Lexipedia

Decisione

35.2020.77

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicuratoal ginocchio sx costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio

1 marzo 2021Italiano21 min

I presupposti (cumulativi)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.77

mm

Lugano

1 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 agosto 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 luglio 2019, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore

e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’__________, è stato colpito al ginocchio sinistro da una

paletta. Il dott. __________ ha diagnosticato una contusione al ginocchio sinistro

con dolori al tendine mediale più che a quello laterale (doc. 7).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato è stato

dichiarato abile al lavoro dal 5 agosto 2019 (doc. 7).

1.2. Il 16 settembre 2019

all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del

luglio 2019, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio sinistro,

con inabilità completa a far tempo dal 2 settembre 2019 (doc. 11).

La RMN del ginocchio

sinistro del 13 settembre 2019 ha evidenziato la presenza di una complessa

lacerazione del corno posteriore del menisco mediale con pronunciata lesione

degenerativa dal corno posteriore alla parte intermedia (doc. 24). In data 23

settembre 2019, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con

meniscectomia parziale mediale e rimozione di frammenti di cartilagine, come

pure a un’osteotomia tibiale alta valgizzante (doc. 33).

L’amministrazione ha

ammesso la propria responsabilità.

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° maggio 2020, l’CO

1 ha dichiarato estinto dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’infortunio assicurato, ritenuto che, da quella data, i disturbi

al ginocchio sinistro non erano più imputabili a quell’evento (doc. 80).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente da RI 1 (doc. 93), in data 12 agosto 2020,

l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 101).

1.4. Con tempestivo ricorso del 10

settembre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli

le prestazioni legali sino almeno al 30 settembre 2020, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…) Di

fatto però l’assicurazione contro gli infortuni ha coperto tanto i costi

relativi all’operazione 23 settembre 2019 quanto quelli concernenti il

pagamento continuato dello stipendio (cfr. decisione 1° maggio 2020 pag. 2). Di

conseguenza, è implicito il riconoscimento del caso d’infortunio e meglio del

nesso causale fra l’incidente del 12 luglio 2019 e le susseguenti conseguenze

fisiche. Mal si comprende pertanto l’improvvisa e improvvida decisione

dell’assicuratrice CO 1, peraltro nemmeno comprovata da documenti, attestazioni

e/o certificati medici, soprattutto laddove l’avvenimento infortunistico è

conditio sine qua non del danno al ginocchio in concreto verificatosi (doc.

D-I). In effetti, i rapporti e i certificati medici documentano, senza ombra di

dubbio, il nesso di causalità adeguato e naturale fra l’incidente e le

conseguenze fisiche patite, nonché lo stato di inabilità lavorativa attuale

dell’insorgente (doc. D-I). Il rapporto d’intervento specifica come la lesione complessa

del menisco mediale e il danno alla cartilagine mediale del ginocchio sinistro

siano la conseguenza diretta della contusione subita a luglio sul lavoro.

(…).

… La decisione su opposizione qui impugnata, così come quella del

1° maggio 2020, non prendono minimamente in considerazione il parere medico del

Dr. med. __________ e meglio i certificati medici da lui rilasciati, i quali

attestano quale unica causa dell’inabilità lavorativa l’infortunio (doc. F-I).

Dette attestazioni si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dal

medico interno dell’assicurazione, tanto che, in sede di adozione del

provvedimento, i medesimi sono stati volontariamente tralasciati. Alla luce di

ciò, la delibera assicurativa si palesa ingiustificata e arbitraria, senza

contare il fatto che le affermazioni quivi contenute non risultano minimamente

comprovate, per cui rimangono pure e semplici allegazioni di parte senza

nessuna portata giuridica.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). L’istituto ha allegato

un suo scritto, datato 17 settembre 2020, mediante il quale si è impegnato ad

assumere i costi del prospettato intervento di asportazione del materiale di

osteosintesi (AMO), a titolo di “conseguenza dell’operazione che ha avuto luogo

il 23 settembre 2019.” (doc. III 3).

1.6. Il 22 ottobre 2020, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica e si è

essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali

(doc. VII + allegato).

L’istituto resistente si è

espresso al riguardo in data 28 ottobre 2020 (doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa

Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria

(pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato

dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze),

l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle proprie

prestazioni a contare dal 1° luglio 2020, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza

di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nel caso di specie, questa

Corte constata che l’CO 1 ha negato dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a

prestazioni relativo ai disturbi interessanti il ginocchio sinistro, facendo

capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 101, p. 4).

In effetti, dalle tavole

processuali si evince che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità a

proposito della ricaduta annunciata il 16 settembre 2019 e, più concretamente,

aver preso a carico i costi dell’intervento eseguito il 23 settembre 2019 (cfr.

doc. 19), nell’aprile 2020, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, invitandolo a chiarire

l’eziologia dei disturbi interessanti il ginocchio sinistro (doc. 70).

Con apprezzamento del 29

aprile 2020, il medico __________ appena citato ha risposto negativamente

alla domanda se l’infortunio assicurato avesse provocato delle lesioni

strutturali oggettivabili.

D’altro canto, egli ha

rilevato che l’evento in discussione ha causato unicamente una contusione

diretta al ginocchio sinistro, in assenza di un danno infortunistico

strutturale alla RMN del 13 settembre 2019. A suo avviso, quindi, il trauma ha

comportato, con verosimiglianza preponderante, un peggioramento transitorio

del preesistente stato degenerativo. In effetti, l’esame strumentale per

immagini evidenziava già la presenza di rilevanti alterazioni degenerative del

menisco e della cartilagine del ginocchio, preesistenti all’infortunio. È in

ragione di queste alterazioni degenerative che è poi stata posta l’indicazione a

sottoporre il ricorrente all’operazione del 23 settembre 2019.

Infine, sempre secondo il

medico fiduciario dell’CO 1, a fronte di una semplice contusione del ginocchio,

l’esperienza dimostra che si ritiene ripristinato lo stato preesistente a

distanza di, al massimo, sei – otto settimane (cfr. doc. 73).

Nel quadro della procedura

di opposizione, è stato versato agli atti un referto, datato 17 giugno 2020,

del dott. __________, spec. in medicina interna generale, il quale ha

contestato la fondatezza della decisione emessa nel frattempo

dall’amministrazione e preteso che venisse esperita “… una valutazione da parte

di un vostro consulente/perito che visiti effettivamente le condizioni del sig.

RI 1. Da qui successivamente accetteremo le decisioni della valutazione clinica

con tutte le sue conseguenze.” (doc. 88).

Unitamente

all’impugnativa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto alcune

attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio

di traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. F-H). D’altra

parte, con certificazione del 2 settembre 2020, il dott. __________ ha

dichiarato che l’assicurato “… si trova in condizione di infortunio a partire

dal 12.07.2019 a seguito di un trauma occorso sul luogo di lavoro e durante le

ore lavorative, sottolineando sempre con la presente che il paziente medesimo

non è mai stato considerato un caso di malattia né è mai stato redatto un

certificato in tal senso.” (doc. I).

Sempre a detta del medico

curante, “… i disturbi clinici e l’inabilità contestuale lamentati dal

sopramenzionato paziente sono ascrivibili esclusivamente alle conseguenze

dell’infortunio a carico del ginocchio sinistro occorso nel 7.2019.” (doc. O).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico

e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p.

63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nel caso di specie,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione,

questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere enunciato

dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa,

secondo il quale la RMN del ginocchio sinistro del 13 settembre 2019 non ha

evidenziato lesioni strutturali imputabili all’evento assicurato, ma soltanto

delle pronunciate alterazioni degenerative interessanti il menisco e la

cartilagine articolare, di modo che, con verosimiglianza preponderante, la

contusione riportata ha provocato semplicemente un peggioramento temporaneo

dello stato preesistente, con lo status quo sine vel ante raggiunto a

distanza di sei – otto settimane dal trauma (cfr. doc. 73).

Il TCA constata in

particolare che, alla luce di quanto si evince dal referto relativo alla

risonanza magnetica del settembre 2019 (in proposito, ci si chiede come tale

esame possa aver oggettivato “svariate fratture lungo tutta la parte inferiore

dell’arto sinistro” [cfr. doc. V, p. 3], quando esso era mirato al solo ginocchio

sinistro) e da quello afferente all’operazione del 23 settembre 2019

(intraoperativamente, è stata segnatamente refertata la presenza di una condromalacia

di II°/III° grado multicompartimentale, dunque di una patologia squisitamente

morbosa), il ricorrente presentava in effetti delle chiare alterazioni

degenerative a livello del menisco e della cartilagine articolare (cfr. doc. 64

e 33).

Né l’avv. RA 1 né

(soprattutto) i medici curanti del suo patrocinato sono del resto stati in

grado d’indicare in cosa consisterebbe il danno strutturale che RI 1 avrebbe

riportato in occasione del noto infortunio. Secondo questa Corte, poi, è

altamente inverosimile che i reperti degenerativi in questione siano imputabili

al trauma subito, considerato che tra il sinistro (luglio 2019) e la data in

cui è stata eseguita la RMN (settembre 2019), sono trascorsi appena due mesi,

un tempo decisamente troppo corto per giustificare lo sviluppo di simili

alterazioni.

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver

fondato la decisione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario, il

quale ha valutato la fattispecie sulla base dei soli atti a sua disposizione.

D’altro canto, all’inserto figurano certificazioni specialistiche che

dimostrerebbero l’origine infortunistica dei disturbi riguardanti il ginocchio

sinistro (cfr. doc. I e doc. VII).

In proposito, il TCA

segnala innanzitutto che, secondo una costante giurisprudenza federale, la

circostanza per la quale il medico fiduciario dell’amministrazione si sia

pronunciato senza aver personalmente esaminato l’assicurato, non è di per sé suscettibile

di sminuire il valore probatorio attribuito al suo apprezzamento. In effetti,

decisivo è che l’incarto che è servito da base alla sua elaborazione, contenga

sufficiente documentazione medica risultante da un esame personale dell’assicurato

(cfr. STF 8C_565/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.3.3 e riferimenti ivi

contenuti; in questo senso, si veda pure la STF 8C_232/2019 del 26 giugno 2020

consid. 5.3). Ciò è proprio il caso della concreta evenienza. Il dott. __________

si è infatti pronunciato facendo capo, segnatamente, alle risultanze dell’esame

di risonanza magnetica del 13 settembre 2019 e ai referti agli atti

dell’Ospedale __________ di __________, in particolare al contenuto del rapporto

operatorio del 26 settembre 2019 (cfr. doc. 73, p. 1 s.).

D’altro canto, questo

Tribunale non ritiene che i referti dei dottori __________ e __________ (cfr. supra,

consid. 2.6.) siano atti a generare dubbi, neppure lievi, circa la correttezza della

valutazione del medico ____________.

Il primo si è limitato ad

attestare l’esistenza di un’incapacità lavorativa, rispettivamente a definire

l’ulteriore procedere terapeutico (asportazione del materiale di osteosintesi,

doc. 112), senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente, la sola

indicazione “Motivo: Infortunio” non può bastare) - sull’eziologia dei

disturbi.

Il secondo ha apoditticamente

sostenuto che la problematica al ginocchio sinistro sarebbe imputabile

esclusivamente al noto infortunio, senza confrontarsi con quanto emerge dalla

documentazione agli atti, né con l’argomentazione contenuta nell’apprezzamento

29 aprile 2020 del dott. __________.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio

sinistro e l’infortunio assicurato, si è estinto trascorse sei – otto settimane da quell’evento.

Il

fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto il diritto a prestazioni sino al 30 giugno

2020 e, poi, ancora in relazione all’intervento di AMO (cfr. consid. 1.5.), va dunque

al di là di quelli che sarebbero stati i propri obblighi. La decisione su opposizione impugnata deve senz’altro essere confermata.

2.9. Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

Considerandi

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29

agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto,

trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce

della relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano

l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

sviluppati nelle sentenze pubblicate sia nella Raccolta ufficiale che nel sito

web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al

patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il

processo era maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto e, dunque, la domanda di assistenza giudiziaria respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti