35.2020.85
Ricorso contro una decisione incidentale. Discussa la questione di sapere se vada ripristinato il diritto all'indennità giornaliera nell'attesa della consegna di una perizia amministrativa ordinata nel quadro della procedura di opposizione
14 dicembre 2020Italiano19 min
conclusioni della futura perizia prevista a novembre prossimo dovessero confermare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.85
mm
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 26 agosto 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 febbraio 2015, RI 1,
dipendente delle __________ di __________ in qualità di autista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è stato investito da un’autovettura in retromarcia e ha riportato, secondo
il verbale di PS dell’Ospedale __________ di __________, delle policontusioni.
Esami radio-strumentali della spalla sinistra eseguiti in seguito hanno
evidenziato una lesione del labbro antero-superiore tipo Slap II con piccola
cisti para-labbrale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2018,
l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 20 febbraio 2018 il proprio obbligo a
prestazioni dipendente dall’evento traumatico del mese di febbraio 2015. L’CO 1
ha inoltre tolto l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione (doc. 149 –
fasc. 2).
L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento.
1.3. Dalle carte processuali si
evince che, nel gennaio 2019, ad RI 1 è occorso un nuovo evento infortunistico:
uscendo dalla vasca da bagno, egli è scivolato, ha battuto la spalla sinistra
contro il miscelatore dell’acqua ed è caduto sul ginocchio sinistro (doc. 18,
p. 2 – fasc. 1).
1.4. Sentito il parere del proprio
medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, (doc. 36 – fasc.1), in data 18 febbraio 2020, l’amministrazione
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato ab initio
il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento traumatico del gennaio
2019 (così come con quelli pregressi del 2002, 2004 e 2012) (doc. 45 – fasc.
1).
L’avv. RA 1 ha interposto
opposizione anche contro questa decisione (doc. 58 e doc. 61 – fasc. 1).
1.5. Nel corso del mese di maggio
2020, l’istituto assicuratore ha informato il rappresentante dell’assicurato
circa la propria intenzione di disporre l’esecuzione di una perizia ortopedica
presso il dott. __________, assegnandogli un termine per pronunciarsi in merito
alla necessità della perizia, al nominativo dell’esperto e al catalogo dei
quesiti (doc. 69 – fasc. 1).
Con scritto del 15 giugno
2020, il patrocinatore dell’assicurato ha condiviso la necessità di eseguire
una perizia, ha formulato alcune domande complementari e ha contestato il
nominativo del perito (doc. 71 – fasc. 1).
Sentite le spiegazioni
dell’assicuratore (doc. 72 – fasc. 1), l’avv. RA 1 ha finalmente (e
implicitamente) accettato l’esperto designato.
Fatti
I quesiti sono stati
trasmessi al dott. __________ in data 14 luglio 2020 (doc. 74 – fasc. 1).
RI 1 è stato convocato per
la visita peritale il 5 novembre 2020 (doc. 77 – fasc. 1).
1.6. Il 24 luglio 2020, il
patrocinatore ha chiesto all’amministrazione di ripristinare immediatamente il
versamento delle indennità giornaliere a favore dell’assicurato (doc. 78 –
fasc. 1; cfr. pure il doc. 79 – fasc. 1).
1.7. In data 26 agosto 2020, l’CO
1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale respinto la domanda di
ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, precisando in particolare
che “… dal momento che sono da attendersi difficoltà nel recupero delle
prestazioni erogate durante il procedimento qualora la decisione impugnata
venisse confermata, la tutela dell’interesse della CO 1 è considerata
preponderante.” (doc. 230 – fasc. 2).
1.8. Con tempestivo ricorso del 25
settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione incidentale impugnata, venga ripristinato l’effetto
sospensivo tolto con la decisione formale del 13 giugno 2018 e, dunque, il
versamento delle indennità giornaliere a contare dal 20 febbraio 2018,
argomentando segnatamente quanto segue:
" (…) Chiaramente
da parte della CO 1 vi è un interesse a che l’effetto sospensivo sia mantenuto
poiché la stessa rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite
all’assicurato nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse
portare alla conclusione che esse sono state indebitamente erogate.
A parere dello scrivente nel ponderare gli interessi in gioco, nel
caso specifico, cod. lod. Tribunale dovrebbe invece concludere a che gli
interessi del ricorrente alla restituzione dell’effetto sospensivo sono
superiori a quelli della CO 1 a mantenerlo.
Si consideri nell’ambito di tale ponderazione la posizione
oltremodo abusiva ed insostenibile di CO 1, laddove l’assicuratore Lainf dopo
aver a torto privato l’assicurato delle prestazioni di breve durata nonostante
la situazione di salute non fosse stabilizzata ha privato all’assicurato di
poter beneficiare dell’effetto sospensivo alle sue valide e legittime
contestazioni, salvo poi ritardare la propria decisione in maniera abusiva ed
inammissibile per svariati anni, al punto da incorrere in un gravissimo abuso e
diniego di giustizia.
Questo comportamento, arbitrario anche nel risultato, ergo
contrario all’art. 9 CF (si pensi che l’assicurato è stato privato per anni
della primaria fonte di sostentamento destinata altresì alla famiglia) non può
essere tollerato al punto da imporre l’immediato ripristino – come più volte
richiesto dall’opponente – delle prestazioni di corta durata e meglio delle IG
Lainf, senza le quali il signor RI 1 e la sua famiglia incorrono in gravissime
difficoltà finanziarie che – dopo aver comportato il consumo dei pochi risparmi
– impone ora di ricorrere all’assistenza (cfr. decisione assistenza).
(…).
Alla luce di tutto quanto precede e, meglio, le conclusioni
mediche in favore della sussistenza di un nesso causale, gli interessi della CO
1 non sono particolarmente a rischio, poiché è altamente probabile che la
perizia predisposta per il mese di novembre prossimo confermi tale fattispecie.
L’interesse del ricorrente alla messa in pagamento delle indennità
giornaliere sussiste ormai dal 2018, ossia dal momento in cui la decisione di
chiusura del caso è stata contestata. Ad oggi, durante il procedimento
d’investigazione questo supera chiaramente l’interesse della CO 1, nella misura
in cui la cessazione del pagamento delle indennità giornaliere in favore del
ricorrente lo ha già messo in passato e continuerà a farlo in misura ancora più
importante in futuro in una situazione economica precaria.
In specie tenuto conto dell’attitudine abusiva e dilatoria della CO
1 durante tutta l’istruttoria e in fase d’opposizione dove i suoi interessi
sono già stati compromessi dal ritiro dell’effetto sospensivo, a oltre 5 anni
dal primo infortunio e a 2 dal secondo, lo scrivente ritiene che non sarebbe
proporzionato far assumere, ancora una volta, dal ricorrente le conseguenze
economiche di tali manchevolezze, foss’anche nella denegata ipotesi che le
conclusioni della futura perizia prevista a novembre prossimo dovessero confermare
le conclusioni della CO 1.
Gli interessi dell’assicurato in questo caso, prevalgono senza
ombra di dubbio su quelli dell’assicurazione di eventualmente versare “a torto”
delle indennità giornaliere.” (doc. I)
1.9. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. In data 2 novembre 2020,
l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni
ricorsuali (doc. VII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 52 LPGA non prevede
una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 52, n. 27, p. 659).
Tuttavia, occorre
osservare che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le
decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma
l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che
l’opposizione ha effetto sospensivo (Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 27, p.
659).
L’art. 11 cpv. 1 OPGA
prevede, dal canto suo, che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi
in cui:
a. il ricorso contro una
decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù
della legge;
b. l’assicuratore ha tolto
l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una
conseguenza giuridica il cui effetto non
può essere sospeso.
L’assicuratore può su
domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se
l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata
immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).
2.3
In una sentenza I 46/04 del
24.
febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, l’Alta Corte ha stabilito
che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della
OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro
dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521,
p. 447 ss., consid. 2).
A quest’ultima si può
quindi continuare a fare riferimento.
Con effetto sospensivo
s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione
impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.
Va ancora segnalato che,
se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l’istituto
dell’effetto sospensivo.
Secondo la giurisprudenza,
oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per
definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una
richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF
126.
V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 =
RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa,
ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica
oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti
cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF
126.
V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI
1997.
K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF
116.
Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).
Secondo
la Corte federale, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all’art.
55.
PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per
analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA, considerata la stretta connessione
esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STF U 190/06 del 13 giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
L'autorità chiamata a
decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a ordinare delle
misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di
un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a
quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521
consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata
gode di un certo margine d'apprezzamento.
Di regola, essa fonderà la
propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione,
senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di
tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari
a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive
chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia
sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile
2015.
consid. 4.2; 9C_207/2014 del 1° maggio 2014 consid. 5.2; STF I 439/06 del
19.
settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e
riferimenti ivi citati).
2.4
Nella sentenza K 8/96 dell'11
febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TF, constatato
che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la
ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure
provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse
dell'autorità amministrativa:
" (…) Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente
appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di
prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate
indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle
difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni
versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per
quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive
potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima,
un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta
conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da
costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non
esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non
dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale
non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover
anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e
riferimenti).
I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione
anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna
ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a
quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo
posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono
essere pronunciate misure provvisionali positive." (STF succitata, consid.
4.
non pubblicato)
La priorità di principio
dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora
stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,
STF 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3; 8C_110/2008 del 7 maggio 2008
consid. 2.3; STF U 190/06 succitata consid. 2; U 75/04 del 16 aprile 2004
consid. 4.1).
2.5
Con la propria impugnativa,
l’assicurato fa in sostanza valere che il proprio interesse a che il diritto
all’indennità giornaliera venga ripristinato sarebbe preponderante rispetto a
quello dell’amministrazione a non dover anticipare le prestazioni assicurative.
In questo senso, egli osserva che sarebbe “altamente probabile” che la
perizia ortopedica disposta nel frattempo dall’CO 1 confermi l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con gli infortuni del 2015 e/o del 2019. D’altro
canto, occorrerebbe considerare che il fatto che egli si trovi attualmente
nella necessità di fare capo alle prestazioni assistenziali, è conseguenza
della “attitudine abusiva e dilatoria della CO 1” (doc. I).
Alla luce dei principi
giurisprudenziali menzionati in precedenza, questa Corte è dunque chiamata a
procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e a stabilire se i motivi
a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti
rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria.
Da questo profilo, la
presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate
nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui
l’interesse dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle
prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a
non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in
questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto
2017). Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’assicuratore
resistente “… rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite all’assicurato
nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse portare alla
conclusione che esse sono state indebitamente erogate.” (doc. I, p. 15).
Inoltre, non è possibile
concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza alcun dubbio con
la vittoria di RI 1, posto che la risoluzione della questione litigiosa –
principalmente quella dell’eziologia, infortunistica o meno, dei disturbi
denunciati alla spalla e al ginocchio sinistro – dipende dagli esiti
dell’accertamento che è stato ordinato dall’istituto convenuto, di cui
l’insorgente medesimo ha peraltro riconosciuto la necessità (cfr. doc. 71, p. 1
– fasc. 1: “La necessità della perizia è condivisa dal leso.” – il
corsivo è del redattore).
Infine, i ritardi con i
quali l’CO 1 ha gestito la pratica dipendente dal sinistro del 2015 - accertati
anche da questo Tribunale con la pronunzia 35.2020.14 dell’8 maggio 2020
consid. 2.5. -, non costituiscono, secondo la giurisprudenza federale, un
fattore da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione.
Secondo questa Corte, in
esito a tutto quanto precede, non sono dati i presupposti affinché possa essere
ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore con
la decisione formale del 13 giugno 2018 (e, quindi, nemmeno il versamento
dell’indennità giornaliera durante la procedura di opposizione).
2.6
Sebbene essa non sia stata
richiamata dal ricorrente, il TCA ritiene comunque utile precisare che la
giurisprudenza di cui alla STF U 411/04 del 2 febbraio 2005, non può trovare
applicazione nel caso di specie.
In quella pronunzia,
riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il
versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere le risultanze di
una perizia medica da esso stesso ordinata, il TF ha rilevato che, nella
ponderazione dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei
pagamenti, l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di
prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate
indebitamente è contrapposto a quello dell’assicurato consistente nel
mantenimento del proprio sostentamento durante il periodo interessato dalla
sospensione dell’indennità giornaliera. Al proposito, l’Alta Corte ha osservato
di avere spesso deciso a favore dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito
della vertenza principale non era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle
fattispecie in cui l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto
luogo al termine della procedura amministrativa, nel caso in esame,
l’assicuratore non aveva sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma
soltanto provvisoriamente, nel mezzo della procedura d’accertamento.
Sempre secondo il TF, ciò violava il principio secondo il quale l’assicuratore
contro gli infortuni deve innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti
giuridicamente rilevanti e, successivamente, fondandosi sulle relative
risultanze, esaminare se i pagamenti vanno soppressi. Siccome l’assicuratore
aveva in un primo tempo versato l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il
relativo diritto dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado
della verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era
nel frattempo estinta.
Secondo questa Corte, la
fattispecie sub judice non è comparabile a quella di cui alla sentenza
federale appena menzionata.
In effetti, in concreto,
con la decisione formale del 13 giugno 2018, l’CO 1 non ha provvisoriamente
posto fine al versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa della consegna
della perizia. L’assicuratore convenuto è invece giunto alla conclusione che i
disturbi ancora lamentati dall’assicurato non erano più da ricondurre, in
termini di probabilità preponderante, all’infortunio del febbraio 2015, motivo
per cui ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20
febbraio 2018, e ciò in base alle risultanze degli accertamenti compiuti nel
frattempo (in particolare, facendo capo al parere del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – cfr. doc. 120, doc. 125 e doc.
144.
– fasc. 2). Pertanto, a differenza della sentenza U 411/04, l’CO 1 ha
ritenuto che fossero dati tutti gli elementi per poter decidere il caso. Di
conseguenza, le indennità giornaliere non sono state sospese nel mezzo della
procedura di accertamento. La decisione di disporre una perizia ortopedica è
stata presa soltanto più tardi.
La presente fattispecie è
invece analoga a quella di cui alla STF U 190/06 del 13 giugno 2006, nella
quale l’Alta Corte ha negato proprio l’applicabilità dei principi sviluppati
nella sentenza U 411/04:
" (…).
3.1
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das
Urteil L. vom 2. Februar 2005 (U 411/04: publiziert in Plädoyer 2005/2 S. 79),
wonach die Versicherung vor der Aufhebung einer Leistung den rechtserheblichen
Sachverhalt abklären und mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit nachweisen müsse, dass jede kausale Bedeutung von
unfallbedingten Ursachen des Gesundheitsschadens dahingefallen sei. Nachdem vorliegend
ein Gutachten des Zentrums X.________ angefordert worden sei, müssten die
Taggelder weiterhin ausbezahlt werden, bis dieses eingetroffen und die
Kausalität der bestehenden Leiden zu den zwei Unfallereignissen rechtsgenüglich
geklärt sei.
3.2
Der Fall L. ist entgegen der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ohne weiteres mit dem vorliegenden
vergleichbar. Dort hatte die Unfallversicherung ein Gutachten einverlangt und
zugleich ihre Leistungen vorsorglich bis zum Eintreffen der Expertise
eingestellt. Die Versicherung ging also selber davon aus, dass der medizinische
Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt sei, hob ihre Leistungen aber trotzdem
bereits während der noch laufenden Abklärung auf. Dies ist unzulässig.
Vorliegend verhält es sich indessen anders: die Zürich stellte die Leistungen
nicht ein, um das Eintreffen eines Gutachtens abzuwarten. Vielmehr war sie
zuvor auf Grund der Akten zum Schluss gekommen, dass der adäquate
Kausalzusammenhang zwischen dem zweiten Unfall und den verbliebenen Gesundheitsschäden
nicht erfüllt sei, da es sich beim Ereignis vom 18. Juni 2004 um einen leichten
Unfall gehandelt habe, bei welchem die adäquate Kausalität ohne weiteres
verneint werden könne. Die Zürich ging somit hier im
Unterschied zum Urteil L. davon aus, dass der Fall entscheidungsreif sei.
Dementsprechend wurden die Taggelder nicht während laufender Abklärungen
eingestellt. Der Auftrag an das Zentrum X.________ erging erst später. Den
Unfall vom 18. Juni 2004 betreffende Fragen wurden erst auf Wunsch der Beschwerdeführerin
eingefügt, galt doch die Expertise auch den Folgen des Unfalls vom 2. Januar 1994. (…).”
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti