35.2020.87
Determinazione del diritto a una rendita d'invalidità. Reddito da valido stabilito in funzione di quanto guadagnerebbe un assicurato di mezza età (ricorrente 60enne)
22 marzo 2021Italiano23 min
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.87
mm
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 febbraio 2018, RI 1,
nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha perso l’equilibrio e, nel cadere a terra, ha
battuto la spalla destra contro un rullo compressore.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori (doc. 10).
Nel marzo 2019,
l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione dei tendini
sovraspinato e sottospinato, così come a un’acromioplastica (doc. 17).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A contare dal 1° giugno
2020, RI 1 è stato pre-pensionato.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 13 maggio 2020, l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal
31 maggio 2020 e negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità
per menomazione per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 150).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 159) - e
completata dall’avv. RA 1 (doc. 166) -, in data 29 settembre 2020, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 182).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità del 34%.
Con la sua impugnativa, il
patrocinatore contesta unicamente gli aspetti economici legati alla
determinazione del grado dell’invalidità.
A proposito del reddito
da invalido, egli fa valere che il valore andrebbe stabilito in
applicazione della tabella RSS TA 1, ramo economico 96 (“Altre attività di
servizi personali”), livello di competenze 1. Successivamente, sempre
secondo l’avv. RA 1, il reddito statistico andrebbe decurtato del 10/15% per
tenere conto dell’età dell’assicurato, della sua scarsa conoscenza della lingua
italiana, delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute
infortunistico e del fatto di aver sempre lavorato presso il medesimo datore di
lavoro.
In relazione al reddito
da valido, il rappresentante rileva che “se al caso dell’assicurato va
considerato il salario da valido di un assicurato di mezza età, andrebbe
d’altra parte ritenuto un salario (statistico) da invalido ridotto, ovvero
riportato ad un assicurato di mezza età con meno esperienza.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Il 16 novembre 2020, l’avv. RA
1 ha fornito alcune precisazioni in merito alla pretesa applicazione del dato
salariale relativo al ramo economico 96 (doc. VII).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito in data 20 novembre 2020 (doc. IX).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, l’oggetto
litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare all’insorgente il diritto a una rendita
d’invalidità, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità
continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della
LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STF I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,
tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nel caso di specie, questa
Corte constata che, con il ricorso, non viene contestata la valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, spec. in chirurgia
ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 5 febbraio
2019.
(cfr. doc. I, p. 2: “In particolare, l’assicurato non contesta le
limitazioni funzionali determinate dal medico __________ di CO 1 nel rapporto
della visita di chiusura del 5 febbraio 2020 che peraltro corrispondono a
quelle accertate dal chirurgo della __________ nel rapporto 27.01.2020.” – il
corsivo è del redattore).
L’avv. RA 1 contesta
invece l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per determinare il
grado dell’invalidità (cfr. doc. I, p. 2: “L’assicurato contesta invece il
salario da invalido considerato da CO 1, il mancato riconoscimento di fattori
di riduzione e l’accertamento del salario da valido.”).
Il TCA limiterà pertanto
il proprio esame a questi ultimi aspetti.
Preliminarmente, occorre
precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione
del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe
insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i
redditi del 2020).
2.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Con comunicazione del 19
ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali
cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe
cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il
mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in
termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli
anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il
mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”
2.6
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 68'446 il reddito da invalido
facendo capo alla tabella RSS TA 1_skill_levels
2018, media totale, livello di
competenze 1, uomini, aggiornato al 2020, non applicando alcuna riduzione, né a
titolo di gap salariale né
a titolo di deduzione sociale ex
DTF 126 V 80 (cfr. doc. 148, p. 1).
Da parte sua, il
ricorrente contesta, in primo luogo, l’applicazione al caso di specie della
media totale e chiede che si faccia invece capo al salario medio del solo ramo
economico 96 (“Altre attività di servizi personali”), dato che i postumi
infortunistici residuali gli consentono di esercitare soltanto delle attività
leggere (cfr. doc. I, p. 3 e doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi in
proposito, il TCA constata che gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno
residuo alla spalla destra del ricorrente non differiscono da quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in
particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente
importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del
23.
novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con
pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Ora, per questi assicurati,
spesso occupati (prima d’infortunarsi) nel ramo delle costruzioni, il reddito
da invalido viene regolarmente stabilito in applicazione della media totale
dei salari previsti dalla tabella RSS TA 1_skill_levels
dell’anno in questione. La sola circostanza evidenziata dall’avv. RA 1, ovvero
la capacità di svolgere soltanto delle attività fisicamente leggere, non
consente dunque di riferirsi al salario statistico di un ramo economico
particolare.
In secondo luogo, il
rappresentante dell’insorgente rimprovera all’assicuratore resistente di non
aver operato alcuna riduzione sociale sul salario statistico da invalido. A suo
avviso, in effetti, gli impedimenti funzionali determinati dal danno alla salute
infortunistico, le lacune linguistiche, il fatto di aver sempre (e solo)
lavorato nel campo delle costruzioni e l’età avanzata dell’assicurato,
giustificherebbero una decurtazione del 10/15% (doc. I, p. 4).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento
dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con
riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.
3.3).
Trattandosi
dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo
la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica
soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,
un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del
piano orizzontale (cfr. doc. 119, p. 3: “…: l’assicurato è da considerare abile
al 100% senza necessità di pause aggiuntive in attività che rispettano le
limitazioni sottoindicate.”).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
si giustifica (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019
consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto
superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA
35.2019.73
del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,
vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto
ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare
pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente
disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già
avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di
attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di
mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro
presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una
riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF
8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019
consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).
Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid.
5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già
considerate le carenti conoscenze
linguistiche (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).
Per quanto concerne infine
il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a
tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò
tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (si consideri tuttavia
che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se,
in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere
presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui
all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale – in
questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 3.3.2.3),
ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così
come verrà meglio dimostrato successivamente (cfr. infra, consid. 2.8.).
Tenuto conto di tutto
quanto precede, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 65'023.70
(fr. 68'446 – 5%).
2.7
Per quanto
concerne il reddito da valido, posto che, anche qualora non fosse
rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2018, l’assicurato avrebbe optato
per il pensionamento anticipato previsto dal CCL PEAN a partire dal compimento
del 60° anno di età, in sede di decisione formale, l’amministrazione lo ha stabilito
in base ai salari statistici (fr. 70'354.90 – cfr. doc. 148). Nel quadro della
procedura di opposizione, in considerazione della norma di cui all’art.
28.
cpv. 4 OAINF, l’CO 1 ha interpellato il suo ex datore di lavoro chiedendo
quanto avrebbe potuto guadagnare nel 2020 una persona di 40-45 anni nella
funzione e attività che è stata di RI 1 (doc. 172 e 173). La ditta ha risposto
che il salario annuo sarebbe stato all’incirca di fr. 70'000 (cfr. doc. 180), molto
vicino dunque a quello desunto dalle tabelle statistiche (fr. 70'354.90).
L’importo di
fr. 70'000, ritenuto quale reddito da valido nella decisione su opposizione
impugnata, non viene in quanto tale contestato dal rappresentante del
ricorrente. Egli fa però valere che occorrerebbe che anche il reddito da
invalido venisse rapportato a un assicurato di mezza età con meno esperienza
(cfr. doc. I, p. 5).
Nel caso di
specie, la cessazione di ogni attività lucrativa da parte del ricorrente è evidentemente
legata alla sua età avanzata, visto che egli è stato pre-pensionato in
ragione del compimento del 60° anno di età. Stante ciò, l’amministrazione era
legittimata a fissare i redditi da raffrontare in funzione del reddito che
potrebbe realizzare un assicurato di mezza età (art. 28 cpv. 4 OAINF).
D’altro canto, non vi è
alcun valido motivo per discostarsi dall’importo di fr. 70'000 ritenuto
dall’amministrazione quale reddito da valido, posto che si tratta del reddito concretamente
realizzato da colui che ha di fatto sostituito l’assicurato in seno alla ditta
Tecnoterra (cfr. doc. 172; per un caso analogo, cfr. la STF 8C_554/2017 del 4
luglio 2018 consid. 4.3, in cui la Corte federale ha stabilito che il reddito
da valido dell’assicurato [64 anni al momento determinante] corrispondeva al
guadagno effettivamente conseguito dal suo sostituto presso l’ex datore di
lavoro [fr. 72’800] e non a quello - ben più elevato – da lui fatto valere [fr.
106’115], in quanto quest’ultimo era in parte composto dai vantaggi legati
all’anzianità di servizio in seno all’azienda, componente di cui si deve fare
astrazione in virtù dell’art. 28 cpv. 4 OAINF).
Il TCA non
può infine seguire il ricorrente laddove sostiene che l’importo ritenuto a
titolo di reddito da invalido andrebbe rettificato alla luce del fatto che,
analogamente a quello da valido, determinante è quanto potrebbe guadagnare un assicurato
di mezza età. Al riguardo, non può in effetti sfuggire che l’assicuratore
resistente ha stabilito il reddito da invalido in applicazione dei salari
statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di
coloro che li hanno conseguiti.
2.8
In conclusione, confrontando
i fr. 65'023.70 (cfr. supra, consid. 2.6. in fine) al reddito che il
ricorrente avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè fr. 70'000,
risulta una perdita di guadagno del 7.10%, arrotondato al 7%, un grado
d’invalidità insufficiente per fondare il diritto a una rendita.
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale è stato negato il diritto a una rendita di
invalidità, deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti