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Decisione

35.2020.92

Corretta la decisione di sospendere il diritto a prestazioni a partire da una certa data,per raggiungimento dello status quo sine.Trauma ha solo temporaneamente peggiorato uno stato degenerativo già e

29 marzo 2021Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

fiduciari dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia

accusata dall’interessato fosse in relazione con una lesione degenerativa

classica per un uomo di 53 anni, che praticava degli sport con carichi pesanti

in maniera ripetuta per gli arti superiori.

Inoltre,

essi avevano precisato che se la rottura fosse stata traumatica vi sarebbe stata

l’insorgenza di una immediata impotenza funzionale, con conseguente incapacità

lavorativa quale maestro di sci nei giorni successivi alla caduta. Per tutte

queste ragioni, solo la diagnosi di contusione della spalla era da ritenere in

nesso causale con l’evento traumatico, con raggiungimento dello status quo

sine dopo tre mesi dall’infortunio.

In una STF

8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, il Tribunale federale ha confermato il

sopraggiungere di uno status quo sine a distanza di 4-6 settimane

dall'episodio iniziale, con un limite massimo superiore, situato a tre mesi dall’evento - così come deciso dall’amministrazione e ratificato da

questo Tribunale con STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 - considerando che la causalità tra l'episodio

traumatico del 18 febbraio 2017 e la lesione degenerativa oggettivata dagli

esami complementari e da un intervento chirurgico alla spalla sinistra, non era

probabile, ma solo possibile e che il trauma aveva causato solamente un

aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già

presente.

In

particolare, l’Alta Corte ha giudicato non esservi il benché minimo dubbio

riguardo all’apprezzamento con il quale il medico fiduciario aveva rilevato

come dall'artro-MRI del 26 giugno 2017 risultasse una situazione tipica

di un processo degenerativo del tendine sovraspinato, come si trova

abitualmente nei casi di lesioni degenerative della cuffia dei rotatori (che

comincia classicamente sul versante articolare per poi progredire verso

l'acromion ed eventualmente completarsi con una rottura/separazione).

Anche

in quel caso – così come nella vertenza oggetto della presente controversia -

l’Alta Corte ha considerato ininfluenti i referti medici prodotti

dall’assicurato, i quali si limitavano a presentare lo stato di salute del

ricorrente, senza esprimersi in sostanza sul nesso di causalità tra i disturbi

di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio, e senza neppure tentare di

contestare o mettere in dubbio le considerazioni dei medici fiduciari

dell’amministrazione. Il Tribunale federale ha ricordato come la circostanza

Considerandi

che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per

concludere all'esistenza di un nesso causale.

In un’altra STF 8C_167/2018

del 28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era

infortunato alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale

federale - ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro

non smentita tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e

basandosi sulle risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo

alterazioni degenerative - ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status

quo sine a distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi

giudici.

In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato

pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario

dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero

necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la

quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti

caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da

tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi

che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento

non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero,

piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti.

In

un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale,

annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con

la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di

fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la

contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva

scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato che la causalità tra l'episodio traumatico dell’11 novembre 2019

e la lesione alla spalla destra dell'assicurato è solo possibile, che il trauma

ha causato solamente un aggravamento temporaneo di una situazione degenerativa

già presente e sino a lì silente e che lo status quo sine è stato

senz'altro raggiunto al 17 marzo 2020, di modo che, a partire da tale data,

l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a

prestazioni in relazione all’evento dell’11 novembre 2019.

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del

28.

febbraio 2019, STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti