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Decisione

35.2020.72

Stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a decorrere dal 1° dicembre 2019. Diniego rendita e IMI 15%. Decisione su opposizione confermata dal TCA

8 marzo 2021Italiano65 min

al momento non attuabile a causa di una complicanza cardiologica intervenuta nel

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.72

PC/sc

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 luglio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 8 giugno 2018 RI 1,

nato l’__________ 1963, di professione operaio presso l’impresa di costruzioni __________

di __________ al 100% dal 1° luglio 2016 (licenziato il 23 maggio 2018 “per

motivi di riduzione del lavoro” con effetto al 1° luglio 2018: doc. 8, 9 e

48 incarto LAINF) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso

l'CO 1, mentre si trovava al proprio domicilio, è “uscito dalla vasca da

bagno in cui avevo fatto la doccia e mettendo il primo piede (destro) al suolo

(pavimento in piastrelle) restando con l’altra gamba ancora nella vasca, ero

scivolato e caduto di lato e all’indietro, finendo per sbattere contro la

macchina asciugatrice (postata sopra alla lavatrice) e cadendo tra le due

macchine e la vasca”, riportando una distorsione al braccio destro (cfr.

doc. 1 e 48 incarto LAINF). Egli si è recato il 12 giugno 2018 dal proprio medico

di famiglia (dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale), che lo ho dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 giugno 2018

(cfr. doc. 2 incarto LAINF).

A causa dell’infortunio

l’assicurato è stato operato alla spalla destra l’8 ottobre 2018 (artroscopia

con tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione sovra e infraspinato e

débridement del labbro; doc. 1, 39 e 48 incarto LAINF).

Successivamente, a causa

di dolori persistenti, l'assicurato si è sottoposto ad alcune indagini, che

sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche.

RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia e di dry needling

(ovvero ad una terapia di puntura con ago a secco).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere acquisito agli

atti il rapporto del 26 settembre 2019 relativo alla visita ____________ di

chiusura di medesima data del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, (giusta il quale

l’assicurato presentava una capacità lavorativa residua in attività adeguate

del 100% con rendimento completo e senza pause supplementari, doc. 107 incarto

LAINF), in data 25 ottobre 2019, l’amministrazione ha sospeso il versamento

delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliera) a

contare dal 1° dicembre 2019 (doc. 113 incarto LAINF).

1.3. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli

atti anche l’apprezzamento medico del 26 settembre 2019 del dr. med. __________

riguardante la valutazione del danno all’integrità: doc. 106 incarto LAINF),

con decisione del 12 marzo 2020, l’CO 1 ha rifiutato di concedere

all’assicurato una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi,

risultava un discapito economico del 2%) e gli ha assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 136 incarto LAINF).

L’amministrazione ha

considerato un reddito “da valido” di fr. 69'132.00, determinato in base alla

TA1 2016, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato

al 2019, visto che al momento dell’infortunio l’assicurato aveva ricevuto

regolare disdetta del rapporto di lavoro ed un reddito da “invalido” di fr.

67'743.-, calcolato in base alla TA1 2016 “attività semplici e ripetitive”,

livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate (attività di entità leggera e

dove non sono richiesti lavori sopra la testa). L’CO 1 ha puntualizzato quanto

segue: “Una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza (DTF 126 V 75)

non è giustificata” (doc. 136 incarto LAINF).

1.4. Con opposizione del 12 maggio

2020 (doc. 149 incarto LAINF), completata il 30 giugno 2020 (doc. 152 incarto

LAINF), l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della

RA 1, ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute al 1° dicembre

2019 come pure l’esigibilità lavorativa e l’IMI determinate dal medico ____________,

chiedendo infine il riconoscimento di un’indennità per menomazione

dell’integrità di almeno il 30%-40%.

1.5. Con decisione su opposizione

del 3 luglio 2020 (doc. 153 incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato la

precedente decisione del 12 marzo 2020. In particolare, l’CO 1 ha rifiutato di

concedere all’assicurato una rendita d’invalidità, in quanto, dal raffronto dei

redditi, risultava un discapito economico del 2,71%.

L’amministrazione ha considerato un reddito “da valido” di fr. 70'005.00,

determinato in base alla TA1 2018 - non ancora a disposizione al momento in cui

era stata rilasciata la decisione del 12 marzo 2020 -, ramo 41-43 (“costruzioni”),

livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019, visto che al momento

dell’infortunio l’assicurato aveva ricevuto regolare disdetta del rapporto di

lavoro ed un reddito da “invalido” di fr. 68'105.-, calcolato in base alla TA1

2018 “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato

al 2019, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, senza applicare alcuna deduzione sociale ai sensi della

giurisprudenza (DTF 126 V 75; doc. 153 incarto LAINF).

A quest’ultimo proposito,

l’CO 1 ha segnatamente puntualizzato quanto segue (doc. 153 incarto LAINF e

doc. A, pag. 6):

" Ora, in

concreto, come già evidenziato dalla Divisione prestazioni assicurative, non

sussistono gli estremi per operare una riduzione dei salari statistici. I

Tribunali hanno a innumerevoli riprese confermato che l'età - in ogni caso per

Fatti

i lavoratori non qualificati - non è un fattore di riduzione (cf. ad es. la

sentenza del TFA I 594/04 del 14.2.2005 dalla quale risulta che Hilfsarbeiten

sind grundsätzlich altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum Lebensalter 63/65

sogar loherhöhend e le sentenze del TF 8C 319/2007 del 6.5.2008, 8C_361/2011

del 20.7.2011, 8C-754/2015 del 26.2.2016 e 8C_227/2018 del 14.6.2018). Anche il

fatto che l'assicurato non ha alcuna formazione e è sempre stato attivo

nell'edilizia non permette di operare una riduzione avendo la CO 1 fatto capo

al livello 1 e cioè al livello che concerne il personale non qualificato

(sen-tenze del TF 8C_709/2018 del 3.4.2009 risp. DTF 137 V 71 e 8C_122/2019 del

10.9.2019). A mente della più recente giurisprudenza una riduzione per le

limitazioni dipendenti dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche

su un mercato generale de lavoro equilibrato, non esiste, più un ventaglio

sufficientemente ampio di attività accessibili all'as-sicurato tenuto conto

degli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro (sentenza del TF

8C_174/2019 del 9.7.2019 consid. 5.2.2). Le limitazioni mediche già incluse

nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente

della disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio

del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio com-plesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali. Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali (sentenze del TF in lingua italiana del

10.6.2020 8C_730-2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020).”

1.6. Con tempestivo ricorso del 3

settembre 2020, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, ha

chiesto che la decisione su opposizione dell’amministrazione venga “annullata;

viene di conseguenza considerato ancora aperto il caso e ordinato il rinvio

degli atti all’assicurazione affinché disponga essa stessa nuovi accertamenti

in punto all’impossibilità di eseguire l’intervento chirurgico alla spalla e

agli aspetti economici del caso volti al calcolo del grado di invalidità”

(doc. I, pag. 5).

Sostanzialmente la

patrocinatrice dell’assicurato contesta la chiusura del caso (dato che il suo

cliente deve ancora essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla,

al momento non attuabile a causa di una complicanza cardiologica intervenuta nel

frattempo), l’esigibilità lavorativa e l’IMI determinate dal medico ____________,

il reddito da invalido e chiedendo infine il riconoscimento di un’indennità per

menomazione dell’integrità di almeno il 30%-40%.

In particolare la rappresentante dell’insorgente rileva quanto segue:

" (…) Il

tutto è stato meglio evidenziato dal Dr. med. __________ nel suo rapporto del

16.10.2019, il quale ha ben considerato tutti i limiti funzionali derivanti

dall'infortunio e rilevato che l'intervento non è attuabile in funzione dei

forti rischi cardiologici a cui andrebbe incontro il nostro assistito.

(…).

Inoltre, come si evince dal rapporto del 07.01.2020 del Dr. med. __________

e nella successiva corrispondenza, le informazioni mediche prese in

considerazione dal medico di fiducia della CO 1 non sono esaustive, essendo la

situazione clinica dell'assicurato certamente peggiorata. Egli ha attestato in

particolare che la situazione clinica alla spalla è attualmente negativa e che

il decorso è ulteriormente incrementato negativamente dalla problematica

car-diologica. Inoltre, egli ha attestato senza dubbi di sorta che il deficit

funzionale alla spalla destra non è purtroppo sanabile visto proprio questo

tipo di complicazione.

(…).

Si contesta alla CO 1 il fatto di non aver considerato il decorso

negativo della problematica fisica così come l'aggravamento delle problematiche

cardiologiche. È infatti del tutto inverosimile che l'odierno ricorrente possa

effettuare l'intervento discusso con il Dr. med. __________ ed è illogico penalizzare

il signor RI 1 unicamente per il fatto di non poter essere operato.

(…).

Si contesta pertanto l'esigibilità medica statuita dal Dr. med. __________

in data 26.09.2019, secondo cui - nel rispetto delle differenti limitazioni

fisiche esposte - l'assicurato può svolgere qualsivoglia attività senza

riduzione di rendimento ed a tempo pieno. Non si comprende in quale ventaglio

d'attività possa essere considerato abile al lavoro lo stesso, ritenuto che non

ha alcuna formazione specifica e che l'attività dallo stesso sempre espletata

di muratore non è attualmente più esigibile.

(…).

Si fa presente come l'assicurato abbia da sempre lavorato quale

muratore senza alcuna formazione specifica e come tale attività sia ora

impossibile da espletare. Inoltre, lo stesso non ha nessun titolo di studio

riconosciuto in Svizzera e pertanto - con un grado di alta verosimiglianza -

un'attività di tipo leggero, anche nel settore industriale, non sarebbe per lui

concretamente proponibile, vista l'età, la mancata possibilità di formazione

adeguata e le limitazioni fisiche.

(…).

Rileviamo inoltre come - oltre all'incapacità lavorativa statuita

dal medico fiduciario della CO 1 - sia contestato anche il reddito da invalido

senza riduzioni di rendimento, posto che non è stato neppure tenuto in

considerazione la disposizione di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF, così come sopra

richiamata.

(…).

Ritenuto che l'intervento chirurgico alla spalla destra è

impossibile da eseguirsi in funzione della problematica cardiologica, non si

giustifica la totale chiusura del caso da parte della CO 1 e neppure si

giustifica la decisione su opposizione querelata.” (cfr. doc. I, pag. 2-4).

In relazione all’IMI, la

patrocinatrice del ricorrente rileva quanto segue:

" (…)

l'assicurato non riesce ad avere una mobilità della spalla destra fino

all'orizzonte, essendo quasi completamente impedito il movimento raggiungendo

al massimo il livello dei fianchi, e unicamente con difficoltà il livello

dell'orizzonte. ['IMI dovrebbe infatti essere valutata in questo senso:

considerando che l'impedimento totale di una spalla è valutabile nel 50%, nel

caso del signor RI 1 è da considerare nella misura di almeno il 30%-40%.” (cfr.

doc. I, pag. 4).

1.7. Nella risposta del 18

settembre 2020, l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, dopo aver versato agli atti

l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.8. In data 18 settembre 2020 il

TCA ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente,

assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria (in concreto,

l’avv. RA 2), non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2

Litigiosa è innanzitutto la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ritenere stabilizzato lo stato

di salute infortunistico a decorrere dal 1° dicembre 2019 e, di conseguenza, a

porre fine da quella medesima data, alle prestazioni di corta durata (cura

medica e indennità giornaliera), oppure no. Nell’affermativa, questo Tribunale

sarà chiamato a esaminare il diritto a una rendita d’invalidità. Oggetto del

contendere è pure il riconoscimento di un’IMI del 15%.

2.3

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate dal 1° dicembre 2019?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016.

consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18.

marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid.

2.3.1.).

2.3.2

Con la decisione su

opposizione impugnata, facendo capo alle certificazioni agli atti del medico

curante specialista dell’assicurato e sentito il parere del proprio medico ____________,

l’CO 1 ha dichiarato che, a contare dal 1° dicembre 2019, non vi erano più

provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni

di salute infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle

prestazioni di corta durata. In quella sede, esso ha inoltre precisato che “La

CO 1 non può procrastinare sine die la chiusura dell’infortunio nell’attesa di

un intervento che forse non avrà mai luogo. Se, in futuro, l’assicurato potesse

e volesse sottoporsi ad un ulteriore intervento, potrà annunciare una ricaduta

alla CO 1” (cfr. doc. A, pag. 5, p.to 4).

Dalle carte processuali si evince segnatamente che, a causa dell’infortunio

dell’8 giugno 2018, l’assicurato è stato operato alla spalla destra l’8 ottobre

2018.

(artroscopia con tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione sovra

e infraspinato e débridement del labbro). Successivamente, a causa di dolori

persistenti, l'assicurato si è sottoposto ad alcune indagini, che sono state

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica

come pure diverse visite mediche specialistiche. Si è sottoposto anche a

svariate sedute di fisioterapia e di dry needling (cfr. consid. 1.1).

In particolare, il 13 febbraio 2019 - a distanza di 4 mesi dall’operazione

dell’8 ottobre 2018 - il radiologo (dr. med. __________), dopo aver effettuato

una ecografia della spalla di destra e del plesso cervico-brachiale di destra,

consigliava al chirurgo ortopedico (dr. med. __________) dell’__________ di __________,

“una infiltrazione eco-guidata della borsa subacromiale-subdeltoide”

(doc. 62 incarto LAINF).

A margine della consultazione del 9 maggio 2019, il chirurgo ortopedico, dopo

aver rilevato che “Purtroppo ad oggi l’evoluzione non risulta del tutto a

favore del paziente. Presenta una sintomatologia dolorosa ancora (…). (…) con

il trattamento di dry needling non siamo riusciti a risolvere il problema”,

ha refertato quanto segue: “Ho spiegato al paziente che, anche se gli esami

finora eseguiti dimostrano una situazione determinata unicamente da flogosi,

che non posso escludere la presenza di una low grade infection, così come non

posso escludere una cicatrizzazione parziale del sovraspinato. Per questo motivo

andrebbe presa in considerazione la possibilità di ri-effettuare un’artroscopia

diagnostica al fine di avere delle biopsie, togliere eventuali aderenze e

valutare direttamente lo stato della cuffia ricostruita. Il paziente al momento

attuale non se la sente di essere sottoposto a tale iter, ridiscute con me

l’eventualità di effettuare una seconda infiltrazione probatoria terapeutica.”

(doc 73 incarto LAINF).

A margine della

consultazione del 24 maggio 2019, il chirurgo ortopedico ha refertato quanto

segue: “Non ho potuto in data odierna effettuare l’infiltrazione

sottoacromiale in quanto il paziente annuncia che circa 20 giorni fa ha avuto

un infarto al miocardio per cui sta eseguendo tutte le indagini del caso. Il

paziente continuerà con il trattamento di dry needling perché sembra che ora

abbia qualche beneficio da questo trattamento.” (doc. 75 incarto LAINF).

A margine della

consultazione dell’11 luglio 2019, il chirurgo ortopedico ha refertato quanto

segue: “il paziente mi informa che nelle prossime settimane dovrà effettuare

un intervento di pace maker. Chiaramente questo prevale sulla problematica

della spalla che rimane costante con sofferenza al di sopra del piano

orizzontale. Gli ho comunque consegnato gli esercizi da effettuare in modo

regolare, cauto. Il paziente mi ricontatterà nel momento in cui avrà risolto la

situazione cardiaca per valutare se vi saranno ancora dei problemi in

corrispondenza della spalla.” (doc. 89 incarto LAINF).

A margine della

consultazione del 16 ottobre 2019, il chirurgo ortopedico ha refertato quanto

segue: “Il paziente attualmente presenta un deficit funzionale alla spalla

destra inoltre non è risanabile viste le vicissitudini a livello cardiologico.

(…). Da parte mia ho spiegato al paziente di cercare di mantenere la mobilità

in modo costante con degli esercizi senza forzare affinché si possa mantenere

il compenso parziale da parte del deltoide ed evitare involuzioni. Ritengo che

da parte ortopedico il paziente necessiti unicamente una rivalutazione dal lato

amministrativo (AI). Non ho più previsto un controllo specifico (…).” (doc.

111.

incarto LAINF).

Dall’incarto risulta pure

che il 25 ottobre 2019 l’assicurato avrebbe telefonato all’CO 1 per comunicare

che l’intervento di pacemaker era previsto per il 25 novembre 2019 (cfr. “notizia

telefonica” di cui al doc. 112 incarto LAINF).

Al termine della visita __________

di chiusura del 26 settembre 2019 (doc. 107 incarto LAINF), il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, ha rilevato quanto segue:

" (…)

Diagnosi

Trauma contusivo spalla destra da evento del 12.06.2018 con

lesione cuffia dei rotatori.

Stato dopo intervento di artroscopia con tenotomia capo lungo del

bicipite, ricostruzione sovra e infraspinato, débridement del labbro eseguita

dal dr. med. __________ il 08.10.2018.

Diagnosi non di competenza CO 1

Cardiopatia ischemica in accertamento e cura.

(…).

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Al momento non sono stati proposti ulteriori trattamenti

chirurgici. La risonanza magnetica eseguita recentemente ha mostrato un quadro

compatibile con una ricostruzione della cuffia dei rotatori come già noto. Per

gli artefatti da presenza di metallo magnetica le informazioni ottenute sono

limitate. L'assicurato potrà continuare i controlli periodici presso

l'ortopedico di riferimento dr. med. __________ che potrà valutare se ritiene

necessario eseguire ulteriori gesti chirurgici.

Aspetti medico-assicurativi

La situazione attuale è del tutto stazionaria. In assenza di

ulteriori proposte chirurgiche ritengo non sia ulteriormente migliorabile.

Molto probabilmente l'attività di muratore non sarà più esigibile in misura

completa, si redige pertanto una esigibilità al lavoro. (…). L’assicurato in

un’attività che rispetti l’esigibilità espressa è da considerarsi abile in

misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari. (…)”.

(cfr. doc. 107, pag. 3 e 4 incarto LAINF)

Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica

appena riassunta (cfr., in particolare, il doc. 111 incarto LAINF), questa

Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data

30.

novembre 2019, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza. A quel momento,

infatti, l’assicurato era definitivamente inabile all’esercizio della sua

abituale professione di "muratore", mentre presentava una piena

capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (aspetto quest’ultimo che

verrà meglio definito nei considerandi che seguono). La circostanza che

l’insorgente denunciasse ancora disturbi alla spalla, rispettivamente

necessitasse di misure conservative (fisioterapia e/o dry needling e/o

infiltrazioni) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai

fini del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime del medico curante

specialista e di quello ____________ dell’CO 1, a quel momento lo stato della

spalla non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad ulteriori

terapie. La circostanza che il deficit funzionale alla spalla non fosse

(chirurgicamente) risanabile a causa delle vicissitudini a livello cardiologico

(che, giova qui rilevare, non sono di competenza della CO 1: cfr. doc. 107, pag.

3.

incarto LAINF), come specificato dal chirurgo ortopedico a margine della

consultazione del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. 111 incarto LAINF), è irrilevante

ai fini del presente giudizio. Non permette di giungere ad una diversa

conclusione neppure il fatto che l’assicurato potrebbe, in futuro, essere

sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico. Difatti, in tale evenienza,

potrà annunciare una ricaduta del sinistro, con ripristino del diritto alle

prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure

terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a

criticare l’operato dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 30

novembre 2019 vengono respinte.

La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1°

dicembre 2019, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va dunque confermata.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della

sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o

se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le

perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).

2.4.4

Nella concreta evenienza,

causa dell’infortunio dell’8 giugno 2018, l’assicurato è stato operato alla

spalla destra l’8 ottobre 2018 (artroscopia con tenotomia del capolungo del

bicipite, ricostruzione sovra e infraspinato e débridement del labbro).

Successivamente, a causa di dolori persistenti, l'assicurato si è sottoposto ad

alcune indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche

specialistiche. Si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia e di

dry needling (cfr. consid. 1.1).

Interpellato in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita

medica __________ del 26 settembre 2019 (doc. 107 incarto LAINF), il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, dopo aver posto la diagnosi di “Trauma contusivo spalla destra

da evento del 12.06.2018 con lesione cuffia dei rotatori. Stato dopo intervento

di artroscopia con tenotomia capo lungo del bicipite, ricostruzione sovra e

infraspinato, débridement del labbro eseguita dal dr. med. __________ il

08.10.2018.” (e la diagnosi, non di competenza CO 1, di “cardiopatia

ischemica in accertamento e cura”) ha rilevato quanto segue:

" (…).

Reperti oggettivi

Deficit di articolarità della spalla destra come sopra riportato.

Dolenzia pressoria sulla cuffia dei rotatori alla coracoide nonché sulla muscolatura

del cingolo scapolare. Non deficit vascolo-nervosi periferici. Si nota un certo

risparmio all'esecuzione del test di Jamar e al pinch test non concorde con una

migliore prensione all'esame obbiettivo e difficilmente spiegabile dal punto di

vista clinico.

(…).

Molto probabilmente l'attività di muratore non sarà più esigibile

in

misura completa, si redige pertanto una esigibilità al lavoro.

(…).

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di sollevare pesi

molto leggeri fino a 5 kg con entrambe le braccia fino all'altezza dei fianchi

senza limitazione, pesi leggeri da 5 a 10 kg molto spesso, pesi medi da 10 a 25

kg di rado, pesi pesanti e molto pesanti mai. È inoltre in grado di sollevare

oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando prevalentemente l'arto

sinistro controlaterale, non è più in grado di sollevare oltre l'altezza del

petto pesi superiori a 5 kg.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, attrezzi medi talvolta,

pesanti e molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile spesso.

Posizione e l'assicurato non è più in grado di svolgere lavori

sopra la testa. Non vi sono limitazioni per la rotazione del busto, la

posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in

avanti e la posizione inginocchiata con flessione delle ginocchia.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazioni, può assumere la

posizione a libera scelta.

Spostabilità: l'assicurato è in grado di camminare per lunghi

tratti e su terreno accidentato senza limitazioni, di salire le scale senza

limitazioni, salire le scale a pioli di rado. L'uso delle due mani possibile,

equilibrio e stare in equilibrio possibile.

L'assicurato in una attività che rispetti l'esigibilità espressa è

da considerarsi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause

supplementari.”

Nella concreta evenienza questo

Tribunale, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli

atti (cfr., in particolare, i doc. 17, 36, 39, 41, 46, 56, 59, 60, 62, 66, 73,

75, 89, 101 e 11 incarto LAINF), ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal

precitato medico fiduciario e posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora il

certificato medico del 16 ottobre 2019 (doc. 111 incarto LAINF) del dr. med. __________,

giusta il quale “(…) Il paziente attualmente presenta un deficit funzionale

alla spalla destra inoltre non è risanabile viste le vicissitudini a livello

cardiologico. In una situazione del genere il paziente riesce ad avere una

funzione grazie al compenso parziale da parte del deltoide, chiaro è che in

questa situazione il paziente non può riprendere l’attività professionale né

quella consueta (muratore né con un minimo di manualità). Oltretutto vi è la

problematica legata a livello cardiaco per cui questo annienta qualsiasi

capacità lavorativa.”

Tuttavia, esso non è atto a

sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il

26.

settembre 2019 (doc. 107 incarto LAINF) dal dr. med. __________, con

espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come

pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D'altra parte la

valutazione dello specialista curante, seppur divergente per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso

di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato

hanno sulla sua capacità di lavoro. Anche il medico ____________ ha peraltro

ritenuto inesigibile l’attività usuale di muratore, mentre per quanto concerne

l’incapacità lavorativa in qualsiasi attività e, quindi, anche in quelle

adeguate, attestata dallo specialista curante, il TCA osserva che viene tenuto

conto delle problematiche cardiologiche di cui è affetto l’assicurato che, però,

non sono di competenza della CO 1, in quanto di origine extra-infortunistica.

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli

che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle

spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018,

consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA

35.2017.109

del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre

2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata

dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

L'esigibilità indicata dal

medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del

21.

dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.

2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del

10.

ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.

2.3.5).

Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare

la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte

con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale

il TCA ha rilevato quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere

lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata

in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della

muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma

distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a

livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e,

successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio -

è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e

dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei

rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti

dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi,

un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima

presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima

agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,

2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono

ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”

In conclusione, il TCA non ha

quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario,

che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è

specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico ____________,

dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e

rendimento 100%).

Le censure ricorsuali volte a

contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque

respinte.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione

contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

In merito alla scarsa

scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea

con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi

di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo

manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale

del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio

2015.

consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1;

32.2013.133

del 1. aprile 2014 consid. 2.8; 32.2013.117 del 4 febbraio 2014

consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 consid. 2.6 e

riferimenti; 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9).

In concreto questo Tribunale

ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi

limiti funzionali.

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su

opposizione avversata era quasi 57enne. In proposito, è utile segnalare che, in

materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la

situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora l’età

costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere

a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate,

l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.3.2) dispone che per la valutazione del

grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato

di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni –

cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi

infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione

dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma

anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid.

7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

2.4.5

Si tratta dunque di valutare

le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° dicembre 2019.

2.4.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, come

muratore al 100%, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 70'005.00,

determinato in base alla TA1 2018, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di

qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019, visto che al momento dell’infortunio

l’assicurato aveva ricevuto regolare disdetta del rapporto di lavoro.

Per costante

giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in

cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della

rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il

reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della

struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10

settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le tante, la STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata

confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR

12/2020 IV n.71.

In caso di assicurati che

hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Il TF ha stabilito che

vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del

rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del

21.

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid.

2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno

2020.

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70.

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, di professione muratore, era

stato licenziato il 23 maggio 2018 (e, quindi, prima dell’infortunio dell’8

giugno 2018) “per motivi di riduzione del lavoro” con effetto al 1° luglio

2018.

(cfr. consid. 1.1).

Conformemente alla citata

giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto stabilito correttamente il

reddito da valido dell’assicurato in base alla TA1 2018, ramo 41-43

(“costruzioni”), aggiornandolo al 2019.

L’importo di fr.

70'005.00, così determinato e non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da

valido" quale " muratore" al 100% per il 2019 è, pertanto,

fissato in fr. 70'005.-.

2.4.7

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla

salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo di fr. 68'105.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'ISS (doc. 153 incarto LAINF).

L’importo di fr. 68'105.-

è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2019, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate (doc. 153 incarto LAINF).

La patrocinatrice dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di

fr. 68'105.-, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo

assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.3.4, è stata confermata

dal TCA.

In quanto desunto dalla

tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,

uomini, aggiornato al 2019 l’importo di fr. 68'105.00 - a ragione, rimasto

incontestato dalla patrocinatrice dell’assicurato - può essere fatto proprio da

questa Corte.

La rappresentante

dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere applicato alcuna

deduzione sociale al precitato importo (cfr. doc. I).

In sede di risposta (doc. 3, pag. 7 e 8), l’Istituto assicuratore ha

sostanzialmente ribadito le considerazioni già espresse nella decisione

avversata (doc. A, pag. 6; cfr. consid. 1.5).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA

secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze concrete.

La più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame

della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella

disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del

medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e

3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del

piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.3.4.).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA

35.2019.73

del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,

vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto

ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare

pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).

Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente

non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di

utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,

avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF

8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Va anche osservato che il fatto

di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra

le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17

l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4

della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.

Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un

effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016,

consid. 5.4.2).

Per quanto concerne infine il fattore età, anche se si volesse ritenere

giustificato applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito

statistico da invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella

DTF 146 V 16 (in proposito, si veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020

consid. 8.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima

legale del 10%, come si vedrà meglio al consid. 2.3.8.

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2019 a fr. 68'105.-.

2.4.8

Il grado di invalidità del

ricorrente, stabilito confrontando i fr. 68'105.- annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico (e cioè fr. 70'005.00: cfr. 2.3.6) è del 3% ([70'005. - 68'205]

x 100 : 70'005 = 2.71% arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121).

Qualora si applicasse (quale pura ipotesi di lavoro) al reddito da invalido una

deduzione sociale del 5% per il fattore età, l’assicurato non ne trarrebbe

alcun giovamento. In effetti, confrontando i fr. 64’699.75 (fr. 68'105 - 5%) al

reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè

fr. 70'005, risulta una perdita di guadagno dell’8 % ([70'005. - 64'699.75] x

100.

: 70'005 = 7.57% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121), un grado d’invalidità insufficiente per fondare il diritto a

una rendita.

2.4.9

A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.5

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 26 settembre 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, (redatto, giova qui rilevare, dopo avere visitato personalmente

l'assicurato ed averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale "Facciamo

riferimento alla tabella 1.2 CO 1 nella parte riguardante la indennità di

menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali della spalla. Per una

spalla mobile fino all'orizzonte viene riconosciuto un 15%. Riteniamo che tale

fattispecie ben si applichi alla situazione attuale di questo assicurato.”

(doc. 106 incarto LAINF), l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato, con la

decisione del 12 marzo 2020 (doc. 136) - confermata con la decisione su

opposizione del 3 luglio 2020 qui avversata (doc. 153), un’IMI del 15%.

La patrocinatrice del ricorrente contesta la valutazione dell’IMI operata dal

medico ____________ rilevando quanto segue:

" (…)

l'assicurato non riesce ad avere una mobilità della spalla destra fino

all'orizzonte, essendo quasi completamente impedito il movimento raggiungendo

al massimo il livello dei fianchi, e unicamente con difficoltà il livello

dell'orizzonte. L’IMI dovrebbe infatti essere valutata in questo senso:

considerando che l'impedimento totale di una spalla è valutabile nel 50%, nel

caso del signor RI 1 è da considerare nella misura di almeno il 30%-40%.” (cfr.

doc. I, pag. 4)

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121.

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. __________,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita

da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo

attraverso il parere della rappresentante legale dell'assicurato che non trova

fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi

essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che il certificato medico

del 16 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. 111 incarto LAINF), di cui si

è ampiamente detto al consid. 2.4.4, non si esprime in merito alla valutazione

dell’IMI operata dal medico __________. A questo proposito occorre evidenziare

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati).

Stante quanto precede, in

sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse

dal medico ____________ che ha, tra l’altro, accertato personalmente

un’abduzione di 90° a destra durante la visita ____________ di chiusura del 26

settembre 2019 (doc. 107, pag. 3 incarto LAINF).

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 15% per il danno

permanente all'arto superiore destro.

2.6

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF

9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.7).

2.7

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti