35.2020.8
Mancanza di chiarezza sulla motivazione alla base della sospensione delle prestazioni. Rinvio all'assicuratore per chiarire se ciò sia giustificato dall'estinzione della causalità per sopraggiunto status quo ante/sine, oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute
15 ottobre 2020Italiano23 min
Il legale ha, comunque,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.8
cr
Lugano
15 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 settembre 2016 RI
1, nata nel 1972, dipendente in qualità di cameriera della __________ – e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso CO 1 – è caduta uscendo dalla doccia, andando a sbattere il gomito, la
spalla e il mignolo a destra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Ricevuto il referto del 10
agosto 2018 con il quale il medico curante, dr. __________, ha valutato
sussistere una piena capacità lavorativa dell’assicurata nello svolgimento di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in data 29 agosto
2018 l’assicuratore infortuni ha informato l’interessata che, a partire dal 1°
settembre 2018 in poi, ella non ha, in ogni caso, più diritto alle indennità
giornaliere (doc. 124).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione peritale a cura
del dr. __________, con istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019,
l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurata che il diritto alle cure
mediche viene limitato al 31 marzo 2019 e che ella ha diritto ad un’indennità
per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 165).
Dopo avere preso atto delle obiezioni del 18 aprile 2019
presentate per conto dell’assicurata da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 169),
con decisione formale del 22 maggio 2019 l’Istituto assicuratore ha ribadito
che il diritto alle cure mediche cessa con il 31 marzo 2019; che quello alle
indennità giornaliere è stato correttamente interrotto a partire dal 1°
settembre 2018, momento a partire dal quale l’interessata ha ritrovato una
piena capacità lavorativa in attività adatte, iscrivendosi in disoccupazione, e
che ella ha diritto ad un’IMI del 10% (doc. 171).
A seguito dell’opposizione
dell’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 175), in data 12
dicembre 2019 l’assicuratore LAINF ha confermato la propria precedente
decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
gennaio 2020 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,
il riconoscimento del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera fino
al 30 giugno 2019 o, in via subordinata, quello all’indennità giornaliera fino
al 31 marzo 2019 oppure, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
In sostanza, il legale dell’insorgente ha contestato l’interruzione
del diritto alle spese di cura a partire dal 31 marzo 2019, data che non tiene
conto del fatto che il dr. __________, nel referto peritale del gennaio 2019,
ha indicato che l’assicurata aveva diritto di beneficiare di un trattamento di
onde d’urto al gomito “nei prossimi mesi (fino a fine marzo 2019)”.
Essendo l’assicurata venuta a conoscenza di tale diritto solo nel
mese di marzo 2019, attraverso la comunicazione “istanza di diritto di
audizione” del 13 marzo 2019, non può, a mente del suo legale, essere tutelata
la sospensione del diritto alle cure a partire dal 31 marzo 2019, senza che
l’assicurata abbia potuto effettuare neppure una seduta del trattamento
previsto dal dr. __________ (effettivamente iniziato solo in data 2 aprile
2019).
Al contrario, a suo modo di vedere, la cura medica deve essere
garantita per la durata di tre mesi così come indicato dal perito
dell’amministrazione, ossia fino alla fine del mese di giugno 2019.
Pure criticata la
sospensione delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018,
momento a partire dal quale l’interessata è stata considerata pienamente abile
al lavoro nello svolgimento di attività adatte. Il legale ha ritenuto che
l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all’assicurata un termine, durante
un lasso di tempo di 3-5 mesi, nel quale trovare una nuova occupazione,
versandole, durante tale periodo di adattamento, le corrispettive indennità
giornaliere.
Fatti
Il legale ha, comunque,
rilevato che, quand’anche l’assicurata non avesse avuto diritto al periodo di
adattamento, posto che la sospensione delle indennità giornaliere è stata
decisa, come precisato dall’assicuratore infortuni, secondo l’art. 19 cpv. 1
LAINF e non ex art. 6 LPGA, sarebbe in ogni caso da considerare scorretta
l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere con il 1° settembre
2018.
Tale sospensione non tiene
minimamente conto del fatto che l’indennità giornaliera non può essere
interrotta prima della cessazione del diritto alla cura medica, la quale, nel
caso di specie, è stata riconosciuta dall’assicuratore LAINF fino al 31 marzo
2019 (data contestata e che, come postulato, va spostata al 30 giugno 2019).
Infine, il legale ha evidenziato che l’assicuratore infortuni non
ha, a torto, a tutt’oggi, emesso una decisione concernente l’eventuale diritto
dell’interessata ad una rendita di invalidità (doc. I).
1.4. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.5. In data 2 marzo 2020 il
legale dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare (doc. V).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc.
VI), per conoscenza.
1.6. Con osservazioni del 4 marzo
2020, anche l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di rinunciare a
presentare nuovi mezzi di prova (cfr. doc. VII).
Tale comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (cfr. doc.
VIII), per conoscenza.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore
convenuto era legittimato a sospendere il diritto alle indennità giornaliere
dal 1° settembre 2018, rispettivamente quello alla cura medica con il 31 marzo
2019, oppure no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha, inoltre,
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
In una sentenza
8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la
giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il
dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle
condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura
completa la sua precedente attività professionale.
2.3
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine alle cure mediche
con il 31 marzo 2019, ritenendo che da quella data in poi non fosse più
possibile alcun miglioramento dello stato di salute, avendo l’interessata
ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adatte, come del resto già
valutato dal suo medico curante.
Nella
decisione su opposizione impugnata, in particolare, CO 1 si è così espressa
riguardo alla cura medica:
" (…) Orbene,
nella sua opposizione, l’assicurata contesta il fatto che le cure siano
terminate e rivendica il diritto ad ulteriori cure. A tal proposito va però ricordato
che il dr. __________ ha appurato che entro la fine di marzo 2019 lo stato quo
ante sarebbe stato raggiunto e che le ultime cure a cui sottoporsi sarebbero
state le terapie ad onde d’urto a cui avrebbe dovuto sottoporsi a partire dalla
visita peritale fino alla fine di marzo 2019. Purtroppo, l’assicurata è venuta
meno a quanto a lei indicato dal dr. __________. Nel caso in cui l’assicurata
avesse avuto dei dubbi circa la tempistica delle terapie, avrebbe dovuto
chiedere a CO 1 circa la presa a carico delle terapie a lei consigliate dal dr.
__________. Il fatto che l’assicurata lamenti ancora dei dolori non giustifica
l’ulteriore presa a carico delle cure da parte di CO 1. Infatti, un trattamento
terapeutico o le cure in generale sono da prendere a carico solo se è dato
sperare in un miglioramento sensibile dello stato di salute. Nel presente caso
non è così, poiché le cure non aumenterebbero sensibilmente lo stato di salute
dell’assicurata, la quale d’altronde è già abile al lavoro nella misura del 100%
a partire dal 1° settembre 2018, così come appurato dallo stesso dr. __________,
medico curante dell’assicurata. In conclusione, non si giustifica una presa a
carico delle cure dopo la data del 31 marzo 2019.” (Doc. 178)
Tale
decisione trova fondamento nella valutazione peritale, eseguita su incarico
dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.
Quest’ultimo,
con rapporto peritale del 31 gennaio 2019, dopo avere confermato che tutti i
disturbi che affliggono l’assicurata sono in nesso causale con l’infortunio del
23.
settembre 2016, ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
5.4
L’aggravamento del preesistente disturbo alla salute da parte
dell’infortunio del 23.9.2016 risulta sanato? Nell’affermativo, in quale data è
stato raggiunto lo status quo ante? Favorisca procedere nell’apprezzamento per
ogni singola lesione.
L’aggravamento è quasi sanato. La paziente deve ancora fare per
qualche mese una terapia con onde d’urto per il gomito destro.
Fine marzo 2019 lo stato finale è raggiunto, esami o terapie non
sono più necessari.
5.5
I disturbi alla salute che sono stati provocati almeno con il
grado della verosimiglianza preponderante dall’infortunio del 23.9.2016
sarebbero subentrati, presto o tardi, e nella misura in cui oggi si presentano,
anche senza l’intervento dell’infortunio medesimo?
Nell’affermativo, in quale data è stato/sarà raggiunto lo status
quo sine? Favorisca procedere nell’apprezzamento per ogni singola lesione.
Questi disturbi non sarebbero subentrati senza questo infortunio
del 23.9.2016. Lo stato quo ante è adesso raggiunto per la spalla destra. Per
il gomito destro lo stato finale è raggiunto fine marzo 2019.
5.6
L’infortunio del 23.9.2016 ha scatenato patologie di
pregressa data, provocando un aggravamento permanente in ascesa o stabile delle
stesse? Giustificazioni p.f..
L’infortunio del 23.9.2016 ha provocato un danno al braccio che
fra poco dovrebbe essere stabile.
5.7
Se l’aggravamento è permanentemente progressivo o stabile:
ripartizione percentuale della responsabilità in causa dell’infortunio del 23.9.2016,
rispettivamente dei fattori extra-infortunistici?
Lo stato quo ante non sarà mai completamente raggiunto per il
gomito destro. Un aggravamento non è dovuto a fattori extra-infortunistici.
6.
Si possono attendere dei notevoli miglioramenti dei singoli
disturbi alla salute dovuti esclusivamente (col grado della verosimiglianza
preponderante) all’evento del 23.9.2016? Se sì, quali provvedimenti sono
proposti? Prognosi?
La paziente dovrebbe ancora fare delle cure con onde d’urto al
gomito destro per i prossimi mesi (fino a fine marzo 2019).
La cura con le onde d’urto dovrebbe ancora migliorare la
situazione al gomito destro. Probabilmente i dolori non spariranno
completamente.
7.
La signora RI 1 abbisogna di ulteriori provvedimenti
medici/profilattici per preservare lo stato di salute dovuto esclusivamente
all’evento del 23.9.2016? Se sì, si indichi il genere e la quantità degli
stessi, nonché l’intervallo che si impone.
Vedi punto 6. Consigliamo una terapia con onde d’urto al gomito
fino alla fine del mese di marzo 2019. (…).” (Doc. 164)
Quanto all’interruzione
delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione
che il medico curante dell’assicurata, dr. __________, nel mese di agosto 2018
l’aveva giudicata abile al lavoro in attività adatte, nella decisione su
opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ne ha confermato la correttezza, esprimendo
le seguenti considerazioni:
" (…) Per
quel che riguarda le indennità giornaliere, va detto che CO 1 aveva il diritto
di cessarne l’erogazione, in quanto la cessazione dell’erogazione è conforme
alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale quando
dalle cure mediche in atto non è più possibile aspettarsi un sensibile
miglioramento della salute dell’assicurato, l’assicuratore, in virtù dell’art.
19.
cpv.1 della LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure
mediche e sopprimere le indennità giornaliere. E ciò, senza che debba concedere
un periodo di adattamento per cambio d’attività. Nel caso che ci occupa, pur
volendo concordare con l’assicurata sul fatto che a causa delle limitazioni
ancora presenti non possa più svolgere l’attività di cameriera, comunque non ha
diritto alla concessione di un periodo di adattamento per cambio di attività,
in quanto la soppressione delle indennità giornaliere è avvenuta in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (DTF 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016). Quindi, anche
per quanto riguarda la soppressione delle indennità giornaliere, la decisione
formale di CO 1 va mantenuta.” (Doc. A)
2.4
In sede ricorsuale, il legale
dell’assicurata ha contestato l’interruzione delle indennità giornaliere a
partire dal 1° settembre 2018, rilevando come, pacifica la totale incapacità
lavorativa nella professione abituale di cameriera (su cui le parti sono concordi),
l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto continuare a pagare l’indennità
giornaliera fino alla cessazione della cura medica in virtù dell’art. 19 cpv. 1
LAINF, dopodiché avrebbe dovuto verificare, tramite raffronto dei redditi, se
in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, ella subisse
un discapito economico tale da giustificare l’assegnazione di una rendita di
invalidità, oppure no.
Quanto alle cure mediche,
il legale ha considerato scorretta l’interruzione a partire dal 31 marzo 2019,
posto che solo con l’istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019, l’interessata
è stata informata dall’assicuratore infortuni del fatto che, conformemente a
quanto indicato dal dr. __________ nel referto peritale del gennaio 2019, il trattamento
con le onde d’urto sarebbe stato riconosciuto “nei prossimi mesi (fino a fine
marzo 2019)” (doc. 165). Di tutta evidenza, a suo parere, i tre mesi di
trattamento con onde d’urto previsti dal dr. __________ devono essere
riconosciuti all’assicurata, motivo per il quale il diritto alle cure mediche
deve essere garantito fino al 30 giugno 2019 (doc. I).
Con la risposta di causa, l’assicuratore convenuto ha confermato
in toto il proprio agire, ritenendo che, riguardo alle indennità giornaliere,
le stesse siano state correttamente versate solo fino al 31 agosto 2018, visto
che dopo tale data l’interessata aveva ritrovato una piena capacità lavorativa
in attività adeguate alle sue limitazioni funzionali, mentre, per quanto
riguarda il diritto alle cure mediche, l’assicurata sia stata debitamente
informata, al momento della visita peritale, dal dr. __________ a proposito del
fatto che ella avrebbe avuto diritto al riconoscimento del trattamento con onde
d’urto fino al 31 marzo 2019, ciò che avrebbe dovuto spingere l’interessata ad
immediatamente iniziare la terapia in questione (doc. III).
2.5
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere con la necessaria
tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, confermare
l’operato dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.
Va,
infatti, rilevato che dalla valutazione del dr. __________ - e, di conseguenza,
anche dalla decisione su opposizione impugnata, che sull’apprezzamento peritale
del medico incaricato dall’amministrazione si fonda - emergono elementi
contraddittori in merito alle motivazioni alla base della sospensione delle
prestazioni di cura dopo il 31 marzo 2019, non risultando chiaro se ciò derivi
dall’estinzione della causalità per sopraggiunto ritrovato status quo sine/ante
(eventualità dalla quale deriverebbe la conclusione del diritto alle
prestazioni), oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute (circostanza
che porrebbe termine alle prestazioni di corta durata, imponendo all’assicuratore
LAINF di verificare l’eventuale diritto alle prestazioni di lunga durata).
D’un canto, va, infatti, evidenziato che il dr. __________, prima,
e l’assicuratore LAINF, poi (cfr. decisione su opposizione, doc. A, e risposta
di causa, doc. III), hanno a più riprese fatto riferimento alla nozione di
status quo sine/ante.
D’altra parte, il TCA sottolinea che lo stesso dr. __________ ha
valutato che “lo statuo quo ante non sarà mai completamente raggiunto
per il gomito destro”, aggiungendo che il danno al braccio destro “fra poco
dovrebbe essere stabile” (cfr. doc. 164, corsivo della redattrice).
Inoltre, nella risposta di causa, l’amministrazione ha
espressamente indicato che “l’assicuratore, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della
LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure mediche e
sopprimere le indennità giornaliere” (doc. III).
Il riferimento esplicito all’art. 19 cpv. 1 LAINF implica che lo
stato di salute sia ormai ritenuto stabilizzato, con conseguente passaggio dal
regime di corta durata a quello di lunga durata.
Questa evenienza appare confortata dal fatto che lo stesso
assicuratore LAINF, dopo aver posto fine alle prestazioni di corta durata, ha
assegnato all’assicurata un’IMI (incontestata).
Va, tuttavia, rilevato come l’assicuratore infortuni abbia omesso
di esprimersi riguardo all’altra prestazione di lunga durata, ovvero
l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.
Ora, è vero che, come indicato dall’amministrazione in sede di
risposta di causa, essendo l’interruzione delle prestazioni di corta durata
intervenuta in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore infortuni
non aveva l’obbligo di concedere all’interessata un idoneo periodo di
adattamento per cambio di attività ex art. 6 LPGA (cfr. STF 8C_39/2020 del 19
giugno 2020; STF 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019).
Cionondimeno, va evidenziato che l’assicuratore LAINF, senza
previamente procedere al consueto confronto dei redditi, non avrebbe potuto
dare per scontato che l’assicurata, ritenuta sia dal dr. __________, sia dal
dr. __________, pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte
e rispettose delle sue limitazioni funzionali, non subisse nell’esercizio di
queste ultime discapito economico alcuno.
A tale riguardo questa Corte rileva che, in ogni caso, è a torto
che l’assicuratore LAINF ha interrotto il versamento delle indennità
giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione che a partire
da quella data ella è stata ritenuta dal suo medico curante abile al lavoro in
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Va, infatti, evidenziato che secondo l'art. 16 cpv. 1
LAINF ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace al lavoro in seguito a infortunio. Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio (art. 16
cpv. 2, prima frase, LAINF). Esso si estingue con il ripristino della piena
capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte
dell'assicurato (art. 16 cpv. 2, seconda frase, LAINF).
La nozione di incapacità lavorativa cui rinvia l’art. 16 cpv. 1
LAINF come condizione del diritto all’indennità giornaliera è definita all’art.
6.
LPGA, il quale stabilisce che è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale.
Ora, posto che nel caso di specie l’assicurata, a partire dal 1°
settembre 2018, non aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella propria
professione di cameriera (evenienza che avrebbe sì legittimato l’agire
dell’amministrazione), è a torto che da quel momento CO 1 ha posto termine al
versamento delle indennità giornaliere.
Al contrario, come visto, l’amministrazione,
una volta considerata raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute conformemente
all’art. 19 cpv. 1 LAINF, avrebbe dovuto interrompere il versamento delle
prestazioni di corta durata, passando al regime di prestazioni di lunga durata (il
diritto alle cure mediche e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del
diritto alla rendita, DTF 134 V 109 consid. 4.1 pag. 114), con esame dell’eventuale
diritto ad una rendita di invalidità, attraverso lo strumento del raffronto dei
redditi, per verificare se nell’esercizio di un’attività rispettosa delle
limitazioni funzionali derivanti dai postumi infortunistici, l’interessata
subisse, oppure no, un discapito economico (cfr. STF 8C_39/2020 del 19 giugno
2020).
Alla luce di questi elementi contraddittori, il TCA ritiene
indispensabile un rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché
definisca quale sia il motivo alla base della sospensione delle prestazioni,
attraverso una valutazione peritale chiarificatrice.
Sulla base delle relative risultanze peritali, spetterà, poi,
all’Istituto assicuratore rivalutare il diritto alle prestazioni dell’assicurata,
esprimendosi sia riguardo al diritto alle indennità giornaliere e alle spese di
cura, sia riguardo all’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.
Con riferimento alle spese
di cura - visto che l’assicuratore infortuni ha a più riprese rilevato come il
trattamento di onde d’urto non avrebbe aumentato sensibilmente la
capacità/esigibilità lavorativa dell’insorgente, essendo la stessa già
pienamente abile al lavoro (cfr. doc. A e doc. III) - il TCA ricorda, per
inciso, quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza 8C_614/2019 del 29
gennaio 2020 consid. 5.3, sopra riassunta al consid. 2.2..
2.6
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
In una recente sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto
il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer
les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et
ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).
Nella presente
fattispecie, l’assicuratore infortuni ha fondato la decisione su opposizione
impugnata esclusivamente sul parere del proprio perito consulente, il quale non
è stato designato secondo l’art. 44 LPGA (in particolare, senza che
l’assicurata abbia potuto ricusare il medico prescelto).
In un caso del genere, per
costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,
rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai
sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio
2015.
consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.96
del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio
2015.
consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid.
2.9
e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les
erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances
sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per
le ragioni esposte al considerando 2.5., si giustifica l’annullamento della decisione
su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti
vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44
LPGA) volto a chiarire i motivi che stanno alla base della sospensione delle
prestazioni di corta durata, stabilendo in maniera precisa, se del caso, quando
sia intervenuta la stabilizzazione dello stato di salute.
Esperiti questi
accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alle prestazioni dell’assicurata, sia dal punto di vista materiale, che
temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché
proceda come indicato ai considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurata fr.
2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti