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Decisione

35.2020.8

Mancanza di chiarezza sulla motivazione alla base della sospensione delle prestazioni. Rinvio all'assicuratore per chiarire se ciò sia giustificato dall'estinzione della causalità per sopraggiunto status quo ante/sine, oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute

15 ottobre 2020Italiano23 min

Il legale ha, comunque,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.8

cr

Lugano

15 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 settembre 2016 RI

1, nata nel 1972, dipendente in qualità di cameriera della __________ – e,

perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso CO 1 – è caduta uscendo dalla doccia, andando a sbattere il gomito, la

spalla e il mignolo a destra.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Ricevuto il referto del 10

agosto 2018 con il quale il medico curante, dr. __________, ha valutato

sussistere una piena capacità lavorativa dell’assicurata nello svolgimento di

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in data 29 agosto

2018 l’assicuratore infortuni ha informato l’interessata che, a partire dal 1°

settembre 2018 in poi, ella non ha, in ogni caso, più diritto alle indennità

giornaliere (doc. 124).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso, in particolare una valutazione peritale a cura

del dr. __________, con istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019,

l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurata che il diritto alle cure

mediche viene limitato al 31 marzo 2019 e che ella ha diritto ad un’indennità

per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 165).

Dopo avere preso atto delle obiezioni del 18 aprile 2019

presentate per conto dell’assicurata da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 169),

con decisione formale del 22 maggio 2019 l’Istituto assicuratore ha ribadito

che il diritto alle cure mediche cessa con il 31 marzo 2019; che quello alle

indennità giornaliere è stato correttamente interrotto a partire dal 1°

settembre 2018, momento a partire dal quale l’interessata ha ritrovato una

piena capacità lavorativa in attività adatte, iscrivendosi in disoccupazione, e

che ella ha diritto ad un’IMI del 10% (doc. 171).

A seguito dell’opposizione

dell’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 175), in data 12

dicembre 2019 l’assicuratore LAINF ha confermato la propria precedente

decisione (cfr. doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

gennaio 2020 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

il riconoscimento del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera fino

al 30 giugno 2019 o, in via subordinata, quello all’indennità giornaliera fino

al 31 marzo 2019 oppure, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti

all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

In sostanza, il legale dell’insorgente ha contestato l’interruzione

del diritto alle spese di cura a partire dal 31 marzo 2019, data che non tiene

conto del fatto che il dr. __________, nel referto peritale del gennaio 2019,

ha indicato che l’assicurata aveva diritto di beneficiare di un trattamento di

onde d’urto al gomito “nei prossimi mesi (fino a fine marzo 2019)”.

Essendo l’assicurata venuta a conoscenza di tale diritto solo nel

mese di marzo 2019, attraverso la comunicazione “istanza di diritto di

audizione” del 13 marzo 2019, non può, a mente del suo legale, essere tutelata

la sospensione del diritto alle cure a partire dal 31 marzo 2019, senza che

l’assicurata abbia potuto effettuare neppure una seduta del trattamento

previsto dal dr. __________ (effettivamente iniziato solo in data 2 aprile

2019).

Al contrario, a suo modo di vedere, la cura medica deve essere

garantita per la durata di tre mesi così come indicato dal perito

dell’amministrazione, ossia fino alla fine del mese di giugno 2019.

Pure criticata la

sospensione delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018,

momento a partire dal quale l’interessata è stata considerata pienamente abile

al lavoro nello svolgimento di attività adatte. Il legale ha ritenuto che

l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all’assicurata un termine, durante

un lasso di tempo di 3-5 mesi, nel quale trovare una nuova occupazione,

versandole, durante tale periodo di adattamento, le corrispettive indennità

giornaliere.

Fatti

Il legale ha, comunque,

rilevato che, quand’anche l’assicurata non avesse avuto diritto al periodo di

adattamento, posto che la sospensione delle indennità giornaliere è stata

decisa, come precisato dall’assicuratore infortuni, secondo l’art. 19 cpv. 1

LAINF e non ex art. 6 LPGA, sarebbe in ogni caso da considerare scorretta

l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere con il 1° settembre

2018.

Tale sospensione non tiene

minimamente conto del fatto che l’indennità giornaliera non può essere

interrotta prima della cessazione del diritto alla cura medica, la quale, nel

caso di specie, è stata riconosciuta dall’assicuratore LAINF fino al 31 marzo

2019 (data contestata e che, come postulato, va spostata al 30 giugno 2019).

Infine, il legale ha evidenziato che l’assicuratore infortuni non

ha, a torto, a tutt’oggi, emesso una decisione concernente l’eventuale diritto

dell’interessata ad una rendita di invalidità (doc. I).

1.4. L’Istituto

assicuratore, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.5. In data 2 marzo 2020 il

legale dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di

prova da presentare (doc. V).

Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc.

VI), per conoscenza.

1.6. Con osservazioni del 4 marzo

2020, anche l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di rinunciare a

presentare nuovi mezzi di prova (cfr. doc. VII).

Tale comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (cfr. doc.

VIII), per conoscenza.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore

convenuto era legittimato a sospendere il diritto alle indennità giornaliere

dal 1° settembre 2018, rispettivamente quello alla cura medica con il 31 marzo

2019, oppure no.

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha, inoltre,

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle

condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura

completa la sua precedente attività professionale.

2.3

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine alle cure mediche

con il 31 marzo 2019, ritenendo che da quella data in poi non fosse più

possibile alcun miglioramento dello stato di salute, avendo l’interessata

ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adatte, come del resto già

valutato dal suo medico curante.

Nella

decisione su opposizione impugnata, in particolare, CO 1 si è così espressa

riguardo alla cura medica:

" (…) Orbene,

nella sua opposizione, l’assicurata contesta il fatto che le cure siano

terminate e rivendica il diritto ad ulteriori cure. A tal proposito va però ricordato

che il dr. __________ ha appurato che entro la fine di marzo 2019 lo stato quo

ante sarebbe stato raggiunto e che le ultime cure a cui sottoporsi sarebbero

state le terapie ad onde d’urto a cui avrebbe dovuto sottoporsi a partire dalla

visita peritale fino alla fine di marzo 2019. Purtroppo, l’assicurata è venuta

meno a quanto a lei indicato dal dr. __________. Nel caso in cui l’assicurata

avesse avuto dei dubbi circa la tempistica delle terapie, avrebbe dovuto

chiedere a CO 1 circa la presa a carico delle terapie a lei consigliate dal dr.

__________. Il fatto che l’assicurata lamenti ancora dei dolori non giustifica

l’ulteriore presa a carico delle cure da parte di CO 1. Infatti, un trattamento

terapeutico o le cure in generale sono da prendere a carico solo se è dato

sperare in un miglioramento sensibile dello stato di salute. Nel presente caso

non è così, poiché le cure non aumenterebbero sensibilmente lo stato di salute

dell’assicurata, la quale d’altronde è già abile al lavoro nella misura del 100%

a partire dal 1° settembre 2018, così come appurato dallo stesso dr. __________,

medico curante dell’assicurata. In conclusione, non si giustifica una presa a

carico delle cure dopo la data del 31 marzo 2019.” (Doc. 178)

Tale

decisione trova fondamento nella valutazione peritale, eseguita su incarico

dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Quest’ultimo,

con rapporto peritale del 31 gennaio 2019, dopo avere confermato che tutti i

disturbi che affliggono l’assicurata sono in nesso causale con l’infortunio del

23.

settembre 2016, ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

5.4

L’aggravamento del preesistente disturbo alla salute da parte

dell’infortunio del 23.9.2016 risulta sanato? Nell’affermativo, in quale data è

stato raggiunto lo status quo ante? Favorisca procedere nell’apprezzamento per

ogni singola lesione.

L’aggravamento è quasi sanato. La paziente deve ancora fare per

qualche mese una terapia con onde d’urto per il gomito destro.

Fine marzo 2019 lo stato finale è raggiunto, esami o terapie non

sono più necessari.

5.5

I disturbi alla salute che sono stati provocati almeno con il

grado della verosimiglianza preponderante dall’infortunio del 23.9.2016

sarebbero subentrati, presto o tardi, e nella misura in cui oggi si presentano,

anche senza l’intervento dell’infortunio medesimo?

Nell’affermativo, in quale data è stato/sarà raggiunto lo status

quo sine? Favorisca procedere nell’apprezzamento per ogni singola lesione.

Questi disturbi non sarebbero subentrati senza questo infortunio

del 23.9.2016. Lo stato quo ante è adesso raggiunto per la spalla destra. Per

il gomito destro lo stato finale è raggiunto fine marzo 2019.

5.6

L’infortunio del 23.9.2016 ha scatenato patologie di

pregressa data, provocando un aggravamento permanente in ascesa o stabile delle

stesse? Giustificazioni p.f..

L’infortunio del 23.9.2016 ha provocato un danno al braccio che

fra poco dovrebbe essere stabile.

5.7

Se l’aggravamento è permanentemente progressivo o stabile:

ripartizione percentuale della responsabilità in causa dell’infortunio del 23.9.2016,

rispettivamente dei fattori extra-infortunistici?

Lo stato quo ante non sarà mai completamente raggiunto per il

gomito destro. Un aggravamento non è dovuto a fattori extra-infortunistici.

6.

Si possono attendere dei notevoli miglioramenti dei singoli

disturbi alla salute dovuti esclusivamente (col grado della verosimiglianza

preponderante) all’evento del 23.9.2016? Se sì, quali provvedimenti sono

proposti? Prognosi?

La paziente dovrebbe ancora fare delle cure con onde d’urto al

gomito destro per i prossimi mesi (fino a fine marzo 2019).

La cura con le onde d’urto dovrebbe ancora migliorare la

situazione al gomito destro. Probabilmente i dolori non spariranno

completamente.

7.

La signora RI 1 abbisogna di ulteriori provvedimenti

medici/profilattici per preservare lo stato di salute dovuto esclusivamente

all’evento del 23.9.2016? Se sì, si indichi il genere e la quantità degli

stessi, nonché l’intervallo che si impone.

Vedi punto 6. Consigliamo una terapia con onde d’urto al gomito

fino alla fine del mese di marzo 2019. (…).” (Doc. 164)

Quanto all’interruzione

delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione

che il medico curante dell’assicurata, dr. __________, nel mese di agosto 2018

l’aveva giudicata abile al lavoro in attività adatte, nella decisione su

opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ne ha confermato la correttezza, esprimendo

le seguenti considerazioni:

" (…) Per

quel che riguarda le indennità giornaliere, va detto che CO 1 aveva il diritto

di cessarne l’erogazione, in quanto la cessazione dell’erogazione è conforme

alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale quando

dalle cure mediche in atto non è più possibile aspettarsi un sensibile

miglioramento della salute dell’assicurato, l’assicuratore, in virtù dell’art.

19.

cpv.1 della LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure

mediche e sopprimere le indennità giornaliere. E ciò, senza che debba concedere

un periodo di adattamento per cambio d’attività. Nel caso che ci occupa, pur

volendo concordare con l’assicurata sul fatto che a causa delle limitazioni

ancora presenti non possa più svolgere l’attività di cameriera, comunque non ha

diritto alla concessione di un periodo di adattamento per cambio di attività,

in quanto la soppressione delle indennità giornaliere è avvenuta in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (DTF 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016). Quindi, anche

per quanto riguarda la soppressione delle indennità giornaliere, la decisione

formale di CO 1 va mantenuta.” (Doc. A)

2.4

In sede ricorsuale, il legale

dell’assicurata ha contestato l’interruzione delle indennità giornaliere a

partire dal 1° settembre 2018, rilevando come, pacifica la totale incapacità

lavorativa nella professione abituale di cameriera (su cui le parti sono concordi),

l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto continuare a pagare l’indennità

giornaliera fino alla cessazione della cura medica in virtù dell’art. 19 cpv. 1

LAINF, dopodiché avrebbe dovuto verificare, tramite raffronto dei redditi, se

in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, ella subisse

un discapito economico tale da giustificare l’assegnazione di una rendita di

invalidità, oppure no.

Quanto alle cure mediche,

il legale ha considerato scorretta l’interruzione a partire dal 31 marzo 2019,

posto che solo con l’istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019, l’interessata

è stata informata dall’assicuratore infortuni del fatto che, conformemente a

quanto indicato dal dr. __________ nel referto peritale del gennaio 2019, il trattamento

con le onde d’urto sarebbe stato riconosciuto “nei prossimi mesi (fino a fine

marzo 2019)” (doc. 165). Di tutta evidenza, a suo parere, i tre mesi di

trattamento con onde d’urto previsti dal dr. __________ devono essere

riconosciuti all’assicurata, motivo per il quale il diritto alle cure mediche

deve essere garantito fino al 30 giugno 2019 (doc. I).

Con la risposta di causa, l’assicuratore convenuto ha confermato

in toto il proprio agire, ritenendo che, riguardo alle indennità giornaliere,

le stesse siano state correttamente versate solo fino al 31 agosto 2018, visto

che dopo tale data l’interessata aveva ritrovato una piena capacità lavorativa

in attività adeguate alle sue limitazioni funzionali, mentre, per quanto

riguarda il diritto alle cure mediche, l’assicurata sia stata debitamente

informata, al momento della visita peritale, dal dr. __________ a proposito del

fatto che ella avrebbe avuto diritto al riconoscimento del trattamento con onde

d’urto fino al 31 marzo 2019, ciò che avrebbe dovuto spingere l’interessata ad

immediatamente iniziare la terapia in questione (doc. III).

2.5

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere con la necessaria

tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, confermare

l’operato dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.

Va,

infatti, rilevato che dalla valutazione del dr. __________ - e, di conseguenza,

anche dalla decisione su opposizione impugnata, che sull’apprezzamento peritale

del medico incaricato dall’amministrazione si fonda - emergono elementi

contraddittori in merito alle motivazioni alla base della sospensione delle

prestazioni di cura dopo il 31 marzo 2019, non risultando chiaro se ciò derivi

dall’estinzione della causalità per sopraggiunto ritrovato status quo sine/ante

(eventualità dalla quale deriverebbe la conclusione del diritto alle

prestazioni), oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute (circostanza

che porrebbe termine alle prestazioni di corta durata, imponendo all’assicuratore

LAINF di verificare l’eventuale diritto alle prestazioni di lunga durata).

D’un canto, va, infatti, evidenziato che il dr. __________, prima,

e l’assicuratore LAINF, poi (cfr. decisione su opposizione, doc. A, e risposta

di causa, doc. III), hanno a più riprese fatto riferimento alla nozione di

status quo sine/ante.

D’altra parte, il TCA sottolinea che lo stesso dr. __________ ha

valutato che “lo statuo quo ante non sarà mai completamente raggiunto

per il gomito destro”, aggiungendo che il danno al braccio destro “fra poco

dovrebbe essere stabile” (cfr. doc. 164, corsivo della redattrice).

Inoltre, nella risposta di causa, l’amministrazione ha

espressamente indicato che “l’assicuratore, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della

LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure mediche e

sopprimere le indennità giornaliere” (doc. III).

Il riferimento esplicito all’art. 19 cpv. 1 LAINF implica che lo

stato di salute sia ormai ritenuto stabilizzato, con conseguente passaggio dal

regime di corta durata a quello di lunga durata.

Questa evenienza appare confortata dal fatto che lo stesso

assicuratore LAINF, dopo aver posto fine alle prestazioni di corta durata, ha

assegnato all’assicurata un’IMI (incontestata).

Va, tuttavia, rilevato come l’assicuratore infortuni abbia omesso

di esprimersi riguardo all’altra prestazione di lunga durata, ovvero

l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.

Ora, è vero che, come indicato dall’amministrazione in sede di

risposta di causa, essendo l’interruzione delle prestazioni di corta durata

intervenuta in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore infortuni

non aveva l’obbligo di concedere all’interessata un idoneo periodo di

adattamento per cambio di attività ex art. 6 LPGA (cfr. STF 8C_39/2020 del 19

giugno 2020; STF 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019).

Cionondimeno, va evidenziato che l’assicuratore LAINF, senza

previamente procedere al consueto confronto dei redditi, non avrebbe potuto

dare per scontato che l’assicurata, ritenuta sia dal dr. __________, sia dal

dr. __________, pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte

e rispettose delle sue limitazioni funzionali, non subisse nell’esercizio di

queste ultime discapito economico alcuno.

A tale riguardo questa Corte rileva che, in ogni caso, è a torto

che l’assicuratore LAINF ha interrotto il versamento delle indennità

giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione che a partire

da quella data ella è stata ritenuta dal suo medico curante abile al lavoro in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Va, infatti, evidenziato che secondo l'art. 16 cpv. 1

LAINF ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace al lavoro in seguito a infortunio. Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio (art. 16

cpv. 2, prima frase, LAINF). Esso si estingue con il ripristino della piena

capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte

dell'assicurato (art. 16 cpv. 2, seconda frase, LAINF).

La nozione di incapacità lavorativa cui rinvia l’art. 16 cpv. 1

LAINF come condizione del diritto all’indennità giornaliera è definita all’art.

6.

LPGA, il quale stabilisce che è considerata incapacità al lavoro

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo d'attività abituale.

Ora, posto che nel caso di specie l’assicurata, a partire dal 1°

settembre 2018, non aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella propria

professione di cameriera (evenienza che avrebbe sì legittimato l’agire

dell’amministrazione), è a torto che da quel momento CO 1 ha posto termine al

versamento delle indennità giornaliere.

Al contrario, come visto, l’amministrazione,

una volta considerata raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute conformemente

all’art. 19 cpv. 1 LAINF, avrebbe dovuto interrompere il versamento delle

prestazioni di corta durata, passando al regime di prestazioni di lunga durata (il

diritto alle cure mediche e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del

diritto alla rendita, DTF 134 V 109 consid. 4.1 pag. 114), con esame dell’eventuale

diritto ad una rendita di invalidità, attraverso lo strumento del raffronto dei

redditi, per verificare se nell’esercizio di un’attività rispettosa delle

limitazioni funzionali derivanti dai postumi infortunistici, l’interessata

subisse, oppure no, un discapito economico (cfr. STF 8C_39/2020 del 19 giugno

2020).

Alla luce di questi elementi contraddittori, il TCA ritiene

indispensabile un rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché

definisca quale sia il motivo alla base della sospensione delle prestazioni,

attraverso una valutazione peritale chiarificatrice.

Sulla base delle relative risultanze peritali, spetterà, poi,

all’Istituto assicuratore rivalutare il diritto alle prestazioni dell’assicurata,

esprimendosi sia riguardo al diritto alle indennità giornaliere e alle spese di

cura, sia riguardo all’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.

Con riferimento alle spese

di cura - visto che l’assicuratore infortuni ha a più riprese rilevato come il

trattamento di onde d’urto non avrebbe aumentato sensibilmente la

capacità/esigibilità lavorativa dell’insorgente, essendo la stessa già

pienamente abile al lavoro (cfr. doc. A e doc. III) - il TCA ricorda, per

inciso, quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza 8C_614/2019 del 29

gennaio 2020 consid. 5.3, sopra riassunta al consid. 2.2..

2.6

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

In una recente sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer

les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et

ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

Nella presente

fattispecie, l’assicuratore infortuni ha fondato la decisione su opposizione

impugnata esclusivamente sul parere del proprio perito consulente, il quale non

è stato designato secondo l’art. 44 LPGA (in particolare, senza che

l’assicurata abbia potuto ricusare il medico prescelto).

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai

sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio

2015.

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio

2015.

consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid.

2.9

e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les

erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per

le ragioni esposte al considerando 2.5., si giustifica l’annullamento della decisione

su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti

vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44

LPGA) volto a chiarire i motivi che stanno alla base della sospensione delle

prestazioni di corta durata, stabilendo in maniera precisa, se del caso, quando

sia intervenuta la stabilizzazione dello stato di salute.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alle prestazioni dell’assicurata, sia dal punto di vista materiale, che

temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché

proceda come indicato ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata fr.

2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti