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Decisione

35.2020.84

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l'istituto assicuratore era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2019, oppure no. Decisione su opposizione confermata

22 marzo 2021Italiano40 min

(doc. C), il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 del dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.84

PC/sc

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 agosto 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 maggio 2017, RI 1,

nata il __________ 1984, attiva in misura del 50% in qualità di badante presso

la signora __________ di __________ e in misura del 40%-50% (contratto ad ore) in

qualità di impiegata presso la __________ di __________, è stata vittima di un

incidente della circolazione (tamponamento mentre era in colonna), riportando

una distorsione cervicale di grado II (doc. 1, 2, 11, 25 e 35 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore (in casu: __________) ha assunto il caso e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 2 aprile 2019 l’assicurata

si è sottoposta ad una Artro-MRI della spalla sinistra che ha messo in evidenza

una “lesione parziale profonda del sovraspinato sul versante articolare

concernente la metà anteriore del tendine grado II di oltre 3mm di profondità.

Gli altri tendini della cuffia si rappresentano regolarmente come anche il complesso

labbro legamentoso” (doc. 3 incarto LAINF).

1.3. Il 10 ottobre 2019

l’assicurata, inabile al lavoro al 100% dal 2 ottobre 2019, è stata operata alla

spalla sinistra (“resezione acromion-claveare e tenodesi del capolungo del

bicipite”) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell'apparato locomotore, presso __________ (doc. 5, 6, 7, 8 e

34 incarto LAINF).

1.4. Il 3 dicembre 2019 il datore

di lavoro (__________) ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che

l’assicurata era stata vittima di un incidente alla circolazione il 26 maggio

2017 ed era inabile al lavoro al 100% dal 2 ottobre 2019 a causa una

lacerazione alla spalla sinistra (doc. 11 incarto LAINF).

1.5. Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi

del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti i pareri medici del 16

aprile 2020, doc. 39 incarto LAINF, e del 26 maggio 2020, doc. 55 incarto

LAINF, del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica), con decisione formale del 27 maggio 2020,

l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra

l’infortunio del 26 maggio 2017 e i disturbi alla spalla sinistra (e la

conseguente operazione del 10 ottobre 2019) oggetto dell’annuncio di ricaduta

del 3 dicembre 2019 (doc. 58 incarto LAINF).

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata, patrocinata dalla RA 1 (in seguito: RA 1; doc. 70

incarto LAINF), dopo avere esperito ulteriori accertamenti medico-assicurativi

(in particolare, dopo avere acquisito agli atti la lista delle prestazioni

malattia e dei medici curanti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019

corrisposte dalla __________, in qualità di assicuratore malattia: cfr. doc. 77

incarto LAINF), in data 17 agosto 2020, la CO 1 ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (doc. 80 incarto LAINF).

1.7. Nel frattempo, il 26 giugno

2020, la __________ ha ritirato l’opposizione cautelativa del 16 giugno 2020

(doc. 72 incarto LAINF).

1.8. Con tempestivo ricorso del 18

settembre 2020, RI 1, sempre patrocinata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e che vanga fatto ordine alla CO 1 di

assumere il caso in regime di infortunio (doc. I, pag. 3), argomentando in

particolare quanto segue:

" (…) La

valutazione del caso ad opera dei medici fiduciari della CO 1 arriva ad una

conclusione diametralmente opposta da quella dei medici che hanno seguito ed

operato la Signora RI 1. La posizione di quest'ultimi è avallata anche da un

terzo medico indipendente interpellato dall'assicurata dopo il rifiuto di

prestazioni da parte della CO 1, il Dr. med. __________, FMH in Chirurgia

Ortopedica e Traumatologia.

Fatti

I medici che hanno analizzato il caso per conto dell'assicurata hanno

affermato, nell'ordine, che:

- certificato medico 29.1.2020 Dr. med. __________

"la paziente summenzionata, nel maggio 2017, a seguito di

un incidente della circolazione ha subito un trauma alla spalla sinistra,

sviluppando progressivamente un'artrosi post-traumatica acromionclaveare

sintomatica con instabilità della CLB che ha necessitato un intervento di

resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB per via artroscopica (...)

prima di questo incidente della circolazione (...) la Signora RI 1 non ha mai

avuto alcun problema alla spalla sinistra".

- e-mail 28.5.2020 del Dr. med. __________ al Dr. med. __________

"io credo che in questo caso l'Artrosi AC sia stata

appunto riattivata dal trauma ed essendo sempre stato il pz in passato

asintomatico, in questo caso la patologia è da considerarsi post-traumatica".

- rapporto 13.8.2020 del Dr. med. __________

"a mio avviso la lesione del tendine sovraspinato è il

problema principale e che con ogni probabilità la conseguenza del trauma subito

alla spalla. La resezione acromioclaveare può essere considerata come gesto

preventivo ma ovviamente un'artrosi attivata poteva agire come concausa ai

dolori. Ritengo dunque che, in una paziente di 35 anni con incidente della

circolazione trauma-distorsivo alla spalla senza antecedenti di dolori alla

spalla, sia altamente probabile che la lesione tendinea constata sia la

conseguenza dell'infortunio".

(…).

In virtù delle contrappose valutazione mediche emerse in corso di pratica per

quanto riguarda l'origine della problematica alla spalla sinistra (malattia o

infortunio) che ha afflitto la Signora RI 1, si chiede a codesto lodevole

Tribunale di indire una perizia giudiziaria che stabilisca secondo il grado

della verosimiglianza preponderante la causa scatenante dei problemi alla

spalla”. (doc. I, pag. 2 e 3)

A suffragio delle proprie

argomentazioni, il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 29 gennaio

2020 del. dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale

(doc. C), il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 del dr. med. __________

(doc. D) e il rapporto del 13 agosto 2020 del Prof. dr. med. __________ (doc.

E).

1.9. Dopo avere acquisito agli

atti anche l’apprezzamento medico del 26 settembre 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore (doc. 84 incarto LAINF), nella risposta del 13 ottobre 2020, la CO 1,

dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF, ha chiesto che l’impugnativa venga

respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. III).

1.10. Il 23 ottobre 2020 l’insorgente,

per il tramite del suo patrocinatore, si è riconfermata nelle proprie allegazioni

e conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha

prodotto il certificato medico del 23 gennaio 2020 del. dr. med. __________

(doc. V+1).

1.11. Il 6 novembre 2020 la CO 1 ha

chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.12. Il doc. VII è stato inviato al

patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo

a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2019, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142.

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo

l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio

2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le

prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i

“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.

In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale

intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto

indimostrato.

2.6

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla

sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo ai pareri del 16 aprile

2020.

(doc. 39 incarto LAINF) e del 26 maggio 2020 (doc. 55 incarto LAINF) del

proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica (cfr. doc. 80, p. 3 e 4).

Da parte sua, l’assicurata fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti

dei propri medici curanti, che i disturbi alla spalla sinistra sarebbero

conseguenti all’infortunio del 26 maggio 2017.

Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.

A proposito di

quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico

e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p.

63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Il TCA constata innanzitutto

che il 26 maggio 2017 RI 1, mentre si trovava in colonna alla guida della

propria automobile, è stata tamponata da un’automobile, riportando una

distorsione cervicale di grado II (cfr. doc. 1, 2, 11 e 25 incarto LAINF; cfr.

consid. 1.1).

Dal “modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di

accelerazione cranio-cervicale” del 9 giugno 2017, risulta che l’assicurata

presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla

sinistra (doc. 1 incarto LAINF).

In data 2 aprile 2019 l’assicurata si è sottoposta ad una Artro-MRI della

spalla sinistra che ha messo in evidenza una lesione parziale profonda del

sovraspinato (doc. 3 incarto LAINF).

In data 10 ottobre 2019 si è sottoposta ad un’operazione di resezione

acromion-claveare e tenodesi del capolungo del bicipite alla spalla sinistra ad

opera del dr. med. __________ presso l’__________ a __________ (doc. 5, 6, 7, 8

e 34 incarto LAINF).

Con messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 il dr. med. __________

che comunicato al medico di famiglia dell’assicurata quanto segue: “Io credo

che in questo caso l’Artrosi AC sia stata appunto riattivata dal trauma ed

essendo sempre stato il pz in passato asintomatico, in questo caso la patologia

è da considerarsi post-traumatica.” (doc. D incarto LAINF).

In data 29 gennaio 2020 (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il medico di famiglia

dell’assicurata (dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale) ha

attestato quanto segue:

" Si

certifica con la presente che la paziente summenzionata, nel maggio 2017, a

seguito di un incidente della circolazione ha subito un trauma alla spalla

sinistra, sviluppando progressivamente un'artrosi post-traumatica

acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha necessitato un

intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB per via

artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).

Per tale infortunio è stata definita inabile al 100% a partire dal

02.10.2019

fino al 17.02.2020, data in cui verrà rivalutata dal collega

ortopedico Dr. med. __________. Confermo altresì che prima di questo incidente

della circolazione avvenuto nel maggio 2017 la signora RI 1 non ha mai avuto

alcun problema alla spalla sinistra né sintomatologia specifica di pertinenza

di suddetta articolazione.”

Interpellato

dall’amministrazione in merito all’eziologia dei problemi alla spalla sinistra denunciati

dall’assicurata, con apprezzamento medico del 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto

LAINF) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica - dopo

avere posto le diagnosi di distorsione cervicale e lacerazione della cuffia dei

rotatori della spalla sinistra - ha puntualizzato che i problemi alla spalla

sinistra erano di carattere degenerativo e che, pertanto, non erano di competenza

dell’Istituto assicuratore. Ha pure osservato che le due patologie erano

indipendenti. Da una parte, vi era la distorsione cervicale del 26 maggio 2017

che è guarita dopo il 31 dicembre 2017, a fronte di un termine di 6-7 mesi che

era ammissibile. Dall’altra parte vi era la patologia alla spalla sinistra che

necessitato una consultazione due anni dopo l’incidente e che fa stato di un

danno alla salute degenerativo dell’acromion-claveare e del capolungo del

bicipite. Il medico fiduciario ha sottolineato che l’intervento praticato il 10

ottobre 2019 è un intervento abituale per una lesione degenerativa

(decompressione sotto acromiale con resezione parziale dell’acromion-claveare e

tenodesi del capolungo del bicipite per una lesione tipo SLAP I o II nel quadro

di un complesso di Buford, variazione anatomica). È quindi giunto alla

conclusione che i problemi alla spalla sinistra non fossero in nesso di

causalità naturale con l’evento del maggio 2017. La consultazione del marzo

2019, l’artro-MRI del 2 aprile 2019 e l’intervento del 10 ottobre 2019

riguardante la spalla sinistra erano in relazione causale unicamente possibile

con l’incidente del 26 maggio 2017.

Nel corso della telefonata

del 2 maggio 2020 (doc. 46 incarto LAINF) con l’istituto assicuratore,

l’assicurata ha comunicato che, dopo l’incidente, aveva preferito tornare al

lavoro prendendo degli antidolorifici. Ha avuto dei problemi di salute gravi

(isterectomia nel marzo 2018), con assunzione di morfina e Voltaren, che hanno

messo in secondo piano quelli alla spalla. Una volta risolti i problemi più

gravi, ha deciso di consultare un medico per la spalla, dato che i dolori erano

ricomparsi con la sospensione dei medicamenti. Ha avuto un ematoma per

settimane al passaggio della cintura di sicurezza.

Nel complemento del 26 maggio 2020 (doc. 55 incarto LAINF) il dr. med. __________ ha rilevato che:

" Les images peropératoires (il n'y en a que deux) de l'arthroscopie

m'ont été envoyée et on retrouve une synovite autour de l'insertion du LCB sans

déchirure traumatique. L'aspect est clairement dégénératif.

L'arthro IRM du 2.04.2019 de l'épaule gauche est

également visualisée. Elle de qualité médiocre en raison d'un flou cinétique.

Cependant on ne retrouve pas de lésion traumatique de la coiffe ni de lésion

SLAP Il ou IV ni d'atrophie musculaire. On retrouve tout au plus une arthrose

acromioclaviculaire modérée.

Sur les radiographies standards de l'épaule gauche

en rotation interne et en rotation externe du 05.12.2019 on ne retrouve pas de

nouvelle lésion. Ce ne sont pas les incidences radiologiques qui nous

permettent d’analyser l'articulation acromioclaviculaire.

A noter sur les CD la présence d'image d'une IRM

Cérébrale

En conclusion et sur la base de ces nouveaux

éléments, je confirme ma proposition de considérer que l'intervention de

l'épaule gauche du 10.10.2019 est en relation avec une pathologie dégénérative

et qu'elle n'est pas en lien de causalité même possible avec l'accident du 26

mai 2017” (cfr. doc. 55, pag. 4 incarto LAINF)

Nel

quadro della procedura di opposizione l’Istituto assicuratore ha acquisito agli

atti l’8 luglio 2020 la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel

sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 (doc. 77 incarto

LAINF).

Interpellato privatamente

dall’assicurata per un secondo parere, il 13 agosto 2020 (doc. 79 e doc. E

incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà

di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha attestato quanto segue:

" (…) ti

riferisco in merito alla sopraccitata paziente che vedo in data odierna per un

secondo parere in merito all'evento infortunistico alla spalla sinistra di cui

è stata vittima nell'ottobre 2019.

Anamnesi

In riassunto la paziente aveva subito un incidente della

circolazione con trauma distorsivo a livello della spalla sinistra e della

regione cervicale. In seguito, persistenza di dolori alla spalla. Una risonanza

magnetica allora effettuata aveva messo in evidenza una rottura parziale

articolare del sovraspinato. Data la persistenza dei dolori il collega Dr. __________

aveva eseguito un'artroscopia dove aveva effettuato un debridement della

lesione con tenotomia del capo lungo del bicipite nonché resezione

dell'acromioclaveare. L'evoluzione è relativamente favorevole con miglioramento

dei dolori benché persiste ancora discreta ipostenia nonché dolori sotto

sforzo.

Esame clinico

All'esame clinico articolarità completa. Jobe, Whipple e O'Brian

sono tenuti e solo lievemente dolorosi. Hawkins e Neer debolmente positivi.

Speed test negativo. Lift-off negativo. Belly-press negativo.

Esami radiologici

Una risonanza magnetica eseguita il 02.04.2019 rivela un quadro di

rottura articolare del sovraspinato della spalla sinistra.

Diagnosi: Esiti di artroscopia della spalla sinistra con

tenodesi del capo lungo del bicipite e debridement di lesione parziale

articolare del sovraspinato e resezione acromio-claveare.

Procedere

In conclusione, ho dunque spiegato alla paziente che a mio avviso

la lesione del tendine sovraspinato è il problema principale e che è con ogni

probabilità la conseguenza del trauma subito alla spalla. La resezione acromioclaveare

può essere considerata come gesto preventivo ma ovviamente un'artrosi attivata

poteva agire come concausa ai dolori.

Ritengo dunque che, in una paziente di 35 anni con incidente della

circolazione trauma-distorsivo alla spalla senza antecedenti di dolori alla

spalla, sia altamente probabile che la lesione tendinea constatata sia la

conseguenza dell'infortunio. Sono anche convinto che i problemi residuali

attuali sono legati alla lesione tendinea che forse non è del tutto guarita.

Se i dolori dovessero persistere, credo che converrebbe ripetere

una risonanza magnetica per rivalutare lo stato del tendine. (…)”

(doc. E incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Il certificato del 13

agosto 2020 è stato ricevuto dall’Istituto assicuratore il 17 agosto 2020 (doc.

79.

incarto LAINF), allorquando è stata inviata pure la decisione qui avversata

(doc. 80 incarto LAINF).

Davanti al TCA, interpellato dall’amministrazione in merito all’eziologia dei

problemi alla spalla sinistra denunciati dall’assicurata, con apprezzamento

medico del 26 settembre 2020 (doc. 84 incarto LAINF) il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha

rilevato quanto segue:

" L'assicurata

era coinvolta in un incidente stradale, la sua vettura è stato tamponato da un

altro auto nella poppa. L'auto ha subito "paraurti post leggermente

deformato e scalfittura vernice", nessuna deformazione dentro, gli Airbag

non c'erano uscito. L'assicurata lamentava degli dolori sopra livello

cervicale. Nel 29.05.2017 il medico Dr. __________ ha diagnosticato una

distorsione cervicale I°.

Clinicamente l'assicurata oltre a cioè presentava dolori nel

abduzione a causa di un impingement sx. La risonanza magnetica spalla sx del 02.04.2019

(Dr. __________, __________) presentava una lesione parziale profonda del

sovraspinoso sul versante articolare. Un'artrosi ac ipertrofica. Nessuna altra

patologia, nessun edema ossea o segni di una distosione capsulolegamentaria.

Labbro e tendina bicipite intatto. Nell'artroscopia della spalla sx del

10.10.2019

si ä presentato un rottura I° della tendina sovraspinosa, una

leseione del puleggia come anche un complesso di Buford nel labrum anteriore

superiore. Nel spazio sottoacromiale si osserva un osteofita claveare che ha

causato un'impingement. E stato eseguito una resezione ac, borsectomia e una

tenotomie della tendina bicipite.

(…).

Un complesso Buford è una varianza anatomica. Un’artrosi AC è un

processo cronico degenerativo che può appare anche tra le persone giovane.

Questa artrosi può attivarsi dopo una contusione, distorsione oppure senza

evento specifico. Un'attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità

sopra l'articulazione ac ed radiologicamente con un capsula

"pallonata" - un versamento intraarticolare. La RMN presentava una

leggera ipertrofia - ma nessun edema. Un'attivazione post traumatica è

considerato come peggioramento temporaneo, Io stato quo sine si può,

determinare normalmente dopo 3 mese. Per dichiarire un peggioramento

diametrale, che bisognerebbe una terapia chirurgica, si bisogna imperativo una

lesione strutturale della faccia intraarticolare (come frattura o lesione del

cartilagine) oppure una destruzione dell'intigrita dell'articulazione (che

sarebbe nel caso del AC una lussazione tipo Rockwood Ill, IV o V). Queste

lesione possono casuare un peggioramento diametrale di un’artrosi preesistente,

che (dopo anni) può, causare un aumento della artrosi, il trattamento andrebbe

sulla carica LAINF. Una lesione cosi potrebbe essere il risultato di una forte

contusione o distorsione. La RMN del 02.04.2019 comunque presenta nessun

effetto collaterale di un meccanismo traumatico di tale qualità, (edema ossea,

segno di tensione capsulolegamentaria etc.) che si dovrebbe presentare

imperativamente. Anche per una probabile lesione, causato dalla cintura, non si

presenta nessun effetto sui parte molle sopra la spalla. Intraartoscopicamente

si è presentato invece un osteofite - una reazione artrotica cronica.

Un'artrosi della articulazione ac con osteofitosi causa l'impingemet (che si ha

presentato clinicalmente ed era trattato con la resezione della ac), l'impingement

è la causa statisticamente più comune per una tendinopatia che è la causa più

comune per la rottura della cuffia. Il meccanismo biomeccanico ler una rottura

traumatica del sovraspinoso, sottoscapolare e puleggio con instabilità della

CLB sarebbe una retroversione in combinazione di una abduzione sotto carica

(caduta di una scale col mano aggrappato al corrimano), che - come detto -

dovrebbe presentarsi con segni radiologici che evidenziano questo grave meccanismo.

Soprattutto, la combinazione di un giramento del braccio verso abduzione

avrebbe causato una lesione della tendina sul versante acromiale - dove si

trova il punto concavo che supera prima il limite elastico. La rottura parziale

sul versante articolare (PASTA-lesion) e una classica lesione degenerativa.

Valutazione:

1.

Il meccanismo traumatico causato di un tamponato del poppa

della autovettura per un persona cinturata sul sedile nel Cockpit, non è in

grado di causare le lesione descritte.

2.

La RMN non presenta nessun segno per un meccanismo adeguato.

3.

L'artrosi non presenta nessun segno di un peggioramento

temporaneo - un peggioramento diametrale senza lesione strutturale (faccia

intraarticolare, lussazione), senza segni traumatici nel RMN (nessun edema,

ematoma o segno di una distorsione) e senza un mecchanismo adeguato (descritto

sopra) è impossibile. (…)”

In data 22 ottobre 2020 (doc.

V-1 incarto LAINF), il medico di famiglia dell’assicurata (dr. med. __________)

ha attestato quanto segue:

" Si

certifica con la presente che la paziente summenzionata, che ho conosciuto per

la prima volte in data 13.07.2018 (precedente medico fu Dr. med. __________),

nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un

trauma alla spalla sinistre, sviluppando progressivamente un'artrosi

post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha

necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB

per via artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).

Ricordo che prima del suddetto incidente della circolazione non ha

mai presentato sintomi o problematiche concernenti la spalla sx e non vi sono

purtroppo neanche radiogrammi precedenti che possano chiarire la sicura

presenza di fenomeni degenerativi preesistenti della spalla. Tuttavia una TAC

del torace eseguita nel 2016 per altri motivi, non aveva evidenziato

significative irregolarità della testa dell'omero o della glena scapolare da

entrambe le parti, anche se le immagini radiologiche non comprendevano

l'articolazione acromioclaveare.

Puntualizzo ancore che, dopo circa due mesi dall'incidente, nel

luglio 2017 ha iniziato a sviluppare una dismenorrea con problematiche

ginecologiche, che hanno necessitato un primo intervento chirurgico

(raschiamento uterino) in gennaio 2018 ed un secondo definitivo intervento

(isterectomia totale laparoscopica) in aprile 2018. Dopo l'ultimo intervento

ginecologico, tuttavia per diversi mesi avrebbe lamentato dei dolori in regione

addominale ed inguinale sinistre, progressivamente risolti. Quindi dalla data

dell'incidente (maggio 2017) fino alla fine dell'anno 2018, la signora, seppur

lamentando dei lievi dolori alla spalla sx, non ha mai comunque necessitato una

valutazione medica per la spalla sx, essendo i sintomi ben gestibili, anche

probabilmente per la prolungata inattività e ipomobilità, dovuta all'altro

contemporaneo problema ginecologico.

Dall'inizio del 2019, i dolori alla spalla, invece, sono divenuti

progressivamente più insistenti ed invalidanti; infatti, la signora ha preso

contatto spontaneamente con il collega ortopedico Dr. med. __________ (1°

visita in data 25.03.2019) che ha confermato successivamente con un'artroRM

(02.04.2019), la diagnosi di rottura del muscolo sovraspinato su un quadro di

impingement acromionclaveare (artrosi post-traumatica).

Ricordo che generalmente l'artrosi post-traumatica si sviluppa dai

due ai 5 anni dall'evento traumatico (incidente in aprile 2017 e artro-RM

aprile 2019). Il proseguo della storia clinica è noto”.

2.9

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 34, 40, 77 incarto LAINF), ritiene

che i pareri espressi il 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) e il 26 maggio

2020.

(doc. 55 incarto LAINF) dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, ed il parere medico del 26 settembre 2020 (doc. 84

incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore, che vantano un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi

alla spalla sinistra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio

occorso nel mese di maggio 2017, sono dettagliati e approfonditi e rispecchiano

quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

Ad essi va dunque

attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al

giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, né gli

argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -

neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dagli

specialista interpellati dall’istituto assicuratore resistente con

considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019

del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF), il certificato del 29 gennaio

2020.

del medico di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il parere medico del

13.

agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà

di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) ed il certificato

medico del 22 ottobre 2020 del medico di famiglia (doc. V-1 incarto LAINF).

Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore

probatorio attribuito ai referti allestiti dai medici fiduciari.

Il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________

(doc. D incarto LAINF) ed il certificato medico del 29 gennaio 2020 del medico

di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) è antecedente al motivato e approfondito

complemento del 26 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 55 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto

al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia ha spiegato nel dettaglio i

motivi (convincenti e condivisibili) per cui la lesione alla spalla sinistra

non è, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine

infortunistica (evidenziando, in particolare, che era presente una sinovite

intorno alla intersezione del capolungo del bicipite senza lacerazione

traumatica e che non vi era una lesione traumatica della cuffia né una lesione

SLAP II o IV né atrofia muscolare). Inoltre, per questa documentazione, giova

pure ribadire che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo), di cui si è ampiamente detto al consid. 2.6, non ha

valenza scientifica.

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I

175.

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il parere medico del 13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________,

Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E

incarto LAINF) è antecedente alla motivata e approfondita presa di posizione

del 26 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 84 incarto LAINF), di

cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia

ha spiegato nel dettaglio i motivi (convincenti e condivisibili) per cui la

lesione alla spalla sinistra non è, secondo il criterio della probabilità

preponderante, di origine infortunistica (evidenziando, in particolare, che

un’artrosi AC è un processo cronico degenerativo che può apparire anche tra le

persone giovani; un’attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità

sopra l’articolazione ac e radiologicamente con una capsula “pallonata” - un

versamento intrarticolare; la RMN presentava una leggera ipertrofia, ma nessun

edema; il meccanismo biomeccanico idoneo a provocare un danno come quello

subito dall’assicurata; che tale -grave- meccanismo dovrebbe essere

riscontrabile in segni radiologici; il meccanismo del tamponamento subito dall’assicurata

non è in grado di causare le lesioni descritte; l'artrosi non presenta nessun

segno di un peggioramento temporaneo e un peggioramento diametrale senza

lesione strutturale [faccia intraarticolare, lussazione], senza segni

traumatici nel RMN [nessun edema, ematoma o segno di una distorsione] e senza

un meccanismo adeguato è impossibile).

Parimenti dicasi per il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del

dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF) e i certificati medici del 29 gennaio

2020.

(doc. 34 e doc. C incarto LAINF) e del 22 ottobre 2020 del medico di

famiglia (doc. V-1 incarto LAINF). Anche in relazione a quest’ultimo documento

(oltre a quanto si dirà qui di seguito), giova ribadire che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo), di cui si è

ampiamente detto al consid. 2.6, non ha valenza scientifica.

Del resto, va pure considerato che il sinistro ha avuto luogo il 26 maggio 2017

e dal “modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di

accelerazione cranio-cervicale” del 9 giugno 2017 risulta che l’assicurata

presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla

sinistra (doc. 1 incarto LAINF).

Dalle carte processuali si

evince che, nel frattempo (e cioè sino al 25 marzo 2019, allorquando ha avuto

luogo, secondo la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel

sistema dell’Helsana SA dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al doc. 77

incarto LAINF), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici

trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di

ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 2 ottobre 2019 - cfr. doc.

11). In particolare, dalla lista di tutte le prestazioni di malattie presenti

nel sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al

doc. 77 incarto LAINF, risulta che l’assicurata, dopo le vicissitudini di

carattere ginecologico (periodo 31 agosto 2017-13 luglio 2018), non ha

beneficiato di alcuna prestazione (in particolare, medicamenti e/o visite

ambulatoriali) da parte della Cassa Malati __________ tra il 13 luglio 2018 ed

il 25 marzo 2019 (ovvero per ben 8 mesi).

Non trova quindi riscontro negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente (in

particolare, nel corso della telefonata del 2 maggio 2020: doc. 46 incarto

LAINF), e sostanzialmente confermato dal suo medico di famiglia (in

particolare, nel certificato del 22 ottobre 2020), che aveva costantemente

lamentato dei dolori alla spalla sinistra a far tempo dall’incidente rispettivamente

che presentava lievi dolori gestibili con la terapia antalgica assunta per

motivi ginecologici e che ha deciso di consultare il medico una volta che i

dolori alla spalla erano ricomparsi in concomitanza con la sospensione dei

medicamenti antidolorifici assunti per motivi ginecologici.

Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo

trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le

esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere

severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013

consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17

gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un

assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,

il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla

constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a

favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha

rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto

oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a

giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a

questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid.

5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano

stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF

8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di

alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich

und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der

Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität

nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik

aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder

im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre

2020, consid. 2.9).

Del resto, i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare dr. med. __________

nel marzo 2019, sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex

art. 11 OAINF.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale.

Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a

un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid.

2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai

sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il

sinistro del maggio 2017 abbia provocato i disturbi alla spalla sinistra

denunciati nel 2019 dall’assicurata.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla

sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2019, costituissero una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 26 maggio 2017.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui

imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile

2005.

e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017,

consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.10

In queste condizioni, posto

che la CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a

prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia giudiziaria, come postulato dal patrocinatore dell’assicurata: cfr.

doc. I, pag. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti