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Decisione

35.2020.91

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere, a seguito della ritrovata piena capacità lavorativa dell'assicurato nella sua abituale professione. Pure corretta l'entità dell'IMI assegnata

15 marzo 2021Italiano29 min

I postumi riconducibili all’evento del 31.08.2017 soddisfano i

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.91

cr

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 agosto 2017 RI 1,

nato nel 1952, responsabile commerciale e amministrativo presso la __________

di __________ nella misura dell’80% – e perciò assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso CO 1 – e per il rimanente 20%

gestore in proprio di un negozio di articoli sportivi – attività, quest’ultima,

non assicurata presso la CO 1 e, quindi, non oggetto della presente vertenza - mentre

si trovava nella propria abitazione è inciampato in un mobile “contundendo il V

dito piede sinistro. Per non cadere si aggrappa al mobile stesso con il braccio

sinistro, ma cade comunque con stiramento e contusione spalla sinistra” (cfr. certificato

medico LAINF dell’11 ottobre 2017 della dr.ssa __________, doc. 2).

Alla spalla sinistra l’interessato ha riportato la rottura del

tendine sovraspinoso con conflitto sottoacromiale, motivo per il quale il 13

dicembre 2017 è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia di riparazione

sovraspinoso e decompressione sottoacromiale spalla sinistra, ad opera del dr. __________

(doc. 11).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che dagli atti emerge che, in data 5 settembre 2013,

l’assicurato fosse già stato vittima di un infortunio (scendendo le scale,

aveva perso l’equilibrio e per non cadere si era aggrappato alle pareti del

muro con le braccia), riportando una contusione delle spalle, del braccio e del

collo a sinistra.

CO 1 aveva riconosciuto il diritto a prestazioni fino al 31 marzo

2015, negando in seguito il benestare per un intervento di riparazione

artroscopica del sovraspinoso e decompressione sotto-acromiale della spalla

sinistra in presenza di una rottura parziale del sovra-spinoso e di un

conflitto sotto-acromiale, ritenendo solo possibile un nesso causale tra i

disturbi dell’assicurato e l’evento (cfr. doc. 7 pag. 1).

1.2. Eseguiti gli accertamenti del

caso, in particolare una valutazione da parte del dr. __________ – il quale ha

reputato l’assicurato pienamente abile al lavoro nell’attività abituale a

partire dal 1° agosto 2019 (cfr. doc. 7) - con decisione del 28 febbraio 2020 CO

1 (di seguito: CO 1) ha comunicato all’interessato la sospensione del

versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° agosto 2019 e delle

cure mediche dal 1° marzo 2020, riconoscendogli il diritto ad un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 7.5% (cfr. doc. 4).

A seguito dell’opposizione interposta per conto dell’interessato da

parte della RA 1 e dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. __________,

in data 15 settembre 2020 CO 1 ha integralmente confermato la propria

precedente decisione (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 15

ottobre 2020 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il

riconoscimento di un’incapacità lavorativa completa almeno fino al 22 settembre

2020, ma comunque oltre il 1° agosto 2019 già riconosciuto dall’amministrazione

o, in via subordinata, che “venga incaricato un perito che valuti in modo

completo e approfondito l’intero quadro clinico del signor RI 1” (doc. I).

Sostanzialmente, il rappresentante legale ha criticato la

valutazione del dr. __________ concernente una presunta – e contestata –

ritrovata piena capacità lavorativa dell’assicurato nella propria attività a

partire dal 1° agosto 2019, facendo valere come, al contrario, lo stesso abbia

continuato ad accusare importanti dolori e limitazioni all’arto superiore ben

oltre tale data.

A suo modo di vedere, ciò troverebbe conferma nel referto del 22

settembre 2020 della dr.ssa __________ (cfr. doc. C).

Pure contestata la riduzione del 50% applicata alla percentuale di

IMI riconosciuta all’assicurato, a causa del ruolo assunto dallo stato

preesistente, non essendo chiaro, secondo il rappresentante legale, come il

medico fiduciario dell’amministrazione sia giunto a determinare una siffatta

incidenza (cfr. doc. I).

1.4. CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 18 novembre 2020 il

rappresentante legale dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere

ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VII).

Tale comunicazione dell’assicurato è stata trasmessa

all’amministrazione (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto della lite è sapere se CO 1 fosse legittimata, oppure

no, a dichiarare l’assicurato

totalmente abile nella sua precedente professione a partire dal 1° agosto 2019,

con conseguente sospensione, dalla medesima data, del versamento delle

indennità giornaliere, nonché l’entità dell’IMI a lui assegnata

dall’amministrazione.

2.2. Assicurato pienamente

abile al lavoro dal 1° agosto 2019?

2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti

un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.2.2. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.2.3. Nella concreta

evenienza, dalla decisione formale del 28 febbraio 2020 si evince che

l’amministrazione ha ritenuto che, a decorrere dal 1° agosto 2019, RI 1 avrebbe

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di responsabile

commerciale e amministrativo presso la farmacia della figlia (cfr. doc. 4) e,

ciò, facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico fiduciario.

In effetti, nel rapporto

medico del 30 gennaio 2020, redatto su incarico dell’assicuratore infortuni, il

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di “-

sindrome algica accentuata sotto carico, diminuzione della mobilità all’altezza

dell’orizzontale e in rotazione, diminuzione della caricabilità,

rispettivamente della resistenza ai carichi spalla sinistra, in presenza di uno

stato dopo trauma distrattivo il 31.8.2017; ricostruzione del sovraspinato,

tenodesi del capolungo del bicipite e acromioplastica anteriore il 13.12.2017,

con decorso complicato dall’insorgenza di una capsulite retrattile; adesiolisi,

sinoviectomia e capsular release il 21.3.2019; - frattura composta della

falange prossimale del V dito del piede sinistro il 31.8.2017, guarita senza

postumi; - rottura parziale del sovra-spinoso e conflitto sottoacromiale spalla

sinistra, con indicazione operatoria già posta nel marzo 2015, intervento a suo

tempo non effettuato” (doc. 7 pag. 6), ha considerato l’assicurato totalmente

abile al lavoro sia nell’abituale professione di responsabile commerciale e

amministrativo presso la farmacia della figlia, sia in altre attività adeguate,

fornendo le seguenti motivazioni:

" (…) Impiegato

presso la farmacia della figlia, con un contratto all’80%, il signor RI 1

assume un ruolo di responsabile commerciale e amministrativo.

Esso si occupa della parte amministrativa, talvolta del trasporto

e della consegna di materiale medicale, svolge anche lavori manuali.

Per conto proprio, il signor RI 1 gestisce un negozio di

attrezzature sportive, esso viene attualmente aiutato dal fratello in seguito

al decesso del precedente collaboratore.

Nel rapporto del 6.8.2019 il dr. __________ fa stato di una

sintomatologia dolorosa pressoché scomparsa, così come di un paziente che

“riesce a svolgere le attività della vita quotidiana e ricreativa senza

particolari difficoltà”.

Nel messaggio di posta elettronica del 9.9.2019, descrivendo le

difficoltà che riscontra, il signor RI 1 fa riferimento all’impossibilità di

entrare/uscire in una piscina non munita di una scaletta, così come

dell’apprensione nel prendere in braccio un nipotino di poco più di due anni,

non sentendosi di potere gestire dei suoi eventuali movimenti improvvisi.

Difficoltà riferite dal signor RI 1 ben compatibili con il quadro clinico

riscontrato alla spalla sinistra.

Si tratta tuttavia di situazioni con delle sollecitazioni

dell’arto superiore sinistro ben differenti dallo svolgimento di mansioni di

pertinenza amministrativa, così come dal trasporto e dalla consegna talvolta di

prodotti farmaceutici.

Con riferimento al quadro clinico riscontrato alla spalla sinistra

non dominante in occasione della visita, il signor RI 1 risultava essere abile

al lavoro in misura completa nello svolgimento dell’attività di responsabile

commerciale e amministrativo alle dipendenze di una farmacia.

In presenza di un ulteriore incremento dell’esecuzione articolare

attiva e passiva, non condivido l’inabilità lavorativa parziale nella misura

del 50% in qualità di responsabile commerciale di una farmacia, consigliata dal

dr. __________ nel rapporto del 3.12.2019.

Come rilevato qui sopra, questo non solo sulla base dei referti

clinici riscontrati, ma anche in considerazione del messaggio di posta

elettronica del 9.9.2019 del signor RI 1, così come del rapporto del dr. __________

del 6.8.2019 con pressoché scomparsa della sintomatologia dolorosa e in

presenza di un paziente che riesce a svolgere le attività della vita quotidiana

e ricreativa senza particolari difficoltà.

Il trasporto e la consegna di materiale, rispettivamente di

attrezzature sportive, svolto nell’ambito dell’attività privata, potrebbe

potenzialmente comportare delle sollecitazioni di carico maggiori dell’arto

superiore sinistro: tali attività non vengono prese in linea di conto nella

quantificazione della capacità lavorativa in qualità di responsabile

commerciale e amministrativo della farmacia.

In considerazione del quadro clinico riscontrato, il signor RI 1

risulta essere abile al lavoro in misura completa nello svolgimento anche di

altre attività adatte, leggere, che non comportano delle sollecitazioni di

carico frequenti o prolungate dell’arto superiore sinistro non dominante

all’altezza, rispettivamente al di sopra dell’orizzontale o in rotazione

interna, l’esposizione a movimenti bruschi non controllati, la manipolazione di

strumenti, rispettivamente macchinari vibranti o contundenti.” (Doc. 7)

In sede di opposizione, il

rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________,

producendo un referto del 16 aprile 2020, redatto dal dr. __________,

specialista in ortopedia e traumatologia, del seguente tenore:

" Le

riferisco in merito al paziente sopracitato visitato in data 15 aprile 2020

presso il mio ambulatorio sito a __________.

Diagnosi:

postumi intervento chirurgico alla spalla sinistra nel dicembre

2017. Successivamente, a causa dell’insorgenza di una Frozen Shoulder, nel

marzo 2019 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Riferisce

persistenza di dolore e limitazione funzionale della spalla sinistra da subito

dopo l’intervento e senza grossi miglioramenti nonostante la fisioterapia e le

cure effettuate.

Giunge oggi nel mio studio per una valutazione specialistica

ortopedica sulla situazione clinica attuale. L’esame obiettivo della spalla

sinistra mostra all’ispezione un ipotonotrofismo del muscolo deltoide rispetto

al controlaterale. Il trofismo del muscolo bicipite e dei muscoli

dell’avambraccio è sovrapponibile all’arto superiore destro. L’articolarità

della spalla sinistra è limitata: attivamente l’elevazione è di circa 100° e la

abduzione di circa 90°. Passivamente si riesce a guadagnare circa 10° in

elevazione e circa 5° in abduzione. Alla mobilizzazione passiva si percepisce

una notevole rigidità dell’articolazione con impossibilità a raggiungere i

massimi gradi di elevazione e abduzione. Inoltre, alla mobilizzazione della

spalla, in particolare, in elevazione si manifesta un’importante compenso

scapolare. In abduzione, e contro resistenza, il paziente manifesta dei tremori

legati alla insufficienza del muscolo deltoide, non presenti a destra.

L’extra-rotazione mostra un deficit di circa 5° rispetto alla destra.

L’intra-rotazione è limitata a livello L1. Dal punto di vista dei test della

cuffia dei rotatori jobe test positivo, con importanti dolori alla presso

palpazione del sovraspinato. Non ulteriori rilievi patologici a carico dei

tendini della cuffia dei rotatori. La presso palpazione dell’articolazione

sub-acromiale provoca dolore. Ritengo che il quadro sia ormai stabilizzato e

che quindi il paziente debba convivere con una importante limitazione

funzionale nella mobilità della spalla che non potrà essere ripristinata

facendo ulteriore fisioterapia. Potrebbe essere opportuna invece

un’infiltrazione a base di acido ialuronico per valutare un eventuale

miglioramento della sintomatologia algica. Se dovesse manifestarsi un

miglioramento dopo tale infiltrazione, potremmo poi procedere ad una seconda

infiltrazione con corticosteroidi, previo monitoraggio della glicemia a causa

del diabete di cui il paziente soffre. Il paziente contatterà la propria

assicurazione infortuni per chiedere l’autorizzazione a procedere con

l’infiltrazione. Rivedrò il paziente in caso di autorizzazione a procedere.”

(Doc. 21)

Con presa di posizione del 31 agosto 2020, il dr. __________ ha

osservato:

" Con

riferimento al rapporto del 30.01.2020, dopo aver preso visione della lettera

del dr. __________ del 16.04.2020, posso esprimere le seguenti considerazioni:

- Conferma

della stabilizzazione dello stato di salute.

- Equivalenza

della mobilità riscontrata della spalla sinistra in presenza di un’ipotrofia

muscolare all’emiciclo scapolare.

- Conferma

di un obiettivo tutt’al più di mantenimento dell’eventuale prosecuzione delle

misure fisioterapiche.

La lettera del dr. __________ del 16.04.2020 non contiene nuovi

elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse nel rapporto

del 30.01.2020.

Il dr. __________ propone un’infiltrazione test a base di acido

ialuronico, per valutare un eventuale miglioramento della residuale

sintomatologia algica accusata dal signor RI 1.

Come sicuramente risaputo dal signor RI 1, attivo in ambito

farmaceutico, questi preparati non vengono presi a carico dalle assicurazioni

sociali.” (Doc. 8)

2.2.4. In sede ricorsuale, il

rappresentante legale ha contestato la valutazione di una totale capacità

lavorativa dell’assicurato nell’attività di responsabile commerciale e

amministrativo di farmacia, producendo – “a comprova del fatto che lo stato invalidante

del ricorrente fosse presente ben oltre la data riconosciuta dalla CO 1” (cfr.

doc. I) - un referto del 22 settembre 2020 del dr. __________ e della dr.ssa __________

del Servizio di Chirurgia dell’Arto Superiore dell’Ospedale __________ di __________,

del seguente tenore:

" Valutazione

ambulatoriale del 22.09.2020

Scrivo in merito al paziente summenzionato da noi operato in data 13

dicembre 2017 per una rottura del tendine del sovraspinoso con conflitto

subacromiale della spalla sinistra.

Durante l’intervento abbiamo provveduto alla riparazione

artroscopica del tendine del sovraspinoso con decompressione dello spazio

sottoacromiale. Il decorso post-operatorio è stato regolare inizialmente anche

se rallentato e complicato a fine gennaio del 2018 per un movimento brusco che

ha riacutizzato una sintomatologia dolorosa con riduzione della forza

guadagnata.

Una risonanza magnetica nativa è stata eseguita e non aveva messo

in evidenza recidive di rotture dei tendini per cui il paziente ha proseguito

con le sedute di fisioterapia, come prescritto, senza mai sospenderle.

Nonostante questo ha sviluppato una capsulite retrattile post-chirurgica che,

non avendo beneficio con la terapia conservativa, ha richiesto successivamente

un intervento eseguito il 21 marzo 2019 e consistito in adesiolisi con

sinoviectomia e capsular release.

Dopo il secondo intervento il paziente ha iniziato immediatamente

le sedute di fisioterapia assistita ottenendo lentamente, ma in modo continuo,

un buon recupero funzionale.

Al controllo odierno la spalla si presenta asciutta e priva di

flogosi locale, è presente una flessione attiva possibile sino a 90°

migliorabile passivamente sino a 130°, un’abduzione attiva possibile sino a

90°, rotazione esterna 25° e rotazione interna possibile a fatica con evidenti

tremori sino a L5/S1. Il paziente riesce in modo autonomo a mettere attivamente

le mani dietro la nuca extra-ruotando i gomiti in modo pressoché completo

mentre la forza di tutta la muscolatura del cingolo scapolo omerale, valutata con

manovre manuali contrastate, si presenta discreta ma ancora con evidente

affaticabilità.

A distanza di più di un anno dall’intervento chirurgico eseguito

possiamo considerare la situazione attuale oramai stabilizzata e non

migliorabile con cure da eseguire a breve termine. Queste situazioni sono

suscettibili di miglioramenti continui indipendentemente dal tipo di

trattamento che si può impostare ancora nell’arco dei prossimi 4-5 mesi.

Per quanto riguarda l’attività lavorativa il paziente è

attualmente in grado di gestire attività anche manuali che non richiedano però

sforzi e gesti ripetitivi sotto sforzo dai 90° di elevazione ed elevazione in

su. Può portare pesi anche di una certa entità lungo i fianchi mentre

difficilmente è in grado di eseguire gesti ripetitivi over head.

Non prevedo controlli a breve termine ma rimaniamo a disposizione

per qualunque ulteriore necessità dovesse avere il paziente.” (Doc. C)

2.2.5. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte

solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella

fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di

attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF

dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.2.6. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non ha motivo per discostarsi dall’apprezzamento del dr. __________,

posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, da considerare

dettagliato, approfondito e, quindi, pienamente probante.

Contrariamente a quanto preteso dal rappresentante legale

dell’interessato - a mente del quale le conclusioni del medico fiduciario si sarebbero

per lo più fondate su un’interpretazione pregiudizievole di quanto comunicato

dall’assicurato stesso in un messaggio di posta elettronica del 9 settembre

2019 (nel quale l’interessato lamentava difficoltà nel prendere in braccio il

nipotino di due anni o nell’uscire da una piscina senza scaletta) – nel referto

del 30 gennaio 2020 il dr. __________ ha ben spiegato che la sua valutazione è fondata

sui referti clinici riscontrati, i quali a loro volta trovavano conferma nelle

affermazioni dell’assicurato riportate nel messaggio di posta elettronica del 9

settembre 2019, nonché nelle considerazioni espresse dal dr. __________ nel

referto del 6 agosto 2019. In particolare, va sottolineato come in tale referto

lo specialista abbia riferito circa la pressoché scomparsa della sintomatologia,

in presenza di un paziente che riusciva a svolgere le attività della vita

quotidiana e ricreativa senza particolari difficoltà (cfr. doc. 7 pag. 7).

Le conclusioni del dr. __________ appaiono, dunque, ben

sostanziate, basate su riscontri oggettivi e in accordo con quanto evidenziato

dallo stesso specialista curante.

Le affermazioni dell’interessato

riguardo alle sue paure nel prendere in braccio il nipotino di pochi anni o

nell’entrare/uscire da una piscina senza scaletta non sono tali da rimettere in

discussione la valutazione della capacità lavorativa residua posta dal dr. __________,

ma rappresentano solo, come opportunamente indicato dallo stesso medico

fiduciario dell’assicuratore,“situazioni con delle sollecitazioni dell’arto

superiore sinistro ben differenti dallo svolgimento di mansioni di pertinenza

amministrativa, così come dal trasporto e dalla consegna talvolta di prodotti

farmaceutici” (doc. 7).

Inoltre, il TCA rileva che il dr. __________ ha avuto modo di

confermare la correttezza delle proprie conclusioni nel complemento del 31

agosto 2020, redatto dopo avere preso visione del referto del dr. __________

del 16 aprile 2020 prodotto dall’interessato in sede di opposizione (cfr. doc.

21).

In tale occasione, infatti, il dr. __________ ha rilevato come lo

specialista consultato dall’assicurato abbia confermato la stabilizzazione

dello stato di salute; abbia riscontrato un’equivalente mobilità alla spalla

sinistra e, infine, ribadito l’obiettivo tutt’al più di mantenimento

dell’eventuale prosecuzione di misure fisioterapeutiche (cfr. doc. 8).

Altrettanto privo di rilevanza sugli esiti della presente vertenza

quanto refertato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ nel referto del

22 settembre 2020 prodotto in sede ricorsuale (doc. C).

Gli specialisti in questione, difatti, hanno attestato una

capacità lavorativa del 50% “sino a fine anno”, senza tuttavia fornire una

valida giustificazione atta a motivare la ridotta capacità lavorativa, ma, anzi,

evidenziando come ultimamente vi sia stato “un ulteriore incremento

dell’escursione articolare attiva e passiva” (cfr. doc. C, corsivo della

redattrice).

Tale referto non è, quindi, tale da generare dei dubbi, perlomeno

lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal medico interpellato dall’amministrazione.

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che l’insorgente abbia ritrovato una piena capacità lavorativa

nella sua precedente professione di responsabile commerciale e amministrativo

alle dipendenze di una farmacia (così come in altre adeguate) a contare dal 1°

agosto 2019.

CO 1 era, quindi,

legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a partire

da quella data.

2.3. Entità dell’indennità

per menomazione all’integrità?

2.3.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4. L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.3.5. L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato

all’assicurato il diritto ad un’IMI del 7.5%.

Nel rapporto medico del 30 gennaio 2020 il dr. __________ si è

così espresso a proposito della menomazione all’integrità fisica:

" 8.

Menomazione all’integrità fisica

Esiste come conseguenza dell’infortunio del 31.08.2017 una

menomazione importante e durevole dell’integrità fisica? In caso affermativo,

quale grado (%) corrisponde a questa menomazione (ai sensi dell’allegato 3

dell’OAINF e delle relative Tabelle della Suva)? La preghiamo di voler motivare

la sua risposta. Un’eventuale parte dovuta a un fattore estraneo o a un altro

infortunio dev’essere valutata (%) a parte.

Fatti

I postumi riconducibili all’evento del 31.08.2017 soddisfano i

requisiti di importanza e durevolezza richiesti dalla LAINF per il

riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità.

Il quadro clinico riscontrato alla spalla sinistra correla con

un’indennità per menomazione dell’integrità lorda quantificabile nella misura

del 15%, con riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000, in

equivalenza ad una spalla mobile fino all’orizzontale, rispettivamente a una

periartropatia omero-scapolare oppure a un’omartrosi di medio-grave entità.

In presenza di un’indicazione, già posta nel 2015, a un intervento

di riparazione artroscopica del sovra-spinoso e di decompressione

sottoacromiale della spalla sinistra, il quadro preesistente viene quantificato

nella misura del 50%.

I postumi infortunistici riconducibili all’evento del 31.08.2017

giustificano quindi il riconoscimento di un’indennità per menomazione

dell’integrità netta del 7.5%.” (Doc. 7 pagg. 10-11)

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

Considerandi

giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. __________ - specialista

proprio nella materia che qui interessa.

Il dr. __________ ha, infatti, in maniera motivata esposto le

ragioni del proprio apprezzamento, mettendo in evidenza l’esistenza di un

quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di un infortunio occorso

all’interessato nel mese di settembre 2013 (cfr. riassunto atti concernente

l’infortunio no. 29/033653/13.9 allestito dal dr. __________ nel referto del 30

gennaio 2020, doc. 7, pag. 1).

Ora, l’esistenza di un

quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di valutazione in

passato, appare indubbia, ciò che, peraltro, il ricorrente neppure contesta.

Il rappresentante

dell’assicurato ha, invece, contestato la riduzione del 50% operata sulla

percentuale di IMI riconosciuta all’interessato tenuto conto del quadro

preesistente, senza però fornire il benché minimo argomento a sostegno delle

proprie obiezioni.

Questo Tribunale non ha

motivo alcuno per mettere in dubbio l’apprezzamento medico del dr. __________,

il quale, del resto, appare in linea con quanto già valutato in casi analoghi

(cfr., ad es., STCA 35.2003.92 del 30 agosto 2004, cresciuta incontestata in

giudicato, concernente un’assicurata

che, a seguito di una caduta dalle scale, aveva segnatamente riportato una

contusione alla spalla destra con lesione completa del tendine del muscolo

sovraspinato, la quale è stata posta al beneficio di un’IMI del 7.5% per

il motivo che la patologia della cuffia dei rotatori con limitazione della

mobilità della spalla corrispondeva a una periartrite omeroscapolare da

moderata a inizialmente grave, che dava diritto ad

un’indennità lorda del 15%, da ridurre del 50% in ragione della presenza

di alterazioni degenerative preesistenti).

Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a

mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre

l’IMI del 50% come proposto dal dr. __________, portandola al 7,5%, dato che il

danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti