35.2020.68
Entità dell'IMI corretta
22 febbraio 2021Italiano25 min
del 10% (doc. 236), il dr. __________, con osservazioni del 18 marzo 2020, ha reputato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.68
cr
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 giugno 2016 RI 1,
nato nel 1965, titolare della __________ - e perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava sul balcone di casa, si
è sporto per cercare di recuperare un oggetto che gli era caduto su un tetto di
lamiera sottostante, ha perso l’equilibrio ed è scivolato oltre il parapetto,
da un’altezza di circa 2.5 metri, riportando la frattura del piatto tibiale
sinistro e la rottura del legamento peroneale.
Per le fratture riportate, egli ha dovuto essere sottoposto, in
data
21 giugno 2016, ad intervento di ricostruzione del tendine rotuleo
e retinacolo mediale e laterale del ginocchio sinistro, ad opera del dr. __________
(cfr. doc. 38).
Successivamente, in data 30 novembre 2017, l’assicurato ha pure
beneficiato di un intervento di plastica del legamento crociato anteriore in
artroscopia, sempre eseguito dal dr. __________ (doc. 118-119).
L’Istituto
assicuratore ha assunto l’infortunio appena citato e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. In data 3 dicembre 2018,
l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che, in base agli esiti
della visita ________ del 30 novembre 2018, lo stesso viene considerato abile
al lavoro al 75% dal 10 dicembre 2018 e completamente abile al lavoro dal 2
gennaio 2019 nella sua professione di falegname, riconoscendogli il diritto al
versamento delle indennità giornaliere fino al 2 gennaio 2019.
L’assicuratore LAINF ha
aggiunto che una cura medica è da ritenersi ancora necessaria (doc. 184).
1.3. Su richiesta dell’assicurato
di volere procedere alla valutazione del suo diritto ad un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 213), in data 18 settembre 2019 l’CO
1 ha comunicato che “dalla documentazione medica e sentito il parere del nostro
medico fiduciario, non esiste nessuna menomazione importante dell’integrità”,
rifiutando di conseguenza il diritto a tale prestazione (doc. 218).
Visto il disaccordo
manifestato dall’assicurato (doc. 219) e dopo avere sottoposto il caso al
vaglio del proprio servizio medico (doc. 228 e 229), con decisione del 21
gennaio 2020 l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5% (doc. 231).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’assicurato, con la quale ha chiesto l’attribuzione di un’IMI del
10% (doc. 236), nuovamente sentito il parere del proprio medico ________ (doc.
243), in data 17 aprile 2020 l’CO 1 ha revocato la precedente decisione del 21
gennaio 2020 ed emesso una nuova decisione, con la quale ha assegnato
all’interessato un’IMI del 10%, ritenendo “evasa senza altra formalità la
procedura su opposizione” (cfr. doc. 245 e doc. 246).
Ricevuta una nuova opposizione
da parte dell’assicurato contro la decisione del 17 aprile 2020 – con la quale
ha rivendicato il diritto ad un’IMI del 15% (doc. 247) – e dopo avere richiesto
una ulteriore presa di posizione al proprio medico fiduciario (cfr. doc. 250),
in data 16 giugno 2020 l’CO 1 ha confermato l’attribuzione di un’IMI del 10%
(doc. B).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 luglio 2020, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di un’IMI del 15%, giustificando
la propria pretesa, dal profilo medico, facendo riferimento a quanto attestato
dal dr. __________ nel referto del 10 luglio 2020 (doc. I).
1.5. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è sapere
se l’CO 1 abbia correttamente attribuito all’assicurato un’IMI del 10%, oppure
no.
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce
Fatti
i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.4. Secondo l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.6. Nel caso di specie, in un
primo momento l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi
sulla valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020 eseguita
dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:
" Siamo di
fronte ad un assicurato che ha subito un trauma al ginocchio comportante una
lesione del legamento crociato anteriore e lesione meniscale e frattura del
piatto tibiale mediale.
La situazione attuale è paragonabile ad una situazione di artrosi
di grado lieve, ma a massima tutela dell’assicurato si può prevedere una
evoluzione in artrosi moderata del comparto femorotibiale mediale. Facendo
riferimento alla tabella 5.2 Suva, una artrosi di grado lieve non prevede
risarcimento, un’artrosi di grado moderato femorotibiale prevede un
risarcimento fra il 5% e il 15%. In considerazione della compromissione
prevalente a livello del piatto tibiale mediale e non laterale e del quadro
globale dell’articolazione si ritiene adeguato un valore di IMI del 7.5%.”
(Doc. 229)
Dopo le obiezioni
presentate dall’assicurato al fine di rivendicare il riconoscimento di un’IMI
del 10% (doc. 236), il dr. __________, con osservazioni del 18 marzo 2020, ha reputato
che “come richiesto dall’assicurato possiamo concedere il 10% che rientra nello
stesso ordine di grandezza e tipologia da noi individuata” (doc. 243).
L’assicurato ha contestato
anche questa decisione, producendo, a sostegno della richiesta di poter
beneficiare di un’IMI del 15%, il seguente referto del 17 marzo 2020 redatto
dal dr. __________:
" (…)
Seguo il signor RI 1 da diversi anni per la sua problematica al
ginocchio sinistro, dove si è procurato una frattura del piatto tibiale,
rottura del legamento rotuleo e crociato anteriore, con distrazione del
legamento collaterale mediale e distorsione della caviglia sinistra, dove in
seguito ha necessitato di diversi interventi chirurgici, tra l’altro una
reinserzione transossea del tendine rotuleo come anche una plastica del
legamento crociato anteriore in differita.
L’evoluzione globale è piuttosto buona, con un paziente che ha
recuperato praticamente tutta la mobilità del ginocchio con una buona
stabilità. Permane comunque ancora un netto deficit muscolare a livello della
forza muscolare del quadricipite come anche a livello dei muscoli ischio
crurali che gli impediscono tuttora di effettuare degli sforzi fisici sia a
livello lucrativo che a livello lavorativo. Radiologicamente si nota una gonartrosi
tricompartimentale a predominanza mediale.
Tenendo conto del deficit muscolare, dell’artrosi post-traumatica,
come anche dell’impossibilità di riprendere tutte le attività fisiche, penso
che una IMI del 15% secondo la lista ufficiale sia giustificato. Sotto questo
aspetto di conseguenza le chiedo gentilmente di valutare la situazione del
paziente.” (Doc. 242 pag. 1)
Con decisione su
opposizione del 16 giugno 2020 l’Istituto assicuratore ha confermato la
correttezza dell’entità dell’IMI del 10% già attribuita, fondando il proprio
giudizio sull’apprezzamento del 22 maggio 2020 del dott. __________, del seguente
tenore:
" (…)
Apprezzamento
Siamo di fronte ad un assicurato che, a seguito di trauma del
ginocchio, ha subito una frattura composta parcellare della porzione periferica
posteriore del piatto tibiale mediale (inferiore ad un quarto della superficie
articolare ed in zona non di carico). Vi era associata una lesione
capsulo-legamentosa con lesione del LCA e del tendine rotuleo. È stata dapprima
trattata chirurgicamente la lesione del tendine rotuleo e conservativamente la
frattura parcellare del piatto tibiale mediale. In un secondo tempo è stata
eseguita una ricostruzione del legamento crociato anteriore.
Il risultato clinico appare di buon livello con una ottima
stabilità ed un’articolarità completa.
In tema di valutazione di IMI, in occasione del precedente
apprezzamento si è rilevato che l’assicurato presenta una artrosi di grado
moderato prevalentemente a livello mediale. Occorre sottolineare che in
documentazione sono presenti rx precedenti del 2014 e del 2016 che mostrano già
un quadro di ginocchio varo bilaterale con sovraccarico del comparto mediale e
del condilo femorale, appuntimento delle spine intercondiloidee e modesto
appuntimento del polo rotuleo prossimale. Tali elementi sono preesistenti
all’evento di cui si discute e non ad esso correlabili.
Si deve inoltre sottolineare che la riportata frattura del piatto
tibiale consiste in realtà in una frattura parcellare della porzione posteriore
del piatto tibiale mediale, composta e di estensione inferiore a un quarto
della superficie articolare, e non in zona di carico. Vi era associata una
comminuzione di frammenti sempre nella porzione posteriore.
Alle ultime radiografie si evidenzia una presenza di alcune
calcificazioni in sede posteriore, verosimilmente dovute alla permanenza in
loco di piccoli frammenti ed al loro successivo rimaneggiamento come avviene di
solito in questi casi. Tale situazione non è però tale da modificare
l’articolarità del ginocchio in modo apprezzabile.
Rilevo inoltre che alla descrizione artroscopica del 2017 lo
stesso dr. __________ non riferisce di scalini intra-articolari in sede di
pregressa frattura a livello del comparto mediale e parla di lieve condropatia
rotulea (grado I – II) e condropatia grado II del condilo e del plateau tibiale
mediale in assenza di lesioni meniscali (ricordo che la classificazione seguita
consta di 4 gradi di cui il secondo è riferito a condropatia di grado lieve –
moderato). Parla inoltre di un’assenza di lesioni cartilaginee a livello del
comparto laterale. Il quadro descritto appare quello di una condropatia
iniziale senza apparenti reliquati di irregolarità della superficie condrale
riferibili alla frattura precedentemente menzionata.
Seppur nel referto dell’ultima radiografia il radiologo refertante
definisce artrosi tricompartimentale, dalla visione diretta delle immagini
appare evidente non esservi alcun segno radiografico di artrosi a livello della
femoro-rotulea eccetto un appuntimento del polo superiore rotuleo già presente
nelle radiografie del 2016 e del 2014. Non vi è alcun segno radiografico di
artrosi del comparto laterale, si evidenziano le calcificazioni in sede
posteriore di cui ho riferito sopra e segni radiografici modesti a livello del
comparto mediale, peraltro già evidenti alle radiografie del 2014 e 2016,
associati a un atteggiamento in varo dell’articolazione. Effettivamente è
presente un dismorfismo della epifisi prossimale della tibia da riferire alla
presenza dei tunnel ossei, come di consueto dopo interventi di ricostruzione
legamentosa, che però non riguarda la superficie articolare e non è da
considerarsi segno di artrosi.
Non siamo pertanto a mio parere in una situazione di artrosi
tricompartimentale del ginocchio. Sulla base di questi elementi si è
considerato che la situazione attuale possa definirsi come artrosi di grado modesto
a livello del comparto mediale e si è ritenuto di poter concedere un’IMI del
7.5%, in considerazione della possibilità di sviluppo di artrosi di medio grado
a livello del comparto mediale. Successivamente a massima tutela
dell’assicurato si è concesso di aumentare tale valore fino al 10%. Per
ottenere tale valore si è fatto riferimento alla tabella 5.2 Suva dove per
un’artrosi femoro-tibiale di grado moderato si riconosce una percentuale fra il
5% e il 15% ponendo un grado intermedio in considerazione della localizzazione
delle alterazioni artrosiche, prevalentemente a livello mediale e non sulla
parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale e della preesistenza di
iniziali segni artrosici in epoca precedente all’evento e quindi non ad esso
imputabili.
Si sottolinea inoltre che un’artrosi di grado lieve, secondo la tabellazione
Suva, dà un risarcimento dello 0% e che qualora si voglia far riferimento ad
alterazioni funzionali tabellate nella tabella 2.2 un’articolarità quale quella
presentata dall’assicurato non prevede risarcimento.
Considerandi
Per quanto riguarda la posizione del dr. __________ egli ritiene
che siamo in presenza di una pangonartrosi e ritiene adeguata una percentuale
del 15%. Non ci fornisce però alcun elemento clinico o analisi dei documenti a supporto
della sua valutazione. Ritengo per i motivi sopra esposti che il termine di
pangonartrosi non si addica alla situazione di questo assicurato sia per il
quadro radiografico, sia per il quadro artroscopico dallo stesso dr. __________
descritto in occasione dell’intervento da lui eseguito. Per tale motivo la
valutazione del 15% appare eccessiva e non aderente alla situazione
dell’assicurato.
Penso pertanto che la posizione espressa dal Servizio medico sia
da confermarsi.” (Doc. 250)
2.7
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha ancora una volta contestato la percentuale di IMI del 10%
attribuitagli dall’CO 1, a suo avviso da innalzare al 15%, “motivo vedi lettera
del dr. __________ del 10 luglio 2020” (cfr. doc. I).
Con referto del 10 luglio 2020, il dr. __________ ha rilevato:
" Ho
visualizzato le diverse risonanze magnetiche, in particolare quella del
30.05.2014, 16.06.2016 e quella dell’11.04.2017.
Nelle due prime risonanze magnetiche del 2014 e 2016 non si notano
praticamente nessuna alterazione degenerativa.
In quella effettuata 10 mesi dopo il trauma subito a livello del
ginocchio sinistro, si notano primi segni di degenerazione femoro-tibiale con
assottigliamento della cartilagine.
Di conseguenza, ritengo l’artrosi riscontrata in seguito all’infortunio,
chiaramente una conseguenza diretta dell’infortunio subito il 13.06.2016.”
(Doc. A3)
2.8
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo
l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene che la valutazione
espressa dal dr. __________ (cfr. doc. 229 e doc. 250), specialista proprio
nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio.
Il dr. __________ ha, infatti,
spiegato in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali non può
essere accolta la richiesta dell’interessato di essere posto al beneficio di
un’IMI del 15%, come proposto dal dr. __________, percentuale che apparirebbe
“eccessiva e non aderente alla situazione dell’assicurato” (cfr. doc. 250).
È vero che, nel referto
del 17 marzo 2020, il dr. __________ ha considerato giustificato assegnare
all’assicurato un’IMI del 15% tenuto conto, tra l’altro, della “artrosi post
traumatica”, ritenendo che “radiologicamente si nota una gonartrosi
tricompartimentale a predominanza mediale” (cfr. doc. 242 pag. 1).
Questo Tribunale evidenzia,
tuttavia, che nell’apprezzamento medico del 22 maggio 2020 il dr. __________ ha
spiegato le ragioni per le quali non può essere condiviso tale parere, per il
motivo che, al di là di quanto refertato, lo studio diretto delle immagini
delle radiografie del ginocchio sinistro esclude la presenza di una artrosi
tricompartimentale, ma rivela, invece, l’esistenza di una artrosi
di
grado
modesto a livello del comparto mediale, ciò che conferisce
quindi il diritto ad un’IMI del 7.5% (doc. 250, corsivo della redattrice).
Queste constatazioni
confermano, quindi, quanto già stabilito dallo stesso medico fiduciario nella
valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020, nella quale il
dr. __________ ha ritenuto adeguato un valore di IMI del 7.5% “in
considerazione della compromissione prevalente a livello del piatto tibiale
mediale e non laterale e del quadro globale dell’articolazione” (doc. 229).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate, del dr. __________, le quali,
del resto, trovano sostanziale conferma nel referto del 10 luglio 2020 del dr. __________,
allegato al ricorso, nel quale lo specialista curante ha riconosciuto il
carattere incipiente dell’artrosi presente al ginocchio sinistro
dell’interessato (cfr. doc. A3, nel quale il dr. __________ ha rilevato che
nella radiografia effettuata 10 mesi dopo il trauma subito al ginocchio
sinistro “si notano i primi segni di degenerazione femoro-tibiale con
assottigliamento della cartilagine”, corsivo della redattrice).
Inoltre, come correttamente indicato dal medico ________, il dr. __________
ha quantificato in un 15% la percentuale di IMI da riconoscere “secondo la
lista ufficiale”, senza tuttavia fornire alcun elemento clinico o analisi dei
documenti a supporto della sua valutazione.
Ora, la Tabella 5.2. edita
dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1 non prevede alcun indennizzo
in caso di artrosi di grado leggero, mentre prevede l’attribuzione di
un’indennità del 5-15% nel caso di un’artrosi femoro-tibiale di grado
medio.
La
Tabella 2.2. allestita dall’INSAI, concernente la menomazione dell'integrità da
alterazioni funzionali degli arti inferiori, stabilisce una indennità del 15% in
caso di ginocchio mobile tra 10° e 60°, e un’indennità del 10% in caso di
ginocchio mobile tra 0° e 90°.
In concreto, considerata
l’articolarità del ginocchio indicata dal dr. __________, il dr. __________
ha indicato che l’assicurato non avrebbe
diritto ad alcun risarcimento secondo la tabella 2.2..
Il TCA non ha motivo per
mettere in dubbio tali considerazioni.
Questo Tribunale ritiene,
parimenti, corretto il ragionamento con il quale il dr. __________ ha
giustificato l’attribuzione di un’IMI del 7.5%, in applicazione della tabella
5.2..
Considerato che, come
indicato sopra, una artrosi di grado leggero non dà diritto ad alcun
indennizzo, mentre un’artrosi femoro-tibiale di grado medio giustifica l’attribuzione
di un’indennità del 5-15%, la scelta del medico __________ di riconoscere, nel
caso di specie, in presenza di un’artrosi modesta, un valore intermedio del 7.5%
(tenuto conto del fatto che la localizzazione
delle alterazioni artrosiche è prevalentemente a livello mediale e non sulla
parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale), può essere fatta propria dal TCA.
Il TCA reputa, infine,
ineccepibile l’agire del dr. __________ anche nella misura in cui, a massima
tutela dell’assicurato, ha aumentato al 10%
l’entità dell’IMI, tenendo conto del futuro sviluppo di un’artrosi di grado
medio a livello del comparto mediale.
Tale
modo di procedere appare rispettoso della
giurisprudenza federale, secondo la quale aggravamenti futuri giustificano un
aumento della menomazione dell’integrità soltanto se l’intervento di un
peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per contro, non
possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e
riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p.
50).
Del resto, la decisione con
la quale l’amministrazione ha rifiutato di aumentare l’entità dell’IMI al 15%,
come invece preteso dall’assicurato, appare corretta anche con riferimento ad
altri casi analoghi.
A
titolo comparativo, va rilevato che l'Alta Corte in una sentenza 8C_620/2009 del
26.
ottobre 2009, riguardante un assicurato sessantacinquenne vittima, tra
l’altro, di una lesione al ginocchio sinistro con conseguente artrosi
femoro-tibiale di grado da leggero a medio, motivo per cui gli era stata
assegnata un’IMI del 5% in base alla tabella 5.2 dell’INSAI, il Tribunale
federale ha rilevato che l’IMI del 5% tiene già conto di un prevedibile
peggioramento verso il grado medio di artrosi, e che è necessario differenziare
l’entità dell’IMI dal caso in cui, già alla prima valutazione, si è confrontati
con un’artrosi di grado medio con probabile tendenza al peggioramento.
In una STF 8C_97/2018 del
1° ottobre 2018, il Tribunale federale ha confermato la correttezza dell’IMI
del 5% attribuita ad un assicurato, in presenza di una artrosi femoro-tibiale
di grado medio e per la quale non era (ancora) possibile prevedere un
aggravamento verso una gonartrosi.
In una STCA 35.2017.124
del 22 marzo 2018, questo Tribunale ha confermato l’IMI del 15% riconosciuta
dall’assicuratore infortuni, in presenza di un’artrosi femoro-tibiale in
ambedue le ginocchia di grado medio-grave, ritenendo corretta la valutazione
con la quale il medico ________ ha indicato che “trovando al ginocchio sinistro
una gonartrosi prevalentemente localizzata al comparto laterale, scegliamo 7.5%
a ginocchio che moltiplicato per 2 dà il dato del 15%”.
In una STCA 35.2015.36 del
10.
agosto 2015, il TCA ha confermato l’IMI del 7.5% accordata dall’assicuratore
LAINF, rilevando come dall’ultima RMN non era affatto emerso che l’assicurata
soffrisse d’artrosi al ginocchio destro, bensì presentasse solo un’instabilità
anteriore del ginocchio destro.
In un’altra STCA 35.10.14
del 5 luglio 2010, questo Tribunale ha parimenti confermato la correttezza
dell’IMI del 7.5%
stabilita
dall’assicuratore infortuni, in presenza di un ottimo risultato funzionale per
quanto riguarda il reinserimento del legamento rotuleo, con una residuale
condropatia femoro-tibiale laterale,
senza maggior incongruenza.
Il TCA rileva, inoltre, che
una percentuale di IMI del 15% quale quella pretesa dall’assicurato in sede ricorsuale
è stata riconosciuta dall’amministrazione - e confermata da questo Tribunale -
nel caso (più grave di quello qui in esame) di
un’assicurata che presentava, quali postumi infortunistici, un’artrosi femoropatellare
medio-grave e un’artrosi femorotibiale medio-grave (cfr. STCA 35.2012.46 del 6
febbraio 2013).
Altrettanto
dicasi con riferimento al caso (più grave in termini di postumi infortunistici
permanenti) di un assicurato, affetto da una gonartrosi femoro-tibiale
interna ed esterna grave, al quale è stata
assegnata un’IMI del 20% (cfr. STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021).
Infine, il TCA condivide le
considerazioni, espresse dall’assicuratore convenuto in sede di risposta di
causa (cfr. doc. V), a proposito dell’irrilevanza, ai fini della presente
vertenza, delle critiche sollevate dal dr. __________ nel referto del 10 luglio
2020.
circa l’inesistenza di eventuali problematiche degenerative pregresse a
livello del ginocchio, motivo per il quale l’artrosi costituirebbe una chiara
conseguenza infortunistica (cfr. doc. A3).
Come opportunamente
rilevato dall’amministrazione, non avendo, difatti, l’CO 1 applicato alcun tipo
di riduzione del tasso di menomazione all’integrità ai sensi dell’art. 36 cpv.
2.
LAINF, tale questione non merita di essere ulteriormente approfondita (per un
caso in cui, al contrario, la citata riduzione è stata applicata, cfr. STF
8C_346/2017 del 15 marzo 2018, nella quale il danno presente al ginocchio
destro, valutato dar luogo ad un’IMI del 15%, è stato ridotto del 20%, per
un’IMI finale del 12%, in considerazione della lesione meniscale degenerativa
preesistente).
Stante quanto sopra esposto, la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale è stata assegnata all’assicurato
un’IMI del 10%, merita, dunque, conferma in questa sede.
Il ricorso interposto
dall’assicurato deve, pertanto, essere respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti