35.2020.69
Corretta l'entità della rendita di invalidità in vigore
12 aprile 2021Italiano29 min
risultanze della visita peritale della Clinica __________ di __________, tenendo
Source ti.ch
____________________Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.69
cr
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 maggio 2011, RI 1,
nato nel 1971, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 - mentre era in sella alla propria motocicletta è rimasto vittima
di un incidente stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A
causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 3
giugno 2011 del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
un politrauma.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2013, l’assicurato è
stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 30%
(doc. 183).
Questo
provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Con
decisione formale del 6 marzo 2014, poi confermata in sede di opposizione (cfr.
doc. 235), l’amministrazione ha riconosciuto ad RI 1 una rendita d’invalidità
del 19% a decorrere dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 222).
Con
sentenza 35.2014.47 del 2 febbraio 2015, il TCA ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato e ha rinviato
gli atti all’assicuratore LAINF affinché disponesse un approfondimento peritale
volto a definire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 296).
1.4. Dando
seguito a quanto ordinato dal Tribunale, l’CO 1 ha quindi disposto una perizia
presso la Clinica __________ di riabilitazione di __________.
Sulla
base delle relative risultanze, con decisione formale del 26 settembre 2016 (doc.
358), poi confermata con decisione su opposizione del 31 ottobre 2016, l’Istituto
assicuratore ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 33% a
contare dal 1° dicembre 2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità
supplementare del 5% (cfr. doc. 374).
Con STCA 35.2016.109 del
22 maggio 2017, questa Corte ha, innanzitutto, confermato che i disturbi
psichici (risp. i disturbi organici in parte non oggettivabili) di cui soffre
il ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico occorsogli il 5 maggio 2011, motivo per il quale l’assicuratore infortuni
era legittimato a negare, al riguardo, la propria responsabilità.
Questo Tribunale ha, poi,
pure confermato l’esigibilità lavorativa stabilita dall’assicuratore LAINF in
considerazione di quanto accertato dai periti vallesani e confermato dal
servizio medico dell’assicuratore LAINF, ritenendo l’interessato ancora in grado
di svolgere un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute
infortunistico, tenuto conto della necessità d’introdurre con regolarità delle
pause supplementari.
Il TCA ha, infine, considerato corretta l’entità della rendita di
invalidità del 33% assegnata all’assicurato dopo consueto raffronto dei redditi
(cfr. doc. 392).
1.5. In ambito AI - dopo avere
fatto eseguire, nel rispetto di quanto disposto nella STCA 32.2017.13 del 6
marzo 2017, un approfondimento peritale psichiatrico, dal quale è emersa
un’inabilità lavorativa del 30% in qualsiasi attività - con progetto di
decisione del 19 dicembre 2017 (doc. 400), poi confermato con decisione del 10
maggio 2018 (doc. 404), l’Ufficio AI ha ripristinato la rendita di invalidità
precedentemente soppressa a decorrere dal 31 gennaio 2017, attribuendo
(nuovamente) all’interessato 1/4 di rendita di invalidità dal 1° febbraio 2017.
1.6. Fondandosi sui referti del 9
luglio 2018 del dr. __________ (cfr. doc. 410), del 27 agosto 2018 del dr. __________
(doc. 412/2) e del 14 settembre 2018 del dr. __________ (doc. 412/4), in data
17 settembre 2018 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, suo
rappresentante legale, ha chiesto all’Istituto assicuratore una rivalutazione
del proprio grado di invalidità (doc. 412).
Tale richiesta è, poi, stata ribadita dall’avv. RA 1 con scritto
del 9 marzo 2020, allegando nuova refertazione medica (doc. 459).
Sentito il parere del proprio servizio medico (cfr. doc. 411, 455
e 460), l’assicuratore infortuni, con decisione del 17 marzo 2020, ha
considerato non essere intervenuto alcun peggioramento oggettivabile dei
postumi infortunistici dell’assicurato, rifiutando, pertanto, il diritto a
prestazioni supplementari oltre alla rendita di invalidità già in vigore.
L’CO 1 ha, comunque, indicato di essere disposta ad assumere i
costi “di 2-3 cicli di fisioterapia ambulatoriale all’anno per i prossimi due
anni, in ossequio all’art. 21 LAINF lettera c, al fine di conservare l’attuale
capacità di guadagno” (doc. 461).
Con scritto del 24 marzo 2020, l’assicuratore LAINF ha precisato
“che potremo assumerci al massimo 3 cicli di fisioterapia ambulatoriale da 9
sedute ciascuno, per l’anno 2019, 2020 e 2021. Il ciclo di fisioterapia
comprende sia la terapia a secco che eventualmente in piscina. La stessa dovrà
essere effettuata presso un’unica struttura” (doc. 469).
Con
opposizione del 15 maggio 2020 l’avv. RA 1, in qualità di rappresentante
dell’interessato, ha contestato la decisione dell’amministrazione, già solo per
il fatto che il medico __________ ha fornito tre succinte risposte, senza
adeguatamente esprimersi riguardo alla documentazione medica prodotta a
sostegno della richiesta di revisione del diritto alla rendita di invalidità.
Il
legale ha chiesto che il servizio medico dell’amministrazione proceda alla
convocazione dell’assicurato e che l’assicuratore infortuni, una volta confermato
l’aggravamento dello stato di salute dello stesso, provveda ad attribuirgli una
rendita di invalidità almeno del 50% e alla rivalutazione dell’entità dell’IMI (cfr.
doc. 483).
Sulla base dell’apprezzamento medico del 25 maggio 2020 fornito dal
proprio medico __________ (cfr. doc. 486), in data 16 giugno 2020 l’CO 1 ha
confermato la precedente decisione del 17 marzo 2020, escludendo che sia
intervenuto un peggioramento notevole dei postumi oggettivabili dell’infortunio
(doc. A1).
1.7. Con tempestivo ricorso del 17
agosto 2020, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
decisione su opposizione impugnata venga annullata e, in via principale, che
l’incarto venga rinviato all’assicuratore infortuni per procedere ad una
“visita ad personam” dell’assicurato o, in via subordinata, che, previo nuovo
accertamento peritale di natura neurologica, all’interessato venga riconosciuto
il diritto ad una rendita di invalidità non inferiore al 50% (doc. I).
Il
rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente, il
rappresentante legale dell’assicurato ha contestato il giudizio con il quale
l’amministrazione ha negato essere subentrato un peggioramento dello stato di
salute dell’interessato, ciò che secondo il suo punto di vista “appare in
contraddizione con le convergenti valutazioni espresse dai suoi medici
specialisti curanti, i quali danno atto della sussistenza di un aggravamento
del suo stato di salute post-infortunistico”.
A parere del patrocinatore
dell’assicurato, l’aggravamento dello stato di salute dell’interessato è stato,
contrariamente a quanto considerato dall’amministrazione, comprovato
oggettivamente, attraverso gli esami strumentali predisposti nel corso delle
visite alle quali egli è stato sottoposto.
In particolare, l’avv. RA 1 ha
fatto riferimento all’esame elettroneurografico eseguito dal dr. __________ in
data 16 luglio 2020 e al referto del 18 luglio 2020 del dr. __________ (cfr.
doc. A3 e doc. A4).
1.8. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. Su esplicita richiesta del
TCA, in ossequio peraltro a quanto indicato dall’amministrazione stessa in sede
di risposta di causa - osservando che “l’CO 1 chiede per completezza che l’avv.
RA 1 venga invitato a produrre il rapporto redatto dal dr. __________ dopo
l’EMG” (cfr. doc. III) - in data 25 febbraio 2020 l’avv. RA 1 ha prodotto il
referto del dr. __________ concernente l’esame elettroneurografico del 16
luglio 2020 (doc. IX).
1.10. Con osservazioni del 9 marzo
2020 l’CO 1 ha rilevato che il dr. __________ non ha evidenziato un notevole
peggioramento dei postumi infortunistici, motivo per il quale non è possibile
aumentare il grado di invalidità già in vigore (doc. XI).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per
conoscenza.
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se l’Istituto assicuratore fosse legittimato, oppure no, a confermare
l’entità della rendita d’invalidità LAINF (del 33%) in vigore in relazione
all'infortunio del 5 maggio 2011.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.5. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:
così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad
un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale
del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008
del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio.
Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità
lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione
causale con l'infortunio).
2.8. Nella DTF 140 V 70 consid.
4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione
degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita
d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato
collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella
data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la
soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del
mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,
rispettivamente intimata all’assicurato.
2.9. Come ricordato nei fatti (cfr. consid. 1.4.), con decisione formale
del 26 settembre 2016 (doc. 358), poi confermata con decisione su opposizione
del 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 374), l’Istituto assicuratore, basandosi sulle
risultanze della visita peritale della Clinica __________ di __________, tenendo
conto dei soli postumi infortunistici in nesso causale naturale ed adeguato con
l’infortunio (e quindi ad esclusione dei disturbi psichici e dei disturbi
organici in parte non oggettivabili), ha accordato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 33% a contare dal 1° dicembre 2013 e un’indennità per
menomazione dell’integrità supplementare del 5% rispetto a quella del 30% già
assegnata con decisione formale dell’8 agosto 2013, cresciuta incontestata in
giudicato (doc. 183).
Tale
provvedimento è stato confermato da questo Tribunale con STCA 35.2016.109 del
22 maggio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.
2.10. Si tratta ora di
esaminare la situazione esistente fino al 16 giugno 2020 (momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione qui impugnata, che segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali:
cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).
In data 24 luglio 2018 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
chiesto all’CO 1 di riesaminare il suo grado di invalidità (cfr. doc. 409),
producendo, a sostegno del peggioramento del suo stato di salute, il seguente
referto del 9 luglio 2018 del dr. __________, spec. FMH in neurologia:
" (…)
Valutazione:
dal punto di vista clinico riscontro di una situazione invariata
rispetto alla mia ultima visita del marzo 2015, con un’ipotrofia e lieve paresi
al muscolo tricipite destro, disestesia diffusa all’arto superiore destro,
maggiormente sul dorso della mano e delle dita da II a IV con certa iperestesia
locale nonché ipoestesia della gamba in giù a destra senza altre anomalie.
All’esame EMG del muscolo tricipite destro vi sono chiari segni di
una sofferenza neurogena pregressa con rimodulazione delle unità motorie
avvenuta.
I dolori descritti dal paziente sono ben compatibili con dolori
neuropatici legati alla pregressa lesione del plesso brachiale medio ed
inferiore di destra, ritengo anche molto verosimile tutti i dolori accusati dal
paziente lungo la colonna cervicodorsale tenendo conto dell’importanza delle
lesioni traumatiche subite in sede dorsale e degli interventi effettuati come
anche i dolori accusati a livello dell’emitorace destra pericicatriziali come
anche a livello dell’arto inferiore destro.
Sottolineo che non ho mai avuto l’impressione in tutti questi anni
in cui conosco il paziente che vi sia una tendenza all’aggravazione dei
sintomi, il paziente ha sempre collaborato al massimo durante lo stato
neurologico.
Ritengo la sintomatologia algica descritta verosimile e credibile,
ben spiegabile dalle importanti e numerose sequele posttraumatiche avute.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, a mio avviso il
paziente presenta un’incapacità lavorativa definitiva completa del 100% nel suo
lavoro abituale di muratore, ma anche in qualsiasi altra attività che richiede
sforzi maggiori, è anche difficilmente immaginabile che il paziente possa avere
capacità lavorativa residuale, soprattutto un rendimento adeguato in qualsiasi
attività professionale che non richieda sforzi maggiori.” (Doc. 410)
Esprimendosi al riguardo, in data 7 settembre 2018 il dr. __________,
spec. in chirurgia e medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha indicato
che “non vi sono dati strumentali nuovi che possano mutare il parere e
l’esigibilità già dati” (doc. 411).
Il legale dell’assicurato ha ulteriormente suffragato la richiesta
di revisione del diritto alla rendita di invalidità in corso, trasmettendo, in
data 17 settembre 2018, altri referti medici e meglio:
- Referto
del 27 agosto 2018 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel quale, confermata la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente
post-infortunistica, ad evoluzione cronica (ICD10-F33)”, lo specialista ha
ribadito che l’interessato è inabile al lavoro al 50%, con prognosi negativa,
aggiungendo che “la protratta e complessa procedura assicurativa ha pesato
massicciamente pure sulle condizioni psichiche del paziente, confrontato con
una situazione socio-economica alquanto precaria” (doc. 412/2);
- breve
rapporto medico del 14 settembre 2018 del dr. __________, spec. FMH in medicina
interna generale, il quale - posto l’accento sui disturbi psichici derivanti
dall’infortunio, che hanno improvvisamente portato l’assicurato a perdere il
suo “atout” migliore, ovvero la salute e la forza fisica – ha considerato
l’interessato totalmente inabile al lavoro “a meno che uno specialista in
psichiatria mi contraddica, cosa che mi sorprenderebbe assai”. Accanto alle
affezioni psichiche, il dr. __________ ha rilevato esservi anche “le ben note
problematiche di dorso-lombalgie e di ipoestesie soprattutto al braccio destro
con anche un lieve deficit dei muscoli estensori del carpo e delle dita delle
mani, talora dolori a svariati livelli”, ritenendo “tecnicamente più difficile
pronunciarmi riguardo un’inabilità lavorativa a questo livello, ma è chiaro che
gli aspetti fisici e quelli psichici si intersecano e contribuiscono per
sommazione di cose a stabilire l’attuale situazione del sig. RI 1, a mio avviso
inabile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. 412/4).
In data 18 ottobre 2018 l’CO 1 - dopo avere ribadito come le
problematiche di natura psichica esulino dalla propria responsabilità assicurativa,
così come già stabilito con decisione su opposizione del 31 ottobre 2016, confermata
con STCA del 22 maggio 2017 cresciuta in giudicato - ha escluso essere
intervenuto un peggioramento dello stato infortunistico dell’interessato dal
profilo organico (doc. 414).
Dopo avere preso conoscenza degli ulteriori referti medici
prodotti dall’assicurato (in particolare, i referti del dr. __________ della
Clinica __________ del 28 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019, cfr. doc.
459/7-13) - considerati dal dr. __________ privi di elementi tali da
giustificare un peggioramento oggettivabile dei postumi infortunistici (cfr.
doc. 460) - con decisione del 17 marzo 2020 l’CO 1 ha rifiutato di
corrispondere all’interessato prestazioni supplementari oltre alla rendita di
invalidità del 33% già in vigore (doc. 461).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, il caso è
stato nuovamente sottoposto al vaglio del servizio medico fiduciario dell’CO 1.
Con apprezzamento medico del 25 maggio 2020 il dr. __________ si è
così espresso:
" (…)
Apprezzamento
Nel volere riprendere in mano la situazione del signor RI 1, va
detto che la conflittualità rappresentata dall’istante nei confronti della CO 1
si è espressa già varie volte e l’ultima sentenza del Tribunale Cantonale aveva
messo in luce la validità della valutazione effettuata dalla Clinica di __________
e di contro quella dello specialista psichiatra CO 1 dr.ssa med. __________ e
quella del medico __________ dott. med. __________.
Tale valutazione teneva perfettamente presente le prescrizioni non
solo della Clinica di __________, ma anche quelle successive che sono state
date dal dr. med. __________, in quanto nessuno nega la dolorabilità del
ricorrente, ma sostanzialmente questa veniva riconosciuta così come le attuali
proposte di rivalutazione dello stato obiettivo portate avanti dal dr. med. __________.
Se si legge attentamente l’esigibilità del medico __________ del
2016, questa ricalca perfettamente quelle che sono le prescrizioni del dr. med.
__________, per cui non si aggiunge assolutamente nulla di nuovo rispetto alle
situazioni preesistenti. Non solo, ma tutta la situazione compresi i dolori e
le varie sedi dei dolori, sono puntualmente descritte nella visita __________
del dott. med. __________ e sono ulteriormente rimarcate dalla valutazione
della IMI del dr. med. __________ successiva alla visita __________, dove viene
attribuito un punteggio massimale del 35%, tenendo presenti tutte le sedi del
dolore.
Non si può quindi dire che la valutazione del dolore sia stata
avulsa dalla considerazione complessiva dello stato clinico del paziente.
Da notare che lo stesso dr. med. __________, quando descrive lo
stato clinico del paziente, certamente rimarca i dolori che sono noti dal 2016,
ma egli stesso dice che sostanzialmente la situazione è sovrapponibile, non vi
sono quindi degli aggravamenti rilevabili sia sul piano clinico e soprattutto
sul piano strumentale da un punto di vista elettromiografico e da un punto di
vista di imaging radiografico.
Ulteriore conferma della stabilità dei disturbi viene data anche
indirettamente dal referto della visita neurochirurgica del dr. med. __________,
in cui si constata la perfetta fusione vertebrale a livello toracico come esito
dell’intervento effettuato, e la totale assenza di alterazioni ancorché minime
a livello della colonna cervicale che possano spiegare ulteriormente i dolori
riferiti dall’assicurato.
In sintesi, non vi è alcun esame strumentale di tipo radiografico
elettromiografico od altro che possa provare, secondo il criterio della
probabilità preponderante, un aggravamento dello stato clinico dell’assicurato
rispetto alla precedente valutazione. Si rimarca, inoltre, che le indicazioni
alle limitazioni funzionali citate dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________,
Considerandi
sono praticamente identiche alla valutazione della Clinica di __________ del
2015.
e alla visita __________ del 2016 del dr. med. __________, dove si
stabilivano esattamente questo tipo di limitazioni.
Si aggiunge come complemento una semplice considerazione e cioè
che lo stato psichico dell’assicurato, seppure non collegabile all’infortunio
come a suo tempo stabilito, certamente incide nella componente del dolore
vissuto rispetto a quella del dolore reale, altrimenti non si spiegherebbero le
lamentele circa un aggravamento che d’altronde non trova assolutamente
riscontro da un punto di vista pratico-strumentale.” (Doc. 486)
2.11
In sede ricorsuale, il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato il rifiuto dell’amministrazione di
riconoscere l’intervenuto peggioramento dello stato di salute, fondando le
proprie obiezioni sui seguenti referti medici:
- esame
di elettroneurografia motoria del 16 luglio 2020, eseguito dal dr. __________
(doc. A3);
- referto del 18
luglio 2020 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna generale,
indirizzato al legale dell’interessato, del seguente tenore:
"
Questo onesto lavoratore lusitano, si trova invischiato in valutazioni CO
1.
che hanno un sapore molto di teorico, quando invece il dolore è un parametro
soggettivo, non misurabile con un parametro ematochimico del sangue o con
indagini radiologiche. Anche un profano potrà ben comprendere, ad esempio sulla
base di una radiografia della colonna dorsale che le allego (eseguita
recentemente presso il mio studio medico), come il signor RI 1 sia
“autorizzato” a dichiarare dolori cronici ed invalidanti a livello dorsale.
Ultimamente è subentrato anche un certo peggioramento nel senso di dolori presenti
anche durante la notte che lo costringono a frequenti cambi di posizione.
Anche il
dr. __________, neurologo, che a mio modesto parere è molto corretto nelle sue
valutazioni, indica nei suoi rapporti come plausibili e correlabili con l’evento
traumatico gli attuali disturbi lamentati dal paziente.
Ricordiamo
che il signor RI 1, suo malgrado innocente e sfortunato “spettatore” di un
incidente stradale il 05.05.2011, era psico-fisicamente forte e con voglia di
“tirar su” e far crescere la figlia. Egli si trova improvvisamente indebolito e
sprovvisto del suo “atout” migliore, ovvero la salute e la forza fisica.
Ritengo
quindi che ci si debba opporre alle valutazioni della CO 1.” (Doc. A4)
Su richiesta di questo Tribunale e conformemente a quanto
richiesto dall’amministrazione stessa (cfr. doc. III), in data 25 febbraio 2020
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il referto del 21 luglio 2020 del dr. __________,
specialista FMH in neurologia, del seguente tenore:
" Le
riassumo brevemente l’esito della visita neurologica effettuata nel mio studio
in data 16.07.2020, a distanza di circa due anni dall’ultima visita.
In questi due anni mi descrive un progressivo peggioramento dei
suoi dolori a livello dell’arto superiore destro, all’emicostato destro e
all’arto inferiore destro, con dolore principale a livello della mano, alla
spalla destra e delle costole. Vi sono anche dolori lungo tutta la colonna
vertebrale. In questi anni avrebbe notato che con sforzi sempre minori, si crea
già un’importante accentuazione della sintomatologia algica.
Allo stato neurologico attuale persistono l’ipotrofia e una lieve
paresi del muscolo tricipite a destra, con ora un’inversione del riflesso
tricipitale, espressione proprio della paresi del muscolo, un’ipoestesia
diffusa all’arto superiore destro, maggiormente sul dorso della mano e il dorso
delle dita da II a IV, un’ipoestesia diffusa all’arto inferiore destro dal
ginocchio in giù, con sensibilità profonda conservata. Il restante stato
neurologico risulta nella norma.
All’esame EMG persistono sempre i chiari segni della sofferenza
neurogena passata del muscolo tricipite destro, ben evidente anche nei muscoli
primo interosseo dorsale a destra ed estensore comune delle dita a destra,
confermando ulteriormente una lesione del plesso brachiale mediale ed inferiore
subito durante l’infortunio in questione, l’esame EMG dei muscoli deltoide e
brachioradiale a destra sono nella norma. In tutti i muscoli non vi sono segni
di una sofferenza neurogena acuta, recente.
Da parte mia ritengo i disturbi accusati dal paziente sempre come
verosimili, ossia la persistenza della sintomatologia algica e anche la
progressione della stessa in questi anni, con accentuazione dei dolori anche
solo con sforzi minori.
Confermo da parte mia l’incapacità lavorativa completa nel lavoro
abituale di muratore o altri lavori che richiedono sforzi fisici maggiori,
altrettanto è difficile potersi immaginare che il paziente in un lavoro leggero
possa raggiungere un rendimento adeguato e redditizio.
L’esame ENG dei nervi ulnare e mediano di destra non ha
evidenziato anomalie.” (Doc. IX/1)
Al riguardo, con osservazioni del 9 marzo 2021, l’CO 1 ha rilevato
come il “dott. __________ non ha evidenziato un notevole peggioramento dei
reperti post-infortunistici oggettivi, ma ha constatato la persistenza
rispettivamente la progressione della sintomatologia algica con accentuazione
dei dolori anche solo con sforzi minimi. Ciò non permette – visto quanto valutato
in precedenza da questo Tribunale – di aumentare il grado di invalidità in
vigore” (cfr. doc. XI).
2.12
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.13
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato, in modo
puntuale e motivato, in data 25 maggio 2020 dal dr. __________, specialista FMH
in chirurgia, e, quindi, della materia che qui ci occupa.
Quest’ultimo ha, infatti, spiegato, in maniera esaustiva, le
ragioni per le quali, nel caso di specie, non risulta esservi stato alcun
peggioramento oggettivo dei postumi infortunistici invalidanti rispetto a
quanto già stabilito al momento della decisione formale del 26 settembre 2016,
poi confermata con decisione su opposizione del 31 ottobre 2016 - cresciuta in
giudicato, è bene ribadirlo, a seguito della STCA 35.2016.109 del 22 maggio
2017.
- con la quale è stata assegnata la rendita del 33% già in vigore.
In particolare, il dr. __________ ha evidenziato come il dr. __________,
“quando descrive lo stato clinico del paziente, certamente rimarca i dolori che
sono noti dal 2016, ma egli stesso dice che sostanzialmente la situazione è
sovrapponibile, non vi sono quindi degli aggravamenti rilevabili sia sul piano
clinico e, soprattutto, sul piano strumentale da un punto di vista
elettromiografico e da un punto di vista di imaging radiografico”.
Il medico fiduciario ha
aggiunto che, ad ulteriore conferma della stabilità dei disturbi
dell’interessato, vi è anche il referto della visita neurochirurgica del dr.
med. __________ “in cui si constata la perfetta fusione vertebrale a livello
toracico come esito dell’intervento effettuato, e la totale assenza di
alterazioni ancorché minime a livello della colonna cervicale che possano
spiegare ulteriormente i dolori riferiti dall’assicurato”.
Infine, il dr. __________
ha tenuto a rimarcare che le “limitazioni funzionali citate dal dr. med. __________
e dal dr. med. __________, sono praticamente identiche alla valutazione della
Clinica di __________ del 2015 e alla visita __________ del 2016 del dr. med. __________,
dove si stabilivano esattamente questo tipo di limitazioni” (doc. 486).
Tali considerazioni,
motivate e convincenti, possono essere fatte proprie da questo Tribunale.
Del resto, l’assicurato non ha prodotto documentazione
medico-specialistica in grado di smentire quanto valutato dal medico __________,
dimostrando l’esistenza di un peggioramento, oggettivo (prove strumentali di
tipo radiografico elettromiografico od altro), delle sue patologie di origine
somatica, le uniche che, occorre sottolineare, possono entrare in
considerazione.
Come già stabilito con la
STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, cresciuta incontestata in giudicato,
infatti, occorre evidenziare che nell’ambito della valutazione dell’insorgenza
di un eventuale peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente
decisione di assegnazione di una rendita di invalidità del 33%, possono entrare
in linea di conto unicamente le affezioni organiche, ad esclusione dei disturbi
psichici (risp. i disturbi organici in parte non oggettivabili), i quali non
sono in nesso causale adeguato con l’infortunio de 5 maggio 2011, ed esulano,
dunque, dalla responsabilità dell’assicuratore LAINF (cfr. sul tema STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, nella quale l’Alta Corte ha confermato che gli unici disturbi
da considerare, per valutare l’eventuale insorgenza di un peggioramento,
fossero quelli organici, ad esclusione di quelli non organici, per i quali
l’assicuratore aveva già escluso esservi un nesso causale con l’infortunio attraverso
una decisione cresciuta incontestata in giudicato, non essendo stata
impugnata).
Appare, pertanto, ininfluente ai fini di causa
l’attestazione di un peggioramento delle affezioni psichiche dell’assicurato, posta
dal dr. __________ e ribadita dal dr. __________, esulando tali aspetti dalla
responsabilità dell’assicuratore LAINF.
Sulla scorta di quanto
precede, non essendo intervenuto alcun rilevante cambiamento nell’esigibilità
lavorativa dell’insorgente, questo Tribunale non ritiene adempiute le
condizioni per procedere all’auspicato aumento della rendita d’invalidità in
vigore, assegnata dall’assicuratore convenuto a dipendenza dell’infortunio
dell’agosto 5 maggio 2011.
2.14
Deve
ancora essere verificato se al ricorrente può essere concessa, come da lui richiesto,
l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc.
I, pag. 11).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc.
A5 e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica.
In
queste condizioni, l’indigenza deve essere ammessa.
Visto
che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti