35.2020.9
Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità (assicurata abile nella propria professione originaria), il diritto ad un'IMI ed a provvedimenti di integrazione
7 ottobre 2020Italiano56 min
dolore possa ripresentarsi a seguito di attività lavorative o extralavorative che
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.9
CL/gm
Lugano
7 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 emanata
da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 febbraio 2013 RI 1,
di professione calzaturiera, dipendente della __________
e, perciò, assicurata contro gli infortuni professionali presso l’CO 1, è
scivolata sul fondo ghiacciato, cadendo di schiena ed impattando al suolo con
le natiche, con la spalla destra e subendo un contraccolpo alla zona cervicale
(doc. 3 e 36).
L’artro-RM eseguita il 25
marzo 2013 ha evidenziato una lesione subtotale nella porzione anteriore del
sovraspinato, una tendinopatia importante del sovraspinato e una calcificazione
all’interno (doc. 30, 33 e 70). Così anche la sonografia del 26 marzo 2013, che
ha permesso di evidenziare, pure, la presenza di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare, non sintomatica (doc. 24).
Il 4 giugno 2013,
l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento d’artroscopia alla spalla
destra, con sutura del sovraspinato e tenotomia caput lungo bicipite (doc. 44).
A fronte del persistere
della sintomatologia e del fallimento delle misure post-operatorie,
l’assicurata è stata indirizzata dal Prof. dr. med. __________ - specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore -, il
quale, il 16 giugno 2014, ha effettuato un’artroscopia diagnostica con
re-inserzione della cuffia, acromioplastica e resezione dell’AC (doc. 117).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge sino al 6
novembre 2014, data a decorrere dalla quale l’assicurata è stata dichiarata
abile al lavoro - nella sua professione originaria - nella misura del 100%.
Successivamente ad un
periodo di inabilità lavorativa per malattia, l’assicurata ha ripreso a
lavorare al 50% dal 13 gennaio ed al 100% dal 1° febbraio 2015.
In conseguenza di un
incidente della circolazione stradale, in cui è stata coinvolta il 17 dicembre
2016, quando era in attesa di essere sottoposta ad un intervento alla colonna
cervicale in Italia, l’assicurata è stata inabile al lavoro fino al 2 gennaio
2017, data in cui ha ripreso l’attività al 100%, per poi sospenderla il 7
gennaio 2017. È, quindi, stata operata alla cervicale il 13 febbraio 2017 ed ha
ripreso il lavoro al 50% dal 20 giugno 2017 ed al 100% dal 1° agosto 2017.
1.2. Il 14 febbraio 2018,
all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato, con
inabilità lavorativa al 100% a contare dal 12 febbraio 2018 (doc. 185).
L’esame di RMN della
spalla destra, effettuato il 18 aprile 2018, ha evidenziato la rottura
dell’intervallo dei rotatori e la presenza di una patologia acromio clavicolare
con iniziale impingement claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato
(doc. 203 e 206).
La lesione è stata
trattata con infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare, che non ha
sortito effetti, con infiltrazione della sottoacromiale, che ha migliorato la
situazione algica circa del 50% per 3 - 4 giorni, dopodiché i dolori sono
ricomparsi (doc. 221).
In data 24 luglio 2018 si
è sottoposta ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale, con l’aggiunta di
steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4 giorni, dopodiché i
dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso (doc. 197) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge sino a quando l’assicurata è tornata abile al lavoro nella professione
originaria, nella misura del 50% dal 20 agosto 2018 e del 100% dal 5 settembre
2018 (doc. 232 e 246).
1.3. Il 31 ottobre 2018,
l’assicurata è, nuovamente, risultata inabile al lavoro, e meglio come risulta
dai certificati redatti in tal senso dal medico curante della medesima, dott. __________
- specialista in anestesia e rianimazione -, attestanti, oltre a quanto già
certificato in relazione alla ricaduta del febbraio 2018, che RI 1 soffre di “artralgie”
alla spalla destra (doc. 261-263). Non è stato presentato un nuovo annuncio di
ricaduta.
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 26 settembre 2019, l’CO
1 ha dichiarato l’assicurata abile nella misura del 100% nella sua abituale
professione di calzaturiera a decorrere dal 5 settembre 2018 ed ha pure negato
il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.
L’CO 1 ha, inoltre, negato
il diritto alle prestazioni in relazione alla nuova inabilità (decorrente dal
31 ottobre 2018) ritenendo che l’artrosi non può essere ritenuta in relazione
causale almeno probabile con l’infortunio assicurato (cfr. doc. 296).
Dopo che l’assicurata ha
interposto tempestiva opposizione avverso tale decisione, con decisione su
opposizione del 30 dicembre 2019, l’CO 1 ha confermato che lo stato infortunistico
dell’assicurata si è stabilizzato al più tardi il 5 settembre 2018, data a
decorrere dalla quale ella è tornata abile al lavoro al 100%, nell’attività
lavorativa svolta prima dell’infortunio e, in quanto leggera, ancora esigibile.
L’amministrazione ha, inoltre, stabilito che non vi sono elementi atti a
dimostrare che è subentrato un peggioramento dei postumi infortunistici tale da
giustificare una nuova inabilità lavorativa. Essendo, quindi, l’assicurata
abile al lavoro al 100% nell’attività esercitata prima dell’infortunio, non
sono date le premesse per il riconoscere il diritto ad una rendita di
invalidità, così come non sono date le condizioni per riconoscerle un’indennità
per menomazione all’integrità (doc. 316).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30
gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 e ha postulato, in via
principale che le venga riconosciuto il diritto a percepire le prestazioni
assicurative dal 31 ottobre 2018 (indennità giornaliere e copertura delle spese
mediche) e che venga valutato il suo diritto a percepire una rendita LAINF (non
essendo, stando alla tesi ricorsuale, più abile al lavoro, a maggior ragione e
in base a quanto stabilito dal dott. __________ nella propria precedente
professione), un’IMI ed un incentivo per il reinserimento professionale. In
via subordinata, ha postulato che la decisione su opposizione venga annullata
e che gli atti siano rinviati all’CO 1 per complementi istruttori.
“Nel caso in esame”
– precisa la patrocinatrice della ricorrente – “non si tratta di attestare
un peggioramento, ma bensì di riconoscere che la chiusura del caso a far data
dal 5.9.2018 era prematura, come peraltro indicato sia dal Dr. __________, che
da Dr. __________. RI 1 non era abile al 100% in quel momento e la ripresa
prematura ha causato una ricaduta che CO 1, a torto, non intende prendere a
carico.” (doc. 318).
1.6. Nella risposta del 24
febbraio 2020 - trasmessa alla patrocinatrice dell’assicurata il giorno stesso
(doc. IV) -, l’CO 1, postulando la reiezione del ricorso, ha, innanzitutto,
osservato che, contrariamente alla tesi ricorsuale, dal rapporto del prof. dr. med.
__________ non risultano elementi che permettono di ammettere l’esistenza di
ulteriori cure atte a migliorare notevolmente la capacità di lavoro e di
guadagno dell’assicurata.
L’CO 1 ha, inoltre,
osservato che non incombe all’assicuratore LAINF concedere incentivi
professionali e che l’assicurata non presenta limitazioni della mobilità tali
da riconoscerle il diritto a un’IMI.
Per le ulteriori
osservazioni espresse dall’istituto assicurato si dirà, per quanto necessario,
nel prosieguo (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era
legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra -
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 14 febbraio 2018 - a decorrere dal
5 settembre 2018 (compreso), a
negare le prestazioni in relazione all’inabilità decorrente dal 31 ottobre
2018, a negare il diritto ad una rendita di invalidità, a dichiarare l’assicurata totalmente abile nella sua
precedente professione, a negare il diritto ad un’IMI a dipendenza
dell’infortunio assicurato e ad una
riformazione professionale, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF
134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;
DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA
U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;
STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3,
pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e
406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. STF 8C_12/2019 del 4
marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Condizioni
di salute infortunistiche stabilizzate dal 5 settembre 2018?
2.6.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
In una sentenza
8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la
giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il
dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle
condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura
completa la sua precedente attività professionale.
2.6.2. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore
infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità
naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a
colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di
causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto
qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo
prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la
decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti
da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6.3. Nella concreta evenienza,
dalla decisione formale del 26 settembre 2019 risulta che l’amministrazione ha
posto fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 5 settembre
2018, siccome da quella data RI 1 avrebbe ritrovato la piena capacità
lavorativa. Non sussisterebbe, inoltre, alcun rapporto di causalità tra
l’artrosi accertata dal medico curante della ricorrente e l’infortunio
assicurato, di guida che l’CO 1, seguito all’inabilità presentata
dall’assicurata dal 31 ottobre 2018, non sarebbe, quindi, tenuto a versare
alcuna prestazione assicurativa (cfr. doc. 296).
Questo Tribunale constata
che la decisione di ritenere lo stato di salute dell’assicurata stabilizzato
trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti del dr. med. __________ -
specialista FMH in chirurgia ortopedica -, del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore - e del prof. dr. med. __________.
Il dr. med. __________,
preso atto delle risultanze della RMN del 18 aprile 2018, ha sottoposto
l’assicurata ad una prima infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare,
che non ha sortito effetti, quindi ad un’infiltrazione della sottoacromiale,
che ha migliorato la situazione algica circa del 50% per 3-4 giorni, dopodiché
Fatti
i dolori sono ricomparsi (doc. 221).
Lo specialista, nel
rapporto del 24 luglio 2018 (allorquando ha, pure, dichiarato la ricorrente
abile al lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018), ha
osservato che una ripresa della fisioterapia non poteva, a suo parere, aiutare
in modo significativo l’assicurata e che un nuovo intervento non sembra
indicato. Ha, quindi, proceduto ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale,
con l’aggiunta di steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4
giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).
Confrontato al persistere
della problematica algica anche a fronte delle infiltrazioni, con nota del 27
agosto 2018, il dr. med. __________ ha osservato che la dolorabilità accusata
dall’assicurata poteva essere causata da un processo degenerativo, che ha
riferito essere solo possibilmente in relazione causale con l’infortunio
assicurato (doc. 227).
In data 10 settembre 2018,
il dr. med. __________ ha consigliato un nuovo consulto specialistico presso il
prof. dr. med. __________ e certificato l’abilità lavorativa dell’assicurata
nella misura del 100% a decorrere dal 5 settembre 2018 (doc. 243).
In occasione della visita
del 30 ottobre 2018, il prof. dr. med. __________ ha osservato
che:
" Bezüglich der oberflächlich liegenden Beschwerden käme die
Entfernung der Fäden bwz. der Fadengranulome in Betracht. Bezüglich der
tieferliegenden Beschwerden könnte ein lateraler Teilverschluss der
Rotatorenintervalles zur Nachspannung der Manschette in Betracht gezogen
werden. Allerdings kann der Nutzen dieser Massnahme nicht mit Sicherheit
Vorausgesagt werden. Die Patientin wird entsprechend aufgeklärt. Sie wird die
verschiedenen Aspekte mit ihrem Casemanager besprechen.” (doc. 259)
Invitato ad esprimersi
sull’apprezzamento medico del prof. dr. med. __________, in data 8 gennaio 2017
il dr. med. __________, condividendo la conclusione del collega, ha confermato
che l’CO 1, qualora la paziente avesse espresso il desiderio di asportare i
nodi ed i fili, avrebbe dovuto assumere i costi dell’intervento, al quale
avrebbe fatto seguito un’inabilità lavorativa di un paio di settimane. Ha,
pure, condiviso quanto stabilito dal professore e ritenuto che l’intervento più
profondo, sulla cuffia dei rotatori, non era indicato, in quanto non
suscettibile di modificare la situazione algica (doc. 267).
Confrontato alla
presentazione, da parte dell’assicurata, di una serie di certificati redatti da
medici italiani (sul valore probatorio dei certificati stilati da medici esteri
cfr. STCA 35.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.3.4.) attestanti
un’inabilità lavorativa al 100% dal 31 ottobre 2018 a causa della situazione
relativa alla spalla destra, il dr. med. __________ ha osservato che tali
documenti non apportano alcuna novità, rispetto a quanto già noto
all’amministrazione, in merito allo stato della spalla di RI 1, la cui
problematica, secondo il parere del medico __________, non è da ricondurre
all’infortunio assicurato (doc. 264).
Nell’apprezzamento medico
del 13 febbraio 2019, il medico __________ ha osservato che:
" L’assicurata
ha portato diversi certificati dall’Italia in cui non viene mai descritto un
esame né una documentazione di un esame clinico, né una diagnosi o una
prova/giustificazione di un’eventuale inabilità. Il problema della dolorabilità
lungo la colonna cervicale è più legato al problema avanzato e degenerativo
della colonna cervicale. (…) Per quanto riguardo l’ultimo rapporto del
professor __________ sono d’accordo di sostenere un’eventuale asportazione dei
due nodi che si possono estirpare sotto cute, se l’assicurata lo desidera.
Questo è un piccolo intervento che può essere eseguito eventualmente anche in
anestesia locale, si può predire un’inabilità al massimo di 1 – 2 settimane
post-op. Questo intervento non compromette la cuffia rotatoria. La cuffia
rotatoria è conservata e non necessita un approccio chirurgico come descritto
nel rapporto del professor Hertel e come mostrato nella risonanza magnetica e
viene anche confermato nella valutazione del dr. med. __________, ortopedico
Clinica __________.
Come descritto dal professor __________, un intervento della
cuffia rotatoria non è indicato in quanto non può portare ad un miglioramento
dei dolori globali lamentati dalla signora RI 1. Tutti gli esami, visita presso
la CO 1, presso il dr. med. __________, presso il dr. med. __________ e
recentemente anche presso il professor __________ mostrano una cuffia
competente che permette di eseguire anche lavori con forza sotto il livello
orizzontale.” (doc. 281, pag. 4)
Dal rapporto medico di
data 15 giugno 2019 del dott. __________, privatamente consultato
dall’assicurata, risulta che:
" Da quanto
emerge dalla visita specialistica e dalla valutazione della documentazione
clinica esaminata si può affermare che la sintomatologia algica riferita dalla
Paziente è diretta conseguenza dell’evento traumatico del 6.2.13.
Il trauma ha causato una SLAP lesion (Superior Labrum from
Anterior to Posterior Lesion) trattata artroscopicamente mediante tenotomia del
Capo Lungo del Bicipite brachiale associata ad una riparazione di lesione del
tendine del muscolo sovraspinato. La SLAP lesion è una lesione che interesse il
cercine glenoideo e si verifica di norma per trazioni violente sull’ancora
bicipitale. In pratica la lesione è causata da una trazione esercitata dal
tendine del Capo Lungo del Bicipite Brachiale sulla sua inserzione. La trazione
causa una disinserzione delle sue fibre di ancoraggio alla glenoide. Questa
disinserzione può, da subito o progressivamente, estendersi sia anteriormente
che posteriormente al labbro glenoideo, configurando diversi gradi di gravità
della lesione in base alla sua estensione. La sintomatologia è caratterizzata
da dolore e si associa, a volte, a sensazione di instabilità della spalla.
Il trauma ha quindi determinato una duplice lesione tendinea
caratterizzata dalla lesione parziale del sovraspinato e dalla lesione del CLB.
Successivamente, come a volte avviene per causa non sempre identificabili,
possono verificarsi dei cedimenti della riparazione tendinea. È probabile che
queste ri-rotture tendinee siano da ricollegarsi a fenomeni ischemici in
tendini già sofferenti per un trauma e quindi sottoposti a successivo
trattamento chirurgico.
Il secondo intervento ha certamente riparato correttamente la
lesione, tanto che alla RM non sono visibili soluzioni di continuo del tendine.
Si osserva una lesione dell’intervallo dei rotatori che è la sede di
congiunzione-passaggio tra il tendine del sovraspinato superiormente e del
sottoscapolare anteriormente. Inoltre, è presente una degenerazione artrosica
dell’articolazione acromion-claveare.
In un trauma della spalla nel corso del quale si verifica una
lesione tendinea della cuffia con una lesione del CLB associata, è frequente
che possa verificarsi anche una sofferenza traumatica dell’articolazione
acromion-claveare che è articolazione di piccole dimensioni. Il traumatismo può
agire sia per compressione diretta che tangenziale sulle superfici cartilaginee
contrapposte, con successiva degenerazione.
In pratica il trauma determina una serie di altre lesioni a carico
della spalla, oltre a quelle più evidenti, che possono non manifestarsi
nell’immediato, anche perché la loro sintomatologia è mascherata da altre più
gravi patologie di locali (nel caso di specie dalla lesione della cuffia e del
CLB).
Il quadro clinico da me rilevato dimostra al di là di ogni dubbio
una flogosi subacromiale, ovvero interessante lo spazio tra omero e acromion.
Questa flogosi è ascrivibile ad esiti del trauma e dei successivi interventi
eseguiti. Tutti i test di conflitto subacromiale sono nettamente positivi, come
anche la riduzione antalgica di forza del sovraspinato.
(…)
La condizione attuale della spalla è al momento stazionaria. È
comunque ovvio che non si tratta di una spalla “normale”. Ha subito un trauma,
ha subito due interventi e presenta una sofferenza di tipo degenerativo
artrosico dell’articolazione a-c. Per tale ragione è possibile che in futuro il
dolore possa ripresentarsi a seguito di attività lavorative o extralavorative che
sollecitino il cingolo scapolare.” (all. a doc. 288, pag. 6-8)
Chiamato ad esprimersi
sulla valutazione del dott. __________, il medico __________ ha osservato che
il collega italiano ha tratto delle conclusioni contradditorie, menzionando,
per esempio, una slap lesion senza precisarne il grado, che in concreto il dr.
med. __________ rileva essere di “II. Grado e nella norma”.
Il medico __________ ha,
poi, contestato l’apprezzamento del dott. __________ sulla base del fatto che
quanto osservato da quest’ultimo, con riferimento all’intervallo tra sovra e
infra spinato, non è, invece, stato rilevato dal prof. dr. med. __________. Vi
è, poi, ha precisato, che l’“artrosi AC non è praticamente mai una
conseguenza infortunistica”, che l’instabilità dell’articolazione descritta
dal dott. __________ non era valutabile clinicamente a causa dei dolori di cui
soffre la paziente, che la degenerazione a livello cervicale è nota,
documentata ed è stata valutata, tra gli altri, dal neurochirurgo, dr. med. __________
(doc. 166, pag. 3), che ha, pure, diagnosticato una cervicobrachialgia a destra
e, infine, che a presenza di liquido sottoacromiale è una circostanza normale
(doc. 294).
Dal rapporto redatto dal
dott. __________ il 12 ottobre 2019 risulta che la motilità in elevazione della
spalla destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° in su
e che l’artrosi acromion-claveare non è ragionevolmente in rapporto causale con
l’infortunio patito il 6 febbraio 2013 (doc. 313, pag. 8).
Chiamato a pronunciarsi
nuovamente, il dott. __________, con rapporto del 12 novembre 2019, ha
precisato che:
" l’artrosi
acromion-claveare può esser conseguenza diretta di un trauma o essere di tipo
degenerativo. (…) Nel caso specifico è difficile dimostrare, oltre ogni
ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque possibile ma non scontata.
(…) il quadro clinico da me riscontrato è relativo ad una
sofferenza articolare della scapolomerale. Non ho riscontrato aspetti clinici
relativi al rachide cervicale che possano, ipoteticamente, essere presi in
considerazione nell’ambito di una diagnosi differenziale con la patologia della
spalla. (…) la presenza di liquido nello spazio subacromiale e quindi nel
contesto della borsa subacromiondeltoidea, non è un riscontro normale, bensì
conseguenza di flogosi locale e indicativo di una reazione infiammatoria in
rapporto a causa diverse, dal trauma all’esito di interventi, a fenomeni
degenerativi cronici, ecc.” (doc. 313, pag. 9).
Invitato a pronunciarsi
sugli ulteriori rapporti del dott. __________, versati agli atti
dall’assicurata, il 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha osservato che:
" Alla
valutazione della artro-RMN del 18.04.2018 vengono descritte manifestazioni
artrosiche della testa omerale con rimaneggiamento osseo di tipo cistico
sub-condrale. Queste formazioni cistiche sono chiari segni degenerativi e non
infortunistici e sono problemi di origine di impingement subacromiale e non una
conseguenza infortunistica o di una dinamica che la signora ha avuto nel 2013.
È importante il fatto che non vi sono evidenti lesioni muscolo tendinee né del
sovraspinato, né del sottospinato e nemmeno del sottoscapolare. Il labbro
glenoideo è integro. Legamento glenomerale medio e inferiore integri. Iniziale
impingement all'epifisi claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato
quindi un processo di impingement subacromiale che è normale in una paziente di
56 anni. La signora non ha avuto nessuna lesione né rilesione con diastasi
dell'intervallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare che con probabilità
preponderante si tratta anche di una variazione anatomicamente presente in
quanto si tratta di due muscoli uno fissato sopra la testa omerale e l'altro
fissato ventralmente.
Il collega non ha interpretato correttamente il rapporto del prof.
dr. med. __________. In questo stato chiaramente con dolori cronici, siamo
tutti d'accordo, che si deve optare per un lavoro leggero fino al massimo
medio-pesante e non più lavoro sopra il livello della testa.
La lunga storia descritta dall'avvocato non entra nel merito dell'argomento
principale in quanto siamo confrontati con una degenerazione di origine morbosa
e non in presenza di una lesione infortunistica.
Faccio riferimento al rapporto dell'artro-RMN della spalla destra
del 25.03.2013 dove è stata già de-scritta una lesione del labbro SLAP 2 e
quindi una variante anatomica (come sopradescritto). Già nel rapporto
dell'artro-RM è stata descritta un'articolazione acromioclaveare degenerata e
quindi non di origine infortunistica e ovviamente già preesistente all'infortunio
in quanto una degenerazione chiaramente non avviene al momento del trauma
essendo un problema morboso che si sviluppa negli anni.
Per quanto concerne l'esclusione dei problemi alla colonna
cervicale faccio riferimento alla visita __________ in cui l'assicurata stessa
ha dichiarato che (a parte la dolorabilità alla spalla destra che inizia quando
deve forzare sopra il livello orizzontale) la funzionalità sotto l'orizzonte
buona con forza quasi simmetrica.
"Il problema più grande per l'assicurata è quello della
colonna cervicale con irradiazione dei dolori verso la spalla destra che sono
presenti già da mesi!"
Si ricorda anche che il 09.07.2017 è stata eseguita una
radiografia della colonna cervicale, il 14.11.2017 una RM encefalo, il
04.09.2014 una rx rachide e di nuovo una rx colonna cervicale il 02.01.2015 e
il 10.01.2017 una RMN rachide cervicale. Siamo quindi confrontati con un
problema che vi era già nel 2013 e che continua fino alla data odierna (decorso
di origine morbosa e regolare per queste problematiche).
Trovo strano che in una visita effettuata per un ricorso contro la
nostra valutazione viene negato qualsiasi problema alla colonna cervicale che
oggettivamente è presente da anni, valutato e lamentato dall'assicurata.
Per quanto concerne la problematica della spalla sono d'accordo
con il collega sul fatto che siamo confrontati con una spalla operata a causa
di una lesione con probabilità preponderante già degenerata a causa di un
impingement cronico preesistente all'infortunio. Gli ultimi esami hanno
mostrato ripetitivamente una cuffia competente altrimenti, come è anche stato
valutato dal dott. med. __________, una abduzione/estensione non sarebbe
nemmeno possibile (movimenti valutati liberi dal dott. med. __________). Anche
poter eseguire il movimento fino intra- e retro-posizione verso Th12 è
possibile solo con una buona funzionalità della cuffia rotatoria.
Il collega non descrive nessun grado in estensione/flessione ma
descrive la motilità attiva conservata sui vari piani con (limitazione ai gradi
estremi) movimenti di origine antalgica.
Ritengo quindi che siamo confrontati con una mobilità libera senza
limitazione.
Il rapporto del dott. med. __________ non porta nessuna nuova
informazione a parte di essere confrontati con un'artrosi AC già preesistente
all'infortunio come anche mostrato dalla RM del 2013 con presenza di una
lesione tipo SLAP che era preesistente, essendo una varianza anatomica (SLAP
2). Avere una mobilità libera è ovviamente solo possibile con una cuffia
competente e re-inserita. Questo è stato mostrato nei diversi esami effettuati
alla CO 1, dal dr. med. __________, dal dr. med. __________ e dal prof. dr.
med. __________. Ovviamente anche il fatto di avere un intervallo non chiuso
non compromette la mobilità come mostrato ripetitivamente dall'assicurata.
Il prof. dr. med. __________ è in dubbio se un intervento può
migliorare la situazione dei dolori e quindi ha parlato solo della possibilità
di optare per un avvicinamento dell'intervallo, ma non ha proposto di eseguirlo
in quanto non è sicuro che questo porti ad un cambiamento dei dolori o
miglioramento della situazione globale.
Non posso valutare l'intensità dei dolori accusati dalla signora RI
1.
(…) Abbiamo valutato che la situazione è da mesi stabile, senza
nuove lesioni. Eventuali problemi di origine morbosa come l'artrosi AC o
eventuali future artrosi che erano preesistenti all'infortunio non entrano
nella mia valutazione futura non essendo di conseguenza infortunistica come
valutato dai molteplici esami effettuati. Sono quindi contento che la signora RI
1 non abbia più dolore né problemi con il suo stato degenerativo della colonna
cervicale.” (doc. 315, pag. 4-5)
Secondo la giurisprudenza
federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della
stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;
STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2)
2.6.4. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto
oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6.5. Alla luce degli elementi
appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto stabilizzato
il caso e dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di breve durata dal 5
settembre 2018.
L’assicurata, e meglio
come si dirà nel prosieguo, aveva infatti ritrovato a quel momento una piena
capacità lavorativa.
D’altra parte, stando
quanto osservato, oltre che dal medico __________, dal prof. dr. med. __________
e dal dr. med. __________, vi è che in concreto non esistono elementi tali da
permettere di poter concludere che attraverso un’operazione chirurgica o altri
trattamenti - al di là di quella della rimozione dei fili di sutura, per il
quale l’CO 1 si è già espresso in senso favorevole - la situazione della spalla
migliorerebbe.
Non permette di giungere a
diversa conclusione e di rimettere, quindi, in discussone (tra le altre) le
conclusioni del medico __________, quanto attestato dal dott. __________. In
effetti, quest’ultimo non si è mai espresso nel senso di un possibile
miglioramento dello stato di salute della spalla destra dell’assicurata,
rilevando, anzi, che la situazione dell’articolazione è “stazionaria”.
Ora,
da questo punto di vista, la documentazione medica a disposizione permette di
concludere, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
Considerandi
2.
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che lo stato infortunistico della spalla destra dell’assicurata
si è stabilizzato, al più tardi, a decorrere al più tardi dal 5 settembre 2018.
A ragione l’CO 1 ha
pertanto dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Va comunque sottolineato
che qualora dovesse intervenire un peggioramento, o qualora, come par essere
sua intenzione (all. C a doc. I), deciderà di sottoporsi all’intervento di
rimozione dei fili di sutura, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta, con
ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).
2.6.6
Nel
caso di specie, la ricorrente contesta, inoltre, la decisione dell’istituto
assicuratore che ha negato di erogare le prestazioni assicurative
successivamente al 31 ottobre 2018, allorquando ella ha presentato una nuova
inabilità lavorativa attestata - il giorno dopo ch’era stata visitata dal prof.
dr. med. __________ - dal dott. __________ a causa dell’artralgia alla spalla
destra ch’ella sostiene essere conseguente all’evento del 6 febbraio 2013. Si
rileva che per tale inabilità, non è stato presentato un annuncio di ricaduta.
Dagli atti emerge che
con nota del 4 dicembre 2018, il dr. med. __________, preso atto dei
certificati medici prodotti dall’assicurata a decorrere dal 31 ottobre 2018, ha
sostenuto che tale documentazione, redatta senza che siano, nel frattempo,
stati effettuati esami atti a provare la diagnosi ivi riportata, non porta
elementi nuovi rispetto a quanto già noto all’istituto assicuratore.
L’CO 1, con decisione del
26.
settembre 2019, ha, invece, stabilito che:
" “Per ciò
che attiene l’artrosi menzionata dal dott. __________, il nostro medico
consulente ritiene che tale affezione non può essere ritenuta in relazione
causale almeno probabile con l’infortunio di nostra competenza. Dobbiamo
pertanto negare ogni diritto a prestazione per questa patologia.” (doc. 296)
Al
riguardo il TCA rileva che non solo il medico __________ (espressosi nel senso
di una situazione degenerativa, costatata sin dalla RMN del 25 marzo 2013; doc.
264; doc. 315, pag. 4), ma anche lo specialista privatamente consultato dalla
ricorrente, dott. __________, ha osservato che l’assicurata “(…) presenta
una sofferenza di tipo degenerativo artrosico dell’articolazione a-c” (doc.
288, pag. 8) e che “l’artrosi acromion-claveare può essere conseguenza
diretta di un trauma o essere di tipo degenerativo. (…) Nel caso specifico è
difficile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque
possibile ma non scontata.” (doc. 31, pag. 9).
Se
ne deve concludere che il TCA - alla luce, anche, dell’assenza di pareri
specialistici divergenti - ritiene che non è dimostrato, perlomeno con il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi di cui soffre
l’assicurata è in rapporto di causalità con l’infortunio assicurato, di guisa
che anche quanto stabilito dall’CO 1 al riguardo trova conferma.
Se ne deduce quindi che
l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in
proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).
Accertata la
stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine traumatica,
il TCA deve ora esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita di
invalidità oppure no e, qualora ciò non dovesse essere il caso, se l’CO 1 era
legittimata a ritenere che il suo precedente lavoro era esigibile.
2.7
Piena capacità lavorativa
dal 5 settembre 2018 nella professione originaria (e, pertanto, nessun diritto
a una rendita d’invalidità)?
2.7.1
Secondo l'art.
16.
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004.
U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la
propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che
egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.7.2
Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in
precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità
per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal
previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore
causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per
giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e
l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della
medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
2.7.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione formale del 26 settembre 2019 si evince che l’amministrazione ha
ritenuto che, a decorrere dal 5 settembre 2018, RI 1 avrebbe ritrovato una
piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di calzaturiera.
Così facendo, l’istituto assicuratore le ha implicitamente negato il diritto
alla rendita d’invalidità (doc. 296).
Per quel che attiene
all’attività originaria svolta da RI 1 si rileva che, in occasione del
colloquio del 17 ottobre 2014, la datrice di lavoro dell’assicurata - e per
essa i signori __________ e __________ (risorse umane), __________
(capofabbrica) e __________ (responsabile del reparto lucidatura) - ha
precisato che l’attività di RI 1:
" (…)
consiste nella messa a punto delle __________ del peso di pochi grammi. Con uno
spruzzatore posto sulla postazione passa la __________ e applica delle parti
all’interno della stessa. La __________ poi viene passata ad una pressa, posta
anche questa sul bancone.
La __________ viene levata dalla pressa e posta in apposite
cassette. Tutto questo lavoro è svolto ad altezza fianchi.
Quando una cassetta è piena con le __________ pronte e allineate,
l’operatrice deve raccogliere da terra una nuova cassetta del peso di max 2kg e
ripetere l’operazione spiegata sopra.
L’operazione di sistemazione delle __________ ha una durata di
circa 30 minuti, pertanto ogni 30 minuti l’operatore finisce una cassetta e ne
inizia un’altra.
(…).
Nel caso in cui in questo settore vi sia una temporanea mancanza
di lavoro, l’assicurata viene spostata, in un settore dove il lavoro può
definirsi simile ma il peso delle cassette è più elevato; può raggiungere i ca.
7.
kg. I pesi sono comunque sempre da movimentare ad un’altezza massima dei
fianchi. Mai lavori pesanti sopra l’orizzonte.
La cadenza del sollevamento delle cassette è sempre di ca. 30
minuti.” (doc. 160)
In occasione del colloquio
con di data 15 maggio 2018 l’assicurata, pure per quanto concerne la sua
attività presso la ditta __________, ha rimandato integralmente al rapporto del
17.
ottobre 2014, precisando, però, che:
" (…) oltre
ai movimenti descritti nel citato rapporto, la macchina sulla quale lavoro, ha
due tasti laterali, posti all’altezza del torace, che devo schiacciare ogni
volta che metto una __________ da pressare nella pressa.
Quotidianamente preparavo circa trecento __________.
La __________ prima di metterla nella pressa la doveva spruzzare
con la colla. Per spruzzare la colla prendo una pistola spara colla e poi con
la mano destra eseguo un movimento avanti-indietro per diverse volte per
ricoprire correttamente il puntale di colla prima di inserirlo nella pressa.
Una volta levata dalla pressa, sempre con la pistola spara colla
devo di nuovo ricoprire tutto il bordo della tomaia per farla chiudere
perfettamente. Pure questa attività che svolgo come la precedente con il
braccio destro piegato a circa quarantacinque gradi, comporta diversi movimenti
rotatori con la spalla.” (doc. 209, pag. 1);
ed aggiungendo che
" (…) pur
eseguendo un lavoro leggero in ditta, lo stesso mi comporta dei continui
movimenti rotatori con la spalla destra. Movimento questo che poi mi provoca
dei dolori molto acuti.” (doc. 209, pag. 5)
Risentita il 5 settembre
2018, l’assicurata ha riferito di non essere in grado di allargare le __________
dei __________, né di svolgere altre attività che implicano l’uso della forza
per eseguire il movimento rotatorio della spalla verso l’esterno (doc. 232).
Agli atti sono, inoltre,
state versate le fotografie della postazione di lavoro dell’assicurata e delle
mansioni che ella era chiamata a svolgere durante la propria attività (doc.
155-159 e doc. 230).
Questo Tribunale constata
che la decisione di ritenere l’assicurata totalmente abile nel proprio
precedente lavoro, trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti dei dr.
med. __________ e __________.
Per quel che ne è dell’abilità
al lavoro dell’assicurata nella sua precedente professione, infatti, con nota
del 2 luglio 2014, il dr. med. __________ – riservandosi di rivalutare dopo 3-4
mesi la situazione dell’assicurata – ha, anzitutto, osservato che:
" Come __________,
un lavoro sotto orizzontale con una forza/peso di massimo 10.15 kg di lavoro
può essere possibile.” (doc. 122)
In occasione della visita
del 5 novembre 2014, il dr. med. __________ ha dichiarato l’assicurata abile al
100% nella propria precedente professione a decorrere dal 6 novembre 2014 (doc.
167).
Il 24 luglio 2018 il dr.
med. __________ ha attestato che l’assicurata era abile a riprendere il proprio
lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018 (doc. 221) e
nella misura del 100% dal 5 settembre 2018 (doc. 246).
Nella nota del 27 agosto
2018, il dr. med. __________ ha precisato di ritenere l’attività originaria
dell’assicurata ancora esigibile in quanto non si tratta di un lavoro pesante
(doc. 227).
Con nota del 4 dicembre 2018,
il medico __________, in merito all’esigibilità lavorativa, ha confermato che “una
attività leggera come il suo precedente lavoro, può essere invariatamente
possibile in modo 100%” (doc. 264).
Invitato ad esprimersi sul
caso dell’assicurata, in data 13 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha
riferito quanto segue in relazione all’esigibilità lavorativa dell’assicurata:
" (…) Una
attività leggera come nel lavoro precedente della signora RI 1 può essere
invariatamente possibile al 100%, (…) Lavori sopra l’orizzontale non erano
necessari prevalentemente e recidivamente nel suo precedente lavoro. Andando
anche sopra il livello orizzontale, occasionalmente non era un problema con una
cuffia competente. Da notare anche il coinvolgimento della problematica della
colonna cervicale che influisce non solo sulla mobilità ma piuttosto sui dolori
che irradiano verso la scapola destra. Questi chiaramente non sono conseguenza
dell’infortunio ma un problema morboso in questa assicurata. Oggettivamente
anche questa problematica non influisce in modo predominante in un’attività
sotto il livello orizzontale. Di conseguenza, chiaramente reta valida
l’espressa abilità a partire dal 05.09.2018.” (doc. 281, pag. 4)
Il medico __________ ha,
poi, confermato le proprie precedenti osservazioni in punto all’abilità ed
all’esigibilità lavorativa dell’assicurata con nota del 24 luglio 2019 (doc.
29), segnatamente dopo che con rapporto medico del 15 giugno 2019, il dott. __________
aveva osservato che:
" È pacifico
che in questi casi ormai cronicizzati, le attività, sia lavorative che
extralavorative, che richiedono l’uso dell’arto al di sopra della spalla devono
essere il più possibile evitate. Il sollevamento di cariche oltre il livello
della spalla come, ad esempio, riporre dei gravi su uno scaffale, causano
dolore e determinano un’accentuazione della flogosi subacromiale. Pertanto, è
auspicabile che queste attività non vengano svolte se non sporadicamente e con
pesi non superiori ai 5 kg. Anche movimenti ripetitivi come ad esempio lavare
vetri pulire superfici con l’arto in elevazione anteriore devono essere
evitati.
Al di sotto della cintura i movimenti di carichi non sono causa,
entro certi limiti, di aggravamenti della sintomatologia. Ritengo che carichi
fino ai 10 kg possano essere accettabili.” (all. a doc. 288, pag. 7-8)
Infine, con apprezzamento
medico del 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha confermato che:
" Riguardando
la mia visita personale e anche i rapporti del dott. med. __________ e
valutando l'attività lavorativa prevalentemente sotto il livello orizzontale,
ritengo che una abilità lavorativa sia lo stesso possibile visto che i dolori
sono piuttosto presenti al di sopra del livello orizzontale.
Come confermato anche dal dott. med. __________ l'assicurata può
tenere oggetti fino a 10 kg sotto il livello orizzontale. Quindi questo
conferma anche la mia valutazione che un'attività lavorativa può essere
pienamente possibile fino a quando i pesi non superano i pesi sopramenzionati.
(…)
Riguardando l'attività lavorativa si ricorda anche che la nostra
valutazione non si basa solo su un braccio ma sulle due braccia con le quali
possiamo coordinare la nostra attività lavorativa della vita quotidiana. Resta
quindi valida la mia precedente valutazione ed anche l'apprezzamento eseguito
il 04.02.2019.” (doc. 315, pag. 5-6)
In sede ricorsuale la
patrocinatrice dell’assicurata ha contestato che quest’ultima potesse essere
considerata pienamente abile nella propria precedente attività lavorativa che,
stando alla ricorrente, non era leggera né rispettosa delle limitazioni
funzionali come, invece, sostenuto medico __________.
A sostegno della pretesa
di inabilità lavorativa nella precedente professione, la ricorrente ha fatto
riferimento, oltre a quanto attestato dal dott. __________, a quanto osservato
dal prof. dr. med. __________ in merito alla necessità di un riorientamento
professionale.
Richiamato
quanto esposto al consid. 2.6.4. in relazione alla valutazione dei mezzi di
prova ed al valore probante dei rapporti medici, questo Tribunale, per quel che
ne è della capacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente professione
a decorrere dal 5 settembre 2018, non può che confermare la decisione
impugnata.
I
pareri del medico __________ e del dr. med. __________, che ne hanno (a più
riprese) attestato la piena abilità lavorativa nella precedente professione a
decorrere da tale data, non sono infatti, sconfessati da quanto osservato dal
dott. __________, né dal fatto che il prof. dr. med. __________ ha consigliato
un riorientamento professionale fondandosi unicamente sull’anamnesi raccolta
durante le visite mediche in base a quanto dichiarato dalla propria paziente.
In
concreto va, peraltro, sottolineato che RI 1 nemmeno era chiamata a svolgere i
movimenti sconsigliati dal medico cui si era privatamente rivolta. Come
mostrano le fotografie in atti, per schiacciare i due pulsanti laterali della
pressa le era, infatti, sufficiente sollevare gli avambracci, senza dovere,
quindi alzare l’arto al di sopra della spalla. I ripetuti movimenti rotatori
riferiti dall’assicurata non sono, poi, paragonabili a quelli sconsigliati dal
dott. __________ – lavare vetri e pulire superfici – che richiedono,
contrariamente a quelli descritti dalla medesima, una certa forza.
Il
peso delle cassette che la medesima doveva trasportare al di sotto della
cintura, pure, non comportava problemi e rispettava i limiti funzionali
indicati, pure, dal dott. __________.
Ne
consegue che le attività che era chiamata a svolgere presso la __________ erano
da lei esigibili.
Il
TCA non ravvede alcun motivo per non ritenere corretta la descrizione del
mansionario della ricorrente fatta dalla datrice di lavoro. Ciò a maggior
ragione ritenuto che l’assicurata, sostanzialmente, non ha contestato quanto
riferito sulla propria attività lavorativa dalla datrice ma si è limitata a
completare quanto già risultava dal rapporto del 17 ottobre 2014 (che trova
conferma nella documentazione fotografia agli atti), riferendo, peraltro, che
quello che svolgeva presso la __________ era un “lavoro leggero”, che
dopo l’infortunio del febbraio 2013 la ricorrente ha, inoltre, proseguito per
lunghi periodi, interrotti, essenzialmente, per le problematiche relative alla
cervicale, non di competenza CO 1.
Vista
la piena abilità lavorativa dell’assicurata nella professione originaria a
decorrere dal 5 settembre 2018, ella pertanto non subisce alcuna perdita di
guadagno e non ha diritto ad una rendita di invalidità.
2.8
Diritto all’indennità
per menomazione all’integrità?
2.8.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta;
tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.8.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ (doc. 295), ha
negato alla ricorrente il diritto all’IMI (doc. 296).
In effetti, in data 18
settembre 2019, il dr. med. __________, ha indicato che l’arto superiore destro
era risultato mobile oltre i 130°, di modo che, in applicazione della tabella
1.2, l’assicurata non ha diritto a un’IMI (doc. 295).
Agli atti figura, inoltre,
il certificato del dott. __________ – specialista in ortopedia e traumatologia
-, il quale, privatamente consultato dall’assicurata, il 29 maggio 2018 ha
attestato che l’“articolarità della spalla dx completa” (doc. 224).
Anche da quanto attestato
il 15 giugno 2019 dal dott. __________ risulta peraltro la mobilità libera
dell’articolazione (doc. 288).
Solo successivamente, e
meglio dopo la decisione formale dell’CO 1, lo specialista privatamente
consultato dall’assicurata ha, poi, precisato che la mobilità della spalla
destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° (doc. 313,
pag. 8).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio
giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. Pippow - specialista proprio
nella materia che qui interessa
A ragione, quindi, l’CO 1 ha
negato all’assicurata il riconoscimento di un’IMI.
2.9
Diritto a
provvedimenti di integrazione?
La ricorrente rimprovera all’istituto
assicuratore di non avere fatto nulla per favorire il suo reinserimento professionale.
Sostiene, anzi, di essere stata licenziata a seguito dell’attestata ritrovata
capacità lavorativa e, in definitiva, del diniego dell’CO 1 ad erogare le
prestazioni assicurative successivamente 5 settembre 2018.
In proposito, il TCA si
limita a rilevare che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti
d’integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3),
di modo che la censura sollevata dall’insorgente appare priva di fondamento.
2.10
Da
ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Il
TCA, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita, rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti