Lexipedia

Decisione

35.2020.68

Entità dell'IMI corretta

22 febbraio 2021Italiano25 min

del 10% (doc. 236), il dr. __________, con osservazioni del 18 marzo 2020, ha reputato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.68

cr

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 giugno 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 giugno 2016 RI 1,

nato nel 1965, titolare della __________ - e perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava sul balcone di casa, si

è sporto per cercare di recuperare un oggetto che gli era caduto su un tetto di

lamiera sottostante, ha perso l’equilibrio ed è scivolato oltre il parapetto,

da un’altezza di circa 2.5 metri, riportando la frattura del piatto tibiale

sinistro e la rottura del legamento peroneale.

Per le fratture riportate, egli ha dovuto essere sottoposto, in

data

21 giugno 2016, ad intervento di ricostruzione del tendine rotuleo

e retinacolo mediale e laterale del ginocchio sinistro, ad opera del dr. __________

(cfr. doc. 38).

Successivamente, in data 30 novembre 2017, l’assicurato ha pure

beneficiato di un intervento di plastica del legamento crociato anteriore in

artroscopia, sempre eseguito dal dr. __________ (doc. 118-119).

L’Istituto

assicuratore ha assunto l’infortunio appena citato e ha corrisposto regolarmente

le prestazioni di legge.

1.2. In data 3 dicembre 2018,

l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che, in base agli esiti

della visita ________ del 30 novembre 2018, lo stesso viene considerato abile

al lavoro al 75% dal 10 dicembre 2018 e completamente abile al lavoro dal 2

gennaio 2019 nella sua professione di falegname, riconoscendogli il diritto al

versamento delle indennità giornaliere fino al 2 gennaio 2019.

L’assicuratore LAINF ha

aggiunto che una cura medica è da ritenersi ancora necessaria (doc. 184).

1.3. Su richiesta dell’assicurato

di volere procedere alla valutazione del suo diritto ad un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 213), in data 18 settembre 2019 l’CO

1 ha comunicato che “dalla documentazione medica e sentito il parere del nostro

medico fiduciario, non esiste nessuna menomazione importante dell’integrità”,

rifiutando di conseguenza il diritto a tale prestazione (doc. 218).

Visto il disaccordo

manifestato dall’assicurato (doc. 219) e dopo avere sottoposto il caso al

vaglio del proprio servizio medico (doc. 228 e 229), con decisione del 21

gennaio 2020 l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5% (doc. 231).

A seguito dell’opposizione

inoltrata dall’assicurato, con la quale ha chiesto l’attribuzione di un’IMI del

10% (doc. 236), nuovamente sentito il parere del proprio medico ________ (doc.

243), in data 17 aprile 2020 l’CO 1 ha revocato la precedente decisione del 21

gennaio 2020 ed emesso una nuova decisione, con la quale ha assegnato

all’interessato un’IMI del 10%, ritenendo “evasa senza altra formalità la

procedura su opposizione” (cfr. doc. 245 e doc. 246).

Ricevuta una nuova opposizione

da parte dell’assicurato contro la decisione del 17 aprile 2020 – con la quale

ha rivendicato il diritto ad un’IMI del 15% (doc. 247) – e dopo avere richiesto

una ulteriore presa di posizione al proprio medico fiduciario (cfr. doc. 250),

in data 16 giugno 2020 l’CO 1 ha confermato l’attribuzione di un’IMI del 10%

(doc. B).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 20 luglio 2020, RI 1 ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di un’IMI del 15%, giustificando

la propria pretesa, dal profilo medico, facendo riferimento a quanto attestato

dal dr. __________ nel referto del 10 luglio 2020 (doc. I).

1.5. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è sapere

se l’CO 1 abbia correttamente attribuito all’assicurato un’IMI del 10%, oppure

no.

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce

Fatti

i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.4. Secondo l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5. L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.6. Nel caso di specie, in un

primo momento l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi

sulla valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020 eseguita

dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:

" Siamo di

fronte ad un assicurato che ha subito un trauma al ginocchio comportante una

lesione del legamento crociato anteriore e lesione meniscale e frattura del

piatto tibiale mediale.

La situazione attuale è paragonabile ad una situazione di artrosi

di grado lieve, ma a massima tutela dell’assicurato si può prevedere una

evoluzione in artrosi moderata del comparto femorotibiale mediale. Facendo

riferimento alla tabella 5.2 Suva, una artrosi di grado lieve non prevede

risarcimento, un’artrosi di grado moderato femorotibiale prevede un

risarcimento fra il 5% e il 15%. In considerazione della compromissione

prevalente a livello del piatto tibiale mediale e non laterale e del quadro

globale dell’articolazione si ritiene adeguato un valore di IMI del 7.5%.”

(Doc. 229)

Dopo le obiezioni

presentate dall’assicurato al fine di rivendicare il riconoscimento di un’IMI

del 10% (doc. 236), il dr. __________, con osservazioni del 18 marzo 2020, ha reputato

che “come richiesto dall’assicurato possiamo concedere il 10% che rientra nello

stesso ordine di grandezza e tipologia da noi individuata” (doc. 243).

L’assicurato ha contestato

anche questa decisione, producendo, a sostegno della richiesta di poter

beneficiare di un’IMI del 15%, il seguente referto del 17 marzo 2020 redatto

dal dr. __________:

" (…)

Seguo il signor RI 1 da diversi anni per la sua problematica al

ginocchio sinistro, dove si è procurato una frattura del piatto tibiale,

rottura del legamento rotuleo e crociato anteriore, con distrazione del

legamento collaterale mediale e distorsione della caviglia sinistra, dove in

seguito ha necessitato di diversi interventi chirurgici, tra l’altro una

reinserzione transossea del tendine rotuleo come anche una plastica del

legamento crociato anteriore in differita.

L’evoluzione globale è piuttosto buona, con un paziente che ha

recuperato praticamente tutta la mobilità del ginocchio con una buona

stabilità. Permane comunque ancora un netto deficit muscolare a livello della

forza muscolare del quadricipite come anche a livello dei muscoli ischio

crurali che gli impediscono tuttora di effettuare degli sforzi fisici sia a

livello lucrativo che a livello lavorativo. Radiologicamente si nota una gonartrosi

tricompartimentale a predominanza mediale.

Tenendo conto del deficit muscolare, dell’artrosi post-traumatica,

come anche dell’impossibilità di riprendere tutte le attività fisiche, penso

che una IMI del 15% secondo la lista ufficiale sia giustificato. Sotto questo

aspetto di conseguenza le chiedo gentilmente di valutare la situazione del

paziente.” (Doc. 242 pag. 1)

Con decisione su

opposizione del 16 giugno 2020 l’Istituto assicuratore ha confermato la

correttezza dell’entità dell’IMI del 10% già attribuita, fondando il proprio

giudizio sull’apprezzamento del 22 maggio 2020 del dott. __________, del seguente

tenore:

" (…)

Apprezzamento

Siamo di fronte ad un assicurato che, a seguito di trauma del

ginocchio, ha subito una frattura composta parcellare della porzione periferica

posteriore del piatto tibiale mediale (inferiore ad un quarto della superficie

articolare ed in zona non di carico). Vi era associata una lesione

capsulo-legamentosa con lesione del LCA e del tendine rotuleo. È stata dapprima

trattata chirurgicamente la lesione del tendine rotuleo e conservativamente la

frattura parcellare del piatto tibiale mediale. In un secondo tempo è stata

eseguita una ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Il risultato clinico appare di buon livello con una ottima

stabilità ed un’articolarità completa.

In tema di valutazione di IMI, in occasione del precedente

apprezzamento si è rilevato che l’assicurato presenta una artrosi di grado

moderato prevalentemente a livello mediale. Occorre sottolineare che in

documentazione sono presenti rx precedenti del 2014 e del 2016 che mostrano già

un quadro di ginocchio varo bilaterale con sovraccarico del comparto mediale e

del condilo femorale, appuntimento delle spine intercondiloidee e modesto

appuntimento del polo rotuleo prossimale. Tali elementi sono preesistenti

all’evento di cui si discute e non ad esso correlabili.

Si deve inoltre sottolineare che la riportata frattura del piatto

tibiale consiste in realtà in una frattura parcellare della porzione posteriore

del piatto tibiale mediale, composta e di estensione inferiore a un quarto

della superficie articolare, e non in zona di carico. Vi era associata una

comminuzione di frammenti sempre nella porzione posteriore.

Alle ultime radiografie si evidenzia una presenza di alcune

calcificazioni in sede posteriore, verosimilmente dovute alla permanenza in

loco di piccoli frammenti ed al loro successivo rimaneggiamento come avviene di

solito in questi casi. Tale situazione non è però tale da modificare

l’articolarità del ginocchio in modo apprezzabile.

Rilevo inoltre che alla descrizione artroscopica del 2017 lo

stesso dr. __________ non riferisce di scalini intra-articolari in sede di

pregressa frattura a livello del comparto mediale e parla di lieve condropatia

rotulea (grado I – II) e condropatia grado II del condilo e del plateau tibiale

mediale in assenza di lesioni meniscali (ricordo che la classificazione seguita

consta di 4 gradi di cui il secondo è riferito a condropatia di grado lieve –

moderato). Parla inoltre di un’assenza di lesioni cartilaginee a livello del

comparto laterale. Il quadro descritto appare quello di una condropatia

iniziale senza apparenti reliquati di irregolarità della superficie condrale

riferibili alla frattura precedentemente menzionata.

Seppur nel referto dell’ultima radiografia il radiologo refertante

definisce artrosi tricompartimentale, dalla visione diretta delle immagini

appare evidente non esservi alcun segno radiografico di artrosi a livello della

femoro-rotulea eccetto un appuntimento del polo superiore rotuleo già presente

nelle radiografie del 2016 e del 2014. Non vi è alcun segno radiografico di

artrosi del comparto laterale, si evidenziano le calcificazioni in sede

posteriore di cui ho riferito sopra e segni radiografici modesti a livello del

comparto mediale, peraltro già evidenti alle radiografie del 2014 e 2016,

associati a un atteggiamento in varo dell’articolazione. Effettivamente è

presente un dismorfismo della epifisi prossimale della tibia da riferire alla

presenza dei tunnel ossei, come di consueto dopo interventi di ricostruzione

legamentosa, che però non riguarda la superficie articolare e non è da

considerarsi segno di artrosi.

Non siamo pertanto a mio parere in una situazione di artrosi

tricompartimentale del ginocchio. Sulla base di questi elementi si è

considerato che la situazione attuale possa definirsi come artrosi di grado modesto

a livello del comparto mediale e si è ritenuto di poter concedere un’IMI del

7.5%, in considerazione della possibilità di sviluppo di artrosi di medio grado

a livello del comparto mediale. Successivamente a massima tutela

dell’assicurato si è concesso di aumentare tale valore fino al 10%. Per

ottenere tale valore si è fatto riferimento alla tabella 5.2 Suva dove per

un’artrosi femoro-tibiale di grado moderato si riconosce una percentuale fra il

5% e il 15% ponendo un grado intermedio in considerazione della localizzazione

delle alterazioni artrosiche, prevalentemente a livello mediale e non sulla

parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale e della preesistenza di

iniziali segni artrosici in epoca precedente all’evento e quindi non ad esso

imputabili.

Si sottolinea inoltre che un’artrosi di grado lieve, secondo la tabellazione

Suva, dà un risarcimento dello 0% e che qualora si voglia far riferimento ad

alterazioni funzionali tabellate nella tabella 2.2 un’articolarità quale quella

presentata dall’assicurato non prevede risarcimento.

Considerandi

Per quanto riguarda la posizione del dr. __________ egli ritiene

che siamo in presenza di una pangonartrosi e ritiene adeguata una percentuale

del 15%. Non ci fornisce però alcun elemento clinico o analisi dei documenti a supporto

della sua valutazione. Ritengo per i motivi sopra esposti che il termine di

pangonartrosi non si addica alla situazione di questo assicurato sia per il

quadro radiografico, sia per il quadro artroscopico dallo stesso dr. __________

descritto in occasione dell’intervento da lui eseguito. Per tale motivo la

valutazione del 15% appare eccessiva e non aderente alla situazione

dell’assicurato.

Penso pertanto che la posizione espressa dal Servizio medico sia

da confermarsi.” (Doc. 250)

2.7

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha ancora una volta contestato la percentuale di IMI del 10%

attribuitagli dall’CO 1, a suo avviso da innalzare al 15%, “motivo vedi lettera

del dr. __________ del 10 luglio 2020” (cfr. doc. I).

Con referto del 10 luglio 2020, il dr. __________ ha rilevato:

" Ho

visualizzato le diverse risonanze magnetiche, in particolare quella del

30.05.2014, 16.06.2016 e quella dell’11.04.2017.

Nelle due prime risonanze magnetiche del 2014 e 2016 non si notano

praticamente nessuna alterazione degenerativa.

In quella effettuata 10 mesi dopo il trauma subito a livello del

ginocchio sinistro, si notano primi segni di degenerazione femoro-tibiale con

assottigliamento della cartilagine.

Di conseguenza, ritengo l’artrosi riscontrata in seguito all’infortunio,

chiaramente una conseguenza diretta dell’infortunio subito il 13.06.2016.”

(Doc. A3)

2.8

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo

l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene che la valutazione

espressa dal dr. __________ (cfr. doc. 229 e doc. 250), specialista proprio

nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio.

Il dr. __________ ha, infatti,

spiegato in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali non può

essere accolta la richiesta dell’interessato di essere posto al beneficio di

un’IMI del 15%, come proposto dal dr. __________, percentuale che apparirebbe

“eccessiva e non aderente alla situazione dell’assicurato” (cfr. doc. 250).

È vero che, nel referto

del 17 marzo 2020, il dr. __________ ha considerato giustificato assegnare

all’assicurato un’IMI del 15% tenuto conto, tra l’altro, della “artrosi post

traumatica”, ritenendo che “radiologicamente si nota una gonartrosi

tricompartimentale a predominanza mediale” (cfr. doc. 242 pag. 1).

Questo Tribunale evidenzia,

tuttavia, che nell’apprezzamento medico del 22 maggio 2020 il dr. __________ ha

spiegato le ragioni per le quali non può essere condiviso tale parere, per il

motivo che, al di là di quanto refertato, lo studio diretto delle immagini

delle radiografie del ginocchio sinistro esclude la presenza di una artrosi

tricompartimentale, ma rivela, invece, l’esistenza di una artrosi

di

grado

modesto a livello del comparto mediale, ciò che conferisce

quindi il diritto ad un’IMI del 7.5% (doc. 250, corsivo della redattrice).

Queste constatazioni

confermano, quindi, quanto già stabilito dallo stesso medico fiduciario nella

valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020, nella quale il

dr. __________ ha ritenuto adeguato un valore di IMI del 7.5% “in

considerazione della compromissione prevalente a livello del piatto tibiale

mediale e non laterale e del quadro globale dell’articolazione” (doc. 229).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate, del dr. __________, le quali,

del resto, trovano sostanziale conferma nel referto del 10 luglio 2020 del dr. __________,

allegato al ricorso, nel quale lo specialista curante ha riconosciuto il

carattere incipiente dell’artrosi presente al ginocchio sinistro

dell’interessato (cfr. doc. A3, nel quale il dr. __________ ha rilevato che

nella radiografia effettuata 10 mesi dopo il trauma subito al ginocchio

sinistro “si notano i primi segni di degenerazione femoro-tibiale con

assottigliamento della cartilagine”, corsivo della redattrice).

Inoltre, come correttamente indicato dal medico ________, il dr. __________

ha quantificato in un 15% la percentuale di IMI da riconoscere “secondo la

lista ufficiale”, senza tuttavia fornire alcun elemento clinico o analisi dei

documenti a supporto della sua valutazione.

Ora, la Tabella 5.2. edita

dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1 non prevede alcun indennizzo

in caso di artrosi di grado leggero, mentre prevede l’attribuzione di

un’indennità del 5-15% nel caso di un’artrosi femoro-tibiale di grado

medio.

La

Tabella 2.2. allestita dall’INSAI, concernente la menomazione dell'integrità da

alterazioni funzionali degli arti inferiori, stabilisce una indennità del 15% in

caso di ginocchio mobile tra 10° e 60°, e un’indennità del 10% in caso di

ginocchio mobile tra 0° e 90°.

In concreto, considerata

l’articolarità del ginocchio indicata dal dr. __________, il dr. __________

ha indicato che l’assicurato non avrebbe

diritto ad alcun risarcimento secondo la tabella 2.2..

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio tali considerazioni.

Questo Tribunale ritiene,

parimenti, corretto il ragionamento con il quale il dr. __________ ha

giustificato l’attribuzione di un’IMI del 7.5%, in applicazione della tabella

5.2..

Considerato che, come

indicato sopra, una artrosi di grado leggero non dà diritto ad alcun

indennizzo, mentre un’artrosi femoro-tibiale di grado medio giustifica l’attribuzione

di un’indennità del 5-15%, la scelta del medico __________ di riconoscere, nel

caso di specie, in presenza di un’artrosi modesta, un valore intermedio del 7.5%

(tenuto conto del fatto che la localizzazione

delle alterazioni artrosiche è prevalentemente a livello mediale e non sulla

parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale), può essere fatta propria dal TCA.

Il TCA reputa, infine,

ineccepibile l’agire del dr. __________ anche nella misura in cui, a massima

tutela dell’assicurato, ha aumentato al 10%

l’entità dell’IMI, tenendo conto del futuro sviluppo di un’artrosi di grado

medio a livello del comparto mediale.

Tale

modo di procedere appare rispettoso della

giurisprudenza federale, secondo la quale aggravamenti futuri giustificano un

aumento della menomazione dell’integrità soltanto se l’intervento di un

peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per contro, non

possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e

riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p.

50).

Del resto, la decisione con

la quale l’amministrazione ha rifiutato di aumentare l’entità dell’IMI al 15%,

come invece preteso dall’assicurato, appare corretta anche con riferimento ad

altri casi analoghi.

A

titolo comparativo, va rilevato che l'Alta Corte in una sentenza 8C_620/2009 del

26.

ottobre 2009, riguardante un assicurato sessantacinquenne vittima, tra

l’altro, di una lesione al ginocchio sinistro con conseguente artrosi

femoro-tibiale di grado da leggero a medio, motivo per cui gli era stata

assegnata un’IMI del 5% in base alla tabella 5.2 dell’INSAI, il Tribunale

federale ha rilevato che l’IMI del 5% tiene già conto di un prevedibile

peggioramento verso il grado medio di artrosi, e che è necessario differenziare

l’entità dell’IMI dal caso in cui, già alla prima valutazione, si è confrontati

con un’artrosi di grado medio con probabile tendenza al peggioramento.

In una STF 8C_97/2018 del

1° ottobre 2018, il Tribunale federale ha confermato la correttezza dell’IMI

del 5% attribuita ad un assicurato, in presenza di una artrosi femoro-tibiale

di grado medio e per la quale non era (ancora) possibile prevedere un

aggravamento verso una gonartrosi.

In una STCA 35.2017.124

del 22 marzo 2018, questo Tribunale ha confermato l’IMI del 15% riconosciuta

dall’assicuratore infortuni, in presenza di un’artrosi femoro-tibiale in

ambedue le ginocchia di grado medio-grave, ritenendo corretta la valutazione

con la quale il medico ________ ha indicato che “trovando al ginocchio sinistro

una gonartrosi prevalentemente localizzata al comparto laterale, scegliamo 7.5%

a ginocchio che moltiplicato per 2 dà il dato del 15%”.

In una STCA 35.2015.36 del

10.

agosto 2015, il TCA ha confermato l’IMI del 7.5% accordata dall’assicuratore

LAINF, rilevando come dall’ultima RMN non era affatto emerso che l’assicurata

soffrisse d’artrosi al ginocchio destro, bensì presentasse solo un’instabilità

anteriore del ginocchio destro.

In un’altra STCA 35.10.14

del 5 luglio 2010, questo Tribunale ha parimenti confermato la correttezza

dell’IMI del 7.5%

stabilita

dall’assicuratore infortuni, in presenza di un ottimo risultato funzionale per

quanto riguarda il reinserimento del legamento rotuleo, con una residuale

condropatia femoro-tibiale laterale,

senza maggior incongruenza.

Il TCA rileva, inoltre, che

una percentuale di IMI del 15% quale quella pretesa dall’assicurato in sede ricorsuale

è stata riconosciuta dall’amministrazione - e confermata da questo Tribunale -

nel caso (più grave di quello qui in esame) di

un’assicurata che presentava, quali postumi infortunistici, un’artrosi femoropatellare

medio-grave e un’artrosi femorotibiale medio-grave (cfr. STCA 35.2012.46 del 6

febbraio 2013).

Altrettanto

dicasi con riferimento al caso (più grave in termini di postumi infortunistici

permanenti) di un assicurato, affetto da una gonartrosi femoro-tibiale

interna ed esterna grave, al quale è stata

assegnata un’IMI del 20% (cfr. STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021).

Infine, il TCA condivide le

considerazioni, espresse dall’assicuratore convenuto in sede di risposta di

causa (cfr. doc. V), a proposito dell’irrilevanza, ai fini della presente

vertenza, delle critiche sollevate dal dr. __________ nel referto del 10 luglio

2020.

circa l’inesistenza di eventuali problematiche degenerative pregresse a

livello del ginocchio, motivo per il quale l’artrosi costituirebbe una chiara

conseguenza infortunistica (cfr. doc. A3).

Come opportunamente

rilevato dall’amministrazione, non avendo, difatti, l’CO 1 applicato alcun tipo

di riduzione del tasso di menomazione all’integrità ai sensi dell’art. 36 cpv.

2.

LAINF, tale questione non merita di essere ulteriormente approfondita (per un

caso in cui, al contrario, la citata riduzione è stata applicata, cfr. STF

8C_346/2017 del 15 marzo 2018, nella quale il danno presente al ginocchio

destro, valutato dar luogo ad un’IMI del 15%, è stato ridotto del 20%, per

un’IMI finale del 12%, in considerazione della lesione meniscale degenerativa

preesistente).

Stante quanto sopra esposto, la decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale è stata assegnata all’assicurato

un’IMI del 10%, merita, dunque, conferma in questa sede.

Il ricorso interposto

dall’assicurato deve, pertanto, essere respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti