35.2020.7
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF,dopo avere negato la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi alla spalla sinistra e le turbe psichiche,tenuto conto dei soli postumi infortunistici ha rifiutato il diritto ad una rendita e all'IMI
15 ottobre 2020Italiano62 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.7
cr
Lugano
15 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2019 emanata
da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 settembre 2017 RI
1, nato nel 1961, di professione manovale edile presso la ditta __________ – e
perciò assicurato d’obbligo contro le conseguenze di infortuni e malattie
professionali presso l’CO 1 - a causa del fondo bagnato ha perso il controllo
del proprio scooter mentre affrontava una curva, cadendo sul fianco destro
(doc. 1).
Visitato presso la Clinica
__________, oltre ad un trauma cranico non commotivo è stato riscontrato un
trauma toracico ad alta intensità con frattura delle costole II, III, IV, V e VI
a destra e la frattura della clavicola destra (doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In
data 8 marzo 2019 l’assicuratore LAINF, fondandosi sulle valutazioni espresse
dal proprio medico __________, ha posto termine alle prestazioni di corta
durata a far tempo dal 30 aprile 2019, visto che dalla prosecuzione della cura
medica non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento (doc. 150).
Viste le contestazioni sollevate dal dr. __________ contro la
decisione di chiusura delle prestazioni di corta durata da parte
dell’amministrazione (cfr. doc. 159), dopo avere richiesto un apprezzamento al
proprio medico fiduciario (doc. 163), in data 4 giugno 2019 l’assicuratore
LAINF ha emanato una decisione formale con la quale, confermata la
stabilizzazione dello stato di salute, ha rifiutato per i soli postumi
infortunistici (tonotomia del capolungo del bicipite a destra) di assegnare una
rendita di invalidità e un’IMI, negando la propria responsabilità in relazione
ai disturbi alla spalla sinistra e, per quanto riguarda la spalla destra,
l’impingement sottoacromiale a causa di un’artrosi acromioclaveare e la
tendinosi sovraspinosa con sospetto di una rottura parziale - ritenuti non
costituire una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 15 settembre
2017 - così come pure per quelli psichici - per i quali non è stata ammessa la
causalità adeguata (doc. 174).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 182), in data 12 dicembre 2019, l’assicuratore LAINF, ha, con
riferimento ai soli postumi infortunistici, procrastinato la chiusura del caso
e la conseguente sospensione delle prestazioni di corta durata fino al 30
settembre 2019, confermando, per il resto, il contenuto della sua prima
decisione in relazione al rifiuto della presa a carico dei disturbi alla spalla
sinistra (per mancanza del necessario nesso di causalità naturale) e di quelli
psichici (dovendo venire negata la causalità adeguata) (cfr. doc. 219).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 28 gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e l’attribuzione
di una rendita di invalidità e di un’IMI, senza meglio specificarne l’entità.
Sostanzialmente
il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia, a torto, tenuto
conto, oltre che delle patologie alla spalla destra, anche dei disturbi alla
spalla sinistra e degli aspetti psichici, i quali debbono pure essere
considerati in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio.
Alla
luce delle importanti problematiche di salute che affliggono l’interessato, il
legale ha concluso che sia impensabile pretendere dall’assicurato lo
svolgimento della sua abituale professione, fisicamente assai pesante, così
come pure di altre affini, “mancando la sufficiente concentrazione per poter
svolgere tali attività”.
Infine, il patrocinatore
dell’insorgente ha chiesto l’erogazione di un’IMI, giustificata dalla gravità e
permanenza dei danni fisici e psichici dell’assicurato (doc. I).
1.4. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In
data 23 aprile 2020 il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che quanto
sostenuto dall’assicuratore infortuni “cozza palesemente con la reale
situazione di fatto, e meglio la grave e precaria condizione di salute
dell’assicurato, tant’è che l’Ufficio AI gli riconosce una rendita di
invalidità nella quasi massima misura possibile”.
A
comprova di ciò, il legale ha trasmesso al TCA copia del progetto di
assegnazione di rendita del 17 aprile 2020 dell’Ufficio AI (doc. V + 1).
1.6. Con scritto del 29 aprile
2020, l’assicuratore infortuni ha evidenziato che quanto riconosciuto in
termini di rendita di invalidità all’assicurato da parte dell’Ufficio AI “non
ha alcuna incidenza ai fini della procedura ricorsuale, in quanto sono presenti
delle patologie (spalla sinistra e disturbi psichici) che non sono in relazione
di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante risp.
adeguata con l’infortunio” (doc. VII).
Questa comunicazione è
stata trasmessa all’assicurato (doc. VIII), per conoscenza.
1.7. In data 29 settembre 2020, il
TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di produrre il rapporto medico
del 12 novembre 2019 del dr. Goldinger - di cui il legale ha riportato uno
stralcio nel ricorso – non presente negli atti di causa (cfr. doc. IX).
A tutt’oggi, il legale non
ha risposto alla richiesta di questo Tribunale.
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è
circoscritto al diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI dell'assicurato.
Preliminarmente, il TCA è, però, tenuto ad esaminare se l'assicuratore
convenuto ha correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
alla spalla sinistra e alle turbe psichiche di cui soffre il ricorrente, oppure
no.
2.3. Disturbi alla spalla
sinistra: causalità con l’infortunio del 15 settembre 2017?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha
inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui
all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.3. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.4. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai
disturbi alla spalla sinistra, sulla base della valutazione del medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo, già in
occasione della visita __________ del 5 novembre 2018, ha escluso l’esistenza
di un nesso causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento infortunistico
(cfr. doc. 126).
Tale apprezzamento è, poi,
stato confermato dal dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, chiamato ad esperire una valutazione peritale per
conto dell’assicuratore malattia __________.
Con referto del 19 giugno
2019, il dr. __________ ha espressamente ritenuto di origine morbosa le
affezioni presentate dall’interessato alla spalla sinistra, argomentando che:
" (…) La
patologia della spalla sinistra, corrispondente ad una periartropatia irritativa
e parzialmente anchilosante, è invece di natura prettamente morbosa, a carico
dell’Assicurazione __________. Essa determina un’incapacità lavorativa per
malattia che giudico al momento del 100% per il lavoro svolto con la necessità
di proseguire con le misure riabilitative (e l’aggiunta eventuale di un’altra
iniezione subacromiale e/o intraarticolare con un preparato cortisonico) sotto
il controllo dell’ortopedico curante. L’indicazione per un gesto artroscopico
anche alla spalla sinistra è da porre con cautela visto l’esito poco favorevole
del gesto a destra.” (Doc. 202)
Chiamato a pronunciarsi, alla luce delle chiare considerazioni
espresse dal dr. __________ a conferma della valutazione già operata dal dr. __________,
questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla decisione con la quale
l’amministrazione ha escluso la propria responsabilità con riferimento alle
affezioni presentate dall’interessato alla spalla sinistra.
L’assicurato, del resto, non ha prodotto documentazione
medico-specialistica in grado di rimettere in discussione tali conclusioni.
Su questo punto, pertanto, la decisione su opposizione impugnata
va confermata.
2.4. Disturbi psichici:
causalità con l’infortunio del 15 settembre 2017?
2.4.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4.2. Il diritto alle prestazioni risultante
da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è
adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402
consid. 4.3 p. 406).
2.4.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b).
2.4.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384,
consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4.5. Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che, a prescindere dall’esistenza
o meno di una relazione causale naturale con l’evento traumatico del mese di settembre
2016 - questione che, a parere dell’amministrazione, può restare aperta (cfr. doc.
A, p. 6) - i disturbi psichici dell’interessato non vanno presi a carico da
parte dell’assicuratore infortuni, visto che va, in ogni caso, negata
l’adeguatezza del nesso causale.
L’CO 1 ha, infatti,
ritenuto che nel caso di specie, essendo l’evento da classificare tutt’al più
nella categoria intermedia propriamente detta, l’adeguatezza andrebbe ammessa
nel caso in cui fossero adempiuti almeno tre criteri o se un criterio fosse
dato in maniera particolarmente incisiva, ciò che, tuttavia, non si verifica in
concreto.
L’istituto assicuratore
ha, difatti, escluso tali evenienze, fornendo la seguente motivazione:
" (…) L’infortunio
non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica e
non può essere definito particolarmente spettacolare tenuto conto peraltro che
tutti gli infortuni di grado medio comportano una certa spettacolarità fatto
che non permette, però di ammettere tale criterio (sentenza del TF 8C_560/2015
del 29.4.2016). Sintomatico è il fatto che l’assicurato è stato in grado di
rientrare al proprio domicilio con il suo scooter.
L’assicurato non ha presentato delle lesioni gravi o atte a provocare
dei disturbi psichici.
Dal lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole né
accompagnato da complicazioni rilevanti. Per ammettere tale criterio devono
essere adempiute delle circostanze particolari e atte a influenzare
negativamente la guarigione. Le terapie effettuate e i medicamenti prescritti
non bastano. Così come non basta la persistenza dei disturbi. L’inabilità
lavorativa e la cura medica non sono state eccezionalmente lunghe - in un
assicurato che peraltro è stato sottoposto ad un unico intervento operatorio –
tenuto conto che l’aspetto temporale non è decisivo. Bisogna invece considerare
la natura e l’intensità della stessa (sentenza del TF 8C_605/2010 del
9.11.2010). Delle blande cure conservative come ad es. la fisioterapia o la somministrazione
di anti-dolorifici non sono sufficienti per ammettere tale criterio (sentenza
del TF 8C_566/2013 del 18.8.2014). Nessuna cura errata. L’assicurato non
presenta dei disturbi importanti su scala organica.” (Doc. A pag. 7)
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha contestato la decisione dell’CO 1, producendo un referto della
propria psichiatra curante, a conferma della gravità dei disturbi psichici che
lo affliggono e che lo rendono, secondo la specialista in psichiatria e
psicoterapia, totalmente inabile al lavoro (doc. D).
Quanto all’esame dell’adeguatezza fornito dall’assicuratore
infortuni, l’assicurato ha rilevato che l’evento occorsogli è stato
medio-grave, se non addirittura molto grave; che ancora oggi è in cura presso
diversi medici per i suoi disturbi seri e reali; che assume regolarmente
medicamenti e effettua regolari sedute di fisioterapia (doc. I).
Con la risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha ribadito la
propria posizione, evidenziando come l’interessato abbia subito un solo
intervento chirurgico e che la situazione, per quanto riguarda la spalla
destra, risulta stabilizzata fin dal mese di settembre 2019, motivo per il
quale tutti i criteri di valutazione dell’adeguatezza vanno negati (doc. III).
2.4.6. Chiamato a pronunciarsi, nel
caso di specie, questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere
che, a prescindere dalla questione attinente alla causalità naturale, che può
restare aperta, va comunque negata l’adeguatezza del legame causale, per i
motivi qui di seguito esposti.
A tale riguardo, bisogna
avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, l’assicurato è caduto mentre affrontava una curva con il proprio
scooter, a causa del fondo bagnato.
Ora, tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso all’assicurato deve essere classificato nella categoria
intermedia propriamente detta, così come ha correttamente deciso
l’amministrazione.
A titolo di confronto,
questa Corte segnala che in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1 - riguardante un motociclista che si era visto tagliare la strada da
un’autovettura che stava per svoltare a sinistra, riportando una frattura
trasversale del femore - il TF ha ricordato di avere regolarmente qualificato
di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici con dinamiche analoghe a
quella del caso oggetto di quella pronunzia. In particolare, ha ritenuto di
grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi
gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che, mentre circolava con la
propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia,
entrò in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura
che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che
l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente
ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5). Pure
di grado medio, e non al limite della categoria degli eventi gravi, è stato
considerato l’infortunio occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una
velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare
dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì
improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del
centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del
14 settembre 2005 consid. 2.4.). Dello stesso grado di gravità (medio e non al
limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio
occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto
il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in
sella, per circa 9.3 metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una
frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni (STFA
U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).
In una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 il TCA ha classificato
tra gli eventi di grado medio al limite però della categoria dei casi
gravi, il caso di un assicurato che, in sella al proprio motociclo, nel
percorrere una curva verso destra, invadeva completamente la corsia opposta
andando a collidere con l’autobus che viaggiava in senso opposto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid.
5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un
assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente
con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta
Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di
grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poiché, a
differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in
caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la
stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al
motociclista delle forze che ne derivano.
Tutto ben considerato, secondo il TCA, l’infortunio sub
judice va giudicato meno grave rispetto a quelli indicati nelle sentenze
del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 e del TF 8C_746/2008 del 17 agosto
2009.
A titolo di confronto, il TCA segnala pure la STCA 35.2015.59 del 4 febbraio
2016 (riguardante un assicurato che, alla guida della propria moto, scendeva da
un passo di montagna; giunto poco prima di una galleria, nell’affrontare una
curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del campo stradale,
fuoriusciva sulla sinistra; percorreva una cinquantina di metri nel prato
adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso presente; veniva sbalzato
qualche metro più avanti); la STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 (riguardante
un assicurato che circolava in sella alla sua motocicletta diretto verso sud ad
una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava regolarmente il casco
di protezione; giunto all’altezza di un distributore di benzina sito alla sua
destra, si trovava un autoveicolo, che circolava sulla corsia inversa, svoltare
verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina; l'assicurato frenava
rovinando a terra collidendo in seguito con l’autovettura; la collisione è
avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore
dell’autoveicolo); la STCA 35.2017.20 del 28 agosto 2017 (riguardante un
assicurata che è stata investita da una motocicletta, ad una velocità
dichiarata di 30/40 km/h mentre stava attraversando la strada sul passaggio
pedonale); la STCA 35.2017.103 del 22 agosto 2018 (riguardante un assicurato
che mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio
ciclomotore è stato urtato da un veicolo, che gli tagliava la strada
proveniente, da una strada secondaria), ove i sinistri in questione sono stati
classificati tra gli infortuni di media gravità in senso stretto.
Il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in
senso stretto anche l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata,
dopo essere stata investita sulle strisce pedonali, era stata trascinata per
una decina di metri ed era rimasta incastrata sotto il veicolo, cosciente, per
ca. 20 minuti in attesa di soccorsi (STCA 35.2017.32 del 17 agosto 2017 consid.
2.2.4).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.4.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341
p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si
impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a
sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in
considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4:
“Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend
erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133
nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.
4.6).”).
A
proposito dei criteri elencati al considerando 2.4.4., il TCA rileva quanto
segue.
Per quanto riguarda il criterio 1 ("le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),
sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa
spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il
sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al
riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa
spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).
Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno
alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del
resto, l'Alta Corte federale è giunta alla medesima conclusione nei casi,
citati in precedenza, di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava
le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5)
rispettivamente di una motociclista che, dopo essere stata investita da un
furgone, era finita sotto il frontale del mezzo e trascinata per circa 9.3
metri (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002).
Per
quanto riguarda il criterio 2 ("la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a
determinare disturbi psichici "), nell’infortunio del 15
settembre 2017 l’assicurato ha riportato, oltre ad un trauma cranico non
commotivo, delle fratture a diverse costole e alla clavicola destra (doc. 9).
A
proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che
le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare
professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione
implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce
una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013
del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto di quanto
precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni gravi o
particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012
del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un
trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che
aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il
TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in
forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2,
concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Per
quanto riguarda il criterio 3 ("la durata eccezionalmente lunga della
cura medica"), questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti
pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata
eccezionalmente lunga.
Dagli
atti di causa emerge, infatti, che le cure prestate all’assicurato – vale a
dire un trattamento intensivo di fisioterapia in regime semi-stazionario presso
la __________ di __________ nel mese di aprile 2018; un intervento chirurgico di
artroscopia alla spalla destra eseguito il 14 giugno 2018 presso la Clinica __________
(con relativa degenza dal 14 al 16 giugno 2018, cfr. doc. 101) e un soggiorno
alla Clinica __________ dal 3 settembre al 17 settembre 2019 (doc. 211) - sono
essenzialmente consistite nell’esecuzione di fisioterapia e in una terapia
medicamentosa (soprattutto antalgica e antinfiammatoria oltre a
antidepressivi/ansiolitici), in provvedimenti diagnostici e visite di controllo
da parte del medico curante e di vari specialisti come pure in sedute di
psicoterapia.
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici
visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2),
come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte
della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti
quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia
cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia,
non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15
novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il
TF ha, del resto, deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate. Il TCA, da parte
sua, ne ha, invece, ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17
settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente
della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben
dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei
anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Per quanto riguarda il criterio 5 ("la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio", dalle carte processuali non
risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata
e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio 6 ("il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute"), non è realizzato. In merito è
utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può
dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno
2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011
del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella concreta
evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui
presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere
un decorso sfavorevole
e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio (4) dei
"dolori somatici persistenti" e quello (7) del "grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche", poiché, anche se ciò dovesse essere il
caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la
realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza
del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto
precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre il ricorrente
non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli
il 15 settembre 2017. Se ne deduce, quindi, che l’assicuratore resistente era
legittimato a negare, al riguardo, la propria responsabilità.
Anche su questi aspetti, quindi, la decisione su opposizione
impugnata va confermata.
2.5. Diritto ad una rendita
di invalidità?
2.5.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza
U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato
non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione
della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe
eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della
stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una
rendita d’invalidità, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità
lavorativa, alla valutazione dell’11 dicembre 2018 del dr. __________, il quale
ha giudicato che per le sole conseguenze infortunistiche alla spalla destra
l’interessato presenti una piena capacità lavorativa in attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 131). Il medico __________ ha
precisato che, per i soli postumi infortunistici, valgono le seguenti
limitazioni: “attività ripetitive per il braccio destro e le attività sopra il
livello orizzontale sono escluse da questo profilo. Sollevare pesi maggiori a
15.
kg molto raramente” (doc. 131).
Questa
esigibilità lavorativa è poi stata confermata dal dr. __________
nell’apprezzamento medico del 10 dicembre 2019, indicando “capacità lavorativa
ancora nei limiti dell’esigibilità della visita di chiusura del 2018” (doc.
218).
Tenuto
conto delle indicazioni fornite dal proprio medico fiduciario, l'CO 1, con
decisione su opposizione del 12 dicembre 2019, ha ribadito che, tenuto conto
dei soli postumi infortunistici al braccio destro, i quali consentono
all’assicurato di conservare una piena capacità lavorativa nello svolgimento di
attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, RI 1 non abbia diritto
ad una rendita di invalidità, non subendo discapito economico alcuno (doc. A).
2.5.4
In sede ricorsuale il
patrocinatore dell’insorgente ha contestato che l’assicurato possa ancora
essere considerato pienamente abile al lavoro, producendo, a comprova delle proprie
pretese, un referto della psichiatra curante, dr.ssa __________, attestante
un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. doc. D).
Inoltre, nel ricorso, il
legale dell’assicurato ha evidenziato che “nella valutazione peritale
indirizzata all’attenzione della spettabile __________ del 12 novembre 2019 il
dr. __________ indica a pag. 9 che “considerando il lungo decorso con la
persistenza dei disturbi anche dopo un’adeguata terapia riabilitativa considero
lo stato di salute del paziente consolidato. Le limitazioni stabilite concernono
entrambe le spalle nella medesima misura. Per il lavoro svolto di manovale
edile risulta un’ulteriore e permanente incapacità lavorativa che valuto dal
profilo medico-teorico del 50% (presenza normale, rendimento ridotto), giudizio
che non tiene conto della reale praticabilità di ciò” (doc. I pag. 8).
In corso di causa, poi, il
legale ha ribadito come la situazione di salute dell’assicurato risulti grave e
precaria, tanto è vero che l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 17
aprile 2020, considerandolo ormai totalmente inabile al lavoro nella precedente
attività di manovale edile e abile al lavoro al 50% nello svolgimento di
attività adatte, gli ha assegnato una rendita intera di invalidità a decorrere
dal 1° settembre 2018, poi ridotta a tre quarti di rendita di invalidità a
partire dal 1° marzo 2019 (cfr. doc. V/1).
2.5.5
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda
le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.5.6
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________ a proposito
della residua completa capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento
di attività adatte possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia giudiziaria
pluridisciplinare”, così come richiesto dal suo patrocinatore nel gravame;
cfr. doc. I; cfr. altresì la già citata STF 8C_802/2016 del 21 agosto 2017,
consid. 5).
Il TCA concorda con
l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, del resto, non può essere
rimesso in discussione dalle certificazioni prodotte dal legale dell’assicurato
in sede ricorsuale.
A tale riguardo, questa
Corte evidenzia che la totale incapacità lavorativa attestata dalla psichiatra
curante dell’interessato non può essere tenuta in considerazione, posto che,
come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.6.), i disturbi psichici che affliggono
il ricorrente esulano dalla presente vertenza, non risultando in nesso causale
adeguato con l’infortunio.
Altrettanto ininfluente il
fatto che l’Ufficio AI abbia deciso di attribuire all’assicurato una rendita di
invalidità, considerandolo inabile al lavoro nella misura del 50% nello
svolgimento di attività adatte, posto che tale valutazione non tiene conto
unicamente dei postumi infortunistici, come nella presente vertenza, bensì
dell’insieme delle patologie dell’interessato, ivi comprese le affezioni alla
spalla sinistra e i disturbi psichici, non a carico dell’assicuratore
infortuni, come già stabilito ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.3.4. e
consid. 2.4.6.).
Infine, anche lo stralcio
del referto del dr. __________ del 12 novembre 2019 citato dal legale nell’atto
ricorsuale non consente di mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________,
dato che, nel passaggio messo in evidenza dall’avv. RA 1, il perito incaricato
da __________ ha valutato una permanente incapacità lavorativa del 50%
nell’usuale attività di manovale edile (cfr. doc. I pag. 8), ciò che
evidentemente non influisce sulla valutazione di una piena capacità lavorativa
residua in attività rispettose delle limitazioni funzionali che affliggono
l’arto superiore destro dell’interessato.
Il TCA rileva, anzi, a
quest’ultimo proposito, che nel referto peritale redatto in data 19 giugno 2019
per __________, il dr. __________ ha espresso il proprio accordo con quanto
valutato dal dr. __________ sia con riferimento alle limitazioni funzionali per
la spalla destra indicate dal medico fiduciario nel rapporto del 10 dicembre
2018, sia riguardo alla piena capacità lavorativa dell’interessato nel
compimento di mansioni adeguate, concludendo espressamente che “per un lavoro
confacente, permettendo di rispettare le limitazioni sopra esposte, il paziente
rimarrebbe invece abile in forma normale (100% per rendimento e presenza)”
(cfr. doc. 202, corsivo della redattrice).
Va, inoltre, sottolineato
che il dr. __________, dopo la degenza dell’interessato dal 3 settembre al 17
settembre 2019 presso la Clinica __________, ha tenuto a sottolineare nel
referto del 20 settembre 2019 che “alla dimissione dal nostro servizio la
mobilità delle due spalle è normale e simmetrica” (cfr. doc. 210).
Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che
si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle:
in sostanza, si tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare
pesi anche solo relativamente importanti, nonché d’ingaggiare l’arto superiore
interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (cfr. fra le
tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999,
confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell.sigibilità lavorativa del medico __________ risulta plausibile anche alla
luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare
destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011
del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno
attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una
paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio
destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Analoghe conclusioni sono
state ribadite dall’Alta Corte nella STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, nella
quale il TF ha confermato che vi sono sufficienti opportunità realistiche di
occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge,
anche per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un braccio
solo e inoltre possono svolgere solo un lavoro leggero (vedi anche sentenze
8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del 14 giugno 2018 consid.
4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve, quindi, concludere che
l’assicurato, impedito nell’esercizio della sua originaria professione di manovale
edile, conserva comunque, tenuto conto dei soli postumi infortunistici alla
spalla destra, una abilità lavorativa al 100% in attività leggere dal profilo
del sollevamento, trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non
implicano un utilizzo dell’arto superiore al di sopra del piano orizzontale,
reperibili sul mercato generale del lavoro.
2.5.7
Si tratta, ora, di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione, nella decisione
su opposizione impugnata, ha indicato un importo di fr. 64'080 (cfr. doc. A).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da questo valore - peraltro non contestato dall’insorgente -
ritenuto che anche volendo prendere in considerazione il dato – più favorevole
all’assicurato – utilizzato dall’Ufficio AI nel progetto di assegnazione di
rendita del 17 aprile 2020, basandosi sulle informazioni fornite dalla stessa __________
nell’apposito questionario per il datore di lavoro (cfr. doc. V/1), il
risultato finale, come vedremo al prossimo considerando (cfr. consid. 2.5.7. in
fine), non cambierebbe.
2.5.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a
valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,
che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una
stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr.
www.bfs.admin.ch/bfs/it/home
/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia
prima dell’emissione della decisione impugnata, emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a).
Con
un orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene, nel 2018, un
reddito di fr. 67'445.1233 (66'803.4 : 104.1 X 105.1 [cfr. la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”]).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto, nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 non ha applicato
alcuna riduzione percentuale, osservando che “in particolare giova ricordare
che i Tribunali hanno a innumerevoli riprese confermato che l’età – in ogni
caso per i lavoratori non qualificati – non è un fattore di riduzione (cfr. ad
es. la sentenza del TFA I 594/04 del 14.2.2005 dalla quale risulta che
Hilfsartbeiten sind grundsätzlich altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum
Lebensalter 63/65 sogar loherhöhend e le sentenze del TF 8C_319/2007 del
6.5.2008, 8C_361/2011 del 20.7.2011, 8C_754/2015 del 26.2.2016 e 8C_227/2018
del 14.6.2018)” (cfr. doc. A).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2), non ha alcun motivo per modificare quanto deciso dall’assicuratore
infortuni e rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.
Tale
soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente
giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019
del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).
Raffrontando,
dunque, il reddito da valido di fr. 64’080 indicato nella decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. A) con quello da invalido di fr. 67'445.13, si ottiene un grado d’invalidità nullo come correttamente indicato
dall’amministrazione.
Il risultato finale non
cambierebbe neppure volendo, per ipotesi, raffrontare il reddito da valido –
più favorevole all’assicurato – di fr. 71'424 utilizzato dall’Ufficio AI nel
progetto di assegnazione di rendita del 16 aprile 2020 (cfr. doc. V/1) al
citato reddito da invalido, ottenendo in tal modo un grado di invalidità del
5.15%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.
Anche
su questo punto, quindi, la decisione su opposizione impugnata va confermata.
2.6
Diritto all’IMI?
2.6.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.6.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________ (cfr. doc. 141), ha
rifiutato, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, l’assegnazione al ricorrente
di un’IMI, mettendo in evidenza la constatazione di una mobilità normale della
spalla riscontrata dal dr. __________ (cfr. doc. A, p. 10).
Con il ricorso, il legale
dell’assicurato ha chiesto l’assegnazione di un’IMI, “a fronte dei danni fisici
e psichici subiti dall’assicurato).
In sede di risposta di causa,
l’assicuratore infortuni ha confermato il rifiuto di un’IMI, producendo, a
comprova della propria posizione, l’apprezzamento medico del 7 febbraio 2020
del dr. __________.
Quest’ultimo ha, in
effetti, negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza
di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica, rilevando che:
" Valutazione
secondo la tabella 1 “valutazione ad IMI a causa di un disturbo funzionale
degli arti superiori” una menomazione per un danno all’integrità avrebbe
confermato per una abduzione limitata sotto i 120°/30° sopra livello orizzontale.
Secondo la lettera d’uscita della Clinica __________ di __________, formata dal
dr. med. __________ il 23.09.2019, la mobilità della spalla risultava libera.
Anche se fosse stata evidenziata una limitazione della mobilità,
quest’ultima sarebbe a causa della capsulite retrattile che non è considerata
come postumo infortunistico.” (Doc. III/1)
Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere
squisitamente medico, considerato che al riguardo la partte ricorrente non ha
sollevato alcuna motivata obiezione, il TCA ritiene che l’apprezzamento della
menomazione dell’integrità espresso dal dr. __________, tenuto conto dei soli
postumi infortunistici, possa validamente costituire da fondamento al proprio
giudizio.
Da sottolineare, a tale proposito, che contrariamente a quanto
preteso dal legale del ricorrente, nella valutazione del diritto ad un’IMI a
ragione l’assicuratore infortuni non ha preso in considerazione né le
limitazioni derivanti dai disturbi alla spalla sinistra, né quelle causate
dalle affezioni psichiche, per le quali, come sopra esposto (consid. 2.3.4. e
consid. 2.4.6.), è stata esclusa l’esistenza di un rapporto di causalità con
l’infortunio.
Anche su questo punto, pertanto, la decisione su opposizione
impugnata va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti