una rendita d'invalidità

8 marzo 2021Italiano44 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.67

mm

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: __________

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 febbraio 2013, RI

1, nato nel 1957, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

collaboratore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali, è scivolato su una lastra di ghiaccio,

cadendo all’indietro.

L’esame di RMN del gomito

e della spalla sinistra del 28 marzo 2013

ha evidenziato, al gomito, una tenosinovite del tendine del bicipite in

sede pre-inserzionale, una tendinite del brachiale in sede pre-inserzionale,

nonché un versamento endoarticolare e, alla spalla, una tendinopatia

inserzionale del sovraspinato, una tenosinovite del capolungo del bicipite, un

minimo versamento endoarticolare, come pure una lieve distensione della borsa

sottoscapolare (doc. 14).

L’artro-RMN della spalla

sinistra dell’8 maggio 2013 ha invece mostrato degli importanti segni di

conflitto subacromiale, una lesione parziale del sovraspinato, una tendinopatia

del sottoscapolare, nonché una peritendinite del capolungo del bicipite (doc.

38).

Il caso è stato assunto

dall’istituto assicuratore.

Da notare che, nell’agosto

2011, RI 1 era già stato vittima di un infortunio che aveva interessato l’arto

superiore sinistro, con rottura parziale del tendine bicipitale

distale (caso 10.23193.11.2).

1.2. Con decisione formale del 28

ottobre 2013, poi confermata in sede di opposizione (doc. 118), l’assicuratore

LAINF ha dichiarato estinto dal 29 ottobre 2013 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’infortunio del febbraio 2013, ritenuto che da

quella data i disturbi interessanti il gomito e la spalla sinistra non

sarebbero più stati provocati dall’evento in questione (doc. 96).

Con sentenza 35.2014.30

del 20 agosto 2014, questa Corte ha accolto il ricorso interposto nel frattempo

dall’assicurato e, annullata la decisione su opposizione impugnata, ha

accertato un obbligo a prestazioni dell’CO 1 anche dopo il 28 ottobre 2013. Gli

atti sono quindi stati retrocessi all’amministrazione affinché definisse il

diritto a prestazioni a contare dal 29 ottobre 2013, in relazione ai disturbi alla

spalla sinistra (doc. 131).

La pronunzia cantonale è

stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_703/2014 del 27 aprile

2015.

1.3. Nel mese di febbraio 2014, RI

1 è stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione del tendine

del muscolo sovraspinato della spalla sinistra con acromioplastica (doc. 124).

Il 6 aprile 2016 ha avuto luogo un’operazione di bursectomia, adesiolisi dello

spazio subacromiale e prelievi per esame batteriologico e colturale (doc. 184).

In data 15 febbraio 2019, è stata effettuata una nuova artroscopia con

débridement e prelievi bioptici (doc. 374).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 febbraio 2020 - precisato

che i postumi dell’infortunio dell’agosto 2011 erano nel frattempo

completamente guariti alla luce degli esiti dell’esame di RMN eseguito su

ordine del TCA - l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura

medica + indennità giornaliera) dal 1° ottobre 2019, negato il diritto a una

rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 15% (doc. 433).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 441, 446 e

452), in data 10 giugno 2020, l’istituto assicuratore ha confermato in sostanza

il contenuto della sua prima decisione (doc. 455).

1.5. Con tempestivo ricorso del 13

luglio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente

venga condannato a riconoscergli la copertura delle spese mediche, le indennità

giornaliere residue, nonché una rendita d’invalidità del 100%.

A sostegno delle proprie

pretese, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’amministrazione di

aver valutato l’esigibilità lavorativa senza tener conto delle sequele

residuali del sinistro dell’agosto 2011. D’altro canto, a suo avviso, agli atti

figura documentazione medica specialistica che dimostrerebbe che, diversamente

da quanto stabilito dal medico ___________, il ricorrente è in realtà da

considerare completamente inabile in qualsiasi attività lavorativa.

Inoltre, secondo l’avv. __________,

l’età avanzata dell’assicurato, il fatto di poter praticamente utilizzare un

solo braccio, i dolori e la ridotta resistenza agli sforzi, renderebbero

irrealistica la possibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua

sul mercato generale del lavoro, cosicché si dovrebbe concludere a una totale

incapacità lucrativa (doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegato).

1.7. Il 10 settembre 2020, il

rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni, sottolineando in particolare che, nel caso in cui

non si volesse ammettere l’assenza di una residua capacità reddituale, sul

reddito statistico da invalido occorrerebbe applicare la riduzione sociale

massima (25%) o, perlomeno, “quella usuale (15%)” (doc. VII).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 21 settembre 2020 (doc. IX).

1.8. Il 12 febbraio 2021, l’avv. __________

ha informato il TCA di non più rappresentare il ricorrente e che la pratica

sarebbe stata ripresa __________ (doc. XI).

In data 5 marzo 2021, la __________

ha trasmesso la procura (doc. XIII+1).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso concreto, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° ottobre 2019 e, nell’affermativa,

a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

2.3. Stato di salute

infortunistico stabilizzato da ottobre 2019?

2.3.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

2.3.2. Con la decisione su

opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1

ha dichiarato che, a contare dall’ottobre 2019, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche (a livello del gomito e della spalla sinistra) dell’insorgente

e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 455,

p. 6).

Dalle carte processuali si

evince in particolare che a margine della consultazione del 30 aprile 2019 - a

fronte di una cuffia dei rotatori della spalla sinistra interessata

dall’infortunio del febbraio 2013, risultata intatta tanto all’esame di RMN

quanto intraoperativamente (intervento artroscopico del 15 febbraio 2019) con

prelievi bioptici negativi -, gli specialisti della Clinica di chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’Ospedale universitario di __________ hanno

espresso grandi riserve a proposito di un ulteriore procedere operatorio (doc.

380, p. 2).

Per quanto concerne il

gomito sinistro, la RMN dell’11 luglio 2019, disposta dall’assicuratore LAINF

in esecuzione della sentenza di rinvio 35.2018.71 del 30 gennaio 2019, ha

evidenziato un quadro “nei limiti della norma” (doc. 393).

In occasione della visita

di chiusura del 28 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha

ritenuto improbabile che, dal punto di vista chirurgico, “… si possa tentare

qualche altro intervento con il rischio di peggiorare ulteriormente la

situazione, invece appare evidente la necessità di cicli di fisioterapia

due-tre volte l’anno di tipo sia fisico, in pratica chinesiterapia, con anche

ausilio strumentale, esempio tecar-terapia, sono necessarie almeno per due o

tre anni. Oltre a questo va anche detto che la somministrazione di farmaci

analgesici è quanto meno indicata.” (doc. 409, p. 10 s.).

In questo contesto, occorre

rilevare che, a proposito della spalla sinistra, è oggetto di discussione la

questione di sapere se siano, o meno, ancora presenti delle lesioni residuali a

livello della cuffia dei rotatori. Tali lesioni sono in effetti state refertate

ecograficamente/sonograficamente (cfr. doc. 406 e doc. 426), mentre non lo sono

state né intraoperativamente (in occasione dell’intervento artroscopico del 15

febbraio 2019) né mediante gli esami di (artro-) risonanza magnetica (cfr. doc.

380, p. 2 e doc. 407).

Al riguardo, la dott.ssa __________,

autrice degli esami ecografici, ha rilevato che “… tale risultato è frequente

in quanto la RMN è un esame statico mentre l’ecografia dinamica può mettere in

evidenza delle lesioni non visibili con arto fermo. (doc. 405).

Da parte sua, a margine

della visita di chiusura 28 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, ha invece spiegato che “… ovunque nell’ambiente ortopedico viene

considerata maggiormente una risonanza magnetica particolarmente se 3D,

piuttosto che un’ecografia in quanto se è vero che un’ecografia può essere

effettuata in un arto in movimento, è pur vero che la capacità di risoluzione

della risonanza magnetica è ampiamente superiore e questo è anche accettato

dalle varie società europee di medicina legale. D’altronde, nell’ultimo evento

operatorio del febbraio 2019, vi è la lesione (recte: visione) diretta

di tutte le strutture della spalla che è superiore non solo all’ecografia ma

anche alla risonanza magnetica stessa ed è ineccepibile da un punto di vista

medico-legale. Peraltro, la coordinazione tra la visione diretta del tendine

della spalla e la risonanza magnetica appare probatoria per una normalità delle

strutture.” (doc. 409, p. 10 – il corsivo è del redattore). Con

apprezzamento del 9 giugno 2020, lo stesso medico fiduciario ha poi precisato

che “la documentazione radiografica successiva all’artroscopia sopraccitata,

cioè l’ecografia della dr.ssa __________, in realtà è perfettamente

sovrapponibile a quella effettuata nel marzo 2019 e collima perfettamente con

la sonografia funzionale del dr. med. __________ (dal suo referto relativo alla

sonografia funzionale del 15 novembre 2019 risulta che è presente una minima

rottura parziale del tendine sovraspinato - cfr. doc. 426, n.d.r.). Quindi,

non esclude una rilesione a livello del sovraspinato e del sottoscapolare

nonché del tendine del bicipite, …” (doc. 454, p. 3 – il corsivo è del

redattore).

Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre questo

aspetto, poiché anche qualora si volesse considerare accertata l’esistenza di

un danno residuale interessante la cuffia dei rotatori a sinistra, tale

circostanza non consentirebbe comunque di mettere in discussione la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dall’ottobre

2019.

In questo senso, si

osserva come il dott. __________, spec. in medicina legale e delle

assicurazioni interpellato privatamente dal ricorrente, non abbia formulato

alcuna proposta terapeutica, osservando segnatamente che “i postumi,

considerato il tempo trascorso dall’evento lesivo e le terapie praticate

(farmacoterapia, plurimi interventi chirurgici, terapie fisiche e

riabilitative), debbono giudicarsi in via di stabilizzazione (seppur il

soggetto risulti tuttora, come da indicazione medica, in inabilità lavorativa

assoluta) …” (doc. 451, p. 4). D’altro canto, il medico ____________ ha

sottolineato che è proprio la possibile presenza di una rilesione della cuffia

a sconsigliare “… l’esecuzione di un nuovo intervento chirurgico che da

un punto di vista funzionale potrebbe non comportare un miglioramento, bensì un

possibile ulteriore peggioramento.” (doc. 454, p. 3).

Attentamente vagliato quanto

emerge dalla documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene dunque dimostrato,

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al

momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta

durata, non vi erano più misure terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente. L’ulteriore procedere

terapeutico definito dal dott. __________ a margine della visita medica di

chiusura, era evidentemente volto a conservare lo stato di salute

acquisito (in questo senso, si veda il doc. 409, p. 8: “Si parla a lungo con

l’assicurato per quanto riguarda la situazione attuale e si conviene con lo

stesso che ulteriori trattamenti chirurgici non comporterebbero altro che

ulteriori peggioramenti, soprattutto per gli esiti cicatriziali e per il

progressivo indebolimento dell’apparato tendineo. Si concorda quindi di

effettuare soltanto una terapia di mantenimento a base di fisioterapia.” –

il corsivo è del redattore). Stante ciò, esso non può che confermare la decisione

su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui sancisce che il 1°

ottobre 2019, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in

particolare alla rendita d’invalidità.

2.4. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel

caso di specie, va osservato che è contestata l’esigibilità lavorativa alla

base della decisione dell’amministrazione di negare il diritto a una rendita

d’invalidità, come pure la possibilità di mettere a frutto sul mercato del

lavoro la residua capacità lavorativa (cfr. doc. I).

Per quanto concerne

l’esigibilità lavorativa, il TCA constata che essa è stata definita dal medico ____________

in occasione della visita di chiusura del 28 agosto 2019, alla luce dell’articolarità

riscontrata a livello del gomito e della spalla sinistra.

Al riguardo, egli si è così

espresso:

" (…).

Dal punto di vista medico-assicurativo al momento attuale l’assicurato

viene dichiarato abile al 100% secondo la seguente esigibilità lavorativa.

Esigibilità del lavoro

Talvolta può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi, mai può portare pesi superiori a 5 kg, mai può

sollevare oltre l’altezza del petto qualunque tipo di peso.

Per quanto riguarda il lavoro leggero e di precisione molto spesso

può essere compiuto, talvolta lavoro medio, mai lavoro pesante e molto pesante.

La rotazione della mano è possibile senza limitazione, mai può effettuare

lavori sopra la testa, nessun problema per la rotazione del tronco, la

posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti,

posizione inginocchiata che comporti flessione delle ginocchia. Nessun problema

nella posizione seduta, in piedi e di libera scelta e nessun problema per

quanto riguarda il cammino su ogni tipo di terreno, nessun problema per salire

le scale, di rado può salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è consentito senza problemi, così come lo

stare in equilibrio.” (doc. 409, p. 11)

Con “relazione di parere

valutativo medico-legale” del 14 maggio 2020, il dott. __________ ha invece

sostenuto che l’assicurato presenterebbe una totale incapacità in qualunque

attività lavorativa (cfr. doc. 451, p. 4: “Dal punto di vista dell’esigibilità

del lavoro, appare di tutta evidenza che il severo quadro algo-disfunzionale e

stenico artuale superiore sinistro, con innegabili ripercussioni cenestesiche e

dinamico-posturali anche a carico del rachide e del tronco, rende gravose ed

implicanti maggiore usura delle residue energie psico-fisiche anche tutte

quelle attività professionali residuali della sfera attitudinale di

appartenenza, in particolar modo la movimentazione di pesi, invero leggeri ed

anche fino all’altezza dei fianchi, con funzionalità, rendimento e resistenza

innegabilmente ridotti. Il danno alla salute infortunistico non permette

pertanto lo svolgimento della precedente attività lavorativa ed impedisce anche

un’attività adeguata che, con le limitazioni subite, non è esigibile e non è

reperibile nel mondo del lavoro.” – il corsivo è del redattore).

Le considerazioni espresse

dallo specialista interpellato dal ricorrente sono state criticamente

commentate dal dott. __________ nei seguenti termini:

" (…). Ritengo

opportuno distinguere quella che è la capacità lavorativa nell’attività alla

quale il signor RI 1 era addetto e che il collega, abituato probabilmente ad un

altro sistema tabellare, definisce specificità lavorativa.

Su questo siamo tutti d’accordo che la capacità lavorativa

relativa all’attività assicurata viene a essere diversa e soprattutto non potrà

più eseguire le stesse gestualità che usava prima dell’infortunio.

L’esigibilità del lavoro redatta dal dott. med. __________ dice

che (…).

Innanzitutto si parte dalla considerazione elementare, forse anche

abbastanza logica, che gli arti superiori e inferiori sono in numero di 2 e

quindi molte funzioni possono essere compensate dall’arto controlaterale, il

che non significa che l’assicurato possa essere adoperato nel lavoro che

svolgeva prima, ma bensì che ha sicuramente delle capacità di compenso adeguate

per svolgere un’attività che abbia comunque caratteristiche compatibili con la

capacità lavorativa residua e quindi sia adeguata per l’esigibilità espressa.

Inoltre, a carico dell’arto affetto vi è comunque un’articolarità paragonabile

a moltissimi esiti di interventi alla spalla effettuati su altre persone che

consentono comunque una capacità lavorativa seppur ridotta in movimenti che non

hanno una implicazione funzionale sulla natura stessa della patologia. Per

cui se l’assicurato non può essere più impiegato nella attività precedente,

appare evidente che la natura delle affezioni lo rendono comunque abile ad un

proficuo lavoro sul mercato generale del lavoro, purché sia rispettoso delle

patologie di cui si tratta.

Per fare un esempio molto semplice, l’assicurato può essere

perfettamente impiegato come usciere, come sorvegliante per esempio di immobili

o di impianti, come cassiere, o in altre attività che non comportino un uso

dispendioso dell’arto superiore.

Queste mansioni esemplificative non abbisognano di particolare cognizione

tecnica per essere svolte, così come ogni lavoro che sia di semplice esecuzione

ed adatto all’esigibilità espressa nei confronti dell’assicurato. (…).” (doc.

454, p. 5 s. – il corsivo è del redattore)

2.4.4

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di

poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa, a margine della visita di chiusura (doc. 409, p. 11), senza

che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Del resto, così come è

stato pertinentemente osservato dal dott. __________ (doc. 454), gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23.

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico di fiducia dell’CO 1, risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________, in

base al quale l’insorgente sarebbe da considerare totalmente inabile in

qualunque attività, anche in quelle sostitutive adeguate, non sia atto a minare il valore probatorio

attribuito all’apprezzamento enunciato dal fiduciario

dell’amministrazione. Esso appare

infatti in contrasto con i numerosi precedenti giurisprudenziali appena

elencati.

In merito alla (possibile)

presenza di lesioni della cuffia rotatoria sinistra, riscontrata agli esami

ecografici/sonografici (ma non a quelli di risonanza magnetica, né

intraoperativamente – al riguardo, cfr. supra, consid. 2.3.2.), il dott.

__________, con apprezzamento del 27 luglio 2020, ha segnatamente rilevato che

“…, anche volendo prendere atto di questa nuova ecografia, la stessa non

comporta praticamente nessun tipo di alterazione nella funzionalità residua

della spalla, in quanto per avere un peggioramento rilevante ai fini

funzionali, bisognerebbe avere delle rotture a tutto spessore, oppure un

peggioramento tale con retrazione del capi tendinei e, a quel punto, la

possibilità di movimento della spalla sarebbe certamente più ridotta, almeno in

linea teorica. Tale ecografia quindi non sposta nulla ai fini

dell’esigibilità lavorativa che, come già detto, è particolarmente rispettosa

della situazione del signor RI 1 ed estremamente restrittiva, per cui non si

può fare altro che confermarla.” (doc. III 1 – il corsivo è del redattore).

A ciò si aggiunga il fatto

che la giurisprudenza ha già avuto modo di ammettere una totale capacità

lavorativa in attività sostitutive, nel caso, ad esempio, di un assicurato che

aveva perso l’avambraccio destro a seguito d’infortunio (cfr. STCA 35.2013.74,

summenzionata), situazione ben più grave, anche dal profilo funzionale, rispetto

a quella in cui si trova il ricorrente.

D’altro canto, va osservato che il concetto d’invalidità è

riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e

astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di

manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,

nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività

di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non

qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza

8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati

funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio:

" Wie die

Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,

welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch

leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

Questa giurisprudenza è

stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016

consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha

ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità

d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute

funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire

soltanto dei lavori leggeri.

È peraltro utile

segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Con l’impugnativa viene

pure fatto valere che l’età già piuttosto avanzata dell’assicurato – 63 anni al

momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata – sarebbe

d’ostacolo al reperimento di un’attività confacente sul mercato del lavoro. In

proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per

l’invalidità, alla quale si riferisce appunto la sentenza citata a pagina 6 del

ricorso), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce

all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in

attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i

redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media

si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418

consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi

postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare

astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da

invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2;

consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve concludere che

l'assicurato, da una parte, é definitivamente impedito nell’esercizio della sua

originaria professione di collaboratore di produzione, ma che, d’altra parte,

egli è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo dell’arto superiore

sinistro al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del

lavoro.

2.4.6

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2019).

Per quanto

concerne il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sulle

indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 424, p. 2), ha

stabilito che nel 2019 il salario annuo lordo sarebbe ammontato a fr. 65'780

(fr. 28.75 orari x 176 ore x 13 mesi – cfr. doc. 437, p. 1).

Questo importo

– non oggetto di contestazione - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.7

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V

472.

seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al

caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento

concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su

quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_535/2014 del 31 ottobre 2019; STF 8C_190/2019 del 12 febbraio

2020).

In una

sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per

la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare

p. 326-327) (…)”.

Con sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione

è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra

Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da notare

che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale

federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal

1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso

degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre

più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è del

redattore).

2.4.8

Nella presente

fattispecie, l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in fr. 64’356

il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, totale,

livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2019 e applicando una deduzione

sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 437, p. 1).

Questa Corte

constata che il valore del reddito da invalido stabilito dall’amministrazione,

è contestato soltanto per quanto attiene all’entità della riduzione sociale che

è stata applicata (cfr. doc. VII, p. 3). Il TCA limiterà pertanto il proprio

esame a questo aspetto.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento

dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con

riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.

3.3).

A detta del

patrocinatore dell’assicurato, in concreto, il reddito da invalido andrebbe

decurtato del 25% o, almeno, del 15%, per tener conto degli impedimenti

dipendenti dal danno alla salute infortunistico, delle scarse competenze e

dell’età avanzata di RI 1 (cfr. doc. 441, p. 2).

Trattandosi

dell’invocata decurtazione dettata dagli impedimenti fisici, secondo

la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica

soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i

riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano

orizzontale (cfr. supra, consid. 2.4.5.).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA

35.2019.73

del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,

vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto

ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare

pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

Ora, riconoscendo una riduzione

del 5% per tener conto proprio delle limitazioni funzionali (cfr. doc. IX, p.

1), l’CO 1 è dunque andato oltre a quanto sarebbe stato tenuto a fare in virtù

della giurisprudenza federale (da notare che, in base a quanto risulta dagli

atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un

individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,

avrebbe giustificato una riduzione sociale – cfr., ad esempio, la STF

8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente

disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già

avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di

attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di

mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro

presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una

riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020

del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.

4.3.2

e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).

Per quanto concerne infine

il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a

tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò

tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si veda

pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3), ciò non basterebbe

comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%.

In effetti, confrontando i fr. 60’968.70

(fr. 67'743 – 10%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza

l’infortunio, e cioè fr. 65'780, risulta una perdita di guadagno del 7.31%,

arrotondato al 7%, un grado d’invalidità insufficiente per fondare il

diritto a una rendita.

La decisione su opposizione

impugnata mediante la quale è stato negato il diritto a una rendita di

invalidità, deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti