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Decisione

35.2020.82

Decisione con la quale è stato negato il diritto a prestazioni non può essere confermata, ritenuto come la complessità delle patologie dell'interessato avrebbe imposto, preliminarmente,la messa in atto di una perizia interdisciplinare

29 marzo 2021Italiano34 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.82

cr

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 30 marzo 2017 RI 1,

nato nel 1968, amministratore unico e titolare della __________ – e perciò

assicurato d’obbligo presso CO 1 - mentre era in sella al proprio scooter è

entrato in collisione con un’automobile (doc. 2).

Trasportato in ambulanza all’Ospedale __________ di __________,

gli è stata diagnosticata una frattura di L1 tipo A2 (doc. 25).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, in particolare una valutazione da parte del dr. __________,

con decisione formale del 27 gennaio 2020 CO 1 (di seguito: CO 1) ha considerato

lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre

2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il

trattamento medico, riconoscendo invece le indennità giornaliere fino al 29

febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga

durata, l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una

rendita di invalidità, accordandogli, invece, il diritto ad un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato - con la quale ha contestato la mancata attribuzione

di una rendita di invalidità, come pure l’entità dell’IMI riconosciutagli (cfr.

doc. 264) - in data 23 luglio 2020 l’Istituto assicuratore, basandosi dell’apprezzamento

medico aggiuntivo del 22 maggio 2020 del dr. __________, ha integralmente

confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 ottobre 2020 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che

l’assicuratore infortuni sia tenuto a versargli una rendita di invalidità del

100% a partire dal 9 dicembre 2019 e un’IMI del 40% (doc. I).

Il

rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione

dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

(doc. I).

Sostanzialmente, il legale dell’assicurato ha contestato

l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, a suo modo di vedere, non

ha tenuto adeguatamente conto delle patologie dell’interessato e delle

ripercussioni delle stesse sulla sua (in)capacità lavorativa.

Per tali ragioni, il patrocinatore dell’assicurato ha

preannunciato di avere sottoposto il caso al dr. __________ di __________, con

visita prevista per il 24 settembre 2020, riservandosi la facoltà di produrre

in causa il relativo referto appena disponibile.

Pure contestato il reddito da invalido utilizzato

dall’amministrazione per il consueto raffronto dei redditi, ritenendo “assolutamente

escluso che il ricorrente, a causa delle conseguenze dell’infortunio in

oggetto, possa in qualsiasi modo ancora conseguire un salario annuo di CHF

68'341.85”.

Infine, il legale ha considerato inappropriata e insufficiente l’entità

dell’IMI del 20% riconosciuta all’interessato, posto che le conseguenze

dell’infortunio “sono decisamente più importanti per rapporto a quanto ritenuto

dal medico fiduciario dell’assicurazione” (doc. I).

1.4. In data 26 ottobre 2020 il

legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. X +

1).

1.5. CO

1, in risposta - dopo avere sottolineato che l’assicurato, nonostante due

solleciti da parte del TCA, non ha provveduto a trasmettere il preannunciato

rapporto peritale del dr. __________ - ha postulato che l’impugnativa venga

respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. XI).

1.6. In data 27 novembre 2020, il

legale dell’assicurato ha, innanzitutto, comunicato che, nonostante

l’interessato sia stato visitato in data 14 settembre 2020 dal dr. __________,

lo stesso “dopo avere appreso della problematica in discussione, ha declinato

l’incarico, dichiarandosi non competente per le questioni concernenti la

colonna vertebrale”.

Il patrocinatore

dell’interessato ha aggiunto di avere, quindi, contattato il dr. __________, il

quale ha, a sua volta, ritenuto non esservi i presupposti per fornire una sua

presa di posizione. Lo specialista ha, comunque, fatto notare come la decisione

dell’amministrazione sia fondata unicamente sull’apprezzamento del dr. __________,

specialista in medicina interna, “in presenza di una problematica complessa di

pertinenza specialistica ortopedica/neurochirurgica, eventualmente

reumatologica”.

Per tali ragioni, l’avv. RA

1 ha domandato che venga ordinata una perizia giudiziaria, riservandosi la

facoltà di chiedere una pubblica udienza nel caso in cui dovesse essere

rifiutata la pretesa perizia giudiziaria (doc. XIII + 1).

1.7. Con osservazioni del 6

gennaio 2021 l’Istituto assicuratore ha ritenuto che la richiesta di ordinare

una perizia giudiziaria vada respinta, reputando che le critiche sollevate

riguardo alla valutazione del dr. __________ si “esauriscano in censure

generiche, senza alcun sostrato probatorio atto a mettere in dubbio i suoi

accertamenti” (doc. XVI).

1.8. In data 21 gennaio 2021 il

legale del ricorrente ha ribadito le obiezioni già sollevate in precedenza

riguardo alla valutazione del dr. __________, ritenendo che nella stessa non si

sia tenuto conto dell’insieme dei disturbi che affliggono l’assicurato e che

gli impediscono di svolgere qualsiasi tipo di attività (doc. XVIII).

Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. XIX), per conoscenza.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,

oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità e

l’entità dell’IMI.

2.3. Diritto a una rendita

di invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata

in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia

direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al

previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre

concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02

del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso concreto, con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha dichiarato

l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività

lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico

(doc. A1).

Tale conclusione è basata sulla

visita eseguita, su incarico di CO 1, dal dr. __________, specialista FMH in

medicina interna. Quest’ultimo, nel referto del 12 dicembre 2019, ha posto le

seguenti diagnosi:

" Diagnosi

infortunistiche attuali:

in data 30.03.2017 trauma stradale su scooter fermo contro auto a

bassa velocità riportando:

- frattura

di L1 tipo A2

in data 29.09.2017 vertebroplastica

Th12-L1 con viti transpeduncolari in L1 per persistenza di dolori lombari e

sospetto di instabilità alle Rx funzionali

In data 17.01.2018 stabilizzazione per

via percutanea di Th11-Th12-L2-L3 con neuronavigazione intraoperatoria con

anche asportazione delle viti transpeduncolari L1

In data 31.05.2019 revisione della

spondilodesi con asportazione delle viti e nuova spondilodesi Th12-L2 e PLIF

L1/L2

- ernia

inguinale destra

in data 17.05.2017 laparoscopia adesiolisi

e cura di ernia ombelicale con rete oltre a ernioplastica inguinale destra in

esiti di sigmoidectomia per diverticolite complicata con laparocele mediano nel

2008.

Diagnosi non infortunistiche attuali:

spondilartrosi plurisegmentale cervico-dorso-lombare preesistente

stabile osteonecrosi della testa del femore sinistro (vedi TAC del

13.10.2016

e 24.05.2018)

nel 2004 trattamento chirurgico di tunnel carpale bilaterale

nel 2008 sigmoidectomia per diverticolite complicata con

laparocele mediano

nel 2011 duplice intervento alla spalla destra su problematica di

cuffia

alla spalla sinistra analoga problematica di cuffia

nel 2015 cardiopatia ischemica in malattia trivasale: PTCA e stent

diabete mellito tipo II con noto sovrappeso

osteoporosi su ipogonadismo.”

Rispondendo alle domande dell’amministrazione, il dr. __________

si è così espresso:

" (…)

5.

Domande concernenti il nesso causale

5.1

I pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti sono

unicamente la conseguenza dell’infortunio del 30.03.2017 o ne sono soltanto una

conseguenza parziale (“conditio sine qua non”)?

Se non definibile con certezza, quale delle tre probabilità citate

preliminarmente entra in considerazione?

I disturbi tutt’ora patiti sono da considerare in nesso di

probabilità preponderante con l’evento in causa.

5.2

Nel caso in cui fattori estranei all’infortunio hanno

contribuito almeno con una probabilità preponderante ai postumi attuali:

5.2.1

Quali fattori estranei influiscono?

Discopatie lombari, cervicoartrosi plurisegmentale, osteoporosi

diffusa, necrosi asettica della testa femorale.

5.3

A partire da un certo momento, unicamente i fattori estranei

agli infortuni influiscono con una probabilità preponderante (raggiunto lo

“status quo sine” o lo “status quo ante”)? Se sì, da quando?

-

6.Dalla continuazione della cura medica, ci si può attendere un

sostanziale miglioramento dello stato di salute?

6.1

Se sì, quale cura risponderà alle attese?

Allo stato attuale a oltre 6 mesi dall’ultimo intervento ortopedico

si può ragionevolmente considerare raggiunto lo stato finale come d’accordo e

discusso con il paziente.

6.2

Se no, a partire da quando la continuazione della cura medica

non migliorerà o non ha più migliorato in modo significativo lo stato di salute

(stato finale raggiunto)?

-

7.

Domande concernenti l’incapacità al lavoro temporanea durante

la cura medica e fino al raggiungimento dello stato finale:

7.1

Quali carichi corporali/lavori/attività non sono espletabili

dall’assicurato a causa dei pregiudizi alla salute dovuti all’infortunio

nell’ambito della sua professione di pizzaiolo/commerciante?

Inabilità lavorativa totale dal 30.03.2017.

7.2

A suo giudizio, qual è la percentuale di inabilità lavorativa

dovuta all’infortunio durante la fase terapeutica nella sua professione di

pizzaiolo/commerciante?

Vedi sopra.

8.

Domande concernenti impedimenti rilevanti e durevoli per

un’invalidità nella professione:

Quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurato non potrà più

eseguire in maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?

8.1.1

Nella sua attuale professione di pizzaiolo/commerciante?

L’attività inergonomica di pizzaiolo per le sole conseguenze

infortunistiche non è più esigibile a carattere definitivo.

8.1.2

Qual è la percentuale di questi impedimenti in rapporto a

un’attività del 100%?

Vedi sopra.

8.2

In un’altra attività?

Esigibilità massimale in attività ritenute adeguate

ergonomicamente.

Si deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al

bisogno sia da seduto che in piedi, dove non si debba ruotare/anteflettere

regolarmente il rachide lombare, dove non si debba regolarmente

portare/sollevare/spostare pesi > 5 kg.

9.

Domande concernenti la menomazione all’integrità fisica:

9.1

L’assicurato tenuto in considerazione solo dei postumi

infortunistici e indipendentemente dalla professione svolta, ha subito una

durevole menomazione alla sua integrità fisica e/o psichica?

Sì.

9.2

Se sì, qual è la percentuale seconda la scala LAINF relativa

alle menomazioni all’integrità fisica?

Per i postumi dell’infortunio del 30.03.2017 interessante il

rachide.

Valutazione: 20%.

Unicamente per i soli postumi infortunistici, già considerando gli

eventuali peggioramenti futuri e secondo pubblicazione medica SUVA come da tabella

7.2:

10% per frattura lombare con dolori ++ e

10% per stato post operatorio di spondilodesi.”

(Doc. 242)

A seguito delle obiezioni

sollevate dall’assicurato in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha

ritenuto opportuno interpellare nuovamente il dr. __________, il quale,

nell’apprezzamento aggiuntivo del 22 maggio 2020, si è così espresso:

" Come da

vostra richiesta posso così esprimermi alle ulteriori domande poste:

B) Domande aggiuntive

1.

Può gentilmente

prendere posizione all’affermazione dell’assicurato concernente la capacità

residua.

La mia valutazione del 12.12.2019

concernente la capacità lavorativa residuale rispecchia essenzialmente le

patologie di stretta pertinenza infortunistica ovvero la frattura L1 tipo A2

trattata con vertebroplastica, stabilizzazione e revisione della spondilodesi.

Ricordando la presenza di varie

patologie extra infortunistiche come dalle diagnosi della mia visita peritale

sia a livello osseo del rachide che alla testa del femore sinistro oltre alle

due spalle ripeto che nella valutazione delle esigibilità residuali eventuali

limitazioni legate a queste patologie extra infortunistiche non sono state

considerate essendo extra-morbose.

In definitiva sono tuttora dell’avviso

che per la patologia infortunistica sia adeguato considerare la massima

esigibilità in attività adeguate con limitazioni funzionali come dal pinto 8.2

della mia visita.

2.

Può gentilmente,

se lo ritiene necessario e opportuno, completare la sua valutazione del 12.12.2019.

L’ulteriore documentazione medica del

dr. med. __________ con certificazione di inabilità lavorativa al 100% dal 1.02.2020

al 31.03.2020 dopo la sua visita del 19.02.2020 non entra in conflittualità e

non modifica quanto da me descritto poiché si riferisce all’usuale attività di

pizzaiolo.

Non entro per contro nel merito delle

osservazioni effettuate dal legale del paziente che senza motivazioni

particolari indica un impedimento totale in qualsivoglia attività senza

allegare adeguata documentazione medica.

3.

Altre

osservazioni?

-.” (Doc. 274)

2.3.4

In corso di causa, il patrocinatore

del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito di una

piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate, sulla quale è

basata la decisione su opposizione impugnata, trasmettendo le seguenti

considerazioni a lui indirizzate tramite messaggio di posta elettronica del 14

ottobre 2020 dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica:

" La

ringrazio di essersi rivolto alla mia persona per valutare la questione del suo

cliente, signor RI 1.

Allo stato attuale non ritengo essere dati i presupposti per una

presa di posizione da parte mia.

I documenti a mia disposizione non permettono in effetti di

confermare a priori il tenore delle affermazioni ritenute nel ricorso inviato

al tribunale cantonale in data 14.09.2020. Questo sia per quanto attiene alla

capacità lavorativa (in particolare l’affermazione “… non vi è esigibilità

alcuna neppure in attività ritenute adeguate”), sia per quanto concerne la

quantificazione dell’IMI al 40%.

Ritengo quindi più opportuno fare riferimento al medico che ha

espresso le considerazioni da lei riportate.

Mi permetto ciò non di meno di fare notare il fatto che la

decisione della CO 1 del 23 luglio 2020 si fonda sulla presa di posizione del

dr. __________, specialista in medicina interna, in presenza di una

problematica complessa di pertinenza specialistica ortopedica/neurochirurgica

(eventualmente reumatologica).

Il certificato SIM di medico perito assicurativo attesta la

presenza di una buona base di conoscenza, non fornisce tuttavia gli elementi

per poter prendere posizione in questioni complesse in tutti gli ambiti

specialistici.”

(Doc. XIII/1)

Al riguardo, CO 1 ha rilevato

che “agli atti non si trova alcuna documentazione di un medico che abbia

espresso le considerazioni riportate nel ricorso, ovvero non si trova alcun

referto tale che possa giustificare le contestazioni e richieste presentate dal

ricorrente”.

Quanto alla competenza del dr. __________,

l’Istituto assicuratore ha osservato che quest’ultimo “è un medico perito

assicurativo certificato SIM con un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa ed infortunistica”, confermando il pieno valore probante da

attribuire al suo apprezzamento (cfr. doc. XVI).

2.3.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo

l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.6

Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente

valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale

non può, con la necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali è

giunto il dr. __________, poste alla base della decisione su opposizione

impugnata, ma ritiene indispensabile che la complessa situazione medica

dell’interessato sia oggetto di approfondimento peritale specialistico.

Se, da una parte, come

correttamente affermato dall’amministrazione, è indubbio il fatto che il dr. __________,

esperto in medicina interna, disponga della competenza necessaria per poter

esprimere un valido parere in materia di medicina assicurativa ed

infortunistica, alla luce della sua ampia esperienza – ricordato che, per

costante giurisprudenza, i medici fiduciari degli assicuratori infortuni sono

considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come

esperti in materia di traumatologia, indipendentemente dalla loro specializzazione

medica (cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020; 8C_59/2020 del

14.

aprile 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4 e

riferimenti citati) -

d’altra parte questo Tribunale non può ignorare che il dr. __________, specialista

in chirurgia ortopedica, nella comunicazione di posta elettronica del 14

ottobre 2020 inoltrata al rappresentante legale dell’assicurato, abbia

evidenziato come nel caso di specie si sia in presenza di “una problematica

complessa di pertinenza ortopedica / neurochirurgica (eventualmente

reumatologica)”, che avrebbe imposto una valutazione peritale

interdisciplinare (cfr. doc. XIII/1, corsivo della redattrice).

Tali considerazioni del dr. __________ appaiono, a mente del TCA,

pertinenti e particolarmente appropriate nella presente fattispecie, trovando

conferma nell’attento esame della documentazione agli atti.

L’assicurato, infatti, a seguito dell’evento del 30 marzo 2017, è

stato sottoposto a tre interventi chirurgici alla schiena (e meglio:

vertebroplastica Th12-L1 nell’ottobre 2017; intervento di osteosintesi e

bloccaggio di cinque vertebre nel mese di gennaio 2018 e intervento di

revisione spondilodesi con asportazione di viti in sede e nuova spondilodesi

nel maggio 2019, cfr. doc. 207, 223, 229).

Dal rapporto del servizio esterno della CO 1 del 17 gennaio 2019

risulta che l’interessato, dopo i primi due interventi effettuati e a seguito

dei problemi che ne sono susseguiti, a fronte dell’opzione chirurgica

propostagli dal dr. __________, caposervizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

di __________ (il quale aveva suggerito un intervento di stabilizzazione

tramite “sistema a gabbia”), ha ritenuto opportuno chiedere una seconda

opinione, rivolgendosi al dr. __________, neurochirurgo della Clinica __________

di __________ (cfr. doc. 172).

Quest’ultimo, nel referto del 14 gennaio 2019 indirizzato al

medico curante, ha illustrato quale fosse la via da seguire, indicando che “wir

haben interdisziplinär die voliegende Situation besprochen und würden als

Variante 1 primär eine operative Revision von dorsal, Explantation der bereits

in Lockerung befindlichen Schrauben empfehlen und nochmalige Anlangerung von

Knochenmaterial” (cfr. doc. 171, corsivo della redattrice).

Ora, il fatto stesso che

lo specialista in neurochirurgia interpellato per una seconda opinione circa il

modo migliore di procedere nel caso delle problematiche che continuavano ad

affliggere l’interessato dopo i primi due interventi chirurgici alla colonna

vertebrale abbia ritenuto indispensabile discutere il caso a livello

interdisciplinare avvalora e sostanzia la tesi del dr. __________ a proposito

della complessità della fattispecie qui in discussione, concernente diversi

ambiti specialistici.

Al di là, quindi, dell’indubbia

competenza del medico fiduciario dell’amministrazione, qui non messa in

discussione, è la natura stessa delle problematiche di salute dell’assicurato,

interessanti più settori specialistici, che avrebbe dovuto imporre

all’amministrazione di mettere in atto una valutazione peritale esterna perlomeno

bidisciplinare, in ambito ortopedico e neurochirurgico, dei disturbi dell’interessato

e dell’influsso degli stessi sulla sua capacità lavorativa residua.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, il TCA ritiene che la complessità delle lesioni dell’assicurato

messa in evidenza dal dr. __________ costituisce un elemento suscettibile di generare

dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale

l’amministrazione ha fondato la decisione di considerare pienamente esigibile

per l’assicurato lo svolgimento di attività adatte, dubbi che inducono questa

Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio

cantonale e, vista la complessità del caso, rinviato la causa all’amministrazione

affinché ordinasse una perizia, cfr. STF 8C_586/2017 del 20 dicembre 2017; per

un altro caso in cui l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale e rinviato

la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici

curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio

circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a proposito della

capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid.

3.3.3).

A tale proposito, va difatti

ricordato che, per prassi invalsa, occorre sottoporre un assicurato a una

perizia medica esterna soltanto nel caso in cui sussista almeno un minimo

dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4. pag. 469 seg; vedi anche,

da ultimo, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021).

2.3.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens

zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der

Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch

drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario,

spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a

ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se

del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43

LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’Istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio fiduciario.

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.3.6., si giustifica

pertanto, in luogo della pretesa perizia giudiziaria, l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore

resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)

volto ad accertare quali

siano le conseguenze dei disturbi di natura infortunistica sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato, valutare l’esigibilità lavorativa, così

come l’entità della menomazione all’integrità (pure oggetto di contestazione da

parte dell’assicurato).

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

di lunga durata (rendita di invalidità e entità dell’IMI) dal profilo materiale

e temporale.

2.4

Con

lo scritto del 27 novembre 2020, il patrocinatore del ricorrente si è riservato

la facoltà di richiedere che venisse indetto un pubblico dibattimento

(cfr. doc. XIII).

Confrontato

con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di

principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti

dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando

appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella

DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non è possibile

rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta

sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se

l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri

specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un

assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel

caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare

seguito alla richiesta dell’assicurato.

Considerato

l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dal richiamare

l’incarto AI, come pure richiesto dal legale dell’assicurato (doc. XIII).

2.5

L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO

1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili

(IVA inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 14 settembre 2020.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti