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Decisione

35.2020.89

Corretto il rifiuto di accordare una rendita di invalidità alla luce di un insufficiente grado di invalidità. Necessità, per contro, di rinviare gli atti all'assicuratore affinché predisponga una valutazione peritale atta a determinare l'entità dell'IMI spettante all'assicurato

26 aprile 2021Italiano55 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.89

cr

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 marzo 2019 RI 1,

nato nel 1959, a quel momento autista magazziniere presso la __________ – e perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre stava pulendo

un pesce si è ferito alla mano sinistra con una lisca.

Constatato un flemmone al

secondo dito, i medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno proceduto

ad un’incisione e lavaggio. A seguito, tuttavia, del peggioramento dell’infezione,

in data 22 marzo 2019 l’assicurato è stato sottoposto ad una necrosectomia

secondo look e in data 1° aprile 2020 ad una necrosectomia terzo look.

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere fatto eseguire la

visita medica di chiusura, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta

durata a far tempo dal 29 febbraio 2020, ad eccezione dei controlli medici

ancora necessari.

Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 9 luglio 2020, l’Istituto assicuratore ha rifiutato di

riconoscere all’interessato una rendita di invalidità, accordandogli, per

contro, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 6% (cfr. doc. 101).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, a quel

momento rappresentato da un altro patrocinatore, in data 9 settembre 2020 l’CO

1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 5

ottobre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su

opposizione impugnata venga annullata e, in via principale, che venga

riconosciuta una deduzione sociale dal reddito da invalido del 25% e un’IMI di

almeno il 30%” o, in via subordinata, che l’incarto venga rinviato

all’assicuratore infortuni “affinché proceda, previ nuovi accertamenti ai sensi

dei considerandi, alla definizione della rendita d’invalidità e dell’IMI” (doc.

I).

Sostanzialmente, il

rappresentante legale dell’assicurato ha contestato il giudizio con il quale

l’amministrazione ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di

invalidità, considerando insufficiente la riduzione del 5% applicata al reddito

da invalido. Secondo il legale, al contrario, l’CO 1 avrebbe dovuto riconoscere,

conformandosi a quanto peraltro calcolato dall’Ufficio AI, una deduzione

percentuale del 20%, cui aggiungere un’ulteriore percentuale del 5% per tenere

conto dell’età dell’assicurato (61 anni a novembre 2020).

Pure contestata l’entità

dell’IMI (del 6%) assegnata all’assicurato, la quale risulta, secondo il parere

del suo patrocinatore, inammissibile in quanto non tiene conto del

“coinvolgimento delle altre dita della mano sinistra e non solo di una e, di

conseguenza, interessa anche l’utilizzo della mano sinistra (il ricorrente tra

l’altro è mancino), così come della mancanza di forza del braccio sinistro” e,

oltretutto, ignora “il prevedibile peggioramento della mano in questione negli

anni futuri, in particolare all’altamente probabile sviluppo di un’artrosi

post-traumatica che la CO 1 ammette di non avere indagato” (doc. I).

1.4. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 2 novembre 2020

l’avv. RA 1 ha ribadito le contestazioni ricorsuali, contestando integralmente

il tenore della risposta di causa dell’amministrazione (doc. VII).

1.6. Con osservazioni del 10

novembre 2020 l’CO 1 ha confermato quanto già esposto nella risposta di causa,

posto come il legale dell’assicurato non abbia apportato elementi di

valutazione nuovi rispetto a quanto già indicato in sede ricorsuale (doc. XI).

1.7. In data 15 dicembre 2020 il

legale del ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, a comprova

della ridotta funzionalità della mano sinistra, tale da incidere sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato (doc. XI + 1).

1.8. Con osservazioni del 18

dicembre 2020 la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha ritenuto che

quanto attestato dal medico consultato dall’assicurato, specialista in medicina

interna, non possa mettere in discussione le diagnosi poste dai medici che

hanno visitato l’interessato, specialisti l’uno, il dr. __________, in

chirurgia ortopedica e, l’altro, dr. __________, in chirurgia della mano e del

piede (doc. XIII).

Queste considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIV), per

conoscenza.

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel

merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,

oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità e

l’entità dell’IMI.

2.3. Diritto a una rendita

di invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02

del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso concreto, con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha dichiarato

l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività

lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico

(doc. A).

Tale conclusione è basata sulla

visita medica di chiusura del 16 gennaio 2020 eseguita dal dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore

LAINF. Quest’ultimo, nel referto del 17 gennaio 2020, poste le diagnosi di

“ferita da puntura da spina di pesce alla mano sinistra. Cellulite

necrotizzante mano sinistra. Stato dopo plurimi interventi di necrosectomia e

posizionamento di medicazione VAC eseguito il 18.03.2019 (dal dr. med. __________),

il 22.03.2019 e l’1.4.2019 (dal dr. med. __________). Stato dopo copertura

della ferita con un Thiersch con prelievo fatto dall’avambraccio sinistro il

14.05.2019

(dr. med. __________)”, ha concluso che:

" Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Non vi sono al momento trattamenti chirurgici in grado di

modificare in modo importante la situazione di questo assicurato, l’assicurato

potrà proseguire con le sedute di ergoterapia (possiamo quantificare per il

prossimo anno 4 cicli di 9 sedute). Molto probabilmente l’attività in essere

non sarà più esigibile in misura apprezzabile, viene redatta pertanto

un’esigibilità lavorativa, che viene redatta in presenza dell’assicurato con il

suo pieno assenso.

Esigibilità del lavoro:

sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi

molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi con entrambe le braccia

molto spesso, pesi leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi dai 10 kg e

superiori ai 10 kg mai. L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza

del petto pesi fino a 5 kg spesso, pesi superiori ai 5 kg mai. Maneggio di

attrezzi: l’assicurato ha molte difficoltà ad eseguire lavori leggeri di

precisione e medi con la mano sinistra, mentre compensa con la mano destra che

non ha limitazioni. Può utilizzare attrezzi pesanti/lavoro rozzo pesante di

rado, attrezzi molto pesanti mai. La rotazione della mano sinistra è possibile.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa possibili molto spesso, non vi sono

limitazioni alla rotazione del busto, alla posizione seduta e inclinata in

avanti, alla posizione in piedi e inclinata in avanti, alla posizione

inginocchiata con flessione delle ginocchia.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione così come la

posizione a libera scelta.

Spostamento: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi

tratti su terreno accidentato e di salire le scale senza limitazione, non è più

in grado di salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a

condizione. Equilibrio e stare in equilibrio possibile. L’assicurato in un

lavoro che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura

completa con rendimento completo e senza pause supplementari.” (Doc. 96)

2.3.4

In corso di causa, il patrocinatore

del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito di

una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate - sulla

quale è basata la decisione su opposizione impugnata - trasmettendo il seguente

referto del 24 novembre 2020 redatto dal dr. __________, specialista FMH in medicina

interna, medico di fiducia AGV/SSMC/SSMF:

" (…)

Fattispecie

Il 18.03.2019 il signor RI 1 si ferisce al dito II della mano sx

mentre sta pulendo un pesce al proprio domicilio. Nei giorni successivi

subentra un infetto, a causa del quale viene ricoverato all’Ospedale __________

di __________ con la diagnosi di cellulite necrotizzante del dito II. Il

22.03.19

viene trasferito all’Ospedale __________ di __________, dove viene

operato dal dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano:

necrosectomia second look per esiti di puntura con spina di pesce dito II mano

sx e cellulite necrotizzante lato dorso laterale dell’indice sx. Dopo

l’intervento la mano sx è rimasta immobilizzata con medicazione vacuum. Il

14.05.19

è stato eseguito un secondo intervento operatorio dal dr. med. __________:

copertura di ferita con Thiersch dito II mano sx, prelievo fatto

all’avambraccio sx, per esito di infezione dell’indice sx. in seguito il sig. RI

1.

ha effettuato ergoterapia da giungo 2019 a febbraio 2020, quado il

trattamento è stato interrotto perché non più riconosciuto dalla CO 1. Negli

ultimi sei mesi la situazione è rimasta invariata. Il signor RI 1 riferisce di

accusare fitte continue al II dito della mano sx, con dolori provocati anche

solo dallo sfioramento della cute alla base del dito. Riferisce inoltre

un’ipoestesia al polpastrello.

Non riesce a piegare ii dito ll della mano sx. Tutte le attività

svolte con la mano sx provocano dolori al llº dito. Non riesce a chiudere il

pugno, riscontrando difficoltà a flettere le dita Ill, IV e V, dove sono

presenti dolori diffusi.

II Signor RI 1 riferisce che per le attività manuali l'arto dominante

è il sx, mentre per scrivere utilizza la dx.

ESAME CLINICO

È stato eseguito un esame mirato solo all'arto superiore sx. Le

cicatrici chirurgiche sono calme, senza segni di infetto. La mobilità del polso

è completa. II IIº dito è mobile solo in corrispondenza dell'articolazione

metacarpo-falangea, la mobilità delle articolazioni interfalangee prossimale e distale

è praticamente nulla. Lo sfioramento della cute alla base del dito provoca

fitte dolorose. La flessione attiva è possibile per il dito Il° fino a 2 cm e

per il dito IV fino a 1 cm di distanza polpastrello-palmo, la flessione del

dito V è completa. La forza prensile della mano è diminuita.

CAPACITÀ LAVORATIVA RESIDUA

Per le conseguenze dell'evento del 18.03.19, il Signor RI 1

presenta una funzionalità ridotta della mano sx (arto dominante per le attività

manuali). Non può svolgere lavori manuali pesanti, non può svolgere lavori manuali

di precisione, per le attività manuali non pesanti e non di precisione è presente

una diminuita velocità di esecuzione, dovendo in modo particolare proteggere il

lIº dito a causa dell'allodinia. In un'attività che comporti lavori manuali

leggeri e non di precisione, il Signor RI 1 può lavorare sull'arco della normale

giornata lavorativa al massimo con un rendimento del 75% (incapacità lavorativa

del 25%). Può lavorare in misura completa (normale rendimento per il normale

tempo di lavoro) solo in attività che non comportano lavori manuali con la mano

sx. (…).” (Doc. XI/1)

Al riguardo, l’CO 1, nelle

osservazioni del 18 dicembre 2020, ha fatto notare che il dr. __________ “ha

unicamente una specializzazione in medicina interna”, aggiungendo che “si

rammenta che l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in

chirurgia ortopedica e dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia della

mano e del piede. Le diagnosi effettuate dai menzionati specialisti non possono

dunque essere messe in discussione, pertanto, la Parte convenuta non può che

riconfermarsi nella sua risposta di causa” (cfr. doc. XIII).

2.3.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo

l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.6

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________ a proposito

della residua completa capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento

di attività adatte possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

Il medico fiduciario ha

dettagliatamente esposto quale sia l’esigibilità lavorativa, ponendo in

particolare in rilievo come l’interessato presenti “molte difficoltà ad eseguire

lavori leggeri di precisione e medi con la mano sinistra, mentre compensa con

la mano destra che non ha limitazioni” (cfr. doc. 96).

Il TCA concorda con

l’apprezzamento medico del dr. __________, il quale, del resto, non può essere

rimesso in discussione dal referto del dr. __________ prodotto dal legale

dell’assicurato in corso di causa.

A tale riguardo, questa

Corte evidenzia che l’apprezzamento del dr. __________ coincide, di fatto, con

la valutazione del dr. __________, avendo lo stesso specialista consultato dal

ricorrente attestato come l’interessato possa “lavorare in misura completa

(normale rendimento per il normale tempo di lavoro) solo in attività che non

comportano lavori manuali con la mano sinistra” (cfr. doc. X/1).

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni ad una mano: in sostanza, si

tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti, nonché di svolgere mansioni di precisione.

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________ risulta plausibile anche alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori

e, persino, la totale privazione dell’uso di un arto superiore o di una mano.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza 8C_260/2011

del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno

attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una

paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio

destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Analoghe conclusioni sono

state ribadite dall’Alta Corte nella STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, nella

quale il TF ha confermato che vi sono sufficienti opportunità realistiche di

occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge,

anche per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un braccio

solo e inoltre possono svolgere solo un lavoro leggero (vedi anche sentenze

8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del 14 giugno 2018 consid.

4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve, quindi, concludere che

l’assicurato, impedito nell’esercizio della sua originaria professione di autista

con compiti di carico e scarico merce, conserva comunque, tenuto conto dei soli

postumi infortunistici alla mano sinistra, una abilità lavorativa al 100% in attività

leggere dal profilo del sollevamento, trasporto di pesi e della manipolazione

di attrezzi, che non implichino lavori di precisione con la mano sinistra,

reperibili sul mercato generale del lavoro.

2.3.7

Si tratta, ora, di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione, nella decisione

su opposizione impugnata, ha indicato un importo di fr. 66'956, calcolato in

applicazione dei dati statistici della tabella RSS 2020, ramo 49-53, uomo,

livello 1 (cfr. doc. A).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da questo valore - peraltro espressamente considerato corretto dal

legale dell’insorgente (il quale in sede ricorsuale ha, invece, contestato il

(diverso e inferiore) ammontare preso in considerazione dall’Ufficio AI, sulla

base di quanto indicato dal datore di lavoro) - ritenuti i motivi (difficoltà

economiche) che hanno portato al licenziamento dell’assicurato con effetto dal

1° gennaio 2020. Al riguardo, va infatti ricordato che, nel caso in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità, occorre ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr.

sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2 con i riferimenti, ancora

ribadita nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020).

2.3.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.3.9

Nella

presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 68’991.96 il

reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2018, media

totale, livello di qualifica 1, uomini (pari a fr. 67’766.67), aggiornato al 2020 (doc. 127).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta

applicazione dei dati statistici.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella RSS 2018 TA 1, infatti, il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 65'004.- (fr. 5'417 x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico

corrisponde a fr. 67’766.67 per un impiego a tempo pieno. Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di

fr. 68'376.57, per il 2020 di fr. 68'991.96.

L’amministrazione

ha, poi, applicato una deduzione sociale del 5% ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 126).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato l’ammontare della deduzione percentuale

applicata dall’amministrazione, ritenuta eccessivamente bassa, chiedendo che la

stessa venga innalzata almeno al 20% come, del resto, riconosciuto pure dall’Ufficio

AI. A suo modo di vedere, difatti, è inammissibile che l’assicuratore infortuni

si scosti dai parametri economici definiti dall’Ufficio AI, a fronte di un

danno alla salute esclusivamente di origine infortunistica.

Il

legale ha giustificato la sua richiesta di riconoscimento di una percentuale di

riduzione almeno del 20% con il fatto che l’interessato possa ormai svolgere

solo attività leggere (ciò che, secondo l’Ufficio AI, darebbe diritto ad una

deduzione del 10%) e, inoltre, facendo rifermento alle limitazioni funzionali e

alle limitate competenze professionali (altri elementi che giustificano,

secondo l’Ufficio AI, un’ulteriore riduzione del 10%).

Inoltre,

l’avv. RA 1 ha aggiunto che, vista l’età dell’assicurato (61 anni), sarebbe

applicabile un’ulteriore riduzione del 5%, per una deduzione sociale globale

del 25% (doc. I).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento

dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con

riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.

3.3).

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),

non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, anche

alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10

giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).

A proposito delle

obiezioni ricorsuali riguardanti la presunta violazione del principio

dell’uniformità della nozione di invalidità in materia di assicurazioni sociali

derivante dalla diversa quantificazione della deduzione sociale applicata al

reddito da invalido dall’Ufficio AI, rispettivamente dall’CO 1, questo

Tribunale ricorda che, per costante giurisprudenza federale, il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la

valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004.

pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o

il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito

che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla

valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del

5.

ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e

STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19

febbraio 2018, consid. 2.4).

Alla luce della chiara

giurisprudenza federale, pertanto, la circostanza che l’Ufficio AI abbia

operato una riduzione sociale del 20% va qui giudicata inconferente, posto che

la valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per invalidità non ha effetto

vincolante nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni. Gli uffici AI

e gli assicuratori contro gli infortuni sono tenuti in ogni caso concreto a

valutare in autonomia l’invalidità. In questo senso, essi non possono

accontentarsi di semplicemente riprendere il grado d’invalidità stabilito

dall’altro assicuratore sociale, senza procedere a un proprio esame. Di

conseguenza, l’assicurazione contro gli infortuni (rispettivamente il

tribunale) non è nemmeno vincolato all’apprezzamento della riduzione sociale eseguito

dall’ufficio AI (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.3 e i

riferimenti ivi menzionati – il corsivo è della redattrice).

Quanto all’invocata

riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo la più

recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se,

anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli

impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un

ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona

assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i

riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla valutazione

del dr. __________ emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe

ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività

leggera dal profilo dell’impegno fisico, che non implichino lavori di

precisione con la mano sinistra (cfr. doc. 96, p. 3: “l’assicurato in un lavoro

che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa con

rendimento completo e senza pause supplementari.”).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

si giustifica (in questo senso, si vedano, ad esempio, le sentenze citate in

precedenza, nella quale sono stati ancora considerati in grado di svolgere a

tempo pieno lavori leggeri non bimanuali assicurati praticamente monchi di una

mano: sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001

U 439, p. 347ss.; STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2; STF 8C_260/2011

del 25 luglio 2011; STCA 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta

incontestata in giudicato; STCA 35.2017.10 del 22 giugno 2017; STF 8C_462/2020

del 27 agosto 2020; 8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del

14.

giugno 2018 consid. 4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

Il TCA non può, pertanto,

procedere ad una riduzione supplementare per tenere conto del fatto che

l’interessato non possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso

dal suo legale (cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale

l’Alta Corte ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10%

riconosciuta dal TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni

ad entrambe le spalle).

D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente

disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già

avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di

attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di

mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro

presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una

riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF

8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019

consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).

Per quanto concerne,

infine, il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato

applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da

invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (si

consideri, tuttavia, che la questione di sapere se, in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di

riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di

guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma

particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal

Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9

dicembre 2020 consid. 3.3.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la

soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato

successivamente.

Tenuto conto di tutto

quanto precede, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 65'542.36

(fr. 68'991.96 – 5%).

Raffrontando, dunque, il

reddito da valido di fr. 66'956 indicato nella decisione su opposizione

impugnata (cfr. doc. A) con quello da invalido di fr. 65’542.36,

si ottiene un grado d’invalidità del 2.1%, arrotondato al 2% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., come

correttamente indicato dall’amministrazione.

La soluzione non potrebbe

essere diversa neppure qualora si volesse – per pura ipotesi – raffrontare al

reddito da valido quello da invalido di fr. 62’092.76 (fr. 68'991.96 –

10%), ciò che porterebbe ad un grado di invalidità del 7.2%, arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2., insufficiente per ottenere il diritto ad una

rendita di invalidità.

Su questo punto, quindi,

la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato negato il

diritto ad una rendita di invalidità, deve dunque essere confermata.

2.4

Entità

dell’IMI?

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________

(cfr. doc. 97), ha assegnato all’assicurato un’IMI del 6%.

Nell’apprezzamento

del 17 gennaio 2020, il medico fiduciario dell’assicuratore ha così motivato la

propria valutazione:

" 1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in

seguito a: ferita da puntura da spina di pesce alla mano sinistra. Cellulite

necrotizzante mano sinistra. Stato dopo plurimi interventi di necrosectomia e

posizionamento di medicazione VAC eseguito il 18.03.2019 dal dr. med. __________

il 22.03.2019, l’1.4.2019 dal dr. med. __________. Stato dopo copertura della

ferita con Thiersch con prelievo fatto dall’avambraccio sinistro il 14.05.2019

(dr. med. __________).

2.

Valutazione del danno all’integrità

6%

3.

Motivazione

Si fa riferimento alla tabella 3.2 CO 1 dove per una amputazione

del dito II a livello della radice del dito viene riconosciuto un 6%.

Considerando la situazione dell’assicurato, la rigidità e la iperpatia si

ritiene di potere fare riferimento a tale fattispecie per analogia e si ritiene

pertanto adeguata una percentuale del 6%.” (Doc. 97)

A seguito delle obiezioni

sollevate dall’assicurato in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha

ritenuto opportuno interpellare nuovamente il dr. __________, il quale,

nell’apprezzamento aggiuntivo del 31 agosto 2020, si è così espresso:

" (…)

Apprezzamento

Ci viene chiesto di esprimerci sulle contestazioni alla

valutazione IMI.

Siamo di fronte ad un assicurato che in seguito alle patologie

citate in visita ha subito un danno alla salute che colpisce prevalentemente il

II dito con rigidità articolare e in misura molto minore il III, IV e V dito.

Il quadro clinico globale è espresso in dettaglio nella visita __________.

Nella valutazione di menomazione all’integrità si fa riferimento

alla tabella 3.2 CO 1 e si procede per analogia. Si prende come riferimento un

quadro di amputazione totale del II dito a livello della metacarpo-falangea che

dà un valore del 6%. Si rammenta per confronto che un’amputazione del secondo

dito a livello della interfalangea prossimale dà diritto a un 5% e

un’amputazione della falange distale dà diritto a 0%. Sempre per confronto si

cita la tabella 5.2 CO 1 ove per un’artrosi grave delle articolazioni delle

dita della mano nonché per resezione articolare o artrodesi viene riconosciuto

uno 0%.

Nel caso in questione una amputazione completa del secondo dito

determina una menomazione maggiore di quella presente al solo secondo dito

dell’assicurato, ma considerando la menomazione globale presentata

dall’assicurato si è ritenuto di poter raggiungere la valutazione del 6% che è

da ritenersi comprensiva del totale delle affezioni presentate dall’assicurato.

Ricordo che un’amputazione totale del secondo dito determina una menomazione

non trascurabile caratterizzata dalla impossibilità di pinza polli-digitale con

il raggio maggiormente utilizzato nella vita quotidiana. Si tratta quindi di

una situazione non trascurabile ed a mio parere sicuramente paragonabile al

quadro presentato dall’assicurato senza rischio di sottovalutazione dello

stesso.

Ritengo che la valutazione IMI eseguita sia corretta, comprensiva

della situazione globale dell’assicurato, eseguita per analogia come corretto

fare secondo la normale prassi valutativa CO 1 e non sottostimata rispetto alla

situazione dell’assicurato.

Per quanto riguarda il rapporto del dr. __________ (medico

curante) confermo che la valutazione della IMI eseguita considera la

funzionalità globale della mano sinistra.

Per quanto riguarda la possibilità di un peggioramento con il

tempo, ritengo che nel quadro clinico in questione un peggioramento non sia

prevalentemente probabile. Quadro di rigidità del dito appare ormai

stabilizzato per quanto riguarda il II dito e per quanto riguarda le altre dita

è anche possibile quanto riguarda le altre dita è anche possibile che un

regolare utilizzo e adattamento possa invece portare ad un miglioramento della

situazione. In ogni caso non vi sono elementi che ci permettano di considerare

che un marcato peggioramento sia prevalentemente probabile. Lo stesso dr. __________

non ci fornisce alcun elemento in tal senso limitandosi a dichiarare

semplicemente di “non poterlo escludere”.

Non vi è neppure alcun elemento che permetta di ritenere che la

rigidità articolare di un dito possa essere elemento causale per lo sviluppo di

artrosi a livello delle dita della mano e della mano stessa. Non vi è infatti

alcun elemento eziopatogenetico che possa mettere in correlazione una riduzione

di movimento con lo sviluppo di una artrosi.

In ogni caso, ai fini della determinazione della IMI, la artrosi

delle articolazioni delle dita della mano secondo la tabella 5.2 CO 1 vinee

indennizzata con uno 0%.

Riguardo le osservazioni dell’avvocato __________ confermo che la

valutazione della IMI riguarda la situazione globale della mano ed è stata fatta

per analogia. Rimando sul punto a quanto sopra citato. Per quanto riguarda

l’affermazione che durante l’istruttoria non è stato considerato il fatto che

l’assicurato è mancino, mi sento di far rilevare che in realtà questa

circostanza è stata considerata (si rimanda alla visita __________ nella

sezione reperti obiettivi). Essa, comunque, ai fini della IMI nel caso in

questione, è ininfluente.

Per quanto riguarda l’obiezione che non è stata riconosciuta una

menomazione dell’integrità per artrosi rimando a quanto già sopra citato e cioè

che l’artrosi delle dita della mano, secondo la tabellazione CO 1 5, dà diritto

ad un’indennità dello 0% e pertanto pare irrilevante nella discussione in

essere.

Inoltre, rimando alle considerazioni sopra esposte sul fatto che

un’artrosi qualora già presente non è da porre in nesso causale con l’evento

che ci compete e qualora si voglia invece considerarla come possibile

evoluzione futura non appare dal punto di vista medico probabile.

Per quanto riguarda la richiesta del 20% rilevo che l’avvocato non

ci fornisce una chiara spiegazione per la sua richiesta e per le ragioni sopra

esposte mi pare del tutto non adeguata alla situazione di questo assicurato.

Ritengo pertanto che le conclusioni della visita __________ in

particolare per quanto riguarda la valutazione IMI siano da ritenersi corrette

e da riconfermarsi.” (Doc. 139)

2.4.6

In corso di causa, il patrocinatore

del ricorrente ha contestato la valutazione del dr. __________ a proposito dell’IMI

riconosciuta all’assicurato - sulla quale è basata la decisione su opposizione

impugnata - trasmettendo il seguente apprezzamento del 24 novembre 2020 del dr.

__________, specialista FMH in medicina interna, medico di fiducia

AGV/SSMC/SSMF:

" (…)

INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL’INTEGRITÀ

ll danno complessivo alla mano sx conseguente all'evento del

18.03.19

corrisponde al 40% della perdita di una mano, per la quale è prevista

una IMI del 40% (tabella CO 1 3.7 figura 43), per una IMI

definitiva del 16% (40% del 40%). Per quantificare il danno residuo,

non si deve considerare solo la perdita del dito Il della mano sx che è praticamente

completa dal punto di vista funzionale ma

anche l'allodinia e la perdita di funzionalità della mano nel suo

complesso, con evidenti ripercussioni nell'esecuzione di tutte le attività sia

lavorative sia della vita quotidiana.” (Doc. XI/1)

Tale

referto non è stato sottoposto dall’assicuratore LAINF al vaglio del servizio

medico fiduciario per una presa di posizione. Al riguardo, la patrocinatrice

dell’amministrazione, nelle osservazioni del 18 dicembre 2020, si è limitata a

rilevare quanto segue:

" (…) L’avv.

RA 1 produce un nuovo referto del dr. med. __________, il quale, si fa notare,

ha unicamente una specializzazione in medicina interna. Si rammenta che

l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH

chirurgia ortopedica e dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

della mano e del piede. Le diagnosi effettuate dai menzionati specialisti non

possono dunque essere messe in discussione, pertanto la Parte convenuta non può

che riconfermarsi nella sua risposta di causa.” (Doc. XIII).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non condivide le considerazioni espresse dall’avv. RA 2 nei

confronti dell’apprezzamento medico del dr. __________.

Va qui, difatti, ricordato

che il dr. __________, in qualità di medico fiduciario di numerosi assicuratori,

dispone delle competenze necessarie per potersi validamente esprimere in materia

di medicina assicurativa ed infortunistica (cfr. STF 8C_108/2020 del 22

dicembre 2020, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che, secondo costante

giurisprudenza, i medici __________ così come gli specialisti del centro di

competenza di medicina assicurativa

dell’assicuratore infortuni sono considerati per la loro funzione e per

la loro posizione professionale come specialisti in materia di traumatologia,

indipendentemente dalla loro specializzazione medica (sentenze 8C_59/2020 del

14.

aprile 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4 e

riferimenti citati)).

Ora, ciò posto, questa Corte non può confermare la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore resistente

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 6%.

In

effetti, in merito all’entità della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente, agli atti figurano

referti contraddittori – quello del dr. __________, da un canto (menomazione

dell’integrità complessiva del 6%) e quello elaborato dal dr. __________,

dall’altro (IMI del16%) – che non consentono al TCA di decidere, con la

necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

In

simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto

ben considerato, dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi

suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della

documentazione medica sulla quale l’istituto assicuratore ha fondato la propria

decisione di riconoscere un’IMI del 6% (per un caso in cui la Corte federale ha

annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti

dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico

fiduciario non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da

escludere anche il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF

8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3).

2.4.7

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011,

pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle

critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio

delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI),

dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella

pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder

-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E.

4.2.3

S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese

Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E.

2.1.1

S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese

Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro

gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella

DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è

libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure

rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia

seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44.

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF

8C_59/2011, consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del medico fiduciario (per un caso analogo, si veda la

STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.4.6., si giustifica, pertanto,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore

resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)

volto a definire l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore

l’insorgente. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato

a determinare di nuovo la relativa indennità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 6%;

§§

Gli atti sono rinviati

all’CO 1 affinché faccia esperire una perizia

specialistica in merito all’entità della menomazione all’integrità di cui

soffre l’assicurato ed emetta una nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 1'800 a

titolo d’indennità per ripetibili parziali (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti