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Decisione

35.2020.87

Determinazione del diritto a una rendita d'invalidità. Reddito da valido stabilito in funzione di quanto guadagnerebbe un assicurato di mezza età (ricorrente 60enne)

22 marzo 2021Italiano23 min

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.87

mm

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 febbraio 2018, RI 1,

nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha perso l’equilibrio e, nel cadere a terra, ha

battuto la spalla destra contro un rullo compressore.

A causa di questo

sinistro, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori (doc. 10).

Nel marzo 2019,

l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione dei tendini

sovraspinato e sottospinato, così come a un’acromioplastica (doc. 17).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A contare dal 1° giugno

2020, RI 1 è stato pre-pensionato.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 13 maggio 2020, l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal

31 maggio 2020 e negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità

per menomazione per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 150).

A seguito dell’opposizione

interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 159) - e

completata dall’avv. RA 1 (doc. 166) -, in data 29 settembre 2020, l’CO 1 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 182).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29

settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli una rendita d’invalidità del 34%.

Con la sua impugnativa, il

patrocinatore contesta unicamente gli aspetti economici legati alla

determinazione del grado dell’invalidità.

A proposito del reddito

da invalido, egli fa valere che il valore andrebbe stabilito in

applicazione della tabella RSS TA 1, ramo economico 96 (“Altre attività di

servizi personali”), livello di competenze 1. Successivamente, sempre

secondo l’avv. RA 1, il reddito statistico andrebbe decurtato del 10/15% per

tenere conto dell’età dell’assicurato, della sua scarsa conoscenza della lingua

italiana, delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute

infortunistico e del fatto di aver sempre lavorato presso il medesimo datore di

lavoro.

In relazione al reddito

da valido, il rappresentante rileva che “se al caso dell’assicurato va

considerato il salario da valido di un assicurato di mezza età, andrebbe

d’altra parte ritenuto un salario (statistico) da invalido ridotto, ovvero

riportato ad un assicurato di mezza età con meno esperienza.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 16 novembre 2020, l’avv. RA

1 ha fornito alcune precisazioni in merito alla pretesa applicazione del dato

salariale relativo al ramo economico 96 (doc. VII).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito in data 20 novembre 2020 (doc. IX).

in diritto

2.1. Nel caso di specie, l’oggetto

litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore

convenuto era legittimato a negare all’insorgente il diritto a una rendita

d’invalidità, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STF I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale,

tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, questa

Corte constata che, con il ricorso, non viene contestata la valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, spec. in chirurgia

ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 5 febbraio

2019.

(cfr. doc. I, p. 2: “In particolare, l’assicurato non contesta le

limitazioni funzionali determinate dal medico __________ di CO 1 nel rapporto

della visita di chiusura del 5 febbraio 2020 che peraltro corrispondono a

quelle accertate dal chirurgo della __________ nel rapporto 27.01.2020.” – il

corsivo è del redattore).

L’avv. RA 1 contesta

invece l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per determinare il

grado dell’invalidità (cfr. doc. I, p. 2: “L’assicurato contesta invece il

salario da invalido considerato da CO 1, il mancato riconoscimento di fattori

di riduzione e l’accertamento del salario da valido.”).

Il TCA limiterà pertanto

il proprio esame a questi ultimi aspetti.

Preliminarmente, occorre

precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione

del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe

insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i

redditi del 2020).

2.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07

del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Con comunicazione del 19

ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali

cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe

cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il

mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in

termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli

anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il

mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 68'446 il reddito da invalido

facendo capo alla tabella RSS TA 1_skill_levels

2018, media totale, livello di

competenze 1, uomini, aggiornato al 2020, non applicando alcuna riduzione, né a

titolo di gap salariale né

a titolo di deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 (cfr. doc. 148, p. 1).

Da parte sua, il

ricorrente contesta, in primo luogo, l’applicazione al caso di specie della

media totale e chiede che si faccia invece capo al salario medio del solo ramo

economico 96 (“Altre attività di servizi personali”), dato che i postumi

infortunistici residuali gli consentono di esercitare soltanto delle attività

leggere (cfr. doc. I, p. 3 e doc. VII).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il TCA constata che gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno

residuo alla spalla destra del ricorrente non differiscono da quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23.

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Ora, per questi assicurati,

spesso occupati (prima d’infortunarsi) nel ramo delle costruzioni, il reddito

da invalido viene regolarmente stabilito in applicazione della media totale

dei salari previsti dalla tabella RSS TA 1_skill_levels

dell’anno in questione. La sola circostanza evidenziata dall’avv. RA 1, ovvero

la capacità di svolgere soltanto delle attività fisicamente leggere, non

consente dunque di riferirsi al salario statistico di un ramo economico

particolare.

In secondo luogo, il

rappresentante dell’insorgente rimprovera all’assicuratore resistente di non

aver operato alcuna riduzione sociale sul salario statistico da invalido. A suo

avviso, in effetti, gli impedimenti funzionali determinati dal danno alla salute

infortunistico, le lacune linguistiche, il fatto di aver sempre (e solo)

lavorato nel campo delle costruzioni e l’età avanzata dell’assicurato,

giustificherebbero una decurtazione del 10/15% (doc. I, p. 4).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento

dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con

riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.

3.3).

Trattandosi

dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo

la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica

soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i

riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del

piano orizzontale (cfr. doc. 119, p. 3: “…: l’assicurato è da considerare abile

al 100% senza necessità di pause aggiuntive in attività che rispettano le

limitazioni sottoindicate.”).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

si giustifica (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA

35.2019.73

del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,

vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto

ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare

pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente

disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già

avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di

attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di

mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro

presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una

riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF

8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019

consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid.

5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già

considerate le carenti conoscenze

linguistiche (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Per quanto concerne infine

il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a

tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò

tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (si consideri tuttavia

che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se,

in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere

presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui

all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale – in

questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 3.3.2.3),

ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così

come verrà meglio dimostrato successivamente (cfr. infra, consid. 2.8.).

Tenuto conto di tutto

quanto precede, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 65'023.70

(fr. 68'446 – 5%).

2.7

Per quanto

concerne il reddito da valido, posto che, anche qualora non fosse

rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2018, l’assicurato avrebbe optato

per il pensionamento anticipato previsto dal CCL PEAN a partire dal compimento

del 60° anno di età, in sede di decisione formale, l’amministrazione lo ha stabilito

in base ai salari statistici (fr. 70'354.90 – cfr. doc. 148). Nel quadro della

procedura di opposizione, in considerazione della norma di cui all’art.

28.

cpv. 4 OAINF, l’CO 1 ha interpellato il suo ex datore di lavoro chiedendo

quanto avrebbe potuto guadagnare nel 2020 una persona di 40-45 anni nella

funzione e attività che è stata di RI 1 (doc. 172 e 173). La ditta ha risposto

che il salario annuo sarebbe stato all’incirca di fr. 70'000 (cfr. doc. 180), molto

vicino dunque a quello desunto dalle tabelle statistiche (fr. 70'354.90).

L’importo di

fr. 70'000, ritenuto quale reddito da valido nella decisione su opposizione

impugnata, non viene in quanto tale contestato dal rappresentante del

ricorrente. Egli fa però valere che occorrerebbe che anche il reddito da

invalido venisse rapportato a un assicurato di mezza età con meno esperienza

(cfr. doc. I, p. 5).

Nel caso di

specie, la cessazione di ogni attività lucrativa da parte del ricorrente è evidentemente

legata alla sua età avanzata, visto che egli è stato pre-pensionato in

ragione del compimento del 60° anno di età. Stante ciò, l’amministrazione era

legittimata a fissare i redditi da raffrontare in funzione del reddito che

potrebbe realizzare un assicurato di mezza età (art. 28 cpv. 4 OAINF).

D’altro canto, non vi è

alcun valido motivo per discostarsi dall’importo di fr. 70'000 ritenuto

dall’amministrazione quale reddito da valido, posto che si tratta del reddito concretamente

realizzato da colui che ha di fatto sostituito l’assicurato in seno alla ditta

Tecnoterra (cfr. doc. 172; per un caso analogo, cfr. la STF 8C_554/2017 del 4

luglio 2018 consid. 4.3, in cui la Corte federale ha stabilito che il reddito

da valido dell’assicurato [64 anni al momento determinante] corrispondeva al

guadagno effettivamente conseguito dal suo sostituto presso l’ex datore di

lavoro [fr. 72’800] e non a quello - ben più elevato – da lui fatto valere [fr.

106’115], in quanto quest’ultimo era in parte composto dai vantaggi legati

all’anzianità di servizio in seno all’azienda, componente di cui si deve fare

astrazione in virtù dell’art. 28 cpv. 4 OAINF).

Il TCA non

può infine seguire il ricorrente laddove sostiene che l’importo ritenuto a

titolo di reddito da invalido andrebbe rettificato alla luce del fatto che,

analogamente a quello da valido, determinante è quanto potrebbe guadagnare un assicurato

di mezza età. Al riguardo, non può in effetti sfuggire che l’assicuratore

resistente ha stabilito il reddito da invalido in applicazione dei salari

statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di

coloro che li hanno conseguiti.

2.8

In conclusione, confrontando

i fr. 65'023.70 (cfr. supra, consid. 2.6. in fine) al reddito che il

ricorrente avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè fr. 70'000,

risulta una perdita di guadagno del 7.10%, arrotondato al 7%, un grado

d’invalidità insufficiente per fondare il diritto a una rendita.

La decisione su opposizione

impugnata mediante la quale è stato negato il diritto a una rendita di

invalidità, deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti