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Decisione

35.2020.9

Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità (assicurata abile nella propria professione originaria), il diritto ad un'IMI ed a provvedimenti di integrazione

7 ottobre 2020Italiano56 min

dolore possa ripresentarsi a seguito di attività lavorative o extralavorative che

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.9

CL/gm

Lugano

7 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 emanata

da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 febbraio 2013 RI 1,

di professione calzaturiera, dipendente della __________

e, perciò, assicurata contro gli infortuni professionali presso l’CO 1, è

scivolata sul fondo ghiacciato, cadendo di schiena ed impattando al suolo con

le natiche, con la spalla destra e subendo un contraccolpo alla zona cervicale

(doc. 3 e 36).

L’artro-RM eseguita il 25

marzo 2013 ha evidenziato una lesione subtotale nella porzione anteriore del

sovraspinato, una tendinopatia importante del sovraspinato e una calcificazione

all’interno (doc. 30, 33 e 70). Così anche la sonografia del 26 marzo 2013, che

ha permesso di evidenziare, pure, la presenza di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare, non sintomatica (doc. 24).

Il 4 giugno 2013,

l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento d’artroscopia alla spalla

destra, con sutura del sovraspinato e tenotomia caput lungo bicipite (doc. 44).

A fronte del persistere

della sintomatologia e del fallimento delle misure post-operatorie,

l’assicurata è stata indirizzata dal Prof. dr. med. __________ - specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore -, il

quale, il 16 giugno 2014, ha effettuato un’artroscopia diagnostica con

re-inserzione della cuffia, acromioplastica e resezione dell’AC (doc. 117).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge sino al 6

novembre 2014, data a decorrere dalla quale l’assicurata è stata dichiarata

abile al lavoro - nella sua professione originaria - nella misura del 100%.

Successivamente ad un

periodo di inabilità lavorativa per malattia, l’assicurata ha ripreso a

lavorare al 50% dal 13 gennaio ed al 100% dal 1° febbraio 2015.

In conseguenza di un

incidente della circolazione stradale, in cui è stata coinvolta il 17 dicembre

2016, quando era in attesa di essere sottoposta ad un intervento alla colonna

cervicale in Italia, l’assicurata è stata inabile al lavoro fino al 2 gennaio

2017, data in cui ha ripreso l’attività al 100%, per poi sospenderla il 7

gennaio 2017. È, quindi, stata operata alla cervicale il 13 febbraio 2017 ed ha

ripreso il lavoro al 50% dal 20 giugno 2017 ed al 100% dal 1° agosto 2017.

1.2. Il 14 febbraio 2018,

all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato, con

inabilità lavorativa al 100% a contare dal 12 febbraio 2018 (doc. 185).

L’esame di RMN della

spalla destra, effettuato il 18 aprile 2018, ha evidenziato la rottura

dell’intervallo dei rotatori e la presenza di una patologia acromio clavicolare

con iniziale impingement claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato

(doc. 203 e 206).

La lesione è stata

trattata con infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare, che non ha

sortito effetti, con infiltrazione della sottoacromiale, che ha migliorato la

situazione algica circa del 50% per 3 - 4 giorni, dopodiché i dolori sono

ricomparsi (doc. 221).

In data 24 luglio 2018 si

è sottoposta ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale, con l’aggiunta di

steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4 giorni, dopodiché i

dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso (doc. 197) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge sino a quando l’assicurata è tornata abile al lavoro nella professione

originaria, nella misura del 50% dal 20 agosto 2018 e del 100% dal 5 settembre

2018 (doc. 232 e 246).

1.3. Il 31 ottobre 2018,

l’assicurata è, nuovamente, risultata inabile al lavoro, e meglio come risulta

dai certificati redatti in tal senso dal medico curante della medesima, dott. __________

- specialista in anestesia e rianimazione -, attestanti, oltre a quanto già

certificato in relazione alla ricaduta del febbraio 2018, che RI 1 soffre di “artralgie”

alla spalla destra (doc. 261-263). Non è stato presentato un nuovo annuncio di

ricaduta.

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 26 settembre 2019, l’CO

1 ha dichiarato l’assicurata abile nella misura del 100% nella sua abituale

professione di calzaturiera a decorrere dal 5 settembre 2018 ed ha pure negato

il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.

L’CO 1 ha, inoltre, negato

il diritto alle prestazioni in relazione alla nuova inabilità (decorrente dal

31 ottobre 2018) ritenendo che l’artrosi non può essere ritenuta in relazione

causale almeno probabile con l’infortunio assicurato (cfr. doc. 296).

Dopo che l’assicurata ha

interposto tempestiva opposizione avverso tale decisione, con decisione su

opposizione del 30 dicembre 2019, l’CO 1 ha confermato che lo stato infortunistico

dell’assicurata si è stabilizzato al più tardi il 5 settembre 2018, data a

decorrere dalla quale ella è tornata abile al lavoro al 100%, nell’attività

lavorativa svolta prima dell’infortunio e, in quanto leggera, ancora esigibile.

L’amministrazione ha, inoltre, stabilito che non vi sono elementi atti a

dimostrare che è subentrato un peggioramento dei postumi infortunistici tale da

giustificare una nuova inabilità lavorativa. Essendo, quindi, l’assicurata

abile al lavoro al 100% nell’attività esercitata prima dell’infortunio, non

sono date le premesse per il riconoscere il diritto ad una rendita di

invalidità, così come non sono date le condizioni per riconoscerle un’indennità

per menomazione all’integrità (doc. 316).

1.5. Con tempestivo ricorso del 30

gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 e ha postulato, in via

principale che le venga riconosciuto il diritto a percepire le prestazioni

assicurative dal 31 ottobre 2018 (indennità giornaliere e copertura delle spese

mediche) e che venga valutato il suo diritto a percepire una rendita LAINF (non

essendo, stando alla tesi ricorsuale, più abile al lavoro, a maggior ragione e

in base a quanto stabilito dal dott. __________ nella propria precedente

professione), un’IMI ed un incentivo per il reinserimento professionale. In

via subordinata, ha postulato che la decisione su opposizione venga annullata

e che gli atti siano rinviati all’CO 1 per complementi istruttori.

“Nel caso in esame”

– precisa la patrocinatrice della ricorrente – “non si tratta di attestare

un peggioramento, ma bensì di riconoscere che la chiusura del caso a far data

dal 5.9.2018 era prematura, come peraltro indicato sia dal Dr. __________, che

da Dr. __________. RI 1 non era abile al 100% in quel momento e la ripresa

prematura ha causato una ricaduta che CO 1, a torto, non intende prendere a

carico.” (doc. 318).

1.6. Nella risposta del 24

febbraio 2020 - trasmessa alla patrocinatrice dell’assicurata il giorno stesso

(doc. IV) -, l’CO 1, postulando la reiezione del ricorso, ha, innanzitutto,

osservato che, contrariamente alla tesi ricorsuale, dal rapporto del prof. dr. med.

__________ non risultano elementi che permettono di ammettere l’esistenza di

ulteriori cure atte a migliorare notevolmente la capacità di lavoro e di

guadagno dell’assicurata.

L’CO 1 ha, inoltre,

osservato che non incombe all’assicuratore LAINF concedere incentivi

professionali e che l’assicurata non presenta limitazioni della mobilità tali

da riconoscerle il diritto a un’IMI.

Per le ulteriori

osservazioni espresse dall’istituto assicurato si dirà, per quanto necessario,

nel prosieguo (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era

legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra -

oggetto dell’annuncio di ricaduta del 14 febbraio 2018 - a decorrere dal

5 settembre 2018 (compreso), a

negare le prestazioni in relazione all’inabilità decorrente dal 31 ottobre

2018, a negare il diritto ad una rendita di invalidità, a dichiarare l’assicurata totalmente abile nella sua

precedente professione, a negare il diritto ad un’IMI a dipendenza

dell’infortunio assicurato e ad una

riformazione professionale, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi

adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF

134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;

DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA

U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3,

pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e

406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. STF 8C_12/2019 del 4

marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Condizioni

di salute infortunistiche stabilizzate dal 5 settembre 2018?

2.6.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle

condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura

completa la sua precedente attività professionale.

2.6.2. In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore

infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità

naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a

colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di

causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto

qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo

prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la

decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti

da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.6.3. Nella concreta evenienza,

dalla decisione formale del 26 settembre 2019 risulta che l’amministrazione ha

posto fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 5 settembre

2018, siccome da quella data RI 1 avrebbe ritrovato la piena capacità

lavorativa. Non sussisterebbe, inoltre, alcun rapporto di causalità tra

l’artrosi accertata dal medico curante della ricorrente e l’infortunio

assicurato, di guida che l’CO 1, seguito all’inabilità presentata

dall’assicurata dal 31 ottobre 2018, non sarebbe, quindi, tenuto a versare

alcuna prestazione assicurativa (cfr. doc. 296).

Questo Tribunale constata

che la decisione di ritenere lo stato di salute dell’assicurata stabilizzato

trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti del dr. med. __________ -

specialista FMH in chirurgia ortopedica -, del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore - e del prof. dr. med. __________.

Il dr. med. __________,

preso atto delle risultanze della RMN del 18 aprile 2018, ha sottoposto

l’assicurata ad una prima infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare,

che non ha sortito effetti, quindi ad un’infiltrazione della sottoacromiale,

che ha migliorato la situazione algica circa del 50% per 3-4 giorni, dopodiché

Fatti

i dolori sono ricomparsi (doc. 221).

Lo specialista, nel

rapporto del 24 luglio 2018 (allorquando ha, pure, dichiarato la ricorrente

abile al lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018), ha

osservato che una ripresa della fisioterapia non poteva, a suo parere, aiutare

in modo significativo l’assicurata e che un nuovo intervento non sembra

indicato. Ha, quindi, proceduto ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale,

con l’aggiunta di steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4

giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).

Confrontato al persistere

della problematica algica anche a fronte delle infiltrazioni, con nota del 27

agosto 2018, il dr. med. __________ ha osservato che la dolorabilità accusata

dall’assicurata poteva essere causata da un processo degenerativo, che ha

riferito essere solo possibilmente in relazione causale con l’infortunio

assicurato (doc. 227).

In data 10 settembre 2018,

il dr. med. __________ ha consigliato un nuovo consulto specialistico presso il

prof. dr. med. __________ e certificato l’abilità lavorativa dell’assicurata

nella misura del 100% a decorrere dal 5 settembre 2018 (doc. 243).

In occasione della visita

del 30 ottobre 2018, il prof. dr. med. __________ ha osservato

che:

" Bezüglich der oberflächlich liegenden Beschwerden käme die

Entfernung der Fäden bwz. der Fadengranulome in Betracht. Bezüglich der

tieferliegenden Beschwerden könnte ein lateraler Teilverschluss der

Rotatorenintervalles zur Nachspannung der Manschette in Betracht gezogen

werden. Allerdings kann der Nutzen dieser Massnahme nicht mit Sicherheit

Vorausgesagt werden. Die Patientin wird entsprechend aufgeklärt. Sie wird die

verschiedenen Aspekte mit ihrem Casemanager besprechen.” (doc. 259)

Invitato ad esprimersi

sull’apprezzamento medico del prof. dr. med. __________, in data 8 gennaio 2017

il dr. med. __________, condividendo la conclusione del collega, ha confermato

che l’CO 1, qualora la paziente avesse espresso il desiderio di asportare i

nodi ed i fili, avrebbe dovuto assumere i costi dell’intervento, al quale

avrebbe fatto seguito un’inabilità lavorativa di un paio di settimane. Ha,

pure, condiviso quanto stabilito dal professore e ritenuto che l’intervento più

profondo, sulla cuffia dei rotatori, non era indicato, in quanto non

suscettibile di modificare la situazione algica (doc. 267).

Confrontato alla

presentazione, da parte dell’assicurata, di una serie di certificati redatti da

medici italiani (sul valore probatorio dei certificati stilati da medici esteri

cfr. STCA 35.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.3.4.) attestanti

un’inabilità lavorativa al 100% dal 31 ottobre 2018 a causa della situazione

relativa alla spalla destra, il dr. med. __________ ha osservato che tali

documenti non apportano alcuna novità, rispetto a quanto già noto

all’amministrazione, in merito allo stato della spalla di RI 1, la cui

problematica, secondo il parere del medico __________, non è da ricondurre

all’infortunio assicurato (doc. 264).

Nell’apprezzamento medico

del 13 febbraio 2019, il medico __________ ha osservato che:

" L’assicurata

ha portato diversi certificati dall’Italia in cui non viene mai descritto un

esame né una documentazione di un esame clinico, né una diagnosi o una

prova/giustificazione di un’eventuale inabilità. Il problema della dolorabilità

lungo la colonna cervicale è più legato al problema avanzato e degenerativo

della colonna cervicale. (…) Per quanto riguardo l’ultimo rapporto del

professor __________ sono d’accordo di sostenere un’eventuale asportazione dei

due nodi che si possono estirpare sotto cute, se l’assicurata lo desidera.

Questo è un piccolo intervento che può essere eseguito eventualmente anche in

anestesia locale, si può predire un’inabilità al massimo di 1 – 2 settimane

post-op. Questo intervento non compromette la cuffia rotatoria. La cuffia

rotatoria è conservata e non necessita un approccio chirurgico come descritto

nel rapporto del professor Hertel e come mostrato nella risonanza magnetica e

viene anche confermato nella valutazione del dr. med. __________, ortopedico

Clinica __________.

Come descritto dal professor __________, un intervento della

cuffia rotatoria non è indicato in quanto non può portare ad un miglioramento

dei dolori globali lamentati dalla signora RI 1. Tutti gli esami, visita presso

la CO 1, presso il dr. med. __________, presso il dr. med. __________ e

recentemente anche presso il professor __________ mostrano una cuffia

competente che permette di eseguire anche lavori con forza sotto il livello

orizzontale.” (doc. 281, pag. 4)

Dal rapporto medico di

data 15 giugno 2019 del dott. __________, privatamente consultato

dall’assicurata, risulta che:

" Da quanto

emerge dalla visita specialistica e dalla valutazione della documentazione

clinica esaminata si può affermare che la sintomatologia algica riferita dalla

Paziente è diretta conseguenza dell’evento traumatico del 6.2.13.

Il trauma ha causato una SLAP lesion (Superior Labrum from

Anterior to Posterior Lesion) trattata artroscopicamente mediante tenotomia del

Capo Lungo del Bicipite brachiale associata ad una riparazione di lesione del

tendine del muscolo sovraspinato. La SLAP lesion è una lesione che interesse il

cercine glenoideo e si verifica di norma per trazioni violente sull’ancora

bicipitale. In pratica la lesione è causata da una trazione esercitata dal

tendine del Capo Lungo del Bicipite Brachiale sulla sua inserzione. La trazione

causa una disinserzione delle sue fibre di ancoraggio alla glenoide. Questa

disinserzione può, da subito o progressivamente, estendersi sia anteriormente

che posteriormente al labbro glenoideo, configurando diversi gradi di gravità

della lesione in base alla sua estensione. La sintomatologia è caratterizzata

da dolore e si associa, a volte, a sensazione di instabilità della spalla.

Il trauma ha quindi determinato una duplice lesione tendinea

caratterizzata dalla lesione parziale del sovraspinato e dalla lesione del CLB.

Successivamente, come a volte avviene per causa non sempre identificabili,

possono verificarsi dei cedimenti della riparazione tendinea. È probabile che

queste ri-rotture tendinee siano da ricollegarsi a fenomeni ischemici in

tendini già sofferenti per un trauma e quindi sottoposti a successivo

trattamento chirurgico.

Il secondo intervento ha certamente riparato correttamente la

lesione, tanto che alla RM non sono visibili soluzioni di continuo del tendine.

Si osserva una lesione dell’intervallo dei rotatori che è la sede di

congiunzione-passaggio tra il tendine del sovraspinato superiormente e del

sottoscapolare anteriormente. Inoltre, è presente una degenerazione artrosica

dell’articolazione acromion-claveare.

In un trauma della spalla nel corso del quale si verifica una

lesione tendinea della cuffia con una lesione del CLB associata, è frequente

che possa verificarsi anche una sofferenza traumatica dell’articolazione

acromion-claveare che è articolazione di piccole dimensioni. Il traumatismo può

agire sia per compressione diretta che tangenziale sulle superfici cartilaginee

contrapposte, con successiva degenerazione.

In pratica il trauma determina una serie di altre lesioni a carico

della spalla, oltre a quelle più evidenti, che possono non manifestarsi

nell’immediato, anche perché la loro sintomatologia è mascherata da altre più

gravi patologie di locali (nel caso di specie dalla lesione della cuffia e del

CLB).

Il quadro clinico da me rilevato dimostra al di là di ogni dubbio

una flogosi subacromiale, ovvero interessante lo spazio tra omero e acromion.

Questa flogosi è ascrivibile ad esiti del trauma e dei successivi interventi

eseguiti. Tutti i test di conflitto subacromiale sono nettamente positivi, come

anche la riduzione antalgica di forza del sovraspinato.

(…)

La condizione attuale della spalla è al momento stazionaria. È

comunque ovvio che non si tratta di una spalla “normale”. Ha subito un trauma,

ha subito due interventi e presenta una sofferenza di tipo degenerativo

artrosico dell’articolazione a-c. Per tale ragione è possibile che in futuro il

dolore possa ripresentarsi a seguito di attività lavorative o extralavorative che

sollecitino il cingolo scapolare.” (all. a doc. 288, pag. 6-8)

Chiamato ad esprimersi

sulla valutazione del dott. __________, il medico __________ ha osservato che

il collega italiano ha tratto delle conclusioni contradditorie, menzionando,

per esempio, una slap lesion senza precisarne il grado, che in concreto il dr.

med. __________ rileva essere di “II. Grado e nella norma”.

Il medico __________ ha,

poi, contestato l’apprezzamento del dott. __________ sulla base del fatto che

quanto osservato da quest’ultimo, con riferimento all’intervallo tra sovra e

infra spinato, non è, invece, stato rilevato dal prof. dr. med. __________. Vi

è, poi, ha precisato, che l’“artrosi AC non è praticamente mai una

conseguenza infortunistica”, che l’instabilità dell’articolazione descritta

dal dott. __________ non era valutabile clinicamente a causa dei dolori di cui

soffre la paziente, che la degenerazione a livello cervicale è nota,

documentata ed è stata valutata, tra gli altri, dal neurochirurgo, dr. med. __________

(doc. 166, pag. 3), che ha, pure, diagnosticato una cervicobrachialgia a destra

e, infine, che a presenza di liquido sottoacromiale è una circostanza normale

(doc. 294).

Dal rapporto redatto dal

dott. __________ il 12 ottobre 2019 risulta che la motilità in elevazione della

spalla destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° in su

e che l’artrosi acromion-claveare non è ragionevolmente in rapporto causale con

l’infortunio patito il 6 febbraio 2013 (doc. 313, pag. 8).

Chiamato a pronunciarsi

nuovamente, il dott. __________, con rapporto del 12 novembre 2019, ha

precisato che:

" l’artrosi

acromion-claveare può esser conseguenza diretta di un trauma o essere di tipo

degenerativo. (…) Nel caso specifico è difficile dimostrare, oltre ogni

ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque possibile ma non scontata.

(…) il quadro clinico da me riscontrato è relativo ad una

sofferenza articolare della scapolomerale. Non ho riscontrato aspetti clinici

relativi al rachide cervicale che possano, ipoteticamente, essere presi in

considerazione nell’ambito di una diagnosi differenziale con la patologia della

spalla. (…) la presenza di liquido nello spazio subacromiale e quindi nel

contesto della borsa subacromiondeltoidea, non è un riscontro normale, bensì

conseguenza di flogosi locale e indicativo di una reazione infiammatoria in

rapporto a causa diverse, dal trauma all’esito di interventi, a fenomeni

degenerativi cronici, ecc.” (doc. 313, pag. 9).

Invitato a pronunciarsi

sugli ulteriori rapporti del dott. __________, versati agli atti

dall’assicurata, il 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha osservato che:

" Alla

valutazione della artro-RMN del 18.04.2018 vengono descritte manifestazioni

artrosiche della testa omerale con rimaneggiamento osseo di tipo cistico

sub-condrale. Queste formazioni cistiche sono chiari segni degenerativi e non

infortunistici e sono problemi di origine di impingement subacromiale e non una

conseguenza infortunistica o di una dinamica che la signora ha avuto nel 2013.

È importante il fatto che non vi sono evidenti lesioni muscolo tendinee né del

sovraspinato, né del sottospinato e nemmeno del sottoscapolare. Il labbro

glenoideo è integro. Legamento glenomerale medio e inferiore integri. Iniziale

impingement all'epifisi claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato

quindi un processo di impingement subacromiale che è normale in una paziente di

56 anni. La signora non ha avuto nessuna lesione né rilesione con diastasi

dell'intervallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare che con probabilità

preponderante si tratta anche di una variazione anatomicamente presente in

quanto si tratta di due muscoli uno fissato sopra la testa omerale e l'altro

fissato ventralmente.

Il collega non ha interpretato correttamente il rapporto del prof.

dr. med. __________. In questo stato chiaramente con dolori cronici, siamo

tutti d'accordo, che si deve optare per un lavoro leggero fino al massimo

medio-pesante e non più lavoro sopra il livello della testa.

La lunga storia descritta dall'avvocato non entra nel merito dell'argomento

principale in quanto siamo confrontati con una degenerazione di origine morbosa

e non in presenza di una lesione infortunistica.

Faccio riferimento al rapporto dell'artro-RMN della spalla destra

del 25.03.2013 dove è stata già de-scritta una lesione del labbro SLAP 2 e

quindi una variante anatomica (come sopradescritto). Già nel rapporto

dell'artro-RM è stata descritta un'articolazione acromioclaveare degenerata e

quindi non di origine infortunistica e ovviamente già preesistente all'infortunio

in quanto una degenerazione chiaramente non avviene al momento del trauma

essendo un problema morboso che si sviluppa negli anni.

Per quanto concerne l'esclusione dei problemi alla colonna

cervicale faccio riferimento alla visita __________ in cui l'assicurata stessa

ha dichiarato che (a parte la dolorabilità alla spalla destra che inizia quando

deve forzare sopra il livello orizzontale) la funzionalità sotto l'orizzonte

buona con forza quasi simmetrica.

"Il problema più grande per l'assicurata è quello della

colonna cervicale con irradiazione dei dolori verso la spalla destra che sono

presenti già da mesi!"

Si ricorda anche che il 09.07.2017 è stata eseguita una

radiografia della colonna cervicale, il 14.11.2017 una RM encefalo, il

04.09.2014 una rx rachide e di nuovo una rx colonna cervicale il 02.01.2015 e

il 10.01.2017 una RMN rachide cervicale. Siamo quindi confrontati con un

problema che vi era già nel 2013 e che continua fino alla data odierna (decorso

di origine morbosa e regolare per queste problematiche).

Trovo strano che in una visita effettuata per un ricorso contro la

nostra valutazione viene negato qualsiasi problema alla colonna cervicale che

oggettivamente è presente da anni, valutato e lamentato dall'assicurata.

Per quanto concerne la problematica della spalla sono d'accordo

con il collega sul fatto che siamo confrontati con una spalla operata a causa

di una lesione con probabilità preponderante già degenerata a causa di un

impingement cronico preesistente all'infortunio. Gli ultimi esami hanno

mostrato ripetitivamente una cuffia competente altrimenti, come è anche stato

valutato dal dott. med. __________, una abduzione/estensione non sarebbe

nemmeno possibile (movimenti valutati liberi dal dott. med. __________). Anche

poter eseguire il movimento fino intra- e retro-posizione verso Th12 è

possibile solo con una buona funzionalità della cuffia rotatoria.

Il collega non descrive nessun grado in estensione/flessione ma

descrive la motilità attiva conservata sui vari piani con (limitazione ai gradi

estremi) movimenti di origine antalgica.

Ritengo quindi che siamo confrontati con una mobilità libera senza

limitazione.

Il rapporto del dott. med. __________ non porta nessuna nuova

informazione a parte di essere confrontati con un'artrosi AC già preesistente

all'infortunio come anche mostrato dalla RM del 2013 con presenza di una

lesione tipo SLAP che era preesistente, essendo una varianza anatomica (SLAP

2). Avere una mobilità libera è ovviamente solo possibile con una cuffia

competente e re-inserita. Questo è stato mostrato nei diversi esami effettuati

alla CO 1, dal dr. med. __________, dal dr. med. __________ e dal prof. dr.

med. __________. Ovviamente anche il fatto di avere un intervallo non chiuso

non compromette la mobilità come mostrato ripetitivamente dall'assicurata.

Il prof. dr. med. __________ è in dubbio se un intervento può

migliorare la situazione dei dolori e quindi ha parlato solo della possibilità

di optare per un avvicinamento dell'intervallo, ma non ha proposto di eseguirlo

in quanto non è sicuro che questo porti ad un cambiamento dei dolori o

miglioramento della situazione globale.

Non posso valutare l'intensità dei dolori accusati dalla signora RI

1.

(…) Abbiamo valutato che la situazione è da mesi stabile, senza

nuove lesioni. Eventuali problemi di origine morbosa come l'artrosi AC o

eventuali future artrosi che erano preesistenti all'infortunio non entrano

nella mia valutazione futura non essendo di conseguenza infortunistica come

valutato dai molteplici esami effettuati. Sono quindi contento che la signora RI

1 non abbia più dolore né problemi con il suo stato degenerativo della colonna

cervicale.” (doc. 315, pag. 4-5)

Secondo la giurisprudenza

federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della

stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state

interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;

STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2)

2.6.4. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6.5. Alla luce degli elementi

appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto stabilizzato

il caso e dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di breve durata dal 5

settembre 2018.

L’assicurata, e meglio

come si dirà nel prosieguo, aveva infatti ritrovato a quel momento una piena

capacità lavorativa.

D’altra parte, stando

quanto osservato, oltre che dal medico __________, dal prof. dr. med. __________

e dal dr. med. __________, vi è che in concreto non esistono elementi tali da

permettere di poter concludere che attraverso un’operazione chirurgica o altri

trattamenti - al di là di quella della rimozione dei fili di sutura, per il

quale l’CO 1 si è già espresso in senso favorevole - la situazione della spalla

migliorerebbe.

Non permette di giungere a

diversa conclusione e di rimettere, quindi, in discussone (tra le altre) le

conclusioni del medico __________, quanto attestato dal dott. __________. In

effetti, quest’ultimo non si è mai espresso nel senso di un possibile

miglioramento dello stato di salute della spalla destra dell’assicurata,

rilevando, anzi, che la situazione dell’articolazione è “stazionaria”.

Ora,

da questo punto di vista, la documentazione medica a disposizione permette di

concludere, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

Considerandi

2.

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che lo stato infortunistico della spalla destra dell’assicurata

si è stabilizzato, al più tardi, a decorrere al più tardi dal 5 settembre 2018.

A ragione l’CO 1 ha

pertanto dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Va comunque sottolineato

che qualora dovesse intervenire un peggioramento, o qualora, come par essere

sua intenzione (all. C a doc. I), deciderà di sottoporsi all’intervento di

rimozione dei fili di sutura, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta, con

ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

2.6.6

Nel

caso di specie, la ricorrente contesta, inoltre, la decisione dell’istituto

assicuratore che ha negato di erogare le prestazioni assicurative

successivamente al 31 ottobre 2018, allorquando ella ha presentato una nuova

inabilità lavorativa attestata - il giorno dopo ch’era stata visitata dal prof.

dr. med. __________ - dal dott. __________ a causa dell’artralgia alla spalla

destra ch’ella sostiene essere conseguente all’evento del 6 febbraio 2013. Si

rileva che per tale inabilità, non è stato presentato un annuncio di ricaduta.

Dagli atti emerge che

con nota del 4 dicembre 2018, il dr. med. __________, preso atto dei

certificati medici prodotti dall’assicurata a decorrere dal 31 ottobre 2018, ha

sostenuto che tale documentazione, redatta senza che siano, nel frattempo,

stati effettuati esami atti a provare la diagnosi ivi riportata, non porta

elementi nuovi rispetto a quanto già noto all’istituto assicuratore.

L’CO 1, con decisione del

26.

settembre 2019, ha, invece, stabilito che:

" “Per ciò

che attiene l’artrosi menzionata dal dott. __________, il nostro medico

consulente ritiene che tale affezione non può essere ritenuta in relazione

causale almeno probabile con l’infortunio di nostra competenza. Dobbiamo

pertanto negare ogni diritto a prestazione per questa patologia.” (doc. 296)

Al

riguardo il TCA rileva che non solo il medico __________ (espressosi nel senso

di una situazione degenerativa, costatata sin dalla RMN del 25 marzo 2013; doc.

264; doc. 315, pag. 4), ma anche lo specialista privatamente consultato dalla

ricorrente, dott. __________, ha osservato che l’assicurata “(…) presenta

una sofferenza di tipo degenerativo artrosico dell’articolazione a-c” (doc.

288, pag. 8) e che “l’artrosi acromion-claveare può essere conseguenza

diretta di un trauma o essere di tipo degenerativo. (…) Nel caso specifico è

difficile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque

possibile ma non scontata.” (doc. 31, pag. 9).

Se

ne deve concludere che il TCA - alla luce, anche, dell’assenza di pareri

specialistici divergenti - ritiene che non è dimostrato, perlomeno con il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi di cui soffre

l’assicurata è in rapporto di causalità con l’infortunio assicurato, di guisa

che anche quanto stabilito dall’CO 1 al riguardo trova conferma.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in

proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).

Accertata la

stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine traumatica,

il TCA deve ora esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita di

invalidità oppure no e, qualora ciò non dovesse essere il caso, se l’CO 1 era

legittimata a ritenere che il suo precedente lavoro era esigibile.

2.7

Piena capacità lavorativa

dal 5 settembre 2018 nella professione originaria (e, pertanto, nessun diritto

a una rendita d’invalidità)?

2.7.1

Secondo l'art.

16.

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI

2004.

U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la

propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che

egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.7.2

Secondo l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in

precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità

per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal

previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore

causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per

giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e

l'infortunio.

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STFA I 871/02

del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

2.7.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione formale del 26 settembre 2019 si evince che l’amministrazione ha

ritenuto che, a decorrere dal 5 settembre 2018, RI 1 avrebbe ritrovato una

piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di calzaturiera.

Così facendo, l’istituto assicuratore le ha implicitamente negato il diritto

alla rendita d’invalidità (doc. 296).

Per quel che attiene

all’attività originaria svolta da RI 1 si rileva che, in occasione del

colloquio del 17 ottobre 2014, la datrice di lavoro dell’assicurata - e per

essa i signori __________ e __________ (risorse umane), __________

(capofabbrica) e __________ (responsabile del reparto lucidatura) - ha

precisato che l’attività di RI 1:

" (…)

consiste nella messa a punto delle __________ del peso di pochi grammi. Con uno

spruzzatore posto sulla postazione passa la __________ e applica delle parti

all’interno della stessa. La __________ poi viene passata ad una pressa, posta

anche questa sul bancone.

La __________ viene levata dalla pressa e posta in apposite

cassette. Tutto questo lavoro è svolto ad altezza fianchi.

Quando una cassetta è piena con le __________ pronte e allineate,

l’operatrice deve raccogliere da terra una nuova cassetta del peso di max 2kg e

ripetere l’operazione spiegata sopra.

L’operazione di sistemazione delle __________ ha una durata di

circa 30 minuti, pertanto ogni 30 minuti l’operatore finisce una cassetta e ne

inizia un’altra.

(…).

Nel caso in cui in questo settore vi sia una temporanea mancanza

di lavoro, l’assicurata viene spostata, in un settore dove il lavoro può

definirsi simile ma il peso delle cassette è più elevato; può raggiungere i ca.

7.

kg. I pesi sono comunque sempre da movimentare ad un’altezza massima dei

fianchi. Mai lavori pesanti sopra l’orizzonte.

La cadenza del sollevamento delle cassette è sempre di ca. 30

minuti.” (doc. 160)

In occasione del colloquio

con di data 15 maggio 2018 l’assicurata, pure per quanto concerne la sua

attività presso la ditta __________, ha rimandato integralmente al rapporto del

17.

ottobre 2014, precisando, però, che:

" (…) oltre

ai movimenti descritti nel citato rapporto, la macchina sulla quale lavoro, ha

due tasti laterali, posti all’altezza del torace, che devo schiacciare ogni

volta che metto una __________ da pressare nella pressa.

Quotidianamente preparavo circa trecento __________.

La __________ prima di metterla nella pressa la doveva spruzzare

con la colla. Per spruzzare la colla prendo una pistola spara colla e poi con

la mano destra eseguo un movimento avanti-indietro per diverse volte per

ricoprire correttamente il puntale di colla prima di inserirlo nella pressa.

Una volta levata dalla pressa, sempre con la pistola spara colla

devo di nuovo ricoprire tutto il bordo della tomaia per farla chiudere

perfettamente. Pure questa attività che svolgo come la precedente con il

braccio destro piegato a circa quarantacinque gradi, comporta diversi movimenti

rotatori con la spalla.” (doc. 209, pag. 1);

ed aggiungendo che

" (…) pur

eseguendo un lavoro leggero in ditta, lo stesso mi comporta dei continui

movimenti rotatori con la spalla destra. Movimento questo che poi mi provoca

dei dolori molto acuti.” (doc. 209, pag. 5)

Risentita il 5 settembre

2018, l’assicurata ha riferito di non essere in grado di allargare le __________

dei __________, né di svolgere altre attività che implicano l’uso della forza

per eseguire il movimento rotatorio della spalla verso l’esterno (doc. 232).

Agli atti sono, inoltre,

state versate le fotografie della postazione di lavoro dell’assicurata e delle

mansioni che ella era chiamata a svolgere durante la propria attività (doc.

155-159 e doc. 230).

Questo Tribunale constata

che la decisione di ritenere l’assicurata totalmente abile nel proprio

precedente lavoro, trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti dei dr.

med. __________ e __________.

Per quel che ne è dell’abilità

al lavoro dell’assicurata nella sua precedente professione, infatti, con nota

del 2 luglio 2014, il dr. med. __________ – riservandosi di rivalutare dopo 3-4

mesi la situazione dell’assicurata – ha, anzitutto, osservato che:

" Come __________,

un lavoro sotto orizzontale con una forza/peso di massimo 10.15 kg di lavoro

può essere possibile.” (doc. 122)

In occasione della visita

del 5 novembre 2014, il dr. med. __________ ha dichiarato l’assicurata abile al

100% nella propria precedente professione a decorrere dal 6 novembre 2014 (doc.

167).

Il 24 luglio 2018 il dr.

med. __________ ha attestato che l’assicurata era abile a riprendere il proprio

lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018 (doc. 221) e

nella misura del 100% dal 5 settembre 2018 (doc. 246).

Nella nota del 27 agosto

2018, il dr. med. __________ ha precisato di ritenere l’attività originaria

dell’assicurata ancora esigibile in quanto non si tratta di un lavoro pesante

(doc. 227).

Con nota del 4 dicembre 2018,

il medico __________, in merito all’esigibilità lavorativa, ha confermato che “una

attività leggera come il suo precedente lavoro, può essere invariatamente

possibile in modo 100%” (doc. 264).

Invitato ad esprimersi sul

caso dell’assicurata, in data 13 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha

riferito quanto segue in relazione all’esigibilità lavorativa dell’assicurata:

" (…) Una

attività leggera come nel lavoro precedente della signora RI 1 può essere

invariatamente possibile al 100%, (…) Lavori sopra l’orizzontale non erano

necessari prevalentemente e recidivamente nel suo precedente lavoro. Andando

anche sopra il livello orizzontale, occasionalmente non era un problema con una

cuffia competente. Da notare anche il coinvolgimento della problematica della

colonna cervicale che influisce non solo sulla mobilità ma piuttosto sui dolori

che irradiano verso la scapola destra. Questi chiaramente non sono conseguenza

dell’infortunio ma un problema morboso in questa assicurata. Oggettivamente

anche questa problematica non influisce in modo predominante in un’attività

sotto il livello orizzontale. Di conseguenza, chiaramente reta valida

l’espressa abilità a partire dal 05.09.2018.” (doc. 281, pag. 4)

Il medico __________ ha,

poi, confermato le proprie precedenti osservazioni in punto all’abilità ed

all’esigibilità lavorativa dell’assicurata con nota del 24 luglio 2019 (doc.

29), segnatamente dopo che con rapporto medico del 15 giugno 2019, il dott. __________

aveva osservato che:

" È pacifico

che in questi casi ormai cronicizzati, le attività, sia lavorative che

extralavorative, che richiedono l’uso dell’arto al di sopra della spalla devono

essere il più possibile evitate. Il sollevamento di cariche oltre il livello

della spalla come, ad esempio, riporre dei gravi su uno scaffale, causano

dolore e determinano un’accentuazione della flogosi subacromiale. Pertanto, è

auspicabile che queste attività non vengano svolte se non sporadicamente e con

pesi non superiori ai 5 kg. Anche movimenti ripetitivi come ad esempio lavare

vetri pulire superfici con l’arto in elevazione anteriore devono essere

evitati.

Al di sotto della cintura i movimenti di carichi non sono causa,

entro certi limiti, di aggravamenti della sintomatologia. Ritengo che carichi

fino ai 10 kg possano essere accettabili.” (all. a doc. 288, pag. 7-8)

Infine, con apprezzamento

medico del 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha confermato che:

" Riguardando

la mia visita personale e anche i rapporti del dott. med. __________ e

valutando l'attività lavorativa prevalentemente sotto il livello orizzontale,

ritengo che una abilità lavorativa sia lo stesso possibile visto che i dolori

sono piuttosto presenti al di sopra del livello orizzontale.

Come confermato anche dal dott. med. __________ l'assicurata può

tenere oggetti fino a 10 kg sotto il livello orizzontale. Quindi questo

conferma anche la mia valutazione che un'attività lavorativa può essere

pienamente possibile fino a quando i pesi non superano i pesi sopramenzionati.

(…)

Riguardando l'attività lavorativa si ricorda anche che la nostra

valutazione non si basa solo su un braccio ma sulle due braccia con le quali

possiamo coordinare la nostra attività lavorativa della vita quotidiana. Resta

quindi valida la mia precedente valutazione ed anche l'apprezzamento eseguito

il 04.02.2019.” (doc. 315, pag. 5-6)

In sede ricorsuale la

patrocinatrice dell’assicurata ha contestato che quest’ultima potesse essere

considerata pienamente abile nella propria precedente attività lavorativa che,

stando alla ricorrente, non era leggera né rispettosa delle limitazioni

funzionali come, invece, sostenuto medico __________.

A sostegno della pretesa

di inabilità lavorativa nella precedente professione, la ricorrente ha fatto

riferimento, oltre a quanto attestato dal dott. __________, a quanto osservato

dal prof. dr. med. __________ in merito alla necessità di un riorientamento

professionale.

Richiamato

quanto esposto al consid. 2.6.4. in relazione alla valutazione dei mezzi di

prova ed al valore probante dei rapporti medici, questo Tribunale, per quel che

ne è della capacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente professione

a decorrere dal 5 settembre 2018, non può che confermare la decisione

impugnata.

I

pareri del medico __________ e del dr. med. __________, che ne hanno (a più

riprese) attestato la piena abilità lavorativa nella precedente professione a

decorrere da tale data, non sono infatti, sconfessati da quanto osservato dal

dott. __________, né dal fatto che il prof. dr. med. __________ ha consigliato

un riorientamento professionale fondandosi unicamente sull’anamnesi raccolta

durante le visite mediche in base a quanto dichiarato dalla propria paziente.

In

concreto va, peraltro, sottolineato che RI 1 nemmeno era chiamata a svolgere i

movimenti sconsigliati dal medico cui si era privatamente rivolta. Come

mostrano le fotografie in atti, per schiacciare i due pulsanti laterali della

pressa le era, infatti, sufficiente sollevare gli avambracci, senza dovere,

quindi alzare l’arto al di sopra della spalla. I ripetuti movimenti rotatori

riferiti dall’assicurata non sono, poi, paragonabili a quelli sconsigliati dal

dott. __________ – lavare vetri e pulire superfici – che richiedono,

contrariamente a quelli descritti dalla medesima, una certa forza.

Il

peso delle cassette che la medesima doveva trasportare al di sotto della

cintura, pure, non comportava problemi e rispettava i limiti funzionali

indicati, pure, dal dott. __________.

Ne

consegue che le attività che era chiamata a svolgere presso la __________ erano

da lei esigibili.

Il

TCA non ravvede alcun motivo per non ritenere corretta la descrizione del

mansionario della ricorrente fatta dalla datrice di lavoro. Ciò a maggior

ragione ritenuto che l’assicurata, sostanzialmente, non ha contestato quanto

riferito sulla propria attività lavorativa dalla datrice ma si è limitata a

completare quanto già risultava dal rapporto del 17 ottobre 2014 (che trova

conferma nella documentazione fotografia agli atti), riferendo, peraltro, che

quello che svolgeva presso la __________ era un “lavoro leggero”, che

dopo l’infortunio del febbraio 2013 la ricorrente ha, inoltre, proseguito per

lunghi periodi, interrotti, essenzialmente, per le problematiche relative alla

cervicale, non di competenza CO 1.

Vista

la piena abilità lavorativa dell’assicurata nella professione originaria a

decorrere dal 5 settembre 2018, ella pertanto non subisce alcuna perdita di

guadagno e non ha diritto ad una rendita di invalidità.

2.8

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità?

2.8.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.8.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta;

tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.8.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.8.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ (doc. 295), ha

negato alla ricorrente il diritto all’IMI (doc. 296).

In effetti, in data 18

settembre 2019, il dr. med. __________, ha indicato che l’arto superiore destro

era risultato mobile oltre i 130°, di modo che, in applicazione della tabella

1.2, l’assicurata non ha diritto a un’IMI (doc. 295).

Agli atti figura, inoltre,

il certificato del dott. __________ – specialista in ortopedia e traumatologia

-, il quale, privatamente consultato dall’assicurata, il 29 maggio 2018 ha

attestato che l’“articolarità della spalla dx completa” (doc. 224).

Anche da quanto attestato

il 15 giugno 2019 dal dott. __________ risulta peraltro la mobilità libera

dell’articolazione (doc. 288).

Solo successivamente, e

meglio dopo la decisione formale dell’CO 1, lo specialista privatamente

consultato dall’assicurata ha, poi, precisato che la mobilità della spalla

destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° (doc. 313,

pag. 8).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. Pippow - specialista proprio

nella materia che qui interessa

A ragione, quindi, l’CO 1 ha

negato all’assicurata il riconoscimento di un’IMI.

2.9

Diritto a

provvedimenti di integrazione?

La ricorrente rimprovera all’istituto

assicuratore di non avere fatto nulla per favorire il suo reinserimento professionale.

Sostiene, anzi, di essere stata licenziata a seguito dell’attestata ritrovata

capacità lavorativa e, in definitiva, del diniego dell’CO 1 ad erogare le

prestazioni assicurative successivamente 5 settembre 2018.

In proposito, il TCA si

limita a rilevare che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti

d’integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3),

di modo che la censura sollevata dall’insorgente appare priva di fondamento.

2.10

Da

ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Il

TCA, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita, rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti