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Decisione

35.2020.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2020Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato

non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione

della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono

determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe

eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una

rendita d’invalidità, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità

lavorativa, alla valutazione dell’11 dicembre 2018 del dr. __________, il quale

ha giudicato che per le sole conseguenze infortunistiche alla spalla destra

l’interessato presenti una piena capacità lavorativa in attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 131). Il medico __________ ha

precisato che, per i soli postumi infortunistici, valgono le seguenti

limitazioni: “attività ripetitive per il braccio destro e le attività sopra il

livello orizzontale sono escluse da questo profilo. Sollevare pesi maggiori a

15.

kg molto raramente” (doc. 131).

Questa

esigibilità lavorativa è poi stata confermata dal dr. __________

nell’apprezzamento medico del 10 dicembre 2019, indicando “capacità lavorativa

ancora nei limiti dell’esigibilità della visita di chiusura del 2018” (doc.

218).

Tenuto

conto delle indicazioni fornite dal proprio medico fiduciario, l'CO 1, con

decisione su opposizione del 12 dicembre 2019, ha ribadito che, tenuto conto

dei soli postumi infortunistici al braccio destro, i quali consentono

all’assicurato di conservare una piena capacità lavorativa nello svolgimento di

attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, RI 1 non abbia diritto

ad una rendita di invalidità, non subendo discapito economico alcuno (doc. A).

2.5.4

In sede ricorsuale il

patrocinatore dell’insorgente ha contestato che l’assicurato possa ancora

essere considerato pienamente abile al lavoro, producendo, a comprova delle proprie

pretese, un referto della psichiatra curante, dr.ssa __________, attestante

un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. doc. D).

Inoltre, nel ricorso, il

legale dell’assicurato ha evidenziato che “nella valutazione peritale

indirizzata all’attenzione della spettabile __________ del 12 novembre 2019 il

dr. __________ indica a pag. 9 che “considerando il lungo decorso con la

persistenza dei disturbi anche dopo un’adeguata terapia riabilitativa considero

lo stato di salute del paziente consolidato. Le limitazioni stabilite concernono

entrambe le spalle nella medesima misura. Per il lavoro svolto di manovale

edile risulta un’ulteriore e permanente incapacità lavorativa che valuto dal

profilo medico-teorico del 50% (presenza normale, rendimento ridotto), giudizio

che non tiene conto della reale praticabilità di ciò” (doc. I pag. 8).

In corso di causa, poi, il

legale ha ribadito come la situazione di salute dell’assicurato risulti grave e

precaria, tanto è vero che l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 17

aprile 2020, considerandolo ormai totalmente inabile al lavoro nella precedente

attività di manovale edile e abile al lavoro al 50% nello svolgimento di

attività adatte, gli ha assegnato una rendita intera di invalidità a decorrere

dal 1° settembre 2018, poi ridotta a tre quarti di rendita di invalidità a

partire dal 1° marzo 2019 (cfr. doc. V/1).

2.5.5

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda

le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.5.6

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________ a proposito

della residua completa capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento

di attività adatte possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia giudiziaria

pluridisciplinare”, così come richiesto dal suo patrocinatore nel gravame;

cfr. doc. I; cfr. altresì la già citata STF 8C_802/2016 del 21 agosto 2017,

consid. 5).

Il TCA concorda con

l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, del resto, non può essere

rimesso in discussione dalle certificazioni prodotte dal legale dell’assicurato

in sede ricorsuale.

A tale riguardo, questa

Corte evidenzia che la totale incapacità lavorativa attestata dalla psichiatra

curante dell’interessato non può essere tenuta in considerazione, posto che,

come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.6.), i disturbi psichici che affliggono

il ricorrente esulano dalla presente vertenza, non risultando in nesso causale

adeguato con l’infortunio.

Altrettanto ininfluente il

fatto che l’Ufficio AI abbia deciso di attribuire all’assicurato una rendita di

invalidità, considerandolo inabile al lavoro nella misura del 50% nello

svolgimento di attività adatte, posto che tale valutazione non tiene conto

unicamente dei postumi infortunistici, come nella presente vertenza, bensì

dell’insieme delle patologie dell’interessato, ivi comprese le affezioni alla

spalla sinistra e i disturbi psichici, non a carico dell’assicuratore

infortuni, come già stabilito ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.3.4. e

consid. 2.4.6.).

Infine, anche lo stralcio

del referto del dr. __________ del 12 novembre 2019 citato dal legale nell’atto

ricorsuale non consente di mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________,

dato che, nel passaggio messo in evidenza dall’avv. RA 1, il perito incaricato

da __________ ha valutato una permanente incapacità lavorativa del 50%

nell’usuale attività di manovale edile (cfr. doc. I pag. 8), ciò che

evidentemente non influisce sulla valutazione di una piena capacità lavorativa

residua in attività rispettose delle limitazioni funzionali che affliggono

l’arto superiore destro dell’interessato.

Il TCA rileva, anzi, a

quest’ultimo proposito, che nel referto peritale redatto in data 19 giugno 2019

per __________, il dr. __________ ha espresso il proprio accordo con quanto

valutato dal dr. __________ sia con riferimento alle limitazioni funzionali per

la spalla destra indicate dal medico fiduciario nel rapporto del 10 dicembre

2018, sia riguardo alla piena capacità lavorativa dell’interessato nel

compimento di mansioni adeguate, concludendo espressamente che “per un lavoro

confacente, permettendo di rispettare le limitazioni sopra esposte, il paziente

rimarrebbe invece abile in forma normale (100% per rendimento e presenza)”

(cfr. doc. 202, corsivo della redattrice).

Va, inoltre, sottolineato

che il dr. __________, dopo la degenza dell’interessato dal 3 settembre al 17

settembre 2019 presso la Clinica __________, ha tenuto a sottolineare nel

referto del 20 settembre 2019 che “alla dimissione dal nostro servizio la

mobilità delle due spalle è normale e simmetrica” (cfr. doc. 210).

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che

si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle:

in sostanza, si tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare

pesi anche solo relativamente importanti, nonché d’ingaggiare l’arto superiore

interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (cfr. fra le

tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999,

confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell.sigibilità lavorativa del medico __________ risulta plausibile anche alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare

destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,

rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella

regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza 8C_260/2011

del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno

attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una

paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio

destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Analoghe conclusioni sono

state ribadite dall’Alta Corte nella STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, nella

quale il TF ha confermato che vi sono sufficienti opportunità realistiche di

occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge,

anche per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un braccio

solo e inoltre possono svolgere solo un lavoro leggero (vedi anche sentenze

8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5;8C_227/2018 del 14 giugno 2018 consid.

4.2

;8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve, quindi, concludere che

l’assicurato, impedito nell’esercizio della sua originaria professione di manovale

edile, conserva comunque, tenuto conto dei soli postumi infortunistici alla

spalla destra, una abilità lavorativa al 100% in attività leggere dal profilo

del sollevamento, trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non

implicano un utilizzo dell’arto superiore al di sopra del piano orizzontale,

reperibili sul mercato generale del lavoro.

2.5.7

Si tratta, ora, di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione, nella decisione

su opposizione impugnata, ha indicato un importo di fr. 64'080 (cfr. doc. A).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da questo valore - peraltro non contestato dall’insorgente -

ritenuto che anche volendo prendere in considerazione il dato – più favorevole

all’assicurato – utilizzato dall’Ufficio AI nel progetto di assegnazione di

rendita del 17 aprile 2020, basandosi sulle informazioni fornite dalla stessa __________

nell’apposito questionario per il datore di lavoro (cfr. doc. V/1), il

risultato finale, come vedremo al prossimo considerando (cfr. consid. 2.5.7. in

fine), non cambierebbe.

2.5.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a

valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,

che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una

stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/it/home

/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia

prima dell’emissione della decisione impugnata, emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a).

Con

un orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene, nel 2018, un

reddito di fr. 67'445.1233 (66'803.4 : 104.1 X 105.1 [cfr. la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”]).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 non ha applicato

alcuna riduzione percentuale, osservando che “in particolare giova ricordare

che i Tribunali hanno a innumerevoli riprese confermato che l’età – in ogni

caso per i lavoratori non qualificati – non è un fattore di riduzione (cfr. ad

es. la sentenza del TFA I 594/04 del 14.2.2005 dalla quale risulta che

Hilfsartbeiten sind grundsätzlich altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum

Lebensalter 63/65 sogar loherhöhend e le sentenze del TF 8C_319/2007 del

6.5

,8C_361/2011 del 20.7.2011,8C_754/2015 del 26.2.2016 e 8C_227/2018

del 14.6.2018)” (cfr. doc. A).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

), non ha alcun motivo per modificare quanto deciso dall’assicuratore

infortuni e rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.

Tale

soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020;8C_765/2019

del 10 giugno 2020;8C_9/2020 del 10 giugno 2020).

Raffrontando,

dunque, il reddito da valido di fr. 64’080 indicato nella decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. A) con quello da invalido di fr. 67'445.13, si ottiene un grado d’invalidità nullo come correttamente indicato

dall’amministrazione.

Il risultato finale non

cambierebbe neppure volendo, per ipotesi, raffrontare il reddito da valido –

più favorevole all’assicurato – di fr. 71'424 utilizzato dall’Ufficio AI nel

progetto di assegnazione di rendita del 16 aprile 2020 (cfr. doc. V/1) al

citato reddito da invalido, ottenendo in tal modo un grado di invalidità del

5.

%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.

Anche

su questo punto, quindi, la decisione su opposizione impugnata va confermata.

2.6

Diritto all’IMI?

2.6.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.6.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________ (cfr. doc. 141), ha

rifiutato, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, l’assegnazione al ricorrente

di un’IMI, mettendo in evidenza la constatazione di una mobilità normale della

spalla riscontrata dal dr. __________ (cfr. doc. A, p. 10).

Con il ricorso, il legale

dell’assicurato ha chiesto l’assegnazione di un’IMI, “a fronte dei danni fisici

e psichici subiti dall’assicurato).

In sede di risposta di causa,

l’assicuratore infortuni ha confermato il rifiuto di un’IMI, producendo, a

comprova della propria posizione, l’apprezzamento medico del 7 febbraio 2020

del dr. __________.

Quest’ultimo ha, in

effetti, negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza

di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica, rilevando che:

" Valutazione

secondo la tabella 1 “valutazione ad IMI a causa di un disturbo funzionale

degli arti superiori” una menomazione per un danno all’integrità avrebbe

confermato per una abduzione limitata sotto i 120°/30° sopra livello orizzontale.

Secondo la lettera d’uscita della Clinica __________ di __________, formata dal

dr. med. __________ il 23.09.2019, la mobilità della spalla risultava libera.

Anche se fosse stata evidenziata una limitazione della mobilità,

quest’ultima sarebbe a causa della capsulite retrattile che non è considerata

come postumo infortunistico.” (Doc. III/1)

Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, considerato che al riguardo la partte ricorrente non ha

sollevato alcuna motivata obiezione, il TCA ritiene che l’apprezzamento della

menomazione dell’integrità espresso dal dr. __________, tenuto conto dei soli

postumi infortunistici, possa validamente costituire da fondamento al proprio

giudizio.

Da sottolineare, a tale proposito, che contrariamente a quanto

preteso dal legale del ricorrente, nella valutazione del diritto ad un’IMI a

ragione l’assicuratore infortuni non ha preso in considerazione né le

limitazioni derivanti dai disturbi alla spalla sinistra, né quelle causate

dalle affezioni psichiche, per le quali, come sopra esposto (consid. 2.3.4. e

consid. 2.4.6.), è stata esclusa l’esistenza di un rapporto di causalità con

l’infortunio.

Anche su questo punto, pertanto, la decisione su opposizione

impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti