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Decisione

35.2020.80

Decisione annullata per motivi formali. A titolo abbondanziale, TCA rileva che andava comunque annullata anche nel merito

29 marzo 2021Italiano53 min

Al posto di dare mandato ad una persona senza formazione di medico (con particolare

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.80

PC/MM/sc

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 agosto 2016, RI 1,

nato il __________ 1955, dipendente della ditta __________ dal 1° luglio 2015

in qualità di direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO

1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla

propria motocicletta, avvenuto in territorio del Comune di IT-__________ (doc.

2 e 7).

A causa di questo evento, secondo la relazione medica del 23 agosto 2016 dell’Unità

Operativa di ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di __________,

egli ha riportato, un “Politrauma da incidente stradale: - amputazione

traumatica F3 del 3°-4°-5° dito mano sin. (regolarizzate in urgenza); FLC

volare alla base del 1° dito mano dx. con lesione del tendine flessore lungo

del 1° dito; fratture costali multiple (5°, 6° e 8° costa emitorace dx); -

contusioni multiple (gomito dx, coscia dx e T.-T.) con ferite escoriate

principali (sutura cutanea al gomito, medicazioni superficiali alle restanti

escoriazioni); raccolta sieroematica coscia dx post-traumatica” e si è

sottoposto ad un intervento di “tenorrafia termino-terminale con pull-out”

il 12 agosto 2016 e di “svuotamento raccolta coscia e posizionamento

drenaggio” il 19 agosto 2016 (doc. 2).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Il 16 febbraio 2017 il dr.

med. __________, medico curante dell’assicurato, ha comunicato all’__________

quanto segue: “(…) il paziente non si sottopone più a ergoterapia. Attualmente

si sta sottoponendo a FT per il problema alla schiena. Attualmente inabilità

lavorativa 100% fino al 28.2.2017, 50% dal 1.3.2017 al 31.3.2017. (…)”

(doc. 15 e 34).

1.3. In seguito, l’CO 1 ha raccolto

agli atti il parere 23 febbraio 2017 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia della mano, giusta il quale l’allora incapacità

lavorativa del 50% era giustificata fino a maggio 2017, l’assicurato avrebbe

dovuto essere convocato se l’incapacità lavorativa fosse persistita oltre il

temine indicato, vi era uno stato degenerativo pregresso su L4-L5 e lo status

quo sine era raggiungibile entro aprile-maggio 2017 (doc. 35).

1.4. In ambito AI, l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha emesso il progetto di decisione

del 5 luglio 2017, con il quale ha respinto la richiesta di prestazioni

inoltrata il 3 febbraio 2017 dall’assicurato, “in quanto un anno d’inabilità

lavorativa non è presente” (doc. 38). L’UAI ha considerato i periodi di

inabilità lavorativa seguenti: 100% dall’11 agosto 2016 al 28 febbraio 2017, 50

% dal 1° al 31 marzo 2017 e 0% in qualsiasi attività dal 1° aprile 2017.

1.5. In data 13 ottobre 2017, il dr.

med. __________ ha certificato una incapacità lavorativa del 50% dal 1° al 28

aprile 2017 e del 20% dal 1° maggio al 15 luglio 2017 (doc. 39).

1.6. Su invito dell’CO 1 (doc.

42), in data 12 marzo 2018 il dr. med. __________ ha inoltrato un dettagliato rapporto,

attestante un’incapacità lavorativa definitiva del 20%, anche successivamente

al 15 luglio 2017, nell’attività abituale (doc. 45).

1.7. Esperiti gli accertamenti

medici del caso (in particolare, dopo avere raccolto agli atti la perizia

bidisciplinare - ortopedica e neurologica - del 4 marzo 2019 dell’__________ -

doc. 55 incarto LAINF), con decisione formale del 27 marzo 2019 (a cui era

allegata copia della precitata perizia), l’CO 1 ha chiuso il caso con effetto

al 16 luglio 2017 (data a partire dalla quale, secondo la citata perizia,

l’assicurato aveva riacquistato una piena capacità lavorativa nell’attività

abituale), ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità (a fronte di un

grado di invalidità nullo) e ha riconosciuto un'indennità per menomazione

dell'integrazione (IMI) del 7.5% (doc. 56).

1.8. In data 9 aprile 2019, il

medico di famiglia dell’assicurato ha certificato quanto segue: “il signor RI

1 per le lesioni residue permanenti alla mano dx, riportate nell’infortunio del

11.8.2016, permane con riferimento ai precedenti certificati, inabile al lavoro

nella misura del 20%” (doc. 65).

In data 16 maggio 2019, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato

opposizione contro la precitata decisione formale (doc. 63).

Il 19 luglio 2019, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso all’CO 1 il

certificato 8 luglio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in

neurochirurgia, giusta il quale l’assicurato: “in esiti incidente stradale

dell’11.8.2016 presenta un quadro ormai stabilizzato con tensione cervicale

persistente e ipostenia generalizzata.” (doc. 66).

1.9. Con decisione su opposizione

del 31 luglio 2020 (doc. 73), l’assicuratore LAINF ha statuito quanto segue:

" (…)

1.1. Chiusura del caso

(…).

8. La documentazione medica si presenta come segue:

9. I certificati medici attestavano un'inabilità lavorativa in misura del 100%

dal 24.08.2016 al 28.02.2017 e in misura del 50% dal 01.03.2017 al 31.03.2017.

Quest'ultimo certificato medico è stato rilasciato in data 16.02.2017. Dopo

questa data ad CO 1 non è pervenuto più nessun certificato medico fino al

16.10.2017, cioè, otto mesi più tardi. II certificato del Dr. med. __________

del 13.10.2017 attesta retroattivamente un'inabilità lavorativa in misura del

50% dal 01.04.2017 al 28.04.2017, e in misura del 20% dal 01.05.2017 al

15.07.2017.

10. Nel rapporto del 20.09.2017 inviato all'UAI, il Dr. __________ attesta gli

stessi periodi di inabilità lavorativa e dichiara che l'assicurato ha ripreso

il lavoro in forma totale dal 16.07.2017. Relativo al trattamento attuale, il

Dr. __________ annota "Fans al bisogno" e "FT al bisogno per la

cervicale".

11. In occasione della visita medico-peritale presso l'istituto __________ in

data 20.12.2018, l'assicurato dichiara di non avere avuto un trattamento

specifico da molto tempo.

12. Nella perizia dell'istituto __________ i medici dichiarano che lo stato di

salute era già stabile con il ripristino della capacità lavorativa a partire

dal 16.07.2017, come anche dichiarato dall'assicurato stesso (perizia pag. 23).

13. Prendendo in considerazione questi atti medici, Io stato di salute

definitivo deve essere ritenuto raggiunto in data 16.07.2017, quando

l'assicurato ha ripreso il suo lavoro abituale in misura completa. Dato che la

capacità lavorativa a questo punto non può essere incrementata ulteriormente,

il caso è da ritenersi chiuso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF dal

16.07.2017.

1.2. Capacità lavorativa

(…).

18. Nella decisione formale del 27.03.2019, CO 1 si è basata fondamentalmente sulla

perizia dell'istituto __________ che ha attestato una piena capacità lavorativa

dal 16.07.2017.

19. L'assicurato fa valere da una parte la violazione del principio

inquisitorio, rimproverando ad CO 1 di non avere richiesto né un dettaglio dei

suoi compiti eseguiti, né i conteggi stipendio né il contratto di lavoro, né

alcunché. A questo proposito va sottolineato che CO 1 con lettera del

20.06.2018 aveva informato l'assicurato che per la visita medico-peritale

presso l'istituto __________ avrebbe dovuto portare con sé, tra l'altro, il

contratto di lavoro e la descrizione della posizione lavorativa come anche

delle sue mansioni. L'assicurato ha sicuramente preso atto di tale

informazione, dato che ha portato con sé il suo curriculum vitae. Inoltre,

l'assicurato ha avuto occasione di descrivere dettagliatamente il suo lavoro ai

medici periti. L'obiezione sollevata dall'assicurato deve pertanto essere

respinta, in quanto infondata.

20. Inoltre, l'assicurato censura il fatto che la perizia non sia stata redatta

rispettivamente tradotta in lingua italiana e fa valere la violazione del

diritto di essere sentito. A questo proposito va fatto riferimento alla prassi

del Tribunale federale secondo la quale né l'art. 6 CEDU né la garanzia

costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)

conferiscono alla persona interessata il diritto di ottenere la traduzione

nella propria lingua di atti trovatisi all’incarto e redatti in una lingua che

essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (DTF 131 V 35

consid. 3.3 pag. 39). La decisione formale è redatta in lingua italiana, per

cui l'assicurato è in grado di capire le motivazioni della decisione e può

quindi opporsi a tale decisione, cosa che ha fatto. Anche questa censura deve

pertanto essere respinta.

21. Infine, l'assicurato reclama che la perizia bi-disciplinare dell'istituto __________

è incompleta e fa valere che non tiene conto degli ambiti di chirurgia della

mano e di ergoterapia come anche di reumatologia. A questo proposito si fa

notare che CO 1 con lettera del 20.07.2018 all'__________ ha incaricato gli

specialisti di prendere le disposizioni necessarie nel caso in cui si rendano

necessari ulteriori esami. A parere dei medici dell'istituto __________ non

erano necessari esami in altre discipline. La perizia è dunque da considerare

completa.

22. Per quanto riguarda la capacità lavorativa nell'attività svolta pressa la

ditta __________ va evidenziato che nella denuncia d'infortunio LAINF del

05.09.2016 l'attività professionale dell'assicurato viene dichiarata come

"direttore". Anche nel questionario per il datore di lavoro inviato

all'UAI il 14.03.2017, il datore di lavoro ha dichiarato che l'assicurato prima

dell'insorgere del danno alla salute avrebbe svolto l'attività di "direttore".

A proposito della descrizione dell'attività individuale, il datore di lavoro ha

dichiarato che le attività più frequenti dell'assicurato erano le "visite

clienti" (dalle 3 alle 5,5 ore sull'arco della giornata). Le altre

attività descritte sono: back office, attività direzionali, visite e

partecipazione fiere, costruzione trasduttori e attività tecniche, le quali

sono state svolte a loro volta con la stessa frequenza 0.5 a ca. 3 ore

sull'arco della giornata. Sotto il titolo di "altre esigenze e

sforzi" il datore di lavoro dichiara inoltre: “Il dipendente, data la

sua ventennale esperienza, svolgeva la funzione di factotum anche se il grosso

supporto lo dava commercialmente e nello sviluppo e la progettazione di nuovi

macchinari (...)."

23. Nel rapporto del 20.09.2017 indirizzato all'UAI, il Dr. __________ alla

domanda come si ripercuotono le limitazioni fisiche dell'assicurato sulla sua

attività lavorativa risponde "Il pz. riesce comunque a lavorare quale

tecnico-progettista, grazie all'uso del computer, mentre se avesse dovuto

lavorare, come qualche anno fa senza l'ausilio del PC, avrebbe avuto grandi

difficoltà a svolgere regolarmente il suo lavoro."

24. Nella perizia dell'istituto __________, il neurologo Dr. med. __________

illustra che nonostante le pretese limitazioni dell'assicurato per quanto

riguarda la flessione del pollice nell'articolazione centrale, la coordinazione

generale e la motricità fine della mano destra, non è stato possibile

oggettivare una paresi o postura errata e non risultano nemmeno atrofie circoscritte.

Nonostante le limitazioni rivendicate, l'assicurato è in grado di utilizzare il

cellulare con entrambe le mani in modo rapido e senza limitazioni evidenti. In

conclusione, il Dr. __________ dichiara che da un punto di vista neurologico

non sussiste un deficit rilevante con conseguenze sulla capacità lavorativa.

25. Nella valutazione dell'esame ortopedico-traumatologico della perizia dell'__________,

il Dr. __________ espone che le lesioni da ricondurre all'infortunio del

13.08.2016 sono quelle della mano destra, quali l'amputazione della falange

finale del III° dito, e della falange media distale del IV° e V° dito come

anche la lesione traumatica del tendine flexor pollicis, la quale causa una

limitazione della flessione attiva del pollice. Queste lesioni causano

comprensibili limitazioni nelle capacità motorie fini, mentre le capacità

motorie lorde sono preservate e l'assicurato riesce a chiudere il pugno con

buona forza. In conclusione, i periti dell'istituto __________ ritengono che vi

sia una piena capacità di lavoro per tutte le attività senza specifiche

esigenze di abilità motorie fini della mano destra. L'assicurato stesso ha

confermato di lavorare già da tempo al 100% nella sua attività abituale. A

riguardo delle abilità motorie fini, gli esperti dell'__________ spiegano anche

che la presa a pinzetta è effettuata soprattutto con l'indice e il pollice, che

questa nel caso concreto non è limitata (pag. 18). Anche il medico curante

dell'assicurato, Dr. __________, afferma che il suo paziente riesce a lavorare

quale tecnico-progettista grazie all'uso del computer. Egli dichiara di non

avere più emesso certificati di inabilità lavorativa, dato che il paziente ha

ripreso il lavoro in forma totale il 16.07.2017.

26. Sulla base della documentazione disponibile si deve pertanto concludere che

l'assicurato riesce a svolgere la sua usuale attività di direttore e

tecnico-progettista in misura completa, anche se sussistono delle lievi

limitazioni nelle capacità motorie fini. Anche in ogni altra attività senza

specifiche esigenze di abilità motorie fini della mano destra è data una piena

capacità di lavoro.

27. L'attività principale dell'assicurato quale direttore era quella delle

visite clienti. Le altre attività come il back office, le attività direzionali,

le visite e partecipazione fiere sono più che altro attività di rappresentanza

e attività amministrative. In tutte queste attività non sussistono limitazioni.

In quanto alla costruzione trasduttori e le attività tecniche, per le quali

potrebbero essere necessarie le capacità motorie fini, va tenuto conto da una

parte che queste attività non sono le mansioni svolte prevalentemente

dall'assicurato. Dall'altra parte va anche considerato che le limitazioni nelle

capacità motorie fini sono lievi, dato che specialmente l'importante presa a

pinzetta secondo i periti non è affatto limitata. Inoltre, l'assicurato riesce

a eseguire tutte le attività al computer (attività amministrative,

progettazione di macchinari, ecc.).

28. Riassumendo, in base a quanto sopra, la capacità lavorativa dell'assicurato

nella sua attività abituale non è ridotta. Ne consegue che non sussiste nessuna

perdita di guadagno e di conseguenza nessun diritto a una rendita d'invalidità.

2. Indennità per menomazione dell'integrità (IMI)

(…).

30. I periti dell'istituto __________ hanno stimato la menomazione dell'integrità

applicando per analogia l'immagine 30 della tabella 3 della Suva (Menomazione

dell'integrità per perdita semplice o combinata di dite, mano, braccio).

Infatti, le ferite riportate dall'assicurato non configurano nella tabella 3.

L'assicurato reclama che i medici non hanno preso in considerazione il danno al

pollice che a suo parere causa una menomazione del 2.5% per cui vi è da

riconoscere un'indennità per menomazione dell'integrità complessivamente del

10%.

31. L'assicurato è stato visitato da un medico specialista in ortopedia e da un

medico specialista in neurologia. Tali esperti hanno eseguito esami

approfonditi ed hanno fondato la loro perizia su di questi esami come anche

sulla documentazione medica completa messa a disposizione. L'assicurato non

produce nessun documento medico che contraddica la valutazione degli esperti

dell'__________. Quindi CO 1 non vede alcuna buona ragione per discostarsi dal

parere dei medici specialisti. La richiesta di un’indennità per menomazione

dell'integrità del 10% va pertanto rifiutata.

3. Conclusione

32. ln tali condizioni la decisione di CO 1 del 27.03.2019 merita di essere

tutelata, mentre l'opposizione dell'assicurato del 16.05.2019 deve essere

respinta in quanto infondata.

(…).

34. La decisione del 27.03.2019 è stata notificata alla cassa malati (__________)

dell'assicurato. La __________ non ha fatto uso del suo diritto di opposizione.

Ciò significa che ha accettato il proprio obbligo di prestazione. Questa

decisione su opposizione è da notificare alla __________ per conoscenza.

(…).

C. Decisione

1. L'opposizione dell'assicurato del 16.05.2019 è respinta.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili”.

(doc. 73, p. 3-9).

1.10. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

preliminare, che sia “ordinata una perizia giudiziaria pluridisciplinare ai

sensi dei precedenti considerandi, che prenda in considerazione in particolare

gli ambiti propri alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo della

mano e dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo; Protestate tasse,

spese e ripetibili. In ogni caso il costo della perizia giudiziaria posto

eccezionalmente a carico di CO 1, a fronte della lacunosa istruzione del caso.”

Nel merito ha postulato che la decisione su opposizione dell’amministrazione

venga annullata e, in via principale, che al suo patrocinato venga riconosciuta

“… un’indennità giornaliera del 50% dal 01.04.2017 al 30.04.2017, ovvero

sino al riconoscimento della rendita di invalidità, a carico della spett. CO 1”,

“… una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 01.05.2017, a carico

della spett. CO 1”, nonché “… una rendita IMI del 10% a carico della

spett. CO 1” rispettivamente, in via subordinata, che gli atti siano “rinviati

alla spett. CO 1, affinché proceda agli accertamenti di fatto e specialistici

necessari e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni, con ripristino di

prestazioni di breve durata e allestimento di una perizia pluridisciplinare

neutra, volta a stabilire in particolare la reale capacità lavorativa del

signor RI 1, e che prenda in considerazione in particolare gli ambiti propri

alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo della mano e

dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo” e che l’assicurato sia “messo

a beneficio di una rendita IMI del 10% a carico della spett. CO 1.” (doc.

I, p. 26 e 27).

Innanzitutto, la

patrocinatrice dell’assicurato stigmatizza l’operato dell’amministrazione per

aver sottoposto quest’ultimo - che non parla/capisce il tedesco e aveva del

resto esplicitamente chiesto di potere effettuare la perizia in Ticino anche

per una questione di prossimità (e, quindi, di lingua) e di complessità del

caso, dettata soprattutto dalle peculiarità e dalla tecnicità dell’attività

lavorativa dell’assicurato, rispettivamente dagli strumenti di lavoro

utilizzati - ad accertamento peritale da parte dell’__________, che si è

avvalsa di personale tedescofono, certamente non (risp. non più) di lingua

madre italofona, e di un traduttore che manifestamente non disponeva delle

competenze linguistiche necessarie per eseguire propriamente tale compito. L’__________

ha poi inviato il referto peritale del 4 marzo 2019 all’CO 1, senza che il suo

cliente abbia potuto preliminarmente verificare la verbalizzazione di quanto

discusso durante la visita e, più in generale, il contenuto del referto.

Quest’ultimo è stato trasmesso al suo assistito unitamente alla decisione del

27 marzo 2019. A seguito dell’opposizione del 16 maggio 2019, e nonostante vari

solleciti, l’CO 1 ha respinto l’opposizione con decisione del 31 luglio 2020,

senza avere effettuato nel frattempo il benché minimo ulteriore accertamento

rispettivamente approfondimento della pratica malgrado le evidenti carenze

segnalate proprio in sede di opposizione.

CO 1 sfugge inoltre al confronto con le relative censure sollevate in sede di

opposizione, trincerandosi solo dietro quelle parti di perizia e documenti che

le fanno più comodo.

La perizia dell’__________ è lacunosa già per il fatto che non si confronta con

il contenuto del rapporto medico 12 aprile 2018 del dr. med. __________.

Inoltre, non avendo mai visitato il ricorrente, i periti dell’__________ non

potevano determinarsi sulla sua capacità lavorativa in modo retrospettivo. L’assicurato

non ha mai affermato di avere recuperato una piena capacità lavorativa. Il suo

ex-datore di lavoro ha, infatti, confermato con email del 15 maggio 2019

(allegato all’opposizione) che il suo cliente non ha mai ripreso il lavoro in

misura maggiore all’80%. In ogni caso, la perizia è stata redatta in tedesco,

lingua non conosciuta dall’assicurato, e come detto lo stesso non ha nemmeno

firmato verbali delle conversazioni avvenute con il personale dell’__________. A

suo avviso, è scioccante che né i periti né l’amministrazione abbiano valutato

la capacità lavorativa anche in funzione del rendimento e abbiano liquidato la

questione facendo leva sul fatto che “probabilmente il datore di lavoro la

pensa diversamente dato che lo remunera al 100%”.

Il suo ex-datore di lavoro ha, infatti, confermato che aveva continuato a

versare lo stipendio al 100% per preservare il rapporto e non creare maggiori

problemi e malcontento all’assicurato, che si era sempre distinto per la sua

diligenza sul lavoro. Inoltre, allorquando è stato trasmesso il certificato del

13 ottobre 2017, all’CO 1 era stato anticipato che ne sarebbero seguiti altri,

dato che l’assicurato rimaneva inabile al 20%. Ciò trova conferma nel rapporto

12 marzo 2018 del medico curante.

La patrocinatrice dell’insorgente ha, inoltre, osservato quanto segue:

" (…) La

perizia __________ è del tutto includente anche perché, come indicato nello

stesso referto, i periti non hanno saputo quantificare quanto le limitazioni

della mano incidono sulla capacità lavorativa (cfr. referto a pag. 17

"Unklar bleibt hingegen, in welcher Weise sich allenfalls auch

Auswirkungen auf beruflicher Ebene fällt" e a pag. 18 "Eine

eindeutig objektievierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit lässt sich

insgesamt somit nicht quantifizieren" e a pag. 22 "ergibt sich

anhand der zur Verfügung stehenden Informationen für uns jedenfalls keine

eindeutig quantfizierte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der angestammten

Tätigkeit”). Ne discende anche che i relativi contesti medici non sono

chiari risp. non sono stati sufficientemente chiariti, per modo che anche le

conclusioni peritali non possono essere ritenute come sufficientemente risp.

correttamente motivate.

(…).

Invero, se i periti __________ non hanno nemmeno saputo quantificare

oggettivamente quanto le limitazioni della mano incidono sulla capacità

lavorativa dell'Ing. RI 1, questo è perché né CO 1 né __________ hanno sufficientemente

istruito il caso. Tutto quanto sopra esposto denota infatti una lacunosa

istruzione del caso da parte di CO 1 (che non ha provveduto a chiedere alla

ditta la pertinente documentazione, tra cui un dettaglio dei compiti eseguiti,

dei conteggi stipendio, ecc.), le cui manchevolezze non sono state sanate

nemmeno da __________ in sede di perizia, tant'è che gli stessi periti

ammettono di non aver accertato, né tantomeno compreso, le attività svolte

dall'Ing. RI 1 nell'ambito del suo lavoro: "Bezüglich der vom

Versicherten geäusserten Probleme beim Kalibrieren von Geräten können wir ohne

genaue Kenntis der Arbeitsabläufe keine abschliessenden Aussagen machen"

(referto a pag. 18) risp. “(…) intellektuelle Arbeiten, die in seinem Beruf wahrscheinlich

sehr wesentlich sind" (referto a pag. 18). Questo come detto anche per

via della lacunosa istruzione di CO 1, per cui __________ non aveva a

disposizione tutte le informazioni necessarie, ciò che può essere desunto anche

quando a pag. 22 del referto i periti indicano "ergibt sich anhand

der zur Verfügung stehenden Informationen für uns jedenfalls keine

eindeutig quantifizierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der

angestammten Tätigkeit”.

Per contro, l'incapacità lavorativa dev'essere invece determinata in funzione

delle circostanze del caso concreto.

E nella presente fattispecie, le circostante concrete del caso - non debitamente

indagate risp. valutate dai periti e con essi da CO 1 - sono importantissime,

perché giusta quanto assunto (cfr. anche doc. L quarto paragrafo), nel mondo

non vi sarebbero ca. 25/30 persone qualificate ed al livello tecnico dell'Ing. RI

1, in grado di costruire trasduttori ad ultrasuoni e indicare la procedura

tecnica per risolvere ed effettuare una saldatura od operazione con la

tecnologia ultrasonica come quella applicata per mascherine chirurgiche,

procedura di taglio tessuti (TNT, nylon, poliestere, poliammidi), packaging,

automotive, taglio alimentare, taglio pneumatici, etc. Per la parte tecnica

l'ing. RI 1 ha comunicato con i medici mediante un interprete che non era

assolutamente in grado di tradurre le spiegazioni risp. i termini tecnici utilizzati

dall'Ing. RI 1, che per l'appunto ha cercato di spiegare come utilizzava la

mano destra sul lavoro, e degli strumenti che abitualmente usava, quali:

micrometro, calibro digitali, lenti ottiche prismatiche, comparatore, sensore

tattile di planarità, chiavi dinamometriche ad alta rilevanza, classici

cacciaviti, saldatori, etc. L’ing. RI 1 parlava, ma l'interprete non trovava i

termini in tedesco. Per cui i medici si sono disinteressati di questi aspetti

ed hanno semplicemente verificato il movimento della mano destra (con un

cellulare, come se questo fosse lo strumento tecnico di lavoro dell'Ing. RI 1,

ma su questo torneremo più sotto) e la sua forza notevolmente ridotta e

parziale con tre dita tagliate e un pollice leso. A comprova di quanto precede,

vi sono le suddette ammissioni nel referto ("ohne genaue Kenntnis der

Arbeitsabläufe", etc.) risp. il fatto che nel referto non vi sono

riferimenti specifici agli aspetti tecnici della professione dell'Ing. RI 1.

Fatti

I periti di __________ si sono invece completamente disinteressati degli

strumenti e macchinari specifici di lavoro dell'Ing. RI 1, asserendo che egli

svolge attività senza specifiche esigenze sulle capacità motorie fini,

rispettivamente che il suo lavoro è praticamente unicamente intellettuale (cfr.

Perizia __________ di data 4 marzo 2019, pag. 18, 22 ecc.), ciò che non

corrisponde assolutamente alla reale situazione lavorativa dell'Ing. RI 1.

Questo nonostante l'Ing. RI 1 si sia sforzato in ogni modo di spiegare ai

periti tutti questi aspetti. Tuttavia la traduttrice non era in grado di

tradurre i termini tecnici. Anche per questo l'Ing. RI 1 ha persino tentato di

mostrare delle immagini degli strumenti e macchinari specifici da lui usati

(cfr. referto pag. 8, c. 2.5 e 2.5.2, pag. 14, terzo paragrafo, etc.), senza

successo, visto il disinteresse dei periti anche per le immagini, come risulta

dallo stesso referto, ove con tono quasi scocciato gli stessi "Hinsichtlich

des Ereignisses führt der Versicherte wiederholt und ungefragt mittels

Smartphone Fotos des krankenhausaufenthaltes oder der beruflichen

Arbeit vor" (cfr. referto pag. 14). Ciò che inevitabilmente

stupisce, vista l'importanza di un'analisi della situazione concreta

dell'assicurato.

Viste le peculiarità e specificità tecniche proprie all'attività

professionale dell'Ing. RI 1, i periti risp. CO 1 avrebbero senz'altro potuto e

dovuto meglio informarsi presso l'(ex) datore di lavoro, posto che, come

confermato sub doc. L, le attività lavorative proprie alla sua professione, tra

cui anche il collaudo di apparati acustici ad alto contenuto tecnologico,

necessitava una manualità fine. A tal riguardo mette conto di rimarcare ancora

che "L’ing. RI 1 era inoltre il nostro consulente tecnico applicativo

specializzato nell'implementazione della nostra tecnologia su impianti di

packaging e medicali, anche in queste circostanze la perdita della manualità

fine non ha permesso allo stesso di proseguire nelle sue mansioni."

(cfr. doc. L) e che “l’ing. RI 1 è uno dei tecnici più preparati ed esperti

nella nostra tecnologia ad ultrasuoni a livello internazionale" (cfr.

doc. L), come pure che la grave perdita di manualità non ha più permesso

all'Ing. RI 1 di svolgere al meglio le attività giornaliere anche lavorative

(doc. L penultimo paragrafo).

(cfr. doc. I, p. 13-15).

La patrocinatrice

dell’assicurato ha, inoltre, evidenziato quanto segue:

" (…) L'assicurato

non parla il tedesco e quindi non era nemmeno in grado di difendere da solo i

suoi diritti ed interessi, poiché non può capire le motivazioni mediche alla

base della perizia e quindi della decisione. Si censura quindi il fatto che CO

1 avrebbe almeno dovuto far tradurre a sue spese la perizia in italiano. Non vi

è nessuna base legale permettente una discriminazione di tale genere, essendo

che per forza di cose l'assicurato poi così obbligato a spendere del denaro

(presso un traduttore o un avvocato) unicamente nell'ottica di capire le basi

fondanti la decisione in ambito LAINF. Il diritto di essere sentito

dell'assicurato è stato violato anche per questo.

(…).

La perizia è lacunosa anche perché, nonostante il fatto che il danno al pollice

destro sia chiaramente attestato, CO 1 ha optato per far allestire una perizia

bi-disciplinare in ambito ortopedico e neurologico, che non tengono conto

di ambiti altrettanto importanti, ovvero quelli della mobilità della mano

(chirurgo della mano e ergoterapista) e quello reumatologico. Ambiti questi

completamente omessi dalla perizia bi-disciplinare in parola.

Nella sua decisione CO 1 non entra compiutamente nemmeno nel merito di questa

censura, scaricandosi su __________ (pto. 21 della decisione impugnata).

Al posto di dare mandato ad una persona senza formazione di medico (con particolare

riferimento al Dr. phil. __________, redattore principale del referto

nonostante non sia medico), CO 1 avrebbe dovuto designare tutti gli specialisti

necessari per accertare e valutare la situazione dell'Ing. RI 1.

La perizia in questione è pertanto incompleta in punto alle problematiche di

salute del signor RI 1.” (cfr. doc. I, p. 17 e 18)

La patrocinatrice

evidenzia che, se le cose non fossero come indicato nell’atto di ricorso, il

suo patrocinato non avrebbe perso il posto di lavoro e/o ne avrebbe facilmente ritrovato

un altro, vista la sua formazione ed esperienza (doc. I, p. 22).

La patrocinatrice rileva,

inoltre, quanto segue:

" (…).

Resta poi anche il fatto che, quand’anche vi fosse un'attività adeguata ove le

capacità motorie fini non fossero necessarie, per il calcolo dell'invalidità si

sarebbe dovuto procedere con il metodo del raffronto dei redditi. Infatti,

il danno fisico del signor RI 1 è incontestabilmente presente, per cui si

sarebbe dovuto valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

(…)

Come detto, si censura il fatto che nella presente fattispecie CO 1 non ha

nemmeno provveduto al calcolo in conformità all'art. 16 LPGA. D'altronde, ciò

non era possibile in quanto la stessa non ha provveduto a richiedere tutta la

pertinente documentazione all'(ex) datore di lavoro.

Come già esposto ad CO 1 in sede di opposizione:

differenza tra salario da valido e da invalido di CHF 769.25 al mese,

corrispondente a CHF 10'000.25 annuali

rispetto ad un salario da valido lordo di CHF 3'846.15 al mese più CHF

256.40 di tredicesima mensilità corrispondenti a CHF49'230.60 annuali

grado d'invalidità del (10'000.25 / 49'230.60 x 100) = 20,3%.” (doc. I,

p. 22 e 23)

La patrocinatrice

stigmatizza pure l’operato dei periti dell’__________ per non avere considerato

il danno permanente al pollice e, quindi, la decisione dell’CO 1 di non assegnare

un’indennità complessiva del 10%, comprendente pure tale menomazione.

Da ultimo, la patrocinatrice rileva quanto segue: “(…)

visto come CO 1 ed il suo perito non siano riusciti ad allestire una perizia

conforme ai dettami in materia, nonostante le chiare censure del qui ricorrente

risp. ed il lungo tempo trascorso, chiedesi che venga fatta esperire una

perizia giudiziaria (…) pluridisciplinare che prenda in considerazione in

particolare gli ambiti propri alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo

della mano e dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo.”

(cfr. doc. I, p. 23)

L’avv. RA 1 domanda infine che il TCA proceda a una “verifica d’ufficio del

grado di dipendenza economica dell’istituto __________ rispetto ad CO 1 per

numero e importanza economica di mandati conferiti” (cfr. doc. I, p. 6 sub.

“Prove”).

1.11. Con la sua risposta del 6

novembre 2020, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.

VII).

1.12. Il 30 novembre 2020, l'avv. RA

1 si è riconfermata, puntualizzando alcuni aspetti (in particolare, ribadendo

che l’CO 1 continuerebbe a ripetere acriticamente che la perizia godrebbe di un

pieno valore probatorio, senza però confrontarsi con le molteplici obiezioni

formulate in proposito dal ricorrente), nelle proprie allegazioni e conclusioni

(cfr. doc. XI).

A sostegno delle proprie

argomentazioni, ella ha versato agli atti la certificazione 19 novembre 2020 del

dr. med. Cereghetti, ai termini della quale “da parte mia, fin dall’inizio

ho inteso che il signor RI 1 era inabile al lavoro al 20% almeno, come da me già

indicato il 20.09.2017 all’Ufficio dell’Assicurazione invalidità. Questo in particolare

per l’importante menomazione alla mano dx che comunque dava delle difficoltà

nel suo lavoro (progettista anche con l’ausilio del PC ed altre attività che

compongono il suo lavoro)” (doc. O).

1.13. Il 22 gennaio 2021, l'CO 1 ha chiesto

nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV).

1.14. Il doc. XV è stato trasmesso alla

patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XVI).

in diritto

Considerandi

2.1

Sul piano formale, l’avv.

RA 1 lamenta che l’CO 1 avrebbe violato il diritto di diritto di essere sentito

del suo patrocinato, in particolare per avergli trasmesso la perizia 4 marzo

2019.

dell’__________ soltanto con la decisione formale del 27 marzo 2019 e

per non avergli fornito la traduzione in lingua italiana del referto

peritale.

Preliminarmente, giova qui

ricordare che, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le parti

hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in

particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 132 V

387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

Tuttavia, secondo l’art.

42.

seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima

dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la

giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla

LPGA si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi

in anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante

opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati

dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Inoltre, nelle procedure che si

concludono con una decisione impugnabile mediante opposizione, non è di

principio necessario che l’assicuratore trasmetta alla persona assicurata una

perizia prima dell’emanazione della decisione (cfr. DTF 132 V 368 consid. 7;

STF 8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1).

Per costante

giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere

sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

La prassi ha pure precisato che si può prescindere da un rinvio della causa

all'autorità precedente anche in caso di grave violazione del diritto di essere

sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione

viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione comporterebbe

dei ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'interesse - di

uguale rango - della parte titolare del diritto di essere sentito a una celere

trattazione della procedura di merito (cfr. STF 8C_682/2020 del 17 febbraio

2021.

consid. 3.1.2.).

2.2

Nella concreta evenienza, va

constatato che la perizia dell’__________ è stata consegnata

all’amministrazione nel corso del mese di marzo 2019 (doc. 55). Il rapporto è

poi stato allegato alla decisione formale intimata all’assicurato in data 27

marzo 2019 (doc. 56, p. 1: “Le inviamo in allegato copia della perizia medica

datata 04.03.2019.”).

Conformemente ai principi

giurisprudenziali precedentemente esposti, l’CO 1 non era obbligata a

trasmettere all’insorgente il referto peritale prima di emanare la decisione

formale del 27 marzo 2019 (cfr. DTF 132 V 368 consid. 7: “Vor Erlass der Verfügung vom 10. Januar 2003

hat die IV-Stelle der Versicherten das Gutachten vom 6. November 2002 nicht

zugestellt und sie zu diesem Beweisergebnis vor Verfügungserlass nicht angehört. Dazu war sie weder

gestützt auf Art. 44 ATSG noch gestützt auf Art. 42 ATSG verpflichtet.” – il corsivo è della redattrice). Da questo punto di vista,

non è pertanto ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

2.3

Per quanto attiene al fatto

che l’assicuratore resistente ha omesso di tradurre in lingua italiana la

perizia amministrativa, è utile segnalare che, come indicato dall’CO 1

nella decisione su opposizione, la prassi sviluppata dal Tribunale federale (delle

assicurazioni) a seguito della DTF 115 Ia 65 consid. 6 stabilisce che né l'art.

6.

CEDU né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29

cpv. 2 Cost.) conferiscono alla persona assicurata il diritto di ottenere la

traduzione nella propria lingua di atti trovantisi all'incarto e redatti in una

lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (cfr. DTF

131.

V 35 consid. 3.3; 127 V 219 consid. 2b/bb; RCC 1983 p. 392 consid. 1).

Tuttavia, come stabilito

dall’Alta Corte nella STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1, da questa

questione va distinta quella relativa al diritto - dedotto segnatamente dal

divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost.) e dalla

libertà di lingua (art. 18 Cost.) - di massima di un assicurato di designare -

prima di sottoporsi a perizia e a meno che ragioni obbiettive non giustifichino

un'eccezione - un centro d'accertamento medico ove ci si esprima in una lingua

ufficiale della Confederazione che egli conosce, posto che, in mancanza di una

tale possibilità, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da

un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere

gratuitamente una traduzione del referto peritale del centro d'accertamento medico

(DTF 127 V 219 consid. 2b/bb; DTF 135 V 465; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011

consid. 4.1; 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014, consid. 2 e STF 8C_432/2020 del 15

dicembre 2020 consid. 2.2).

Questa prassi si impone

anche all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI), come pure agli altri assicuratori contro gli infortuni autorizzati (STF

8C_432 del 15 dicembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014

consid. 2.3).

In concreto, occorre innanzitutto

sottolineare come la rappresentante dell’assicurato abbia tempestivamente

sollevato la censura relativa alla mancata traduzione della perizia. In

effetti, già in sede di opposizione, quindi al primo momento utile (visto che

il rapporto è stato accluso alla decisione formale), ella ha rilevato che il

modo di agire dell’amministrazione sarebbe stato “… non soltanto poco

professionale ma altresì lesivo degli interessi e dei diritti dell’assicurato

che non parlando il tedesco non sarebbe in grado di difendere da solo i suoi

diritti ed interessi, poiché non capisce le motivazioni mediche alla base della

decisione. Si censura il fatto che CO 1 avrebbe almeno dovuto far tradurre a

sue spese la perizia in italiano.” (doc. 63, p. 4 – il corsivo è della

redattrice; per un caso in cui la Corte federale ha invece ritenuto che la

censura in questione era stata invocata contravvenendo alle regole della buona

fede, si veda la STF 8C_432/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.2).

D’altro canto, non vi è alcun

dubbio che il referto peritale 4 marzo 2019 dell’IB-Bern sia stato decisivo per

negare il diritto a una rendita d’invalidità e per quantificare la menomazione

dell’integrità di cui è portatore l’insorgente. In questa misura, esso

rappresenta un documento essenziale dell’incarto, di cui era necessaria una

traduzione in lingua italiana (ciò che l’CO 1 non ha fatto, nemmeno a

tutt’oggi).

In queste condizioni, la

censura sollevata dall’avv. RA 1 risulta fondata, di modo che la decisione su

opposizione impugnata deve essere annullata e l’CO 1 invitata a

trasmettere al ricorrente una traduzione in italiano della perizia dell’__________

(in questo senso, si veda la STF 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 2.4 e

2.5).

Da notare ancora che il

fatto che la patrocinatrice dell’insorgente conosca il tedesco, non gioca alcun

ruolo in questo contesto. In effetti, nonostante le conoscenze linguistiche di

un avvocato, non si può esigere da lui che esegua una traduzione letterale di

un rapporto medico peritale (cfr. DTF 128 V 34 consid. 2c).

2.4

La censura concernente il

mancato coinvolgimento nell’esecuzione della perizia di specialisti in

chirurgia della mano e reumatologia, nonché di un ergoterapeuta (cfr. doc. I,

p. 18 s.), così come del resto quella riguardante il fatto che il traduttore

non avrebbe avuto sufficienti competenze linguistiche per assolvere propriamente

al suo compito (e ciò con particolare riferimento alle spiegazioni tecniche

fornite dal peritando - cfr. doc. I, p. 16), interessano il merito della

lite e, più precisamente, la questione di sapere quale valore probatorio

attribuire al referto peritale elaborato dall’__________, aspetto che verrà qui

trattato in un secondo momento.

2.5

La patrocinatrice

dell’assicurato stigmatizza l’operato dell’istituto assicuratore resistente, anche

nella misura in cui, nonostante i diversi solleciti, esso ha respinto

l’opposizione soltanto il 31 luglio 2020, ovvero a distanza di oltre un anno e

due mesi dall’opposizione, senza aver nel frattempo compiuto il benché minimo

accertamento, rispettivamente approfondimento, sebbene le evidenti carenze insite

nella perizia fossero state segnalate proprio con l’atto di opposizione (cfr.

doc. I, p. 7).

In sostanza, l’avv. RA 1

rimprovera all’amministrazione una violazione del principio di celerità in

relazione all’emanazione della decisione su opposizione e, quindi,

implicitamente, una ritardata giustizia.

Al riguardo, il TCA deve

limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta

intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel

frattempo rilasciato la decisione su opposizione (cfr. doc. 73).

2.6

Con l’impugnativa, la

rappresentante dell’assicurato domanda al TCA di procedere a una “verifica d’ufficio

del grado di dipendenza economica dell’istituto __________ rispetto ad CO 1 per

numero e importanza economica di mandati conferiti” (cfr. doc. I, p. 6 sub

“Prove”).

A tal proposito, questa

Corte evidenzia che, per costante giurisprudenza federale, un motivo di

ricusazione non è dato per il solo fatto che il perito incaricato è

economicamente dipendente dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge

degli incarichi per conto dell’amministrazione (cfr., fra le più recenti, la

STF 8C_447/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3).

2.7

Come indicato in precedenza,

la decisione su opposizione impugnata deve essere già annullata per ragioni

formali.

A titolo abbondanziale,

questo Tribunale rileva che il provvedimento in esame andrebbe comunque

annullato per motivi attinenti al merito della lite, e ciò in base alle considerazioni

seguenti.

Nel merito, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a ritenere stabilizzato lo stato

di salute infortunistico a decorrere dal 16 luglio 2017 e, di conseguenza, a chiudere

il caso ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF da quella medesima data, oppure no.

Parimenti contestato è il diniego di una rendita d’invalidità, così come l’assegnazione

di un’IMI del 7.5%.

2.8

Dalla decisione su

opposizione impugnata emerge che, dal profilo medico, essa si fonda essenzialmente

sulla perizia bi-disciplinare (ortopedica e neurologica) elaborata il 4 marzo

2019.

dall’__________ (doc. 55).

In tale referto, i dottori

M__________ e __________, il primo neurologo il secondo chirurgo ortopedico, hanno

formulato le seguenti diagnosi:

" 6.

DIAGNOSEN (NACH ICD-10)

Überwiegend wahrscheinlich mit kausalem Zusammenhang zum

Ereignis vom 11.08.2016 (Sturz mit dem Motorrad)

T 92.6 Status nach traumatischer Endglied-Amputation Dig Ill, IV und V

Hand rechts am 11.08.2016

- Status nach chirurgischer

Nachamputation am Unfalltag (Z98.8)

T 92.5 Status nach ossärem Ausriss der Flexor

pollicis longus- Sehne am Daurnenendglied rechts vom

11.08.2016

- Status nach Tenorraphie am 12.08.2016 (Z98.8)

T 91.2 Status nach konservativ behandelten Rippenfrakturen V, VI und

VIII rechts vom 11.08.2016

- Aktuell klinisch unaufälliger

Befund

T 93.8 Status nach grossem subkutanem Hämatom lateraler Oberschenkel

rechts vom 11.08.2016

- Aktuell weitgehend unauffälliger klinischer Befund

- Status nach Evakuation am

19.08.2016

(Z98.8)

T 94.0 Status nach Kontusionen und oberflächlichen Wunden vor allem der

rechten Körperhälfte

Überwiegend wahrscheinlich ohne kausalen Zusammenhang zum Ereignis vom

11.08.2016

G 62.9 Klinischer Verdacht auf leichte

Polyneuropathie mit Reduktion von Muskeleigenreflexen und Vibrationsempfinden

an den unteren Extremitäten

M 54.2 Chronisch-rezidivierendes zervikovertebrales Schmerzsyndrom

ohne radikuläre Symptomatik

- Aktenananmestisch degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule

(M47.82)

M 54.5 Chronisch-rezidivierendes lumbovertebrales Schmerzsyndrom

ohne radikuläre Symptomatik

- Klinisch leichte thorakolumbale Torsionsskoliose (M41.95)

- Aktenanamnestisch degenerative Veränderungen der unteren

Lendenwirbelsäule mit lumbo-sakraler Übergangsanomalie (M47.87)

Z 98.8 Status nach Exzision eines Hypophysen-Adenoms am 03.04.2015

- Aktuell klinisch unauffälliger Befund” (doc. 55, p. 19)

I

periti amministrativi hanno quindi risposto nei seguenti termini ai quesiti

volti a definire il momento in cui le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente si sono stabilizzate e la capacità/esigibilità lavorativa:

" 3. Incapacità

lavorativa

3.1

Attività abituale/Attività in stato di validità lavorativa

3.1.1

Come giudica il pregiudizio della capacità lavorativa,

dovuta

all'evento, che attualmente interessa l'assicurato nella sua attività abituale

di direttore aziendale?

Für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der

rechten dominanten Hand besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Dies umfasst beim

Versicherten mit einer Ausbildung als Ingenieur sämtliche intellektuellen

Arbeiten, die in seinem Beruf wahrscheinlich sehr wesentlich sind. Anlässlich

der aktuellen Anamneseerhebung verweist er im Zusammenhang mit seinem aktuellen

Arbeitsplatz auf gewisse Schwierigkeiten, beispielsweise beim Bedienen einer

Tastatur, was im Grundsatz plausibel ist. Letztlich bestätigt der Versicherte

aber, seit längerem wieder zu 100% in seinem früheren Tätigkeitsbereich zu

arbeiten. Zwar schätzt er seine Leistung als nicht mehr ganz voll ein, was vom

Arbeitgeber aber wahrscheinlich anders bewertet wird, indem weiterhin der volle

Lohn ausgerichtet wird.

De facto ergibt sich anhand der zur Verfügung stehenden Informationen für uns

jedenfalls keine eindeutig quantifizierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit

in der angestammten Tätigkeit.

3.1.2

L'evento limita l'assicurato nello svolgimento di quali attività legate

alla sua professione e in quale misura?

Aufgrund der fehlenden Endglieder an den drei ulnaren Fingern der rechten,

dominanten Hand ergeben sich zwar nachvollziehbare Einschränkungen bei gewissen

feinmotorischen Aktivitäten, welche den vollen Einsatz dieser Finger verlangen.

Dies hat gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen bislang aber

nicht zu einer eindeutig quantifizierbaren Einschränkung der Arbeitsfähigkeit

am aktuellen Arbeitsplatz des Versicherten geführt.

3.1.3

Quali sono il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, dovuta

all'evento, che attualmente interessa l'assicurato nella sua attività abituale

di direttore aziendale?

Mit dem Ereignis vom 11.08.2016 trat primär eine volle Arbeitsunfähigkeit ein,

bevor ab 01.03.2017 eine Arbeitsfähigkeit von 50 % und ab 01.05.2017 von 80 %

attestiert wurde. Seit 16.07.2017 besteht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit,

die bis heute umgesetzt wird.

(…).

3.2

Attività alternativa / Attività in stato di invalidità

3.2.1

È possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato con lo

svolgimento di un'altra attività professionale?

Die bereits jetzt bestehende volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten

Tätigkeit kann naturgemäss auch in einer anderen Tätigkeit nicht übertroffen

werden.

3.2.2

Se può essere svolta un'altra attività professionale, quali attività

sarebbero particolarmente adatte e accettabili per ridurre l'incapacità

lavorativa?

Allgemein besteht für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik

der rechten, dominanten Hand eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte

Arbeitsfähigkeit, das heisst 100% bezogen auf ein Vollpensum.

4.

Situazione definitiva

4.1

Continuando la cura dei postumi dell'infortunio, vi è una probabilità

molto alta che lo stato di salute migliori sensibilmente (raggiungimento di una

"situazione definitiva dal punto di vista medico")?

Die bereits jetzt vorliegende uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit für körperlich

adaptierte Tätigkeiten gemäss dem oben formulierten Belastungsprofil kann

naturgemäss nicht weiter gesteigert werden. Somit ist aus

versicherungsmedizinischer Sicht unfallkausal von einem Endzustand auszugehen.

4.2

In caso di risposta negativa, quando è subentrata la situazione definitiva

per quanto riguarda i postumi dell'evento dell’11.08.2016?

Gemäss den vorliegenden Akten und den anamnestischen Angaben des Versicherten

wurde die Behandlung im Zusammenhang mit dem Ereignis vorn 11.08.2016 im

Verlauf des Jahres 2017 abgeschlossen und es wurde ab 16.07.2017 auch eine

volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit attestiert. Entsprechend

ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt auch der

versicherungsmedizinische Endzustand erreicht war. Anhand eigener Befunde

können wir ihn spätestens seit dem Zeitpunkt unserer Untersuchungen

bestätigen.” (doc. 55, p. 22 s.)

In sintesi, ammesso che,

in ragione del danno infortunistico residuale interessante la mano dominante, RI

1.

presenta delle limitazioni in quelle mansioni di motricità fine che

necessitano del pieno utilizzo del III°, IV° e V° dito dell’estremità superiore

destra, i periti amministrativi hanno dichiarato, in base alle informazioni a

loro disposizione (“gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen”),

l’insorgente totalmente abile nella sua precedente professione, così come in

qualunque altra attività lavorativa adeguata. A loro avviso, il ricorrente avrebbe

ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 16 luglio 2017 (“Seit

16.07.2017

besteht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit, die bis heute umgesetzt

wird.”). Interrogati a proposito della stabilizzazione delle condizioni di

salute infortunistiche, i medici dell’__________ hanno rilevato che, secondo i

dati anamnestici, la cura si è conclusa nel corso del 2017. Ad ogni modo, visto

che l’assicurato avrebbe recuperato pienamente la propria capacità lavorativa

dal 16 luglio 2017, è a quel momento che è intervenuta la stabilizzazione.

2.9

A proposito del momento in

cui le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato si sono

stabilizzate e, dunque, di quello in cui si è estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a prescindere dalla questione di sapere se il

ricorrente abbia o meno effettivamente ritrovato una piena capacità lavorativa

nella sua precedente professione - questione che, come verrà meglio precisato

di seguito, dovrà essere oggetto di un complemento istruttorio da parte dell’CO

1.

-, rimane il fatto che (al più tardi) nel mese di luglio 2017, l’insorgente

non si sottoponeva più a provvedimenti terapeutici volti a migliorare

notevolmente lo stato della sua mano destra, cosicché le sue condizioni di

salute infortunistiche potevano essere ritenute stabilizzate (al più tardi) da

quel momento, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta

durata. Non può in effetti sfuggire che, già nel febbraio 2017, il suo medico

curante attestava che le sedute di ergoterapia si erano nel frattempo concluse

(cfr. doc. 34). D’altro canto, in occasione delle consultazioni peritali del

dicembre 2018, il ricorrente ha precisato che la fisio- ed ergoterapia erano

terminate circa nel 2017 e che a quel momento non erano in atto ulteriori provvedimenti

(cfr. doc. 55, p. 8).

Per quanto riguarda

l’indennità giornaliera, il TCA osserva che, facendo capo alle conclusioni

della perizia amministrativa, l’CO 1 ha considerato che l’insorgente avrebbe

riacquistato la piena capacità lavorativa a contare dal 16 luglio 2017 (doc.

56, p. 2: “Dagli accertamenti peritali emerge essenzialmente che, tutto

considerato, la situazione medica definitiva si può dichiarare raggiunta con l’attestazione

della piena capacità lavorativa a partire dal 16.07.2017.” e doc. 73, p. 4:

“Prendendo in considerazione questi atti medici, lo stato di salute definitivo

deve essere ritenuto raggiunto in data 16.07.2017, quando l’assicurato ha

ripreso il suo lavoro abituale in misura completa.” – il corsivo è del

redattore).

Rispondendo al quesito

3.1.3, gli esperti amministrativi hanno in effetti dichiarato che RI 1 ha

presentato un’inabilità lavorativa del 50% sino al 30 aprile 2017 e del 20% nel

periodo 1° maggio – 15 luglio 2017 (cfr. doc. 55, p. 22).

Ora, dalle carte

processuali sembrerebbe emergere che, nonostante il tenore della decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore resistente abbia corrisposto l’indennità

giornaliera soltanto sino al 31 marzo 2017. Se ciò fosse il caso, per l’CO 1 si

tratterebbe di dare esecuzione alla propria decisione.

2.10

Con la decisione su

opposizione avversata, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a

una rendita d’invalidità, sostenendo che, a partire dal 16 luglio 2017, egli

avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione

di direttore/tecnico-progettista, ragione per la quale non subirebbe alcuna

perdita di guadagno a dipendenza del danno alla salute causato dall’evento

traumatico dell’agosto 2016 (cfr. doc. 73, p. 7: “…, in base a quanto sopra, la

capacità lavorativa dell’assicurato nella sua attività abituale non è ridotta.

Ne consegue che non sussiste nessuna perdita di guadagno e di conseguenza

nessun diritto a una rendita d’invalidità.”).

Come detto in precedenza,

la decisione di negare il diritto a una rendita trova fondamento nella perizia

amministrativa. Gli specialisti dell’__________ hanno infatti sostenuto che,

sebbene la perdita delle falangi distali del III°, IV° e V° dito e la lesione

del tendine flessorio del pollice della mano destra dominante siano atti a

comportare delle limitazioni nello svolgimento di mansioni di motricità fine,

l’assicurato andrebbe comunque ritenuto in grado di svolgere pienamente la sua

abituale attività lavorativa (cfr. doc. 55, risposta ai quesiti 3.1.1. e

3.1.2.).

Da parte sua, l’avv. RA 1

contesta la posizione assunta dall’CO 1, facendo valere in particolare che i

periti amministrativi non avrebbero compreso compiutamente la natura delle

mansioni che l’insorgente era chiamato a svolgere alle dipendenze della ditta __________,

e ciò in ragione di difficoltà linguistiche soltanto in parte mitigate dalla

traduttrice presente ai consulti (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla pretesa ritrovata piena abilità lavorativa a contare dal mese di luglio

2017.

(e, quindi, in merito al diritto a una rendita d’invalidità), questo

Tribunale non ritiene che il referto

elaborato dai dottori __________ e __________ possa validamente supportare la decisione su opposizione

impugnata.

In questo senso, il TCA

può seguire la patrocinatrice del ricorrente laddove rileva come espressioni del

tipo “… können wir

ohne genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe keine

abschliessenden Aussagen machen …” (doc. 55, p. 18) oppure “unklar

bleibt hingegen, in welcher Weise sich allenfalls auch Auswirkungen auf

beruflicher Ebene ergeben” (doc. 55, p. 17) che figurano nel rapporto del 4

marzo 2019, facciano in effetti dubitare che i periti abbiano compreso fino in

fondo la natura di quanto RI 1 era chiamato concretamente a esercitare nella

sua funzione di direttore/tecnico-progettista.

D’altro canto, trattandosi

dell’assunto secondo il quale lo stesso medico curante avrebbe attestato che

l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura completa dal 16 luglio

2017, questa Corte osserva che nel marzo 2018 il dr. med. __________ ha in

realtà certificato che:

" (…) Il

Signor RI 1 in data 11.08.2016, a seguito di incidente con la moto, si è

procurato: Diagnosi: (…).

Il signor RI 1 presenta un decorso postoperatorio e riabilitativo favorevole

grazie ad innumerevoli fisioterapie e ergoterapie a cui si è sottoposto con

regolarità in questi mesi, ma comunque a tuttoggi, presenta un danno residuo

persistente alla mano destra dominante, molto importante, che ne limita sua

attività di direttore-programmatore di apparecchiature elettroniche molto

sofisticate.

Lesioni residue alla mano destra caratterizzate da:

- I° dito/pollice rigido nei movimenti globali, possibile unicamente la

flessione a 90° della MCF, AIFP bloccata.

- Il° dito senza particolarità.

- III° dito con amputazione della F3, flessione MCF a 90°, flessione della AIFP

a 90°.

- IV dito: con amputazione di F3, Flessione MCF 90°, AIFP flessione massima 45°

- V dito: con amputazione di F3, flessione MCF 90°; flessione AIFP

90°.

Il signor RI 1 oltre alle limitazioni summenzionate, accusa cronicamente dolori

cervicali con blocco vertebrale che necessita durante la giornata ripetute manovre

di stretching, dolori regolari ma con buona funzionalità alla coscia dx,

sensibili al cambiamento metereologico.

Il signor RI 1 a seguito di queste menomazioni residue, presenta chiare

limitazioni funzionali alla mano dx, in ogni attività della vita giornaliera-sportiva-lavorativa,

in particolare:

- Difficoltà anche nelle cose banali, nella cura della propria

persona (tagliarsi le unghie, usare l'asciugacapelli, …)

- Non riesce più a scrivere con regolarità con la penna

- Presenta grosse problematiche nell'uso del computer in modo

particolare nello scrivere o nell'uso del mouse.

- Nello sport non può più giocare a tennis, sciare, e tutte le

altre attività che richiedono l'utilizzo "normale" dell'arto

superiore dominante.

- Nel suo lavoro risulta molto limitato in certe attività di

precisione-taratura delle apparecchiature a ultrasuoni, lavori che ora deve

eseguire con l'assistenza di collaboratori.

Per queste problematiche il Signor RI 1 è risultato inabile al lavoro nella

misura del 100% dal 12.08.2016 al 28.02.2017. 50% dal 01.03.2017 al 28.04.2017,

20% dal 01.05.2017 al 15.07.2017.

Dopo questa data non sono più stati emessi certificati di inabilità

lavorativa, benché il signor RI 1 è da considerare per tempo indeterminato

inabile al lavoro, almeno nella misura del 20%. Inoltre vista le

menomazioni riportate che influiscono negativamente sulla qualità lavorativa e

della vita quotidiana del paziente, ritengo opportuno che il Signor RI 1 possa

essere convocato per una valutazione medico-assicurativa del danno residuo

dell'integrità fisica. (…)”. (doc. 45 – il corsivo è della redattrice)

In data 19 novembre 2020, il

curante in questione ha inoltre puntualizzato che “…, fin dall’inizio ho

inteso che il signor RI 1 era inabile al lavoro al 20% almeno, come da me già

indicato il 20.09.2017 all’Ufficio dell’Assicurazione invalidità. Questo in

particolare per l’importante menomazione alla mano dx che comunque dava delle

difficoltà nel suo lavoro (progettista anche con l’ausilio del PC ed altre

attività che compongono il suo lavoro)” (doc. O – il corsivo è della redattrice).

A proposito del fatto che

il datore di lavoro avrebbe continuato, nonostante tutto, a corrispondere al

ricorrente il pieno salario, nella documentazione agli atti figura un messaggio

di posta elettronica del 15 maggio 2019 dell’ex datore di lavoro, in cui si

legge: “(…) allego scheda salari 2018 per il signor RI 1. Rapporto di lavoro

terminato il 31 ottobre 2018. La società ha pagato il 100% del salario in

attesa di un rimborso assicurativo. Seguito comunicazione assicuratore LAINF,

la società intende ora richiedere al signor RI 1 il saldo 2017 (vedi mail

precedente), come pure il 20% del salario 2018, pari a CHF 769.25x10=7692.50, in

quanto il lavoratore ha sempre prestato servizio all’80% a causa della sua

inabilità parziale.” (doc. 63 – il corsivo è della redattrice).

Il 7 settembre 2020, l’ex

datore di lavoro ha inoltre attestato quanto segue:

" (…) RI 1

ha svolto attività di __________ manager presso la Nostra sede di __________, occupandosi

del collaudo di apparati tecnico acustici ad alto contenuto tecnologico dove si

necessita una manualità fine che purtroppo l'Ing. ha perso con il suo incidente

di ormai 4 anni fa.

L’Ing. RI 1 era inoltre nostro consulente tecnico applicativo del gruppo

specializzato nell'implementazione della nostra tecnologia su impianti di

packaging e medicali, anche in queste circostanza la perdita della manualità

fine non ha permesso allo stesso di proseguire nelle sue mansioni.

Come azienda abbiamo deciso di corrispondere il 100% dello stipendio per

preservare il rapporto e non creare maggiori problemi e malcontento nei

confronti di un collaboratore importante, che si è sempre distinto per la sua

diligenza sul lavoro.

In ogni caso confermo che l'Ing. RI 1 è uno dei tecnici più preparati ed

esperti nella nostra tecnologia ad ultrasuoni a livello internazionale e mi

permetto di consigliarLe di accedere al sito del nostro gruppo

www.sonicitalia.com per poter valutare da se il livello tecnologico della

nostra tecnologia.

Resto sorpreso e sconcertato che, un amico e collega, infortunatosi 4 anni fa,

non abbia ancora risolto e definito con l'assicurazione CO 1 un indennizzo

economico commisurato alla grave perdita di manualità che non gli ha più

permesso di svolgere al meglio le attività giornaliere, lavorative e non. (…)”.

(doc. L – il corsivo è della redattrice)

2.11

Secondo il TCA, la perizia

amministrativa elaborata dall’__________ non convince appieno, nemmeno per

quanto concerne la quantificazione della menomazione dell’integrità di cui è

portatore l’assicurato.

A tal proposito, i dottori __________ e __________

hanno rilevato quanto segue:

" (…) In

Anlehnung an die Suva-Tabelle 3 gemäss Art. 24 UVG und Art. 36, Abs. 2, Anhang

3.

UVV ist die im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 11.08.2016 entstandene

Integritätseinbusse aufgrund der Problematik an der rechten Hand mit 7.5 % zu

veranschlagen. Es besteht eine Endgliedamputation von Mittel-, Ring- und

Kleinfinger, die in der besagten Tabelle nicht direkt abgebildet ist. In

Analogie kann aber die Rubrik 30 (Verlust der Endglieder der Finger II-IV) verwendet

werden, wo der Integritätsschaden mit 7.5 % bemessen wird.

Durch die übrigen beim Ereignis vom 11.08.2016 entstandenen

Verletzungen ergibt sich keine entschädigungsberechtigende

Integritätseinbusse.” (doc. 55, p. 24)

L’avv. RA 1 censura l’apprezzamento

dei periti per non avere preso in considerazione anche il danno permanente al

pollice destro, rilevando in particolare quanto segue:

" (…) ai

sensi dell'Allegato 2 all'OAINF per le menomazioni speciali dell'integrità e

quelle non indicate nella tabella di cui all'allegato 2 OAINF l'indennità viene

calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della

menomazione. Ciò vale anche quando l'assicurato presenta contemporaneamente più

menomazioni dell'integrità fisica.

Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del

pollice: 5%

Perdita totale di un pollice: 20%

Perdita di una mano: 40%

La giurisprudenza riconosce parimenti l'applicazione delle tabelle

SUVA.

(…).

Come espressamente menzionato dai medici la menomazione è stata attribuita solo

in punto alla perdita delle falangi finali del 3°, 4° e 5° dito e non invece al

danno irreversibile al pollice.

Inoltre l'immagine 30 non riguarda menomazioni del pollice,

allorquando a fronte dell'Allegato 2 OAINF secondo il quale le menomazioni al

pollice sono molto importanti.

Vista la valutazione di cui alla perizia ed essendo che a loro

dire già solo l'amputazione delle dita giustificherebbe un'IMI del 7,5%, a

fronte dell'Allegato 2 OAINF secondo il quale le menomazioni al pollice sono

molto importanti, la menomazione riguardante il pollice del signor RI 1 è

senz'altro a sé stante del 2,5% e perciò complessivamente vi è da riconoscere

una rendita IMI del 10%.” (doc. I, p. 23 e 24).

Il TCA constata che fra le

diagnosi di competenza dell’assicuratore LAINF, gli specialisti bernesi hanno

incluso anche lo stato dopo strappo del tendine flessore lungo del pollice

della mano destra l’11 agosto 2016 e dopo l’intervento di tenoraffia del 12

agosto 2016 (cfr. doc. 55, p. 19). D’altro canto, essi hanno riconosciuto che a

causa dei postumi residuali al pollice destro, non è più possibile la flessione

attiva a livello dell’articolazione interfalangeale, ciò che contribuisce a

limitare la motricità fine (doc. 55, p. 17).

Ora, questo Tribunale non

ritiene sufficientemente chiaro se, allorquando affermano che le restanti

lesioni causate dall’infortunio non comportano una menomazione dell’integrità

meritevole d’indennizzo, i periti amministrativi intendano anche quelle

interessanti il pollice destro. Ad ogni modo, se così fosse, i dottori __________ e __________ dovrebbero

illustrarne i motivi.

2.12

In esito a tutto quanto

precede, anche qualora la decisione su opposizione del 31 luglio 2020 fosse

stata giudicata valida da un profilo formale, questa Corte non avrebbe potuto

confermarla, e ciò nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita

d’invalidità e assegnata un’IMI del 7.5%.

In queste circostanze,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengono retrocessi

all’CO 1 affinché trasmetta innanzitutto all’insorgente la traduzione in

italiano del referto 4 marzo 2019 dell’__________, dandogli facoltà di esprimersi

sul suo contenuto.

L’assicuratore convenuto

riprenderà quindi l’istruttoria di merito della causa. In questo contesto, si

tratterà in particolare di definire con precisione le mansioni concrete che

l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze della __________,

procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da tenersi in

contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così raccolta

dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le cui capacità

siano comprovate.

L’incarto andrà poi ri-sottoposto

ai periti dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità

lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo

circostanziato in merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento

delle mansioni più pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale

occasione, gli esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un

complemento peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv.

RA 1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia). Da

notare che se dall’istruttoria dovesse emergere che l'attività abituale non può

essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo, l'CO 1 dovrebbe riferirsi

al mercato generale del lavoro e determinare il grado d’invalidità mediante il metodo

del raffronto dei redditi. È infatti utile ricordare che, secondo la

giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno

concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che

l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si

deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr.

STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati;

STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio

2020, consid. 2.13.1).

Trattandosi infine della valutazione della menomazione dell’integrità,

l’assicuratore chiederà ai periti di specificare se il danno residuale al

pollice destro può dare diritto a un’indennità aggiuntiva e, nella negativa, di

precisarne le ragioni mediche.

2.13

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti