35.2020.82
Decisione con la quale è stato negato il diritto a prestazioni non può essere confermata, ritenuto come la complessità delle patologie dell'interessato avrebbe imposto, preliminarmente,la messa in atto di una perizia interdisciplinare
29 marzo 2021Italiano34 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.82
cr
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 marzo 2017 RI 1,
nato nel 1968, amministratore unico e titolare della __________ – e perciò
assicurato d’obbligo presso CO 1 - mentre era in sella al proprio scooter è
entrato in collisione con un’automobile (doc. 2).
Trasportato in ambulanza all’Ospedale __________ di __________,
gli è stata diagnosticata una frattura di L1 tipo A2 (doc. 25).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare una valutazione da parte del dr. __________,
con decisione formale del 27 gennaio 2020 CO 1 (di seguito: CO 1) ha considerato
lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre
2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il
trattamento medico, riconoscendo invece le indennità giornaliere fino al 29
febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga
durata, l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una
rendita di invalidità, accordandogli, invece, il diritto ad un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato - con la quale ha contestato la mancata attribuzione
di una rendita di invalidità, come pure l’entità dell’IMI riconosciutagli (cfr.
doc. 264) - in data 23 luglio 2020 l’Istituto assicuratore, basandosi dell’apprezzamento
medico aggiuntivo del 22 maggio 2020 del dr. __________, ha integralmente
confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 ottobre 2020 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che
l’assicuratore infortuni sia tenuto a versargli una rendita di invalidità del
100% a partire dal 9 dicembre 2019 e un’IMI del 40% (doc. I).
Il
rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente, il legale dell’assicurato ha contestato
l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, a suo modo di vedere, non
ha tenuto adeguatamente conto delle patologie dell’interessato e delle
ripercussioni delle stesse sulla sua (in)capacità lavorativa.
Per tali ragioni, il patrocinatore dell’assicurato ha
preannunciato di avere sottoposto il caso al dr. __________ di __________, con
visita prevista per il 24 settembre 2020, riservandosi la facoltà di produrre
in causa il relativo referto appena disponibile.
Pure contestato il reddito da invalido utilizzato
dall’amministrazione per il consueto raffronto dei redditi, ritenendo “assolutamente
escluso che il ricorrente, a causa delle conseguenze dell’infortunio in
oggetto, possa in qualsiasi modo ancora conseguire un salario annuo di CHF
68'341.85”.
Infine, il legale ha considerato inappropriata e insufficiente l’entità
dell’IMI del 20% riconosciuta all’interessato, posto che le conseguenze
dell’infortunio “sono decisamente più importanti per rapporto a quanto ritenuto
dal medico fiduciario dell’assicurazione” (doc. I).
1.4. In data 26 ottobre 2020 il
legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. X +
1).
1.5. CO
1, in risposta - dopo avere sottolineato che l’assicurato, nonostante due
solleciti da parte del TCA, non ha provveduto a trasmettere il preannunciato
rapporto peritale del dr. __________ - ha postulato che l’impugnativa venga
respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. XI).
1.6. In data 27 novembre 2020, il
legale dell’assicurato ha, innanzitutto, comunicato che, nonostante
l’interessato sia stato visitato in data 14 settembre 2020 dal dr. __________,
lo stesso “dopo avere appreso della problematica in discussione, ha declinato
l’incarico, dichiarandosi non competente per le questioni concernenti la
colonna vertebrale”.
Il patrocinatore
dell’interessato ha aggiunto di avere, quindi, contattato il dr. __________, il
quale ha, a sua volta, ritenuto non esservi i presupposti per fornire una sua
presa di posizione. Lo specialista ha, comunque, fatto notare come la decisione
dell’amministrazione sia fondata unicamente sull’apprezzamento del dr. __________,
specialista in medicina interna, “in presenza di una problematica complessa di
pertinenza specialistica ortopedica/neurochirurgica, eventualmente
reumatologica”.
Per tali ragioni, l’avv. RA
1 ha domandato che venga ordinata una perizia giudiziaria, riservandosi la
facoltà di chiedere una pubblica udienza nel caso in cui dovesse essere
rifiutata la pretesa perizia giudiziaria (doc. XIII + 1).
1.7. Con osservazioni del 6
gennaio 2021 l’Istituto assicuratore ha ritenuto che la richiesta di ordinare
una perizia giudiziaria vada respinta, reputando che le critiche sollevate
riguardo alla valutazione del dr. __________ si “esauriscano in censure
generiche, senza alcun sostrato probatorio atto a mettere in dubbio i suoi
accertamenti” (doc. XVI).
1.8. In data 21 gennaio 2021 il
legale del ricorrente ha ribadito le obiezioni già sollevate in precedenza
riguardo alla valutazione del dr. __________, ritenendo che nella stessa non si
sia tenuto conto dell’insieme dei disturbi che affliggono l’assicurato e che
gli impediscono di svolgere qualsiasi tipo di attività (doc. XVIII).
Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XIX), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,
oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità e
l’entità dell’IMI.
2.3. Diritto a una rendita
di invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata
in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia
direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al
previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto, con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha dichiarato
l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività
lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico
(doc. A1).
Tale conclusione è basata sulla
visita eseguita, su incarico di CO 1, dal dr. __________, specialista FMH in
medicina interna. Quest’ultimo, nel referto del 12 dicembre 2019, ha posto le
seguenti diagnosi:
" Diagnosi
infortunistiche attuali:
in data 30.03.2017 trauma stradale su scooter fermo contro auto a
bassa velocità riportando:
- frattura
di L1 tipo A2
in data 29.09.2017 vertebroplastica
Th12-L1 con viti transpeduncolari in L1 per persistenza di dolori lombari e
sospetto di instabilità alle Rx funzionali
In data 17.01.2018 stabilizzazione per
via percutanea di Th11-Th12-L2-L3 con neuronavigazione intraoperatoria con
anche asportazione delle viti transpeduncolari L1
In data 31.05.2019 revisione della
spondilodesi con asportazione delle viti e nuova spondilodesi Th12-L2 e PLIF
L1/L2
- ernia
inguinale destra
in data 17.05.2017 laparoscopia adesiolisi
e cura di ernia ombelicale con rete oltre a ernioplastica inguinale destra in
esiti di sigmoidectomia per diverticolite complicata con laparocele mediano nel
2008.
Diagnosi non infortunistiche attuali:
spondilartrosi plurisegmentale cervico-dorso-lombare preesistente
stabile osteonecrosi della testa del femore sinistro (vedi TAC del
13.10.2016
e 24.05.2018)
nel 2004 trattamento chirurgico di tunnel carpale bilaterale
nel 2008 sigmoidectomia per diverticolite complicata con
laparocele mediano
nel 2011 duplice intervento alla spalla destra su problematica di
cuffia
alla spalla sinistra analoga problematica di cuffia
nel 2015 cardiopatia ischemica in malattia trivasale: PTCA e stent
diabete mellito tipo II con noto sovrappeso
osteoporosi su ipogonadismo.”
Rispondendo alle domande dell’amministrazione, il dr. __________
si è così espresso:
" (…)
5.
Domande concernenti il nesso causale
5.1
I pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti sono
unicamente la conseguenza dell’infortunio del 30.03.2017 o ne sono soltanto una
conseguenza parziale (“conditio sine qua non”)?
Se non definibile con certezza, quale delle tre probabilità citate
preliminarmente entra in considerazione?
I disturbi tutt’ora patiti sono da considerare in nesso di
probabilità preponderante con l’evento in causa.
5.2
Nel caso in cui fattori estranei all’infortunio hanno
contribuito almeno con una probabilità preponderante ai postumi attuali:
5.2.1
Quali fattori estranei influiscono?
Discopatie lombari, cervicoartrosi plurisegmentale, osteoporosi
diffusa, necrosi asettica della testa femorale.
5.3
A partire da un certo momento, unicamente i fattori estranei
agli infortuni influiscono con una probabilità preponderante (raggiunto lo
“status quo sine” o lo “status quo ante”)? Se sì, da quando?
-
6.Dalla continuazione della cura medica, ci si può attendere un
sostanziale miglioramento dello stato di salute?
6.1
Se sì, quale cura risponderà alle attese?
Allo stato attuale a oltre 6 mesi dall’ultimo intervento ortopedico
si può ragionevolmente considerare raggiunto lo stato finale come d’accordo e
discusso con il paziente.
6.2
Se no, a partire da quando la continuazione della cura medica
non migliorerà o non ha più migliorato in modo significativo lo stato di salute
(stato finale raggiunto)?
-
7.
Domande concernenti l’incapacità al lavoro temporanea durante
la cura medica e fino al raggiungimento dello stato finale:
7.1
Quali carichi corporali/lavori/attività non sono espletabili
dall’assicurato a causa dei pregiudizi alla salute dovuti all’infortunio
nell’ambito della sua professione di pizzaiolo/commerciante?
Inabilità lavorativa totale dal 30.03.2017.
7.2
A suo giudizio, qual è la percentuale di inabilità lavorativa
dovuta all’infortunio durante la fase terapeutica nella sua professione di
pizzaiolo/commerciante?
Vedi sopra.
8.
Domande concernenti impedimenti rilevanti e durevoli per
un’invalidità nella professione:
Quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurato non potrà più
eseguire in maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?
8.1.1
Nella sua attuale professione di pizzaiolo/commerciante?
L’attività inergonomica di pizzaiolo per le sole conseguenze
infortunistiche non è più esigibile a carattere definitivo.
8.1.2
Qual è la percentuale di questi impedimenti in rapporto a
un’attività del 100%?
Vedi sopra.
8.2
In un’altra attività?
Esigibilità massimale in attività ritenute adeguate
ergonomicamente.
Si deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al
bisogno sia da seduto che in piedi, dove non si debba ruotare/anteflettere
regolarmente il rachide lombare, dove non si debba regolarmente
portare/sollevare/spostare pesi > 5 kg.
9.
Domande concernenti la menomazione all’integrità fisica:
9.1
L’assicurato tenuto in considerazione solo dei postumi
infortunistici e indipendentemente dalla professione svolta, ha subito una
durevole menomazione alla sua integrità fisica e/o psichica?
Sì.
9.2
Se sì, qual è la percentuale seconda la scala LAINF relativa
alle menomazioni all’integrità fisica?
Per i postumi dell’infortunio del 30.03.2017 interessante il
rachide.
Valutazione: 20%.
Unicamente per i soli postumi infortunistici, già considerando gli
eventuali peggioramenti futuri e secondo pubblicazione medica SUVA come da tabella
7.2:
10% per frattura lombare con dolori ++ e
10% per stato post operatorio di spondilodesi.”
(Doc. 242)
A seguito delle obiezioni
sollevate dall’assicurato in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
ritenuto opportuno interpellare nuovamente il dr. __________, il quale,
nell’apprezzamento aggiuntivo del 22 maggio 2020, si è così espresso:
" Come da
vostra richiesta posso così esprimermi alle ulteriori domande poste:
B) Domande aggiuntive
1.
Può gentilmente
prendere posizione all’affermazione dell’assicurato concernente la capacità
residua.
La mia valutazione del 12.12.2019
concernente la capacità lavorativa residuale rispecchia essenzialmente le
patologie di stretta pertinenza infortunistica ovvero la frattura L1 tipo A2
trattata con vertebroplastica, stabilizzazione e revisione della spondilodesi.
Ricordando la presenza di varie
patologie extra infortunistiche come dalle diagnosi della mia visita peritale
sia a livello osseo del rachide che alla testa del femore sinistro oltre alle
due spalle ripeto che nella valutazione delle esigibilità residuali eventuali
limitazioni legate a queste patologie extra infortunistiche non sono state
considerate essendo extra-morbose.
In definitiva sono tuttora dell’avviso
che per la patologia infortunistica sia adeguato considerare la massima
esigibilità in attività adeguate con limitazioni funzionali come dal pinto 8.2
della mia visita.
2.
Può gentilmente,
se lo ritiene necessario e opportuno, completare la sua valutazione del 12.12.2019.
L’ulteriore documentazione medica del
dr. med. __________ con certificazione di inabilità lavorativa al 100% dal 1.02.2020
al 31.03.2020 dopo la sua visita del 19.02.2020 non entra in conflittualità e
non modifica quanto da me descritto poiché si riferisce all’usuale attività di
pizzaiolo.
Non entro per contro nel merito delle
osservazioni effettuate dal legale del paziente che senza motivazioni
particolari indica un impedimento totale in qualsivoglia attività senza
allegare adeguata documentazione medica.
3.
Altre
osservazioni?
-.” (Doc. 274)
2.3.4
In corso di causa, il patrocinatore
del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito di una
piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate, sulla quale è
basata la decisione su opposizione impugnata, trasmettendo le seguenti
considerazioni a lui indirizzate tramite messaggio di posta elettronica del 14
ottobre 2020 dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica:
" La
ringrazio di essersi rivolto alla mia persona per valutare la questione del suo
cliente, signor RI 1.
Allo stato attuale non ritengo essere dati i presupposti per una
presa di posizione da parte mia.
I documenti a mia disposizione non permettono in effetti di
confermare a priori il tenore delle affermazioni ritenute nel ricorso inviato
al tribunale cantonale in data 14.09.2020. Questo sia per quanto attiene alla
capacità lavorativa (in particolare l’affermazione “… non vi è esigibilità
alcuna neppure in attività ritenute adeguate”), sia per quanto concerne la
quantificazione dell’IMI al 40%.
Ritengo quindi più opportuno fare riferimento al medico che ha
espresso le considerazioni da lei riportate.
Mi permetto ciò non di meno di fare notare il fatto che la
decisione della CO 1 del 23 luglio 2020 si fonda sulla presa di posizione del
dr. __________, specialista in medicina interna, in presenza di una
problematica complessa di pertinenza specialistica ortopedica/neurochirurgica
(eventualmente reumatologica).
Il certificato SIM di medico perito assicurativo attesta la
presenza di una buona base di conoscenza, non fornisce tuttavia gli elementi
per poter prendere posizione in questioni complesse in tutti gli ambiti
specialistici.”
(Doc. XIII/1)
Al riguardo, CO 1 ha rilevato
che “agli atti non si trova alcuna documentazione di un medico che abbia
espresso le considerazioni riportate nel ricorso, ovvero non si trova alcun
referto tale che possa giustificare le contestazioni e richieste presentate dal
ricorrente”.
Quanto alla competenza del dr. __________,
l’Istituto assicuratore ha osservato che quest’ultimo “è un medico perito
assicurativo certificato SIM con un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa ed infortunistica”, confermando il pieno valore probante da
attribuire al suo apprezzamento (cfr. doc. XVI).
2.3.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo
l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.6
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente
valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale
non può, con la necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali è
giunto il dr. __________, poste alla base della decisione su opposizione
impugnata, ma ritiene indispensabile che la complessa situazione medica
dell’interessato sia oggetto di approfondimento peritale specialistico.
Se, da una parte, come
correttamente affermato dall’amministrazione, è indubbio il fatto che il dr. __________,
esperto in medicina interna, disponga della competenza necessaria per poter
esprimere un valido parere in materia di medicina assicurativa ed
infortunistica, alla luce della sua ampia esperienza – ricordato che, per
costante giurisprudenza, i medici fiduciari degli assicuratori infortuni sono
considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come
esperti in materia di traumatologia, indipendentemente dalla loro specializzazione
medica (cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020; 8C_59/2020 del
14.
aprile 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4 e
riferimenti citati) -
d’altra parte questo Tribunale non può ignorare che il dr. __________, specialista
in chirurgia ortopedica, nella comunicazione di posta elettronica del 14
ottobre 2020 inoltrata al rappresentante legale dell’assicurato, abbia
evidenziato come nel caso di specie si sia in presenza di “una problematica
complessa di pertinenza ortopedica / neurochirurgica (eventualmente
reumatologica)”, che avrebbe imposto una valutazione peritale
interdisciplinare (cfr. doc. XIII/1, corsivo della redattrice).
Tali considerazioni del dr. __________ appaiono, a mente del TCA,
pertinenti e particolarmente appropriate nella presente fattispecie, trovando
conferma nell’attento esame della documentazione agli atti.
L’assicurato, infatti, a seguito dell’evento del 30 marzo 2017, è
stato sottoposto a tre interventi chirurgici alla schiena (e meglio:
vertebroplastica Th12-L1 nell’ottobre 2017; intervento di osteosintesi e
bloccaggio di cinque vertebre nel mese di gennaio 2018 e intervento di
revisione spondilodesi con asportazione di viti in sede e nuova spondilodesi
nel maggio 2019, cfr. doc. 207, 223, 229).
Dal rapporto del servizio esterno della CO 1 del 17 gennaio 2019
risulta che l’interessato, dopo i primi due interventi effettuati e a seguito
dei problemi che ne sono susseguiti, a fronte dell’opzione chirurgica
propostagli dal dr. __________, caposervizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (il quale aveva suggerito un intervento di stabilizzazione
tramite “sistema a gabbia”), ha ritenuto opportuno chiedere una seconda
opinione, rivolgendosi al dr. __________, neurochirurgo della Clinica __________
di __________ (cfr. doc. 172).
Quest’ultimo, nel referto del 14 gennaio 2019 indirizzato al
medico curante, ha illustrato quale fosse la via da seguire, indicando che “wir
haben interdisziplinär die voliegende Situation besprochen und würden als
Variante 1 primär eine operative Revision von dorsal, Explantation der bereits
in Lockerung befindlichen Schrauben empfehlen und nochmalige Anlangerung von
Knochenmaterial” (cfr. doc. 171, corsivo della redattrice).
Ora, il fatto stesso che
lo specialista in neurochirurgia interpellato per una seconda opinione circa il
modo migliore di procedere nel caso delle problematiche che continuavano ad
affliggere l’interessato dopo i primi due interventi chirurgici alla colonna
vertebrale abbia ritenuto indispensabile discutere il caso a livello
interdisciplinare avvalora e sostanzia la tesi del dr. __________ a proposito
della complessità della fattispecie qui in discussione, concernente diversi
ambiti specialistici.
Al di là, quindi, dell’indubbia
competenza del medico fiduciario dell’amministrazione, qui non messa in
discussione, è la natura stessa delle problematiche di salute dell’assicurato,
interessanti più settori specialistici, che avrebbe dovuto imporre
all’amministrazione di mettere in atto una valutazione peritale esterna perlomeno
bidisciplinare, in ambito ortopedico e neurochirurgico, dei disturbi dell’interessato
e dell’influsso degli stessi sulla sua capacità lavorativa residua.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, il TCA ritiene che la complessità delle lesioni dell’assicurato
messa in evidenza dal dr. __________ costituisce un elemento suscettibile di generare
dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale
l’amministrazione ha fondato la decisione di considerare pienamente esigibile
per l’assicurato lo svolgimento di attività adatte, dubbi che inducono questa
Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio
cantonale e, vista la complessità del caso, rinviato la causa all’amministrazione
affinché ordinasse una perizia, cfr. STF 8C_586/2017 del 20 dicembre 2017; per
un altro caso in cui l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale e rinviato
la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici
curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio
circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a proposito della
capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid.
3.3.3).
A tale proposito, va difatti
ricordato che, per prassi invalsa, occorre sottoporre un assicurato a una
perizia medica esterna soltanto nel caso in cui sussista almeno un minimo
dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4. pag. 469 seg; vedi anche,
da ultimo, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021).
2.3.7
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens
zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der
Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch
drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario,
spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a
ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se
del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43
LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’Istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del proprio fiduciario.
Per le
ragioni già esposte al considerando 2.3.6., si giustifica
pertanto, in luogo della pretesa perizia giudiziaria, l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore
resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)
volto ad accertare quali
siano le conseguenze dei disturbi di natura infortunistica sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato, valutare l’esigibilità lavorativa, così
come l’entità della menomazione all’integrità (pure oggetto di contestazione da
parte dell’assicurato).
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni
di lunga durata (rendita di invalidità e entità dell’IMI) dal profilo materiale
e temporale.
2.4
Con
lo scritto del 27 novembre 2020, il patrocinatore del ricorrente si è riservato
la facoltà di richiedere che venisse indetto un pubblico dibattimento
(cfr. doc. XIII).
Confrontato
con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di
principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti
dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando
appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,
manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle
questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella
DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non è possibile
rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta
sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se
l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri
specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un
assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.
Nel
caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1
seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare
seguito alla richiesta dell’assicurato.
Considerato
l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dal richiamare
l’incarto AI, come pure richiesto dal legale dell’assicurato (doc. XIII).
2.5
L’assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l’esito del ricorso
(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO
1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500
(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili
(IVA inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 14 settembre 2020.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti