35.2020.77
Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicuratoal ginocchio sx costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio
1 marzo 2021Italiano21 min
I presupposti (cumulativi)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.77
mm
Lugano
1 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 luglio 2019, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’__________, è stato colpito al ginocchio sinistro da una
paletta. Il dott. __________ ha diagnosticato una contusione al ginocchio sinistro
con dolori al tendine mediale più che a quello laterale (doc. 7).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato
dichiarato abile al lavoro dal 5 agosto 2019 (doc. 7).
1.2. Il 16 settembre 2019
all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del
luglio 2019, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio sinistro,
con inabilità completa a far tempo dal 2 settembre 2019 (doc. 11).
La RMN del ginocchio
sinistro del 13 settembre 2019 ha evidenziato la presenza di una complessa
lacerazione del corno posteriore del menisco mediale con pronunciata lesione
degenerativa dal corno posteriore alla parte intermedia (doc. 24). In data 23
settembre 2019, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con
meniscectomia parziale mediale e rimozione di frammenti di cartilagine, come
pure a un’osteotomia tibiale alta valgizzante (doc. 33).
L’amministrazione ha
ammesso la propria responsabilità.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° maggio 2020, l’CO
1 ha dichiarato estinto dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’infortunio assicurato, ritenuto che, da quella data, i disturbi
al ginocchio sinistro non erano più imputabili a quell’evento (doc. 80).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente da RI 1 (doc. 93), in data 12 agosto 2020,
l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 101).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
le prestazioni legali sino almeno al 30 settembre 2020, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…) Di
fatto però l’assicurazione contro gli infortuni ha coperto tanto i costi
relativi all’operazione 23 settembre 2019 quanto quelli concernenti il
pagamento continuato dello stipendio (cfr. decisione 1° maggio 2020 pag. 2). Di
conseguenza, è implicito il riconoscimento del caso d’infortunio e meglio del
nesso causale fra l’incidente del 12 luglio 2019 e le susseguenti conseguenze
fisiche. Mal si comprende pertanto l’improvvisa e improvvida decisione
dell’assicuratrice CO 1, peraltro nemmeno comprovata da documenti, attestazioni
e/o certificati medici, soprattutto laddove l’avvenimento infortunistico è
conditio sine qua non del danno al ginocchio in concreto verificatosi (doc.
D-I). In effetti, i rapporti e i certificati medici documentano, senza ombra di
dubbio, il nesso di causalità adeguato e naturale fra l’incidente e le
conseguenze fisiche patite, nonché lo stato di inabilità lavorativa attuale
dell’insorgente (doc. D-I). Il rapporto d’intervento specifica come la lesione complessa
del menisco mediale e il danno alla cartilagine mediale del ginocchio sinistro
siano la conseguenza diretta della contusione subita a luglio sul lavoro.
(…).
… La decisione su opposizione qui impugnata, così come quella del
1° maggio 2020, non prendono minimamente in considerazione il parere medico del
Dr. med. __________ e meglio i certificati medici da lui rilasciati, i quali
attestano quale unica causa dell’inabilità lavorativa l’infortunio (doc. F-I).
Dette attestazioni si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dal
medico interno dell’assicurazione, tanto che, in sede di adozione del
provvedimento, i medesimi sono stati volontariamente tralasciati. Alla luce di
ciò, la delibera assicurativa si palesa ingiustificata e arbitraria, senza
contare il fatto che le affermazioni quivi contenute non risultano minimamente
comprovate, per cui rimangono pure e semplici allegazioni di parte senza
nessuna portata giuridica.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). L’istituto ha allegato
un suo scritto, datato 17 settembre 2020, mediante il quale si è impegnato ad
assumere i costi del prospettato intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi (AMO), a titolo di “conseguenza dell’operazione che ha avuto luogo
il 23 settembre 2019.” (doc. III 3).
1.6. Il 22 ottobre 2020, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica e si è
essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali
(doc. VII + allegato).
L’istituto resistente si è
espresso al riguardo in data 28 ottobre 2020 (doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile
2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa
Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria
(pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato
dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze),
l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle proprie
prestazioni a contare dal 1° luglio 2020, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza
di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella
causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella
causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nel caso di specie, questa
Corte constata che l’CO 1 ha negato dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a
prestazioni relativo ai disturbi interessanti il ginocchio sinistro, facendo
capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 101, p. 4).
In effetti, dalle tavole
processuali si evince che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità a
proposito della ricaduta annunciata il 16 settembre 2019 e, più concretamente,
aver preso a carico i costi dell’intervento eseguito il 23 settembre 2019 (cfr.
doc. 19), nell’aprile 2020, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, invitandolo a chiarire
l’eziologia dei disturbi interessanti il ginocchio sinistro (doc. 70).
Con apprezzamento del 29
aprile 2020, il medico __________ appena citato ha risposto negativamente
alla domanda se l’infortunio assicurato avesse provocato delle lesioni
strutturali oggettivabili.
D’altro canto, egli ha
rilevato che l’evento in discussione ha causato unicamente una contusione
diretta al ginocchio sinistro, in assenza di un danno infortunistico
strutturale alla RMN del 13 settembre 2019. A suo avviso, quindi, il trauma ha
comportato, con verosimiglianza preponderante, un peggioramento transitorio
del preesistente stato degenerativo. In effetti, l’esame strumentale per
immagini evidenziava già la presenza di rilevanti alterazioni degenerative del
menisco e della cartilagine del ginocchio, preesistenti all’infortunio. È in
ragione di queste alterazioni degenerative che è poi stata posta l’indicazione a
sottoporre il ricorrente all’operazione del 23 settembre 2019.
Infine, sempre secondo il
medico fiduciario dell’CO 1, a fronte di una semplice contusione del ginocchio,
l’esperienza dimostra che si ritiene ripristinato lo stato preesistente a
distanza di, al massimo, sei – otto settimane (cfr. doc. 73).
Nel quadro della procedura
di opposizione, è stato versato agli atti un referto, datato 17 giugno 2020,
del dott. __________, spec. in medicina interna generale, il quale ha
contestato la fondatezza della decisione emessa nel frattempo
dall’amministrazione e preteso che venisse esperita “… una valutazione da parte
di un vostro consulente/perito che visiti effettivamente le condizioni del sig.
RI 1. Da qui successivamente accetteremo le decisioni della valutazione clinica
con tutte le sue conseguenze.” (doc. 88).
Unitamente
all’impugnativa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto alcune
attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio
di traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. F-H). D’altra
parte, con certificazione del 2 settembre 2020, il dott. __________ ha
dichiarato che l’assicurato “… si trova in condizione di infortunio a partire
dal 12.07.2019 a seguito di un trauma occorso sul luogo di lavoro e durante le
ore lavorative, sottolineando sempre con la presente che il paziente medesimo
non è mai stato considerato un caso di malattia né è mai stato redatto un
certificato in tal senso.” (doc. I).
Sempre a detta del medico
curante, “… i disturbi clinici e l’inabilità contestuale lamentati dal
sopramenzionato paziente sono ascrivibili esclusivamente alle conseguenze
dell’infortunio a carico del ginocchio sinistro occorso nel 7.2019.” (doc. O).
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico
e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p.
63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;
DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nel caso di specie,
attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione,
questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere enunciato
dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa,
secondo il quale la RMN del ginocchio sinistro del 13 settembre 2019 non ha
evidenziato lesioni strutturali imputabili all’evento assicurato, ma soltanto
delle pronunciate alterazioni degenerative interessanti il menisco e la
cartilagine articolare, di modo che, con verosimiglianza preponderante, la
contusione riportata ha provocato semplicemente un peggioramento temporaneo
dello stato preesistente, con lo status quo sine vel ante raggiunto a
distanza di sei – otto settimane dal trauma (cfr. doc. 73).
Il TCA constata in
particolare che, alla luce di quanto si evince dal referto relativo alla
risonanza magnetica del settembre 2019 (in proposito, ci si chiede come tale
esame possa aver oggettivato “svariate fratture lungo tutta la parte inferiore
dell’arto sinistro” [cfr. doc. V, p. 3], quando esso era mirato al solo ginocchio
sinistro) e da quello afferente all’operazione del 23 settembre 2019
(intraoperativamente, è stata segnatamente refertata la presenza di una condromalacia
di II°/III° grado multicompartimentale, dunque di una patologia squisitamente
morbosa), il ricorrente presentava in effetti delle chiare alterazioni
degenerative a livello del menisco e della cartilagine articolare (cfr. doc. 64
e 33).
Né l’avv. RA 1 né
(soprattutto) i medici curanti del suo patrocinato sono del resto stati in
grado d’indicare in cosa consisterebbe il danno strutturale che RI 1 avrebbe
riportato in occasione del noto infortunio. Secondo questa Corte, poi, è
altamente inverosimile che i reperti degenerativi in questione siano imputabili
al trauma subito, considerato che tra il sinistro (luglio 2019) e la data in
cui è stata eseguita la RMN (settembre 2019), sono trascorsi appena due mesi,
un tempo decisamente troppo corto per giustificare lo sviluppo di simili
alterazioni.
Con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver
fondato la decisione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario, il
quale ha valutato la fattispecie sulla base dei soli atti a sua disposizione.
D’altro canto, all’inserto figurano certificazioni specialistiche che
dimostrerebbero l’origine infortunistica dei disturbi riguardanti il ginocchio
sinistro (cfr. doc. I e doc. VII).
In proposito, il TCA
segnala innanzitutto che, secondo una costante giurisprudenza federale, la
circostanza per la quale il medico fiduciario dell’amministrazione si sia
pronunciato senza aver personalmente esaminato l’assicurato, non è di per sé suscettibile
di sminuire il valore probatorio attribuito al suo apprezzamento. In effetti,
decisivo è che l’incarto che è servito da base alla sua elaborazione, contenga
sufficiente documentazione medica risultante da un esame personale dell’assicurato
(cfr. STF 8C_565/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.3.3 e riferimenti ivi
contenuti; in questo senso, si veda pure la STF 8C_232/2019 del 26 giugno 2020
consid. 5.3). Ciò è proprio il caso della concreta evenienza. Il dott. __________
si è infatti pronunciato facendo capo, segnatamente, alle risultanze dell’esame
di risonanza magnetica del 13 settembre 2019 e ai referti agli atti
dell’Ospedale __________ di __________, in particolare al contenuto del rapporto
operatorio del 26 settembre 2019 (cfr. doc. 73, p. 1 s.).
D’altro canto, questo
Tribunale non ritiene che i referti dei dottori __________ e __________ (cfr. supra,
consid. 2.6.) siano atti a generare dubbi, neppure lievi, circa la correttezza della
valutazione del medico ____________.
Il primo si è limitato ad
attestare l’esistenza di un’incapacità lavorativa, rispettivamente a definire
l’ulteriore procedere terapeutico (asportazione del materiale di osteosintesi,
doc. 112), senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente, la sola
indicazione “Motivo: Infortunio” non può bastare) - sull’eziologia dei
disturbi.
Il secondo ha apoditticamente
sostenuto che la problematica al ginocchio sinistro sarebbe imputabile
esclusivamente al noto infortunio, senza confrontarsi con quanto emerge dalla
documentazione agli atti, né con l’argomentazione contenuta nell’apprezzamento
29 aprile 2020 del dott. __________.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio
sinistro e l’infortunio assicurato, si è estinto trascorse sei – otto settimane da quell’evento.
Il
fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto il diritto a prestazioni sino al 30 giugno
2020 e, poi, ancora in relazione all’intervento di AMO (cfr. consid. 1.5.), va dunque
al di là di quelli che sarebbero stati i propri obblighi. La decisione su opposizione impugnata deve senz’altro essere confermata.
2.9. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
Considerandi
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29
agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto,
trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce
della relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano
l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali,
sviluppati nelle sentenze pubblicate sia nella Raccolta ufficiale che nel sito
web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al
patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il
processo era maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la
quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato
inadempiuto e, dunque, la domanda di assistenza giudiziaria respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti