35.2020.71
Ricorso dichiarato irricevibile in mancanza di competenza ratione materiae del TCA (assicurazione complementare alla LAINF). Determinazione del foro competente in applicazione del CPC
12 ottobre 2020Italiano7 min
di un’assicurazione infortuni a complemento della LAINF, retta dalla LCA (__________);
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2020.71
mm
Lugano
12 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso” del 21 agosto 2020 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che in data 30 agosto 2018, AT 1,
all’epoca dipendente dell’CV 1 in qualità di consulente assicurativo e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
stessa CV 1, è inciampato ed è caduto battendo a terra la spalla sinistra.
Esami radiologici effettuati nel prosieguo hanno evidenziato la rottura del
tendine del muscolo sovraspinato, conseguente posizione alta della testa
omerale nell’articolazione glenomerale con neo-articolazione omero-acromiale,
come pure una deformazione della glena con difetto di sostanza sul versante
posteriore e assenza del labbro glenoideo posteriore e sub-lussazione
posteriore della testa omerale nell’articolazione glenomerale;
- che dalle carte
processuali risulta che, presso il medesimo assicuratore, AT 1 beneficia pure
di un’assicurazione infortuni a complemento della LAINF, retta dalla LCA (__________);
- che, con decisione formale
del 14 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi interessanti la spalla sinistra, ritenuti
non costituire una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso
nell’agosto 2018 (doc. C);
- che, a seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, in
data 24 giugno 2020, l’CV 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A);
- che, con atto del 21
agosto 2020, denominato “ricorso”, AT 1 ha chiesto che la decisione su
opposizione impugnata venga annullata “… esclusivamente per quanto attiene al
rifiuto di elargire i contributi complementari LAINF (…) in relazione al
sinistro 30 agosto 2018.” (doc. I, p. 5 – il corsivo è del redattore);
- che, in risposta, l’CV 1 ha
postulato che il “ricorso” interposto dall’assicurato venga dichiarato
irricevibile “per incompetenza per materia del giudice adito”. In effetti, “per
esplicita precisazione dell’assicurato, le sue contestazioni concernono
esclusivamente la decisione di non elargire prestazioni complementari
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.” (doc. III);
- che, in data 14 settembre
2020, AT 1 ha in particolare dichiarato di rimettersi al giudizio di questa
Corte per quanto attiene alla contestata competenza in ragione della materia
(doc. V);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
Considerandi
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, con l’atto in esame, AT 1 ha chiesto al
TCA di annullare la decisione impugnata “… laddove rifiuta il pagamento delle
prestazioni complementari LAINF come contrattualmente pattuito.” (doc. I, p. 4);
- che, secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le
contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre
contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- che, giusta l’art. 1 cpv.
1.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come
istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi
dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso
giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul
diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2);
- che, nella presente fattispecie, quelle fatte
valere da AT 1 sono pretese che rilevano da un'assicurazione complementare
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, retta dalla legge federale
sul contratto di assicurazione (LCA), quindi delle pretese estranee alle
assicurazioni sociali;
- che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile
per mancanza di competenza ratione
materiae (in questo senso, si veda in particolare la STCA 36.2017.19 del 27
febbraio 2017 consid. 7);
- che competente per il contenzioso sui diritti
invocati da AT 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria (cfr. la STCA
36.2017.19
succitata);
- che, giusta l’art. 6 cpv. 1 LPAmm, applicabile in concreto per
il rinvio di cui all’art. 31 Lptca, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio
gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà
comunicazione all’istante o ricorrente;
- che, secondo l'art. A10.2
delle CGA relative all’assicurazione infortuni a complemento della LAINF (LAIC),
“in caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono
competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con
domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale
Paese”;
- che l’art. 46a seconda
frase LCA prescrive che il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 2000
sul foro (LForo) che è stata abrogata il 1° gennaio 2011 con l’entrata in
vigore del CPC, al quale ci si deve dunque riferire;
- che, secondo l’art. 10
cpv. 1 CPC, salvo disposizione contraria della legge, per le azioni dirette
contro le persone giuridiche, il foro è quello della loro sede (lett. b).
L’art. 17 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di una proroga di foro, sempre che
la legge non disponga altrimenti;
- che, secondo l’art. 32
cpv. 1 lett. a CPC, in caso di controversia derivante da contratti conclusi con
consumatori, è competente per le azioni del consumatore, il giudice del
domicilio o della sede di una delle parti. Il capoverso 2 precisa che sono
contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente
destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte
dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale;
- che la giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che le assicurazioni complementari
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, così come del resto
l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia stipulata dal datore di
lavoro, adempiono il criterio del “consumo corrente” (cfr. Th.
Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Chr. Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione., ad art. 32 n. 46 e riferimenti
giurisprudenziali ivi menzionati);
- che, pertanto, anche
un’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni, quale quella offerta dalla CV 1 nel caso concreto, ricade nel campo
di applicazione dell’art. 32 CPC (“contratti conclusi con consumatori”);
- che, per quanto concerne l’azione
del consumatore nei confronti del fornitore, l’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC prevede
un foro alternativo al domicilio o alla sede di una delle parti;
- che dalle tavole
processuali emerge che AT 1, il “consumatore” ai sensi dell’art. 32 cpv. 1
lett. a CPC, è domiciliato nel Comune di __________;
- che, di conseguenza, gli
atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “ricorso” è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi per competenza alla Pretura
del Distretto di __________.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti