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Decisione

35.2020.78

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. Rinvio atti per esecuzione di una perizia esterna a fronte di pareri specialistici divergenti

8 marzo 2021Italiano21 min

1.5. L’8 ottobre 2020, il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.78

mm

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 dicembre 2017, RI

1, amministratrice della ditta __________ di __________ con un grado di

occupazione del 60% e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la __________ (ora: CO 1), è caduta dopo essere scivolata

su una lastra di ghiaccio, riportando una lussazione e una frattura

trimalleolare alla caviglia sinistra (cfr. doc. M 8).

Da notare che al momento

del sinistro l’assicurata era già beneficiaria di un quarto di rendita AI,

attribuitale per un danno alla salute di natura morbosa.

L’assicuratore ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 5 aprile 2019 ha avuto

luogo l’asportazione del materiale di osteosintesi (AMO) dalla caviglia

sinistra (doc. M 49).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 ottobre 2019, la CO

1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica (fatta eccezione per

un’eventuale infiltrazione intra-articolare della tibiotarsica) e quello

all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° luglio 2019, ha negato il diritto

a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. A 108).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (doc. A 109), in data 31 agosto 2020,

l’assicuratore ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. A 124).

1.3. Con tempestivo ricorso

dell’11 settembre 2020, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati

all’amministrazione per un complemento istruttorio, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…). Ci si

trova dunque confrontati con un’istruttoria che presenta contraddizioni,

opinioni e prese di posizioni contraddittorie. Da una parte l’inabilità

lavorativa (in tutte le attività) assai limitata è giustificata da una sequela

di pareri medici oggettivi ed argomentati. Dall’altra vi è l’ipotesi del Dr. __________,

di abilità lavorativa completa, che non trova una spiegazione scientifica ma fa

piuttosto riferimento ad una sua personale conoscenza del tipo di attività

svolta dall’assicurata (decisione impugnata pto. 19), dal fatto che egli

l’avrebbe vista portare a spasso il cane sull’acciottolato ticinese (decisione

impugnata pto. 2.3.2, terzo capoverso), nonché da una sensibilità esagerata al

dolore. (…).

In conclusione, contrariamente a quanto assume CO 1 (pto. 2.3.4),

il rapporto 20 agosto 2019 del Dr. __________ non può essere considerato

completo e soprattutto approfondito. Di conseguenza l’incarto deve essere

ritornato all’assicuratore affinché provveda ad un’adeguata completazione

istruttoria (…).” (doc. I)

1.4. L’istituto assicuratore, in

risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV + allegati).

Fatti

1.5. L’8 ottobre 2020, il

patrocinatore dell’assicurata ha prodotto il progetto di decisione emanato il 6

ottobre 2020 dall’UAI e ha domandato che venga richiamato l’incarto AI (doc. IX

+ allegato).

L’amministrazione si è

espressa al riguardo in data 22 ottobre 2020 (doc. XI).

1.6. In corso di causa, questa

Corte ha richiamato dall’UAI l’incarto dell’assicurata (doc. XIV + allegati).

Le relative osservazioni

dell’avv. RA 1 sono pervenute in data 10 novembre 2020 (doc. XVI). La CO 1 si è

limitata a comunicare di riconfermarsi nella propria posizione (doc. XVII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

In base al tenore della

decisione formale del 21 ottobre 2019, la soppressione del diritto alle

prestazioni di corta durata è avvenuta in applicazione dell’art. 19 cpv. 1

LAINF (cfr. doc. A 108, p. 1).

Il TCA è quindi chiamato

in primo luogo a esaminare se l’assicuratore resistente era legittimato a

dichiarare stabilizzate dal luglio 2019 le condizioni di salute infortunistiche

dell’assicurata, oppure no.

Nell’affermativa, si

tratterà di valutare se la CO 1 ha correttamente ritenuto che la ricorrente

avesse ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione,

negandole perciò il diritto a una rendita d’invalidità.

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina

e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti

un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,

l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel

senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,

non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della

cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento

chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un

sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata

ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale (per

un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STF

8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).

È

utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a

una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione,

ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI

2005.

U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF

8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017

consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68

del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,

consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

2.4

Nella concreta evenienza, la

decisione dell’CO 1 di ritenere che non vi fossero più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente, risulta essenzialmente fondata sul parere del

proprio consulente medico.

In effetti, a margine

della visita di chiusura del 26 giugno 2019, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver ammesso che i “disturbi

oggettivabili e plausibili” interessanti l’arto inferiore sinistro costituivano

sicuramente ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del dicembre 2017

ed evidenziato però l’esistenza di “chiare discrepanze tra i riferiti disturbi

ed impedimenti soggettivi e l’esame oggettivo”, ha dichiarato che “… ulteriori

cure specifiche molto probabilmente al momento non porteranno a un

significativo miglioramento della situazione postinfortunistica. Ritengo

un’artroscopia della tibiotarsica sinistra con débridement anteriore non indicata

per risultato postoperatorio troppo incerto. Attualmente un’artrodesi o una

protesi della tibiotarsica sinistra non sono medicalmente indicate per assenza

di rilevante artrosi” e, ancora, che “per le sole conseguenze

infortunistiche in relazione causale con l’infortunio del 24.12.2017 ulteriori

trattamenti specifici non sono più indicati e consiglio di terminare le

prestazioni assicurative (salvo eventuale infiltrazione intraarticolare della

tibiotarsica sinistra) a partire da subito.” (doc. M 61, p. 7 – il corsivo è

del redattore).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per una presa di

posizione basata sugli atti. Con apprezzamento del 25 maggio 2020, il medico

fiduciario ha affermato che non sarebbe “… necessariamente indicata

un’operazione. Da una cheilectomia operatoria il dott. __________ non si

attende alcun miglioramento considerata la personalità dell’assicurata, in

particolare poiché giudica fortemente esagerati i disturbi soggettivi da lei

indicati, avendo potuto osservare che l’assicurata riusciva a camminare

agilmente e senza problemi con il suo cagnolino sull’acciottolato ticinese.

(…). Sulla base del modello di comportamento dell’assicurata oggettivato dal

dott. __________, confermo la sua valutazione nella perizia del 20 agosto 2019

e al momento attuale ritengo obsoleta la cheilectomia da me promossa.

Pertanto il caso può essere chiuso come programmato accordando il danno

dell’integrità fisica.” (doc. 68 – il corsivo è del redattore).

Questo Tribunale constata

che, successivamente all’intervento di AMO eseguito il 5 aprile 2019 (doc. M

49), altri specialisti hanno avuto modo di pronunciarsi in merito all’ulteriore

procedere terapeutico.

Il 3 luglio 2019,

l’assicurata è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, il quale, a fronte dei dolori e delle limitazioni

funzionali ancora denunciate dalla ricorrente, ha disposto l’esecuzione di una

risonanza magnetica (doc. M 56).

L’accertamento in

questione, effettuato il 4 luglio 2019, ha mostrato un lieve edema osseo

residuo nel triangolo di Volkmann che risulta consolidato con uno scalino

intra-articolare, possibile punto di partenza dell’irritazione (doc. M 58).

In occasione del consulto

del 18 luglio 2019 presso la Clinica di traumatologia dell’Ospedale

universitario di __________ (__________), il Primario PD dott. __________ ha

rilevato che la rimozione del materiale di osteosintesi non ha consentito di

migliorare né l’articolarità né la sintomatologia algica. Stante ciò, egli ha

consigliato d’infiltrare l’articolazione tibio-tarsica per valutare i disturbi

e l’eziologia dei dolori. In caso di esito positivo, si tratterebbe in primo

luogo di eliminare lo sperone osseo pretibiale per migliorare la mobilità e i

dolori. Successivamente, qualora la sintomatologia dolorosa dovesse persistere

e aumentare, entrerebbe in linea di conto un’artrodesi articolare (doc. M 60).

Con referto del 31 luglio

2019, il dott. __________ ha fatto proprie le indicazioni fornite dai sanitari

zurighesi e ha chiesto all’CO 1 il benestare per procedere all’infiltrazione

eco-guidata dell’articolazione tibio-tarsica (doc. M 59).

In data 20 novembre 2019,

lo stesso medico curante specialista ha riferito che l’infiltrazione

diagnostica eseguita nel frattempo aveva fornito un “ottimo risultato” e ha

pertanto postulato che l’assicuratore potesse autorizzare l’esecuzione di un

intervento artroscopico di sinovialectomia anteriore, eventualmente di

cheilectomia e valutazione dello strato cartilagineo delle strutture talare e

tibiale (doc. 64), autorizzazione che l’CO 1 ha però negato.

2.5

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nel caso

di specie, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione

impugnata che ha dichiarato stabilizzato dal 1° luglio 2019 lo stato di salute

infortunistico dell’assicurata (ponendo perciò fine al versamento delle

prestazioni di corta durata con valutazione del diritto alle prestazioni di

lunga durata).

In effetti, in merito alla

questione di sapere se nel luglio 2019 vi fossero ancora dei provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute,

agli atti figurano referti contraddittori – da una parte il rapporto relativo

alla visita di chiusura eseguita dal dott. __________ e l’apprezzamento 25

maggio 2020 del dott. __________ (il quale non ha fatto altro che allinearsi

acriticamente a quanto ritenuto dal consulente medico, senza nemmeno tentare di

confrontarsi con le proposte terapeutiche formulate dagli specialisti

consultati privatamente dalla ricorrente), dall’altra i referti elaborati dai

dottori __________ e __________ - che non consentono al TCA di decidere, con la

necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

Per quanto riguarda in

particolare la pretesa discrepanza tra disturbi denunciati e stato

oggettivabile a livello dell’estremità inferiore sinistra, è utile segnalare

che, interpellato in merito dall’amministrazione, il PD __________ aveva

dichiarato che, sebbene l’assicurata presentasse una particolare percezione del

dolore, i disturbi denunciati erano spiegabili con l’infortunio e con gli esiti

delle operazioni subite (cfr. doc. M 46). D’altro canto, sempre secondo il

Primario appena citato, quella riportata dall’insorgente è una lesione grave e,

secondo l’esperienza, la maggioranza dei pazienti non ritrova il suo stato

anteriore (cfr. doc. M 36).

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto ben considerato, nel

caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei pareri sui quali l’amministrazione ha

fondato la decisione di considerare stabilizzato lo stato di salute

infortunistico, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso in

cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova

decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato

fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del

parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità lavorativa, si

veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere dei propri fiduciari.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto innanzitutto ad accertare quando lo stato

di salute infortunistico dell’assicurata si è stabilizzato ai sensi dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento

esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.8

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti