35.2020.89
Corretto il rifiuto di accordare una rendita di invalidità alla luce di un insufficiente grado di invalidità. Necessità, per contro, di rinviare gli atti all'assicuratore affinché predisponga una valutazione peritale atta a determinare l'entità dell'IMI spettante all'assicurato
26 aprile 2021Italiano55 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.89
cr
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 marzo 2019 RI 1,
nato nel 1959, a quel momento autista magazziniere presso la __________ – e perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre stava pulendo
un pesce si è ferito alla mano sinistra con una lisca.
Constatato un flemmone al
secondo dito, i medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno proceduto
ad un’incisione e lavaggio. A seguito, tuttavia, del peggioramento dell’infezione,
in data 22 marzo 2019 l’assicurato è stato sottoposto ad una necrosectomia
secondo look e in data 1° aprile 2020 ad una necrosectomia terzo look.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere fatto eseguire la
visita medica di chiusura, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta
durata a far tempo dal 29 febbraio 2020, ad eccezione dei controlli medici
ancora necessari.
Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 9 luglio 2020, l’Istituto assicuratore ha rifiutato di
riconoscere all’interessato una rendita di invalidità, accordandogli, per
contro, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 6% (cfr. doc. 101).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, a quel
momento rappresentato da un altro patrocinatore, in data 9 settembre 2020 l’CO
1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 5
ottobre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su
opposizione impugnata venga annullata e, in via principale, che venga
riconosciuta una deduzione sociale dal reddito da invalido del 25% e un’IMI di
almeno il 30%” o, in via subordinata, che l’incarto venga rinviato
all’assicuratore infortuni “affinché proceda, previ nuovi accertamenti ai sensi
dei considerandi, alla definizione della rendita d’invalidità e dell’IMI” (doc.
I).
Sostanzialmente, il
rappresentante legale dell’assicurato ha contestato il giudizio con il quale
l’amministrazione ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di
invalidità, considerando insufficiente la riduzione del 5% applicata al reddito
da invalido. Secondo il legale, al contrario, l’CO 1 avrebbe dovuto riconoscere,
conformandosi a quanto peraltro calcolato dall’Ufficio AI, una deduzione
percentuale del 20%, cui aggiungere un’ulteriore percentuale del 5% per tenere
conto dell’età dell’assicurato (61 anni a novembre 2020).
Pure contestata l’entità
dell’IMI (del 6%) assegnata all’assicurato, la quale risulta, secondo il parere
del suo patrocinatore, inammissibile in quanto non tiene conto del
“coinvolgimento delle altre dita della mano sinistra e non solo di una e, di
conseguenza, interessa anche l’utilizzo della mano sinistra (il ricorrente tra
l’altro è mancino), così come della mancanza di forza del braccio sinistro” e,
oltretutto, ignora “il prevedibile peggioramento della mano in questione negli
anni futuri, in particolare all’altamente probabile sviluppo di un’artrosi
post-traumatica che la CO 1 ammette di non avere indagato” (doc. I).
1.4. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 2 novembre 2020
l’avv. RA 1 ha ribadito le contestazioni ricorsuali, contestando integralmente
il tenore della risposta di causa dell’amministrazione (doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 10
novembre 2020 l’CO 1 ha confermato quanto già esposto nella risposta di causa,
posto come il legale dell’assicurato non abbia apportato elementi di
valutazione nuovi rispetto a quanto già indicato in sede ricorsuale (doc. XI).
1.7. In data 15 dicembre 2020 il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, a comprova
della ridotta funzionalità della mano sinistra, tale da incidere sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato (doc. XI + 1).
1.8. Con osservazioni del 18
dicembre 2020 la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha ritenuto che
quanto attestato dal medico consultato dall’assicurato, specialista in medicina
interna, non possa mettere in discussione le diagnosi poste dai medici che
hanno visitato l’interessato, specialisti l’uno, il dr. __________, in
chirurgia ortopedica e, l’altro, dr. __________, in chirurgia della mano e del
piede (doc. XIII).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIV), per
conoscenza.
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel
merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,
oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità e
l’entità dell’IMI.
2.3. Diritto a una rendita
di invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto, con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha dichiarato
l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività
lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico
(doc. A).
Tale conclusione è basata sulla
visita medica di chiusura del 16 gennaio 2020 eseguita dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore
LAINF. Quest’ultimo, nel referto del 17 gennaio 2020, poste le diagnosi di
“ferita da puntura da spina di pesce alla mano sinistra. Cellulite
necrotizzante mano sinistra. Stato dopo plurimi interventi di necrosectomia e
posizionamento di medicazione VAC eseguito il 18.03.2019 (dal dr. med. __________),
il 22.03.2019 e l’1.4.2019 (dal dr. med. __________). Stato dopo copertura
della ferita con un Thiersch con prelievo fatto dall’avambraccio sinistro il
14.05.2019
(dr. med. __________)”, ha concluso che:
" Proposte
diagnostiche e terapeutiche
Non vi sono al momento trattamenti chirurgici in grado di
modificare in modo importante la situazione di questo assicurato, l’assicurato
potrà proseguire con le sedute di ergoterapia (possiamo quantificare per il
prossimo anno 4 cicli di 9 sedute). Molto probabilmente l’attività in essere
non sarà più esigibile in misura apprezzabile, viene redatta pertanto
un’esigibilità lavorativa, che viene redatta in presenza dell’assicurato con il
suo pieno assenso.
Esigibilità del lavoro:
sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi
molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi con entrambe le braccia
molto spesso, pesi leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi dai 10 kg e
superiori ai 10 kg mai. L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza
del petto pesi fino a 5 kg spesso, pesi superiori ai 5 kg mai. Maneggio di
attrezzi: l’assicurato ha molte difficoltà ad eseguire lavori leggeri di
precisione e medi con la mano sinistra, mentre compensa con la mano destra che
non ha limitazioni. Può utilizzare attrezzi pesanti/lavoro rozzo pesante di
rado, attrezzi molto pesanti mai. La rotazione della mano sinistra è possibile.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa possibili molto spesso, non vi sono
limitazioni alla rotazione del busto, alla posizione seduta e inclinata in
avanti, alla posizione in piedi e inclinata in avanti, alla posizione
inginocchiata con flessione delle ginocchia.
Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione così come la
posizione a libera scelta.
Spostamento: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi
tratti su terreno accidentato e di salire le scale senza limitazione, non è più
in grado di salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a
condizione. Equilibrio e stare in equilibrio possibile. L’assicurato in un
lavoro che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura
completa con rendimento completo e senza pause supplementari.” (Doc. 96)
2.3.4
In corso di causa, il patrocinatore
del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito di
una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate - sulla
quale è basata la decisione su opposizione impugnata - trasmettendo il seguente
referto del 24 novembre 2020 redatto dal dr. __________, specialista FMH in medicina
interna, medico di fiducia AGV/SSMC/SSMF:
" (…)
Fattispecie
Il 18.03.2019 il signor RI 1 si ferisce al dito II della mano sx
mentre sta pulendo un pesce al proprio domicilio. Nei giorni successivi
subentra un infetto, a causa del quale viene ricoverato all’Ospedale __________
di __________ con la diagnosi di cellulite necrotizzante del dito II. Il
22.03.19
viene trasferito all’Ospedale __________ di __________, dove viene
operato dal dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano:
necrosectomia second look per esiti di puntura con spina di pesce dito II mano
sx e cellulite necrotizzante lato dorso laterale dell’indice sx. Dopo
l’intervento la mano sx è rimasta immobilizzata con medicazione vacuum. Il
14.05.19
è stato eseguito un secondo intervento operatorio dal dr. med. __________:
copertura di ferita con Thiersch dito II mano sx, prelievo fatto
all’avambraccio sx, per esito di infezione dell’indice sx. in seguito il sig. RI
1.
ha effettuato ergoterapia da giungo 2019 a febbraio 2020, quado il
trattamento è stato interrotto perché non più riconosciuto dalla CO 1. Negli
ultimi sei mesi la situazione è rimasta invariata. Il signor RI 1 riferisce di
accusare fitte continue al II dito della mano sx, con dolori provocati anche
solo dallo sfioramento della cute alla base del dito. Riferisce inoltre
un’ipoestesia al polpastrello.
Non riesce a piegare ii dito ll della mano sx. Tutte le attività
svolte con la mano sx provocano dolori al llº dito. Non riesce a chiudere il
pugno, riscontrando difficoltà a flettere le dita Ill, IV e V, dove sono
presenti dolori diffusi.
II Signor RI 1 riferisce che per le attività manuali l'arto dominante
è il sx, mentre per scrivere utilizza la dx.
ESAME CLINICO
È stato eseguito un esame mirato solo all'arto superiore sx. Le
cicatrici chirurgiche sono calme, senza segni di infetto. La mobilità del polso
è completa. II IIº dito è mobile solo in corrispondenza dell'articolazione
metacarpo-falangea, la mobilità delle articolazioni interfalangee prossimale e distale
è praticamente nulla. Lo sfioramento della cute alla base del dito provoca
fitte dolorose. La flessione attiva è possibile per il dito Il° fino a 2 cm e
per il dito IV fino a 1 cm di distanza polpastrello-palmo, la flessione del
dito V è completa. La forza prensile della mano è diminuita.
CAPACITÀ LAVORATIVA RESIDUA
Per le conseguenze dell'evento del 18.03.19, il Signor RI 1
presenta una funzionalità ridotta della mano sx (arto dominante per le attività
manuali). Non può svolgere lavori manuali pesanti, non può svolgere lavori manuali
di precisione, per le attività manuali non pesanti e non di precisione è presente
una diminuita velocità di esecuzione, dovendo in modo particolare proteggere il
lIº dito a causa dell'allodinia. In un'attività che comporti lavori manuali
leggeri e non di precisione, il Signor RI 1 può lavorare sull'arco della normale
giornata lavorativa al massimo con un rendimento del 75% (incapacità lavorativa
del 25%). Può lavorare in misura completa (normale rendimento per il normale
tempo di lavoro) solo in attività che non comportano lavori manuali con la mano
sx. (…).” (Doc. XI/1)
Al riguardo, l’CO 1, nelle
osservazioni del 18 dicembre 2020, ha fatto notare che il dr. __________ “ha
unicamente una specializzazione in medicina interna”, aggiungendo che “si
rammenta che l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in
chirurgia ortopedica e dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia della
mano e del piede. Le diagnosi effettuate dai menzionati specialisti non possono
dunque essere messe in discussione, pertanto, la Parte convenuta non può che
riconfermarsi nella sua risposta di causa” (cfr. doc. XIII).
2.3.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo
l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.6
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________ a proposito
della residua completa capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento
di attività adatte possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere.
Il medico fiduciario ha
dettagliatamente esposto quale sia l’esigibilità lavorativa, ponendo in
particolare in rilievo come l’interessato presenti “molte difficoltà ad eseguire
lavori leggeri di precisione e medi con la mano sinistra, mentre compensa con
la mano destra che non ha limitazioni” (cfr. doc. 96).
Il TCA concorda con
l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, del resto, non può essere
rimesso in discussione dal referto del dr. __________ prodotto dal legale
dell’assicurato in corso di causa.
A tale riguardo, questa
Corte evidenzia che l’apprezzamento del dr. __________ coincide, di fatto, con
la valutazione del dr. __________, avendo lo stesso specialista consultato dal
ricorrente attestato come l’interessato possa “lavorare in misura completa
(normale rendimento per il normale tempo di lavoro) solo in attività che non
comportano lavori manuali con la mano sinistra” (cfr. doc. X/1).
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni ad una mano: in sostanza, si
tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti, nonché di svolgere mansioni di precisione.
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________ risulta plausibile anche alla
luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori
e, persino, la totale privazione dell’uso di un arto superiore o di una mano.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011
del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno
attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una
paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio
destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Analoghe conclusioni sono
state ribadite dall’Alta Corte nella STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, nella
quale il TF ha confermato che vi sono sufficienti opportunità realistiche di
occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge,
anche per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un braccio
solo e inoltre possono svolgere solo un lavoro leggero (vedi anche sentenze
8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del 14 giugno 2018 consid.
4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve, quindi, concludere che
l’assicurato, impedito nell’esercizio della sua originaria professione di autista
con compiti di carico e scarico merce, conserva comunque, tenuto conto dei soli
postumi infortunistici alla mano sinistra, una abilità lavorativa al 100% in attività
leggere dal profilo del sollevamento, trasporto di pesi e della manipolazione
di attrezzi, che non implichino lavori di precisione con la mano sinistra,
reperibili sul mercato generale del lavoro.
2.3.7
Si tratta, ora, di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione, nella decisione
su opposizione impugnata, ha indicato un importo di fr. 66'956, calcolato in
applicazione dei dati statistici della tabella RSS 2020, ramo 49-53, uomo,
livello 1 (cfr. doc. A).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da questo valore - peraltro espressamente considerato corretto dal
legale dell’insorgente (il quale in sede ricorsuale ha, invece, contestato il
(diverso e inferiore) ammontare preso in considerazione dall’Ufficio AI, sulla
base di quanto indicato dal datore di lavoro) - ritenuti i motivi (difficoltà
economiche) che hanno portato al licenziamento dell’assicurato con effetto dal
1° gennaio 2020. Al riguardo, va infatti ricordato che, nel caso in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità, occorre ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr.
sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2 con i riferimenti, ancora
ribadita nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020).
2.3.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari
fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.3.9
Nella
presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 68’991.96 il
reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2018, media
totale, livello di qualifica 1, uomini (pari a fr. 67’766.67), aggiornato al 2020 (doc. 127).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta
applicazione dei dati statistici.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS 2018 TA 1, infatti, il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad
un importo di fr. 65'004.- (fr. 5'417 x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico
corrisponde a fr. 67’766.67 per un impiego a tempo pieno. Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di
fr. 68'376.57, per il 2020 di fr. 68'991.96.
L’amministrazione
ha, poi, applicato una deduzione sociale del 5% ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 126).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato l’ammontare della deduzione percentuale
applicata dall’amministrazione, ritenuta eccessivamente bassa, chiedendo che la
stessa venga innalzata almeno al 20% come, del resto, riconosciuto pure dall’Ufficio
AI. A suo modo di vedere, difatti, è inammissibile che l’assicuratore infortuni
si scosti dai parametri economici definiti dall’Ufficio AI, a fronte di un
danno alla salute esclusivamente di origine infortunistica.
Il
legale ha giustificato la sua richiesta di riconoscimento di una percentuale di
riduzione almeno del 20% con il fatto che l’interessato possa ormai svolgere
solo attività leggere (ciò che, secondo l’Ufficio AI, darebbe diritto ad una
deduzione del 10%) e, inoltre, facendo rifermento alle limitazioni funzionali e
alle limitate competenze professionali (altri elementi che giustificano,
secondo l’Ufficio AI, un’ulteriore riduzione del 10%).
Inoltre,
l’avv. RA 1 ha aggiunto che, vista l’età dell’assicurato (61 anni), sarebbe
applicabile un’ulteriore riduzione del 5%, per una deduzione sociale globale
del 25% (doc. I).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento
dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con
riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.
3.3).
Il
TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),
non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, anche
alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10
giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).
A proposito delle
obiezioni ricorsuali riguardanti la presunta violazione del principio
dell’uniformità della nozione di invalidità in materia di assicurazioni sociali
derivante dalla diversa quantificazione della deduzione sociale applicata al
reddito da invalido dall’Ufficio AI, rispettivamente dall’CO 1, questo
Tribunale ricorda che, per costante giurisprudenza federale, il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la
valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004.
pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta
Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad
opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione
dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o
il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per
l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367
consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito
che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla
valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del
5.
ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e
STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19
febbraio 2018, consid. 2.4).
Alla luce della chiara
giurisprudenza federale, pertanto, la circostanza che l’Ufficio AI abbia
operato una riduzione sociale del 20% va qui giudicata inconferente, posto che
la valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per invalidità non ha effetto
vincolante nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni. Gli uffici AI
e gli assicuratori contro gli infortuni sono tenuti in ogni caso concreto a
valutare in autonomia l’invalidità. In questo senso, essi non possono
accontentarsi di semplicemente riprendere il grado d’invalidità stabilito
dall’altro assicuratore sociale, senza procedere a un proprio esame. Di
conseguenza, l’assicurazione contro gli infortuni (rispettivamente il
tribunale) non è nemmeno vincolato all’apprezzamento della riduzione sociale eseguito
dall’ufficio AI (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.3 e i
riferimenti ivi menzionati – il corsivo è della redattrice).
Quanto all’invocata
riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo la più
recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se,
anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli
impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un
ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona
assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla valutazione
del dr. __________ emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe
ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività
leggera dal profilo dell’impegno fisico, che non implichino lavori di
precisione con la mano sinistra (cfr. doc. 96, p. 3: “l’assicurato in un lavoro
che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa con
rendimento completo e senza pause supplementari.”).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
si giustifica (in questo senso, si vedano, ad esempio, le sentenze citate in
precedenza, nella quale sono stati ancora considerati in grado di svolgere a
tempo pieno lavori leggeri non bimanuali assicurati praticamente monchi di una
mano: sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001
U 439, p. 347ss.; STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2; STF 8C_260/2011
del 25 luglio 2011; STCA 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta
incontestata in giudicato; STCA 35.2017.10 del 22 giugno 2017; STF 8C_462/2020
del 27 agosto 2020; 8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del
14.
giugno 2018 consid. 4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Il TCA non può, pertanto,
procedere ad una riduzione supplementare per tenere conto del fatto che
l’interessato non possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso
dal suo legale (cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale
l’Alta Corte ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10%
riconosciuta dal TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni
ad entrambe le spalle).
D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente
disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già
avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di
attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di
mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro
presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una
riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF
8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019
consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).
Per quanto concerne,
infine, il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato
applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da
invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (si
consideri, tuttavia, che la questione di sapere se, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di
riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di
guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma
particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal
Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9
dicembre 2020 consid. 3.3.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la
soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato
successivamente.
Tenuto conto di tutto
quanto precede, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 65'542.36
(fr. 68'991.96 – 5%).
Raffrontando, dunque, il
reddito da valido di fr. 66'956 indicato nella decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. A) con quello da invalido di fr. 65’542.36,
si ottiene un grado d’invalidità del 2.1%, arrotondato al 2% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., come
correttamente indicato dall’amministrazione.
La soluzione non potrebbe
essere diversa neppure qualora si volesse – per pura ipotesi – raffrontare al
reddito da valido quello da invalido di fr. 62’092.76 (fr. 68'991.96 –
10%), ciò che porterebbe ad un grado di invalidità del 7.2%, arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2., insufficiente per ottenere il diritto ad una
rendita di invalidità.
Su questo punto, quindi,
la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato negato il
diritto ad una rendita di invalidità, deve dunque essere confermata.
2.4
Entità
dell’IMI?
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________
(cfr. doc. 97), ha assegnato all’assicurato un’IMI del 6%.
Nell’apprezzamento
del 17 gennaio 2020, il medico fiduciario dell’assicuratore ha così motivato la
propria valutazione:
" 1. Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in
seguito a: ferita da puntura da spina di pesce alla mano sinistra. Cellulite
necrotizzante mano sinistra. Stato dopo plurimi interventi di necrosectomia e
posizionamento di medicazione VAC eseguito il 18.03.2019 dal dr. med. __________
il 22.03.2019, l’1.4.2019 dal dr. med. __________. Stato dopo copertura della
ferita con Thiersch con prelievo fatto dall’avambraccio sinistro il 14.05.2019
(dr. med. __________).
2.
Valutazione del danno all’integrità
6%
3.
Motivazione
Si fa riferimento alla tabella 3.2 CO 1 dove per una amputazione
del dito II a livello della radice del dito viene riconosciuto un 6%.
Considerando la situazione dell’assicurato, la rigidità e la iperpatia si
ritiene di potere fare riferimento a tale fattispecie per analogia e si ritiene
pertanto adeguata una percentuale del 6%.” (Doc. 97)
A seguito delle obiezioni
sollevate dall’assicurato in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
ritenuto opportuno interpellare nuovamente il dr. __________, il quale,
nell’apprezzamento aggiuntivo del 31 agosto 2020, si è così espresso:
" (…)
Apprezzamento
Ci viene chiesto di esprimerci sulle contestazioni alla
valutazione IMI.
Siamo di fronte ad un assicurato che in seguito alle patologie
citate in visita ha subito un danno alla salute che colpisce prevalentemente il
II dito con rigidità articolare e in misura molto minore il III, IV e V dito.
Il quadro clinico globale è espresso in dettaglio nella visita __________.
Nella valutazione di menomazione all’integrità si fa riferimento
alla tabella 3.2 CO 1 e si procede per analogia. Si prende come riferimento un
quadro di amputazione totale del II dito a livello della metacarpo-falangea che
dà un valore del 6%. Si rammenta per confronto che un’amputazione del secondo
dito a livello della interfalangea prossimale dà diritto a un 5% e
un’amputazione della falange distale dà diritto a 0%. Sempre per confronto si
cita la tabella 5.2 CO 1 ove per un’artrosi grave delle articolazioni delle
dita della mano nonché per resezione articolare o artrodesi viene riconosciuto
uno 0%.
Nel caso in questione una amputazione completa del secondo dito
determina una menomazione maggiore di quella presente al solo secondo dito
dell’assicurato, ma considerando la menomazione globale presentata
dall’assicurato si è ritenuto di poter raggiungere la valutazione del 6% che è
da ritenersi comprensiva del totale delle affezioni presentate dall’assicurato.
Ricordo che un’amputazione totale del secondo dito determina una menomazione
non trascurabile caratterizzata dalla impossibilità di pinza polli-digitale con
il raggio maggiormente utilizzato nella vita quotidiana. Si tratta quindi di
una situazione non trascurabile ed a mio parere sicuramente paragonabile al
quadro presentato dall’assicurato senza rischio di sottovalutazione dello
stesso.
Ritengo che la valutazione IMI eseguita sia corretta, comprensiva
della situazione globale dell’assicurato, eseguita per analogia come corretto
fare secondo la normale prassi valutativa CO 1 e non sottostimata rispetto alla
situazione dell’assicurato.
Per quanto riguarda il rapporto del dr. __________ (medico
curante) confermo che la valutazione della IMI eseguita considera la
funzionalità globale della mano sinistra.
Per quanto riguarda la possibilità di un peggioramento con il
tempo, ritengo che nel quadro clinico in questione un peggioramento non sia
prevalentemente probabile. Quadro di rigidità del dito appare ormai
stabilizzato per quanto riguarda il II dito e per quanto riguarda le altre dita
è anche possibile quanto riguarda le altre dita è anche possibile che un
regolare utilizzo e adattamento possa invece portare ad un miglioramento della
situazione. In ogni caso non vi sono elementi che ci permettano di considerare
che un marcato peggioramento sia prevalentemente probabile. Lo stesso dr. __________
non ci fornisce alcun elemento in tal senso limitandosi a dichiarare
semplicemente di “non poterlo escludere”.
Non vi è neppure alcun elemento che permetta di ritenere che la
rigidità articolare di un dito possa essere elemento causale per lo sviluppo di
artrosi a livello delle dita della mano e della mano stessa. Non vi è infatti
alcun elemento eziopatogenetico che possa mettere in correlazione una riduzione
di movimento con lo sviluppo di una artrosi.
In ogni caso, ai fini della determinazione della IMI, la artrosi
delle articolazioni delle dita della mano secondo la tabella 5.2 CO 1 vinee
indennizzata con uno 0%.
Riguardo le osservazioni dell’avvocato __________ confermo che la
valutazione della IMI riguarda la situazione globale della mano ed è stata fatta
per analogia. Rimando sul punto a quanto sopra citato. Per quanto riguarda
l’affermazione che durante l’istruttoria non è stato considerato il fatto che
l’assicurato è mancino, mi sento di far rilevare che in realtà questa
circostanza è stata considerata (si rimanda alla visita __________ nella
sezione reperti obiettivi). Essa, comunque, ai fini della IMI nel caso in
questione, è ininfluente.
Per quanto riguarda l’obiezione che non è stata riconosciuta una
menomazione dell’integrità per artrosi rimando a quanto già sopra citato e cioè
che l’artrosi delle dita della mano, secondo la tabellazione CO 1 5, dà diritto
ad un’indennità dello 0% e pertanto pare irrilevante nella discussione in
essere.
Inoltre, rimando alle considerazioni sopra esposte sul fatto che
un’artrosi qualora già presente non è da porre in nesso causale con l’evento
che ci compete e qualora si voglia invece considerarla come possibile
evoluzione futura non appare dal punto di vista medico probabile.
Per quanto riguarda la richiesta del 20% rilevo che l’avvocato non
ci fornisce una chiara spiegazione per la sua richiesta e per le ragioni sopra
esposte mi pare del tutto non adeguata alla situazione di questo assicurato.
Ritengo pertanto che le conclusioni della visita __________ in
particolare per quanto riguarda la valutazione IMI siano da ritenersi corrette
e da riconfermarsi.” (Doc. 139)
2.4.6
In corso di causa, il patrocinatore
del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito dell’IMI
riconosciuta all’assicurato - sulla quale è basata la decisione su opposizione
impugnata - trasmettendo il seguente apprezzamento del 24 novembre 2020 del dr.
__________, specialista FMH in medicina interna, medico di fiducia
AGV/SSMC/SSMF:
" (…)
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL’INTEGRITÀ
ll danno complessivo alla mano sx conseguente all'evento del
18.03.19
corrisponde al 40% della perdita di una mano, per la quale è prevista
una IMI del 40% (tabella CO 1 3.7 figura 43), per una IMI
definitiva del 16% (40% del 40%). Per quantificare il danno residuo,
non si deve considerare solo la perdita del dito Il della mano sx che è praticamente
completa dal punto di vista funzionale ma
anche l'allodinia e la perdita di funzionalità della mano nel suo
complesso, con evidenti ripercussioni nell'esecuzione di tutte le attività sia
lavorative sia della vita quotidiana.” (Doc. XI/1)
Tale
referto non è stato sottoposto dall’assicuratore LAINF al vaglio del servizio
medico fiduciario per una presa di posizione. Al riguardo, la patrocinatrice
dell’amministrazione, nelle osservazioni del 18 dicembre 2020, si è limitata a
rilevare quanto segue:
" (…) L’avv.
RA 1 produce un nuovo referto del dr. med. __________, il quale, si fa notare,
ha unicamente una specializzazione in medicina interna. Si rammenta che
l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH
chirurgia ortopedica e dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
della mano e del piede. Le diagnosi effettuate dai menzionati specialisti non
possono dunque essere messe in discussione, pertanto la Parte convenuta non può
che riconfermarsi nella sua risposta di causa.” (Doc. XIII).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non condivide le considerazioni espresse dall’avv. RA 2 nei
confronti dell’apprezzamento medico del dr. __________.
Va qui, difatti, ricordato
che il dr. __________, in qualità di medico fiduciario di numerosi assicuratori,
dispone delle competenze necessarie per potersi validamente esprimere in materia
di medicina assicurativa ed infortunistica (cfr. STF 8C_108/2020 del 22
dicembre 2020, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che, secondo costante
giurisprudenza, i medici __________ così come gli specialisti del centro di
competenza di medicina assicurativa
dell’assicuratore infortuni sono considerati per la loro funzione e per
la loro posizione professionale come specialisti in materia di traumatologia,
indipendentemente dalla loro specializzazione medica (sentenze 8C_59/2020 del
14.
aprile 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4 e
riferimenti citati)).
Ora, ciò posto, questa Corte non può confermare la
decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore resistente
ha assegnato all’assicurato un’IMI del 6%.
In
effetti, in merito all’entità della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente, agli atti figurano
referti contraddittori – quello del dr. __________, da un canto (menomazione
dell’integrità complessiva del 6%) e quello elaborato dal dr. __________,
dall’altro (IMI del16%) – che non consentono al TCA di decidere, con la
necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
In
simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135
V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Tutto
ben considerato, dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi
suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della
documentazione medica sulla quale l’istituto assicuratore ha fondato la propria
decisione di riconoscere un’IMI del 6% (per un caso in cui la Corte federale ha
annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti
dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico
fiduciario non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da
escludere anche il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF
8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3).
2.4.7
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011,
pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle
critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio
delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI),
dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella
pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder
-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E.
4.2.3
S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese
Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E.
2.1.1
S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese
Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,
9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a
quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro
gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella
DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è
libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure
rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia
seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht
entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44.
ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF
8C_59/2011, consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del medico fiduciario (per un caso analogo, si veda la
STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.4.6., si giustifica, pertanto,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore
resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)
volto a definire l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore
l’insorgente. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato
a determinare di nuovo la relativa indennità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 6%;
§§
Gli atti sono rinviati
all’CO 1 affinché faccia esperire una perizia
specialistica in merito all’entità della menomazione all’integrità di cui
soffre l’assicurato ed emetta una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO
1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 1'800 a
titolo d’indennità per ripetibili parziali (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti