35.2020.78
Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. Rinvio atti per esecuzione di una perizia esterna a fronte di pareri specialistici divergenti
8 marzo 2021Italiano21 min
1.5. L’8 ottobre 2020, il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.78
mm
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 dicembre 2017, RI
1, amministratrice della ditta __________ di __________ con un grado di
occupazione del 60% e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la __________ (ora: CO 1), è caduta dopo essere scivolata
su una lastra di ghiaccio, riportando una lussazione e una frattura
trimalleolare alla caviglia sinistra (cfr. doc. M 8).
Da notare che al momento
del sinistro l’assicurata era già beneficiaria di un quarto di rendita AI,
attribuitale per un danno alla salute di natura morbosa.
L’assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 5 aprile 2019 ha avuto
luogo l’asportazione del materiale di osteosintesi (AMO) dalla caviglia
sinistra (doc. M 49).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 ottobre 2019, la CO
1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica (fatta eccezione per
un’eventuale infiltrazione intra-articolare della tibiotarsica) e quello
all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° luglio 2019, ha negato il diritto
a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15% (doc. A 108).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (doc. A 109), in data 31 agosto 2020,
l’assicuratore ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A 124).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 settembre 2020, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati
all’amministrazione per un complemento istruttorio, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…). Ci si
trova dunque confrontati con un’istruttoria che presenta contraddizioni,
opinioni e prese di posizioni contraddittorie. Da una parte l’inabilità
lavorativa (in tutte le attività) assai limitata è giustificata da una sequela
di pareri medici oggettivi ed argomentati. Dall’altra vi è l’ipotesi del Dr. __________,
di abilità lavorativa completa, che non trova una spiegazione scientifica ma fa
piuttosto riferimento ad una sua personale conoscenza del tipo di attività
svolta dall’assicurata (decisione impugnata pto. 19), dal fatto che egli
l’avrebbe vista portare a spasso il cane sull’acciottolato ticinese (decisione
impugnata pto. 2.3.2, terzo capoverso), nonché da una sensibilità esagerata al
dolore. (…).
In conclusione, contrariamente a quanto assume CO 1 (pto. 2.3.4),
il rapporto 20 agosto 2019 del Dr. __________ non può essere considerato
completo e soprattutto approfondito. Di conseguenza l’incarto deve essere
ritornato all’assicuratore affinché provveda ad un’adeguata completazione
istruttoria (…).” (doc. I)
1.4. L’istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV + allegati).
Fatti
1.5. L’8 ottobre 2020, il
patrocinatore dell’assicurata ha prodotto il progetto di decisione emanato il 6
ottobre 2020 dall’UAI e ha domandato che venga richiamato l’incarto AI (doc. IX
+ allegato).
L’amministrazione si è
espressa al riguardo in data 22 ottobre 2020 (doc. XI).
1.6. In corso di causa, questa
Corte ha richiamato dall’UAI l’incarto dell’assicurata (doc. XIV + allegati).
Le relative osservazioni
dell’avv. RA 1 sono pervenute in data 10 novembre 2020 (doc. XVI). La CO 1 si è
limitata a comunicare di riconfermarsi nella propria posizione (doc. XVII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
In base al tenore della
decisione formale del 21 ottobre 2019, la soppressione del diritto alle
prestazioni di corta durata è avvenuta in applicazione dell’art. 19 cpv. 1
LAINF (cfr. doc. A 108, p. 1).
Il TCA è quindi chiamato
in primo luogo a esaminare se l’assicuratore resistente era legittimato a
dichiarare stabilizzate dal luglio 2019 le condizioni di salute infortunistiche
dell’assicurata, oppure no.
Nell’affermativa, si
tratterà di valutare se la CO 1 ha correttamente ritenuto che la ricorrente
avesse ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione,
negandole perciò il diritto a una rendita d’invalidità.
2.3
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina
e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti
un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,
l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel
senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,
non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della
cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento
chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un
sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata
ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale (per
un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STF
8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).
È
utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a
una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione,
ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI
2005.
U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF
8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017
consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68
del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,
consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
2.4
Nella concreta evenienza, la
decisione dell’CO 1 di ritenere che non vi fossero più provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente, risulta essenzialmente fondata sul parere del
proprio consulente medico.
In effetti, a margine
della visita di chiusura del 26 giugno 2019, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver ammesso che i “disturbi
oggettivabili e plausibili” interessanti l’arto inferiore sinistro costituivano
sicuramente ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del dicembre 2017
ed evidenziato però l’esistenza di “chiare discrepanze tra i riferiti disturbi
ed impedimenti soggettivi e l’esame oggettivo”, ha dichiarato che “… ulteriori
cure specifiche molto probabilmente al momento non porteranno a un
significativo miglioramento della situazione postinfortunistica. Ritengo
un’artroscopia della tibiotarsica sinistra con débridement anteriore non indicata
per risultato postoperatorio troppo incerto. Attualmente un’artrodesi o una
protesi della tibiotarsica sinistra non sono medicalmente indicate per assenza
di rilevante artrosi” e, ancora, che “per le sole conseguenze
infortunistiche in relazione causale con l’infortunio del 24.12.2017 ulteriori
trattamenti specifici non sono più indicati e consiglio di terminare le
prestazioni assicurative (salvo eventuale infiltrazione intraarticolare della
tibiotarsica sinistra) a partire da subito.” (doc. M 61, p. 7 – il corsivo è
del redattore).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per una presa di
posizione basata sugli atti. Con apprezzamento del 25 maggio 2020, il medico
fiduciario ha affermato che non sarebbe “… necessariamente indicata
un’operazione. Da una cheilectomia operatoria il dott. __________ non si
attende alcun miglioramento considerata la personalità dell’assicurata, in
particolare poiché giudica fortemente esagerati i disturbi soggettivi da lei
indicati, avendo potuto osservare che l’assicurata riusciva a camminare
agilmente e senza problemi con il suo cagnolino sull’acciottolato ticinese.
(…). Sulla base del modello di comportamento dell’assicurata oggettivato dal
dott. __________, confermo la sua valutazione nella perizia del 20 agosto 2019
e al momento attuale ritengo obsoleta la cheilectomia da me promossa.
Pertanto il caso può essere chiuso come programmato accordando il danno
dell’integrità fisica.” (doc. 68 – il corsivo è del redattore).
Questo Tribunale constata
che, successivamente all’intervento di AMO eseguito il 5 aprile 2019 (doc. M
49), altri specialisti hanno avuto modo di pronunciarsi in merito all’ulteriore
procedere terapeutico.
Il 3 luglio 2019,
l’assicurata è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il quale, a fronte dei dolori e delle limitazioni
funzionali ancora denunciate dalla ricorrente, ha disposto l’esecuzione di una
risonanza magnetica (doc. M 56).
L’accertamento in
questione, effettuato il 4 luglio 2019, ha mostrato un lieve edema osseo
residuo nel triangolo di Volkmann che risulta consolidato con uno scalino
intra-articolare, possibile punto di partenza dell’irritazione (doc. M 58).
In occasione del consulto
del 18 luglio 2019 presso la Clinica di traumatologia dell’Ospedale
universitario di __________ (__________), il Primario PD dott. __________ ha
rilevato che la rimozione del materiale di osteosintesi non ha consentito di
migliorare né l’articolarità né la sintomatologia algica. Stante ciò, egli ha
consigliato d’infiltrare l’articolazione tibio-tarsica per valutare i disturbi
e l’eziologia dei dolori. In caso di esito positivo, si tratterebbe in primo
luogo di eliminare lo sperone osseo pretibiale per migliorare la mobilità e i
dolori. Successivamente, qualora la sintomatologia dolorosa dovesse persistere
e aumentare, entrerebbe in linea di conto un’artrodesi articolare (doc. M 60).
Con referto del 31 luglio
2019, il dott. __________ ha fatto proprie le indicazioni fornite dai sanitari
zurighesi e ha chiesto all’CO 1 il benestare per procedere all’infiltrazione
eco-guidata dell’articolazione tibio-tarsica (doc. M 59).
In data 20 novembre 2019,
lo stesso medico curante specialista ha riferito che l’infiltrazione
diagnostica eseguita nel frattempo aveva fornito un “ottimo risultato” e ha
pertanto postulato che l’assicuratore potesse autorizzare l’esecuzione di un
intervento artroscopico di sinovialectomia anteriore, eventualmente di
cheilectomia e valutazione dello strato cartilagineo delle strutture talare e
tibiale (doc. 64), autorizzazione che l’CO 1 ha però negato.
2.5
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6
Nel caso
di specie, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione
impugnata che ha dichiarato stabilizzato dal 1° luglio 2019 lo stato di salute
infortunistico dell’assicurata (ponendo perciò fine al versamento delle
prestazioni di corta durata con valutazione del diritto alle prestazioni di
lunga durata).
In effetti, in merito alla
questione di sapere se nel luglio 2019 vi fossero ancora dei provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute,
agli atti figurano referti contraddittori – da una parte il rapporto relativo
alla visita di chiusura eseguita dal dott. __________ e l’apprezzamento 25
maggio 2020 del dott. __________ (il quale non ha fatto altro che allinearsi
acriticamente a quanto ritenuto dal consulente medico, senza nemmeno tentare di
confrontarsi con le proposte terapeutiche formulate dagli specialisti
consultati privatamente dalla ricorrente), dall’altra i referti elaborati dai
dottori __________ e __________ - che non consentono al TCA di decidere, con la
necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
Per quanto riguarda in
particolare la pretesa discrepanza tra disturbi denunciati e stato
oggettivabile a livello dell’estremità inferiore sinistra, è utile segnalare
che, interpellato in merito dall’amministrazione, il PD __________ aveva
dichiarato che, sebbene l’assicurata presentasse una particolare percezione del
dolore, i disturbi denunciati erano spiegabili con l’infortunio e con gli esiti
delle operazioni subite (cfr. doc. M 46). D’altro canto, sempre secondo il
Primario appena citato, quella riportata dall’insorgente è una lesione grave e,
secondo l’esperienza, la maggioranza dei pazienti non ritrova il suo stato
anteriore (cfr. doc. M 36).
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Tutto ben considerato, nel
caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,
perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei pareri sui quali l’amministrazione ha
fondato la decisione di considerare stabilizzato lo stato di salute
infortunistico, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso in
cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova
decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato
fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del
parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità lavorativa, si
veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).
2.7
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico
fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere dei propri fiduciari.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto innanzitutto ad accertare quando lo stato
di salute infortunistico dell’assicurata si è stabilizzato ai sensi dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento
esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.8
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurata, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti