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Decisione

35.2020.70

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’INSAI era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al distacco della retina all’occhio destro oggetto dell’intervento operatorio del 2 dicembre 2019, oppure no. Rinvio per ulteriori accertamenti

1 marzo 2021Italiano37 min

negato la propria responsabilità a proposito del distacco della retina all’occhio

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.70

PC/DC/sc

Lugano

1° marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 novembre 2019 RI 1,

nato il __________ 1969, di professione contabile presso la __________ di __________

al 100% dal 1° gennaio 2018 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni presso l'ICO 1, mentre stava partecipando ad una partita di calcio

regionale (leghe minori) nel ruolo di portiere, “durante un uscita per

prendere la palla colpiva la testa per terra sul campo da gioco”,

riportando, secondo il “certificato di dimissione pronto soccorso” della

Clinica __________ di medesima data, un “trauma cranico non commotivo a

livello occipitale, con breve momento di offuscamento della vista, senza

perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF

e doc. I, pag. 3).

1.2. Il 1° dicembre 2019

l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del Servizio di

oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, (doc. 7 incarto LAINF) ed

il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________

di __________ per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli

periferici e macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).

1.3. L’assicurato è stato

dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto

LAINF) ed ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17

dicembre 2019 (doc. 12 incarto LAINF).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito il parere

del 10 febbraio 2020 del proprio medico di fiducia, dr.ssa med. __________, specialista

FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia: doc. 21 incarto LAINF), con scritto del

12 febbraio 2020 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che: “(…) Secondo la

valutazione del nostro servizio medico non sussiste un nesso causale certo o

probabile tra l’evento del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio destro

notificatoci. La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale

motivo non possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a

nostro carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il

pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre

2019. (…).” (doc. 22 incarto LAINF).

1.5. Con messaggio di posta

elettronica del 28 febbraio 2020 dell’assicurato ha informato l’CO 1 di non

essere d’accordo con la precitata presa di posizione, in quanto il distacco

della retina sarebbe dovuto al colpo subito il 10 novembre 2019 (doc. 28 incarto

LAINF). A suffragio delle proprie argomentazioni l’assicurato ha versato agli

atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 del dr. med. __________, medico

capoclinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________

di __________ (doc. 29 incarto LAINF).

1.6. Con decisione dell’11 marzo

2020 l’CO 1 ha statuito quanto segue: “(…) Secondo la valutazione del nostro

servizio medico non sussiste un nesso causale certo o probabile tra l’evento

del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio per il quale è stato necessario

eseguire l’intervento ad inizio dicembre 2019 presso il __________ di __________.

La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale motivo non

possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a nostro

carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il pronto

soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre 2019. (…).”

(doc. 31 incarto LAINF).

1.7. L’CO 1 ha trasmesso la citata

decisione anche all’Istituto assicuratore malattia __________ (doc. 31 incarto

LAINF).

In data 17 marzo 2020 la __________

ha richiesto all’Istituto assicuratore una copia della documentazione inerente

all’evento assicurativo per “verificare oggettivamente le prestazioni di

nostra competenza nel quadro dell’assicurazione.” (doc. 37 incarto LAINF).

In data 23 marzo 2020 l’CO

1 ha trasmesso alla __________ una copia dei propri atti su CD (doc. 38 incarto

LAINF).

1.8. Dopo avere ricevuto

l’opposizione del 2 aprile 2020 dell’assicurato (doc. 39 incarto LAINF) e avere

acquisito il parere del 5 giugno 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 41

incarto LAINF), con decisione su opposizione del 19 giugno 2020 l’CO 1 ha

statuito quanto segue:

" (…)

3.

In data 10.2.2020 la dott.ssa __________, specialista in

oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione

medicina assicurativa della CO 1, è giunta alla conclusione che la lesione

della retina sono secondo il criterio della probabilità preponderante di

origine morbosa tenuto conto del fatto che l'assicurato presenta uno status

dopo intervento con il laser. La causalità con l'evento del 10.11.2019 non è

data. La dott.ssa __________ ha in particolar modo rilevato che nel rapporto

operatorio e nel rapporto di uscita non vengono de scritte delle conseguenze di

un trauma diretto all'occhio destro (strappo consistente della retina,

sanguinamento della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica,

dialisi dell'iride, tremore della lente). Se l'assicurato fosse stato vittima

di un trauma acuto all'occhio avrebbe lamentato dei sintomi importanti tanto da

dovere consultare un oculista subito dopo l'infortunio o al massimo dopo due

giorni.

Dopo avere preso conoscenza dell'opposizione il 5.6.2020 la

dott.ssa Apli si è confermata nelle proprie conclusioni e precisato che

l'asserito colpo a livello occipitale e quindi un trauma indiretto occorso tre

settimane prima non è stato abbastanza forte da comportare il distacco retinico

in un assicurato che lamentava già una retina danneggiata. Un intervento

refrattivo con il laser viene generalmente effettuato in caso di miopia con

astigmatismo. L'astigmatismo non è mai presente da solo. Dall'anamnesi

descritta all'Ospedale __________ di __________ risulta che l'assicurato

presentava delle alterazioni morbose alla retina con dei fori periferici che

spiegano il distacco retinico intervenuto l'1.12.2019.

4.

Il fatto che l'assicurato dichiari di non avere mai avuto problemi

alla vista negli ultimi trent'anni - fermo restando che egli è stato trattato

nel 1999 con il laser - non ha alcuna influenza ai fini della presente

procedura. A mente della giurisprudenza il principio "post hoc, ergo

propter hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non permette di riconoscere

il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità

preponderante e per-tanto non può essere considerato quale mezzo di prova (DTF

119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del TF 8C_6/2009 del 30.7.2009 consid. 3).

5.

Tutto ben considerato - in assenza peraltro di valutazioni

divergenti agli atti - la CO 1 ritiene di potere fare proprie le conclusioni

rilasciate con piena conoscenza di causa della propria specialista.

6.

L'impugnata decisione deve essere confermata e l'opposizione

respinta. L'assicurato è pregato di rivolgersi alla propria cassa malati che

fra l'altro non ha contestato la decisione della CO 1. (…)” (doc. 43 incarto

LAINF).

1.9. Con tempestivo ricorso del 20

agosto 2020 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle “prestazioni

LAINF a seguito dell’evento del 10 novembre 2019, tra cui un rimborso spese di

CHF 6'280.50” rispettivamente, in via subordinata, la retrocessione

dell’incarto alla CO 1 “affinché emani una nuova decisione sulla scorta

delle considerazioni esposte” (cfr. doc. I, pag. 7).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta, innanzitutto, un accerta-mento inesatto dei fatti, in

quanto nell'esposizione fattuale della decisione impugnata (punto "A"

a pagina 2) si afferma che il suo cliente sarebbe stato colpito alla testa da

una pallonata al volto, mentre il colpo alla testa è stato causato dalla caduta

al suolo (con colpo alla testa) a seguito di un contrasto di gioco. La

decisione di diniego della CO 1 potrebbe quindi essere stata influenzata

dall'aver considerato quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non

avvenuto), reputata un evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare

la turbativa fisica riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi

alla vista). Qualora la CO 1 avesse considerato la vera causa del problema

fisico (lo scontro con il terreno) la stessa sarebbe forse giunta a diversa

conclusione (cfr. doc. I, pag. 5).

Secondariamente il

rappresentante dell’insorgente sottolinea che il suo cliente non ha mai avuto

problemi alla vista e che:

" (…) l'intervento

al quale è stato sottoposto per correggere un astigmatismo (un ordinario e

comune "intervento laser" per evitare di portare gli occhiali) è

stato eseguito nel lontano 1999, per cui è poco probabile che tale intervento

sia da considerarsi causa preponderante del distacco della retina, come invece

ipotizzato dal medico incaricato dalla CO 1.

Neppure è corretto - come sostenuto dal Dr. med. __________ (doc.

M) - asserire che l'intervento del 1999 era in realtà stato eseguito per curare

una non meglio definita patologia che avrebbe poi causato il distacco della

retina nel 2020 (quindi vent'anni dopo). In tale certificato medico nemmeno si

descrive questa asserita patologia, sulla cui eventuale intrinseca componente

degenerativa nulla è quindi dato a sapere. Visto che nella fase precedente al

presente ricorso la CO 1 è un organo amministrativo, incaricato di attuare il

diritto oggettivo, sarebbe certamente stato opportuno reperire un responso

medico che spiegasse nel dettaglio quanto invece solo sommariamente accennato

dal Dr. med. __________. Dal certificato medico del Dr. med. __________ qui

allegato (doc. 0) si evince chiaramente che l'intervento aveva quale unico

scopo quello di correggere leggermente la vista. Anche lo stesso oculista nutre

forti dubbi sulla conclusione alla quale è addivenuto il medico incaricato

dalla CO 1.

Si ritiene che l'agire della CO 1, e meglio giustificare il diniego di

prestazioni con una non meglio definita (e assolutamente non accertata)

precedente problematica agli occhi del ricorrente rappresenti un accertamento

dei fatti inesatto, se non addirittura arbitrario.” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6)

Il legale dell’assicurato

ritiene che l’impatto con il terreno, tale da causare un trauma cranico, abbia

avuto un nesso causale con i problemi di vista accusati dal suo assistito, il

quale non ha mai avuto problemi alla retina o alla vista in generale. Ribadisce

che l’intervento del 1999 era non fondamentale ed eseguito solo per evitare di

portare gli occhiali. Il trauma cranico subito dal suo cliente è una conditio

sine qua non dei disturbi alla vista sorti immediatamente dopo di esso. Tale

tesi è del resto avallata dal certificato medico del 27 febbraio 2020 già agli

atti. Il rapporto medico della dr.ssa med. __________ attestante il contrario,

“nel quale in sostanza si afferma che il danno alla salute sarebbe

subentrato anche in assenza dell'evento traumatico (status quo sine), appare un

responso poco convincente e poco motivato, anche perché in tale rapporto medico

nulla si dice in merito all'asserita esistente patologia del ricorrente ed alla

sua evoluzione, che avrebbe causato - anche senza l'infortunio - il danno alla

salute verificatosi” (cfr. doc. I, pag. 6).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto, tra l’altro, il

certificato medico del 2 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH

in malattie degli occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. O).

1.10. Nella risposta dell’11

settembre 2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo,

ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.11. In data 14 settembre 2020 il

TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente,

assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo

a prestazioni in relazione al distacco della retina all’occhio destro oggetto

dell’intervento operatorio del 2 dicembre 2019, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato la propria responsabilità a proposito del distacco della retina all’occhio

destro, considerandolo estraneo all’infortunio del novembre 2019, facendo capo

al parere della sua oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 43, p. 4).

Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti

dei propri medici curanti, che i disturbi all’occhio destro sarebbero

conseguenti all’evento del 10 novembre 2019. Ciò anche in ragione del fatto che

prima non ne aveva mai sofferto.

A proposito di

quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,

p. 41).

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Il TCA constata, innanzitutto,

che il 10 novembre 2019 l’assicurato mentre stava partecipando ad una partita

di calcio nel ruolo di portiere, “durante un uscita per prendere la palla

colpiva la testa per terra sul campo da gioco”, riportando, secondo il “certificato

di dimissione pronto soccorso” della Clinica Luganese Moncucco di medesima

data, un “trauma cranico non commotivo a livello occipitale, con breve

momento di offuscamento della vista, senza perdita di coscienza o altra

sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF; cfr. consid. 1.1). In tale

occasione è stato sottoposto ad una radiografia del “rachide cervicale AP e

LAT” (“Rettilineizzato il rachide cervicale senza cedimenti o

disallineamenti somatici. Segni di discopatia cronica C5-C6 C6-C7. Regolare

allineamento dei metameri sul piano frontale”: doc. 16 incarto LAINF) e ad

una “CT cerebrale nativa” (“Non emorragie intracraniche. Strutture della

linea mediana in asse. Non effetti massa. Non fratture della teca. Conclusioni.

Non emorragie intracraniche.”: doc. 17 incarto LAINF).

Il 1° dicembre 2019 l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del

Servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, dal cui

referto (doc. 7 incarto LAINF) si evince quanto segue: “Anamnesi.

Riferisce da 3 settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma

cranico con ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC

risultata negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie;

riferisce da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale; nega

altra sintomatologia oculare; non porta occhiali; St da laser per astigmatismo

nel 1999 (Dr. __________). Diagnosi. OD: DR regmatogeno con strappi

retinici periferici in temporale-inferiore (h 8-9), macula ON. (…). Procedere.

(…) Contattato il picchetto di __________ (…), in attesa di una loro

convocazione per intervento in regime di urgenza.” (n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

Il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________

di __________ (pars plana vitrectomia 23G, endodiatermia, endolaser, PFCL, C3F8

12.5 %) per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli periferici e

macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).

L’assicurato è stato

dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto

LAINF) e ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17

dicembre 2019 ha ripreso (doc. 12 incarto LAINF).

Interpellata

dall’amministrazione in merito all’eziologia del distacco alla retina

all’occhio destro denunciato dall’assicurato, con apprezzamento medico del 10

febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) la dr.ssa med. __________, specialista in

oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione

medicina assicurativa della CO 1 - dopo aver rilevato che, secondo il rapporto

di dimissione del 10 novembre 2019 del Pronto Soccorso, gli occhi non sono

stati feriti e sia la radiografia del “rachide cervicale AP e LAT” sia

la “CT cerebrale nativa” non avevano mostrato alcun cambiamento traumatico

- è giunta alla conclusione che la lesione della retina era, secondo il

criterio della probabilità preponderante, di origine morbosa, tenuto conto del

fatto che l'assicurato presentava uno status dopo intervento con il laser. La

causalità con l'evento del 10 novembre 2019 non era data. Il medico fiduciario ha,

in particolare modo, sottolineato che, per un verso, non era risultato un trauma

documentato e sufficiente, che fosse documentato anche dal profilo medico e,

per altro verso, che nel rapporto operatorio e nel rapporto di uscita non venivano

descritte delle conseguenze di un trauma diretto all'occhio destro (strappo

consistente della retina, sanguinamento della camera anteriore o del corpo

vitreo, midriasi traumatica, dialisi dell'iride, tremore della lente). Se

l'assicurato fosse stato vittima di un trauma acuto all'occhio avrebbe

lamentato dei sintomi importanti tanto da dovere consultare un oculista subito

dopo l'infortunio o al massimo dopo due giorni.

In seguito, l’assicurato

ha versato agli atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 (doc. 29

incarto LAINF) del dr. med. __________, medico capoclinica del servizio di

oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, giusta

il quale:

" Si

certifica che il Sig. RI 1, nato il __________1969, giungeva in pronto soccorso

in data 01.12.2019 riferendo comparsa di miodesopsie in OD, occorse in seguito

a riferito trauma cranico lieve con ricezione occipitale durante una partita di

calcio il 10.11.2019, con riscontro di distacco retinico macula on con presenza

di multipli strappi retinici periferici in temporale-inferiore. In data

02.12.2019 veniva operato in urgenza presso ospedale universitario di Lucerna

di vitrectomia + endolaser + GAS (Dr. __________).

Data la stretta concomitanza dell'insorgenza dei sintomi oculari sopracitati,

riscontrati alla visita oftalmologica dei 01.12.2019, all'evento traumatico del

10.11.2019 non si può escludere una correlazione post traumatica della

problematica retinica occorsa.”

L’Istituto assicuratore ha

nuovamente interpellato la dr.ssa med. __________ nel quadro della procedura di

opposizione (cfr. doc. 40 incarto AI), la quale è stata invitata ad esprimersi

a proposito delle obiezioni sollevate dall’assicurato.

Con apprezzamento del 5

giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) la dott.ssa med. __________ ha confermato

le proprie precedenti conclusioni, sulla base delle seguenti considerazioni:

" Gemäss

Considerandi

Erstuntersuchungsbericht (10.11.2019, Clinica __________) erlitt der

Versicherte eine occipitalen Kopfkontusion («...viene per trauma cranico non

commotivo a livello occipitale"), sein Gesicht und das Auge wurden direkt

nicht verletzt.

Ausserdem wurde im Untersuchungsbericht der Ophthalmologie des

Ospedale __________ di __________ (s. Bericht vom 01.12.2019 einen

vorbestehenden Zustand nach einem Laser-Eingriff bei Refrakti-onsfehler («st da

laser per astigmatismo nel 1999 (Dr. __________ im 1999»).

Ein Astigmatismus alleine gibt es nicht, eine refraktive

Laser-Operation wird in der Regel bei Myopie mit Astigmatismus durchgeführt.

Diese anamnestische Bemerkung der Augenklinik __________ be-weist, dass der

Versicherte doch eine vorbestehende degenerative Netzhautänderung mit

peripherer Lochbildung haben konnte, welche die rhegmatogenen Netzhautablösung

vom 01.12.2019 am rechten Auge auslöste.

Die im 1999 durchgeführte Laseroperation war ein rein refraktiven

Eingriff, welche nur für seine Brillenfreiheit diente und eine myope

degenerative Veränderung des Auges nicht beseitigen konnte.

(…).

Ich halte an meine frühere Beurteilung fest. Das angegebene indirekte

Augentrauma (occipitale Kopfkontusion) von drei Wochen früher ist nicht stark

genug, um eine rhegmatogenen (lochbedingten) Netzhautablösung auszulösen.

Diese ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die peripheren

degenerativen Veränderungen der Netzhaut zurückzuführen; Der Versicherte hat

eine vorbestehende, im 1999 Laser-operierte

Refraktionsänderung am Auge, welches nicht unfallkausal ist.”.

Unitamente alla propria

impugnativa l’assicurato ha prodotto un certificato medico, datato 2 luglio

2020.

(doc. O), del dr. med. __________, specialista FMH in malattie degli

occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia, giusta il quale:

" Il

paziente mi ha indirizzato una e-mail in data 1.07.2020 dichiarando di aver

avuto un trauma cranico e un distacco retinico all'occhio destro operato

all'Ospedale __________ di __________.

Attesto di aver operato in data 26.03.1999 di Lasik bilaterale il

paziente summenzionato per la correzione di s-0.25:c-2.75/0° a destra e di

s-0.5:c-3.00/10° a sinistra.

L'operazione si è svolta senza complicazioni e l'acuità visiva da

lontano senza correzione all'ultimo controllo del 13.04.2011 era del 100% senza

correzione dalle due parti.

Valutazione: intervento di Lasik per una correzione di astigmatismo

bilaterale senza complicazioni.

Non ritengo assolutamente da l'intervento Lasik di 21 anni fa possa entrare in

considerazione per il distacco di retina che anamnesti-camente mi sembra essere

dovuto alla caduta e al conseguente colpo diretto/indiretto oculare.

Ritengo quindi che debba essere la CO 1 a dover prendere a carico

le spese del distacco di retina all'occhio destro.

Con i miei migliori saluti.” (doc. O; n.d.r.: la sottolineatura

non è della redattrice).

2.9

Chiamato a pronunciarsi nel

caso di specie, il TCA rileva innanzitutto che nell’incarico alla dr.ssa med. __________,

sfociato nell’apprezzamento del 5 giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF),

l’Istituto assicuratore ha indicato la seguente fattispecie: “Giocando a

calcio riporta una contusione alla testa direttamente sul terreno.” (cfr.

doc. 40 incarto AI). La censura ricorsuale, giusta la quale, la decisione di

diniego della CO 1 potrebbe essere stata influenzata dall'aver considerato

quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non avvenuto), reputata un

evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare la turbativa fisica

riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi alla vista),

anziché lo scontro con il terreno deve, pertanto, essere respinta.

Ciò premesso, il TCA non

può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 10 novembre 2019 (fatta

eccezione per i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il

pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in medesima data) e, in

ultima analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 2 dicembre

2019.

In effetti, dalle tavole

processuali emerge che, in seguito all’infortunio del 10 novembre 2019,

l’assicurato ha avuto un “breve momento di offuscamento della vista, senza

perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 incarto LAINF) e

che il 1° dicembre 2019 si è presentato al Pronto Soccorso del Servizio di

oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, Italiano, riferendo “da

3.

settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma cranico con

ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC risultata

negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie; riferisce

da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale.” (cfr. doc. 7

incarto LAINF). In tale occasione gli è stato diagnosticato un distacco

retinico regmatogeno con strappi retinici periferici, a seguito del quale è

stato operato d’urgenza il 2 dicembre 2019 a __________.

Stante quanto precede, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio

giudizio sui pareri espressi il 10 febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) ed il 5

giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) della dr.ssa med. __________. In essi,

infatti, l’oftalmologa fiduciaria si è sostanzialmente limitata a negare

l’esistenza di un nesso causale naturale, in assenza di un trauma diretto

idoneo a provocare il distacco della retina dell’occhio destro

dell’interessato, già affetto da una problematica morbosa. Difatti il medico

fiduciario ha ritenuto, in sostanza, che la tipologia di infortunio occorso

all’assicurato (colpo a livello occipitale sul terreno, senza ferimento diretto

del viso e degli occhi) era un trauma indiretto (nel rapporto operatorio e nel

rapporto di uscita non venivano, infatti, descritte delle conseguenze di un

trauma diretto all'occhio destro, quali: strappo consistente della retina, sanguinamento

della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica, dialisi

dell'iride e tremore della lente) occorso tre settimane prima che non era stato

abbastanza forte da comportare il distacco retinico dell’occhio destro.

A questo proposito giova qui tuttavia ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando

si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe

prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario

che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è

sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia

provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come

la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota

79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2018.55 del

14.

febbraio 2019, consid. 2.11).

Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria

tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,

ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.

Tanto più che, in merito alla questione riguardante l’eziologia del distacco

retinico dell’occhio destro, agli atti figurano pure referti contraddittori: da

una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa dr.ssa __________ e dall’altra,

quelli elaborati dai dr. med. __________ e del dr. med. __________, specialisti

privatamente consultati dall’insorgente.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder

-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von

der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch

drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata

in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del

9.

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione

impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad

accertare l’eziologia, morbosa oppure traumatica, dei disturbi interessanti

l’occhio destro dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento

chirurgico del 2 dicembre 2019. Sulla scorta delle relative risultanze, l'CO 1

sarà poi chiamata a definire il proprio obbligo a prestazioni e, quindi, a

emanare una nuova decisione formale.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, consid. 2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA

32.2018.216

del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti