35.2020.83
Decisione con la quale è stato rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità non può essere confermata, senza che prima venga messo in atto un complemento peritale che si esprima a proposito della capacità lavorativa residua. Rinvio atti
10 maggio 2021Italiano43 min
TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
Source ti.ch
____________________Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.83
cr
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 giugno 2000, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità d’impiegato e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale mentre
viaggiava in sella al proprio motorino e ha riportato una traumatizzazione
della spalla destra.
L’evento è stato assunto
dall’assicuratore LAINF.
1.2. Con decisione formale dell’11
aprile 2005, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.
1.3. Nel frattempo, in ambito AI,
con STCA 32.2008.98 del 24 marzo 2009 questo Tribunale ha confermato la
soppressione della mezza rendita di invalidità assegnata con decisione del 21
novembre 2003 e poi soppressa con decisione del 15 aprile 2008, rinviando gli
atti all’Ufficio AI al fine di pronunciarsi a proposito del diritto ad una riformazione
professionale.
1.4. In data 22 giugno 2009 CO 1,
preso atto della sentenza cantonale resa in ambito AI e in attesa di conoscere
le risultanze della riformazione professionale intrapresa in quel frangente, ha
riconosciuto all’interessato il diritto alle indennità giornaliere sulla base
di un’inabilità lavorativa del 25% dal 1° giugno 2008 al 30 giugno 2009 (cfr.
doc. B), poi prolungate fino al 31 dicembre 2013 (cfr. doc. C-G).
1.5. Al termine di un lungo
periodo di accertamenti, con decisione del 13 aprile 2016 l’Ufficio AI ha
concluso non esservi le condizioni per potere riconoscere all'assicurato il
diritto alla riformazione professionale, non essendo lo stesso oggettivamente e
soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di
formazione professionali.
Tale decisione è stata confermata con STCA 32.2016.51 del 30 marzo
2017, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 203/1).
1.6. In data 3 maggio 2019, dopo
avere eseguito gli accertamenti medici del caso – e in particolare una perizia
pluridisciplinare affidata all’Istituto __________ - CO 1 ha emanato una
seconda decisione formale mediante la quale ha dichiarato che “con il
raggiungimento della situazione medica definitiva le prestazioni pertanto
cessano con effetto dal 1° dicembre 2018”; passando poi all’esame del diritto
alle prestazioni di lunga durata, l’Istituto assicuratore ha negato il diritto
ad una rendita d’invalidità - ritenuto che l’assicurato sarebbe in grado di
riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua precedente
attività d’impiegato di banca – e confermato la correttezza dell’entità dell’IMI
del10% già accordata sulla base della perizia del 21 febbraio 2005 eseguita dal
dr. __________ (cfr. doc. 242).
RI 1, per il tramite
dell’avv. RA 1, si è opposto a quest’ultimo provvedimento, evidenziando come
secondo le valutazioni peritali dell’__________ di __________ e del dr. __________,
anch’esse conformi alla giurisprudenza federale in materia di valenza
probatoria, l’inabilità lavorativa si attesti al 25% sia come impiegato di
banca, che in qualsiasi altra attività (doc. 244).
1.7. Con sentenza 35.2019.137 del
27 gennaio 2020, questa Corte ha accolto il ricorso per denegata/ritardata
giustizia interposto nel frattempo dal rappresentante dell’assicurato e ha
quindi ordinato all’CO 1 di emanare celermente la decisione su opposizione
richiesta (doc. 340).
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.8. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che il TCA accerti l’esistenza di una (nuova) denegata/ritardata
giustizia e che all’CO 1 venga fatto ordine di emanare la decisione di sua
competenza entro il 31 luglio 2020 e sotto la comminatoria di cui all’art. 292
CP (doc. 345/A1).
A seguito dell’emanazione,
pendente causa, da parte dell’assicuratore infortuni della decisione sull’opposizione
del 23 maggio 2019 dell’assicurato, con STCA 35.2020.59 del 16 settembre 2020
la causa è stata stralciata dai ruoli.
1.9. Con decisione su opposizione
del 21 agosto 2020 CO 1 ha confermato la correttezza della sospensione delle
prestazioni a contare dal 1° dicembre 2018, così come pure il rifiuto di
corrispondere una rendita di invalidità, ritenendo che l’interessato abbia ritrovato
una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di impiegato di
banca, così come accertato in sede peritale dagli specialisti dell’Istituto __________.
L’Istituto assicuratore ha, pure, rilevato che non sussiste un
ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del 10% già accordata con decisione
formale dell’11 aprile 2005, basata sulla valutazione a quel momento effettuata
dal dr. __________, cresciuta incontestata in giudicato (doc. A).
1.10. Con tempestivo ricorso del 16
settembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore infortuni affinché si pronunci sull’importo delle indennità
giornaliere per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, calcolate
su un grado di inabilità lavorativa del 25%, riconoscendogli, poi, una rendita
di invalidità del 63% a partire dal 1° dicembre 2018, oltre alle spese di cura
ex art. 21 cpv. 1 LAINF in misura di tre sedute di massoterapia al mese (doc.
I).
Dopo avere esplicitamente indicato di concordare con la decisione
di procedere alla chiusura del caso a partire dal 1° dicembre 2018, il legale
ha criticato il mancato riconoscimento da parte dell’assicuratore infortuni
delle indennità giornaliere (versate fino al 31 dicembre 2013) dal 1° gennaio
2014 al 30 novembre 2018, calcolate sulla base di un’inabilità lavorativa del
25%.
Il patrocinatore dell’assicurato ha, poi, contestato il rifiuto di
una rendita di invalidità, basata sull’apprezzamento di una totale capacità
lavorativa dell’interessato nella sua abituale professione fornito dai periti
dell’Istituto __________ nel 2018, a suo modo di vedere in maniera poco
convincente.
A mente del legale, tale conclusione è errata e smentita dalla
valutazione del 14 dicembre 2012 dell’__________ di __________ eseguita per
conto dell’Ufficio invalidità; da quella del 14 marzo 2017 del dr. __________ e
dal parere dell’8 novembre 2018 del dr. __________, entrambi incaricati di
esaminare il caso da parte dell’assicuratore CO 1. Essendo lo stato di salute
dell’interessato invariato da lungo tempo, è giocoforza concludere che il grado
di inabilità lavorativa del 25% a suo tempo valutato dai periti in ambito AI
perduri tuttora. Ciò tanto più che gli stessi periti, pur considerando
l’assicurato pienamente abile al lavoro nella sua usuale attività, hanno
comunque intravvisto delle possibilità di miglioramento della situazione
medica, attraverso un’adeguata terapia. Questo modo di agire rende la perizia tutt’altro
che “convincente, esaustiva e motiva”. Al contrario, il legale, visto il parere
concorde di tutti gli altri specialisti chiamati ad occuparsi del caso, ha
avanzato dubbi riguardo all’imparzialità della perizia eseguita dall’__________,
unica voce “fuori dal coro”.
Passando, quindi, all’esame del diritto ad una rendita di
invalidità, il patrocinatore dell’interessato, eseguito il raffronto dei
redditi e tenendo conto di una capacità lavorativa residua del 75% in attività
semplici e ripetitive, è giunto ad un grado di invalidità del 63%.
Inoltre, proprio tenendo conto del diritto ad una rendita di
invalidità spettante all’assicurato, il legale ha chiesto che l’assicuratore
LAINF sia pure tenuto a riconoscere all’interessato il diritto alla cura medica
ex art. 21 cpv. 1 LAINF, nei limiti indicati dal dr. __________ in data 14
marzo 2017 (ossia massoterapia nella misura di tre sedute al mese).
Infine, il rappresentante legale dell’assicurato ha ritenuto
corretta l’entità dell’IMI del 10% già riconosciuta all’interessato, come del
resto confermato dal dr. __________ nella valutazione del 14 marzo 2017 (doc.
I).
1.11. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.12. In data 18 gennaio 2021 il
patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di “essere venuto a
conoscenza del fatto che CO 1 assegna tutte le perizie multidisciplinari
all’Istituto __________”, chiedendo a questo Tribunale di volere accertare tale
circostanza “al fine di verificare se, come l’assicurato ritiene, vi sia uno
stretto legame e dipendenza economica tra assicuratore infortuni e istituto
peritale. L’assicurato contesta, infatti, l’imparzialità della perizia dell’__________
posta a fondamento della decisione impugnata” (doc. VII).
Tali considerazioni del legale dell’assicurato sono state
trasmesse all’assicuratore infortuni (cfr. doc. VIII), per una presa di
posizione.
Ad oggi l’Istituto assicuratore è rimasto silente.
in diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era
legittimato, oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita
d’invalidità, ritenendolo nuovamente totalmente abile al lavoro nella sua
usuale professione. Pure controverso il riconoscimento delle indennità
giornaliere solo fino al 31 dicembre 2013, ma non dal 1° gennaio 2014 al 30
novembre 2018.
Non
sono invece contestate ed esulano, quindi, dalla presente vertenza, sia la stabilizzazione
delle condizioni di salute a partire dal 1° dicembre 2018, sia la mancata
assegnazione di un’IMI aggiuntiva rispetto a quella del 10% già riconosciuta.
2.2. Diritto
a una rendita di invalidità?
2.2.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18
marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3
Nel
caso concreto, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha dichiarato l’assicurato, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici, in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, la
sua precedente attività lavorativa di impiegato di banca (doc. A).
CO 1 ha fondato tale
conclusione sulla visita medica peritale bidisciplinare eseguita presso l’Istituto
__________.
Nel referto peritale del 17
luglio 2018, il dr. med. __________, Orthopädische Chirurgie FMH e Zertif. med.
Gutachter SIM, il dr. med. __________, Facharzt für Neurologie e il dr. phil. __________,
Neuropsychologie FSP, hanno posto le diagnosi di:
" M79.61 Chronisch
bewegungs- und belastungsabhängige Schulterschmerzen rechts
- Hyperthophie
des Musculus trapezius rechts bei wahrscheinlich ursprünglich schmerzbedingter
Fehlhaltung ohne Hinweis auf neurogene Schädigung
- Wahrscheinlich persistierende eher ansatznahe Tendinopathie der
langen Bizepssehne (M75.2)
- Klinischer Verdacht auf leichtgradiges subakromiales Impingement
(M75.4)
- Schmerzhafter Triggerpunkt des Trapezius descendens und/oder des
Levator scapulae
- Status nach Arthroskopie mit Refixation des anterosuperioren Labrums
am 12.02.2001 (Z98.8)
- Status nach wahrscheinlich kontusionellem-distorsionellem Trauma der
rechten Schulter bei Verkehrsunfall vom 22.06.2000 (T92.3).”
Rispondendo,
poi, alle domande poste dall’assicuratore infortuni, gli specialisti dell’Istituto
__________ si sono, in particolare, così espressi a proposito della capacità
lavorativa:
" 3.1.
Attività abituale/attività in stato di validità lavorativa
3.1.1
Come giudica il pregiudizio della capacità lavorativa, dovuta
all’evento, che attualmente interessa l’assicurato nella sua attività abituale
di impiegato nel back office di una banca?
Aufgrund der Pathologie an der rechten Schulter ergeben sich
Einschränkungen für Aktivitäten, wo eine Hebe- und Traglimite von 15 kg
überschritten wird oder der rechte Arm repetitiv über die Horizontale gehoben
werden muss.
Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen konnte dieses
Belastungsprofil am ursprünglichen Arbeitsplatz des Versicherten als
Bankangestellter eingehalten werden, sodass dafür eine zeitlich und
leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht.
3.1.2
L’evento limita l’assicurato nello svolgimento di quali
attività legate alla sua professione e in quale misura?
Unter Verweis auf die Erläuterungen in der Antwort auf die Frage
3.1.1
bestehen bei der ursprünglichen Tätigkeit als Bankangestellter keine
durch das Ereignis vom 22.6.2000 bedingten Einschränkungen der Arbeits- und Leistungsfähigkeit.
3.1.3
Quali sono il grado e la durata dell’incapacità lavorativa,
dovuta all’evento, che attualmente interessa l’assicurato nella sua attività
abituale di impiegato nel back office di una Banca?
Für den zeitlichen Verlauf der Arbeitsfähigkeit nach dem Ereignis
vom 22.06.2000 gemäss den Erläuterungen des Versicherten sei auf die Angaben in
Abschnitt 2.2 verwiesen.
Aus heutiger Sicht können wir allerdings nicht plausibel
nachvollziehen, warum es dem Versicherten nicht innert höchstens 6 Monaten nach
dem Eingriff vom 12.02.2001 gelang, seine angestammte Tätigkeit als Bankangestellter
wieder uneingeschränkt aufzunehmen.
3.1.4
L’incapacità lavorativa dovuta all’evento è da considerarsi
con elevata probabilità permanente?
Für die ursprüngliche Tätigkeit als Bankangestellter bestehen
schon seit Jahren keine durch das Ereignis vom 22.06.2000 begründbaren
Einschränkungen der Arbeits- und Leistungsfähigkeit mehr und sind aus heutiger
Sicht auch für die Zukunft nicht zu befürchten.
3.2
Attività alternativa / Attività in stato di invalidità
3.2.1
È possibile migliorare la capacità lavorativa
dell’assicurato con lo svolgimento di un’altra attività professionale?
3.2.2
Se può essere svolta un’altra attività professionale, quali
attività sarebbero particolarmente adatte e accettabili per ridurre
l’incapacità lavorativa?
Allgemein sind körperlich leichte bis mittelschwere Aktivitäten,
wo eine Hebe- und Traglimite von 10 kg nur ausnahmsweise und von 15 kg nicht
überschritten wird und der rechte Arm nicht repetitiv über die Horizontale
gehoben werden muss, uneingeschränkt möglich.
3.2.3
In quale misura l’assicurato potrebbe svolgere tale
attività (indicare il grado di occupazione in % e in ore al giorno)?
In einer Tätigkeit gemäss dem formulierten Belastungsprofil
besteht im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 22.06.2000 und dessen Folgen eine
vollzeitliche Arbeitsfähigkeit und es is dabei auch nicht mit eienr
Leistungeinbusse zu rechnen, dies bezogen auf ein Vollpensum.”
I periti hanno, inoltre, posto le seguenti osservazioni:
" 4.
Situazione definitiva
4.1
Continuando la cura dei postumi dell’infortunio, ci si può
attendere con probabilità preponderante un miglioramento sostanziale della
salute (raggiungimento di una “situazione definitiva dal punto di vista
medico”)?
Unter Berücksichtigung der objectivierbaren Befunde gehen wir davon
aus, dass sich die aktuellen Beschwerden an der rechten Schulter des
Versicherten teilweise durch strukturpathologische Befunde erklären lassen.
Entsprechend ergibt sich unseres Erachtens eine realistische
Chance, dass durch geeignete Therapiemassnahmen die medizinische Situation
verbessert werden kann. Dazu sei auf die ausführlichen Erläuterungen im
orthopädischen Teil von Abschnitt 5.1 verweise.
Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass unabhängig von
weiteren Behandlungen bereits jetzt für Tätigkeiten gemäss dem oben
formulierten Belastungsprofil eine zeitlich und leistungsmässig
uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht.
(…).
4.3
In caso di risposta affermativa, quando potrà essere
raggiunta la situazione definitiva per quanto riguarda i postumi dell’evento
del 22.06.2000?
Wenn sich der Verlauf nach den vorgeschlagenen Infiltrationen
günstig entwickelt, ist das Erreichen eines medizinischen Endzustandes innert 6
Monaten realistisch. Falls im Anschluss an diese semikonservativen Massnahmen
noch ein operativer Eingriff erfolgt, wäre bei komplikationslosem Verlauf mit
dem Erreichen eines Endzustandes 6 Monate postoperativ zu rechnen.
Unseres Erachtens steht unabhängig von weiteren Behandlungen aber
die berufliche Reintegration klar im Vordergrund. Diese wäre aus medizinischer
Sicht für Tätigkeiten gemäss dem formulierten Belastungsprofil bereits seit
Jahren uneingeschränkt möglich und die Gründe für das bisherige Scheitern sind
aus medizinischer Sicht nicht klar eruierbar. Allerdings entsteht für uns im
Rahmen der aktuellen Untersuchungen der Eindruck, dass der Versicherte ein
Interesse an einem beruflichen Wiedereinstieg bekundet, der ihm nach derart
langer Abstinenz ohne kompetente Hilfe allerdings kaum gelingt.
4.4
Con il raggiungimento della situzione definitiva sarà
possibile ripristinare anche lo status quo ante ovvero lo status quo sine? Se
sì, quando?
Das Ereignis vom 22.06.2000 und die nachfolgend durchgführte
Operation führten zu dauerhaften strukturellen Veränderungen, sodass in status
quo sine lebenslang kaum mehr erreichbar sein wird.” (Doc. 329)
Ricevuto il referto peritale, CO 1 ha quindi incaricato il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, di effettuare una visita per
valutare le opzioni terapeutiche indicate dagli specialisti dell’Istituto __________.
Quest’ultimo, con referto del 12 settembre 2018, non ha ritenuto
opportuno intraprendere alcun tipo di trattamento, non conoscendo la situazione
completa e tenuto conto del fatto che “è stato fatto di tutto e di più fino al
giorno d’oggi e due anni orsono è stato interrotto il programma fisioterapico.
Non vedo ora perché un nuovo tentativo fisioterapico senza una precisa diagnosi
che risultato potrebbe dare” (doc. 331).
Il dr. __________ ha, a sua volta, interpellato il dr. __________,
spec. FMH in fisiatria, il quale ha considerato che “visto il quadro clinico
funzionale e soprattutto la presenza di questa alterazione del ritmo
scapolo-toracico ormai da 17 anni, non credo che una presa a carico
riabilitativa possa modificare tale situazione; potrebbe al massimo provare a
garantire una riduzione delle tensioni rilevate a carico dell’elevatore della
scapola e dei fasci intermedi del muscolo trapezio a des.”. Il dr. __________
ha concluso che “visto il quadro clinico funzionale attuale, credo che il
paziente possa effettuare attività lavorative che non prevedano il sollevamento
sopra il piano delle spalle di pesi superiori ai 5 kg” (doc. 334).
Preso atto di tale parere, il dr. __________, con referto del 16
novembre 2018, ha concluso che:
" (…) Attualmente
il paziente riferisce una situazione di costante ipofunzione dell’arto
superiore destro, soprattutto limitato nei movimenti al di sopra del piano
orizzontale, molto limitato qualora dovesse prendere dei pesi nel piano al di
sopra dell’orizzontale. Il lavoro a volte al computer è possibile, ma deve
eseguire svariate pause.
È presente a livello ispettivo una deformazione del cingolo
scapolare con importante risalita della scapola.
Ci si rende conto che gli elevatori della scapola hanno una
funzione primaria, essendo completamente assente il serratius anterior non
esiste più un ritmo scapolo-toracico.
Per questo motivo ho inviato il paziente a una valutazione
approfondita chiedendo la possibilità di effettuare un test Cybex al dr. __________,
che in data 8.11.2018 rinuncia all’utilizzo della valutazione Cybex in quanto è
improponibile, visto l’importante difetto della muscolatura che perdura da
circa 17 anni. Non trova nessuna indicazione nel proseguire con il trattamento
di tipo fisioterapico, limitandosi a descrivere la possibilità di una capacità
lavorativa limitando però i pesi al di sopra del piano orizzontale di 5 kg.
Ho attentamente letto la valutazione del 14.03.2017 del dr. __________
per quanto riguarda le esigibilità funzionali lavorative professionali e
concordo appieno con la sua conclusione, che la capacità è sicuramente
stabilizzata e non suscettibile più di nessun miglioramento, ma che si arresta
al 75%-80%.” (Doc. 335)
Nel complemento peritale del 26 novembre 2018, gli specialisti
dell’Istituto __________, presa visione dei referti del dr. __________ del 12
settembre 2018, del dr. __________ del 16 ottobre 2018 e del dr. __________
dell’8 novembre 2018, hanno precisato:
" In
Anbetracht der Ergebnisse unserer Untersuchungen gehen wir auch nach Eingang
der oben erwähnten Berichte davon aus, dass bei Umsetzung der von uns gemachen
therapeutischen Vorschläge eine realistische Chance bestünde, die Beschwerden
an der rechten Schulter des Versicherten zu reduzieren. Selbstverständlich wäre
es dr. __________ als erfahrenem Schulterchirurgen ohne weiteres auch offen
gestanden, konkrete alternative Vorschläge zu machen, wenn er mit den unsrigen
nicht einig war. Von unserer Seite her bestand aber keineswegs die Meinung,
nochmals eine neurologische, eine bildgebende und eine
rehabilitationsmedizinische Abklärung durchzuführen, da diesbezüglich schon von
anfang an kaum mehr weitere Erkenntnisse zu erwarten waren.
Als Konklusion aus den von uns erhobenen Befunden gehen wir
weiterhin davon aus, dass die vom Versicherten uns gegenüber beklagte Beschwerden
an der rechten Schulter, soweit sie nicht im Zusammenhang mit dem nach dieser
langen Zeit kaum mehr therapierbaren dysfunktionalen Bewegungsmuster stehen, am
ehestenauf eine persistierende eher ansatznahe Tendinopathie der langen
Bizepssehne und ein leichtgradiges subakromiales Impingement zurückzuführen
sind, weswegen wir auch die entsprechenden Therapievorschläg gemacht haben.
Letzlich handelt es sich dabei aber um Behandlungen, die zwar eine
Beschwerdereduktion bewirken können, nicht aber die Arbeitsfähigkeit des
Versicherten verbessern. Diese ist für die angestammte Tätigkeit als
Banksngestellter oder für alternative Tätgkeiten ohne übermässige Beanspruchung
der rechten Schulter ohnehin schon seit langem vollumfänglich gegeben, worauf
wir unserem Gutachten aber auch klar hingewiesen ohne übermässige Beanspruchung
der rechten Schulter ohnehin schon seit langem vollumfänglich gegeben, worauf
wir unserem Gutachten aber auch klar hingewiesen haben. Insofern stünden aus
Sicht eines behandelnden Arztes zwar noch weitere Therapieoptionen zur
Beschwerdereduktion offen, wohingegen aus versicherungsmedizinischer
Perspektive schon seit langem ein Endzustand erreicht wurde, da bei voller
Arbeitsfähigkeit naturgemäss keibe “namhafte” Besserung mehr zu erreichen ist.”
(Doc. 336)
L’assicurato - per il tramite del proprio rappresentante legale,
avv. RA 1 – già con scritto del 4 dicembre 2018 ha contestato le conclusioni
degli specialisti dell’__________, rilevando come il dr. __________, incaricato
dallo stesso assicuratore LAINF di dar seguito alle terapie indicate dai periti
nella perizia del 17 luglio 2018, ha espressamente indicato di concordare con
la valutazione del 14 marzo 2017 del dr. __________ circa l’esigibilità
lavorativa e l’indicazione di una capacità lavorativa del 75-80%, in pieno
accordo con quanto già apprezzato dagli specialisti dell’__________ di __________
nel dicembre 2012 (cfr. doc. 238).
CO 1, con scritto del 28 febbraio 2019, ha confermato il pieno
valore probatorio della perizia eseguita secondo la procedura di cui all’art.
44.
LPGA dall’Istituto __________, considerando che:
" Per quanto
riguarda la perizia del dott. __________ del 14.03.2017 dev’essere annotato che
tale perizia è stata istituita dall’assicurazione responsabilità civile,
significa __________. Inoltre, la perizia dell’__________, allestita nel 2012
dall’AI e tale solo nell’ambito reumatologico, non risulta attuale e
sufficiente per una valutazione della causalità infortunistica, pertanto
ambedue le perizie non possono essere prese in considerazione per una
valutazione finale. Per una verifica e valutazione corretta della situazione e
in conformità ai requisiti della LAINF, abbiamo effettuato una perizia in
considerazione di tutte le specializzazioni mediche necessarie e unicamente
nell’ambito infortunistico. All’Istituto sono stati resi disponibili tutti gli
atti medici, compresa la perizia del dr. __________ del 14.03.2017.” (Doc. 240)
Il patrocinatore dell’assicurato, con scritto del 23 maggio 2019,
ha ancora una volta contestato il valore probatorio del referto peritale
allestito dagli specialisti dell’Istituto __________, secondo il quale
l’interessato avrebbe già da lungo tempo nuovamente recuperato una piena abilità
al lavoro nell’abituale professione di impiegato di banca. Il legale ha,
infatti, evidenziato come le conclusioni dei periti dell’__________ rappresentino
l’unica “voce fuori dal coro”, contrapponendosi – in maniera immotivata e
incomprensibile – alle valutazioni peritali eseguite sia dagli specialisti
dell’Inselspital, sia dal dr. __________, i quali, in maniera unanime, hanno
per contro considerato sussistere un’inabilità lavorativa del 25% sia nella
precedente occupazione di impiegato di banca, sia in altre attività adeguate
(cfr. doc. 244).
Nella decisione su opposizione qui impugnata, CO 1 ha confermato
il pieno valore probante della perizia eseguita dagli specialisti dell’Istituto
__________, i quali hanno tenuto conto dell’intera documentazione medica e
delle constatazioni cliniche del 12 giugno 2018 e del 13 giugno 2018, fornendo
“motivazioni esaurienti in merito alle loro valutazioni”.
Quanto alle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 a proposito degli
esiti peritali differenti ai quali sono giunti altri periti interpellati nel
corso degli anni, CO 1 ne ha escluso ogni tipo di valenza nel caso di specie,
esprimendo le seguenti considerazioni:
" 19. A
proposito della valutazione dell’__________ di __________ i periti
dell’Istituto __________ affermano che rispetto alla perizia del 14.12.2012 non
ci sono divergenze di rilievo per quanto riguarda il profilo di carico
descritto. Tuttavia, per gli esperti non è comprensibile il motivo per cui sia
attestata una limitazione dell’orario di lavoro giornaliero a 6.5 ore.
Trattandosi di una costante limitazione qualitativa della capacità lavorativa,
non può giustificare ulteriori limitazioni quantitative. Di conseguenza, ogni
attività lavorativa compatibile con le limitazioni descritte è possibile anche
a tempo pieno. La motivazione dei periti dell’Istituto __________ è esauriente
e comprensibile, per cui prevale sulla precedente valutazione senza motivazione
comprensibile espressa dagli esperti dell’__________ di __________.” (Doc. A)
2.2.4
In sede ricorsuale, l’avv. RA
1.
ha ribadito le proprie contestazioni circa il presunto pieno valore probatorio
della perizia eseguita dagli esperti dell’Istituto __________ – sulla quale si
fonda la decisione su opposizione oggetto della presente vertenza – mettendo in
evidenza la mancanza di adeguate e sufficienti motivazioni dai parte dei periti
che possano giustificare la valutazione di una (contestata) piena abilità lavorativa
dell’assicurato sia come impiegato di banca, sia in altre attività adatte.
In particolare, il
patrocinatore dell’assicurato ha rilevato come le conclusioni peritali in
questione siano in aperta contraddizione con quanto apprezzato sia dagli specialisti
dell’__________ di __________, sia dal dr. __________ - le cui conclusioni sono
poi state integralmente condivise anche dal dr. __________ - senza una
esauriente spiegazione in grado di giustificare la diversità di valutazione. I
periti si sono, difatti, limitati ad addurre una presunta “supremazia” del loro
elaborato peritale rispetto alle altre valutazioni peritali, dettata dal fatto
di essere stata allestita “per ultima” in termini temporali. Tutte queste circostanze,
a mente del legale, rendono la perizia dell’Istituto __________ “tutto fuorché
convincente, esaustiva e motivata”.
Infine, ritenuto come
l’apprezzamento degli specialisti dell’__________ rappresenti l’unica “voce
fuori dal coro”, il legale ha pure espresso le proprie perplessità circa
l’imparzialità dell’Istituto peritale prescelto dall’assicuratore LAINF, vista
l’indubbia dipendenza economica derivante dal cospicuo numero di incarichi
peritali assegnati da CO 1 allo stesso (doc. I).
Con la risposta di causa, l’amministrazione ha ribadito la propria
posizione, senza apportare altre motivazioni (doc. V).
Le obiezioni in merito all’imparzialità della perizia dell’__________
sono state ribadite dal legale dell’assicurato con scritto del 18 gennaio 2021,
nel quale il patrocinatore ha affermato di essere “venuto a conoscenza del
fatto che CO 1 assegna tutte le perizie multidisciplinari all’Istituto __________”
(cfr. doc. VII).
2.2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione
è parte solo dopo l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF dell’8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.6
Chiamato
ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica
a disposizione, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, confermare
le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti dell’Istituto __________
- poste alla base della decisione su opposizione impugnata - ma ritiene
indispensabile che la questione della capacità lavorativa residua
dell’interessato, controversa tra le parti sulla base di elementi di
valutazione oggettivi messi in evidenza da altri specialisti in materia (segnatamente:
valutazione peritale del 14 dicembre 2012 dell’__________; valutazione peritale
del 14 marzo 2017 del dr. __________, condivisa con valutazione del 16 novembre
2018.
dal dr. __________), sia oggetto di un complemento peritale, prima di
potersi esprimere in maniera definitiva riguardo al diritto alle prestazioni.
Il
TCA rileva, infatti, che l’amministrazione ha considerato l’assicurato
pienamente abile al lavoro sia nell’abituale attività, che in altre confacenti alle
sue limitazioni funzionali, sulla base di quanto valutato in sede peritale
dagli specialisti dell’__________.
Ora,
questo Tribunale, non può ignorare che la valutazione dei periti dell’Istituto __________
si discosti, in termini di capacità lavorativa residua, da quanto, invece,
apprezzato in maniera costante ed unanime - ponendo l’indicazione per
un’abilità lavorativa del 75%-80% in qualsiasi attività - dagli specialisti
dell’Inselspital nel referto peritale del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. L); dal
dr. __________ nel referto peritale del 14 marzo 2017 (cfr. doc. M) e pure dal
dr. __________ nel referto del 16 novembre 2018 (cfr. doc. Q).
A
fronte di un’identica individuazione di limiti di carico e limitazioni
funzionali da parte di tutti gli specialisti coinvolti – circostanza non
contestata tra le parti - il TCA non può, senza che prima il tema venga
ulteriormente approfondito, attraverso un complemento peritale in grado di fare
chiarezza, considerare maggiormente affidabile la valutazione della capacità
lavorativa espressa dagli specialisti dell’Istituto __________, per il solo fatto
che, come preteso da CO 1, siano stati gli ultimi, in termini temporali, ad essersi
espressi sul caso dell’assicurato.
Altrettanto
priva di pertinenza la motivazione, addotta dall’assicuratore infortuni, secondo
cui le valutazioni peritali sulle quali si fonda la pretesa dell’assicurato di potersi
vedere riconosciuta un’inabilità lavorativa del 25% siano prive di valenza
probatoria per il fatto di essere state eseguite su incarico, l’una (vale a
dire la perizia eseguita dall’Inselspital nel 2012), dell’Ufficio AI e, l’altra
(quella del dr. __________ del marzo 2017), dell’assicuratore di responsabilità
civile __________ (cfr. doc. 240).
A
tale proposito, il TCA rileva che le domande peritali sottoposte al dr. __________
da parte di __________ sono state concordate sia con l’avv. RA 1, che con l’assicuratore
infortuni CO 1.
Ciò
risulta in maniera inequivocabile dallo scambio di email intercorso tra le
parti citate (cfr. doc. 205 e 206) e, in maniera esplicita, dallo scritto del
23.
settembre 2016 contenente i quesiti peritali – inviato in copia anche ad CO
1, come del resto anche il referto peritale - nel quale l’assicuratore __________
ha espressamente indicato al dr. __________ che “unitamente alla spettabile CO
1.
e all’avv. RA 1 (legale del signor RI 1) le chiediamo disponibilità a
visitare ed in seguito allestire una valutazione peritale sulle condizioni di
salute del signor RI 1” (cfr. doc. 208 – il corsivo è della redattrice).
Inoltre,
il TCA rileva che l’entità dell’IMI (del 10%) riconosciuta all’assicurato da
parte di CO 1 è stata determinata sulla base della valutazione eseguita dal dr.
__________ in data 18 gennaio 2005 (cfr. doc. 302).
A
fronte di tali circostanze, appare quantomeno sorprendente che i periti
dell’Istituto __________ non abbiano riservato alcun tipo di commento riguardo
alla valutazione peritale (e relative conclusioni) espressa dal dr. __________
nel referto peritale del 14 marzo 2017, della quale hanno comunque preso
visione, come risulta dall’elenco dei vari atti medici riassunti nel referto
peritale (cfr. doc. 329 pag. 7).
Trattandosi di una valutazione peritale espressa in maniera
dettagliata e motivata da parte di uno specialista competente in materia, e
oltretutto sulla base di quesiti peritali condivisi anche da CO 1, tale
omissione, su un aspetto peraltro non di secondaria importanza, appare
ingiustificabile e insanabile. Tanto più che, come visto, le conclusioni del
dr. __________ sono pure state pienamente condivise e fatte proprie dal dr. __________,
interpellato dallo stesso assicuratore infortuni una volta preso atto delle
risultanze peritali.
Da qui la necessità di richiedere ai periti dell’__________ una
esplicita presa di posizione riguardo alle motivate considerazioni e
valutazioni espresse dagli altri specialisti coinvolti.
Non
convince pienamente nemmeno la spiegazione fornita dai periti dell’istituto __________
per motivare il loro dissenso rispetto a quanto a suo tempo valutato dagli
specialisti dell’__________ a proposito della capacità lavorativa residua:
" Im
Vergleich zur gutachterlichen Beurteilung der Universitätsklinik für
Rheumathologie, Immunologie und Allergologie des __________ vom 14.12.2012
ergeben sich damit keine relevanten Diskrepanzen bezüglich des formulierten
körperlichen Belastungsprofils. Nicht ausreichenden
nachvollziehbar ist für uns allerdings die damals attestierte Limitation der
täglichen Arbeitszeit auf 6 1/2 Stunden. Die persistierenden leichten
Pathologien von Seiten der rechten Schulter sind ganztags in vergleichbarer
Weise vorhanden und vermögen nicht zu begründen, wie während 80% der Zeit
uneingeschränkt gearbeitet werden kann, bevor es zu einem abrupten
Leistungseinbruch kommt, der eine weitere Tätigkeit verunmöglicht. Vielmehr
handelt es sich um eine konstant vorhandene qualitative Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit, die wiederum keine zusätzliche quantitative Einbusse zu
begründen vermag. Entsprechend ist eine schulteradaptierte berufliche Tätigkeit
auch ganztags möglich.” (Doc. 328 pagg. 20-21)
In effetti, questa Corte reputa che tale motivazione non sia affatto
“esauriente e comprensibile” come invece lo pretende l’CO 1 nella decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. A).
L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che la limitazione della
presenza lavorativa dell’interessato a 6.5 ore giornaliere considerata a suo
tempo esigibile da parte degli specialisti dell’Inselspital risulti, invece,
inspiegabile secondo i periti dell’__________, in quanto “trattandosi di una costante
limitazione qualitativa della capacità lavorativa, non può giustificare ulteriori
limitazioni quantitative” (cfr. doc. A, il corsivo è della redattrice).
Questa formulazione, poco chiara e nebulosa, sembrerebbe piuttosto
confermare l’esistenza di una limitazione, sebbene qualitativa e non
quantitativa, della capacità lavorativa.
Ma se così fosse, i periti e, di conseguenza, l’istituto
assicuratore, ne dovrebbero tenere conto nella quantificazione della capacità
lavorativa residua, la quale può risultare ridotta non solo in termini di
orario di lavoro, ma anche dal profilo del rendimento nonostante una presenza a
tempo pieno.
In mancanza di chiarezza su questo aspetto, di fondamentale
importanza, il TCA non è in grado, senza che prima venga predisposto un complemento
peritale, di esprimersi in maniera definitiva riguardo alla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
Sulla
base di tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene, dunque, indispensabile
rinviare gli atti all’Istituto assicuratore affinché ordini un complemento
peritale, attraverso il quale gli esperti dell’__________ forniscano una
dettagliata ed esauriente disamina degli aspetti controversi concernenti la
capacità lavorativa residua dell’assicurato, prendendo in particolare
posizione, in maniera puntuale e argomentata, sui pareri peritali competenti e
motivati espressi sul tema dell’incapacità lavorativa dagli specialisti
dell’Inselspital e dal dr. __________, pure condivisi dal dr. __________.
D’altro
canto, il TCA rileva di non potere fare proprie le obiezioni sollevate dal
legale dell’assicurato a proposito della presunta (mancanza) di imparzialità
degli specialisti dell’__________, alla luce del legame di dipendenza economica
derivante dal notevole numero di perizie affidate da CO 1 a tale Istituto (cfr.
doc. I e doc. VII).
Tale critica, oltre ad essere tardiva, essendo stata sollevata
solo in sede di ricorso - mentre in fase istruttoria l’avv. RA 1, dopo
un’iniziale perplessità a proposito dell’opportunità di conferire il mandato
peritale fuori Cantone, in quanto ciò, secondo il parere dello psichiatra
curante, avrebbe potuto comportare un ulteriore aggravamento del delicato stato
di salute psichica dell’interessato (cfr. doc. 219), ha espressamente
confermato l’adesione dell’assicurato al conferimento del mandato peritale
all’Istituto __________ (cfr. doc. 225) – risulta anche immotivata alla luce
della costante giurisprudenza federale in materia, non essendo fondata su alcun
elemento oggettivo.
In
una STF 9C_339/2020 del 9 giugno 2020, il Tribunale federale - esprimendosi
proprio sulla censura di un’assicurata, la quale lamentava la mancanza di
imparzialità da parte dei periti incaricati di esaminare i casi nel Canton
Ticino, visto che in ogni istruttoria AI venivano/vengono nominati sempre i
medesimi specialisti, ciò che costituirebbe già di per sé un argomento
sufficiente per far dubitare della loro imparzialità - ha considerato che tale
obiezione, apodittica e generalizzata a tutto il Cantone Ticino, si esaurisce
in un'inammissibile critica appellatoria sprovvista di elementi oggettivi che
dimostrino una qualsivoglia mancanza di neutralità dei periti. L’Alta Corte ha
ricordato, infatti, che la diffidenza rispetto ad uno specialista deve per
contro essere fondata su elementi oggettivi e deve essere rivendicata non
appena nota (cfr. DTF 132 V 93 consid.
7.1
pag. 109, come pure la sentenza 9C_519/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.1).
In un’altra STF 9C_824/2019 del 14 gennaio 2020,
pubblicata in SVR 6/2020 IV nr. 32, l’Alta Corte ha ricordato che nel caso in
cui la perizia disposta da un assicuratore nel rispetto della procedura di cui
all’art. 44 LPGA soddisfi i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza, deve
esserle riconosciuto pieno valore probatorio, fintantoché non esistano indizi
concreti contro la sua attendibilità, precisando che non costituisce un
criterio rilevante il regolare coinvolgimento di un esperto nell’esecuzione
delle perizie mediche.
Anche nella sentenza
9C_519/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha ribadito che,
secondo costante giurisprudenza, il fatto che uno specialista oppure un
determinato centro peritale vengano regolarmente incaricati di eseguire un
mandato peritale da parte di un assicuratore sociale non costituisce di per sé
un motivo sufficiente per escluderne l’imparzialità (DTF 137 V 210 consid.
1.3.3
pag. 226 e giurisprudenza citata). Per queste ragioni, il TF ha
concordato con l’agire dei primi giudici, i quali non avevano dato seguito alla
richiesta di chiarimenti riguardo al numero di mandati peritali in materia
psichiatrica conferiti dall’Ufficio invalidità allo specialista in psichiatria
incaricato.
Ancora, in un’altra
sentenza 8C_509/2008 del 4 febbraio 2009, pubblicata in SVR 7/2009 UV nr. 32,
l’Alta Corte ha stabilito che un’ampia attività peritale svolta da un medico o
da un’associazione di medici a favore di un’assicurazione sociale, non consente
di per sé di concludere alla parzialità oppure alla prevenzione del perito.
Anche nella STF 9C_67/2007
del 28 agosto 2007, pubblicata in SVR 4-5/2008 IV nr. 22, il TF ha rilevato che
il fatto che un medico sia stato ripetutamente incaricato di eseguire una
perizia per conto di un assicuratore sociale non costituisce di per sé un
motivo per ammetterne la parzialità.
Ritenuto quindi che, come appena
illustrato, le obiezioni concernenti la dipendenza economica del centro
peritale rispetto all’Istituto assicuratore non sono motivo sufficiente, secondo
costante giurisprudenza federale, per metterne in discussione l’indipendenza di
valutazione, il TCA non ha motivo per dubitare dell’imparzialità dei periti
dell’__________ incaricati di svolgere il mandato peritale da parte di CO 1 e,
ora, di rendere un complemento peritale.
Questo
Tribunale segnala infine che il legislatore è già intervenuto riguardo
ai provvedimenti d’accertamento, in particolare quelli inerenti alle perizie
mediche, nel quadro della riforma della Legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (LAI) (Ulteriore sviluppo dell’AI), modifica del 19 giugno 2020, già
approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati e la cui entrata
in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022 (cfr. comunicato stampa UFAS del 4
dicembre 2020). In quell’occasione sono state apportate diverse modifiche ad
altri atti normativi, segnatamente all’art. 44 LPGA (“Perizia”).
2.2.7
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE
136.
V 376 E. 4.2.3 S.
381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis
nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE
131.
V 407 E. 2.1.1 S.
411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung
für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung)
bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit
der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151
E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V
263-265)
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un
complemento peritale a cura degli esperti dell’__________, volto a stabilire
quale sia la reale capacità lavorativa residua dell’interessato.
Quindi
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni (diritto alla rendita di invalidità e
diritto alle indennità giornaliere dopo il 31 dicembre 2013).
A
tale proposito, il TCA ricorda che stabilire quale sia l’esatta capacità
lavorativa residua dell’assicurato appaia indispensabile ed imprescindibile,
oltre che per potere valutare l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità,
anche per pronunciarsi sul preteso diritto dell’interessato al riconoscimento
delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, escluso dall’amministrazione
in sede di risposta di causa con la motivazione che l’assicurato avrebbe
recuperato una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività almeno dal 14
dicembre 2012 (cfr. doc. V).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Istituto
assicuratore verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a
titolo d’indennità per ripetibili.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti