35.2020.86
Discussi la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, il diritto a una rendita d'invalidità e l'entità della menomazione dell'integrità. Rinvio degli atti per esecuzione diuna perizia esterna volta a definire l'esigibilità lavorativa
8 marzo 2021Italiano32 min
provocano evidenti disturbi funzionali con dolore alla deambulazione. Lo stato patologico
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.86
MM
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 luglio 2017, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità d’intonacatore e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è caduto da un’altezza di 5 metri e ha riportato la fruttura
pluriframmentaria scomposta biossea della gamba destra e del pilone tibiale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 29 aprile 2020, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni
di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 1° febbraio 2020,
negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 197).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 206 e 211 + allegati), in
data 27 agosto 2020, l’assicuratore ha confermato in sostanza il contenuto
della sua prima decisione (doc. 216).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via
principale che, annullata la decisione su opposizione impugnata,
l’assicuratore resistente venga condannato a ripristinare il diritto alle
prestazioni di corta durata e, una volta raggiunta la stabilizzazione, a
determinarsi circa il diritto a quelle di lunga durata. In subordine,
egli pretende l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 32.5% a contare
dal momento in cui è cessato il diritto all’indennità giornaliera.
A sostegno delle proprie
pretese, il rappresentante dell’assicurato rimprovera innanzitutto
all’amministrazione di avere posto termine al versamento delle prestazioni di
corta durata sebbene il suo stato di salute infortunistico non potesse essere
considerato stabilizzato, rilevando in proposito che “secondo gli specialisti
di __________, egli non è ancora guarito al meglio, tant’è che continuano a
sottoporlo a visite di monitoraggio proprio per verificare l’evoluzione. Al
tempo stesso, hanno attestato l’incapacità lavorativa fino al prossimo
controllo previsto il 20 ottobre ossia a breve scadenza. Secondo il dr. __________,
noto specialista in chirurgia ortopedica in Ticino e talvolta consultato anche
dalla stessa CO 1, la situazione post-traumatica non è manifestamente ancora
risolta in presenza di una pseudo-artrosi, vale a dire una non consolidazione
dei frammenti ossei, che provocano evidenti disturbi funzionali con dolore alla
deambulazione. In realtà i dolori sono presenti, e soprattutto si avvertono di
più, a riposo. A giudizio dello specialista, il caso è ancora suscettibile di
miglioramento con adeguate terapie. L’assicuratore, a questa osservazione
replica che lo specialista non ha spiegato queli terapie propone. Ebbene,
basterebbe semplicemente chiederglielo e conferirgli un incarico per valutare
la casistica, cosa peraltro dovuta dal profilo legale.” (doc. I, p. 5).
D’altro canto, per il caso
in cui le condizioni di salute infortunistiche venissero giudicate
stabilizzate, il patrocinatore contesta che l’assicurato possa essere
considerato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, ritenuto che,
in ogni caso, secondo gli specialisti zurighesi, la sua capacità consiste in
6-8 ore lavorate/giorno. Pertanto, “…, anche volendo unicamente osservare
quanto affermano all’università di __________, 6 ore di lavoro corrispondono ad
una mancata resa del 25% (6 x 100 : 8), mentre 7 ore ad un mancata resa del
12.5%. Altro che la capacità è completa. Il TF ammette in determinate
situazioni la riduzione della resa per tenere conto della sindrome algica.
Questo caso è uno di questi giacchè siamo confrontati con un dossier di lunga
durata e con una manifestazione monitorata a più riprese, dunque non con una
condizione soggettiva ma bensì assolutamente oggettiva.” (doc. I, p. 6).
In merito agli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’RA 1 fa
valere che occorrerebbe applicare “… non il salario perso siccome non era più
presente al momento in cui si realizzano le condizioni per la chiusura del
caso, ma occorre prendere in considerazione quale salario da valido, praticando
il parallelismo dei redditi, lo stesso salario individuato da invalido, quindi
l’importo annuale di CHF 68'446 anziché 61'281.”. Inoltre, su questo reddito
andrebbe applicata una prima riduzione del 25% (in subordine del 12.5%) e,
successivamente, una deduzione sociale del 10% (doc. I, p. 6).
Trattandosi infine
dell’entità della menomazione dell’integrità, il rappresentante si è riservato
“… delle verifiche e di proporre eventualmente un aggiornamento, ma dal nostro
punto di vista, l’artrosi di cui è affetto l’assicurato adempie almeno i
requisiti minimi per il grado grave, ciò che comporta un pagamento tra il 15 ed
il 30%.” (doc. I, p. 6).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 26 novembre 2020, il
rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni e ha versato agli atti un ulteriore rapporto della Clinica
di traumatologia dell’Ospedale universitario di __________ (__________) (doc.
IX + allegato).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 9 dicembre 2020 (doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile
2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato
dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° febbraio 2020 e,
nell’affermativa, a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità
e ad assegnargli un’IMI del 15%, oppure no.
2.3. Stato di salute
infortunistico stabilizzato da febbraio 2020?
2.3.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
2.3.2. Con la decisione su
opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1
ha dichiarato che, a contare dal febbraio 2020, non vi erano più provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni
di corta durata (cfr. doc. 216, p. 5).
Dalle carte processuali si
evince in particolare che, in occasione della visita di chiusura del 19
novembre 2019, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedia e
traumatologia, ha in effetti ritenuto ormai stabilizzato lo stato clinico della
gamba destra (cfr. doc. 176, p. 5).
A margine della
consultazione del 19 dicembre 2019, gli specialisti della Clinica di
traumatologia dell’__________ hanno osservato che l’esame TAC eseguito nel
frattempo, aveva confermato la presenza di una pseudoartrosi con persistente mal-unione
della frattura nella regione della gamba destra. Essi hanno dichiarato, a
distanza di quasi due anni dall’infortunio, di attendersi ancora un progressivo
lento consolidamento che però rimarrà incompleto. A loro avviso, un’osteotomia
correttiva e una terapia operatoria mediante chiodi tibiali, è da ritenere
rischiosa. In effetti, a fronte della presenza di un’osteopenia a livello della
tibia distale e di materiale di osteosintesi, vi è il pericolo che un chiodo causi
la rottura completa della diafiasi tibiale distale. Anche un’osteosintesi con
placche non è stata giudicata una valida opzione terapeutica, siccome in un
osso osteopenico le viti non tengono e lo stato delle parti molli è piuttosto
precario. I medici zurighesi hanno quindi suggerito al ricorrente di accettare
Fatti
i disturbi e d’iniziare immediatamente la riformazione in un’attività d’ufficio
o, comunque, sedentaria (doc. 186).
Analoghe indicazioni si
evincono pure dal loro referto relativo alla consultazione dell’11 giugno 2020
(cfr. doc. 209, p. 3).
Nel quadro della procedura
di opposizione, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto un rapporto, datato
2 giugno 2020, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Questo
in particolare il suo tenore:
" (…). La
situazione post-traumatica del signor RI 1 non è manifestamente ancora risolta
con presenza di una pseudoartrosi della tibia ed un varismo post-traumatico che
provocano evidenti disturbi funzionali con dolore alla deambulazione. Lo stato patologico
attuale, benché stazionario da alcuni mesi, è suscettibile di miglioramento con
un’adeguata terapia. Ritengo che un approccio chirurgico per sanare la
pseudoartrosi, vada considerato.
(…).
Consiglio quindi una nuova valutazione per secondo parere presso
un altro centro ortopedico universitario.” (doc. 212, p. 2)
Le considerazioni espresse
dallo specialista interpellato dal ricorrente sono state criticamente
commentate dal dott. __________ con particolare riferimento a quanto era stato
nel frattempo attestato dai medici dell’__________:
" (…). per
queste constatazioni (quelle espresse dagli specialisti __________, n.d.r.) non
si possono condividere le valutazioni riportate dal dr. med__________ nel suo
rapporto medico del 02.06.2020 quando lo stesso riferì: “(…)”, in quanto il dr.
med. __________ non specificò mai la tipologia di approccio chirurgico adeguato
e sicuro dal punto di vista terapeutico per sanare la pseudo-artrosi alla gamba
e neppure chiarì nello specifico “l’adeguata terapia” da instaurare per
ottenere un “suscettibile miglioramento” dello stato clinico; d’altra parte,
ribadiamo che da parte del sottoscritto, durante la visita del 19.11.2019, vi
fu un chiaro invito al signor RI 1 a riqualificarsi in un’attività lavorativa
leggera e sedentaria ritenuta assolutamente congrua alle limitate condizioni
funzionali dell’arto inferiore destro, concetto questo ribadito anche nel
rapporto medico __________ dell’11.06.2020 ove fu riportato: “il paziente può
lavorare 6-8 ore al giorno stando seduto. Raccomandiamo comunque vivamente di
riqualificarsi per un lavoro sedentario”.
(…).
Riguardo infine le problematiche algiche residuali ancora
lamentate alla gamba destra ed ampiamente palesate durante la visita __________
del 19.11.2019, tali sintomatologie saranno attenuate/trattate modulando una
terapia farmacologica analgesica su base programmatica in base alle indicazioni
del medico curante, modificando la terapia nei momenti e nella forma opportuna
o intercalandole a rimedi palliativi.” (doc. 215, p. 4 s.)
Pendente causa, è stato
versato agli atti un nuovo referto della Clinica di traumatologia dell’__________,
relativo a una visita di controllo che ha avuto luogo l’8 ottobre 2020. Per
quanto qui d’interesse, i sanitari hanno ribadito l’assenza di ulteriori valide
opzioni terapeutiche, spiegando all’assicurato che dovrà purtroppo convivere
per tutta la vita con le conseguenze dell’infortunio patito (doc. IX 1).
2.3.3. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.4. Alla luce di quanto emerge
dalla documentazione medica a disposizione, segnatamente dai rapporti gli atti
della Clinica di traumatologia dell’__________, i cui specialisti hanno sconsigliato
categoricamente un ulteriore approccio operatorio, evidenziando come
l’assicurato dovrà purtroppo convivere con i postumi dell’infortunio (cfr. supra,
consid. 2.3.2.), va ritenuto dimostrato, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi
erano più misure terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente le
condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Questo Tribunale non
ignora che, secondo lo specialista privatamente consultato dall’insorgente, le
condizioni di salute infortunistiche sarebbero ancora suscettibili di
miglioramento mediante un approccio chirurgico (cfr. doc. 212, p. 2), tuttavia questo
parere non appare atto a mettere in discussione l’attendibilità della
valutazione enunciata dai medici zurighesi. Nei loro referti, questi ultimi
hanno infatti spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali un’opzione
operatoria non può più entrare in linea di conto, diversamente dal dott. __________,
il quale non ha affatto motivato la tesi contraria, ossia che da un ulteriore
intervento chirurgico ci si potrebbe ancora attendere dei miglioramenti (concretamente,
il consolidamento della pseudoartrosi). Il rappresentante dell’assicurato non
può del resto essere seguito laddove rimprovera all’assicuratore convenuto di
non aver interpellato il dott. __________ affinché motivasse meglio il proprio
parere. Secondo il TCA, a fronte di referti di una Clinica universitaria,
dunque di alto valore scientifico, in cui si è a più riprese vivamente
sconsigliato di procedere a degli ulteriori passi chirurgici, è del tutto
comprensibile che l’amministrazione abbia rinunciato a ulteriori approfondimenti
istruttori. Anche la circostanza che, successivamente al febbraio 2020, il
ricorrente sia stato sottoposto a delle ulteriori “visite di monitoraggio” da
parte dei sanitari dell’__________, non consente di mettere in dubbio la
stabilizzazione del suo stato di salute infortunistico. Non può infatti
sfuggire che, già in occasione del consulto del dicembre 2019, essi
avevano dichiarato che l’assicurato avrebbe dovuto convivere con i disturbi
residui e, quindi, intraprendere una riformazione professionale (cfr. doc.
186, p. 2: “Wir erklären dem Patienten daher, eher die Beschwerden zu
akzeptieren, und empfehlen unbedingt eine Umschulung für eine Bürotätigkeit
oder sitzende Tätigkeit.”).
Stante ciò, il TCA non può
che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in
cui sancisce che il 1° febbraio 2020, lo stato di salute infortunistico era
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in
particolare alla rendita d’invalidità.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Nel
caso di specie, va osservato che è contestata l’esigibilità lavorativa alla
base della decisione dell’amministrazione di negare il diritto a una rendita
d’invalidità (cfr. doc. I).
A tal proposito, il TCA
constata che l’esigibilità è stata definita dal medico __________ in occasione
della visita di chiusura del 19 novembre 2019, tenuto conto dello stato della
gamba destra. Al riguardo, egli si è così espresso:
" (…). Molto
spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza
dei fianchi; talvolta può sollevare e portare pesi leggeri (5-10 kg) fino
all’altezza dei fianchi; mai più può portare pesi medi, pesanti o molto pesanti
fino all’altezza dei fianchi; molto spsso può sollevare oltre l’altezza del
petto pesi fino a 5 kg; mai più può sollevare oltre l’altezza del petto pesi
superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi di precisione e
attrezzi medi; mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e lavoro molto
pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano.
Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, rotazione,
posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta posizione in piedi e inclinata
in avanti, di rado posizione inginocchiata; molto spesso può avere la flessione
delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata e seduta,
talvolta la posizione in piedi, molto spesso una posizione a libera scelta. Molto
spesso può camminare fino a 50 m ed oltre i 50 m, di rado può camminare per
lunghi tratti, mai più può camminare su terreno accidentato, talcolta può
salire le scale; mai più può salire su scale a pioli. Possibile l’uso delle due
mani, equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 176, p. 5)
A margine della
consultazione dell’11 giugno 2020, i medici della Clinica di traumatologia
dell’__________ hanno rilevato che il ricorrente potrebbe svolgere un’attività
sedentaria in ragione di 6-8 ore/giorno (doc. 209, p. 2).
Prendendo posizione in
merito alle obiezioni sollevate con l’opposizione, con apprezzamento del 17
agosto 2020, il dott. __________ ha in particolare rilevato che “… trattandosi
di una problematica pseudoartrosica diafisaria della gamba con importanti note
osteopeniche riguardanti la gamba e l’articolazione tibio-tarsica destra ed
associati dolori correlati, palliando con opportuna terapia farmacologica la
componente algica, non si ravvedono deficit limitanti che controindicano
l’impiego in un’attività sedentaria, in ufficio o in home office: durante la
visita del 19.11.2019 il signor RI 1 riferì la presenza di “un dolore a riposo
di bassa intensità che aumenta quando cammina o sotto carico prolungato” e
quindi una posizione lavorativa prevalentemente seduta risulterebbe adeguata
poiché non potenzialmente nocicettiva; in quanto agli spostamenti, sempre
durante la visita medica del 19.11.2019 il signor RI 1 dichiarò di riuscire a guidare
l’auto con cambio automatico per tragitti brevi o in alternativa sarebbe
possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici sempre da seduto.” (doc.
215, p. 5).
In sede di decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha precisato che, anche qualora si
volesse ammettere che l’assicurato è in grado di esercitare un’attività sedentaria
limitatamente a 7 ore/giorno (mediatra le 6-8 ore indicate dai medici dell’__________),
ciò non consentirebbe ancora di fondare il diritto a una rendita d’invalidità
(cfr. doc. 216, p. 6: “Le premesse per il riconoscimento di una rendita
d’invalidità non sarebbero nemmeno adempiute se si dovesse considerare che
l’assicurato è in grado di lavorare solo 7 ore al giorno e cioè si volesse fare
capo alla media delle ore indicate dai medici dell’Ospedale universitario di __________.
In tale ipotesi il guadagno post-infortunistico ammonterebbe a fr. 56'878.50
(fr. 5'417.-- : 40 ore x 35 ore x 12 mesi) e il discapito al 7.18%.”).
2.4.4
Tutto ben considerato, questo
Tribunale non ritiene che la documentazione medica a sua disposizione gli
consenta di pronunciarsi, con la necessaria tranquillità, in merito all’entità
della capacità lavorativa residua. In effetti, se il medico __________ ha
dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività alternative adeguate, i
sanitari dell’__________, da parte loro, hanno sostenuto che RI 1 potrebbe
svolgere una tale attività in ragione di 6-8 ore/giorno.
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’assicuratore convenuto, la questione dell’entità della capacità
lavorativa residua non può rimanere aperta.
In effetti, è vero che,
secondo la giurisprudenza federale, in presenza
di una forchetta comprendente un valore
minimo e uno massimo, va utilizzato il valore medio (cfr., in
particolare, STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 4.2; 8C_313/2018 del 10
agosto 2018 consid. 5; 8C_49/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4). Ora, se si ritenesse
il ricorrente in grado di esercitare un’attività confacente limitatamente a 7
ore/giorno (media tra 6 e 8 ore), ciò corrisponderebbe a una capacità
lavorativa residua dell’87.5% (su questo aspetto, si veda la STF
8C_123/2015 del 29 aprile 2015 consid. 3.3.1). Il reddito da invalido
ammonterebbe pertanto a fr. 53'901.24 (fr. 68'446.03 [cfr. doc. 195] – 12.5% =
fr. 59'890.27 – 10% [cfr. doc. 195]).
Confrontando i fr. 53'901.24 al reddito che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico,
e cioè fr. 61'281.34 (cfr. doc. 195, p. 1; a tal proposito, il
TCA non può condividere la tesi ricorsuale secondo la quale il reddito da
valido andrebbe determinato in applicazione dei dati salariali statistici,
anziché in funzione di quanto l’assicurato avrebbe conseguito nel 2020 presso
il suo (ex) datore di lavoro, ritenuto che dalle carte processuali non emerge
alcun indizio a favore del fatto che anche qualora non fosse rimasto vittima
del noto infortunio, egli avrebbe perso la propria occupazione alle dipendenze
della __________), il grado di invalidità sarebbe del 12.04%,
arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
di modo che a RI 1 andrebbe assegnata una rendita di tale entità. Stante ciò, è
necessario che il grado di capacità lavorativa in attività confacenti, venga
determinato con maggior precisione.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata va dunque annullata nella misura in cui al
ricorrente è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità e gli atti
rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno volto a stabilire in quale misura l’assicurato
è in grado di esercitare un’attività lavorativa adeguata, alternativa a quella
precedentemente svolta.
2.5
Entità della
menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (doc. 197, p. 3).
In effetti, con
apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________ ha valutato nei
seguenti termini l’entità della menomazione dell’integrità:
" (…).
1.
Reperti
Deficit funzionale doloroso della gamba e tibiotarsica destra su
infortunio del 30.07.2017 con esiti dopo frattura pluriframmentaria scomposta bi-ossea
gamba destra trattata con molteplici interventi chirurgici e pseudoartrosi
residuale al III° inferiore di tibia.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
A livello della tibiotarsica destra in futuro sarà da attendersi
un’artrosi dell’articolazione talo-crurale di grado moderato; in base alla
tabella 5.2 Suva il valore assegnato per tale tipo di artrosi è tra il 5 e il
15%: si sceglie il valore maggiore del 15% includendo in tale valutazione anche
la pseudoartrosi tibiale esitata. Si segnala che il valore del 15% corrisponde anche
al valore minimo di un’artrosi grave dell’articolazione talo-crurale sempre in
base alla tabella 5.2 Suva.” (doc. 177)
Con l’impugnativa, il rappresentante
dell’insorgente si è riservato di procedere a delle verifiche, sottolineando
che comunque l’artrosi presentata dall’assicurato “… adempie almeno ai
requisiti minimi per il grado grave ciò che comporta un pagamento tra il 15 ed
il 30%.” (doc. I, p. 6).
Chiamata a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che la
valutazione del medico __________ possa costituire da valido fondamento al
proprio giudizio. Il patrocinatore ha sì sostenuto che l’assicurato avrebbe
diritto a un’indennità più elevata, tuttavia tale sua pretesa non risulta
affatto sostanziata da documentazione medica specialistica. Del resto, se è
vero che la tabella 5.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO
1.
prevede un’indennità del 15-30% in caso di grave artrosi della tibio-tarsica,
è altrettanto vero che l’indennità ritenuta dal dott. __________ (15%) rientra
in quella forchetta.
A proposito dell’entità
dell’IMI, la decisione impugnata merita di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è
stato negato il diritto a una rendita d’invalidità. Per il resto, essa è
confermata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti