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Decisione

35.2020.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 marzo 2021Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I postumi riconducibili all’evento del 31.08.2017 soddisfano i

requisiti di importanza e durevolezza richiesti dalla LAINF per il

riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità.

Il quadro clinico riscontrato alla spalla sinistra correla con

un’indennità per menomazione dell’integrità lorda quantificabile nella misura

del 15%, con riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000, in

equivalenza ad una spalla mobile fino all’orizzontale, rispettivamente a una

periartropatia omero-scapolare oppure a un’omartrosi di medio-grave entità.

In presenza di un’indicazione, già posta nel 2015, a un intervento

di riparazione artroscopica del sovra-spinoso e di decompressione

sottoacromiale della spalla sinistra, il quadro preesistente viene quantificato

nella misura del 50%.

I postumi infortunistici riconducibili all’evento del 31.08.2017

giustificano quindi il riconoscimento di un’indennità per menomazione

dell’integrità netta del 7.5%.” (Doc. 7 pagg. 10-11)

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

Considerandi

giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. __________ - specialista

proprio nella materia che qui interessa.

Il dr. __________ ha, infatti, in maniera motivata esposto le

ragioni del proprio apprezzamento, mettendo in evidenza l’esistenza di un

quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di un infortunio occorso

all’interessato nel mese di settembre 2013 (cfr. riassunto atti concernente

l’infortunio no. 29/033653/13.9 allestito dal dr. __________ nel referto del 30

gennaio 2020, doc. 7, pag. 1).

Ora, l’esistenza di un

quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di valutazione in

passato, appare indubbia, ciò che, peraltro, il ricorrente neppure contesta.

Il rappresentante

dell’assicurato ha, invece, contestato la riduzione del 50% operata sulla

percentuale di IMI riconosciuta all’interessato tenuto conto del quadro

preesistente, senza però fornire il benché minimo argomento a sostegno delle

proprie obiezioni.

Questo Tribunale non ha

motivo alcuno per mettere in dubbio l’apprezzamento medico del dr. __________,

il quale, del resto, appare in linea con quanto già valutato in casi analoghi

(cfr., ad es., STCA 35.2003.92 del 30 agosto 2004, cresciuta incontestata in

giudicato, concernente un’assicurata

che, a seguito di una caduta dalle scale, aveva segnatamente riportato una

contusione alla spalla destra con lesione completa del tendine del muscolo

sovraspinato, la quale è stata posta al beneficio di un’IMI del 7.5% per

il motivo che la patologia della cuffia dei rotatori con limitazione della

mobilità della spalla corrispondeva a una periartrite omeroscapolare da

moderata a inizialmente grave, che dava diritto ad

un’indennità lorda del 15%, da ridurre del 50% in ragione della presenza

di alterazioni degenerative preesistenti).

Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a

mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre

l’IMI del 50% come proposto dal dr. __________, portandola al 7,5%, dato che il

danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti