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Decisione

35.2020.85

Ricorso contro una decisione incidentale. Discussa la questione di sapere se vada ripristinato il diritto all'indennità giornaliera nell'attesa della consegna di una perizia amministrativa ordinata nel quadro della procedura di opposizione

14 dicembre 2020Italiano19 min

conclusioni della futura perizia prevista a novembre prossimo dovessero confermare

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Incarto

n.

35.2020.85

mm

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 26 agosto 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 7 febbraio 2015, RI 1,

dipendente delle __________ di __________ in qualità di autista e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è stato investito da un’autovettura in retromarcia e ha riportato, secondo

il verbale di PS dell’Ospedale __________ di __________, delle policontusioni.

Esami radio-strumentali della spalla sinistra eseguiti in seguito hanno

evidenziato una lesione del labbro antero-superiore tipo Slap II con piccola

cisti para-labbrale.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2018,

l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 20 febbraio 2018 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’evento traumatico del mese di febbraio 2015. L’CO 1

ha inoltre tolto l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione (doc. 149 –

fasc. 2).

L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento.

1.3. Dalle carte processuali si

evince che, nel gennaio 2019, ad RI 1 è occorso un nuovo evento infortunistico:

uscendo dalla vasca da bagno, egli è scivolato, ha battuto la spalla sinistra

contro il miscelatore dell’acqua ed è caduto sul ginocchio sinistro (doc. 18,

p. 2 – fasc. 1).

1.4. Sentito il parere del proprio

medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, (doc. 36 – fasc.1), in data 18 febbraio 2020, l’amministrazione

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato ab initio

il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento traumatico del gennaio

2019 (così come con quelli pregressi del 2002, 2004 e 2012) (doc. 45 – fasc.

1).

L’avv. RA 1 ha interposto

opposizione anche contro questa decisione (doc. 58 e doc. 61 – fasc. 1).

1.5. Nel corso del mese di maggio

2020, l’istituto assicuratore ha informato il rappresentante dell’assicurato

circa la propria intenzione di disporre l’esecuzione di una perizia ortopedica

presso il dott. __________, assegnandogli un termine per pronunciarsi in merito

alla necessità della perizia, al nominativo dell’esperto e al catalogo dei

quesiti (doc. 69 – fasc. 1).

Con scritto del 15 giugno

2020, il patrocinatore dell’assicurato ha condiviso la necessità di eseguire

una perizia, ha formulato alcune domande complementari e ha contestato il

nominativo del perito (doc. 71 – fasc. 1).

Sentite le spiegazioni

dell’assicuratore (doc. 72 – fasc. 1), l’avv. RA 1 ha finalmente (e

implicitamente) accettato l’esperto designato.

Fatti

I quesiti sono stati

trasmessi al dott. __________ in data 14 luglio 2020 (doc. 74 – fasc. 1).

RI 1 è stato convocato per

la visita peritale il 5 novembre 2020 (doc. 77 – fasc. 1).

1.6. Il 24 luglio 2020, il

patrocinatore ha chiesto all’amministrazione di ripristinare immediatamente il

versamento delle indennità giornaliere a favore dell’assicurato (doc. 78 –

fasc. 1; cfr. pure il doc. 79 – fasc. 1).

1.7. In data 26 agosto 2020, l’CO

1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale respinto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, precisando in particolare

che “… dal momento che sono da attendersi difficoltà nel recupero delle

prestazioni erogate durante il procedimento qualora la decisione impugnata

venisse confermata, la tutela dell’interesse della CO 1 è considerata

preponderante.” (doc. 230 – fasc. 2).

1.8. Con tempestivo ricorso del 25

settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione incidentale impugnata, venga ripristinato l’effetto

sospensivo tolto con la decisione formale del 13 giugno 2018 e, dunque, il

versamento delle indennità giornaliere a contare dal 20 febbraio 2018,

argomentando segnatamente quanto segue:

" (…) Chiaramente

da parte della CO 1 vi è un interesse a che l’effetto sospensivo sia mantenuto

poiché la stessa rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite

all’assicurato nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse

portare alla conclusione che esse sono state indebitamente erogate.

A parere dello scrivente nel ponderare gli interessi in gioco, nel

caso specifico, cod. lod. Tribunale dovrebbe invece concludere a che gli

interessi del ricorrente alla restituzione dell’effetto sospensivo sono

superiori a quelli della CO 1 a mantenerlo.

Si consideri nell’ambito di tale ponderazione la posizione

oltremodo abusiva ed insostenibile di CO 1, laddove l’assicuratore Lainf dopo

aver a torto privato l’assicurato delle prestazioni di breve durata nonostante

la situazione di salute non fosse stabilizzata ha privato all’assicurato di

poter beneficiare dell’effetto sospensivo alle sue valide e legittime

contestazioni, salvo poi ritardare la propria decisione in maniera abusiva ed

inammissibile per svariati anni, al punto da incorrere in un gravissimo abuso e

diniego di giustizia.

Questo comportamento, arbitrario anche nel risultato, ergo

contrario all’art. 9 CF (si pensi che l’assicurato è stato privato per anni

della primaria fonte di sostentamento destinata altresì alla famiglia) non può

essere tollerato al punto da imporre l’immediato ripristino – come più volte

richiesto dall’opponente – delle prestazioni di corta durata e meglio delle IG

Lainf, senza le quali il signor RI 1 e la sua famiglia incorrono in gravissime

difficoltà finanziarie che – dopo aver comportato il consumo dei pochi risparmi

– impone ora di ricorrere all’assistenza (cfr. decisione assistenza).

(…).

Alla luce di tutto quanto precede e, meglio, le conclusioni

mediche in favore della sussistenza di un nesso causale, gli interessi della CO

1 non sono particolarmente a rischio, poiché è altamente probabile che la

perizia predisposta per il mese di novembre prossimo confermi tale fattispecie.

L’interesse del ricorrente alla messa in pagamento delle indennità

giornaliere sussiste ormai dal 2018, ossia dal momento in cui la decisione di

chiusura del caso è stata contestata. Ad oggi, durante il procedimento

d’investigazione questo supera chiaramente l’interesse della CO 1, nella misura

in cui la cessazione del pagamento delle indennità giornaliere in favore del

ricorrente lo ha già messo in passato e continuerà a farlo in misura ancora più

importante in futuro in una situazione economica precaria.

In specie tenuto conto dell’attitudine abusiva e dilatoria della CO

1 durante tutta l’istruttoria e in fase d’opposizione dove i suoi interessi

sono già stati compromessi dal ritiro dell’effetto sospensivo, a oltre 5 anni

dal primo infortunio e a 2 dal secondo, lo scrivente ritiene che non sarebbe

proporzionato far assumere, ancora una volta, dal ricorrente le conseguenze

economiche di tali manchevolezze, foss’anche nella denegata ipotesi che le

conclusioni della futura perizia prevista a novembre prossimo dovessero confermare

le conclusioni della CO 1.

Gli interessi dell’assicurato in questo caso, prevalgono senza

ombra di dubbio su quelli dell’assicurazione di eventualmente versare “a torto”

delle indennità giornaliere.” (doc. I)

1.9. L’amministrazione, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. In data 2 novembre 2020,

l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni

ricorsuali (doc. VII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA,

le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art. 52 LPGA non prevede

una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 52, n. 27, p. 659).

Tuttavia, occorre

osservare che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le

decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma

l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che

l’opposizione ha effetto sospensivo (Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 27, p.

659).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA

prevede, dal canto suo, che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi

in cui:

a. il ricorso contro una

decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù

della legge;

b. l’assicuratore ha tolto

l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione ha una

conseguenza giuridica il cui effetto non

può essere sospeso.

L’assicuratore può su

domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se

l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata

immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.3

In una sentenza I 46/04 del

24.

febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, l’Alta Corte ha stabilito

che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della

OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro

dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521,

p. 447 ss., consid. 2).

A quest’ultima si può

quindi continuare a fare riferimento.

Con effetto sospensivo

s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione

impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.

Va ancora segnalato che,

se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l’istituto

dell’effetto sospensivo.

Secondo la giurisprudenza,

oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per

definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una

richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF

126.

V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 =

RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa,

ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica

oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti

cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF

126.

V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI

1997.

K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF

116.

Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).

Secondo

la Corte federale, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all’art.

55.

PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per

analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA, considerata la stretta connessione

esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STF U 190/06 del 13 giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

L'autorità chiamata a

decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a ordinare delle

misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di

un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a

quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521

consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata

gode di un certo margine d'apprezzamento.

Di regola, essa fonderà la

propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione,

senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di

tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari

a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive

chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia

sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile

2015.

consid. 4.2; 9C_207/2014 del 1° maggio 2014 consid. 5.2; STF I 439/06 del

19.

settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Nella sentenza K 8/96 dell'11

febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TF, constatato

che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la

ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure

provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse

dell'autorità amministrativa:

" (…) Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente

appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di

prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate

indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle

difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni

versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per

quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive

potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima,

un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta

conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da

costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non

esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non

dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale

non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover

anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e

riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione

anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna

ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a

quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo

posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono

essere pronunciate misure provvisionali positive." (STF succitata, consid.

4.

non pubblicato)

La priorità di principio

dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora

stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,

STF 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3; 8C_110/2008 del 7 maggio 2008

consid. 2.3; STF U 190/06 succitata consid. 2; U 75/04 del 16 aprile 2004

consid. 4.1).

2.5

Con la propria impugnativa,

l’assicurato fa in sostanza valere che il proprio interesse a che il diritto

all’indennità giornaliera venga ripristinato sarebbe preponderante rispetto a

quello dell’amministrazione a non dover anticipare le prestazioni assicurative.

In questo senso, egli osserva che sarebbe “altamente probabile” che la

perizia ortopedica disposta nel frattempo dall’CO 1 confermi l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con gli infortuni del 2015 e/o del 2019. D’altro

canto, occorrerebbe considerare che il fatto che egli si trovi attualmente

nella necessità di fare capo alle prestazioni assistenziali, è conseguenza

della “attitudine abusiva e dilatoria della CO 1” (doc. I).

Alla luce dei principi

giurisprudenziali menzionati in precedenza, questa Corte è dunque chiamata a

procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e a stabilire se i motivi

a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti

rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria.

Da questo profilo, la

presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate

nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui

l’interesse dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle

prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a

non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in

questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto

2017). Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’assicuratore

resistente “… rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite all’assicurato

nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse portare alla

conclusione che esse sono state indebitamente erogate.” (doc. I, p. 15).

Inoltre, non è possibile

concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza alcun dubbio con

la vittoria di RI 1, posto che la risoluzione della questione litigiosa –

principalmente quella dell’eziologia, infortunistica o meno, dei disturbi

denunciati alla spalla e al ginocchio sinistro – dipende dagli esiti

dell’accertamento che è stato ordinato dall’istituto convenuto, di cui

l’insorgente medesimo ha peraltro riconosciuto la necessità (cfr. doc. 71, p. 1

– fasc. 1: “La necessità della perizia è condivisa dal leso.” – il

corsivo è del redattore).

Infine, i ritardi con i

quali l’CO 1 ha gestito la pratica dipendente dal sinistro del 2015 - accertati

anche da questo Tribunale con la pronunzia 35.2020.14 dell’8 maggio 2020

consid. 2.5. -, non costituiscono, secondo la giurisprudenza federale, un

fattore da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione.

Secondo questa Corte, in

esito a tutto quanto precede, non sono dati i presupposti affinché possa essere

ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore con

la decisione formale del 13 giugno 2018 (e, quindi, nemmeno il versamento

dell’indennità giornaliera durante la procedura di opposizione).

2.6

Sebbene essa non sia stata

richiamata dal ricorrente, il TCA ritiene comunque utile precisare che la

giurisprudenza di cui alla STF U 411/04 del 2 febbraio 2005, non può trovare

applicazione nel caso di specie.

In quella pronunzia,

riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il

versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere le risultanze di

una perizia medica da esso stesso ordinata, il TF ha rilevato che, nella

ponderazione dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei

pagamenti, l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di

prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate

indebitamente è contrapposto a quello dell’assicurato consistente nel

mantenimento del proprio sostentamento durante il periodo interessato dalla

sospensione dell’indennità giornaliera. Al proposito, l’Alta Corte ha osservato

di avere spesso deciso a favore dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito

della vertenza principale non era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle

fattispecie in cui l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto

luogo al termine della procedura amministrativa, nel caso in esame,

l’assicuratore non aveva sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma

soltanto provvisoriamente, nel mezzo della procedura d’accertamento.

Sempre secondo il TF, ciò violava il principio secondo il quale l’assicuratore

contro gli infortuni deve innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti

giuridicamente rilevanti e, successivamente, fondandosi sulle relative

risultanze, esaminare se i pagamenti vanno soppressi. Siccome l’assicuratore

aveva in un primo tempo versato l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il

relativo diritto dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado

della verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era

nel frattempo estinta.

Secondo questa Corte, la

fattispecie sub judice non è comparabile a quella di cui alla sentenza

federale appena menzionata.

In effetti, in concreto,

con la decisione formale del 13 giugno 2018, l’CO 1 non ha provvisoriamente

posto fine al versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa della consegna

della perizia. L’assicuratore convenuto è invece giunto alla conclusione che i

disturbi ancora lamentati dall’assicurato non erano più da ricondurre, in

termini di probabilità preponderante, all’infortunio del febbraio 2015, motivo

per cui ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20

febbraio 2018, e ciò in base alle risultanze degli accertamenti compiuti nel

frattempo (in particolare, facendo capo al parere del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – cfr. doc. 120, doc. 125 e doc.

144.

– fasc. 2). Pertanto, a differenza della sentenza U 411/04, l’CO 1 ha

ritenuto che fossero dati tutti gli elementi per poter decidere il caso. Di

conseguenza, le indennità giornaliere non sono state sospese nel mezzo della

procedura di accertamento. La decisione di disporre una perizia ortopedica è

stata presa soltanto più tardi.

La presente fattispecie è

invece analoga a quella di cui alla STF U 190/06 del 13 giugno 2006, nella

quale l’Alta Corte ha negato proprio l’applicabilità dei principi sviluppati

nella sentenza U 411/04:

" (…).

3.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das

Urteil L. vom 2. Februar 2005 (U 411/04: publiziert in Plädoyer 2005/2 S. 79),

wonach die Versicherung vor der Aufhebung einer Leistung den rechtserheblichen

Sachverhalt abklären und mit dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit nachweisen müsse, dass jede kausale Bedeutung von

unfallbedingten Ursachen des Gesundheitsschadens dahingefallen sei. Nachdem vorliegend

ein Gutachten des Zentrums X.________ angefordert worden sei, müssten die

Taggelder weiterhin ausbezahlt werden, bis dieses eingetroffen und die

Kausalität der bestehenden Leiden zu den zwei Unfallereignissen rechtsgenüglich

geklärt sei.

3.2

Der Fall L. ist entgegen der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ohne weiteres mit dem vorliegenden

vergleichbar. Dort hatte die Unfallversicherung ein Gutachten einverlangt und

zugleich ihre Leistungen vorsorglich bis zum Eintreffen der Expertise

eingestellt. Die Versicherung ging also selber davon aus, dass der medizinische

Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt sei, hob ihre Leistungen aber trotzdem

bereits während der noch laufenden Abklärung auf. Dies ist unzulässig.

Vorliegend verhält es sich indessen anders: die Zürich stellte die Leistungen

nicht ein, um das Eintreffen eines Gutachtens abzuwarten. Vielmehr war sie

zuvor auf Grund der Akten zum Schluss gekommen, dass der adäquate

Kausalzusammenhang zwischen dem zweiten Unfall und den verbliebenen Gesundheitsschäden

nicht erfüllt sei, da es sich beim Ereignis vom 18. Juni 2004 um einen leichten

Unfall gehandelt habe, bei welchem die adäquate Kausalität ohne weiteres

verneint werden könne. Die Zürich ging somit hier im

Unterschied zum Urteil L. davon aus, dass der Fall entscheidungsreif sei.

Dementsprechend wurden die Taggelder nicht während laufender Abklärungen

eingestellt. Der Auftrag an das Zentrum X.________ erging erst später. Den

Unfall vom 18. Juni 2004 betreffende Fragen wurden erst auf Wunsch der Beschwerdeführerin

eingefügt, galt doch die Expertise auch den Folgen des Unfalls vom 2. Januar 1994. (…).”

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti