35.2020.91
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere, a seguito della ritrovata piena capacità lavorativa dell'assicurato nella sua abituale professione. Pure corretta l'entità dell'IMI assegnata
15 marzo 2021Italiano29 min
I postumi riconducibili all’evento del 31.08.2017 soddisfano i
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.91
cr
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 settembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 agosto 2017 RI 1,
nato nel 1952, responsabile commerciale e amministrativo presso la __________
di __________ nella misura dell’80% – e perciò assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso CO 1 – e per il rimanente 20%
gestore in proprio di un negozio di articoli sportivi – attività, quest’ultima,
non assicurata presso la CO 1 e, quindi, non oggetto della presente vertenza - mentre
si trovava nella propria abitazione è inciampato in un mobile “contundendo il V
dito piede sinistro. Per non cadere si aggrappa al mobile stesso con il braccio
sinistro, ma cade comunque con stiramento e contusione spalla sinistra” (cfr. certificato
medico LAINF dell’11 ottobre 2017 della dr.ssa __________, doc. 2).
Alla spalla sinistra l’interessato ha riportato la rottura del
tendine sovraspinoso con conflitto sottoacromiale, motivo per il quale il 13
dicembre 2017 è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia di riparazione
sovraspinoso e decompressione sottoacromiale spalla sinistra, ad opera del dr. __________
(doc. 11).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che dagli atti emerge che, in data 5 settembre 2013,
l’assicurato fosse già stato vittima di un infortunio (scendendo le scale,
aveva perso l’equilibrio e per non cadere si era aggrappato alle pareti del
muro con le braccia), riportando una contusione delle spalle, del braccio e del
collo a sinistra.
CO 1 aveva riconosciuto il diritto a prestazioni fino al 31 marzo
2015, negando in seguito il benestare per un intervento di riparazione
artroscopica del sovraspinoso e decompressione sotto-acromiale della spalla
sinistra in presenza di una rottura parziale del sovra-spinoso e di un
conflitto sotto-acromiale, ritenendo solo possibile un nesso causale tra i
disturbi dell’assicurato e l’evento (cfr. doc. 7 pag. 1).
1.2. Eseguiti gli accertamenti del
caso, in particolare una valutazione da parte del dr. __________ – il quale ha
reputato l’assicurato pienamente abile al lavoro nell’attività abituale a
partire dal 1° agosto 2019 (cfr. doc. 7) - con decisione del 28 febbraio 2020 CO
1 (di seguito: CO 1) ha comunicato all’interessato la sospensione del
versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° agosto 2019 e delle
cure mediche dal 1° marzo 2020, riconoscendogli il diritto ad un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 7.5% (cfr. doc. 4).
A seguito dell’opposizione interposta per conto dell’interessato da
parte della RA 1 e dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. __________,
in data 15 settembre 2020 CO 1 ha integralmente confermato la propria
precedente decisione (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 15
ottobre 2020 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di un’incapacità lavorativa completa almeno fino al 22 settembre
2020, ma comunque oltre il 1° agosto 2019 già riconosciuto dall’amministrazione
o, in via subordinata, che “venga incaricato un perito che valuti in modo
completo e approfondito l’intero quadro clinico del signor RI 1” (doc. I).
Sostanzialmente, il rappresentante legale ha criticato la
valutazione del dr. __________ concernente una presunta – e contestata –
ritrovata piena capacità lavorativa dell’assicurato nella propria attività a
partire dal 1° agosto 2019, facendo valere come, al contrario, lo stesso abbia
continuato ad accusare importanti dolori e limitazioni all’arto superiore ben
oltre tale data.
A suo modo di vedere, ciò troverebbe conferma nel referto del 22
settembre 2020 della dr.ssa __________ (cfr. doc. C).
Pure contestata la riduzione del 50% applicata alla percentuale di
IMI riconosciuta all’assicurato, a causa del ruolo assunto dallo stato
preesistente, non essendo chiaro, secondo il rappresentante legale, come il
medico fiduciario dell’amministrazione sia giunto a determinare una siffatta
incidenza (cfr. doc. I).
1.4. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 18 novembre 2020 il
rappresentante legale dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere
ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VII).
Tale comunicazione dell’assicurato è stata trasmessa
all’amministrazione (cfr. doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è sapere se CO 1 fosse legittimata, oppure
no, a dichiarare l’assicurato
totalmente abile nella sua precedente professione a partire dal 1° agosto 2019,
con conseguente sospensione, dalla medesima data, del versamento delle
indennità giornaliere, nonché l’entità dell’IMI a lui assegnata
dall’amministrazione.
2.2. Assicurato pienamente
abile al lavoro dal 1° agosto 2019?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti
un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.2.3. Nella concreta
evenienza, dalla decisione formale del 28 febbraio 2020 si evince che
l’amministrazione ha ritenuto che, a decorrere dal 1° agosto 2019, RI 1 avrebbe
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di responsabile
commerciale e amministrativo presso la farmacia della figlia (cfr. doc. 4) e,
ciò, facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico fiduciario.
In effetti, nel rapporto
medico del 30 gennaio 2020, redatto su incarico dell’assicuratore infortuni, il
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di “-
sindrome algica accentuata sotto carico, diminuzione della mobilità all’altezza
dell’orizzontale e in rotazione, diminuzione della caricabilità,
rispettivamente della resistenza ai carichi spalla sinistra, in presenza di uno
stato dopo trauma distrattivo il 31.8.2017; ricostruzione del sovraspinato,
tenodesi del capolungo del bicipite e acromioplastica anteriore il 13.12.2017,
con decorso complicato dall’insorgenza di una capsulite retrattile; adesiolisi,
sinoviectomia e capsular release il 21.3.2019; - frattura composta della
falange prossimale del V dito del piede sinistro il 31.8.2017, guarita senza
postumi; - rottura parziale del sovra-spinoso e conflitto sottoacromiale spalla
sinistra, con indicazione operatoria già posta nel marzo 2015, intervento a suo
tempo non effettuato” (doc. 7 pag. 6), ha considerato l’assicurato totalmente
abile al lavoro sia nell’abituale professione di responsabile commerciale e
amministrativo presso la farmacia della figlia, sia in altre attività adeguate,
fornendo le seguenti motivazioni:
" (…) Impiegato
presso la farmacia della figlia, con un contratto all’80%, il signor RI 1
assume un ruolo di responsabile commerciale e amministrativo.
Esso si occupa della parte amministrativa, talvolta del trasporto
e della consegna di materiale medicale, svolge anche lavori manuali.
Per conto proprio, il signor RI 1 gestisce un negozio di
attrezzature sportive, esso viene attualmente aiutato dal fratello in seguito
al decesso del precedente collaboratore.
Nel rapporto del 6.8.2019 il dr. __________ fa stato di una
sintomatologia dolorosa pressoché scomparsa, così come di un paziente che
“riesce a svolgere le attività della vita quotidiana e ricreativa senza
particolari difficoltà”.
Nel messaggio di posta elettronica del 9.9.2019, descrivendo le
difficoltà che riscontra, il signor RI 1 fa riferimento all’impossibilità di
entrare/uscire in una piscina non munita di una scaletta, così come
dell’apprensione nel prendere in braccio un nipotino di poco più di due anni,
non sentendosi di potere gestire dei suoi eventuali movimenti improvvisi.
Difficoltà riferite dal signor RI 1 ben compatibili con il quadro clinico
riscontrato alla spalla sinistra.
Si tratta tuttavia di situazioni con delle sollecitazioni
dell’arto superiore sinistro ben differenti dallo svolgimento di mansioni di
pertinenza amministrativa, così come dal trasporto e dalla consegna talvolta di
prodotti farmaceutici.
Con riferimento al quadro clinico riscontrato alla spalla sinistra
non dominante in occasione della visita, il signor RI 1 risultava essere abile
al lavoro in misura completa nello svolgimento dell’attività di responsabile
commerciale e amministrativo alle dipendenze di una farmacia.
In presenza di un ulteriore incremento dell’esecuzione articolare
attiva e passiva, non condivido l’inabilità lavorativa parziale nella misura
del 50% in qualità di responsabile commerciale di una farmacia, consigliata dal
dr. __________ nel rapporto del 3.12.2019.
Come rilevato qui sopra, questo non solo sulla base dei referti
clinici riscontrati, ma anche in considerazione del messaggio di posta
elettronica del 9.9.2019 del signor RI 1, così come del rapporto del dr. __________
del 6.8.2019 con pressoché scomparsa della sintomatologia dolorosa e in
presenza di un paziente che riesce a svolgere le attività della vita quotidiana
e ricreativa senza particolari difficoltà.
Il trasporto e la consegna di materiale, rispettivamente di
attrezzature sportive, svolto nell’ambito dell’attività privata, potrebbe
potenzialmente comportare delle sollecitazioni di carico maggiori dell’arto
superiore sinistro: tali attività non vengono prese in linea di conto nella
quantificazione della capacità lavorativa in qualità di responsabile
commerciale e amministrativo della farmacia.
In considerazione del quadro clinico riscontrato, il signor RI 1
risulta essere abile al lavoro in misura completa nello svolgimento anche di
altre attività adatte, leggere, che non comportano delle sollecitazioni di
carico frequenti o prolungate dell’arto superiore sinistro non dominante
all’altezza, rispettivamente al di sopra dell’orizzontale o in rotazione
interna, l’esposizione a movimenti bruschi non controllati, la manipolazione di
strumenti, rispettivamente macchinari vibranti o contundenti.” (Doc. 7)
In sede di opposizione, il
rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________,
producendo un referto del 16 aprile 2020, redatto dal dr. __________,
specialista in ortopedia e traumatologia, del seguente tenore:
" Le
riferisco in merito al paziente sopracitato visitato in data 15 aprile 2020
presso il mio ambulatorio sito a __________.
Diagnosi:
postumi intervento chirurgico alla spalla sinistra nel dicembre
2017. Successivamente, a causa dell’insorgenza di una Frozen Shoulder, nel
marzo 2019 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Riferisce
persistenza di dolore e limitazione funzionale della spalla sinistra da subito
dopo l’intervento e senza grossi miglioramenti nonostante la fisioterapia e le
cure effettuate.
Giunge oggi nel mio studio per una valutazione specialistica
ortopedica sulla situazione clinica attuale. L’esame obiettivo della spalla
sinistra mostra all’ispezione un ipotonotrofismo del muscolo deltoide rispetto
al controlaterale. Il trofismo del muscolo bicipite e dei muscoli
dell’avambraccio è sovrapponibile all’arto superiore destro. L’articolarità
della spalla sinistra è limitata: attivamente l’elevazione è di circa 100° e la
abduzione di circa 90°. Passivamente si riesce a guadagnare circa 10° in
elevazione e circa 5° in abduzione. Alla mobilizzazione passiva si percepisce
una notevole rigidità dell’articolazione con impossibilità a raggiungere i
massimi gradi di elevazione e abduzione. Inoltre, alla mobilizzazione della
spalla, in particolare, in elevazione si manifesta un’importante compenso
scapolare. In abduzione, e contro resistenza, il paziente manifesta dei tremori
legati alla insufficienza del muscolo deltoide, non presenti a destra.
L’extra-rotazione mostra un deficit di circa 5° rispetto alla destra.
L’intra-rotazione è limitata a livello L1. Dal punto di vista dei test della
cuffia dei rotatori jobe test positivo, con importanti dolori alla presso
palpazione del sovraspinato. Non ulteriori rilievi patologici a carico dei
tendini della cuffia dei rotatori. La presso palpazione dell’articolazione
sub-acromiale provoca dolore. Ritengo che il quadro sia ormai stabilizzato e
che quindi il paziente debba convivere con una importante limitazione
funzionale nella mobilità della spalla che non potrà essere ripristinata
facendo ulteriore fisioterapia. Potrebbe essere opportuna invece
un’infiltrazione a base di acido ialuronico per valutare un eventuale
miglioramento della sintomatologia algica. Se dovesse manifestarsi un
miglioramento dopo tale infiltrazione, potremmo poi procedere ad una seconda
infiltrazione con corticosteroidi, previo monitoraggio della glicemia a causa
del diabete di cui il paziente soffre. Il paziente contatterà la propria
assicurazione infortuni per chiedere l’autorizzazione a procedere con
l’infiltrazione. Rivedrò il paziente in caso di autorizzazione a procedere.”
(Doc. 21)
Con presa di posizione del 31 agosto 2020, il dr. __________ ha
osservato:
" Con
riferimento al rapporto del 30.01.2020, dopo aver preso visione della lettera
del dr. __________ del 16.04.2020, posso esprimere le seguenti considerazioni:
- Conferma
della stabilizzazione dello stato di salute.
- Equivalenza
della mobilità riscontrata della spalla sinistra in presenza di un’ipotrofia
muscolare all’emiciclo scapolare.
- Conferma
di un obiettivo tutt’al più di mantenimento dell’eventuale prosecuzione delle
misure fisioterapiche.
La lettera del dr. __________ del 16.04.2020 non contiene nuovi
elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse nel rapporto
del 30.01.2020.
Il dr. __________ propone un’infiltrazione test a base di acido
ialuronico, per valutare un eventuale miglioramento della residuale
sintomatologia algica accusata dal signor RI 1.
Come sicuramente risaputo dal signor RI 1, attivo in ambito
farmaceutico, questi preparati non vengono presi a carico dalle assicurazioni
sociali.” (Doc. 8)
2.2.4. In sede ricorsuale, il
rappresentante legale ha contestato la valutazione di una totale capacità
lavorativa dell’assicurato nell’attività di responsabile commerciale e
amministrativo di farmacia, producendo – “a comprova del fatto che lo stato invalidante
del ricorrente fosse presente ben oltre la data riconosciuta dalla CO 1” (cfr.
doc. I) - un referto del 22 settembre 2020 del dr. __________ e della dr.ssa __________
del Servizio di Chirurgia dell’Arto Superiore dell’Ospedale __________ di __________,
del seguente tenore:
" Valutazione
ambulatoriale del 22.09.2020
Scrivo in merito al paziente summenzionato da noi operato in data 13
dicembre 2017 per una rottura del tendine del sovraspinoso con conflitto
subacromiale della spalla sinistra.
Durante l’intervento abbiamo provveduto alla riparazione
artroscopica del tendine del sovraspinoso con decompressione dello spazio
sottoacromiale. Il decorso post-operatorio è stato regolare inizialmente anche
se rallentato e complicato a fine gennaio del 2018 per un movimento brusco che
ha riacutizzato una sintomatologia dolorosa con riduzione della forza
guadagnata.
Una risonanza magnetica nativa è stata eseguita e non aveva messo
in evidenza recidive di rotture dei tendini per cui il paziente ha proseguito
con le sedute di fisioterapia, come prescritto, senza mai sospenderle.
Nonostante questo ha sviluppato una capsulite retrattile post-chirurgica che,
non avendo beneficio con la terapia conservativa, ha richiesto successivamente
un intervento eseguito il 21 marzo 2019 e consistito in adesiolisi con
sinoviectomia e capsular release.
Dopo il secondo intervento il paziente ha iniziato immediatamente
le sedute di fisioterapia assistita ottenendo lentamente, ma in modo continuo,
un buon recupero funzionale.
Al controllo odierno la spalla si presenta asciutta e priva di
flogosi locale, è presente una flessione attiva possibile sino a 90°
migliorabile passivamente sino a 130°, un’abduzione attiva possibile sino a
90°, rotazione esterna 25° e rotazione interna possibile a fatica con evidenti
tremori sino a L5/S1. Il paziente riesce in modo autonomo a mettere attivamente
le mani dietro la nuca extra-ruotando i gomiti in modo pressoché completo
mentre la forza di tutta la muscolatura del cingolo scapolo omerale, valutata con
manovre manuali contrastate, si presenta discreta ma ancora con evidente
affaticabilità.
A distanza di più di un anno dall’intervento chirurgico eseguito
possiamo considerare la situazione attuale oramai stabilizzata e non
migliorabile con cure da eseguire a breve termine. Queste situazioni sono
suscettibili di miglioramenti continui indipendentemente dal tipo di
trattamento che si può impostare ancora nell’arco dei prossimi 4-5 mesi.
Per quanto riguarda l’attività lavorativa il paziente è
attualmente in grado di gestire attività anche manuali che non richiedano però
sforzi e gesti ripetitivi sotto sforzo dai 90° di elevazione ed elevazione in
su. Può portare pesi anche di una certa entità lungo i fianchi mentre
difficilmente è in grado di eseguire gesti ripetitivi over head.
Non prevedo controlli a breve termine ma rimaniamo a disposizione
per qualunque ulteriore necessità dovesse avere il paziente.” (Doc. C)
2.2.5. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte
solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella
fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di
attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF
dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.2.6. Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non ha motivo per discostarsi dall’apprezzamento del dr. __________,
posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, da considerare
dettagliato, approfondito e, quindi, pienamente probante.
Contrariamente a quanto preteso dal rappresentante legale
dell’interessato - a mente del quale le conclusioni del medico fiduciario si sarebbero
per lo più fondate su un’interpretazione pregiudizievole di quanto comunicato
dall’assicurato stesso in un messaggio di posta elettronica del 9 settembre
2019 (nel quale l’interessato lamentava difficoltà nel prendere in braccio il
nipotino di due anni o nell’uscire da una piscina senza scaletta) – nel referto
del 30 gennaio 2020 il dr. __________ ha ben spiegato che la sua valutazione è fondata
sui referti clinici riscontrati, i quali a loro volta trovavano conferma nelle
affermazioni dell’assicurato riportate nel messaggio di posta elettronica del 9
settembre 2019, nonché nelle considerazioni espresse dal dr. __________ nel
referto del 6 agosto 2019. In particolare, va sottolineato come in tale referto
lo specialista abbia riferito circa la pressoché scomparsa della sintomatologia,
in presenza di un paziente che riusciva a svolgere le attività della vita
quotidiana e ricreativa senza particolari difficoltà (cfr. doc. 7 pag. 7).
Le conclusioni del dr. __________ appaiono, dunque, ben
sostanziate, basate su riscontri oggettivi e in accordo con quanto evidenziato
dallo stesso specialista curante.
Le affermazioni dell’interessato
riguardo alle sue paure nel prendere in braccio il nipotino di pochi anni o
nell’entrare/uscire da una piscina senza scaletta non sono tali da rimettere in
discussione la valutazione della capacità lavorativa residua posta dal dr. __________,
ma rappresentano solo, come opportunamente indicato dallo stesso medico
fiduciario dell’assicuratore,“situazioni con delle sollecitazioni dell’arto
superiore sinistro ben differenti dallo svolgimento di mansioni di pertinenza
amministrativa, così come dal trasporto e dalla consegna talvolta di prodotti
farmaceutici” (doc. 7).
Inoltre, il TCA rileva che il dr. __________ ha avuto modo di
confermare la correttezza delle proprie conclusioni nel complemento del 31
agosto 2020, redatto dopo avere preso visione del referto del dr. __________
del 16 aprile 2020 prodotto dall’interessato in sede di opposizione (cfr. doc.
21).
In tale occasione, infatti, il dr. __________ ha rilevato come lo
specialista consultato dall’assicurato abbia confermato la stabilizzazione
dello stato di salute; abbia riscontrato un’equivalente mobilità alla spalla
sinistra e, infine, ribadito l’obiettivo tutt’al più di mantenimento
dell’eventuale prosecuzione di misure fisioterapeutiche (cfr. doc. 8).
Altrettanto privo di rilevanza sugli esiti della presente vertenza
quanto refertato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ nel referto del
22 settembre 2020 prodotto in sede ricorsuale (doc. C).
Gli specialisti in questione, difatti, hanno attestato una
capacità lavorativa del 50% “sino a fine anno”, senza tuttavia fornire una
valida giustificazione atta a motivare la ridotta capacità lavorativa, ma, anzi,
evidenziando come ultimamente vi sia stato “un ulteriore incremento
dell’escursione articolare attiva e passiva” (cfr. doc. C, corsivo della
redattrice).
Tale referto non è, quindi, tale da generare dei dubbi, perlomeno
lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal medico interpellato dall’amministrazione.
Alla luce di quanto
precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che l’insorgente abbia ritrovato una piena capacità lavorativa
nella sua precedente professione di responsabile commerciale e amministrativo
alle dipendenze di una farmacia (così come in altre adeguate) a contare dal 1°
agosto 2019.
CO 1 era, quindi,
legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a partire
da quella data.
2.3. Entità dell’indennità
per menomazione all’integrità?
2.3.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4. L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.3.5. L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato
all’assicurato il diritto ad un’IMI del 7.5%.
Nel rapporto medico del 30 gennaio 2020 il dr. __________ si è
così espresso a proposito della menomazione all’integrità fisica:
" 8.
Menomazione all’integrità fisica
Esiste come conseguenza dell’infortunio del 31.08.2017 una
menomazione importante e durevole dell’integrità fisica? In caso affermativo,
quale grado (%) corrisponde a questa menomazione (ai sensi dell’allegato 3
dell’OAINF e delle relative Tabelle della Suva)? La preghiamo di voler motivare
la sua risposta. Un’eventuale parte dovuta a un fattore estraneo o a un altro
infortunio dev’essere valutata (%) a parte.
Fatti
I postumi riconducibili all’evento del 31.08.2017 soddisfano i
requisiti di importanza e durevolezza richiesti dalla LAINF per il
riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità.
Il quadro clinico riscontrato alla spalla sinistra correla con
un’indennità per menomazione dell’integrità lorda quantificabile nella misura
del 15%, con riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000, in
equivalenza ad una spalla mobile fino all’orizzontale, rispettivamente a una
periartropatia omero-scapolare oppure a un’omartrosi di medio-grave entità.
In presenza di un’indicazione, già posta nel 2015, a un intervento
di riparazione artroscopica del sovra-spinoso e di decompressione
sottoacromiale della spalla sinistra, il quadro preesistente viene quantificato
nella misura del 50%.
I postumi infortunistici riconducibili all’evento del 31.08.2017
giustificano quindi il riconoscimento di un’indennità per menomazione
dell’integrità netta del 7.5%.” (Doc. 7 pagg. 10-11)
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio
Considerandi
giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. __________ - specialista
proprio nella materia che qui interessa.
Il dr. __________ ha, infatti, in maniera motivata esposto le
ragioni del proprio apprezzamento, mettendo in evidenza l’esistenza di un
quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di un infortunio occorso
all’interessato nel mese di settembre 2013 (cfr. riassunto atti concernente
l’infortunio no. 29/033653/13.9 allestito dal dr. __________ nel referto del 30
gennaio 2020, doc. 7, pag. 1).
Ora, l’esistenza di un
quadro preesistente alla spalla sinistra, già oggetto di valutazione in
passato, appare indubbia, ciò che, peraltro, il ricorrente neppure contesta.
Il rappresentante
dell’assicurato ha, invece, contestato la riduzione del 50% operata sulla
percentuale di IMI riconosciuta all’interessato tenuto conto del quadro
preesistente, senza però fornire il benché minimo argomento a sostegno delle
proprie obiezioni.
Questo Tribunale non ha
motivo alcuno per mettere in dubbio l’apprezzamento medico del dr. __________,
il quale, del resto, appare in linea con quanto già valutato in casi analoghi
(cfr., ad es., STCA 35.2003.92 del 30 agosto 2004, cresciuta incontestata in
giudicato, concernente un’assicurata
che, a seguito di una caduta dalle scale, aveva segnatamente riportato una
contusione alla spalla destra con lesione completa del tendine del muscolo
sovraspinato, la quale è stata posta al beneficio di un’IMI del 7.5% per
il motivo che la patologia della cuffia dei rotatori con limitazione della
mobilità della spalla corrispondeva a una periartrite omeroscapolare da
moderata a inizialmente grave, che dava diritto ad
un’indennità lorda del 15%, da ridurre del 50% in ragione della presenza
di alterazioni degenerative preesistenti).
Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a
mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre
l’IMI del 50% come proposto dal dr. __________, portandola al 7,5%, dato che il
danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti