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Decisione

35.2020.88

Discussa la questione di sapere se dei disturbi oculari costituivano ancora una conseguenza dell'infortunio assicurato (caduta dalla mountain bike con contusione del volto). Rinvio degli atti per esec

8 febbraio 2021Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i costi delle cure iniziali (laser-retinopessia) “kulanterweise”, ammettendo

che la foratura della retina e l’emorragia siano effettivamente insorti in

occasione dell’infortunio, ma refertati soltanto più tardi (doc. 19).

Unitamente

all’opposizione, è stato prodotto un rapporto del medico curante specialista

dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in oftalmologia, il quale ha

attestato che “tutti i controlli del paziente sopraccitato nel nostro Centro

sono dovuti alla conseguenza dell’incidente con contusio bulbare all’occhio

sinistro. È conosciuto che un morbus pucker si può sviluppare a seguito di

microlesioni dopo una contusione bulbare. Il morbus pucker all’occhio sinistro si

è sviluppato solo dopo l’incidente.” (doc. 43, p. 9).

Interpellata

dall’amministrazione, con apprezzamento del 3 agosto 2020, la dott.ssa __________

ha sostenuto che non vi è alcun nesso di causalità tra la nota caduta e i

disturbi oculari curati a far tempo dal 30 agosto 2018, sottolineando l’assenza

di reperti clinici refertati immediatamente dopo il sinistro dimostranti una

rilevante contusione oculare diretta. L’insorgenza del danno alla salute

diagnosticato a margine del consulto del 30 agosto 2018, avrebbe presupposto l’intervento

di un forte trauma bulbare, il quale avrebbe però comportato sintomi tali da

costringere il paziente a consultare immediatamente uno specialista (doc. 46).

In corso di causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del

dott. __________, con il quale ha confermato di aver visto il paziente “… la

prima volta il 18.09.2018 nella mia consultazione a seguito di una contusione

bulbare all’occhio sinistro, successo il 04.08.2018 con la bicicletta. Dopo

l’incidente il paziente era in cura all’Ospedale __________. A causa della

lesione retinica si è effettuata una vitrectomia e una fotocoagulazione con

laser. A seguito delle terapie necessarie si è sviluppata una membrana

epiretinica all’OS. La membrana epiretinica è una conosciuta complicazione dopo

fotocoagulazione, trauma o lesioni retiniche. C’è una chiara coincidenza tra

membrana epiretinica e trauma oculare. A seguito dell’incidente sono indicati

dei controlli oculistici regolari indeterminati, come pure per la fibroplasia

epiretinica. Anche se un Pucker maculare può svilupparsi senza incidente, in

questo caso lo stesso è strettamente da ricollegare alle conseguenze

dell’incidente.” (doc. C).

Con apprezzamento datato 6

novembre 2020, la dott.ssa __________ ha dichiarato che la degenerazione della

retina con progrediente foratura e fibroplasia epiretinica dell’occhio sinistro

è, con verosimiglianza preponderante, conseguenza di una malattia e non di un

infortunio. A suo avviso, la degenerazione della retina è preesistente al

trauma ed è stata diagnosticata a margine della prima consultazione. Data

questa patologia possono prodursi – anche senza trauma – dei fori nella retina

e anche dopo trattamento chirurgico una fibroplasia epiretinica. Si tratta

insomma di una progressione dell’affezione degenerativa della retina (doc. VII

1).

Nel mese di novembre 2020,

RI 1 ha consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, Caposervizio di chirurgia vitreoretinica presso l’Ospedale

cantonale di __________. Circa l’eziologia dei disturbi in discussione, egli ha

ritenuto “… poco probabile una causa idiopatica visto le importanti lacerazioni

retiniche e che l’esteso trattamento con laser possa essere considerato quale

evento scatenante. Nonostante la miopia sia una causa frequente di lacerazioni

retiniche ritengo che il contesto temporale nel quale si è verificato

l’incidente poche settimane prima delle lacerazioni suggerisca con probabilità

preponderante un legame causale tra l’incidente e la formazione delle

lacerazioni.” (doc. doc. D, p. 2).

Con apprezzamento del 27

novembre 2020, l’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 ha affermato di non poter

condividere l’opinione del Prof. __________ e ha ribadito che, a suo avviso, le

lacerazioni periferiche della retina sono insorte, con verosimiglianza

preponderante, nel quadro di una malattia retinica. In questo contesto, ella ha

in particolare sottolineato la circostanza che non sarebbe documentato un

trauma adeguato a causare simili lacerazioni (doc. XI 1).

2.8. Per costante giurisprudenza, in

un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nel caso

Considerandi

sub judice, il TCA non può confermare la decisione su opposizione

impugnata che ha negato a decorrere dal 1° dicembre 2019 il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’agosto 2018 e, in ultima

analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 4 dicembre 2019.

In effetti, in merito alla

questione riguardante l’eziologia della fibroplasia epiretinica, agli atti

figurano referti contraddittori –, da una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa

dott.ssa __________, dall’altra, quelli elaborati dai dottori __________ e __________,

specialisti privatamente consultati dall’insorgente - che non consentono a

questa Corte di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure

nell’altro.

Del resto, a proposito

della valutazione enunciata dall’oftalmologa fiduciaria, questa Corte non può

esimersi dal notare una certa contraddittorietà, nella misura in cui, con

apprezzamento del 1° aprile 2019, non ha potuto escludere che a margine

dell’infortunio in questione il ricorrente avesse effettivamente riportato una

contusione oculare a sinistra con foratura della retina ed emorragia (poi

diagnosticate soltanto più tardi), suggerendo quindi all’amministrazione di

assumere i relativi costi di trattamento, mentre in un secondo tempo ella ha

negato ab initio un qualsiasi ruolo causale allo stesso evento, ritenuto

essere inadeguato a provocare le lesioni riscontrate.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019,8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su

opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare l’eziologia, morbosa oppure

traumatica, dei disturbi interessanti l’occhio sinistro dell’assicurato, che

sono stati oggetto dell’intervento chirurgico del 4 dicembre 2019. In seguito,

facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione

definirà di nuovo il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre

2019.

2.11

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti