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Decisione

35.2020.88

Discussa la questione di sapere se dei disturbi oculari costituivano ancora una conseguenza dell'infortunio assicurato (caduta dalla mountain bike con contusione del volto). Rinvio degli atti per esecuzione di una perizia esterna, a fronte della presenza di pareri spec. contraddittori

8 febbraio 2021Italiano26 min

microlesioni dopo una contusione bulbare. Il morbus pucker all’occhio sinistro si

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.88

mm

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 agosto 2018, RI 1,

dipendente dell’__________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto durante una discesa in

mountain bike e ha battuto il volto contro il terreno (cfr. doc. 13).

Il 30 agosto 2018,

l’assicurato si è rivolto ai sanitari del Pronto soccorso del Servizio di

oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, i quali

hanno diagnosticato la rottura della retina dell’occhio sinistro e fornito le necessarie

cure (doc. 9).

Dal 25 settembre 2018 egli

ha ripreso il proprio lavoro.

L’istituto assicuratore ha

ammesso la propria responsabilità (doc. 19) e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di giugno

2019, su indicazione dell’oftalmologo curante, RI 1 ha consultato gli

specialisti della Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________

per valutare il trattamento di una fibroplasia epiretinica all’occhio sinistro

(doc. 20). In data 4 dicembre 2019, egli è quindi stato sottoposto a intervento

chirurgico (doc. 23).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° aprile 2020,

l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2019 il proprio obbligo

a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’agosto 2018, ritenuto che, da

quella data, i disturbi interessanti l’occhio sinistro non avrebbero più costituito

una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 31).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’__________ per conto dell’assicurato (doc. 43), in data 1°

settembre 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. 47).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1°

ottobre 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che venga accertata l’eziologia infortunistica della patologia interessante

l’occhio sinistro, oggetto dell’operazione del 4 dicembre 2019, e che l’CO 1

venga condannato a corrispondere le relative prestazioni, in via subordinata

il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente contesta che al parere del medico fiduciario

dell’assicuratore possa essere attribuito pieno valore probatorio e ritiene che

il giudizio di questa Corte dovrebbe invece fondarsi sulle certificazioni agli

atti del suo medico curante specialista (doc. I, p. 9 s.: “L’insorgente non può

poi che censurare i referti medici sui quali l’assicurazione fonda la propria

contestata posizione. Come emerge dal dossier agli atti, su precisa richiesta

dell’assicurazione, a sapere se l’intervento del 4 dicembre 2019 dovuto al

morbus pucker fosse in relazione causale con l’infortunio del 4 agosto 2018 il

medico interno ha risposto di no, motivando con il fatto che il morbus pucker

(epiretinale Fibroplasie) è una malattia e non una conseguenza di un incidente

(rapporto 9 marzo 2019). (…). Se non che il suddetto parere medico è stato

facilmente smentito dall’assicurato, il quale nell’opposizione alla decisione

ha elencato una lista di articoli scientifici che smentivano categoricamente la

tesi del medico fiduciario, precisando nei medesimi che il morbus pucker poteva

insorgere non solamente in maniera spontanea (malattia), bensì anche a seguito

di microlesioni dovute ad esempio a contusioni, rottura della retina o

trattamenti laser. Pareri sostenuti anche dal Dr. med. __________, il quale ha

stabilito un nesso di causalità tra l’infortunio patito dal ricorrente e

l’insorgere del morbus pucker (certificato del 5 maggio 2020). A seguito di

quanto sopra il medico fiduciario, e quindi l’assicuratore, ha quindi cambiato

versione, ammettendo addirittura che sarebbe “conosciuto che il Morbus pucker

si può sviluppare a seguito di microlesioni” ma che ancora non sarebbe

comprovato il principio della verosimiglianza preponderante, il principio post

hoc, ergo propter hoc non essendo sufficiente a questo fine. Su questo aspetto

si rinvia ai considerandi precedenti, qui limitando a ribadire che nel caso

concreto era onere dell’assicuratore dimostrare l’estinzione del carattere

causale dell’infortunio, causalità che in ogni caso è in tutta evidenza data.

Ma non solo. Nel suo parere il medico fiduciario della spettabile CO 1, pur

riconoscendo (ora) che il morbus pucker può essere causato da microlesioni,

giunge a contestare “… che l’assicurato abbia presentato una contusione (…)

bulbare in occasione dell’infortunio …” (decisione su opposizione, consid. 3).

Se non che lo stesso medico fiduciario nel referto 29 marzo 2019 asseriva che

effettivamente in data 4 agosto 2018 l’assicurato aveva patito una contusione

bulbare che gli aveva causato la rottura della retina e la rottura del

capillare. (…). In ragione di tutto quanto sopra, a mente dell’assicurato, vi

sono sufficienti elementi per ritenere che, contrariamente a quanto asserito

dalla spettabile CO 1, l’insorgere del morbus pucker sia causale con

l’infortunio patito il 4 agosto 2018.”).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 27 ottobre e 17

novembre 2020, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore

documentazione medica, riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. V e doc. IX + allegati).

L’amministrazione si è

espressa in proposito il 9 (doc. VII + allegato), rispettivamente il 30

novembre 2020 (doc. XI + allegato).

Il 4 dicembre 2020, l’avv.

RA 1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni (doc. XIII).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2.

Nel caso di

specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare

il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oculari oggetto

dell’intervento operatorio del 4 dicembre 2019, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale.

Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le

conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo

l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in

RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le

prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i

“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nel caso di specie, dalle

carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni

a proposito dei disturbi all’occhio sinistro, oggetto dell’intervento

chirurgico del mese di dicembre 2019, facendo capo al parere del suo

oftalmologo di fiducia (cfr. doc. 47, p. 4 s.).

In effetti, con

apprezzamento del 9 marzo 2020, la dott.ssa __________, spec. FMH in

oftalmologia e chirurgia oftalmologica, preso atto del contenuto dei referti

della Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________ (nosocomio

dove l’assicurato è stato operato nel dicembre 2019), ha sostenuto che la

diagnosticata fibroplasia epiretinica è di natura morbosa e non infortunistica

(doc. 26).

Da notare che la stessa

dott.ssa __________, nel marzo 2019, aveva consigliato all’amministrazione di assumere

Fatti

i costi delle cure iniziali (laser-retinopessia) “kulanterweise”, ammettendo

che la foratura della retina e l’emorragia siano effettivamente insorti in

occasione dell’infortunio, ma refertati soltanto più tardi (doc. 19).

Unitamente

all’opposizione, è stato prodotto un rapporto del medico curante specialista

dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in oftalmologia, il quale ha

attestato che “tutti i controlli del paziente sopraccitato nel nostro Centro

sono dovuti alla conseguenza dell’incidente con contusio bulbare all’occhio

sinistro. È conosciuto che un morbus pucker si può sviluppare a seguito di

microlesioni dopo una contusione bulbare. Il morbus pucker all’occhio sinistro si

è sviluppato solo dopo l’incidente.” (doc. 43, p. 9).

Interpellata

dall’amministrazione, con apprezzamento del 3 agosto 2020, la dott.ssa __________

ha sostenuto che non vi è alcun nesso di causalità tra la nota caduta e i

disturbi oculari curati a far tempo dal 30 agosto 2018, sottolineando l’assenza

di reperti clinici refertati immediatamente dopo il sinistro dimostranti una

rilevante contusione oculare diretta. L’insorgenza del danno alla salute

diagnosticato a margine del consulto del 30 agosto 2018, avrebbe presupposto l’intervento

di un forte trauma bulbare, il quale avrebbe però comportato sintomi tali da

costringere il paziente a consultare immediatamente uno specialista (doc. 46).

In corso di causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del

dott. __________, con il quale ha confermato di aver visto il paziente “… la

prima volta il 18.09.2018 nella mia consultazione a seguito di una contusione

bulbare all’occhio sinistro, successo il 04.08.2018 con la bicicletta. Dopo

l’incidente il paziente era in cura all’Ospedale __________. A causa della

lesione retinica si è effettuata una vitrectomia e una fotocoagulazione con

laser. A seguito delle terapie necessarie si è sviluppata una membrana

epiretinica all’OS. La membrana epiretinica è una conosciuta complicazione dopo

fotocoagulazione, trauma o lesioni retiniche. C’è una chiara coincidenza tra

membrana epiretinica e trauma oculare. A seguito dell’incidente sono indicati

dei controlli oculistici regolari indeterminati, come pure per la fibroplasia

epiretinica. Anche se un Pucker maculare può svilupparsi senza incidente, in

questo caso lo stesso è strettamente da ricollegare alle conseguenze

dell’incidente.” (doc. C).

Con apprezzamento datato 6

novembre 2020, la dott.ssa __________ ha dichiarato che la degenerazione della

retina con progrediente foratura e fibroplasia epiretinica dell’occhio sinistro

è, con verosimiglianza preponderante, conseguenza di una malattia e non di un

infortunio. A suo avviso, la degenerazione della retina è preesistente al

trauma ed è stata diagnosticata a margine della prima consultazione. Data

questa patologia possono prodursi – anche senza trauma – dei fori nella retina

e anche dopo trattamento chirurgico una fibroplasia epiretinica. Si tratta

insomma di una progressione dell’affezione degenerativa della retina (doc. VII

1).

Nel mese di novembre 2020,

RI 1 ha consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, Caposervizio di chirurgia vitreoretinica presso l’Ospedale

cantonale di __________. Circa l’eziologia dei disturbi in discussione, egli ha

ritenuto “… poco probabile una causa idiopatica visto le importanti lacerazioni

retiniche e che l’esteso trattamento con laser possa essere considerato quale

evento scatenante. Nonostante la miopia sia una causa frequente di lacerazioni

retiniche ritengo che il contesto temporale nel quale si è verificato

l’incidente poche settimane prima delle lacerazioni suggerisca con probabilità

preponderante un legame causale tra l’incidente e la formazione delle

lacerazioni.” (doc. doc. D, p. 2).

Con apprezzamento del 27

novembre 2020, l’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 ha affermato di non poter

condividere l’opinione del Prof. __________ e ha ribadito che, a suo avviso, le

lacerazioni periferiche della retina sono insorte, con verosimiglianza

preponderante, nel quadro di una malattia retinica. In questo contesto, ella ha

in particolare sottolineato la circostanza che non sarebbe documentato un

trauma adeguato a causare simili lacerazioni (doc. XI 1).

2.8. Per costante giurisprudenza, in

un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nel caso

Considerandi

sub judice, il TCA non può confermare la decisione su opposizione

impugnata che ha negato a decorrere dal 1° dicembre 2019 il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’agosto 2018 e, in ultima

analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 4 dicembre 2019.

In effetti, in merito alla

questione riguardante l’eziologia della fibroplasia epiretinica, agli atti

figurano referti contraddittori –, da una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa

dott.ssa __________, dall’altra, quelli elaborati dai dottori __________ e __________,

specialisti privatamente consultati dall’insorgente - che non consentono a

questa Corte di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure

nell’altro.

Del resto, a proposito

della valutazione enunciata dall’oftalmologa fiduciaria, questa Corte non può

esimersi dal notare una certa contraddittorietà, nella misura in cui, con

apprezzamento del 1° aprile 2019, non ha potuto escludere che a margine

dell’infortunio in questione il ricorrente avesse effettivamente riportato una

contusione oculare a sinistra con foratura della retina ed emorragia (poi

diagnosticate soltanto più tardi), suggerendo quindi all’amministrazione di

assumere i relativi costi di trattamento, mentre in un secondo tempo ella ha

negato ab initio un qualsiasi ruolo causale allo stesso evento, ritenuto

essere inadeguato a provocare le lesioni riscontrate.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su

opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare l’eziologia, morbosa oppure

traumatica, dei disturbi interessanti l’occhio sinistro dell’assicurato, che

sono stati oggetto dell’intervento chirurgico del 4 dicembre 2019. In seguito,

facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione

definirà di nuovo il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre

2019.

2.11

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti