35.2020.70
Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’INSAI era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al distacco della retina all’occhio destro oggetto dell’intervento operatorio del 2 dicembre 2019, oppure no. Rinvio per ulteriori accertamenti
1 marzo 2021Italiano37 min
negato la propria responsabilità a proposito del distacco della retina all’occhio
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2020.70
PC/DC/sc
Lugano
1° marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 novembre 2019 RI 1,
nato il __________ 1969, di professione contabile presso la __________ di __________
al 100% dal 1° gennaio 2018 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'ICO 1, mentre stava partecipando ad una partita di calcio
regionale (leghe minori) nel ruolo di portiere, “durante un uscita per
prendere la palla colpiva la testa per terra sul campo da gioco”,
riportando, secondo il “certificato di dimissione pronto soccorso” della
Clinica __________ di medesima data, un “trauma cranico non commotivo a
livello occipitale, con breve momento di offuscamento della vista, senza
perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF
e doc. I, pag. 3).
1.2. Il 1° dicembre 2019
l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del Servizio di
oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, (doc. 7 incarto LAINF) ed
il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________
di __________ per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli
periferici e macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).
1.3. L’assicurato è stato
dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto
LAINF) ed ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17
dicembre 2019 (doc. 12 incarto LAINF).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito il parere
del 10 febbraio 2020 del proprio medico di fiducia, dr.ssa med. __________, specialista
FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia: doc. 21 incarto LAINF), con scritto del
12 febbraio 2020 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che: “(…) Secondo la
valutazione del nostro servizio medico non sussiste un nesso causale certo o
probabile tra l’evento del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio destro
notificatoci. La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale
motivo non possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a
nostro carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il
pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre
2019. (…).” (doc. 22 incarto LAINF).
1.5. Con messaggio di posta
elettronica del 28 febbraio 2020 dell’assicurato ha informato l’CO 1 di non
essere d’accordo con la precitata presa di posizione, in quanto il distacco
della retina sarebbe dovuto al colpo subito il 10 novembre 2019 (doc. 28 incarto
LAINF). A suffragio delle proprie argomentazioni l’assicurato ha versato agli
atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 del dr. med. __________, medico
capoclinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (doc. 29 incarto LAINF).
1.6. Con decisione dell’11 marzo
2020 l’CO 1 ha statuito quanto segue: “(…) Secondo la valutazione del nostro
servizio medico non sussiste un nesso causale certo o probabile tra l’evento
del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio per il quale è stato necessario
eseguire l’intervento ad inizio dicembre 2019 presso il __________ di __________.
La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale motivo non
possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a nostro
carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il pronto
soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre 2019. (…).”
(doc. 31 incarto LAINF).
1.7. L’CO 1 ha trasmesso la citata
decisione anche all’Istituto assicuratore malattia __________ (doc. 31 incarto
LAINF).
In data 17 marzo 2020 la __________
ha richiesto all’Istituto assicuratore una copia della documentazione inerente
all’evento assicurativo per “verificare oggettivamente le prestazioni di
nostra competenza nel quadro dell’assicurazione.” (doc. 37 incarto LAINF).
In data 23 marzo 2020 l’CO
1 ha trasmesso alla __________ una copia dei propri atti su CD (doc. 38 incarto
LAINF).
1.8. Dopo avere ricevuto
l’opposizione del 2 aprile 2020 dell’assicurato (doc. 39 incarto LAINF) e avere
acquisito il parere del 5 giugno 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 41
incarto LAINF), con decisione su opposizione del 19 giugno 2020 l’CO 1 ha
statuito quanto segue:
" (…)
3.
In data 10.2.2020 la dott.ssa __________, specialista in
oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione
medicina assicurativa della CO 1, è giunta alla conclusione che la lesione
della retina sono secondo il criterio della probabilità preponderante di
origine morbosa tenuto conto del fatto che l'assicurato presenta uno status
dopo intervento con il laser. La causalità con l'evento del 10.11.2019 non è
data. La dott.ssa __________ ha in particolar modo rilevato che nel rapporto
operatorio e nel rapporto di uscita non vengono de scritte delle conseguenze di
un trauma diretto all'occhio destro (strappo consistente della retina,
sanguinamento della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica,
dialisi dell'iride, tremore della lente). Se l'assicurato fosse stato vittima
di un trauma acuto all'occhio avrebbe lamentato dei sintomi importanti tanto da
dovere consultare un oculista subito dopo l'infortunio o al massimo dopo due
giorni.
Dopo avere preso conoscenza dell'opposizione il 5.6.2020 la
dott.ssa Apli si è confermata nelle proprie conclusioni e precisato che
l'asserito colpo a livello occipitale e quindi un trauma indiretto occorso tre
settimane prima non è stato abbastanza forte da comportare il distacco retinico
in un assicurato che lamentava già una retina danneggiata. Un intervento
refrattivo con il laser viene generalmente effettuato in caso di miopia con
astigmatismo. L'astigmatismo non è mai presente da solo. Dall'anamnesi
descritta all'Ospedale __________ di __________ risulta che l'assicurato
presentava delle alterazioni morbose alla retina con dei fori periferici che
spiegano il distacco retinico intervenuto l'1.12.2019.
4.
Il fatto che l'assicurato dichiari di non avere mai avuto problemi
alla vista negli ultimi trent'anni - fermo restando che egli è stato trattato
nel 1999 con il laser - non ha alcuna influenza ai fini della presente
procedura. A mente della giurisprudenza il principio "post hoc, ergo
propter hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non permette di riconoscere
il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità
preponderante e per-tanto non può essere considerato quale mezzo di prova (DTF
119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del TF 8C_6/2009 del 30.7.2009 consid. 3).
5.
Tutto ben considerato - in assenza peraltro di valutazioni
divergenti agli atti - la CO 1 ritiene di potere fare proprie le conclusioni
rilasciate con piena conoscenza di causa della propria specialista.
6.
L'impugnata decisione deve essere confermata e l'opposizione
respinta. L'assicurato è pregato di rivolgersi alla propria cassa malati che
fra l'altro non ha contestato la decisione della CO 1. (…)” (doc. 43 incarto
LAINF).
1.9. Con tempestivo ricorso del 20
agosto 2020 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle “prestazioni
LAINF a seguito dell’evento del 10 novembre 2019, tra cui un rimborso spese di
CHF 6'280.50” rispettivamente, in via subordinata, la retrocessione
dell’incarto alla CO 1 “affinché emani una nuova decisione sulla scorta
delle considerazioni esposte” (cfr. doc. I, pag. 7).
Il patrocinatore del
ricorrente contesta, innanzitutto, un accerta-mento inesatto dei fatti, in
quanto nell'esposizione fattuale della decisione impugnata (punto "A"
a pagina 2) si afferma che il suo cliente sarebbe stato colpito alla testa da
una pallonata al volto, mentre il colpo alla testa è stato causato dalla caduta
al suolo (con colpo alla testa) a seguito di un contrasto di gioco. La
decisione di diniego della CO 1 potrebbe quindi essere stata influenzata
dall'aver considerato quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non
avvenuto), reputata un evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare
la turbativa fisica riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi
alla vista). Qualora la CO 1 avesse considerato la vera causa del problema
fisico (lo scontro con il terreno) la stessa sarebbe forse giunta a diversa
conclusione (cfr. doc. I, pag. 5).
Secondariamente il
rappresentante dell’insorgente sottolinea che il suo cliente non ha mai avuto
problemi alla vista e che:
" (…) l'intervento
al quale è stato sottoposto per correggere un astigmatismo (un ordinario e
comune "intervento laser" per evitare di portare gli occhiali) è
stato eseguito nel lontano 1999, per cui è poco probabile che tale intervento
sia da considerarsi causa preponderante del distacco della retina, come invece
ipotizzato dal medico incaricato dalla CO 1.
Neppure è corretto - come sostenuto dal Dr. med. __________ (doc.
M) - asserire che l'intervento del 1999 era in realtà stato eseguito per curare
una non meglio definita patologia che avrebbe poi causato il distacco della
retina nel 2020 (quindi vent'anni dopo). In tale certificato medico nemmeno si
descrive questa asserita patologia, sulla cui eventuale intrinseca componente
degenerativa nulla è quindi dato a sapere. Visto che nella fase precedente al
presente ricorso la CO 1 è un organo amministrativo, incaricato di attuare il
diritto oggettivo, sarebbe certamente stato opportuno reperire un responso
medico che spiegasse nel dettaglio quanto invece solo sommariamente accennato
dal Dr. med. __________. Dal certificato medico del Dr. med. __________ qui
allegato (doc. 0) si evince chiaramente che l'intervento aveva quale unico
scopo quello di correggere leggermente la vista. Anche lo stesso oculista nutre
forti dubbi sulla conclusione alla quale è addivenuto il medico incaricato
dalla CO 1.
Si ritiene che l'agire della CO 1, e meglio giustificare il diniego di
prestazioni con una non meglio definita (e assolutamente non accertata)
precedente problematica agli occhi del ricorrente rappresenti un accertamento
dei fatti inesatto, se non addirittura arbitrario.” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6)
Il legale dell’assicurato
ritiene che l’impatto con il terreno, tale da causare un trauma cranico, abbia
avuto un nesso causale con i problemi di vista accusati dal suo assistito, il
quale non ha mai avuto problemi alla retina o alla vista in generale. Ribadisce
che l’intervento del 1999 era non fondamentale ed eseguito solo per evitare di
portare gli occhiali. Il trauma cranico subito dal suo cliente è una conditio
sine qua non dei disturbi alla vista sorti immediatamente dopo di esso. Tale
tesi è del resto avallata dal certificato medico del 27 febbraio 2020 già agli
atti. Il rapporto medico della dr.ssa med. __________ attestante il contrario,
“nel quale in sostanza si afferma che il danno alla salute sarebbe
subentrato anche in assenza dell'evento traumatico (status quo sine), appare un
responso poco convincente e poco motivato, anche perché in tale rapporto medico
nulla si dice in merito all'asserita esistente patologia del ricorrente ed alla
sua evoluzione, che avrebbe causato - anche senza l'infortunio - il danno alla
salute verificatosi” (cfr. doc. I, pag. 6).
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto, tra l’altro, il
certificato medico del 2 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH
in malattie degli occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. O).
1.10. Nella risposta dell’11
settembre 2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo,
ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.11. In data 14 settembre 2020 il
TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente,
assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo
a prestazioni in relazione al distacco della retina all’occhio destro oggetto
dell’intervento operatorio del 2 dicembre 2019, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità a proposito del distacco della retina all’occhio
destro, considerandolo estraneo all’infortunio del novembre 2019, facendo capo
al parere della sua oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 43, p. 4).
Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti
dei propri medici curanti, che i disturbi all’occhio destro sarebbero
conseguenti all’evento del 10 novembre 2019. Ciò anche in ragione del fatto che
prima non ne aveva mai sofferto.
A proposito di
quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,
p. 41).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Il TCA constata, innanzitutto,
che il 10 novembre 2019 l’assicurato mentre stava partecipando ad una partita
di calcio nel ruolo di portiere, “durante un uscita per prendere la palla
colpiva la testa per terra sul campo da gioco”, riportando, secondo il “certificato
di dimissione pronto soccorso” della Clinica Luganese Moncucco di medesima
data, un “trauma cranico non commotivo a livello occipitale, con breve
momento di offuscamento della vista, senza perdita di coscienza o altra
sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF; cfr. consid. 1.1). In tale
occasione è stato sottoposto ad una radiografia del “rachide cervicale AP e
LAT” (“Rettilineizzato il rachide cervicale senza cedimenti o
disallineamenti somatici. Segni di discopatia cronica C5-C6 C6-C7. Regolare
allineamento dei metameri sul piano frontale”: doc. 16 incarto LAINF) e ad
una “CT cerebrale nativa” (“Non emorragie intracraniche. Strutture della
linea mediana in asse. Non effetti massa. Non fratture della teca. Conclusioni.
Non emorragie intracraniche.”: doc. 17 incarto LAINF).
Il 1° dicembre 2019 l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del
Servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, dal cui
referto (doc. 7 incarto LAINF) si evince quanto segue: “Anamnesi.
Riferisce da 3 settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma
cranico con ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC
risultata negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie;
riferisce da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale; nega
altra sintomatologia oculare; non porta occhiali; St da laser per astigmatismo
nel 1999 (Dr. __________). Diagnosi. OD: DR regmatogeno con strappi
retinici periferici in temporale-inferiore (h 8-9), macula ON. (…). Procedere.
(…) Contattato il picchetto di __________ (…), in attesa di una loro
convocazione per intervento in regime di urgenza.” (n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
Il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________
di __________ (pars plana vitrectomia 23G, endodiatermia, endolaser, PFCL, C3F8
12.5 %) per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli periferici e
macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).
L’assicurato è stato
dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto
LAINF) e ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17
dicembre 2019 ha ripreso (doc. 12 incarto LAINF).
Interpellata
dall’amministrazione in merito all’eziologia del distacco alla retina
all’occhio destro denunciato dall’assicurato, con apprezzamento medico del 10
febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) la dr.ssa med. __________, specialista in
oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione
medicina assicurativa della CO 1 - dopo aver rilevato che, secondo il rapporto
di dimissione del 10 novembre 2019 del Pronto Soccorso, gli occhi non sono
stati feriti e sia la radiografia del “rachide cervicale AP e LAT” sia
la “CT cerebrale nativa” non avevano mostrato alcun cambiamento traumatico
- è giunta alla conclusione che la lesione della retina era, secondo il
criterio della probabilità preponderante, di origine morbosa, tenuto conto del
fatto che l'assicurato presentava uno status dopo intervento con il laser. La
causalità con l'evento del 10 novembre 2019 non era data. Il medico fiduciario ha,
in particolare modo, sottolineato che, per un verso, non era risultato un trauma
documentato e sufficiente, che fosse documentato anche dal profilo medico e,
per altro verso, che nel rapporto operatorio e nel rapporto di uscita non venivano
descritte delle conseguenze di un trauma diretto all'occhio destro (strappo
consistente della retina, sanguinamento della camera anteriore o del corpo
vitreo, midriasi traumatica, dialisi dell'iride, tremore della lente). Se
l'assicurato fosse stato vittima di un trauma acuto all'occhio avrebbe
lamentato dei sintomi importanti tanto da dovere consultare un oculista subito
dopo l'infortunio o al massimo dopo due giorni.
In seguito, l’assicurato
ha versato agli atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 (doc. 29
incarto LAINF) del dr. med. __________, medico capoclinica del servizio di
oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, giusta
il quale:
" Si
certifica che il Sig. RI 1, nato il __________1969, giungeva in pronto soccorso
in data 01.12.2019 riferendo comparsa di miodesopsie in OD, occorse in seguito
a riferito trauma cranico lieve con ricezione occipitale durante una partita di
calcio il 10.11.2019, con riscontro di distacco retinico macula on con presenza
di multipli strappi retinici periferici in temporale-inferiore. In data
02.12.2019 veniva operato in urgenza presso ospedale universitario di Lucerna
di vitrectomia + endolaser + GAS (Dr. __________).
Data la stretta concomitanza dell'insorgenza dei sintomi oculari sopracitati,
riscontrati alla visita oftalmologica dei 01.12.2019, all'evento traumatico del
10.11.2019 non si può escludere una correlazione post traumatica della
problematica retinica occorsa.”
L’Istituto assicuratore ha
nuovamente interpellato la dr.ssa med. __________ nel quadro della procedura di
opposizione (cfr. doc. 40 incarto AI), la quale è stata invitata ad esprimersi
a proposito delle obiezioni sollevate dall’assicurato.
Con apprezzamento del 5
giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) la dott.ssa med. __________ ha confermato
le proprie precedenti conclusioni, sulla base delle seguenti considerazioni:
" Gemäss
Considerandi
Erstuntersuchungsbericht (10.11.2019, Clinica __________) erlitt der
Versicherte eine occipitalen Kopfkontusion («...viene per trauma cranico non
commotivo a livello occipitale"), sein Gesicht und das Auge wurden direkt
nicht verletzt.
Ausserdem wurde im Untersuchungsbericht der Ophthalmologie des
Ospedale __________ di __________ (s. Bericht vom 01.12.2019 einen
vorbestehenden Zustand nach einem Laser-Eingriff bei Refrakti-onsfehler («st da
laser per astigmatismo nel 1999 (Dr. __________ im 1999»).
Ein Astigmatismus alleine gibt es nicht, eine refraktive
Laser-Operation wird in der Regel bei Myopie mit Astigmatismus durchgeführt.
Diese anamnestische Bemerkung der Augenklinik __________ be-weist, dass der
Versicherte doch eine vorbestehende degenerative Netzhautänderung mit
peripherer Lochbildung haben konnte, welche die rhegmatogenen Netzhautablösung
vom 01.12.2019 am rechten Auge auslöste.
Die im 1999 durchgeführte Laseroperation war ein rein refraktiven
Eingriff, welche nur für seine Brillenfreiheit diente und eine myope
degenerative Veränderung des Auges nicht beseitigen konnte.
(…).
Ich halte an meine frühere Beurteilung fest. Das angegebene indirekte
Augentrauma (occipitale Kopfkontusion) von drei Wochen früher ist nicht stark
genug, um eine rhegmatogenen (lochbedingten) Netzhautablösung auszulösen.
Diese ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die peripheren
degenerativen Veränderungen der Netzhaut zurückzuführen; Der Versicherte hat
eine vorbestehende, im 1999 Laser-operierte
Refraktionsänderung am Auge, welches nicht unfallkausal ist.”.
Unitamente alla propria
impugnativa l’assicurato ha prodotto un certificato medico, datato 2 luglio
2020.
(doc. O), del dr. med. __________, specialista FMH in malattie degli
occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia, giusta il quale:
" Il
paziente mi ha indirizzato una e-mail in data 1.07.2020 dichiarando di aver
avuto un trauma cranico e un distacco retinico all'occhio destro operato
all'Ospedale __________ di __________.
Attesto di aver operato in data 26.03.1999 di Lasik bilaterale il
paziente summenzionato per la correzione di s-0.25:c-2.75/0° a destra e di
s-0.5:c-3.00/10° a sinistra.
L'operazione si è svolta senza complicazioni e l'acuità visiva da
lontano senza correzione all'ultimo controllo del 13.04.2011 era del 100% senza
correzione dalle due parti.
Valutazione: intervento di Lasik per una correzione di astigmatismo
bilaterale senza complicazioni.
Non ritengo assolutamente da l'intervento Lasik di 21 anni fa possa entrare in
considerazione per il distacco di retina che anamnesti-camente mi sembra essere
dovuto alla caduta e al conseguente colpo diretto/indiretto oculare.
Ritengo quindi che debba essere la CO 1 a dover prendere a carico
le spese del distacco di retina all'occhio destro.
Con i miei migliori saluti.” (doc. O; n.d.r.: la sottolineatura
non è della redattrice).
2.9
Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, il TCA rileva innanzitutto che nell’incarico alla dr.ssa med. __________,
sfociato nell’apprezzamento del 5 giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF),
l’Istituto assicuratore ha indicato la seguente fattispecie: “Giocando a
calcio riporta una contusione alla testa direttamente sul terreno.” (cfr.
doc. 40 incarto AI). La censura ricorsuale, giusta la quale, la decisione di
diniego della CO 1 potrebbe essere stata influenzata dall'aver considerato
quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non avvenuto), reputata un
evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare la turbativa fisica
riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi alla vista),
anziché lo scontro con il terreno deve, pertanto, essere respinta.
Ciò premesso, il TCA non
può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato il diritto a
prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 10 novembre 2019 (fatta
eccezione per i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il
pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in medesima data) e, in
ultima analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 2 dicembre
2019.
In effetti, dalle tavole
processuali emerge che, in seguito all’infortunio del 10 novembre 2019,
l’assicurato ha avuto un “breve momento di offuscamento della vista, senza
perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 incarto LAINF) e
che il 1° dicembre 2019 si è presentato al Pronto Soccorso del Servizio di
oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, Italiano, riferendo “da
3.
settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma cranico con
ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC risultata
negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie; riferisce
da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale.” (cfr. doc. 7
incarto LAINF). In tale occasione gli è stato diagnosticato un distacco
retinico regmatogeno con strappi retinici periferici, a seguito del quale è
stato operato d’urgenza il 2 dicembre 2019 a __________.
Stante quanto precede, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio
giudizio sui pareri espressi il 10 febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) ed il 5
giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) della dr.ssa med. __________. In essi,
infatti, l’oftalmologa fiduciaria si è sostanzialmente limitata a negare
l’esistenza di un nesso causale naturale, in assenza di un trauma diretto
idoneo a provocare il distacco della retina dell’occhio destro
dell’interessato, già affetto da una problematica morbosa. Difatti il medico
fiduciario ha ritenuto, in sostanza, che la tipologia di infortunio occorso
all’assicurato (colpo a livello occipitale sul terreno, senza ferimento diretto
del viso e degli occhi) era un trauma indiretto (nel rapporto operatorio e nel
rapporto di uscita non venivano, infatti, descritte delle conseguenze di un
trauma diretto all'occhio destro, quali: strappo consistente della retina, sanguinamento
della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica, dialisi
dell'iride e tremore della lente) occorso tre settimane prima che non era stato
abbastanza forte da comportare il distacco retinico dell’occhio destro.
A questo proposito giova qui tuttavia ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando
si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe
prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario
che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è
sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia
provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come
la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M.
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota
79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2018.55 del
14.
febbraio 2019, consid. 2.11).
Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria
tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,
ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.
Tanto più che, in merito alla questione riguardante l’eziologia del distacco
retinico dell’occhio destro, agli atti figurano pure referti contraddittori: da
una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa dr.ssa __________ e dall’altra,
quelli elaborati dai dr. med. __________ e del dr. med. __________, specialisti
privatamente consultati dall’insorgente.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135
V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder
-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von
der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch
drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,
9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata
in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,
il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del
9.
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88
dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione
impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad
accertare l’eziologia, morbosa oppure traumatica, dei disturbi interessanti
l’occhio destro dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento
chirurgico del 2 dicembre 2019. Sulla scorta delle relative risultanze, l'CO 1
sarà poi chiamata a definire il proprio obbligo a prestazioni e, quindi, a
emanare una nuova decisione formale.
2.11
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr., in particolare, consid. 2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione
di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA
32.2018.216
del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).
2.12
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti