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Decisione

35.2020.90

STCA arti superiori. Rinvio per disdetta (motivi di salute o ristrutturazione aziendale?). Reddito da valido: media + estratto conto individuale. Reddito da invalido (senza deduzione sociale) confermato

3 maggio 2021Italiano60 min

non avevano a disposizione i dati statistici aggiornati), un reddito “da valido”

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.90

PC/DC/sc

Lugano

3 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1968,

attivo in ragione del 50% presso la ditta __________ di __________ (e, perciò,

assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1) in qualità di “operaio tutto

fare” dal 1° gennaio 2017 e in ragione del 50% presso la ditta __________

di __________ (e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso __________) in

qualità di “operaio” dal 1° gennaio 2017, in data 29 gennaio 2018, verso

le ore 10.30, si trovava “all’interno del domicilio di un cliente (…).

Mentre salivo le scale di ingresso del condominio avevo la collega __________

dietro di me. Improvvisamente l’ho sentita urlare e mi sono girato. Vedendo che

stava per cadere l’ho afferrata al volo nell’intento di evitarle la caduta ma

sono stato trascinato. Sono quindi caduto sulle scale riportando una contusione

alla spalla destra e sinistra, alla parte sinistra della schiena, al polso

destro e ginocchio destro.” (doc. 2, 11, 33, 38 e 54).

A causa dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 2 maggio 2018 ad un

intervento in artroscopia di decompressione sottoacromiale e riparazione cuffia

dei rotatori della spalla sinistra (ricostruzione del sovraspinato e

dell’infraspinato; doc. 30 e 31) rispettivamente il 27 febbraio 2019 ad un

intervento in artroscopia di decompressione sottoacromiale e riparazione cuffia

dei rotatori della spalla destra (ricostruzione del sovraspinato; doc. 121 e 127).

Successivamente, a causa di dolori persistenti (in particolare, alle spalle e

al ginocchio destro), l'assicurato si è sottoposto ad alcune indagini, che sono

state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche.

Una RMN effettuata al ginocchio destro nell’agosto 2019 ha messo in evidenza la

rottura del menisco mediale con parziale estrusione del menisco (doc. 213).

RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia, kinesiterapia,

idrokinesiterapia, tecarterapia e pure ad alcune infiltrazioni.

L’istituto assicuratore (in casu: l’CO 1) ha assunto il caso e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel frattempo, RI 1 ha inoltrato il 3 agosto 2018 una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata dai postumi

infortunistici (doc. 36 e 342).

1.2. Dopo avere acquisito agli

atti il rapporto del 20 gennaio 2020 relativo alla visita __________ di

chiusura del 10 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia (giusta il quale l’assicurato presentava

una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100%, senza necessità

di pause aggiuntive: doc. 261, in data 6 febbraio 2020, l’amministrazione ha

sospeso il versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° marzo 2020,

puntualizzando, per quanto concerneva le cure mediche, quanto segue: “Assumeremo

tuttavia ancora i costi per 2-3 cicli di fisioterapia per la spalla destra e la

spalla sinistra per tutto l’anno 2020.” (doc. 271).

1.3. Dopo essere stati informati

il 27 febbraio 2020 dall’assicurato che si era annunciato presso l’ufficio

regionale di collocamento poiché dal 1° marzo 2020 era alla ricerca di una

nuova occupazione, l’amministrazione ha chiesto sia alla __________ di __________

sia alla __________ di __________ le relative lettere di disdetta dal rapporto

di lavoro (doc. 295, 299 e 300). Trasmesse in data 4 marzo 2020, esse sono

datate 29 novembre 2019 e riportano la seguente motivazione “disdetta per

ristrutturazione aziendale” (doc. 301-303).

1.4. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli

atti anche l’apprezzamento medico del 10 gennaio 2020 del dr. med. __________

riguardante la valutazione del danno all’integrità: doc. 262 incarto LAINF),

con decisione del 13 luglio 2020, l’CO 1 ha rifiutato di concedere

all’assicurato una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi,

risultava un discapito economico nullo) e gli ha assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 325).

L’amministrazione ha

considerato un reddito “da valido” di fr. 64'967.00, determinato in base alla

TA1 2018, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato

al 2020 (al 50%: fr. 35'458.02) e al ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di

serv. di supporto”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%:

fr. 29’509'15), visto che aveva ricevuto regolare disdetta del rapporto di

lavoro da entrambe le ditte per le quali lavorava (ambedue gestite dal figlio, __________,

in qualità di amministratore unico: doc. 33, pag. 4 e doc. 163, pag. 1 e 3) ed

un reddito da “invalido” di fr. 68'992.-, calcolato in base alla TA1 2018

“attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al

2020, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate per i soli postumi infortunistici (doc. 322 e 325, pag. 2).

L’CO 1 ha puntualizzato quanto segue: “Una deduzione sociale ai sensi della

giurisprudenza (DTF 126 V 75) non è giustificata.” (doc. 325, pag. 2).

L’amministrazione ha pure precisato quanto segue: “I disturbi a livello

L5/S1 focale ernia discale paramediana sinistra a contatto con l’emergenza

radicolare, la condropatia femorotibiale mediale ginocchio destro come pure la

formazione in sede paravertebrale sinistra C3-C4 non sono da mettere in

relazione causale con l’infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di

prestazioni per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all’assicuratore

competente (malattia/invalidità).” (doc. 325, pag. 2).

1.5. Con opposizione dell’8

settembre 2020 (doc. 336), l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della

__________, ha chiesto una rivalutazione della situazione, in particolare modo

del calcolo della rendita.

Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha sostenuto che la reale

motivazione della disdetta del contratto di lavoro era da ricondurre allo stato

valetudinario del suo cliente, divenuto inconciliabile con l’attività svolta

all’interno delle due società in questione e che la motivazione “ristrutturazione

aziendale” era solo dovuta all’intenzione dei datori di lavoro di evitargli

eventuali future problematiche o ripercussioni lavorative.

A suffragio delle sue argomentazioni ha versato agli atti le lettere del 24

luglio 2020 delle ditte __________ e __________ con allegato le relative

lettere di disdetta che riportano la seguente motivazione “disdetta a fronte

del suo certificato medico pervenutoci in data 15.11.2019, ove si evince

l’inabilità alle nostre esigenze aziendali” (doc. 337) ed il certificato

medico del 24 agosto 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina

generale, giusta il quale “(…) Dichiaro inoltre che le limitazioni descritte

all’inizio del presente certificato sono state la causa del licenziamento del

paziente dalle due ditte. (…).” (doc. 337).

Il patrocinatore dell’assicurato ha pure criticato l’operato dell’amministrazione

per non avere applicato alcuna deduzione sociale sul reddito “da invalido”, in

particolare, puntualizzando, quanto segue: “(…) Mal si comprende, inoltre,

come codesto Istituto non abbia minimamente affrontato la questione dei fattori

sociali. (…). Si contesta in ogni caso l’assenza di motivazione quanto alla non

presa in considerazione dei citati fattori. (…)” (doc. 336, pag. 2).

1.6. Con decisione su opposizione

dell’11 settembre 2020 (doc. 339), l’amministrazione ha confermato la

precedente decisione del 13 luglio 2020. In particolare, l’CO 1 ha rifiutato di

concedere all’assicurato una rendita d’invalidità, in quanto, dal raffronto dei

redditi, risultava un discapito economico nullo.

In particolare,

l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

"

(…) A giusta ragione in concreto

la CO 1 non ha operato alcuna riduzione sui dati statistici. A mente della

giurisprudenza una riduzione per le limitazioni dipendenti dal danno alla

salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato generale del lavoro

equilibrato, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili all'assicurato tenuto conto degli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro (sentenza del TF 8C_174/2019 del 9.7.2019 consid. 5,2.2). Le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali. Il livello di qualifica 1 dei

dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di

molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il

cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze del

TF in lingua italiana del 10.6.2020 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020). L'impossibilità

a svolgere lavori pesanti non comporta necessariamente una riduzione dato che

il salario statistico del livello 1 comprende già un gran numero di attività

leggere (sentenza del TF 8C 841/2017 del 14.5.2018 consid. 5.2.2.2.). I

Tribunali hanno a innumerevoli riprese confermato che l'età - in ogni caso per

Fatti

i lavoratori non qualificati - fermo restando che l'assicurato al momento della

chiusura dell'infortunio aveva davanti a sé ancora 13 anni prima di raggiungere

l'età del pensionamento - non è un fattore di riduzione (cf. ad es. la sentenza

del TFA I 594/04 del 14.2.2005 dalla quale risulta che Hilfsarbeiten sind

grundsätzlich altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

loherhöhend e le sentenze del TF 8C_ 319/2007 del 6.5.2008, 8C_361/2011 del

20,7.2011, 8C-754/2015 del 26.2.2016 e 8C_227/2018 del 14.6.2018). La

nazionalità e il permesso di soggiorno non sono dei fatori riduzione (cf. ad

esempio le sentenze 9C_855/2014 del 7.8.2015 e 8C_766/2017 e 773/2017 del

30.7.2018) fermo restando che - essendo l'assicurato svizzero secondo quanto

figura sull'annuncio d'infortunio - la questione non si pone. (…).” (doc. 339,

pag. 4)

L’amministrazione ha pure

precisato quanto segue:

"

(…) Con scritto 24.7.2020 alla __________

gli ex-datori di lavoro pretendono di avere dato una prima lettera di disdetta

in data 26.11.2091 dove viene menzionato il reale motivo del licenziamento e

cioè l'impossibilità di riprendere il lavoro a causa degli impedimenti fisici.

Per evitare delle future problematiche lavorative e per evitare delle

ripercussioni dal profilo del mercato del lavoro o da quello della

disoccupazione in seguito è stata indicata quale motivazione la

ristrutturazione aziendale. L'agire delle ditte lascia a desiderare in quanto

l'assicurato al momento della ricerca di un nuovo posto di lavoro non potrà

nascondere i propri limiti funzionali. Inoltre e soprattutto le prime lettere

di licenziamento portano la data del 26.11.2020 e non del 26.11.2019 fatto che

comprova che le stesse sono state redatte a posteriori e con il solo scopo di

contestare il salario da valido quantificato dalla CO 1. Se ad inizio anno

possono succedere delle sviste non essendo ancora subentrata l'abitudine di

mettere l'anno nuovo nessuno, per svista, anticipa l'anno nuovo a novembre.

(…)” (doc. 339, pag. 5).

1.7. In ambito AI,

l’amministrazione, con progetto di decisione del 13 ottobre 2020 (doc. 342) -

dopo aver puntualizzato che “a causa dello stato di salute, l’assicurato

presentava un grado di invalidità del 20% a decorrere dal 14.03.2014. La

pratica viene quindi valutata (…) applicando il calcolo della media

retrospettiva. L’anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28

cpv. 1 lett. b LAI) viene pertanto raggiunto a far capo dal 01.04.2018”

(doc. 342, pag. 3) - ha preavvisato all’assicurato quanto segue:

"

Dal 01.04.2018 (media

retrospettiva) l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita d’invalidità von

un grado di invalidità del 41% e dal 01.07.2018 (tre mesi dopo l’assegnazione

di rendita, art. 88 OAI) è assegnato un grado di invalidità del 100% ed un

diritto ad una rendita intera di invalidità.

Con il 01.05.2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art.

88a OAI) non sussiste più diritto a rendita alcuna essendo il grado

d’invalidità inferiore al 40%.

Trattandosi di una richiesta tardiva la prestazione sarà versata unicamente a

decorrere dal 01.02.2019 (6 mesi dopo la presentazione della richiesta di

prestazioni AI; cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).” (doc. 342, pag. 3)

L’UAI ha determinato un

grado di invalidità del 24%. In particolare, l’amministrazione ha considerato,

nel 2019 (precisando che il raffronto avrebbe dovuto essere fatto nel 2020, ma

non avevano a disposizione i dati statistici aggiornati), un reddito “da valido”

di fr. 64'396.-, determinato in base ai dati statistici, ramo 41-43

(“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (al 50%) e al

ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di serv. di supporto”), livello di

qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (al 50%) ed un reddito da “invalido” di

fr. 49'220.-, calcolato in base ai dati statistici “attività semplici e

ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (fr. 68'361.-),

tenuto conto di una riduzione di rendimento del 20% in attività adeguate e di

una deduzione sociale del 10% per attività leggere e per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari (doc. 342).

1.8. Con tempestivo ricorso del 12

ottobre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su

opposizione dell’CO 1 venga annullata e, in via principale, che il “grado di

invalidità del signor RI 1 è posto almeno al 33%” rispettivamente,

in via sussidiaria, che “gli atti sono rinviati alla lodevole CO 1 affinché

proceda a degli accertamenti e si pronunci sul diritto alla rendita

d’invalidità del signor RI 1” (doc. I, pag. 7; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice).

Il patrocinatore dell’insorgente contesta che il suo cliente possa svolgere “un

lavoro più leggero che non sollecita gli arti superiori” a tempo pieno con

rendimento completo, dato che il suo stesso medico curante (dr. med. __________),

nel certificato medico del 14 novembre 2019, ha attestato che è molto

improbabile se non impossibile una ripresa della sua capacità lavorativa,

considerato il decorso operatorio caratterizzato dalla presenza continua di

dolori. Si riserva di produrre un certificato medico più mirato in sede di

replica e chiede l’esperimento di una perizia giudiziaria volta ad accertare lo

stato di salute del suo assistito.

Il patrocinatore del ricorrente contesta pure il “reddito da invalido” di fr.

68'991.96, in quanto ritenuto eccessivo, oltre che non chiaro.

Inoltre precisa che mal si

comprende come il suo cliente, che soffre di disturbi continui, possa

raggiungere un tale guadagno e che le limitazioni del suo cliente sono ben più

importanti di quelle indicate nella decisione avversate. Tenuto conto dei limiti

risultanti dalla visita __________ del 10 gennaio 2020, il suo cliente deve

prestare molta attenzione ai pesi che solleva. Egli non può quindi svolgere la

professione di operaio in attività semplici e ripetitive perché dovrebbe

sollevare pesi (e fintanto che non prende in mano l’oggetto non potrebbe sapere

a quanto ammonta il peso dello stesso) e potrebbe avere problemi con oggetti

grandi e pesanti. Per il suo assistito sarebbe, invece, pensabile un’attività

meno pesante come un’attività nel servizio della ristorazione, evitando carichi

troppo pesanti e facendo in modo che lui si occupi di aspetti più

organizzativi.

Considerati i lavori leggeri, la diminuzione del rendimento e le pause che il

suo assistito dovrà effettuare, appare giustificata pure una deduzione sociale

di almeno il 10%.

Il reddito “da invalido” dovrebbe, pertanto, ammontare a fr. 46'453.95, calcolato

in base alla TA1 2018, ramo 55-56 (“servizi di alloggi e di ristorazione”),

livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto pure di una

deduzione sociale del 10% (doc. I, pag. 6). Effettuando il raffronto dei

redditi si ottiene un grado di invalidità del 32.67, che arrotondato raggiunge

il 33%. Il suo cliente ha, quindi, diritto ad una rendita di almeno il 33%.

1.9. Nella risposta del 2 novembre

2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.10. In data 4 novembre 2020 il TCA

ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (doc. IV).

1.11. Nella replica del 23 novembre

2020 (doc. VII) l’avv. RA 1 ha ribadito che il suo cliente ha diritto ad una

rendita di almeno il 33%, contestando pure recisamente che il suo cliente sia

stato licenziato per ristrutturazione aziendale, come ritenuto - a torto -

dall’CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto. In particolare ha puntualizzato che “Se necessario,

ci si riserva il diritto di produrre ulteriore documentazione a comprova della

posizione dell’assicurato per i datori di lavoro, rispettivamente a comprova

del reale motivo di licenziamento.” (doc. VII, pag. 2). Ha inoltre rilevato

che “il signor RI 1 ha sempre dichiarato e pagato i contributi e le imposte

sul salario da valido da lui realmente percepito, e meglio nell'anno precedente

all'infortunio, CHF 65'000.00 per la __________ e CHF 65'000.00 per la __________,

come si evince dall'estratto conto individuale della Cassa __________, agli

atti. Senza l'infortunio, il signor RI 1 avrebbe continuato la precedente

attività lucrativa e va pertanto considerato l'ultimo guadagno assicurato.”

(doc. VII, pag. 3).

1.12. In data 30 novembre 2020, l'CO

1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

1.13. Il 2 dicembre 2020 il doc. IX

è stato trasmesso al patrocinatore dell’insorgente per conoscenza (doc. X).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2

Il TCA è chiamato ad

esaminare il diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurato. Non sono

invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, la

stabilizzazione dello stato di salute al 1° marzo 2020 e l’IMI assegnata.

2.3

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere

se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe

eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le

perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del

25.

aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4; STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.3).

2.6

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre

2020, consid. 2.6; STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).

2.7

Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________

del 10 gennaio 2020 (doc. 261) il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha posto le seguenti diagnosi:

"

Diagnosi

Contusione spalla destra, spalla

sinistra, polso destro, schiena, ginocchio destro del 29.01.2018 con/su

Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione tendine sovraspinato più

infraspinato spalla sinistra del 02.05.2018.

Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione tendine sovraspinato spalla

destra del 27.02.2019.

Stato dopo intensa fisioterapia ad entrambe le spalle.

Stato dopo rottura menisco mediale e laterale ginocchio destro.

Diagnosi non di pertinenza CO 1

A livello L5/S1 focale ernia discale paramediana sinistra a contatto con

l'emergenza radicolare.

Condropatia femorotibiale mediale ginocchio destro.

Formazione in sede paravertebrale sinistra C3-C4 (RM cervicale del 28.06.2019).”

(doc. 261, pag. 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Dopo avere puntualizzato

che le attività abituali presso la ditta __________ di __________ e presso la

ditta __________ di __________ erano pesanti e, quindi, non più esigibili in

futuro, il medico __________ ha puntualizzato che l’assicurato era da

considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive in attività

adeguate. In merito all’esigibilità lavorativa si è quindi così espresso:

"

Molto spesso può sollevare e

portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso può

sollevare e portare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi; mai

più può sollevare e portare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi;

mai più può portare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi;

mai più può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e superiori ai

5.

kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri di precisione, spesso

attrezzi medi, mai più lavoro pesante/lavoro manovale rozzo e molto pesante;

molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Mai più lavori sopra la

testa; molto spesso può eseguire rotazioni, posizione seduta/inclinata in

avanti, posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata,

flessione delle ginocchia; molto spesso può avere una posizione di lunga durata

seduta, in piedi, a libera scelta; molto spesso può camminare per lunghi

tratti, camminare su terreno accidentato, salire le scale e mai più su scale a

pioli. Uso delle due mani possibile, equilibrio e stare in equilibrio

possibile.” (doc. 261, pag. 6).

Nella concreta evenienza questo

Tribunale, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli

atti (cfr., in particolare, i doc. 17, 30, 31, 32, 69, 80, 100, 103, 121, 127,

146, 155, 162, 165, 172, 193, 199, 200, 203, 212, 213, 216 e 220), ritiene

corretta l'esigibilità stabilita dal precitato medico fiduciario e posta alla

base della decisione avversata.

Il TCA non ignora il certificato medico del 13 novembre 2019 (doc. 235) della

dr.ssa med. __________, Capoclinica del servizio di chirurgia dell’Arto

superiore dell’Ospedale __________ di __________, giusta il quale “(…)

Ritengo poco probabile che il paziente potrà riprendere la propria attività

lavorativa in qualità di addetto alle pulizie e quindi con l’obbligo di

manovrare macchine anche pesanti durante l’arco della giornata. (…).” (doc.

235, pag. 2). Il TCA non ignora nemmeno il certificato medico del 24 agosto

2020.

(doc. 337) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,

giusta il quale “(…) il mio paziente sopraccitato è impossibilitato ad

eseguire lavori pesanti, ad alzare pesi superiori a 5 kg, ad usare macchinari

pesanti, alla elevazione di entrambe le braccia al di sopra delle spalle, a

causa di patologia bilaterale cronicizzata alle due spalle in seguito ad

infortunio del 29 gennaio 2018, e stato dopo interventi di riparazione

artroscopica delle due spalle da parte del collega ortopedico Dr. __________

dell’ospedale __________ di __________. Alla luce di quanto sopra affermato

ritengo che il paziente non sia in grado di svolgere la sua professione presso

le ditte __________ e __________. (…)”.

Tuttavia, essi non sono atti a

sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il

20.

gennaio 2020 relativo alla visita __________ del 10 gennaio 2020 (doc. 261) dal

dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal

precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo

specialista.

D’altra parte anche il medico __________ ha ritenuto inesigibili le attività

usuali. Inoltre, la valutazione del medico di famiglia, seppur divergente per

quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non

apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi

intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Per quanto riguarda inoltre la circostanza che tra la valutazione

dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1, che è

specialista della materia che qui ci occupa, e quella effettuata dal medico di

famiglia dell'assicurato, che è specialista FMH in medicina generale, vi siano

alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali

(in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di

sollevare), è irrilevante.

In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro

equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti

ritenuti dal medico di fiducia - ovvero l’impossibilità di eseguire lavori

pesanti, di alzare pesi superiori a 5 kg, di usare macchinari pesanti, di elevare

entrambe le braccia al di sopra delle spalle -, non sono tali da poter

sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente

sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in

maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83)

- che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali idonee.

In merito alla scarsa

scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea

con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi

di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo

manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale

del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio

2015.

consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1;

32.2013.133

del 1. aprile 2014 consid. 2.8; 32.2013.117 del 4 febbraio 2014

consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 consid. 2.6 e

riferimenti; 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9).

In concreto questo Tribunale

ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi

limiti funzionali.

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli

che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle

spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018,

consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA

35.2017.109

del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre

2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata

dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

L'esigibilità indicata dal

medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati, STCA 35.2020.1 del 21

dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.

2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del

10.

ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.

2.3.5).

D'altra parte, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario __________

risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati

qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo

degli arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno

2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati;

STCA 35.2018.45 del 21 febbraio 2019, consid. 2.9.4).

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale

accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in un'attività

adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med.

__________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).

Le censure ricorsuali volte a

contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque

respinte.

2.8

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono

determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza dell’eventuale rendita: 1°

marzo 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata per intervenuta

stabilizzazione dello stato di salute: cfr. doc. 271, consid. 1.2).

2.9

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 64'967.00, determinato in base alla

TA1 2018, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato

al 2020 (al 50%: fr. 35'458.02) e al ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di

serv. di supporto”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%:

fr. 29’509'15), visto che aveva ricevuto regolare disdetta (“per

ristrutturazione aziendale”) del rapporto di lavoro da entrambe le ditte

per le quali lavorava (ambedue gestite dal figlio, __________, in qualità di

amministratore unico: doc. 33, pag. 4 e doc. 163, pag. 1 e 3).

Dal canto suo, RI 1 sostiene che debba essere considerato l’ultimo guadagno

percepito prima dell’infortunio, ovvero complessivi fr. 130'000 (di cui 65'000

presso la ditta __________ di __________ per un’occupazione al 50% e fr. 65'000

presso la __________ di Stabio per un’occupazione al 50%). Egli, infatti,

avrebbe ricevuto la disdetta, per motivi di salute legati al danno

post-infortunistico.

Per costante

giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in

cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della

rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il

reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della

struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, STF 8C_314/2019 del 10

settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr.,

tra le tante, STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020,

pubblicata in SVR 12/2020 IV N. 71.

In caso di assicurati che

hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Il TF ha stabilito che

vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del

rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del

21.

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1;

STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020, pubblicata in

SVR 12/2020 IV N. 70.

Chiamato ad esprimersi in merito, il TCA osserva che, dalle tavole processuali

emerge che, durante il colloquio del 19 aprile 2019 (doc. 163) presso gli

uffici della ditte presso le quali lavorava l’assicurato, al quale ha

partecipato anche il figlio, __________ (amministratore unico di ambedue le

società), è emerso quanto segue:

"

(…) Integrazione/attività

lavorativa alternativa

Le ditte __________ e __________

attualmente contano tra i collaboratori assicurati unicamente i signori __________

e RI 1 e la signora __________.

Tre collaboratori che risultano

nella dichiarazione salari della ditta __________ relativa all'anno 2018, non

fanno più parte dell'organico dell'azienda.

I contratti sono stati sciolti in

quanto il signor __________ ci informa che la Commissione Paritetica

dell'edilizia ha fatto presente che queste tre persone, le quali lavoravano

quali muratori per le occorrenze dell'attività aziendali quando necessario,

dovevano sottostare al Contratto collettivo di lavoro (CCL) di categoria. A

fronte delle esigenze di tale CCL l'azienda ha quindi scelto di sciogliere i rapporti

di lavoro. A bisogno quindi fanno capo a personale tramite le agenzie di

collocamento temporaneo.

Il signor __________ si occupa

dell'amministrazione (con una collaboratrice amministrativa, signora __________)

e solo il signor RI 1 e la signora __________ sono dunque operativi sui

cantieri.

Entrambi risultano attualmente

inabili al lavoro (il signor RI 1 al 100% dal 29.1.2018, la signora __________

al 100% dal 29.1.2018 al 17.7.2018, al 50% dal 18.7.2018 al 31.7.2018 e

nuovamente al 100% dal 15.2.2019 per il caso 23.72570.18.3). Da osservare che

il signor RI 1 e la signora __________ sono stati vittime d'infortunio entrambi

il giorno 29.1.2018 nelle medesime circostanze).

Le aziende per proseguire la loro

attività non avrebbero altre possibilità se non quella di far capo a personale

a prestito da agenzie di collocamento private.

Il signor __________ non vede al

momento possibilità integrative alternative tenuto conto dello stato di salute

attuale del padre, ma è chiaro che in prospettiva i posti di lavoro nelle

attività originarie sono garantiti ed eventualmente si potranno trovare delle

soluzioni una volta risolti i problemi di salute. (…).”

(doc. 163, pag. 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice, mentre il

corsivo è della redattrice).

Il 13 novembre 2019 (doc. 235) la dr.ssa med. __________, Capoclinica del

servizio di chirurgia dell’Arto superiore dell’Ospedale __________ di __________,

ha attestato quanto segue “(…) Ritengo poco probabile che il paziente potrà

riprendere la propria attività lavorativa in qualità di addetto alle pulizie e

quindi con l’obbligo di manovrare macchine anche pesanti durante l’arco della

giornata. (…).” (doc. 235, pag. 2).

Dalle tavole processuali

emerge pure che l’CO 1 è stato informato il 27 febbraio 2020 dall’assicurato

che si era annunciato presso l’ufficio regionale di collocamento poiché dal 1°

marzo 2020 era alla ricerca di una nuova occupazione e che, su richiesta

dell’amministrazione, il 4 marzo 2020 la __________ di __________ e la __________

di __________ ha trasmesso le relative lettere di disdetta dal rapporto di

lavoro, datate 29 novembre 2019, che riportano la seguente motivazione “disdetta

per ristrutturazione aziendale” (doc. 295, 299-303).

Agli atti vi è pure la seguente

notizia telefonica del 15 luglio 2020, giusta la quale (doc. 332):

" Ci contatta a seguito della decisione di IR appena

ricevuta. Non è del tutto d'accordo con la nostra presa di posizione. Non si

aspettava tanto ma una rendita per le lesioni riportate è il minimo. Non riesce

a capire il nostro rifiuto. Ci comunica che lui guadagnava CHF 130000.00

all'anno e che la CO 1 deve prendere quel salario come riferimento. Informiamo

sul concetto delle rendite e che, secondo giurisprudenza in vigore, non ci si

può basare sul salario effettivo per quanto concerne il salario da valido, se

l'interessato al momento dell'infortunio non svolge un'attività lucrativa o se

viene licenziato per motivi prettamente congiunturali, ciò che corrisponde al

suo caso. Infatti, il 29.11.2019 ha ricevuto regolare disdetta da entrambe le

ditte con effetto 29.02.2020 per motivi legati prettamente a ristrutturazione

aziendale (lavoro diminuito notevolmente negli ultimi mesi). Afferma che

tale motivazione non è giusta. Lo hanno licenziato a causa dell'infortunio.

Dice che suo figlio ha motivato la disdetta con "ristrutturazione

aziendale" onde evitare problemi nella ricerca di un'eventuale altro posto

di lavoro. Purtroppo, in tutto il dossier non figura da nessuna parte un’informazione

del genere. Il responsabile della gestione del caso, signor Rocchetto, è stato

informato solo il 27.02.2020 che la ditta lo aveva licenziato.

Chiede cosa deve fare? Comunichiamo che se non è d'accordo con la decisione ha

la possibilità di fare opposizione al riguardo. Alla domanda se conosco un

avvocato in gamba per rappresentarlo rispondo semplicemente che in Ticino ce ne

sono tanti e che non possiamo fare pubblicità. Provvederà al necessario e farà

redigere da suo figlio anche una nuova lettera di licenziamento che corrisponde

alla venta. Mi chiede se in base alla nuova lettera rifacciamo i calcoli.

Informiamo che, di principio, fa stato la prima versione. In sede di

opposizione sarà il nostro servizio giuridico a esprimersi al riguardo.” (doc.

332; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In seguito, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto le lettere del 24

luglio 2020 delle ditte __________ e __________ con allegato le relative

lettere di disdetta che riportano la seguente motivazione “disdetta a fronte

del suo certificato medico pervenutoci in data 15.11.2019, ove si evince

l’inabilità alle nostre esigenze aziendali” (doc. 337) ed il certificato

medico del 24 agosto 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina

generale, giusta il quale “(…) Dichiaro inoltre che le limitazioni descritte

all’inizio del presente certificato sono state la causa del licenziamento del

paziente dalle due ditte. (…).” (doc. 337).

Ora, alla luce della documentazione agli atti (tenuto conto, in particolare, di

quanto dichiarato dal figlio dell’assicurato, in qualità di amministratore

unico delle due società per le quali lavorava l’assicurato, durante il

colloquio del 19 aprile 2019 e poc’anzi riportato, rispettivamente a quanto

attestato il 13 novembre 2019 dalla dr.ssa med. __________, e poc’anzi

riportato, rispettivamente a quanto dichiarato dall’assicurato durante la

conversazione telefonica del 15 luglio 2020, poc’anzi riportata), secondo il

TCA, l’amministrazione non si sarebbe dovuta limitare a quanto indicato nelle

lettere di disdetta, datate 29 novembre 2019 ma ricevute solamente a inizio

marzo 2020, dopo che in data 6 febbraio 2020 aveva comunicato all’assicurato la

sospensione delle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° marzo 2020 e

che era stata informata il 27 febbraio 2020 dall’assicurato che si era

annunciato alla disoccupazione alla ricerca di un’occupazione a partire dal 1°

marzo 2020.

A fronte delle puntuali censure sollevate dall'assicurato in sede di

opposizione dell’8 settembre 2020 (doc. 336), l'CO 1 avrebbe dovuto procedere

ad un colloquio con gli ex datori di lavoro e l’assicurato, facendosi fornire nel

contempo la documentazione comprovante le dichiarazioni degli stessi.

Tanto più che, nel caso di specie, la questione da dirimere avente per oggetto la

disdetta (per motivi di salute riconducibili all’infortunio del 29 gennaio 2018

o per ristrutturazione interna) è decisiva ai fini del giudizio, in particolare

in merito all'applicabilità, o meno, della giurisprudenza poc’anzi detta.

In merito allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).”

(STF

C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4; STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018,

consid. 2.8).

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, la Corte federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

"

(…).

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (STCA 35.2018.38 del 10

ottobre 2018, consid. 2.8)

In queste condizioni, non

si può prescindere dall’eseguire un nuovo accertamento in merito alle effettive

ragioni per cui l’assicurato è stato licenziato, non essendo di per sé stessa sufficiente

a dirimere la presente vertenza la documentazione agli atti. In particolare, le

disdette “per motivi di salute” (una datata 29 novembre 2019 e l’altra datata

26.

novembre 2020) - che sarebbero state consegnate brevi manu

all’assicurato a fine novembre 2019 inviate dagli ex datori di lavoro il 24

agosto 2020 all’allora patrocinatore dell’assicurato - ed il certificato medico

del 24 agosto 2020 versati agli atti in sede di opposizione dal patrocinatore

dell’assicurato (doc. 336 e 337).

Gli atti devono dunque essere retrocessi all’CO 1 affinché proceda in tal senso

(in questo senso, si vedano le STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2, STF

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3 e STF 8C_204/2009 del 27 agosto 2009

consid. 5 e 6, summenzionate).

2.9.1

Per motivi di economia processuale,

laddove emergesse dagli accertamenti che effettuerà l’amministrazione che la

disdetta è avvenuta per motivi di salute riconducibili all’infortunio del 29

gennaio 2018 (e non per ristrutturazione aziendale) e che, pertanto, al caso di

specie, non trova applicazione la giurisprudenza citata al considerando 2.9,

giova qui rilevare quanto segue.

Dalle tavole processuali (in particolare, dall’estratto conto individuale: cfr.

doc. 310) emerge che gli importi percepiti dall'assicurato nel corso della propria

carriera professionale, in particolare, da lavoratore dipendente a decorrere

dal 2007 (fr. 15'637.- nel 2007; fr. 30'720.- nel 2008; fr. 38'389.- nel 2009;

fr. 29'957.- nel 2010; fr. 30'282 nel 2011; fr. 40'200.- nel 2012; fr. 38'198.-

nel 2013; fr. 0.- nel 2014; fr. 32'560.- nel 2015 e fr. 17'395.- nel 2016) -

oltre ad essere marcatamente inferiori a quanto percepito nel 2017 (ovvero

complessivi fr. 130'000.-, in qualità di “operaio” e di “operaio tutto fare”;

importo peraltro nettamente superiore a quanto usualmente riconosciuto nel

mercato del lavoro per tali attività) - hanno subito delle oscillazioni

significative nel corso degli anni.

In siffatte circostanze, la richiesta del patrocinatore del ricorrente di

considerare, nel caso di specie, un reddito “da valido” di fr. 130'000.- per il

2020.

non è condivisibile.

A tal proposito giova qui infatti ricordare che, in una sentenza 8C_611/2007

del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente

assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio

salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato

negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr

stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den

Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto

der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art.

135.

ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen”), ma

ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa

del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In

sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido

può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto

individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di

comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello

effettivamente conseguito.

Con sentenza 9C_751/2011

del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva

percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente

(1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore

rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la

decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale

reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999; cfr. consid.

4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la

juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus

élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé

auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire

avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996),

57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas,

lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de

l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il

ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi,

selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser

un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV

n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de

considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une augmentation

majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir que

cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des

rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se

référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le

revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les

trois années précédentes.”).

Con

sentenza 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag.

181, il TF ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla

salute è notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale

reddito da valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a

conseguirlo (cfr. anche sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid.

4.5.1, pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 55, pag. 163). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nelle sentenze

9C_212/2015 del 9 giugno 2015 al consid. 5.4 e 8C_85/2015 del 28 ottobre 2015

al consid. 4.2 (cfr. STCA 32.2015.90 del 30 maggio 2016, consid. 2.7).

Con sentenza 9C_308/2020 del 3 novembre 2020, consid. 3.1, il TF ha pure

stabilito che “(…) Weist das zuletzt erzielte Einkommen starke und

verhältnismässig kurzfristig in Erscheinung getretene Schwankungen auf, ist auf

den während einer längeren Zeitspanne erzielten

Durchschnittsverdienst abzustellen (Urteile 9C_14/2019 vom 24. April 2019 E.

2.2.2; 8C_443/2018 vom 30. Januar 2019 E. 2.1 mit Hinweisen)”.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nelle sentenze 8C_581/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 6.1 e STF 8C_745/2020

del 29 marzo 2021 consid. 6.3).

Giova, infine, ancora ricordare, che, secondo la giurisprudenza, generalmente i

redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale

possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da

invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali

dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI;

STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STF I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017,

consid. 2.10.1; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA

35.2019.1

del 22 maggio 2019, consid. 2.7).

2.10

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla

salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo fr. 68'992.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'ISS (doc. 322 e 325, pag. 2).

L’importo di fr. 68'992.- è stato desunto dalla tabella TA1 2018, “attività

semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020,

tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate

per i soli postumi infortunistici (doc. 322 e 325, pag. 2).

Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di

fr. 68'992.-, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo

assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata

che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal TCA. In

siffatte circostanze, non può neppure essere condivisa - e viene, pertanto,

respinta - la censura ricorsuale, giusta la quale per l’assicurato sarebbe pensabile

un’attività meno pesante come un’attività nel servizio della ristorazione,

evitando carichi troppo pesanti e facendo in modo che lui si occupi di aspetti

più organizzativi.

In quanto desunto dalla

tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,

uomini, aggiornato al 2020 l’importo di fr. 68'992.00 - a ragione, rimasto

incontestato dal patrocinatore dell’assicurato - può essere fatto proprio da

questa Corte.

Il rappresentante

dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere applicato alcuna

deduzione sociale al precitato importo (cfr. doc. I).

In sede di risposta (doc.

3, pag. 3), l’Istituto assicuratore ha sostanzialmente ribadito le dettagliate

e motivate considerazioni già espresse nella decisione avversata (doc. A, pag. 4;

cfr. consid. 1.6).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015

del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin

2020.

- Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS

1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare

che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa

residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del

reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola

circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino

medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa

limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze

8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio

2015.

consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico, e per lo più sedentaria,

da svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.7).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo

nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a

periodi di riposo per il braccio destro, STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2,

riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro

soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure STCA 35.2019.73 del 22

gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio

all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in

cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di

svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a

quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato

alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un

unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base

alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad

esempio, STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra

le tante, STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, STF 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.2 e STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4; cfr. in questo senso anche DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p.

49.

consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento.

Per quanto concerne la deduzione sociale del 10% per attività leggere e per

altri fattori di riduzione operata in ambito AI (doc. 342; cfr. consid. 1.7),

giova qui ricordare che l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla

valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa

(cfr. consid. 2.6).

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 68'992.00.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia medica giudiziaria, così come richiesto dal patrocinatore: cfr. doc. I,

pag. 7).

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si

veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e

nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'800.- (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti